- 1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?
- 2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?
- 3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?
- 4 Indirizzo
- 5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?
- 6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?
- 7 Notificazione sostitutiva
- 8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)
- 9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?
- 10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?
- 11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?
- 12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro
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1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?
Per notificazione o comunicazione si intende il comunicare gli atti alla persona alla quale tali atti devono essere notificati o comunicati (il destinatario). Ciò deve essere fatto e documentato secondo norme giuridiche formali. Comunicare significa creare le condizioni necessarie per permettere al destinatario di prendere atto di determinate informazioni. La notificazione o comunicazione mira a garantire che il destinatario venga realmente a conoscenza di un procedimento o almeno che abbia la possibilità di prenderne atto. La notificazione o comunicazione fornisce inoltre una prova di come e quando l'atto è stato consegnato al destinatario.
Nei procedimenti giudiziari gli atti sono notificati o comunicati per garantire il diritto alla difesa e lo svolgimento di un processo equo. Questo è il motivo per cui esistono norme specifiche relative alla notificazione o comunicazione.
2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?
Il diritto tedesco non determina definitivamente quali atti debbano essere notificati o comunicati in modo formale. La notificazione o comunicazione formale è necessaria ogni volta che sia opportuna o indispensabile, ad esempio quando è solo il fatto della notificazione o comunicazione che crea diritti o fa decorrere termini. Il Codice di procedura civile tedesco (Zivilprozessordnung, ZPO) specifica in parte quali atti devono essere notificati o comunicati. Gli atti che devono essere notificati o comunicati per legge sono, ad esempio, atti che avviano procedimenti giudiziari e decisioni del giudice contro le quali si può presentare ricorso.
3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?
Il responsabile o la responsabile della notificazione o comunicazione può variare se si tratta di una notificazione o comunicazione d'ufficio di cui agli articoli 166-190 del CPC o di una notificazione o comunicazione richiesta dalle parti di cui agli articoli 191-195 del CPC.
La notificazione o comunicazione d'ufficio rappresenta la norma. In linea di principio viene effettuata dal cancelliere dell'organo giurisdizionale presso il quale il procedimento è ancora pendente, come previsto dall'articolo 168, comma 1 del CPC. Il cancelliere può incaricare un operatore postale o un membro del personale giudiziario della notificazione o comunicazione o effettuarla personalmente.
Una notificazione o comunicazione su richiesta delle parti avviene solo se permessa o prevista dalla legge. Di solito è effettuata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 192 del CPC. L'ufficiale giudiziario è incaricato della notificazione o comunicazione direttamente dalla parte o indirettamente tramite la cancelleria del tribunale di prima istanza. L'ufficiale giudiziario può a sua volta incaricare un operatore postale della notificazione o comunicazione come previsto dall'articolo 194 del CPC.
4 Indirizzo
4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti
In generale, se un'autorità straniera richiede di notificare o comunicare degli atti in Germania a un'autorità tedesca, quest'ultima tenterà di determinare l'attuale indirizzo del destinatario se scopre che il destinatario non abita all'indirizzo fornito nella richiesta di notificazione o comunicazione o se l'indirizzo fornito nella richiesta di notificazione o comunicazione è incompleto o incorretto. Tuttavia, l'autorità tedesca svolge questo servizio in modo volontario, benché non sia tenuta a farlo.
4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?
Ai sensi dell'articolo 44 della legge federale tedesca sulla registrazione (Bundesmeldegesetz, BMG), le autorità pubbliche straniere e le persone fisiche straniere possono ottenere dalle autorità di registrazione tedesche un estratto semplice del registro (einfache Melderegisterauskunft) relativo a una determinata persona senza giustificare la richiesta.
Un estratto semplice del registro include:
- il cognome,
- nomi di battesimo, con indicazione del nome usato in genere,
- titolo di dottorato,
- indirizzo attuale e
- dichiarazione di decesso se la persona è deceduta.
La domanda deve essere indirizzata all'autorità di registrazione competente. In genere si tratta dell'ufficio demografico locale (Bürgeramt) del comune, del centro urbano o della città in cui si ritiene che l'interessato abbia il proprio domicilio. Sempre più i comuni offrono la possibilità di ricevere l'estratto del registro online.
Per ottenere un estratto del registro occorre pagare una commissione. L'importo di tale commissione varia nei diversi Stati federali.
L'estratto del registro può essere rilasciato soltanto se dalle informazioni fornite dall'autorità richiedente è possibile identificare con esattezza la persona oggetto della ricerca. Non può quindi essere inviato un elenco di risultati delle possibili corrispondenze. In aggiunta, la persona o il soggetto che chiede il rilascio di determinate informazioni deve dichiarare che non utilizzerà i dati per finalità pubblicitarie o di commercializzazione di indirizzi.
Non possono essere rilasciati estratti dal registro qualora per l'interessato sia stato iscritto nel registro un divieto di divulgazione dei dati di cui all'articolo 51 della legge federale tedesca sulla registrazione oppure un divieto di divulgazione condizionato di cui all'articolo 52 della stessa legge e laddove non si possa escludere che la divulgazione violi gli interessi tutelati dell'interessato.
Nell'ambito di attività che rientrano del tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto dell'UE, i dati esclusi da tale campo possono essere comunicati, ai sensi dell'articolo 35 della legge federale tedesca sulla registrazione, alle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, alle autorità pubbliche di altri Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea o alle istituzioni e agli organismi della Comunità europea dell'energia atomica, nella misura necessaria per svolgere i compiti dell'autorità richiedente.
4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti
La Germania fornisce assistenza nelle richieste di informazioni sugli indirizzi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti fornendo informazioni dettagliate sul portale europeo della giustizia elettronica su come trovare gli indirizzi di persone che devono essere notificate in Germania.
5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?
Il tipo di notificazione o comunicazione più frequente è la notificazione o comunicazione d'ufficio. Questa di solito viene effettuata da un operatore postale. Ai sensi dell'articolo 176, comma 2, del CPC, la cancelleria emette una richiesta di notificazione o comunicazione all'operatore postale e consegna fisicamente l'atto da notificare o comunicare in una busta chiusa, accompagnato da una ricevuta predisposta di avvenuta notificazione o comunicazione. L'operatore postale effettua la notificazione o comunicazione, compila la ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione e la rimanda immediatamente alla cancelleria competente.
L'atto da notificare o comunicare è consegnato al destinatario ai sensi dell'articolo 177 del CPC. La consegna può avvenire ovunque e non è vincolata a un luogo specifico. Se il destinatario non dispone di capacità processuale, l'atto viene notificato o comunicato al tutore del destinatario ai sensi dell'articolo 170, comma 1, prima riga, del CPC.
Esistono diversi metodi di notificazione o comunicazione alternativi. Ai sensi dell'articolo 170 del CPC, gli atti possono essere notificati o comunicati anche al rappresentante autorizzato del destinatario. Nei procedimenti giudiziari, gli atti sono solitamente notificati o comunicati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al rappresentante legale del destinatario, a norma degli articoli 172 e 174 dello ZPO. Il rappresentante legale manda la ricevuta di ritorno al tribunale.
Se entrambe le parti nel procedimento giudiziario dispongono di un rappresentante legale, gli atti possono anche essere notificati o comunicati da avvocato a avvocato, come previsto dall'articolo 195 del CPC. Ciò vale anche per atti che devono essere notificati o comunicati d'ufficio, nei casi in cui non debba contestualmente essere notificata o comunicata alla controparte una decisione giudiziale. L'atto deve contenere la dichiarazione che la notificazione o comunicazione è stata effettuata da un avvocato all'altro avvocato. Anche in questo caso, la ricevuta di ritorno costituisce prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione.
6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?
In linea di principio, ai sensi degli articoli 173 e 130, lettera a), del CPC, gli atti elettronici possono essere notificati o comunicati per via elettronica tramite mezzi di trasmissione sicuri (De-Mail, caselle di posta elettronica speciali, account utente CSO) in tutti i procedimenti civili. Tutti gli avvocati, i notai, gli ufficiali giudiziari, dal 1o gennaio 2023 i consulenti tributari e ogni autorità, organo e istituzione di diritto pubblico e, dal 1o gennaio 2024, ogni altro soggetto che, per la propria professione, debba garantire estrema affidabilità, sono tenuti ad aprire un canale di trasmissione sicuro per la notificazione o comunicazione elettronica di atti. Ad altre parti dei procedimenti gli atti possono essere notificati o comunicati per via elettronica solo se queste hanno consentito in modo esplicito al trasferimento di atti elettronici per dei procedimenti specifici o, nel caso di persone giuridiche, se vi hanno consentito in generale.
Gli atti possono essere notificati o comunicati anche via fax ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari, consulenti tributari, altri soggetti che, per la professione svolta, debbano garantire estrema affidabilità, nonché autorità, organi e istituzioni di diritto pubblico. Quale prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione via fax è sufficiente la ricevuta di ritorno firmata e datata dal destinatario. La ricevuta di ritorno può essere rispedita al tribunale via fax utilizzando il modulo predisposto a tal fine oppure inviando un atto elettronico.
La notificazione e comunicazione via SMS non è consentita.
La notificazione o comunicazione di atti per via elettronica è consentita in tutti i tipi di procedimenti come previsto dal CPC.
6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?
Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, la notificazione o comunicazione per via elettronica ad oggi è possibile solamente nella forma di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a).
6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti
La notificazione o comunicazione per via elettronica nella forma di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti non è ancora possibile.
7 Notificazione sostitutiva
7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?
7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?
7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?
La seguente domanda vale per le domande da 7.1 a 7.3.
Nel caso in cui non sia possibile notificare o comunicare un atto direttamente al destinatario, è possibile in alternativa utilizzare la cosiddetta procedura di "notificazione o comunicazione sostitutiva". La notificazione o comunicazione sostitutiva può avvenire in diverse forme:
a) Notificazione o comunicazione sostitutiva a un "destinatario sostitutivo" (articolo 178 ZPO)
La forma principale della notificazione o comunicazione sostitutiva è la notificazione o comunicazione a un destinatario sostitutivo ai sensi dell'articolo 178 del CPC. Se il destinatario effettivo non si trova presso il suo domicilio, i suoi locali commerciali o un'istituzione collettiva (ad esempio un carcere o un ospedale) in cui risiede, può essere effettuata una notificazione o comunicazione sostitutiva consegnando l'atto a uno dei seguenti soggetti:
- presso il domicilio del destinatario: a un familiare adulto, a una persona impiegata al servizio della famiglia o a un adulto stabilmente convivente,
- presso i locali commerciali del destinatario: a una persona impiegatavi,
- presso le istituzioni: al dirigente dell'istituzione o a un rappresentante a tal fine autorizzato.
La comunicazione o notificazione sostituiva alle persone sopraindicate non è tuttavia possibile, ai sensi dell'articolo 178, comma 2, del CPC, quando esse sono coinvolte in controversie legali quali controparti della persona cui devono essere notificati o comunicati gli atti. In caso di notificazione o comunicazione sostitutiva a un destinatario sostitutivo, l'atto si considera notificato o comunicato quando viene consegnato al destinatario sostitutivo.
b) Notificazione o comunicazione sostitutiva mediante deposito nella cassetta delle lettere (articolo 180 CPC)
Se non è possibile effettuare la notificazione o comunicazione sostituiva a un destinatario sostitutivo presso il domicilio o i locali commerciali del destinatario, la notificazione o comunicazione sostitutiva può avvenire mediante deposito nella cassetta delle lettere a norma dell'articolo 180 del CPC. In questo caso l'atto deve essere inserito nella cassetta delle lettere del domicilio o dei locali commerciali. L'atto si considera notificato o comunicato quando viene depositato nella cassetta delle lettere.
c) Notificazione o comunicazione sostitutiva mediante deposito dell'atto (articolo 181 CPC)
Se la notificazione o comunicazione sostitutiva al domicilio del destinatario o la notificazione o comunicazione sostitutiva mediante deposito dell'atto nella cassetta delle lettere non sono possibili, la notificazione o comunicazione sostitutiva può essere effettuata depositando l'atto da notificare o comunicare presso l'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 181 del CPC. Il deposito può essere effettuato sia presso la cancelleria del tribunale distrettuale (Amtsgericht) nel cui distretto si trova la località di notificazione e comunicazione, ovvero, se è stato incaricato della notificazione e comunicazione il servizio postale, in un luogo della località di notificazione e comunicazione indicato dallo stesso servizio postale o nel luogo del tribunale distrettuale. Deve essere data al destinatario comunicazione scritta del deposito secondo le normali modalità in uso per la posta ordinaria. Se ciò non è possibile, la notifica scritta deve essere affissa sulla porta del domicilio, dei locali commerciali o dell'istituzione. L'atto si considera notificato o comunicato quando viene fornita la notifica scritta.
7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?
Se il destinatario si trova presso il domicilio, i locali commerciali o l'istituzione collettiva ma si rifiuta di accettare la notificazione o comunicazione degli atti, occorre fare una distinzione:
- se il rifiuto è legittimo, la procedura di notificazione o comunicazione deve essere effettuata nuovamente dal principio. Il rifiuto è legittimo ad esempio quando l'indirizzo non è corretto o quando il destinatario è indicato in modo impreciso;
- se il rifiuto è illegittimo, l'atto deve essere lasciato presso il domicilio o i locali commerciali come previsto dall'articolo 179 del CPC. Se il destinatario non dispone di domicilio o di locali commerciali, il documento deve essere rinviato al mittente. In caso di rifiuto dell'atto da notificare o comunicare senza giustificato motivo, la notificazione o comunicazione si ritiene comunque avvenuta.
8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)
8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?
In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e nello specifico alla sentenza del 2 marzo 2017 nella causa C-354/15 – Henderson, la notificazione o comunicazione per via postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno è valida anche qualora l'atto venga consegnato a un terzo purché tale consegna avvenga all'interno della residenza del destinatario. La facoltà data a un terzo di ricevere un atto giudiziario al posto del suo destinatario può valere solo per le persone adulte che si trovano all'interno della residenza del destinatario al momento della notificazione o comunicazione, siano esse familiari che vivono allo stesso indirizzo o persone che vi lavorano come dipendenti del destinatario. Ai sensi dell'articolo 18-003 n. 4.1. del regolamento della Convenzione postale universale, la ricevuta di ritorno può essere firmata da una persona diversa dal destinatario, purché tale persona sia autorizzata ad accettare la consegna secondo le normative del Paese di destinazione.
8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?
In base all'articolo 19-104 n. 5.3 del regolamento della Convenzione postale universale, nel caso in cui la notificazione o comunicazione di un atto non vada a buon fine, i servizi postali sono tenuti a conservare la corrispondenza per il ritiro. Deutsche Post AG consegnerà la posta raccomandata solo al destinatario in persona oppure a una persona autorizzata per iscritto dal destinatario ad accettare la consegna. Nella sentenza del 2 marzo 2017 nella causa C-354/15 – Henderson, la Corte di giustizia dell'Unione europea stabilisce che la notificazione o comunicazione degli atti di cui all'articolo 18 del Regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti è considerata valida soltanto se il destinatario o un destinatario sostitutivo compilano la ricevuta di ritorno o un mezzo equivalente. Laddove l'atto non venga ritirato, la notificazione o comunicazione si considera non avvenuta.
8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?
In base all'articolo 19-104 n. 5.3 del regolamento della Convenzione postale universale, il periodo di conservazione della corrispondenza è definito dalle rispettive normative nazionali, ma non dovrebbe in ogni caso essere superiore a un mese. In rari casi eccezionali il periodo può essere esteso a due mesi. Deutsche Post AG conserverà la corrispondenza per una settimana dalla notificazione del destinatario. L'operatore incaricato del recapito lascia un avviso nella cassetta delle lettere del destinatario con le informazioni sull'ufficio postale in cui ritirare la corrispondenza e i termini per il ritiro.
9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?
Esistono diversi tipi di prova scritta dell'avvenuta notificazione o comunicazione. Di norma, quale prova della notificazione o comunicazione di un atto è necessario compilare una ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione utilizzando il modulo predisposto a tal fine e rispedirlo immediatamente alla cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 182 del CPC. La ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione comprende tutti i dati necessari a provare l'avvenuta notificazione o comunicazione, e in particolare:
- l'identità della persona a cui l'atto deve essere notificato o comunicato;
- l'identità della persona a cui il documento è stato fisicamente consegnato;
- il luogo, la data e, se così stabilito dal tribunale, anche l'ora della notificazione o comunicazione;
- il cognome, il nome e la firma della persona che ha effettuato la notificazione o comunicazione ed eventualmente i dati relativi all'impresa incaricata o all'autorità cui è stato richiesto di effettuare la notificazione o comunicazione.
Quando la notificazione o comunicazione è effettuata su richiesta delle parti interessate, la ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione deve essere consegnata alla parte per conto della quale la notificazione o comunicazione è stata effettuata, a norma dell'articolo 193, comma 4, del CPC.
Su richiesta, la cancelleria competente conferma l'ora della notificazione o comunicazione, come previsto dall'articolo 169, comma 1, del CPC.
In caso di notificazione o comunicazione sostitutiva, la ricevuta deve anche indicare il motivo del ricorso alla notificazione o comunicazione sostitutiva. Se la notificazione o comunicazione sostitutiva è stata effettuata mediante deposito degli atti presso l'autorità giudiziaria, la ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione deve indicare il modo in cui è stata fornita la comunicazione scritta del deposito. Se il documento è stato illegittimamente rifiutato, occorre annotare nella ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione chi ha rifiutato di accettarlo e se la lettera è stata lasciata nel luogo della notificazione o comunicazione o è stata rinviata al mittente.
In alcuni casi non è necessaria alcuna ricevuta quale prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione:
- se un atto è notificato o comunicato mediante consegna materiale all'ufficio competente del tribunale, una nota inserita sull'atto e nel fascicolo del caso, dalla quale risulti che la notificazione o comunicazione è stata effettuata, costituisce prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 174, seconda frase, del CPC;
- se un atto è notificato o comunicato a un avvocato, una ricevuta di ritorno da parte di tale avvocato è sufficiente quale prova, a norma dell'articolo 175 del CPC;
- se un atto è notificato o comunicato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la ricevuta di ritorno è sufficiente quale prova della notificazione o comunicazione, a norma dell'articolo 176, comma 1, seconda frase, del CPC. Lo stesso vale per notificazioni o comunicazioni tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'estero (articolo 18 del Regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti e articolo 183, comma 2, prima parte della seconda frase, e comma 5, prima frase, del CPC);
- se un atto è notificato o comunicato all'estero con l'aiuto di autorità straniere o missioni diplomatiche tedesche, un certificato rilasciato dall'autorità richiesta è considerato come prova della notificazione o comunicazione (articolo 16 della legge in materia consolare tedesca, la Konsulargesetz, e articolo 183, comma 5, seconda frase, del CPC);
- se un atto è notificato o comunicato per via elettronica, in caso di notificazione o comunicazione a avvocati, notai, ufficiali giudiziari, consulenti tributari, altri soggetti che per la professione svolta debbano garantire estrema affidabilità, autorità, organi e istituzioni di diritto pubblico, è sufficiente mandare indietro una ricevuta di ritorno a norma dell'articolo 173, comma 3, del CPC. Nel caso di notificazione o comunicazione ad altri destinatari, non c'è una prova scritta. In quei casi, ai sensi dell'articolo 173, comma 4, del CPC, l'atto elettronico si considera notificato o comunicato il terzo giorno dopo il giorno indicato sulla ricevuta di ritorno automatica, a meno che il destinatario non provi che l'atto non è stato ricevuto o è stato ricevuto più tardi.
10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?
Se la notificazione o comunicazione è avvenuta in violazione dello ZPO, in linea di principio è invalida. Tuttavia, un tale vizio nella notificazione o comunicazione può essere rimediato come previsto dall'articolo 189 del CPC se l'atto è stato effettivamente ricevuto dalla persona alla quale era o potrebbe essere stato destinato ai sensi del CPC. In tal caso, l'atto si considera notificato o comunicato nel momento in cui è effettivamente ricevuto e il vizio è così sanato.
Se né il destinatario, né un altro soggetto al quale l'atto è stato o potrebbe essere stato destinato ai sensi del CPC (ad esempio un familiare adulto del destinatario) ricevono l'atto, non è possibile sanare il vizio. La notificazione o comunicazione non è valida e deve essere ripetuta dal principio.
11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?
No.
12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro
In linea di principio, esiste una commissione per la notificazione o comunicazione di atti da parte del tribunale. Tuttavia, nell'ambito di procedimenti giudiziari nazionali nei quali le tariffe sono basate sull'importo oggetto della controversia, le tariffe del tribunale coprono le prime dieci notificazioni o comunicazioni di atti. Per ulteriori notificazioni o comunicazioni di atti e per notificazioni e comunicazioni in altri procedimenti nazionali, sarà applicata una tariffa forfettaria di 3,50 EUR per ogni notificazione o comunicazione di atti con ricevuta di avvenuta notificazione o comunicazione, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da parte di un funzionario dell'autorità giudiziaria. La notificazione o comunicazione di atti per via elettronica da parte della cancelleria è gratuita.
La notificazione o comunicazione su richiesta delle parti interessate è effettuata dall'ufficiale giudiziario.
Per organizzare la notificazione o comunicazione tramite la consegna degli atti ai servizi postali, l'ufficiale giudiziario applica una tariffa di 3,30 EUR. Inoltre, esistono tariffe per i costi delle fotocopie e delle spese postali necessarie, così come per costi forfettari. Qualora un atto affidato all'ufficiale giudiziario per la notificazione o comunicazione debba essere certificato, si applica una tariffa speciale pari alla tariffa forfettaria per gli atti. Questa corrisponde a 0,50 EUR a pagina per le prime cinquanta pagine e 0,15 EUR per ogni pagina successiva.
Nel caso in cui la notificazione o comunicazione venga effettuata personalmente dall'ufficiale giudiziario, la tariffa è di 11,00 EUR. In questo caso, all'ufficiale giudiziario deve essere altresì corrisposta un'indennità di spostamento che, a seconda della distanza dall'indirizzo del destinatario, può variare tra 3,25 EUR e 16,25 EUR.
Di norma, non si applicano tariffe per notificazioni o comunicazioni effettuate su richiesta di altri Stati membri ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1784, a meno che la notificazione o comunicazione non sia effettuata da un ufficiale giudiziario. Se l'atto è notificato o comunicato da un ufficiale giudiziario, le tariffe sono le stesse per le richieste di notificazione o comunicazione nazionali. Il costo esatto nei casi individuali è determinato dalla legge tedesca sugli agenti esecutivi (Gerichtsvollzieherkostengesetz, abbreviata GvKostG) e in particolare dal relativo elenco dei costi (Kostenverzeichnis).
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