- 1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?
- 2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?
- 3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?
- 4 Indirizzo
- 5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?
- 6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?
- 7 Notificazione sostitutiva
- 8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)
- 9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?
- 10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?
- 11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?
- 12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro
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1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?
Ai sensi della legge CXXX del 2016 sul codice di procedura civile (A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. Törvény, in ungherese; di seguito: "codice di procedura civile"), salvo diversa disposizione prevista dalla legge, gli atti giudiziari devono essere inviati al destinatario a mezzo posta, conformemente alla legislazione relativa alla notificazione o comunicazione di atti ufficiali. I destinatari possono anche ritirare gli atti a loro destinati, dietro presentazione di un documento di riconoscimento, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. In caso di comunicazione obbligatoria o facoltativa per via elettronica, i documenti vengono notificati secondo tale modalità.
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L'obiettivo della notificazione o comunicazione degli atti ufficiali consiste nell'informare i destinatari del contenuto degli atti, secondo modalità che permettano altresì al mittente di dimostrarne l'invio al destinatario. Occorre poter verificare lo stesso atto giudiziario, la data della notificazione o comunicazione e il relativo esito. Gli atti ufficiali possono essere inviati per posta raccomandata con un avviso di ricevimento previsto specificatamente per questo tipo di notificazione o di comunicazione.
2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?
A norma della legge CLIX del 2012 sui servizi postali (A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. Törvény, in ungherese; di seguito: "legge CLIX del 2012"), gli atti che devono essere notificati o comunicati formalmente sono quelli per cui l'invio, la notificazione o comunicazione (il tentativo di notificazione o comunicazione) oppure la rispettiva data producono effetti giuridici conformemente alla legge, quelli necessari per il calcolo dei termini legali e quelli classificati come atti ufficiali in base alla legislazione in materia.
Conformemente al codice di procedura civile, nel contesto di azioni civili è imperativo comunicare mediante notificazione o comunicazione:
- le sentenze e le ingiunzioni da notificare o comunicare alle parti;
- le ordinanze emesse nel corso dell'udienza da notificare o comunicare a una parte che non è stata debitamente convocata all'udienza;
- talune ordinanze specificate dal codice di procedura civile ed emesse nel corso dell'udienza, da notificare o comunicare a una parte che non si è presentata all'udienza;
- le ordinanze emesse fuori udienza da notificare o comunicare alla parte interessata;
- ogni decisione emessa nel corso del procedimento da notificare o comunicare alla persona nell'interesse della quale il pubblico ministero o la persona autorizzata a procedere in tal senso ha avviato il procedimento.
3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?
Sono responsabili della notificazione o comunicazione l'autorità giudiziaria e il fornitore del servizio postale o fiduciario conformemente alle disposizioni di legge in materia.
4 Indirizzo
4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti
Non vi sono obblighi di questo tipo.
4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?
Indirizzo di residenza delle persone fisiche
In Ungheria il registro centrale degli indirizzi è gestito dal Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága (BM NYHÁT, Ufficio del sottosegretario di Stato per la tenuta di registri del ministero degli Interni; sito Internet: http://nyilvantarto.hu/hu/adatszolgaltatas_szemelyi, in ungherese). Questo registro può essere utilizzato per ottenere l'indirizzo di singole persone. La richiesta può essere inoltrata da soggetti privati, persone giuridiche od organismi senza personalità giuridica, purché motivino finalità e fondamento giuridico dell'utilizzo dei dati.
La domanda può essere presentata di persona presso qualsiasi ufficio distrettuale oppure, all'estero, presso la rappresentanza diplomatica ungherese (magyar külképviseleti hatóságnál) competente per l'indirizzo di residenza estera.
Una domanda scritta può essere presentata presso qualsiasi ufficio distrettuale. Qualora i dati richiesti non siano disponibili presso l'ufficio distrettuale:
- le richieste di autorità pubbliche e le domande di divulgazione di dati formulate da autorità pubbliche possono essere presentate presso il BM NYHÁT Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály Belföldi Jogsegélyügyek Osztály (BM NYHÁT, Dipartimento per i registri di dati personali e la loro gestione, Sezione assistenza legale nazionale), indirizzo postale: 1476 Budapest, Pf. 281;
- tutte le altre richieste di richiedenti non incluse al punto precedente (ad esempio privati o imprese) possono essere presentate al BM NYHÁT Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztály (BM NYHÁT, Dipartimento servizio clienti per i dati personali e per la supervisione dei documenti), indirizzo postale: 1553 Budapest, Pf. 78;
- una domanda scritta può essere presentata all'estero presso la rappresentanza diplomatica ungherese (magyar külképviseleti hatóságnál) competente per l'indirizzo di residenza estera.
La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
- i dati relativi al richiedente, il nome, l'indirizzo, la sede legale o il luogo dell'attività professionale del richiedente o del suo rappresentante;
- l'esatta enumerazione dei dati richiesti;
- la finalità di utilizzo dei dati;
- dati personali identificativi da utilizzare per identificare la persona citata nella domanda (nome, luogo e data di nascita, nome da nubile della madre) o il nome e l'indirizzo di residenza noto al richiedente (nome del comune, nome della via, numero civico).
Documenti da allegare alla domanda:
- il documento che comprova la base giuridica per l'utilizzo dei dati;
- la prova dei poteri di rappresentanza del rappresentante autorizzato, laddove non disponibile nel registro delle disposizioni. La procura deve essere inserita in un atto pubblico o in una scrittura privata che costituisca una prova definitiva, altrimenti deve essere messa agli atti.
Fatto salvo il caso in cui disponga altrimenti, la procura copre tutte le dichiarazioni e le azioni relative al procedimento in esame.
In caso di dubbi circa l'autenticità o il contenuto di un atto di origine estera, l'autorità chiederà al cliente di presentare un atto pubblico ricertificato redatto all'estero.
Se il cliente presenta una traduzione certificata di un atto redatto in una lingua diversa dall'ungherese, l'autorità accetterà l'atto come tradotto.
Questa procedura è soggetta a una commissione successiva per il servizio amministrativo:
- per la comunicazione di dati riguardanti da 1 a 4 persone: 3 500 HUF;
- per la comunicazione di dati riguardanti 5 o più persone: il numero di persone in questione moltiplicato per la tariffa a documento, che è pari a 730 HUF/documento.
Per le domande ricevute dall'estero o tramite la rappresentanza diplomatica ungherese riconosciuta nel luogo di residenza del richiedente, il corrispettivo deve quindi essere versato quale diritto consolare alla rappresentanza ungherese competente.
Imprese
Nel caso delle imprese i dati più importanti iscritti nel registro delle imprese, indirizzo incluso, sono accessibili gratuitamente, in ungherese, sul sito web: https://www.e-cegjegyzek.hu.
4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti
Il ministero della Giustizia riceve dagli organi mittenti la richiesta di determinare il recapito del destinatario ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti. Cfr. il punto 4.2 per informazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti.
5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?
Conformemente al decreto del governo n. 335/2012 del 4 dicembre 2012 che istituisce norme specifiche che disciplinano i servizi postali e la notificazione o comunicazione degli atti ufficiali (335/2012. (XII. 4.) Korm. Rendelet, in ungherese; di seguito: "decreto del governo 335/2012"), il fornitore di servizi postali notifica o comunica gli atti ufficiali, inviati con avviso di ricevimento, consegnandoli direttamente al destinatario o a un'altra persona autorizzata a riceverli.
Un atto ufficiale non può essere notificato o comunicato alle seguenti persone: un destinatario occasionale in virtù di un contratto specifico con il mittente o di una disposizione speciale nell'ambito dei termini e delle condizioni generali del contratto; un dipendente o un membro dell'organizzazione al momento della consegna presso i locali commerciali dell'organizzazione o altri locali aperti ai clienti; una persona fisica impiegata presso la reception, se l'organizzazione ne è provvista; o il locatore dell'immobile indicato nell'indirizzo o dell'abitazione del destinatario, se si tratta di una persona fisica.
Conformemente al decreto del governo 335/2012, il fornitore del servizio postale procede a due tentativi di notificazione di un atto ufficiale. Se il primo tentativo rimane senza esito perché il destinatario dell'atto o la persona autorizzata a riceverlo non è presente all'indirizzo indicato, il fornitore del servizio postale lascerà un avviso, metterà l'atto ufficiale a disposizione del destinatario presso il punto di ritiro indicato nell'avviso e tenterà nuovamente di notificare o comunicare l'atto il quinto giorno lavorativo successivo alla notificazione o comunicazione senza esito. Se anche il secondo tentativo non ha successo, il fornitore del servizio postale lascerà un secondo avviso con cui informerà il destinatario che l'atto ufficiale potrà essere ritirato presso il punto di ritiro menzionato nell'avviso entro cinque giorni dal secondo tentativo. Fino al secondo tentativo l'atto ufficiale può essere ritirato presso il punto di ritiro menzionato nell'avviso, dietro presentazione di un documento di riconoscimento. Se l'atto ufficiale non è recapitato al destinatario entro il termine indicato nel secondo avviso, il giorno lavorativo successivo il fornitore del servizio postale restituisce al mittente l'atto ufficiale con l'indicazione "non ritirato".
In questo caso, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, il documento deve essere considerato notificato o comunicato il quinto giorno lavorativo successivo alla data del secondo tentativo di notificazione o comunicazione, salvo prova contraria. La notificazione o comunicazione non è considerata legittima se l'atto è stato notificato o comunicato a una persona facente le veci del destinatario anziché a quest'ultimo e tale persona era l'opponente o il rappresentante di quest'ultimo nel contesto del procedimento giudiziario. Qualora l'atto notificato o comunicato sia un atto introduttivo di un procedimento giudiziario o di una decisione di merito che pone fine a detto procedimento, l'organo giurisdizionale effettua la notificazione o comunicazione al destinatario entro otto giorni lavorativi dalla presunzione di notificazione o comunicazione dell'atto. Qualora sia disponibile un indirizzo di posta elettronica, la notificazione o comunicazione deve essere inviata anche a tale indirizzo.
I destinatari possono anche ritirare gli atti a loro destinati, dietro presentazione di un documento di riconoscimento, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.
La legge LIII del 1994 sul procedimento di esecuzione (A végrehajtási eljárásról szóló 1994. évi LIII. törvény, in ungherese; di seguito: legge LIII del 1994) regolamenta la notificazione o comunicazione per mezzo di un ufficiale giudiziario, quale forma alternativa di notificazione o comunicazione per le decisioni di merito che costituiscono la base per l'esecuzione in caso di presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione, su richiesta esplicita dalla parte legittimata a chiedere l'esecuzione e dietro pagamento anticipato delle spese. La legge LIII del 1994 prevede che un ufficiale giudiziario possa notificare o comunicare gli atti relativi all'esecuzione anche di persona, conformemente alla normativa specifica. Qualora questa procedura non abbia buon esito, gli atti possono essere notificati o comunicati nel contesto di una nuova procedura conformemente alle norme generali applicabili alla notificazione o comunicazione degli atti ufficiali.
Il codice di procedura civile e la legge L del 2009 sul procedimento d'ingiunzione di pagamento (a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény, in ungherese; di seguito: "legge L del 2009") specificano altri casi nei quali può applicarsi la notificazione o comunicazione mediante un ufficiale giudiziario.
Oltre a ciò, nei casi previsti dalla legge, la notificazione o comunicazione può essere effettuata da soggetti specifici incaricati della notificazione o comunicazione, ad esempio mediante un funzionario dell'organo giurisdizionale (come per la notificazione o comunicazione di citazioni a comparire in giudizio, in casi urgenti).
6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?
Ai sensi del codice di procedura civile, viene operata una distinzione tra comunicazione obbligatoria e facoltativa per via elettronica.
Ai sensi della legge CCXXII del 2015 sulle norme generali applicabili all'amministrazione elettronica e ai servizi fiduciari (Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény, in ungherese) ("legge CCXXII del 2015"), coloro che sono tenuti per legge a utilizzare la comunicazione elettronica (ad esempio rappresentanti legali e imprese) devono presentare qualsiasi istanza a un organo giurisdizionale utilizzando esclusivamente mezzi elettronici, secondo le modalità previste dalla legge stessa e dai suoi decreti attuativi. Anche l'organo giurisdizionale interessato notifica o comunica loro gli atti utilizzando mezzi elettronici.
Le parti coinvolte in procedimenti giudiziari che non sono tenute a utilizzare la comunicazione elettronica o i loro rappresentanti, qualora non si qualifichino come rappresentanti legali, possono, fatte salve le eccezioni di cui al codice di procedura civile, presentare tutti i documenti elettronicamente qualora desiderino farlo in conformità alle disposizioni della legge CCXXII del 2015 e dei suoi decreti attuativi. Se una parte o il suo rappresentante opta per la comunicazione elettronica, l'organo giurisdizionale notificherà o comunicherà tutti gli atti giudiziari per via elettronica.
Nel caso della comunicazione elettronica, è garantito il contatto continuo con l'organo giurisdizionale attraverso il sistema elettronico di notificazione e comunicazione. Qualora una parte opti per la comunicazione elettronica, riceverà una notifica o una comunicazione attestante la conformità o meno della presentazione effettuata rispetto ai requisiti informatici.
Il servizio di consegna sicura garantisce, tra le altre cose, che venga inviata una notifica in caso di ricezione dei messaggi e se la consegna non è andata a buon fine. Il fornitore del servizio è tenuto a rilasciare una certificazione immediata al mittente, che deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica fornito, a conferma delle informazioni relative all'evento di notificazione o comunicazione di atti.
Per gli atti notificati o comunicati utilizzando i servizi di consegna sicura, occorre prevedere cinque giorni lavorativi per la ricezione, salvo diversamente disposto dalla legge. Nel caso in cui il destinatario non accetti la consegna della posta entro tale termine ma non la rifiuti nemmeno, il primo giorno lavorativo successivo al periodo di cinque giorni lavorativi viene inviata una seconda notificazione o comunicazione.
Dall'introduzione della comunicazione elettronica nel diritto processuale, le disposizioni del codice di procedura civile relative alla presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione (descritta dettagliatamente di seguito) si applicano non soltanto alla consegna postale, ma a tutti i mezzi legali per notificare o comunicare atti, compresi i mezzi elettronici.
Nei casi urgenti, gli atti di citazione nel contesto di procedimenti civili possono essere trasmessi per posta elettronica anche in assenza di recapiti di posta elettronica.
6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?
Le modalità di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti non si applicano.
6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti
Non sono state specificate condizioni supplementari.
7 Notificazione sostitutiva
7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?
Ai sensi del codice di procedura civile, se il luogo di residenza della parte è sconosciuto e l'atto giudiziario non può essere notificato o comunicato alla parte utilizzando mezzi elettronici, oppure se la parte risiede in uno Stato che non fornisce assistenza legale per la notificazione o comunicazione, oppure se ci sono altre difficoltà insormontabili che impediscono la notificazione o comunicazione, oppure, se la legge lo prevede, la notificazione o comunicazione deve avvenire mediante avviso pubblico. Come norma generale, l'organo giurisdizionale può ordinare la notificazione o comunicazione mediante avviso pubblico su istanza della parte interessata a condizione che procedere in tal senso sia motivato.
L'avviso deve rimanere visualizzato sul sito web centrale degli organi giurisdizionali per 15 giorni, nonché rimanere affisso per lo stesso arco di tempo nella bacheca degli avvisi dell'organo giurisdizionale e nella bacheca degli avvisi del comune o dell'ufficio del consiglio dell'ultimo luogo di residenza noto della parte. Qualora sia disponibile l'indirizzo di posta elettronica della parte, l'avviso deve essere inviato anche a tale indirizzo.
Ai sensi del codice di procedura civile, se all'indirizzo indicato da un destinatario il cui domicilio o luogo di residenza o la cui sede legale si trova in Ungheria, non è possibile notificare o comunicare la domanda che deve essere notificata o comunicata dal fornitore di servizi postali o la decisione di merito che pone fine al procedimento (fatti salvi i casi di presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione e i casi in cui il motivo dell'impossibilità di notificare o comunicare l'atto risiede nel decesso o nello scioglimento del destinatario, e detta impossibilità non è dovuta a una causa prevedibile sotto il controllo dell'organo giurisdizionale o del fornitore di servizi postali), il tentativo di notificazione o comunicazione dell'atto deve essere effettuato anche in conformità alle disposizioni della legge sull'esecuzione giudiziaria relativa alla notificazione o comunicazione per mezzo di un ufficiale giudiziario, su richiesta della parte nell'interesse della quale deve essere effettuata la notificazione o comunicazione.
7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?
Nel caso della notificazione o comunicazione mediante avviso pubblico, come norma generale, gli atti sono considerati notificati o comunicati il quindicesimo giorno di visualizzazione dell'avviso sul sito web centrale degli organi giurisdizionali.
Nel caso della notificazione o comunicazione per mezzo di un ufficiale giudiziario, se la notifica non va a buon fine, l'atto non deve essere considerato notificato o comunicato.
7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?
Conformemente alla legge sui servizi postali, il fornitore del servizio postale incaricato della notificazione o comunicazione e il destinatario possono decidere che la corrispondenza indirizzata al destinatario non debba essere consegnata all'indirizzo indicato sulla corrispondenza, bensì a un altro recapito. A norma del decreto del governo 335/2012, il fornitore del servizio postale comunica l'arrivo di un atto ufficiale lasciando un avviso nella cassetta delle lettere, anche qualora l'atto ufficiale sia indirizzato alla casella postale in questione, ma non destinato al rispettivo locatario.
7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?
A norma del codice di procedura civile, un atto giudiziario è considerato notificato o comunicato il giorno del tentativo di notificazione o di comunicazione laddove il destinatario rifiuti di riceverlo.
8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)
8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?
Nel caso della notificazione o della comunicazione di cui all'articolo 18 del regolamento, il fornitore del servizio postale in Ungheria non è a conoscenza del carattere ufficiale degli atti ricevuti dall'estero e di conseguenza non applica le norme specifiche relative alla notificazione o alla comunicazione degli atti ufficiali, bensì solo le norme generali interne applicabili alla posta raccomandata (con avviso di ricevimento).
Conformemente al decreto del governo n. 335/2012, se il destinatario è una persona fisica ed è assente all'indirizzo al momento del tentativo di consegna, la corrispondenza deve essere recapitata in prima istanza al rappresentante autorizzato del destinatario presente a tale indirizzo.
Se al momento del tentativo di consegna risultano assenti tanto il destinatario quanto il suo rappresentante autorizzato, secondo la dichiarazione della persona facente le veci del destinatario, la corrispondenza può essere recapitata a quest'ultima persona presente presso tale indirizzo.
Il parente del destinatario ai sensi del codice civile che abbia almeno 14 anni, il locatore dell'immobile all'indirizzo indicato o il fornitore dell'alloggio del destinatario, se si tratta di una persona fisica, saranno considerati persone facenti le veci del destinatario.
Utilizzando il servizio postale "Consegna al destinatario", è possibile garantire che la corrispondenza non possa essere ricevuta da una persona facente le veci del destinatario, bensì solo personalmente dal destinatario stesso o da un suo rappresentante autorizzato.
8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?
Nel caso in cui il destinatario o un'altra persona autorizzata a ricevere l'atto non sia presente all'indirizzo indicato al momento del tentativo di comunicazione o notificazione, il fornitore del servizio postale lascia un avviso per informare il destinatario che l'atto è disponibile presso il proprio punto di ritiro. L'atto può essere ritirato presso l'indirizzo indicato dal destinatario, da un suo rappresentante autorizzato o da una persona facente le veci del destinatario, domiciliata o residente all'indirizzo in questione. Qualora il destinatario o un'altra persona autorizzata a ricevere l'atto non lo ritiri entro il termine indicato nell'avviso, il fornitore del servizio postale restituisce al mittente l'atto come "non consegnato".
8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?
Il periodo di giacenza è definito dal fornitore del servizio postale. Nel caso di Magyar Posta Zrt. tale periodo è di 10 giorni lavorativi dal tentativo di notificazione o di comunicazione. Per le modalità di notifica si veda il punto precedente.
9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?
La prova scritta dell'avvenuta notificazione o comunicazione è costituita dall'avviso di ricevimento, che indica l'esito della notificazione o comunicazione, nello specifico, la persona che ha ritirato l'atto, lo status di quest'ultima quando non coincide con il destinatario (ad esempio il rappresentante autorizzato), la data di ricevimento o, in caso di mancata consegna, le cause dell'impedimento (ad esempio rifiuto di ricezione o "mancato ritiro"). Il fornitore del servizio postale restituisce al mittente l'avviso di ricevimento. La restituzione dell'avviso di ricevimento al mittente può avvenire, in presenza di un contratto in tal senso, in forma digitale. La prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione può essere fornita mediante altri mezzi tecnici.
Ai sensi della legge CCXXII del 2015, la corrispondenza consegnata in base ai recapiti ufficiali (i recapiti di posta elettronica che devono essere comunicati dall'organizzazione aziendale e, laddove possibile, forniti da una persona fisica) è considerata notificata o comunicata:
a) se il fornitore del servizio postale che fornisce i recapiti ufficiali conferma la ricezione della corrispondenza da parte del cliente, all'orario indicato sul certificato;
b) se il fornitore del servizio postale che fornisce i recapiti ufficiali conferma che il destinatario ha rifiutato di accettare la corrispondenza, alla data indicata sul certificato che attesta il rifiuto; oppure
c) se il fornitore del servizio postale che fornisce i recapiti ufficiali conferma che il destinatario non ha ricevuto la corrispondenza, nonostante due notificazioni o comunicazioni, il quinto giorno lavorativo successivo alla data della seconda notificazione o comunicazione indicata sul certificato.
Nel caso di recapiti di posta elettronica non ufficiali, è giuridicamente possibile dimostrare che la notificazione o comunicazione è stata effettuata e non esiste alcuna presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione al riguardo.
Nell'ambito delle comunicazioni elettroniche sicure utilizzate dagli enti che forniscono i servizi di amministrazione elettronica e dagli enti che esercitano una pubblica funzione designati dal governo, la corrispondenza è considerata notificata o comunicata:
a) in caso di notificazione o comunicazione conformemente ai recapiti per la comunicazione elettronica sicura pubblicata, il giorno lavorativo successivo all'invio;
b) in caso di trasferimento di atti tra sistemi di gestione dei documenti, al momento dell'avvenuto trasferimento degli atti attestato dal fornitore del servizio; oppure
c) laddove viene utilizzato un sistema automatico di trasmissione delle informazioni che garantisce che le informazioni fornite possano essere verificate ex post, registrando le modifiche o in altro modo, al momento specificato nella politica o nell'accordo sulla trasmissione delle informazioni.
Le copie cartacee prodotte in loco presso il punto di contatto elettronico saranno considerate notificate o comunicate al momento della loro produzione.
10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?
Conformemente al codice di procedura civile, in caso sia stabilita la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione (ossia il destinatario ha rifiutato di ricevere gli atti o non li ha ricevuti nonostante i due tentativi di notificazione e comunicazione), il destinatario può impugnare tale presunzione presso l'organo giurisdizionale competente per la notificazione o comunicazione, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui in appresso. L'organo giurisdizionale notificherà al destinatario la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione entro otto giorni lavorativi dal momento in cui essa è stata stabilita o, se l'organo giurisdizionale ne viene a conoscenza solo successivamente, entro tre giorni lavorativi dalla data in cui ne viene a conoscenza o, in caso di comunicazione per via cartacea, mediante posta ordinaria. Nella notifica l'organo giurisdizionale informerà il destinatario delle norme che disciplinano l'impugnazione della presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione e, nel caso di una domanda introduttiva, degli effetti giuridici dell'avvio del procedimento.
Come norma generale, non è possibile effettuare alcuna impugnazione scaduti i tre mesi dalla data in cui è stata stabilita la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione oppure dalla data di notificazione o comunicazione. Se la notificazione o comunicazione o la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione si riferisce all'atto introduttivo di un procedimento giudiziario, la parte può presentare un'impugnazione mentre tale procedimento è in corso, entro 15 giorni dal ricevimento dell'informazione sulla notificazione o comunicazione o sulla presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione dell'atto.
Tale impugnazione sarà accolta nel caso in cui il destinatario non sia stato in grado di ricevere l'atto giudiziario perché: a) la notificazione o comunicazione è stata eseguita in violazione delle norme che disciplinano la notificazione o comunicazione di atti ufficiali o era illegale per altre ragioni; o
b) il destinatario era impossibilitato a ricevere l'atto per un'altra ragione non menzionata alla lettera a) indipendente dalla sua volontà.
Un'impugnazione della presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione per le ragioni di cui alla lettera b) può essere presentata soltanto da persone fisiche.
Nel caso in cui l'organo giurisdizionale accolga tale impugnazione, gli effetti giuridici della notificazione o comunicazione non si applicano e la notificazione o comunicazione e qualsiasi misura e atto processuale già intrapresi devono essere ripetuti se necessario.
È possibile presentare un'impugnazione anche nel corso di procedimenti di esecuzione. Se la decisione considerata notificata o comunicata diviene definitiva, il destinatario può, per le ragioni già descritte, presentare un'impugnazione presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione in primo grado nel corso del procedimento di esecuzione, entro 15 giorni dal ricevimento dell'informazione circa il procedimento di esecuzione della decisione.
Come norma generale, l'organo giurisdizionale può ordinare la notificazione o comunicazione mediante avviso pubblico su istanza della parte interessata a condizione che procedere in tal senso sia motivato. Se i fatti presentati nella domanda di notificazione o comunicazione mediante avviso pubblico si rivelano falsi e la parte richiedente ne era a conoscenza o disponeva di motivi ragionevoli per esserne consapevole, a detta parte deve essere ordinato di rimborsare le spese sostenute in relazione alla notificazione o comunicazione mediante avviso pubblico, indipendentemente dall'esito del procedimento giudiziario; inoltre, l'organo giurisdizionale imporrà un'ammenda.
Una decisione definitiva può essere impugnata se l'atto introduttivo del procedimento o un altro atto è stato notificato o comunicato alla parte mediante avviso pubblico, in violazione delle norme applicabili a questa modalità di notificazione o comunicazione.
11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?
Non è disponibile alcun rimedio giuridico specifico.
12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro
Le spese processuali comprendono anche le spese di notificazione o comunicazione di atti. La parte non deve quindi sostenere le spese di notificazione o comunicazione nel contesto di un procedimento giudiziario. L'unica eccezione è rappresentata dalla notificazione o comunicazione per mezzo di un ufficiale giudiziario, disciplinata dalla legge LIII del 1994, secondo cui la parte che richiede l'esecuzione è tenuta a coprirne anticipatamente le relative spese. Come previsto dalla legge, l'ufficiale giudiziario ha diritto a ricevere un compenso una tantum pari a 6 000 HUF e un compenso forfettario di 1 500 HUF per coprire i costi, indipendentemente dal numero di tentativi di notificazione o comunicazione.
Se il procedimento di esecuzione è avviato a partire da un atto da notificare o comunicare, le spese sono a carico del debitore. Le spese connesse alla notificazione o comunicazione mediante avviso pubblico devono essere corrisposte in anticipo dalla persona che chiede di notificare o comunicare un atto con questa modalità.
Le norme relative alle spese connesse alla notificazione o comunicazione non operano alcuna distinzione in caso di richieste provenienti da un altro Stato membro.
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