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Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

Lussemburgo
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La trasmissione di atti, la procedura che porta un documento giudiziario all'attenzione del suo destinatario, è disciplinata da due serie di regole in Lussemburgo, e la prima comprende due sottoinsiemi. Il primo sottoinsieme è la notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario (signification).

La notificazione e comunicazione intera e completa da parte dell'ufficiale giudiziario

rappresenta la procedura ordinaria. È effettuata da un ufficiale giudiziario (huissier de justice) che consegna l'atto di persona al destinatario, dopo averne verificato l'indirizzo di casa, residenza o sede legale. Questa procedura offre un livello di certezza molto alto. Si applica alla trasmissione di vari documenti di domande giudiziali di primo grado (actes introductifs en première instance) e a tutti gli atti di ricorso (actes d'appel). Si applica anche, come regola generale, alla trasmissione delle sentenze, che segnano l'inizio del periodo disponibile per l'appello e in vista dell'esecuzione.

Per alcuni procedimenti dinanzi ai giudici di pace, per la trasmissione della domanda giudiziale si ricorre a una forma di notificazione o comunicazione attenuata: l'ufficiale giudiziario verifica il domicilio, la residenza o la sede legale del destinatario e spedisce l'atto per raccomandata con un modulo di ricevuta di ritorno.

La notificazione o comunicazione via posta (notification) non coinvolge un ufficiale giudiziario. Offre quindi un livello di certezza più basso rispetto alla notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario. La cancelleria del tribunale (greffe du tribunal) invia l'atto (domanda giudiziale o copia della decisione) tramite lettera raccomandata con modulo di ricevuta di ritorno. Questa procedura è applicabile principalmente a questioni di primo grado di locazione (bail à loyer) e di diritto del lavoro (droit du travail). La notificazione o comunicazione di decisioni tramite posta segna l'inizio del periodo di tempo disponibile per l'appello.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

La maggior parte degli atti di un procedimento devono essere comunicati o notificati prima di poter essere presentati al giudice.

La legge prescrive in particolare la notificazione o la comunicazione delle domande giudiziali che invitano il convenuto a presentarsi davanti al giudice personalmente o a farsi rappresentare da un avvocato.

Anche le decisioni devono essere notificate o comunicate affinché possano acquisire forza di cosa giudicata per il trascorrere dei termini di ricorso.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario vede l'ufficiale effettuare una notificazione o comunicazione intera e completa, o solamente attenuata (signification atténuée) mandando una lettera raccomandata con un modulo per la ricevuta di ritorno.

La notificazione o comunicazione per posta coinvolge la cancelleria del tribunale indirizzato mandando l'atto tramite lettera raccomandata con modulo di ricevuta di ritorno.

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Gli ufficiali giudiziari, in quanto autorità richiesta, sono tenuti per legge a effettuare notificazioni di persona o al domicilio ovvero nella sede legale del destinatario dell'atto. Gli ufficiali giudiziari fanno domande per avere informazioni riguardo agli indirizzi di persone fisiche o giuridiche ai database disponibili, di loro iniziativa, prima di trasmettere qualsiasi atto al destinatario. Se c'è un nuovo indirizzo ufficiale all'interno del territorio della giurisdizione geografica dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo notificherà o comunicherà l'atto a questo nuovo indirizzo.

Ai fini dello svolgimento dei compiti che sono di loro competenza, gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad accedere alle seguenti informazioni:

  • Persone fisiche:
    • Nome completo
    • Domicilio
    • Data di nascita

Queste informazioni si possono trovare nel registro delle persone fisiche (registre des personnes physiques). L'ufficiale giudiziario ha accesso a questo registro per portare a termine i suoi lavori.

  • Società:
    • Denominazione
    • Ragione sociale
    • Sede legale
    • Numero di registro

Per quanto riguarda le società iscritte al registro delle imprese, questi dati sono accessibili al pubblico e quindi consultabili liberamente.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti straniere di un procedimento giudiziario non hanno accesso al registro delle persone fisiche per effettuare ricerche dell'indirizzo di una persona fisica.

Per quanto riguarda le società iscritte al registro delle imprese, la verifica dei dati di base (sede legale, ragione sociale, numero di registro) è accessibile al pubblico e gratuita. La consultazione di informazioni più dettagliate è invece a pagamento.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Ai sensi dell'articolo 7, il Lussemburgo fornisce l'assistenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) per trovare l'indirizzo della persona da notificare con l'atto giudiziario ed extragiudiziale.

Le autorità designate a cui le agenzie mittenti possono indirizzare le richieste, una volta determinato l'indirizzo della persona da notificare, sono gli ufficiali giudiziari.

Si possono trovare gli ufficiali giudiziari nella giurisdizione geografica a questo sito web:

Camera degli ufficiali giudiziari di Lussemburgo

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

  • Sintesi della procedura di comunicazione

Se l'agente postale trova il destinatario, fa firmare la ricevuta di ritorno al destinatario che viene rispedita al mittente. Se il destinatario si rifiuta di firmare la ricevuta, l'agente postale registra il fatto e la comunicazione è considerata avvenuta. Questo si definisce notificazione o comunicazione via posta di persona.

Se l'agente postale non trova il destinatario, ma un'altra persona presso il domicilio, la residenza o la sede legale che accetta la lettera raccomandata, l'agente postale registra l'identità di questa persona sulla ricevuta. La notificazione o comunicazione per posta a una terza parte si ritiene equivalente alla notificazione o comunicazione per posta presso il domicilio.

Se l'agente postale non trova nessuno, ma l'indirizzo è esatto, lascerà nella cassetta postale un avviso invitando il destinatario a ritirare la lettera all'ufficio postale entro i termini indicati. A quel punto la comunicazione è considerata effettuata, anche se il destinatario non si presenta all'ufficio postale. Questo si definisce anche notificazione o comunicazione via posta presso il domicilio.

Se non è possibile verificare l'indirizzo, l'agente postale rispedisce il plico al mittente informandolo che la comunicazione non è avvenuta. In tal caso il richiedente dovrà fornire un nuovo indirizzo. Se il destinatario non ha un indirizzo conosciuto, il richiedente può rinunciare alla procedura di comunicazione e consegnare il fascicolo a un ufficiale giudiziario affinché questi proceda a una notificazione, all'occorrenza con un verbale di ricerca.

La procedura di comunicazione sopra descritta si applica solo se il destinatario dell'atto abita in Lussemburgo. Per le persone domiciliate all'estero, l'atto deve essere notificato o comunicato da un ufficiale giudiziario.

  • Sintesi della procedura di notificazione o comunicazione

La notificazione o comunicazione avviene con consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario al destinatario in persona, in qualunque luogo questi si trovi.

Di regola l'ufficiale giudiziario si reca al domicilio del destinatario. La consegna dell'atto può tuttavia avvenire in qualsiasi luogo in cui l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario, ad esempio sul posto di lavoro.

La notificazione è effettuata al destinatario in persona quando la copia dell'atto è consegnata direttamente a quest'ultimo. Nel caso di una persona giuridica, la notificazione è ritenuta effettuata di persona quando la copia dell'atto è consegnata al legale rappresentante della stessa, a un procuratore di quest'ultimo o a qualsiasi altra persona abilitata a tal fine. Nel caso di una notificazione presso il domicilio eletto, la notificazione è effettuata di persona se la copia dell'atto è consegnata al mandatario.

Se il destinatario accetta la copia dell'atto, l'ufficiale giudiziario registra l'identità di questa persona nell'atto di notificazione (exploit). In tal caso, la notificazione è ritenuta effettuata il giorno della consegna dell'atto al destinatario.

Se il destinatario si rifiuta di accettare la copia dell'atto, l'ufficiale giudiziario lo registra nella relata di notifica. In tal caso, la notificazione si ritiene effettuata il giorno della consegna dell'atto al destinatario. Questo si definisce notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario di persona.

Se l'atto non può essere notificato o comunicato di persona, l'ufficiale giudiziario va al domicilio, alla residenza o alla sede legale del destinatario. La copia dell'atto può essere consegnata a qualsiasi persona che si trovi in loco a condizione che la accetti, dichiari il proprio nome e cognome, la carica, l'indirizzo e che ne dia ricevuta. Tale copia è consegnata in busta chiusa recante soltanto il nome e cognome, la carica e l'indirizzo del destinatario e il timbro dell'ufficiale giudiziario apposto sulla chiusura del plico. La copia non può essere consegnata a chi non ha compiuto i quindici anni di età, né a colui su richiesta del quale viene notificato l'atto. L'ufficiale giudiziario lascia al domicilio, alla residenza o presso la sede legale del destinatario, in busta chiusa, un avviso datato con la comunicazione dell'avvenuta consegna della copia dell'atto contenente le indicazioni sulla persona alla quale è stata consegnata la copia. In tutti questi casi la notificazione o comunicazione è ritenuta effettuata il giorno della consegna della copia dell'atto. Questo si definisce notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario presso il domicilio.

In tutti questi casi, l'ufficiale giudiziario redige un verbale di adempimento delle formalità, che viene allegato all'atto originale. Sia quest'ultimo che il verbale di notificazione o comunicazione vengono poi rimandati alla persona che ha avviato la notificazione o comunicazione.

Non esistono modalità alternative diverse dalla notificazione o comunicazione sostitutiva di cui al successivo punto 7.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione o comunicazione elettronica degli atti non è consentita dal Nuovo codice di procedura civile (Nouveau Code de Procédure Civile).

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

Non valutabile.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

No.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Notificazione a domicilio

Qualora non sia possibile effettuare la notificazione al destinatario in persona, la copia dell'atto viene recapitata al domicilio del destinatario. Se il destinatario non si trova al proprio domicilio o in assenza di domicilio, la copia dell'atto viene consegnata presso la residenza principale di quest'ultimo. In caso di persona giuridica, la notificazione viene effettuata presso la sede legale o amministrativa.

La copia dell'atto può essere consegnata a qualsiasi persona che si trovi in loco a condizione che la accetti, dichiari il proprio nome e cognome, la carica, l'indirizzo e che ne dia ricevuta. Tale copia è consegnata in busta chiusa recante soltanto il nome e cognome, la carica e l'indirizzo del destinatario e il timbro dell'ufficiale giudiziario apposto sulla chiusura del plico.

La copia non può essere consegnata a chi non ha compiuto i quindici anni di età, né a colui su richiesta del quale viene notificato l'atto.

L'ufficiale giudiziario lascia rispettivamente al domicilio del destinatario, alla residenza principale di quest'ultimo o presso la sede legale o amministrativa della persona giuridica, in busta chiusa, un avviso datato con la comunicazione dell'avvenuta consegna della copia dell'atto contenente le indicazioni sulla persona alla quale è stata consegnata la copia.

L'ufficiale giudiziario allega una copia dell'atto in carta libera. Lo stesso procedimento si applica in caso di notificazione presso il domicilio eletto.

In tutti questi casi la notificazione o comunicazione è ritenuta effettuata il giorno della consegna della copia dell'atto.

Ai sensi dell'articolo 161 del Nuovo codice di procedura civile: "[è] considerata notificazione a domicilio la notificazione effettuata all'indirizzo con il quale il destinatario risulta iscritto nel registro della popolazione."

L'articolo 164 del Nuovo codice di procedura civile precisa che: "[l]e notificazioni sono effettuate:

1° per lo Stato, presso la sede del ministero statale;

2° per gli enti pubblici, presso la loro sede;

3° per i comuni, presso la casa comunale;

4° per le società, le associazioni senza scopo di lucro e gli enti di pubblica utilità, presso la loro sede legale o alla persona che li gestisce."

Notificazione mediante deposito di una copia dell'atto di notificazione

L'articolo 155, comma 6, del Nuovo codice di procedura civile precisa che: "qualora non sia stato possibile notificare l'atto come precedentemente indicato e qualora emerga dalle verifiche condotte, e che l'ufficiale giudiziario dovrà riportare nell'atto, che il destinatario risiede all'indirizzo indicato, l'ufficiale vi deposita una copia dell'atto in busta chiusa allegando un avviso con cui informa il destinatario che all'indirizzo indicato non è stato trovato nessuno o che le persone presenti si sono rifiutate di accettare la copia dell'atto.

La notificazione è ritenuta effettuata il giorno dell'avvenuto deposito. Il giorno stesso o al massimo il primo giorno lavorativo successivo l'ufficiale giudiziario invia con lettera semplice una copia dell'atto e del suddetto avviso all'indirizzo indicato nell'atto."

Notificazione a un indirizzo sconosciuto

L'articolo 157 del Nuovo codice di procedura civile prevede questa modalità di notificazione o comunicazione nel caso in cui il destinatario non abbia domicilio né residenza conosciuti o sede legale conosciuta, precisando che: "[q]uando la persona alla quale deve essere notificato l'atto non ha domicilio né residenza noti, l'ufficiale giudiziario stila un verbale in cui illustra con precisione gli adempimenti svolti per cercare il destinatario dell'atto. In questo verbale saranno indicati il tipo di atto e il nome del richiedente.

Il giorno stesso o al massimo il primo giorno lavorativo successivo, l'ufficiale giudiziario invia all'ultimo indirizzo noto del destinatario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la copia dell'atto e una copia del verbale. Il medesimo adempimento viene effettuato con lettera semplice inviata il giorno stesso.

La copia del verbale inviata al destinatario segnala a quest'ultimo la possibilità di farsi consegnare, per un periodo di tre mesi, una copia dell'atto presso lo studio dell'ufficiale giudiziario o di incaricare allo scopo una persona di sua fiducia."

L'articolo 157, comma 3, del Nuovo codice di procedura civile afferma che: "[l]e disposizioni precedenti sono applicabili alla notificazione di un atto relativo a una persona giuridica che non ha più sede conosciuta nel luogo indicato come sede legale nel registro delle imprese."

Altre modalità di notificazione

L'articolo 157, comma 4, prevede, tra l'altro, che: "[q]ualora la domanda giudiziale o un atto equivalente sia stato notificato secondo le disposizioni precedenti e il convenuto non si sia presentato, il giudice chiamato a deliberare può eventualmente ordinare la pubblicazione di un avviso nella gazzetta lussemburghese o straniera."

L'articolo 158 del Nuovo codice di procedura civile aggiunge che: "[s]e il destinatario dell'atto è irreperibile o se non è accertato che sia stato effettivamente avvisato, il giudice può ordinare d'ufficio adempimenti aggiuntivi, fatte salve le misure provvisorie e cautelari necessarie alla tutela dei diritti del richiedente."

L'articolo 81 del Nuovo codice di procedura civile prevede inoltre che: "Il convenuto che non compare può essere citato nuovamente, su iniziativa dell'attore o su decisione del giudice presa di loro iniziativa, se la domanda giudiziale non è stata consegnata personalmente. La domanda giudiziale viene riprodotta sulla base della prima domanda giudiziale, salvo in conformità di norme specifiche di alcune giurisdizioni."

Notificazione o comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

Quando l'atto è trasmesso tramite la cancelleria, la notificazione o comunicazione avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se il destinatario non ha un indirizzo conosciuto, la notificazione o comunicazione viene effettuata dall'ufficiale giudiziario.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Se l'atto è notificato o comunicato di persona da un ufficiale giudiziario, l'atto di notificazione deve indicare la data della notificazione ossia la data della consegna dell'atto di notificazione al destinatario o presso il domicilio del destinatario oppure la data di deposito dell'atto presso il domicilio del destinatario.

Se l'atto è notificato o comunicato per posta, la data di consegna della lettera raccomandata al domicilio, alla residenza o alla sede legale del destinatario è la data di notificazione o comunicazione.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

In tutti i casi, il destinatario viene informato dall'ufficiale giudiziario (notificazione o comunicazione da parte di un ufficiale giudiziario) o dall'impiegato postale (notificazione o comunicazione via posta), che lascia un avviso di mancata consegna.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

In ogni caso, il destinatario può rifiutare la consegna dell'atto. La trasmissione è comunque valida e ha effetto nel momento in cui l'ufficiale giudiziario o l'impiegato postale adempiono ai loro obblighi di legge, ossia quando lasciano un avviso di mancata consegna.

In tutti i casi, il destinatario può successivamente contestare la validità della trasmissione dimostrando che né il suo domicilio, né la sua residenza, né il suo indirizzo per notificazioni o comunicazioni si trovano all'indirizzo indicato. Di conseguenza, la notificazione o comunicazione tramite ufficiale giudiziario offre una maggiore certezza giuridica rispetto alla comunicazione mediante lettera raccomandata con modulo di ricevuta di ritorno, poiché l'ufficiale giudiziario in carica controlla l'indirizzo del destinatario nel registro delle persone fisiche o nel registro delle imprese. Inoltre la data della comunicazione mediante lettera raccomandata non può essere stabilita con certezza se il destinatario non ha datato e firmato la ricevuta di ritorno durante la (prima) presentazione della lettera raccomandata al suo domicilio, alla sua residenza o alla sede legale. Viceversa, la data della notificazione o comunicazione è sempre indicata nell'atto di notificazione stilato dall'ufficiale giudiziario.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Per quanto riguarda i servizi postali globali, l'articolo 6.3.9. dei termini e condizioni di servizio (Conditions générales de fourniture des services offerts) afferma che: "Le consegne raccomandate devono essere consegnate al destinatario all'indirizzo indicato o, in assenza del destinatario: a qualsiasi persona maggiorenne che riceva la consegna all'indirizzo e che, con la sua firma, si consideri debitamente autorizzata dal destinatario e si impegni a prendere in consegna la consegna in nome e per conto del destinatario; o a qualsiasi persona maggiorenne che presenti (i) una bolla di consegna o una ricevuta relativa al punto di ritiro in cui la consegna è depositata e (ii) un documento di identità."

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Gli invii postali sono recapitati all'indirizzo indicato tranne in caso di errore manifesto (ad esempio, errore ortografico nell'indirizzo, numero civico errato, codice postale palesemente sbagliato, ecc.).

Se il destinatario non viene trovato all'indirizzo indicato, la lettera raccomandata non viene consegnata. L'impiegato postale lascia un avviso di mancata consegna.

Gli invii che non possono essere depositati nella cassetta postale del destinatario o che non è stato possibile consegnare a un avente diritto durante il passaggio dell'agente postale rimangono a disposizione del destinatario presso l'ufficio postale di competenza territoriale per la durata indicata dall'impresa e indicata nell'avviso di passaggio lasciato nella cassetta postale del destinatario. Una volta scaduti i termini di giacenza, gli invii postali sono rispediti al mittente (ove conosciuto).

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Gli invii che non possono essere depositati nella cassetta postale del destinatario o che non è stato possibile consegnare a un avente diritto durante il passaggio dell'agente postale rimangono a disposizione del destinatario presso l'ufficio postale di competenza territoriale per la durata indicata dall'impresa e indicata nell'avviso di passaggio lasciato nella cassetta postale del destinatario. Una volta scaduti i termini di giacenza, gli invii postali sono rispediti al mittente (ove conosciuto).

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

In caso di comunicazione per via postale, la ricevuta di ritorno ha valore di prova. In caso di notificazione da parte di un ufficiale giudiziario, questi stila un verbale degli adempimenti svolti. L'ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale. Il suo verbale vale come prova fino a querela di falso.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La violazione dei requisiti formali può causare la nullità della comunicazione o della notificazione.

In caso di vizio formale, tuttavia, la nullità viene pronunciata solo se viene accertato che il vizio di forma ha nuociuto al destinatario dell'atto.

La valutazione spetta al giudice.

Quando non è stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione di una domanda giudiziale al destinatario di persona e questi non si presenta, il giudice può domandare al richiedente di reiterare l'atto procedendo a una nuova convocazione (articolo 81 del Nuovo codice di procedura civile). Questa formalità permette di dissipare ogni dubbio quanto all'interpretazione da dare all'assenza dell'interessato.

Nel caso di procedimenti in cui le parti sono generalmente convocate dalla cancelleria, il giudice può anche domandare al richiedente di procedere a una intimazione a comparire tramite ufficiale giudiziario se emergono dubbi sulla validità di tale intimazione mediante lettera raccomandata.

Infine il giudice può emettere una sentenza in contraddittorio nei confronti di una parte che non si è presentata all'udienza, solo se è accertato che l'atto è stato notificato a tale parte personalmente. Se ciò non è avvenuto (ad esempio se l'intimazione è stata notificata a un'altra persona trovata sul posto), la sentenza sarà emessa in contumacia e si potrà quindi presentare la relativa impugnazione.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

No. Si applicano le vie di ricorso di diritto comune.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Sì. Se l'atto viene notificato o comunicato tramite ufficiale giudiziario in conformità al diritto nazionale, le spese applicabili sono indicate nel regolamento granducale modificato (règlement grand-ducal modifié) del 24 gennaio 1991 che determina le tariffe per gli ufficiali giudiziari.

Se la richiesta di notificazione o comunicazione proviene da un altro Stato membro, l'ufficiale giudiziario applica la tariffa stabilita nel suddetto regolamento, che al momento è pari a 138 EUR.

Le comunicazioni tramite cancelleria non comportano costi.

Ultimo aggiornamento: 23/11/2023

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