Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

Portogallo
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per citação (comunicazione) si intende l'atto mediante il quale si informa una persona (convenuto, ricorrente, soccombente in giudizio) che un'azione giudiziaria è stata intentata nei suoi confronti. È utilizzata per invitare a comparire per la prima volta sia l'interessato, affinché possa difendersi, sia una persona interessata nella causa ma non inizialmente coinvoltavi, affinché compaia ad adiuvandum del ricorrente o del convenuto (articolo 219, primo comma, del Código de Processo Civil (codice di procedura civile, CPC)).

La notificação (notificazione) serve per invitare una persona a costituirsi in giudizio o per informarla di un fatto (articolo 219, secondo comma, CPC).

Le regole specifiche riguardanti le modalità della comunicazione e della notificazione sono stabilite dal libro II, titolo I, capo II, sezione II, CPC). L'obiettivo di tali regole è assicurare che la comunicazione sia effettivamente recapitata al destinatario e, per le parti di un procedimento, garantire il diritto della difesa.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Le informazioni di cui all'articolo 227 CPC formano oggetto della comunicazione.

Le informazioni di cui all'articolo 220 CPC formano oggetto della notificazione.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Nei procedimenti in corso, gli atti sono solitamente comunicati o notificati da ufficiali giudiziari, forze dell'ordine o dal legale rappresentante di una delle parti, in funzione delle modalità di notificazione/comunicazione indicate nella risposta alla domanda 5.

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Sì. In base alla legislazione portoghese spetta agli ufficiali giudiziari prendere di propria iniziativa tutte le misure necessarie per notificare e comunicare un atto (articolo 226, primo comma, CPC).

Se non riescono a notificare o comunicare l'atto, gli ufficiali giudiziari consultano le informazioni disponibili elettronicamente presso altri servizi governativi, al fine di verificare se vi sia stato un cambio di residenza e determinare il recapito attuale della persona cui è destinata la comunicazione (articolo 236, primo comma, CPC).

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), per i diversi organi riceventi la situazione è la seguente:

- giudice con competenza generica (juízo de competência genérica) o giudice civile locale (juízo local cível), se esiste, del tribunale distrettuale competente: per notificare o comunicare gli atti quando l'indirizzo indicato nella domanda di notificazione o comunicazione non è corretto, l'organo ricevente applica il diritto interno relativo a casi analoghi nelle controversie nazionali, ossia le disposizioni pertinenti di cui agli articoli 226 e 236 del codice di procedura civile portoghese;

- ufficiali giudiziari (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE (Ordine dei procuratori legali e degli ufficiali giudiziari)): sono consultati i registri relativi al domicilio o altre banche dati, se tali registri o banche dati esistono, per reperire il nuovo recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

No. Questa possibilità esiste solo per le autorità e gli organismi nazionali.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'autorità designata alla quale gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto è:

Direção-Geral da Administração da Justiça (direzione generale dell'amministrazione della giustizia)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT-1990-097 LISBONA

Tel: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Indirizzo e-mail: correio@dgaj.mj.pt

Sito web: https://dgaj.justica.gov.pt/

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

In pratica, la procedura di notificazione o comunicazione degli atti diretta a una persona è stabilita dall'articolo 225 CPC.

In pratica, la procedura di notificazione o comunicazione degli atti diretta a una persona mediante avviso pubblico è stabilita dall'articolo 240 CPC.

In pratica la notificazione è effettuata nei seguenti modi:

  • la procedura per effettuare una notificazione alle parti che nominano un rappresentante legale è stabilita dall'articolo 247 CPC;
  • la procedura per effettuare una notificazione alle parti che non nominano un rappresentante legale è stabilita dall'articolo 249 CPC;
  • la procedura per effettuare una notificazione a terzi è stabilita dall'articolo 251 CPC;
  • la procedura per effettuare una notificazione al pubblico ministero è stabilita dall'articolo 252 CPC;
  • la procedura per notificare una decisione giudiziaria è stabilita dall'articolo 253 CPC;
  • la procedura per effettuare una notificazione di un atto giudiziario è stabilita dall'articolo 254 CPC;
  • la procedura per effettuare una notificazione tra rappresentanti legali è stabilita dall'articolo 255 CPC;
  • la procedura per effettuare singole notificazioni è stabilita dall'articolo 256 CPC.

A parte la notificazione o comunicazione degli atti a un'ora stabilita di cui al seguente punto 7, il diritto nazionale portoghese non prevede l'utilizzo di altre modalità alternative.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Sì. Ad esempio, la trasmissione elettronica dei dati attraverso il sistema informatico dell'organo giurisdizionale è preferibile nei seguenti casi:

  • notificazioni destinate al pubblico ministero (articolo 252, secondo comma, CPC);
  • notificazioni a rappresentanti legali (articolo 248, primo comma, CPC);
  • notificazioni a procuratori e ufficiali giudiziari (articolo 31, primo comma, del decreto ministeriale di attuazione (Portaria) che disciplina la notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari).

Se la dimensione del documento procedurale da inviare non è compatibile con la trasmissione elettronica (articolo 10, primo comma, del decreto ministeriale di attuazione che disciplina la notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari), qualora gli atti da inviare esistano soltanto su un supporto fisico (articolo 144, undicesimo comma, CPC), laddove il caso non richieda la nomina di un legale rappresentante e la parte non ne abbia nominato alcuno (articolo 144, settimo comma, CPC), oppure in caso di motivazione giustificabile (articolo 144, ottavo comma, CPC):

  • gli atti procedurali possono essere trasmessi alla cancelleria dell'organo giurisdizionale via posta o fax (articolo 144, settimo e ottavo comma, CPC);
  • gli atti procedurali possono essere notificati con una ricevuta di avvenuta consegna, via posta o fax.

Queste norme si applicano ai procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale presentati negli organi giurisdizionali di primo grado. Si applicano altresì in alcuni casi per i procedimenti dinanzi a notai (ad esempio, in materia di eredità) o agli ufficiali dello stato civile (ad esempio, in ambito familiare laddove esista un accordo).

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

Il Portogallo non prevede ancora la possibilità di notificare/comunicare gli atti per via elettronica a un indirizzo noto in un altro Stato membro.

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti

Il diritto nazionale portoghese non prevede la possibilità di notificare/comunicare gli atti per via elettronica tramite posta elettronica, salvo nei casi motivati di cui alla domanda 6.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Sì. La legislazione portoghese prevede inoltre la comunicazione o notificazione degli atti a un'ora stabilita ai sensi dell'articolo 232 CPC.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

La notificazione o comunicazione per posta è considerata effettuata il giorno in cui la ricevuta di ritorno è firmata dal destinatario dell'atto da notificare o comunicare (articolo 230 CPC).

La notificazione o comunicazione diretta a una persona da parte di un agente delle forze dell'ordine, un ufficiale giudiziario o un legale rappresentante è considerata effettuata il giorno della registrazione della notificazione o comunicazione (articolo 231, terzo comma, CPC).

La notificazione o comunicazione mediante affissione di un avviso di notificazione o comunicazione è considerata effettuata il giorno indicato sullo stesso avviso (articolo 232, quarto comma, CPC).

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Nel caso della comunicazione o notificazione per posta raccomandata (con o senza ricevuta di ritorno) l'impiegato postale lascia un avviso di mancata consegna nella cassetta delle lettere in caso di assenza del destinatario presso l'indirizzo indicato. L'avviso informa il destinatario che la lettera è stata depositata presso l'ufficio postale e ne precisa l'indirizzo, l'orario di apertura e il termine per il ritiro (articolo 228 CPC).

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Quando la comunicazione è effettuata per posta e vi sono prove del rifiuto di ricevere la lettera o di firmare la ricevuta di ritorno, la comunicazione è considerata effettuata nelle seguenti modalità e circostanze:

  • con un avviso redatto dall'impiegato postale che certifichi il rifiuto da parte della persona fisica, del rappresentante della persona giuridica o da uno dei dipendenti, di firmare la ricevuta di ritorno o ritirare la lettera (articolo 228, sesto comma, e articolo 246, terzo comma, CPC);
  • nei casi in cui le parti abbiano la possibilità di concordare un indirizzo per la comunicazione o notificazione si segue la procedura prevista dall'articolo 229, terzo e quarto comma, CPC.

Quando la comunicazione è effettuata personalmente da un agente delle forze dell'ordine o da un ufficiale giudiziario ed è dimostrabile che la persona cui l'atto deve essere comunicato rifiuta di riceverlo o di riceverne il duplicato, la notificazione o comunicazione è considerata avvenuta e, in questo caso:

  • l'agente delle forze dell'ordine o l'ufficiale giudiziario informa la persona cui l'atto deve essere comunicato che la copia è a sua disposizione presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale e riporta questa informazione, nonché il rifiuto della suddetta persona di ricevere l'atto, nel certificato di comunicazione o notificazione (articolo 231, quarto comma, CPC);
  • inoltre la cancelleria provvede a informare una seconda volta la persona cui l'atto deve essere comunicato inviando una lettera raccomandata in cui precisa che il duplicato della domanda introduttiva e gli atti correlati sono a sua disposizione presso la cancelleria (articolo 231, quinto comma, CPC).

La comunicazione è considerata non effettuata soltanto qualora il rifiuto sia legittimo. Il rifiuto è considerato legittimo qualora non sia possibile reperire la persona cui deve essere comunicato l'atto perché non risiede né è stabilita presso l'indirizzo indicato oppure laddove un terzo dichiari di non potere consegnare l'atto.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Nel caso un atto sia notificato o comunicato per posta con ricevuta di ritorno dall'estero, i servizi postali portoghesi possono consegnare la lettera e gli atti al destinatario della comunicazione o notificazione oppure a un terzo che si trovi presso lo stesso indirizzo e che dichiari di poter recapitare la lettera al destinatario.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Si veda la risposta alla domanda 7.3.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Gli atti restano a disposizione del destinatario presso l'ufficio postale per otto giorni. Il destinatario è informato del termine fissato e della possibilità di ritirare gli atti presso l'ufficio postale, presentando l'avviso di mancata consegna lasciato dall'impiegato postale in caso di assenza del destinatario.

(Articolo 228 CPC)

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Sì, nel caso della comunicazione, costituiscono una prova scritta del recapito dell'atto la ricevuta di ritorno, il certificato o l'avviso di avvenuta comunicazione.

Nel caso della notificazione sono prove scritte del recapito dell'atto la registrazione della ricevuta di ritorno, la registrazione della lettera o del fascicolo oppure la registrazione effettuata nell'ambito del procedimento.

Nel caso della comunicazione o notificazione mediante trasmissione elettronica dei dati, il sistema informatico dell'organo giurisdizionale certifica la data e l'ora dell'invio (articolo 13, lettera a), del decreto ministeriale di attuazione che disciplina la notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari).

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La mancata comunicazione o notificazione rappresenta una lacuna significativa, poiché rende nulla l'intera procedura a partire dalla domanda iniziale, ma ad esclusione di quest'ultima (articolo 187, CPC).

Si considera non avvenuta la notificazione o comunicazione nei casi di cui all'articolo 188, primo comma, CPC.

Se il convenuto o il pubblico ministero (laddove intervenga come parte principale) compaiono a giudizio senza opporsi immediatamente alla mancata notificazione o comunicazione, tale vizio è considerato sanato (articolo 189 CPC).

Analogamente è nulla una citazione quando non siano state osservate le formalità prescritte dalla legge all'atto della sua esecuzione (articolo 191 CPC).

Le norme generali sull'invalidità degli atti sono stabilite dall'articolo 195 CPC.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

Sì, il destinatario può impugnare la decisione giudiziaria presentando un ricorso alla corte d'appello competente (Tribunal da Relação).

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro

Sì, in alcuni casi. Il costo della notificazione e della comunicazione è stimato in unità di conto.

Nel 2024 il valore dell'unità di conto era pari a 102 EUR.

Di conseguenza:

Non vi sono differenze se l'atto da notificare o comunicare proviene da un altro Stato membro.

Legislazione pertinente:

Codice di procedura civile

Tramitação Eletrónica dos Processos Judiciais (notificazione elettronica dei procedimenti giudiziari)

Regulamento das Custas Processuais (regolamento sulle spese processuali)

Decreto ministeriale di attuazione n. 282/2013 del 29 agosto 2013

Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020

 

Nota finale

Le informazioni qui contenute sono di carattere generale e non sono esaustive né vincolano il punto di contatto nazionale, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, gli organi giurisdizionali o altre persone. La legislazione applicabile deve sempre essere consultata.

Ultimo aggiornamento: 28/03/2024

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