Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

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1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Notificazione e comunicazione sono le procedure codificate con cui viene data conoscenza di un atto ad un soggetto, fisico o giuridico, per tutti gli effetti previsti dalla legge.

La notificazione è di regola eseguita dall’ufficiale giudiziario su richiesta di una parte o dell’autorità giudiziaria, ma può essere fatta anche dall’avvocato.

Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. (art.137 cod.proc.civ.).

La comunicazione è effettuata dal cancelliere quando questi deve dare notizia di atti processuali alle parti e agli altri soggetti del processo (art.136 cod.proc.civ.).

Il servizio di notificazione di documenti si sostanzia nell’attività materiale di trasmissione integrale di documenti a uno o più destinatari predeterminati, avente in generale la funzione di renderne conoscibile il contenuto, attraverso la consegna al destinatario di una copia conforme all’originale, eseguita con i mezzi e dai soggetti previsti dal legislatore che di tale attività certificano, con dichiarazione avente efficacia probatoria privilegiata, le modalità e l’esito.

La previsione di un articolato complesso di norme volte a disciplinare l’iter e l’esito del procedimento notificatorio è connessa alla strumentalità di tale attività in relazione alla produzione di determinati effetti giuridici. In particolare, al rispetto delle forme proprie dell’atto di notificazione il legislatore ricollega la presunzione assoluta di conoscenza del documento da parte del destinatario e ciò anche indipendentemente dalla conoscenza effettiva del documento che, se avvenuta al di fuori della notificazione, non produce gli effetti propri di quest’ultima, salvo i casi nei quali risulti raggiunto lo scopo dell’atto.

In questo senso, dunque, l’espletamento dell’attività di notificazione, in un’ottica di certezza e sicurezza delle relazioni giuridiche, costituisce la condizione necessaria e sufficiente per la sua efficacia che, nella specie, è la legale conoscenza dell’atto da notificarsi, da parte del destinatario.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

La notificazione riguarda in generale gli atti dei quali si voglia assicurare la conoscenza legale, al fine della produzione di determinati effetti giuridici: deve essere eseguita per l’esercizio di determinati diritti (es. revoca di una procura, cessione di un credito, diffida ad adempiere), per l’avvio o la prosecuzione dell’azione processuale (es. citazione in giudizio di cognizione, di opposizione o di appello) o dell’azione esecutiva.

La notifica formale riguarda, nel contesto del Regolamento n. 1784/2020, tutti gli atti, siano essi giudiziali o stragiudiziali, afferenti alla materia civile e commerciale, ai quali si intenda conferire l’efficacia giuridica della legale conoscenza del documento.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento i documenti aventi contenuto fiscale, doganale o di natura amministrativa oppure concernenti la responsabilità dello Stato per attività od omissioni poste in essere nell’esercizio di pubblici poteri.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La notificazione è demandata:

-      All’ufficiale giudiziario, secondo precise regole di competenza territoriale (art. 106 e art. 107 del D.P.R. 15.12.1959 n. 1229). In adempimento dell’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/1784 l’ufficiale giudiziario è il soggetto legittimato in via esclusiva a trasmettere e a ricevere le richieste di notifica tra gli Stati membri.

-      Agli avvocati, muniti di idonea procura alla lite e di autorizzazione del Consiglio dell’Ordine presso cui sono iscritti, ai quali è consentito notificare per posta, secondo quanto previsto dalla Legge 20.11.1982 n. 890, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (art. 149 bis cod.proc.civ.). L’Autorità giudiziaria o la legge possono però disporre che la notifica sia eseguita personalmente dall’ufficiale giudiziario.

4 Indirizzo

4.1 L'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora l'indirizzo indicato non sia corretto? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti.

L’autorità ricevente per l’Italia trasmette la richiesta di notifica all’ufficiale giudiziario competente per territorio.

Quest’ultimo, quando non trovi il destinatario all’indirizzo indicato dal richiedente, procede come segue:

-      Per la persona fisica: svolge indagini di fatto presso gli abitanti del medesimo stabile o presso i vicini oppure acquisisce informazioni presso l’Anagrafe del Comune (se nell’atto sono indicati luogo e data di nascita).

-      Per la persona giuridica: l’ufficiale giudiziario restituisce l’atto al procedente perché richieda la notifica al legale rappresentante pro-tempore. In questo caso il nome del legale rappresentante e la sua personale residenza devono risultare nell’atto (art. 145 del cod.proc.civile).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 par. 1 e 7 del regolamento (UE) 2020/1784 si comunica quanto segue:

Quando il recapito in Italia della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto giudiziario o extragiudiziale non è noto, l’Italia fornisce assistenza nel determinare il recapito indicando l’UNEP presso la Corte di Appello di Roma quale autorità designata alla quale gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale l’atto deve essere notificato o comunicato. Le autorità italiane non presentano, di propria iniziativa, richieste di informazioni ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.

I recapiti dell’ufficio NEP presso la Corte di Appello di Roma sono i seguenti:

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

Tel. +39 06328367058-7059

Email: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Certified email: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

L’indirizzo deve essere fornito dall’Autorità o dalla parte procedente, che lo desume dai documenti in suo possesso.

Per eventuali ricerche occorre distinguere tra persone fisiche e giuridiche.

L’indirizzo delle persone fisiche può essere richiesto al servizio Anagrafe dei singoli Comuni, partendo da quello in cui risulta l’ultima residenza; i Comuni normalmente rispondono alle richieste scritte e motivate delle parti e dei loro difensori, indicando l’eventuale corrispettivo (a Roma attualmente è di €. 0,26 per ogni certificato) od altro (in genere viene richiesta la busta affrancata per la risposta e compilata con l’indirizzo del richiedente).

Recentemente, è stata prevista la possibilità per gli avvocati iscritti all’albo di ottenere direttamente online dal portale ANPR (Anagrafe Nazionale Unica gestito dal Ministero dell’Interno) certificati anagrafici per finalità legate al mandato professionale. I certificati saranno rilasciati a seguito di conferma da parte dell’avvocato dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall’imposta di bollo.

Per quanto concerne la sede di Persone giuridiche ed imprese, le relative informazioni sono reperibili nel registro delle imprese che è pubblico e gestito dalle Camere di Commercio provinciali Tale registro è consultabile tramite il portale internet www.registroimprese.it; è richiesto il pagamento di un corrispettivo (circa €. 7,00); in alternativa sono disponibili, presso i Consigli degli Ordini professionali o nel web, gestori che forniscono i dati richiesti con servizio in abbonamento.

4.3 Quale tipo di assistenza forniscono le autorità di tale Stato membro nel reperimento di recapiti proveniente da altri Stati membri, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti.

Le richieste finalizzate a determinare l’indirizzo delle sole persone fisiche devono essere inviate all’UNEP di Roma, già indicato come autorità competente, utilizzando il modulo B, nel quale devono essere necessariamente indicati il luogo e la data di nascita del destinatario (punto 3.3.3.)

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 7)?

La notificazione è demandata:

  • All’ufficiale giudiziario, secondo precise regole di competenza territoriale (art. 106 e art. 107 del D.P.R. 15.12.1959 n. 1229). In adempimento dell’art. 3 comma 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1784/2020 l’ufficiale giudiziario è l’unico soggetto designato a trasmettere e a ricevere le richieste di notifica tra gli Stati membri.
  • Agli avvocati, muniti di idonea procura alla lite e di autorizzazione del Consiglio dell’Ordine presso cui sono iscritti, è consentito ricevere le notifiche da parte di richiedenti esteri, in applicazione dell’art. 20 paragrafo 1 del regolamento.
  • nell’ambito del territorio italiano, secondo quanto previsto dalla Legge 20.11.1982 n. 890, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (art. 149 bis cod. proc. Civ.). L’Autorità giudiziaria o la legge possono però disporre che la notifica sia eseguita personalmente dall’ufficiale giudiziario.

Quanto ai metodi alternativi, si rappresenta quanto segue.

Notificazione in forma diretta

La consegna può avvenire anche nel luogo di abituale dimora del destinatario, nel suo ufficio, dove esercita la sua attività commerciale, dove dimora temporaneamente, o dove ha stabilito, a norma dell’art. 43 del codice civile, la sede principale dei suoi affari ed interessi.

Se il destinatario è assente in questi luoghi, la copia chiusa in un plico sigillato può essere consegnata ad un familiare o ad una persona addetta alla casa o all’ufficio, che non sia minore di quattordici anni, palesemente incapace e parte nel giudizio.

La copia, sempre in busta chiusa e sigillata, può essere anche consegnata al portiere dello stabile o ad un vicino che devono rilasciare una ricevuta firmata; il destinatario in questo caso deve essere avvisato della consegna con una lettera raccomandata senza avviso di ricevimento (art. 139 cod.proc.civ.).

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano.

L’art. 146 cod.proc.civ. dispone che la consegna al militare in attività di servizio, quando non può avvenire personalmente, è fatta al Pubblico Ministero che invia l’atto al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Quando la consegna non è possibile nei modi descritti, perché il destinatario è al momento assente e gli altri soggetti idonei a ricevere l’atto sono assenti o rifiutano la consegna, l’ufficiale giudiziario può procedere a norma dell’art. 140 cod.proc.civ.: la copia dell’atto è depositata, in busta chiusa, nella casa comunale del luogo dove la notifica deve essere eseguita.

Notificazione a mezzo del servizio postale

L’ufficiale postale deve tentare di consegnare il plico personalmente al destinatario; quando questi è assente il plico è consegnato, nel luogo indicato sulla busta, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui o sia al suo servizio, purché non sia manifestamente affetta da malattia mentale o minore di quattordici anni. In mancanza di queste persone, il plico può essere consegnato al portiere.

La persona che riceve la raccomandata sottoscrive l’avviso di ricevimento ed il registro di consegna nell’apposito spazio previsto per indicare il suo rapporto con il destinatario.

Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti

Il destinatario deve essere cercato usando dell’ordinaria diligenza e secondo il principio di buona fede. Se risulta comunque irreperibile, la notifica è eseguita mediante il deposito della copia nella casa comunale dell’ultima residenza nota. Quando non si conosce l’ultima residenza, l’atto è depositato nella casa comunale del luogo di nascita; se anche questo è ignoto o si trova all’estero, l’atto è consegnato al Pubblico Ministero (art. 143 cod.proc.civ.).

Forme di notifica ordinate dal Giudice

Il Giudice può prescrivere, anche d’ufficio, forme di notifica diverse da quelle codificate, in circostanze particolari o per motivi di urgenza. Queste forme sono libere ma devono comunque tutelare la privacy del destinatario ed il suo diritto di difesa (art. 151 cod.proc.civ.).

Un esempio diffuso è l’autorizzazione a spedire un plico tramite un corriere che garantisca la consegna in tempi molto brevi. Altri sistemi sono ormai obsoleti.

Notifica per pubblici proclami

Il Giudice, su istanza di parte e sentito il Pubblico Ministero, autorizza questo tipo di notifica quando il numero dei destinatari è rilevante o risulta difficile identificare tutti.

Una copia dell’atto è depositata nella casa comunale in cui ha sede l’Ufficio giudiziario avanti al quale si procede ed un estratto dell’atto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; Il Giudice può inoltre ordinare la pubblicazione di un estratto nei giornali più diffusi o disporre altre forme di pubblicità (art. 150 cod.proc.civ.).

La notificazione deve essere effettuata dall’ufficiale giudiziario mediante consegna diretta nel Comune ove ha sede il suo ufficio e mediante spedizione per posta fuori del Comune (art. 107 del D.P.R. n. 1229/1959) a meno che la parte o l’Autorità richiedano espressamente che la notifica avvenga con consegna diretta.

Notificazione in forma diretta: avviene mediante consegna di copia conforme all’originale (art. 137 cod.proc. civ.), che può essere effettuata dalle ore 7 alle ore 21 dei giorni feriali (art. 147 cod.proc.civ.). L’ufficiale giudiziario consegna personalmente al destinatario, in via prioritaria nella sua casa di abitazione a tutela della privacy, altrimenti ovunque, con il solo limite del territorio di competenza dell’ufficiale.

Quando una persona, fisica o giuridica, ha eletto domicilio presso un’altra persona o un ufficio, la consegna deve essere effettuata obbligatoriamente al domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione di domicilio e tale consegna è equiparata al recapito nelle mani del destinatario (art. 141 cod.proc.civ.).

Fanno eccezione a questa regola le notifiche della citazione per convalida di sfratto, del titolo esecutivo e del precetto di pagamento, che non possono essere effettuate nel domicilio eletto.

Le Amministrazioni dello Stato hanno domicilio eletto per legge presso gli uffici dell’Avvocatura di Stato.

Mediante spedizione della copia a mezzo del servizio postale come stabilito dall’art. 149 del cod. proc. civ. e dalla Legge 20.11.1982, n. 890: la copia dell’atto è inserita in uno speciale plico raccomandato, corredato di avviso di ricevimento raccomandato, entrambi di colore verde e conformi ad un modello prestabilito che ne consente la tracciabilità.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.) ? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti è previsto tale metodo? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Si, questo tipo di notificazione è consentita nei procedimenti civili.

L’Italia ha previsto, quale modalità ordinaria di notificazione degli atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile e commerciale, la trasmissione del documento direttamente al destinatario che risulti in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, indipendentemente dalla qualifica giuridica o professionale del destinatario.

Alcuni soggetti sono obbligati a rendere pubblico il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (acronimo PEC) in appositi elenchi: i professionisti del diritto, le persone giuridiche, le imprese commerciali, gli enti pubblici.

Ai sensi dell’art. 149 bis del codice di procedura civile italiano, l’ufficiale giudiziario o l’avvocato della parte richiedente, trasmettono copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibile alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

Utilizzando un mezzo di trasmissione operativo limitatamente al territorio nazionale ed essendo prevista nella modalità dell’inoltro diretto dell’atto dal richiedente al destinatario, la notifica a mezzo posta elettronica certificata non trova attualmente applicazione relativamente al servizio transfrontaliero di documenti. Relativamente alle ulteriori possibili forme di trasmissione elettronica del documento (via fax, via mail), non essendo previste dal legislatore quali modalità ordinarie di notificazione del documento, assumono carattere di specialità ed in quanto tali necessitano, ai sensi dell’art. 151 del codice di procedura civile italiano, di una espressa autorizzazione del giudice la cui efficacia giuridica, limitata ai confini dell’ordinamento giuridico interno, è dubbia con riferimento agli atti aventi connotazione transfrontaliera laddove la regolazione delle relazioni giuridiche aventi effetti fuori dal territorio nazionale, non può che avvenire nel contesto e sulla base di specifiche previsioni di natura regolamentare, convenzionale e pattizia.

6.1 Quale tipo di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti sono disponibili nello Stato membro in cui la notifica va eseguita direttamente alla persona che dispone di un indirizzo conosciuto ai fini della notifica in un altro Stato membro?

L’Autorità Centrale per le notifiche transfrontaliere non ha notizia dell’utilizzo di tale forma di notificazione che, in quanto diretta, può essere effettuata direttamente fra le parti, nel rispetto del disposto di cui all’art. 19.1 e del Regolamento n. 910/2014

6.2 A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, questo Stato membro ha precisato ulteriori condizioni alle quali accetta la notifica elettronica effettuata per posta elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti.

Al momento nessuna

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Per quanto concerne la notificazione in forma diretta, la consegna del documento può avvenire anche nel luogo di abituale dimora del destinatario, nel suo ufficio, dove esercita la sua attività commerciale, dove dimora temporaneamente, o dove ha stabilito, a norma dell’art. 43 del codice civile, la sede principale dei suoi affari ed interessi.

Se il destinatario è assente in questi luoghi, l’ufficiale giudiziario può consegnare copia dell’atto, in plico chiuso e sigillato a una persona di famiglia o addetta alla casa la copia chiusa in un plico sigillato può essere consegnata ad un familiare o ad una persona addetta alla casa o all’ufficio, che non sia minore di quattordici anni o palesemente incapace o abbia un interesse diretto e confliggente con il destinatario nel procedimento cui si riferisca il documento oggetto di notificazione.

In mancanza di dette persone la copia dell’atto può essere consegnata al portiere e, quando anche il portiere manchi, a un vicino di casa che accetti di riceverla, in entrambi i casi in busta chiusa e sigillata. Il portiere e il vicino di casa devono apporre la loro firma quale ricevuta dell’atto e il destinatario deve essere avvisato della consegna a loro effettuata con una lettera raccomandata senza avviso di ricevimento (art. 139 cod.proc.civ.).

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano.

L’art. 146 cod.proc.civ. dispone che la consegna al militare in attività di servizio, quando non può avvenire personalmente, è fatta al Pubblico Ministero che invia l’atto al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Qualora non rinvenga una delle persone idonee a ritirare l’atto o se questi si rifiutino di ricevere la copia del documento, a norma dell’art. 140 del codice di procedura civile italiano, l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto in busta chiusa nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso dell’avvenuto deposito alla porta dell’abitazione del destinatario e gliene dà notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Notificazione a mezzo del servizio postale: l’ufficiale postale deve tentare di consegnare il plico personalmente al destinatario. Se questi è assente la consegna può avvenire, nel luogo indicato sulla busta, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con esso o sia al suo servizio, purché non risultimanifestamente affetto da malattia mentale o sia minore di quattordici anni. In mancanza di tali persone, il plico può essere consegnato al portiere.

La persona che riceve la raccomandata sottoscrive l’avviso di ricevimento ed il registro di consegna nell’apposito spazio previsto per indicare il suo rapporto con il destinatario.

Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti

Il destinatario deve essere cercato usando dell’ordinaria diligenza e secondo il principio di buona fede. Se risulta comunque irreperibile, la notifica è eseguita mediante il deposito della copia nella casa comunale dell’ultima residenza nota. Quando non si conosce l’ultima residenza, l’atto è depositato nella casa comunale del luogo di nascita; se anche questo è ignoto o si trova all’estero, l’atto è consegnato al Pubblico Ministero (art. 143 cod.proc.civ.).

Forme di notifica ordinate dal Giudice

Il Giudice può prescrivere, anche d’ufficio, forme di notifica diverse da quelle codificate, in circostanze particolari o per motivi di urgenza. Queste forme sono libere ma devono comunque tutelare la privacy del destinatario ed il suo diritto di difesa (art. 151 cod.proc.civ.).

Un esempio diffuso è l’autorizzazione a spedire un plico tramite un corriere che garantisca la consegna in tempi molto brevi.

Notifica per pubblici proclami

Il Giudice, su istanza di parte e sentito il Pubblico Ministero, autorizza questo tipo di notifica quando il numero dei destinatari è rilevante o risulta difficile identificare tutti.

Una copia dell’atto è depositata nella casa comunale in cui ha sede l’Ufficio giudiziario avanti al quale si procede ed un estratto dell’atto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; Il Giudice può inoltre ordinare la pubblicazione di un estratto nei giornali più diffusi o disporre altre forme di pubblicità (art. 150 cod.proc.civ.).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Notifica mediante consegna del documento a persone diverse dal destinatario: quando la consegna del documento avvenga a persona di famiglia o addetta alla casa o mediante consegna al portiere o al vicino di casa, la notifica si perfeziona nella data in cui è avvenuta la consegna dell’atto a tali persone, seppure il destinatario ne abbia effettiva conoscenza successivamente.

Notificazione mediante deposito del documento presso la casa comunale, a norma dell’art. 140 c.p.c.: Nel caso di notificazione eseguita mediante deposito del documento presso la casa comunale, ai sensi dell’art. 140 del codice di procedura civile, posto che le formalità necessarie alla validità della notificazione sono molteplici e non sono necessariamente compiute nello stesso giorno è intervenuta la giurisprudenza interpretando definitivamente la norma. In particolare, ha stabilito che la data di perfezionamento della notificazione per il richiedente coincide con l’ultima formalità, costituita dalla spedizione della raccomandata contenente l’avviso del deposito nella casa comunale, mentre per il destinatario si ha per avvenuta allo scadere dei dieci giorni di giacenza del plico presso l’ufficio postale o nella data di ritiro del plico, se anteriore.

Notificazione postale: la data è quella di consegna del plico indicata nell'avviso di ricevimento; se il plico non viene ritirato, la data di perfezionamento corrisponde alla data di decorso dei dieci giorni di giacenza del plico presso l’ufficio postale. Se quest’ultima risultasse comunque incerta, la notifica si considera eseguita nella data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale sull’avviso di ricevimento, da restituirsi al mittente.

Il plico non ritirato resta a disposizione del destinatario per sei mesi, al fine di consentire comunque al destinatario la conoscenza effettiva del suo contenuto.

Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti: l’atto è notificato trascorsi venti giorni dal deposito o dalla consegna al Pubblico Ministero.

Forme di notifica ordinate dal Giudice

La data di perfezionamento della notifica dipende dalla modalità di espletamento della stessa.

Notifica per pubblici proclami

La notifica si considera avvenuta quando, eseguite le formalità previste dalla legge, l’ufficiale giudiziario deposita nella cancelleria del giudice avanti al quale si procede una copia della relazione e dei documenti giustificativi dell’attività svolta dalla parte (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ecc..) su richiesta del Giudice.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

A norma dell’art. 140 c.p.c., nel caso di assenza del destinatario o di persone idonee a ricevere il documento in sua assenza, l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi. Dell’avvenuto deposito l’ufficiale giudiziario affigge avviso in busta chiusa, alla porta dell’abitazione del destinatario e gliene dà notizia, altresì, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata è consegnata al destinatario o ad altri soggetti idonei a ricevere il plico dall’ufficiale postale che, in loro assenza, deposita il plico presso l’ufficio postale territorialmente competente, lasciando avviso nella cassetta postale del destinatario per il ritiro entro i dieci giorni successivi.

Nei casi in cui la notificazione è fatta a mezzo del servizio postale, in assenza del destinatario l’ufficiale postale può consegnare il plico contenente il documento da notificare ad uno dei soggetti legittimati a riceverlo, inviando al successivamente al destinatario una comunicazione di avvenuta consegna (acronimo CAN), mediante raccomandata.

Qualora l’ufficiale postale non rinvenga il destinatario né altri soggetti legittimati, all’indirizzo noto, inoltra al destinatario una raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito (acronimo CAD) della copia dell’atto nell’ufficio postale territorialmente competente. Gli avvisi CAD e CAN risultano integrativi della notifica e l’ufficiale postale appone una annotazione circa la loro spedizione sull’originario avviso di ricevimento del plico contenente il documento da notificarsi. Questi avvisi risultano a garanzia della conoscenza effettiva del destinatario e non influiscono sulla data di notifica, che resta quella della giacenza di dieci giorni nell’ufficio postale o del ritiro, se antecedente.

Affinché l’ufficiale postale possa espletare gli adempimenti connessi all’espletamento della notificazione postale che il destinatario sia dotato di una cassetta idonea per il ricevimento della corrispondenza, con l’indicazione del nome.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Ai sensi dell’art. 138 c.p.c. l’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Nel caso di consegna di copia dell’atto a persona diversa dal destinatario e idonea a ricevere la notifica in sua assenza, così come nell’ipotesi di notifica eseguita mediante deposito dell’atto presso la casa comunale o di notifica eseguita mediante il servizio postale la notifica si considera comunque perfezionata al compimento delle formalità previste dalla legge indipendentemente dal rifiuto successivo del plico da parte del destinatario.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

L’ufficiale postale consegna la raccomandata al destinatario nell’indirizzo indicato, o ad altri soggetti idonei come previsto dalla normativa in materia di consegna di raccomandate: i componenti del nucleo familiare, i conviventi, i collaboratori, il portiere.

Le raccomandate dirette ad enti, persone giuridiche ed associazioni sono consegnate al legale rappresentante o al personale incaricato. Le raccomandate dirette ad enti, persone giuridiche ed associazioni sono consegnate al legale rappresentante o al personale incaricato.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale - v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se l’ufficiale postale non trova nessuno, deposita il plico presso l’ufficio postale competente per zona.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

L’ufficiale postale, in assenza del destinatario, lascia nella sua cassetta della corrispondenza un invito a ritirare il plico.

La notifica dall’estero è possibile tramite raccomandata internazionale che, a differenza delle notifiche postali nazionali, è priva degli elementi tali da consentire all’agente postale o al destinatario di identificarne il contenuto come notificazione di un documento proveniente dall’estero ai sensi dell’art. 18 del Regolamento n. 1748/2020, a partire dalla tipologia di busta utilizzata che, nelle notifiche postali interne, è di colore verde e consente, dunque di identificarne il contenuto. Il plico viene dunque trattato come una qualunque altra raccomandata contenete corrispondenza di carattere personale o commerciale.

L’avviso di ricevimento internazionale è privo di alcuni elementi presenti negli avvisi di ricevimento previsti nell’ordinamento interno, atti a garantire la correttezza della consegna ed il diritto di difesa e che forniscono informazioni utili circa la qualifica di chi ritira il plico oltre al nome, o alla data dell’eventuale deposito nell’ufficio postale, per la valutazione del corretto periodo di giacenza. Quanto a quest’ultimo per la raccomandata internazionale esso è di trenta giorni; al contrario nell’ordinamento interno è di soli dieci giorni, ma il plico resta a disposizione del destinatario per sei mesi, garantendosi in tal modo un più ampio termine per la conoscenza effettiva dell’atto.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Il soggetto notificante redige sulla copia notificata e sull’originale una relazione sottoscritta che deve contenere la data, le modalità ed il luogo di consegna, al fine della valutazione della regolarità della procedura di notifica. Deve, inoltre, indicare le eventuali ricerche effettuate, anche anagrafiche (art. 148 cod.proc.civ.).

La relazione di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale deve contenere la data e l’ufficio postale di spedizione del plico. L’avviso di ricevimento deve essere restituito al mittente in quanto costituisce la prova documentale dell’avvenuta notifica.

Quando l’ufficiale postale attesta nell’avviso di ricevimento che il destinatario è sconosciuto o trasferito nell’indirizzo indicato nella busta, la notifica non si perfeziona.

La relazione formata dall’ufficiale giudiziario è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso dei fatti avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni a lui rese; fa fede fino a prova contraria delle altre circostanze che non sono frutto di sua diretta percezione ( per esempio, la qualità di familiare o di addetto alla casa della persona che ha ricevuto l’atto).

Qualora si tratti di notifiche transfrontaliere l’esito delle operazioni di notifica risulta trasfuso nel Modulo di avvenuta o mancata notificazione previsto dal Regolamento n. 1748/2020.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

La notifica è nulla quando non sono state rispettate le forme previste che garantiscono il principio di cognizione legale, o quando vi è incertezza assoluta sulla persona alla quale è stata fatta e sulla data.

La nullità della consegna è sanabile quando la notifica ha raggiunto il suo scopo, ad es. il destinatario convenuto si è costituito in giudizio.

L’incertezza della data di notifica deve essere assoluta e non è sanabile se da essa decorre un termine perentorio. Il caso di data diversa nell’originale e nella copia si risolve a favore della data indicata nella copia del destinatario, a garanzia del suo diritto di difesa.

La giurisprudenza ha ritenuto la notificazione inesistente, e quindi non sanabile, quando è mancata del tutto la consegna dell’atto o quando sia stata effettuata in un luogo o a persona non ricollegabili alla persona del destinatario.

Altro motivo di nullità insanabile è la difformità tra originale e copia tale da non consentire al destinatario la possibilità di difendersi.

11 Se il destinatario rifiuta di accettare un atto in base alla lingua usata (articolo 12 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti) e l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento decide, previa verifica, che il rifiuto non era giustificato, esiste una via di ricorso specifica avverso tale decisione?

Nel caso in cui il destinatario della notifica rifiuti il documento a causa della lingua utilizzata (art. 12 del regolamento sulla notifica) e il giudice ritenga tale rifiuto ingiustificato, possono essere utilizzati i rimedi ordinariamente previsti dall’ordinamento processuale (codice di procedura civile) per l’impugnazione di provvedimenti adottati in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

12 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto? Vi è una differenza fra il luogo ove l'atto deve essere notificato conformemente alla legge nazionale e il luogo in un altro Stato membro dal quale proviene la richiesta di notifica? Cfr. anche notifica a norma dell'articolo 15 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti, relativamente alla notifica di un atto un altro Stato membro.

In materia civile la parte che richiede la notifica deve anticiparne il costo, costituito da diritti in favore dell’erario, spese di spedizione ed indennità di trasferta spettanti all’ufficiale giudiziario per gli atti compiuti fuori dalla sede del suo ufficio.

La materia è disciplinata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia).

In alcuni tipi di giudizio, tra cui i processi in materia di lavoro e previdenza, le cause di separazione e divorzio, quelle in cui la persona non abbiente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la parte è tenuta indenne dal pagamento delle spese di notifica, che restano a carico dell’erario.

Le notifiche richieste a norma del Regolamento (CE) n. 1748/2020 sono esenti da ogni spesa.

Ultimo aggiornamento: 24/01/2024

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