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Descrizione generale
In Italia la formazione iniziale dei magistrati ordinari (giudici e procuratori) è distinta da quella delle altre professioni legali (avvocati e notai) e delle altre giurisdizioni (giudici amministrativi, giudici militari, giudici contabili e giudici tributari), così come diversi sono i concorsi per l'accesso a queste professioni.
La formazione iniziale dei magistrati ordinari dura 18 mesi ed è riservata ai vincitori di concorso per magistrato ordinario, bandito in genere annualmente dal Ministero della giustizia. Essa è affidata alla Scuola superiore della magistratura e al Consiglio superiore della magistratura ed è disciplinata dal d.lgs. 30 gennaio 2006 n. 26.
In genere, ogni classe di concorso, reclutata in media ogni anno, prevede la partecipazione di circa 300 magistrati ordinari cui saranno assegnate, al termine del tirocinio, le funzioni di giudici e pubblici ministeri.
L'accesso al concorso è disciplinato dal:
Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 (artt. 1-9).
Il tirocinio è disciplinato dal:
Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150 (artt. 18-22).
Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari
Per una sintesi del percorso di formazione iniziale dei magistrati ordinari si veda il documento:
Accesso alla formazione iniziale
La nomina a magistrato ordinario, nel rispetto dell’art. 106 Cost., si consegue mediante un concorso, attualmente disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160, che regolamenta i requisiti per l’ammissione (art. 2 e 7), la fase della presentazione delle domande (art. 4), la composizione e le funzioni della commissione di concorso (art. 5 e 6) e lo svolgimento delle prove scritte e orali (art. 1 e 3).
L’attuale sistema configura la procedura di concorso come una selezione quasi di secondo grado, richiedendosi, ai fini dell’ammissione, il possesso di requisiti aggiuntivi rispetto alla laurea in giurisprudenza.
I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal d.lgs. 30 gennaio 2006 n. 26.
Formato e contenuti della formazione iniziale
Il tirocinio si articola in un percorso della durata complessiva di diciotto mesi, suddivisi in sessioni di sei mesi presso la Scuola e di dodici mesi presso gli uffici giudiziari, le cui modalità di svolgimento sono definite con delibera del Csm (art. 18 d.lgs. n. 26 del 2006), che tiene conto delle specificità delle diverse sessioni secondo quanto delineato dalla normativa primaria.
Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Csm attraverso le direttive formulate per ciascuna classe di concorso, nonché su ulteriori materie individuate dal Comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio (art. 20).
La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi (art. 21).
Il primo, della durata di quattro mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori.
Il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della repubblica presso i tribunali, mentre l’ultimo, della durata di sei mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione.
Il percorso per ciascuna classe di concorso viene definito dal Csm con l’adozione delle direttive del tirocinio con la definizione del modalità di svolgimento delle sessioni (art. 2, 1° comma, lett. o).
Metodologia
La formazione dei magistrati non è da intendersi come una formazione soltanto “tecnica”, che si risolve e si esaurisce nella conoscenza delle norme e del metodo per applicarle, consistendo anche in una fondamentale occasione per l’elaborazione di una cultura giuridica condivisa che possa manifestarsi anche nell’armonizzazione degli indirizzi giurisprudenziali al fine di conseguire l’obiettivo della certezza del diritto e della prevedibilità delle decisioni.
La Scuola, piuttosto che realizzare convegni o cicli di lezioni di aggiornamento, organizza corsi di formazione professionale, incentrati su momenti di confronto e partecipazione e finalizzati alla condivisione delle esperienze professionali.
Ne discende che, in tali incontri di formazione, rivestano un ruolo fondamentale sia la discussione in aula, all’esito delle relazioni frontali, sia la suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro, coordinati da un esperto, nei quali il confronto possa avvenire in maniera ancor più marcata.
Accanto alle ore d’aula, la sessione presso la Scuola prevede stage realizzati — avvalendosi delle strutture della formazione decentrata in ciascun distretto di corte di appello — presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio (quali ad esempio: amministrazioni ed enti pubblici, istituti di pena, gabinetti di polizia scientifica, autorità giudiziarie straniere e organismi internazionali, organi pubblici di vigilanza e di controllo), nonché di iniziative formative presso le sedi di corte d’appello, in collaborazione con gli organismi forensi, presso gli uffici minorili, di sorveglianza e le sezioni specializzate degli uffici giudiziari, presso la Corte di cassazione e il Csm).
Nella fase iniziale del tirocinio cosiddetto generico, l’accento è posto sull’importanza di far conseguire ai nuovi magistrati gli strumenti necessari per svolgere consapevolmente le funzioni cui sono chiamati, dando per acquisite le competenze di base di diritto sostanziale e processuale.
Nell’ambito del tirocinio cosiddetto mirato l’attenzione viene posta sulle specifiche funzioni che ciascun magistrato sarà chiamato a esercitare all’esito della valutazione positiva dell’intero periodo, privilegiando la formazione di gruppi omogenei di magistrati per tipologia di ufficio, funzioni e materie trattate, pur tenendo conto che tale esigenza deve fare i conti con le disomogeneità dei diversi uffici, poiché in una piccola realtà si potranno svolgere funzioni promiscue (civili e penali) e senz’altro con minor specializzazione rispetto a un grande ufficio, sia esso giudicante o requirente.
Formazione sul diritto dell'UE, formazione europea e transfrontaliera, partecipazione alle attività EJTN/CCBE/altri, formazione linguistica
La SSM dedica sessioni interdisciplinari specifiche di introduzione all’ordinamento giudiziario e alle funzioni giudiziarie, al dialogo con le Corti (Corte costituzionale e Corte di giustizia) e all’approfondimento della dimensione europea del diritto. Vengono in tal modo trattati, in una prospettiva teorico-pratica, i temi del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (momenti tematici in gruppi di lavoro sono previsti con referendari della Corte di giustizia), unitamente alle specificità del sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Strasburgo, cui viene dedicato, a partire dal 2020, uno stage di una settimana, in collaborazione con il Consiglio d’Europa, che prevede la frequenza di alcuni moduli in lingua inglese di formazione a distanza del programma HELP, rivolto alla formazione delle professioni legali sui diritti umani.
Sul piano internazionale, vi è inoltre da sottolineare che i magistrati in tirocinio partecipano a specifici programmi curati dalla Rete europea di formazione giudiziaria per la formazione iniziale. Si segnalano, in tal senso, sia il concorso THEMIS (da due a quattro squadre di tre componenti con un tutore che si confrontano con le altre scuole su argomenti di interesse generale come lo stato di diritto, l’etica, la cooperazione penale e civile) sia gli scambi AIAKOS con le altre scuole, in cui i magistrati in tirocinio trascorrono una settimana presso un’altra istituzione insieme a magistrati provenienti da altre istituzioni europee (per ciascun concorso 50 magistrati in tirocinio con adeguate competenze linguistiche).
Ulteriori momenti di confronto a livello internazionale sono previsti anche in via bilaterale con altre istituzioni europee ed extra europee.
Secondo le raccomandazioni del Consiglio consultivo dei giudici europei (Ccje) nel parere n. 4 del 2003 sulla formazione iniziale e continua dei giudici a livello nazionale ed europeo, i programmi teorici e pratici per i nuovi magistrati non si devono limitare alle tecniche nel campo puramente giuridico, ma devono includere anche la formazione etica e l’apertura ad altre aree rilevanti per le attività giudiziarie, come la gestione del lavoro e l’amministrazione giudiziaria, le tecnologia dell’informazione, le lingue straniere, le scienze sociali e i metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
Riguardo alle tematiche extra giuridiche rivestono un ruolo centrale nei programmi della Scuola sia l’ordinamento giudiziario sia l’etica del magistrato.
L’organizzazione del lavoro costituisce il filo rosso delle settimane d’aula previste per ciascun ambito nel contesto del tirocinio generico (civile, requirente e giudicante penale) e l’informatica giuridica e giudiziaria rappresentano un momento importante nell’ambito del percorso di formazione.
Al di là dei programmi specifici del settore internazionale dedicati alla formazione iniziale, le lingue straniere sono presenti nel percorso di formazione e per il secondo anno consecutivo tutti i magistrati in tirocinio seguiranno un corso di inglese giuridico annuale.
Conclusione della formazione iniziale e procedura di qualificazione
Concluso il tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura - sulla base delle relazioni, redatte dai magistrati affidatari presso gli uffici giudiziari e dai tutor della Scuola superiore della magistratura e inerenti l'attività svolta durante il periodo di tirocinio - valuta l’idoneità del magistrato a esercitare le funzioni giudiziarie.
Se il giudizio è positivo, vengono conferite le funzioni giurisdizionali e assegnata una sede di servizio.
In caso di valutazione negativa, il magistrato ordinario è ammesso a un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno. L’eventuale seconda valutazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio (art. 22 del decreto legislativo 26 del 2006).
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