- 1 Nel vostro Stato membro sono previsti gli "interessi legali"? Se sì, in che modo vengono definiti?
- 2 Se sì, qual è l'importo / il tasso e quale la base giuridica? Se sono previsti diversi tassi per gli interessi legali, in quali circostanze e condizioni si applicano?
- 3 Eventualmente sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo degli interessi legali?
- 4 La base giuridica menzionata è accessibile gratuitamente online?
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1 Nel vostro Stato membro sono previsti gli "interessi legali"? Se sì, in che modo vengono definiti?
Nel diritto italiano delle obbligazioni si distinguono gli interessi corrispettivi, moratori e compensativi. Gli interessi corrispettivi hanno funzione remuneratoria, in cambio del vantaggio derivante ad un soggetto (tenuto a corrisponderle) dalla disponibilità di denaro altrui. Gli interessi moratori hanno funzione risarcitoria e sono dovuti per il ritardato pagamento, qualificato dalla costituzione in mora del debitore. Gli interessi compensativi devono essere corrisposti a causa del ritardato conseguimento, da parte del creditore, di somme dovute, con vantaggio per il debitore, che non paga subito. Il criterio è equitativo e decorrono nonostante il credito non sia liquido ed esigibile. Gli interessi legali sono, invece, quelli previsti dalla legge per le obbligazioni pecuniarie: dal giorno della mora, il debitore è tenuto a versare al creditore gli interessi legali anche se non erano dovuti precedentemente ed anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno (art. 1224, comma I, c.c.). In particolare, ai sensi dell’art. 1224 codice civile (danni nelle obbligazioni pecuniarie), “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento (danno da svalutazione monetaria). Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
L’art. 1282 codice civile stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
2 Se sì, qual è l'importo / il tasso e quale la base giuridica? Se sono previsti diversi tassi per gli interessi legali, in quali circostanze e condizioni si applicano?
In generale, l’ammontare degli interessi legali viene deciso dal Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze) ogni anno con decreto da emanare entro il 15 dicembre. Qualora le parti abbiano stabilito un tasso d’interesse convenzionale, il saggio è quello determinato da parti stesse, ma deve essere stato pattuito per iscritto e non deve essere superiore al tasso massimo consentito dalla legge antiusura (legge 7 marzo 1996 n. 108), altrimenti gli interessi sono considerati usurari e pertanto nulli ed in tal caso nessun interesse è dovuto (art. 1815 codice civile). Nell’ipotesi in cui le parti, pur avendo concordato di applicare un tasso d’interesse convenzionale, non ne abbiano stabilito la misura, si applica il tasso legale. Nell’ordinamento giuridico italiano un discorso parzialmente diverso va fatto per gli interessi moratori che hanno carattere sanzionatorio e risarcitorio e sono collegati all’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria a seguito del mancato o ritardato pagamento della prestazione nel termine fissato dalla legge o in base agli accordi delle parti. Affinché il creditore possa pretendere gli interessi moratori è necessario che il debitore sia in mora. La mora è il ritardo nell’adempimento imputabile al debitore e presuppone la scadenza del termine e la costituzione in mora del debitore, cioè l’atto formale con il quale il creditore invita il debitore ad eseguire la prestazione dovuta. In base al codice civile gli interessi moratori sono dovuti al tasso legale ovvero nella misura determinata dalla legge, ma se prima della costituzione in mora erano dovuti interessi corrispettivi più elevati del tasso legale, anche gli interessi moratori saranno della stessa misura (art. 1224 cod. civ.).
Ai sensi dell’art. 1284 cod. civ. il saggio degli interessi legali è determinato annualmente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze che, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ne modifica la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Tale misura è stabilita non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. Qualora entro questa data non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE |
|||
Dal |
Al |
Saggio |
Norma |
01/01/1999 |
31/12/2000 |
2,50% |
Dm Tesoro 10/12/1998 |
01/01/2001 |
31/12/2001 |
3,50% |
Dm Tesoro 11/12/2000 |
01/01/2002 |
31/12/2003 |
3,00% |
Dm Economia 11/12/2001 |
01/01/2004 |
31/12/2007 |
2,50% |
Dm Economia 01/12/2003 |
01/01/2008 |
31/12/2009 |
3,00% |
Dm Economia 12/12/2007 |
01/01/2010 |
31/12/2010 |
1,00% |
Dm Economia 04/12/2009 |
01/01/2011 |
31/12/2011 |
1,50% |
Dm Economia 07/12/2010 |
01/01/2012 |
31/12/2013 |
2,50% |
Dm Economia 12/12/2011 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
1,00% |
Dm Economia 12/12/2013 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
0,50% |
Dm Economia 11/12/2014 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
0,20% |
Dm Economia 11/12/2015 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
0,10% |
Dm Economia 7/12/2016 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
0,30% |
Dm Economia 13/12/2017 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
0,80% |
Dm Economia 12/12/2018 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
0,05% |
Dm Economia 12/12/2019 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
0,01% |
Dm Economia 11/12/2020 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
1,25% |
Dm Economia 13/12/2021 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
5,00% |
Dm Economia 13/12/2022 |
01/01/2024 |
31.12.2024 |
2,50% |
Dm Economia 29/11/2023 |
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Per i ritardi nelle transazioni commerciali, vige una disciplina ad hoc, di origine eurounitaria: trova applicazione, nel diritto interno, il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (vedi sotto). Quest’ultima regola si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.
Legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, il Legislatore italiano ha emanato il D.lgs. 231/2002 e successive modifiche, dove ha espressamente previsto, per gli interessi moratori connessi a transazioni commerciali, un tasso più elevato del tasso di interesse legale. Secondo la citata normativa per transazioni commerciali si intendono “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” e si dispone che, nell’ambito di una transazione commerciale, “chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo, ha diritto alla produzione automatica degli interessi di mora che decorrono, senza che sia necessaria la formale costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, salvo che il debitore sia in grado di dimostrare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili. Ai sensi di tale normativa pertanto nelle transazioni commerciali gli interessi moratori sono determinati nella misura stabilita annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze e riassunti nella tabella che segue, con la seguente precisazione: a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, si fa riferimento a quello in vigore il 1°gennaio di quell’anno; b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, si fa riferimento a quello in vigore il 1°luglio di quell’anno.
Tabella indicativa delle variazioni nel tempo del saggio di mora dal 2002:
TABELLA dei TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002 |
||||
Dal |
Al |
Tasso |
Maggiora |
Totale |
01/07/2002 |
31/12/2002 |
3,35% |
7,00% |
10,35% |
01/01/2003 |
30/06/2003 |
2,85% |
7,00% |
9,85% |
01/07/2003 |
31/12/2003 |
2,10% |
7,00% |
9,10% |
01/01/2004 |
30/06/2004 |
2,02% |
7,00% |
9,02% |
01/07/2004 |
31/12/2004 |
2,01% |
7,00% |
9,01% |
01/01/2005 |
30/06/2005 |
2,09% |
7,00% |
9,09% |
01/07/2005 |
31/12/2005 |
2,05% |
7,00% |
9,05% |
01/01/2006 |
30/06/2006 |
2,25% |
7,00% |
9,25% |
01/07/2006 |
31/12/2006 |
2,83% |
7,00% |
9,83% |
01/01/2007 |
30/06/2007 |
3,58% |
7,00% |
10,58% |
01/07/2007 |
31/12/2007 |
4,07% |
7,00% |
11,07% |
01/01/2008 |
30/06/2008 |
4,20% |
7,00% |
11,20% |
01/07/2008 |
31/12/2008 |
4,10% |
7,00% |
11,10% |
01/01/2009 |
30/06/2009 |
2,50% |
7,00% |
9,50% |
01/07/2009 |
31/12/2009 |
1,00% |
7,00% |
8,00% |
01/01/2010 |
30/06/2010 |
1,00% |
7,00% |
8,00% |
01/07/2010 |
31/12/2010 |
1,00% |
7,00% |
8,00% |
01/01/2011 |
30/06/2011 |
1,00% |
7,00% |
8,00% |
01/07/2011 |
31/12/2011 |
1,25% |
7,00% |
8,25% |
01/01/2012 |
30/06/2012 |
1,00% |
7,00% |
8,00% |
01/07/2012 |
31/12/2012 |
1,00% |
7,00% |
8,00% |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
0,75% |
8,00% |
8,75% |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
0,50% |
8,00% |
8,50% |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
0,25% |
8,00% |
8,25% |
01/07/2014 |
31/12/2014 |
0,15% |
8,00% |
8,15% |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
0,05% |
8,00% |
8,05% |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
0,05% |
8,00% |
8,05% |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
0,05% |
8,00% |
8,05% |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
0,00% |
8,00% |
8,00% |
01/01/2017 |
30/06/2017 |
0,00% |
8,00% |
8,00% |
01/07/2017 |
31/12/2017 |
0,00% |
8,00% |
8,00% |
01/01/2018 |
30/06/2018 |
0,00% |
8,00% |
8,00% |
01/07/2018 |
31/12/2018 |
0,00% |
8,00% |
8,00% |
01/01/2019 |
30/06/2019 |
0,00% |
8,00% |
8,00% |
01/07/2019 |
31/12/2019 |
0,00% |
8,00% |
8,00% |
01/01/2020 |
30/06/2020 |
0,00% |
8,00% |
8,00% |
01/07/2020 |
31/12/2020 |
0,00% |
8,00% |
8,00% |
01/07/2021 |
31/12/2021 |
0,00% |
8,00% |
8,00% |
01/01/2021 |
30/06/2021 |
0,00% |
8,00% |
8,00% |
01/01/2022 |
30/06/2022 |
0,00% |
8,00% |
8,00% |
01/07/2022 |
31/12/2022 |
0,00% |
8,00% |
8,00% |
01/01/2023 |
30/06/2023 |
2,50% |
8,00% |
10,50% |
01/07/2023 |
31/12/2023 |
4,00% |
8,00% |
12,00% |
01/01/2024 |
30/06/2024 |
4,50% |
8,00% |
12,50% |
3 Eventualmente sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo degli interessi legali?
Sito del Ministero dell’economia e delle finanze: https://www.mef.gov.it/
4 La base giuridica menzionata è accessibile gratuitamente online?
Vi sono numerosi siti internet che mettono a disposizione gratuitamente software per il calcolo degli interessi legali e moratori.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.