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Il diritto maltese non contempla il termine “interessi legali”. L’espressione utilizzata per esprimere questo concetto è “interessi di mora” ed è reperibile nel Codice del commercio maltese, che ne dà la seguente definizione: “interessi semplici di mora a un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno l’otto per cento (8%)”.
Il diritto maltese prevede un solo tasso di interesse, pari all’otto per cento (8%), e la relativa base giuridica è il Codice del commercio, capo 13 delle Laws of Malta (leggi di Malta), in particolare il titolo II, sottotitolo IA del suddetto codice.
Il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del termine di pagamento stabiliti nel contratto. Tuttavia, se la data di scadenza o il termine di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:
Il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell’anno in questione è il tasso in vigore il 1° gennaio dello stesso anno e per il secondo semestre dell’anno in questione è il tasso in vigore il 1° luglio dello stesso anno.
Il Codice del commercio maltese, capo 13 delle Laws of Malta, è accessibile gratuitamente.
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