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Tassi d'interesse

Spagna
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Nel vostro Stato membro sono previsti gli "interessi legali"? Se sì, in che modo vengono definiti?

In Spagna l’interesse legale è previsto come rimedio supplementare per definire il risarcimento per danni, in assenza di un accordo tra le parti, qualora il debitore sia in mora. È sancito dall’articolo 1108 del Código Civil (codice civile) che impone che il debito non pagato debba essere in denaro o essere stato convertito in denaro.

Non esiste una definizione esplicita di interesse legale.

Tuttavia, esistono diversi tipi di interesse legale. Il tipo più comune è quello menzionato in precedenza, di cui al Código Civil. Tuttavia, in altre materie, la legge stabilisce specifici tassi d’interesse, che in molti casi derivano dall’applicazione di una certa percentuale all’interesse legale. Nei casi in cui tali tassi di interesse sono applicabili, essi possono anche essere considerati "interessi legali", nel senso che sono fissati dalla legge. Fra questi tassi si annoverano:

-     per quanto riguarda le ipoteche, legge n. 1/2013 del 14 maggio 2013 che modifica l’articolo 114 della Ley Hipotecaria e definisce il limite del tasso di interesse per il ritardato pagamento in caso di prestiti per l’acquisto dell’abitazione principale quando l’ipoteca è iscritta sull’abitazione stessa, pari a tre volte l’interesse legale, vale a dire, attualmente il 9 %.

La legge sui contratti di credito immobiliare ha modificato il testo dell’articolo 114, che nella sua nuova formulazione è entrato in vigore il 16 giugno 2019; in essa si fissano gli interessi di mora, l’interesse corrispettivo cui si aggiungono tre punti percentuale durante il periodo di esigibilità, secondo le condizioni di prestito/credito sottoscritte da una persona fisica, garantito da ipoteca su beni a uso residenziale. In nessun caso l’interesse di mora può essere capitalizzato. Salvo accordo contrario rispetto a tale norma sull’interesse di mora.

-         l’articolo 20, quarto comma, della legge n. 16/2011 in materia di contratti di credito al consumo (Contratos de Crédito al Consumo) impone un limite superiore pari a 2,5 volte l’interesse legale per tali operazioni;

-          l’articolo 7 della legge n. 3/2004, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, salvo accordo contrario, aggiunge un differenziale di otto punti al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno del semestre solare in corso.

Per tipo di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento si intende il tipo di interesse applicato a tali operazioni in caso di asta a tasso fisso. Qualora si effettui un’operazione di rifinanziamento con accordo su un procedimento di asta a tasso variabile, tale tipo di interesse farà riferimento al tipo di interesse marginale che risulta dalla subasta.

Il tipo legale di interesse di mora, determinato conformemente a quanto disposto al suddetto comma. si applicherà durante i sei mesi successivi alla sua fissazione.

- per quanto riguarda i contratti di assicurazione, l’articolo 20, quarto comma, della legge n. 50/1980 dell’8 ottobre 1980 sul contratto d’assicurazione (Ley n. 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) penalizza ritardi ingiustificati da parte delle compagnie di assicurazione nel corrispondere l’indennizzo alle persone colpite da sinistri coperti da contratti di assicurazione stipulati dalle stesse, con la corresponsione di un tasso di interesse annuo pari all’interesse legale in vigore nel momento in cui il pagamento diventa esigibile, aumentato del 50 %, sebbene il giudice non possa imporre un interesse annuo inferiore al 20 % all’assicuratore qualora siano trascorsi due anni dal momento in cui si è verificato il sinistro senza che sia stato liquidato il risarcimento;

- l’interesse post-sentenza (interés procesal) di cui all’articolo 576 della legge n. 1/2000, del 7 gennaio 2000, sulla procedura civile (Ley de Enjuiciamiento Civil), nella quale si afferma che qualora sia stata pronunciata una sentenza o decisione in primo grado che ordina un pagamento in contanti, l’interesse annuo diventa esigibile per il creditore al tasso di interesse legale aumentato di due punti, oppure secondo il tasso di interesse concordato dalle parti, oppure il tasso previsto da una disposizione di legge speciale.

2 Se sì, qual è l'importo / il tasso e quale la base giuridica? Se sono previsti diversi tassi per gli interessi legali, in quali circostanze e condizioni si applicano?

Il tasso di interesse è stabilito nelle leggi di bilancio per ogni anno.

Per il 2017, il tasso è stabilito nella legge n. 3/2017, del 27 giugno, sul bilancio generale dello Stato (Presupuestos Generales del Estado) per il 2017:

- il 3,00 % finché vigono detti presupposti.

- Durante lo stesso periodo, l’interesse di mora di cui all’articolo 26 della legge n. 58/2003, del 17 dicembre 2003, Ley General Tributaria, sarà del 3,75 %.

- Durante lo stesso periodo, l’interesse di mora di cui all’articolo 38, secondo comma, della legge n. 38/2003, del 17 novembre 2003, Ley General de Subvenciones, sarà del 3,75 %.

L’evoluzione dei tassi di interesse può essere consultata al seguente indirizzo pubblicato dalla Banca di Spagna:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

Come indicato nella risposta alla domanda precedente, in aggiunta all’interesse legale di cui all’articolo 1108 del codice civile per la definizione del risarcimento per crediti pecuniari non pagati, si applicano vari tipi di interessi legali. Fra questi tassi si annoverano:

-           per quanto riguarda le ipoteche, legge n. 1/2013 del 14 maggio 2013 che modifica l’articolo 114 della Ley Hipotecaria e definisce il limite del tasso di interesse per il ritardato pagamento in caso di prestiti per l’acquisto dell’abitazione principale quando l’ipoteca è iscritta sull’abitazione stessa, pari a tre volte l’interesse legale.

La legge sui contratti di credito immobiliare ha modificato il testo dell’articolo 114, che nella sua nuova formulazione è entrato in vigore il 16 giugno 2019; in essa si fissa l’interesse corrispettivo cui si aggiunge tre punti percentuale durante il periodo di esigibilità, secondo le condizioni di prestito/credito sottoscritte da una persona fisica, garantito da ipoteca su beni a uso residenziale. In nessun caso l’interesse di mora può essere capitalizzato. Salvo accordo contrario rispetto a tale norma sull’interesse di mora.

-         l’articolo 20, quarto comma, della legge n. 16/2011 in materia di contratti di credito al consumo (Contratos de Crédito al Consumo) impone un limite superiore pari a 2,5 volte l’interesse legale per tali operazioni;

-          l’articolo 7 della legge n. 3/2004, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, salvo il caso in cui non vi sia accordo sull’interesse di mora, aggiunge un differenziale di otto punti al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno del semestre solare in corso.

Per tipo di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento si intende il tipo di interesse applicato a tali operazioni in caso di asta a tasso fisso. Qualora si effettui un’operazione di rifinanziamento con accordo su un procedimento di asta a tasso variabile, tale tipo di interesse farà riferimento al tipo di interesse marginale che risulta dalla subasta.

Il tipo legale di interesse di mora, determinato conformemente a quanto disposto al suddetto comma. si applicherà durante i sei mesi successivi alla sua fissazione.

-           per quanto riguarda i contratti di assicurazione, l’articolo 20, quarto comma, della legge n. 50/1980 dell’8 ottobre 1980 sul contratto d’assicurazione, (Ley de Contrato de Seguro n. 50/1980, de 8 de octubre 1980) penalizza ritardi ingiustificati da parte delle compagnie di assicurazione nel corrispondere l’indennizzo alle persone colpite da sinistri coperti da contratti di assicurazione stipulati dalle stesse, con la corresponsione di un tasso di interesse annuo pari all’interesse legale in vigore nel momento in cui il pagamento diventa esigibile, aumentato del 50 %, sebbene il giudice non possa imporre un interesse annuo inferiore al 20 % all’assicuratore qualora siano trascorsi due anni dal momento in cui si è verificato il sinistro senza che sia stato liquidato il risarcimento;

- l’interesse post-sentenza (interés procesal) di cui all’articolo 576 della legge n. 1/2000, del 7 gennaio 2000, sulla procedura civile (Ley de Enjuiciamiento Civil), nella quale si afferma che qualora sia stata pronunciata una sentenza o decisione in primo grado che ordina un pagamento in contanti, l’interesse annuo diventa esigibile per il creditore al tasso di interesse legale aumentato di due punti, oppure secondo il tasso di interesse concordato dalle parti, oppure il tasso previsto da una disposizione di legge speciale.

3 Eventualmente sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo degli interessi legali?

L’evoluzione dei tassi di interesse può essere consultata sul sito web indicato nella risposta precedente.

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

4 La base giuridica menzionata è accessibile gratuitamente online?

Sì, al seguente sito web:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres

Ultimo aggiornamento: 19/08/2021

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