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A seguito di una modifica della legge n. 99/1963 recante istituzione del codice di procedura civile, come da ultimo modificata, in vigore dal 2017 ("codice di procedura civile"), l'utilizzazione dell'attrezzatura da videoconferenza nell'ambito di un procedimento civile è regolamentato direttamente dalla legge. L'articolo 102 bis del codice di procedura civile prevede espressamente che, su istanza di parte o ove ritenuto opportuno, l'organo giurisdizionale possa procedere a un'audizione tramite videoconferenza. La videoconferenza può essere utilizzata soprattutto per facilitare la presenza di una parte o di un interprete a un'udienza, o per procedere all'audizione di un testimone, di un perito o di una parte.
La questione è disciplinata inoltre dall'articolo 10 bis dell’istruzione del ministero della Giustizia n. 505/2001 che emette norme interne e d’ufficio per i tribunali distrettuali e regionali e le corti supreme (di seguito l'"istruzione del ministero della Giustizia n. 505/2001").
La legge prevede espressamente l'audizione di testimoni, periti o di parti. Non vi sono tuttavia restrizioni a priori alle categorie interessate e anche altri attori, come gli interpreti, possono partecipare a un'udienza tramite videoconferenza. Qualsiasi limitazione è giustificata da motivi di efficacia o risulta dalla domanda presentata da una parte.
Le disposizioni di legge non prevedono alcuna limitazione di ordine generale, ma le circostanze specifiche della causa (fattibilità tecnica) possono determinare limitazioni.
Se il presidente della sezione (giudice monocratico) intende procedere all'audizione tramite videoconferenza, la convocazione indica anche il luogo e la data della videoconferenza prevista. Si possono utilizzare anche altri spazi adatti a un’audizione (ad esempio, il luogo nel quale sono presenti periti o testimoni, come un ospedale o un laboratorio).
È tuttavia importante che il dipendente del personale giudiziario appositamente nominato dal presidente della sezione (giudice monocratico) verifichi l'identità della persona interessata dall'audizione. Si suppone che, in genere, l'audizione si terrà, a seconda dei casi, nei locali dell'organo giurisdizionale, del penitenziario o dell'istituto di cura.
La legge stabilisce che, quando si procede all'audizione tramite videoconferenza, si realizzi sempre una registrazione audio e video. Se, oltre alla registrazione, viene redatto anche un verbale, la persona interessata dall'audizione non lo firma.
Se un testimone non conosce la lingua in cui si svolge l’audizione, ha diritto a un interprete ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 4, della legge costituzionale n. 2/1993 (la Carta dei diritti fondamentali e delle libertà). Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del codice di procedura civile, un tribunale nominerà un interprete per una parte la cui lingua madre sia una lingua diversa dal ceco, non appena tale esigenza si manifesti nell’ambito del procedimento.
Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 e 2, del codice di procedura civile, il tribunale è tenuto a fornire alle parti le stesse opportunità di esercitare i propri diritti e a nominare un interprete per qualsiasi parte la cui lingua madre sia una lingua diversa dal ceco il più presto possibile, non appena tale necessità si manifesti nell’ambito del procedimento.
La presenza di un interprete può essere assicurata ricorrendo ad attrezzatura da videoconferenza. Non è quindi necessario che l'interprete sia fisicamente presente accanto alla persona da sentire.
Al momento della notifica di una citazione a una persona, il giudice procede a norma dell’articolo 51 del codice di procedura civile. A meno che la legge o un regolamento speciale non stabilisca altri requisiti per un atto di citazione, la citazione deve contenere le seguenti informazioni: la causa in relazione alla quale la persona è citata a comparire, l’argomento, il luogo e l’ora di inizio della azione legale, la ragione della citazione, lo status della persona citata nel procedimento, gli obblighi di una persona convocata da rispettare durante l’azione legale e, se del caso, la durata prevista di tale azione. In caso di udienza svolta con attrezzatura da videoconferenza, la persona convocata è informata della data e del luogo della comparizione.
La convocazione può essere notificata in formato cartaceo o elettronico e, in caso di urgenza, via telefono o fax.
Se l'audizione del testimone o del perito deve essere effettuata tramite videoconferenza e la persona deve essere sentita nella giurisdizione di un altro organo giurisdizionale, la convocazione è inviata dall'organo giurisdizionale nella cui giurisdizione l'audizione deve avere luogo e l'organo giurisdizionale richiedente sollecita la cooperazione dell'altro organo giurisdizionale per la realizzazione dell'audizione (richiesta). Ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, del codice di procedura civile, la convocazione deve essere notificata alle parti in modo tale che queste dispongano di sufficiente tempo per la preparazione (di solito almeno 10 giorni prima della data in cui si svolgerà l’audizione), a meno che non si tenga un’audizione preliminare.
L’uso della videoconferenza comporta dei costi di trasmissione. Tali costi dovrebbero esser a carico dell'organo giurisdizionale richiedente che è all'origine della videoconferenza.
Ai sensi della Sezione 126, paragrafo 1, del codice di procedura civile, qualsiasi persona fisica che non sia una parte di un procedimento è tenuta a comparire in tribunale, qualora citata e a fornire testimonianza in qualità di testimone. Qualora sussista il rischio di procedimenti penali contro di loro o le persone ad esse vicine, i comparenti hanno il diritto di rimanere in silenzio. Prima di un’audizione, i testimoni vengono sempre informati del significato della loro testimonianza, dei loro diritti e obblighi, nonché delle conseguenze penali della falsa testimonianza.
A norma dell'articolo 126, comma 2, del codice di procedura civile, il giudice ha l'obbligo di verificare l'identità del testimone prima dell'inizio dell'audizione. Tale obbligo viene solitamente assolto chiedendo al testimone di presentare la sua carta d’identità o il suo passaporto.
In caso di audizione tramite videoconferenza, il membro del personale giudiziario appositamente nominato dal presidente della sezione (giudice monocratico) verifichi l'identità della persona interessata dall'audizione. Con l'accordo del presidente della sezione (giudice monocratico), la persona incaricata di verificare le identità nel luogo in cui si trova la persona da sentire può essere anche il membro del personale di un organo giurisdizionale o di una stabilimento penitenziario o di un istituto di sicurezza, purché tale sia stato designato a tal fine.
Ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 2, della legge n. 91/2012 sul diritto internazionale privato, testimoni, periti e parti possono, qualora richiesto da un’autorità di un altro paese, essere ascoltati sotto giuramento. Per i testimoni e le parti di un procedimento, il giuramento è il seguente: "Giuro sul mio onore che risponderò a ogni domanda posta dal giudice in modo esaustivo e veritiero e che non tratterrò nessuna informazione". Per un perito, il giuramento è: "Giuro sul mio onore che il parere che darò corrisponderà alle mie migliori conoscenze". Nel caso in cui vi sia un giuramento ulteriore, il testo del giuramento sarà modificato di conseguenza.
Disposizioni specifiche vengono concordate quando la videoconferenza è in fase di preparazione e si basano sulle esigenze dell’autorità giudiziaria richiedente e di quella richiesta.
Disposizioni specifiche vengono concordate quando la videoconferenza è in fase di preparazione e si basano sulle esigenze dell’autorità giudiziaria richiedente e di quella richiesta.
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