

L'assunzione di prove è possibile mediante videoconferenza presso la Corte suprema di Gibilterra o con la partecipazione di un organo giurisdizionale in un altro Stato membro oppure direttamente ad opera di un organo giurisdizionale di tale Stato membro. Le procedure per l'ottenimento di prove sono disponibili nella parte 32 del codice di procedura civile per Inghilterra e Galles che si applicano a Gibilterra. La regola 32.3 stabilisce che un organo giurisdizionale possa consentire a un testimone di deporre attraverso un collegamento video o con altri mezzi. Ulteriori informazioni sono disponibili nel documento Istruzioni pratiche 32, allegato 3.
Non vi sono restrizioni di tale tipo in merito alle categorie di persone che possono essere escusse in caso di richieste ai sensi degli articoli da 10 a 12 o 17. A condizione che la richiesta rientri correttamente nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 e sia compatibile con il diritto di Gibilterra, qualsiasi persona rilevante può essere escussa in videoconferenza.
A condizione che la richiesta di prove sia conforme al diritto di Gibilterra e che sia possibile ottenere le prove tramite videoconferenza, non vi sono restrizioni sul tipo di prove che possono essere ottenute.
Quando viene presentata una richiesta ai sensi degli articoli da 10 a 12, è usuale, ma non obbligatorio, che l'esame abbia luogo presso un organo giurisdizionale. Una videoconferenza per una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 17 può essere tenuta ovunque.
Al momento non è possibile registrare udienze in videoconferenza presso la Corte suprema di Gibilterra. Laddove sia richiesta una registrazione, le parti coinvolte nella controversia devono provvedere affinché sia effettuata una registrazione presso il punto in cui viene fornita la prova o presso quello in cui viene visualizzata.
a) Se le richieste sono presentate ai sensi degli articoli da 10 a 12, l'udienza deve essere condotta in inglese.
b) Non vi sono requisiti linguistici per le udienze durante le quali è prevista l'assunzione diretta delle prove, sebbene lo Stato membro richiedente debba fornire un servizio di interpretariato ai testimoni che non comprendono la lingua in cui deve essere condotta l'udienza.
Se viene presentata una richiesta ai sensi degli articoli da 10 a 12 e il testimone necessita di un interprete per comprendere l'inglese, tale interprete deve essere fornito dalle parti. Se il testimone non necessita di servizi di interpretariato ma l'autorità giudiziaria richiedente non è in grado di comprendere l'inglese, spetta a tale autorità giudiziaria provvedere a un proprio servizio di interpretariato. L'ubicazione di un interprete in tali circostanze non è soggetta ad alcuna restrizione sebbene, per motivi pratici, sarebbe probabilmente più facile per l'interprete trovarsi presso l'autorità giudiziaria richiedente.
L'autorità giudiziaria richiedente è responsabile per l'erogazione di servizi di interpretariato per le richieste presentate ai sensi dell'articolo 17. Ancora una volta non ci sono restrizioni sull'ubicazione dell'interprete.
In caso di richiesta ai sensi degli articoli da 10 a 12, tutte le intese saranno definite dall'autorità giudiziaria richiesta. Ai sensi dell'articolo 17, se ha autorizzato l'assunzione diretta delle prove, l'organo centrale per Gibilterra deve notificare le intese all'autorità giudiziaria richiedente. Spetta quindi all'autorità giudiziaria richiedente interagire con l'organo giurisdizionale proposto ai fini dell'adozione delle intese necessarie.
L'autorità giudiziaria richiedente deve interagire con la persona da escutere per individuare un orario di disponibilità reciproca. È ragionevole consentire almeno un mese affinché siano definite le intese necessarie.
I costi varieranno in base a una serie di circostanze, compreso il luogo della videoconferenza (ovvero se si tratta di un organo giurisdizionale o di locali diversi); l'orario dell'udienza (ovvero se cade al di fuori dei normali orari di apertura dell'organo giurisdizionale e il personale dovrà rimanere più a lungo); se sono necessarie procedure speciali; e se vi sono costi derivanti dall'uso delle apparecchiature. L'Ufficio dei servizi giudiziari di Gibilterra informerà l'autorità giudiziaria richiedente in merito alle spese. Il versamento delle spese deve essere effettuato in sterline inglesi in contanti o carta se pagato di persona presso la cancelleria della Corte suprema o elettronicamente.
Laddove una richiesta di assunzione diretta delle prove ai sensi dell'articolo 17 sia concessa dall'organo centrale, l'ordinanza emessa stabilirà che l'autorità giudiziaria richiedente deve informare la persona escussa che la sua partecipazione a un'udienza avviene su base volontaria e che è autorizzata a lasciare l'udienza in qualsiasi momento del procedimento. L'autorità giudiziaria richiedente è invitata a inviare una copia di tale ordinanza alla persona escussa quando si definiscono le intese per la videoconferenza.
Laddove una persona sia escussa dalla Corte suprema di Gibilterra con la partecipazione di un'autorità giudiziaria richiedente ai sensi degli articoli da 10 a 12, tale persona sarà tenuta a prestare giuramento o a rendere una dichiarazione giurata nell'ambito della quale deve confermare la propria identità. Se un'autorità giudiziaria richiedente assume prove direttamente ai sensi dell'articolo 17, spetterà a tale organo giurisdizionale utilizzare tutti i mezzi che ritiene necessari per verificare l'identità della persona escussa.
Laddove venga presentata una richiesta ai sensi degli articoli da 10 a 12, il giuramento o la dichiarazione giurata avverrà nel rispetto delle normali procedure previste per gli organi giurisdizionali a Gibilterra. Nel caso in cui venga presentata una richiesta ai sensi dell'articolo 17, l'autorità giudiziaria richiedente deve notificare all'autorità giudiziaria richiesta i requisiti per eventuali giuramenti affinché siano forniti libri appropriati.
In caso di richiesta ai sensi degli articoli da 10 a 12, l'autorità giudiziaria richiesta adotterà le disposizioni necessarie. Qualora autorizzi una richiesta ai sensi dell'articolo 17, l'organo centrale informerà la Corte suprema di aspettarsi un contatto dall'autorità giudiziaria richiedente e della necessità di cooperare con quest'ultima per assicurarsi che vi sia qualcuno disponibile per gestire le apparecchiature di videoconferenza ed eventuali problemi tecnici durante l'udienza.
In caso di richieste ai sensi dell'articolo 17, l'autorità giudiziaria richiedente deve notificare all'autorità giudiziaria richiesta se la persona escussa necessita di accorgimenti speciali (ad esempio: accesso per sedie a rotelle o un sistema a induzione magnetica qualora si utilizzi un'audioprotesi).
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