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Sì, entrambe le procedure sono possibili. Le richieste rivolte al Lussemburgo riguardano in gran parte l'interrogatorio di un testimone tramite videoconferenza da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente.
Non esistono disposizioni specifiche concernenti la videoconferenza e pertanto sono applicabili gli articoli del Nouveau code de procédure civile (Nuovo codice di procedura civile) relativi alle audizioni di testimoni, alle verifiche personali del giudice e alla comparizione personale delle parti. Al momento non esiste giurisprudenza sulla videoconferenza.
Possono essere sentiti in videoconferenza i testimoni e, in alcuni casi, le parti e i consulenti tecnici, ma fino ad oggi le richieste hanno riguardato soltanto l'audizione di testimoni.
L'unica restrizione da segnalare è che l'audizione di testimoni deve avvenire su base volontaria. Se un testimone si rifiuta di essere sentito, le autorità lussemburghesi non possono in alcun modo costringerlo a farlo.
Le prove devono poter essere ottenute nelle sedi delle autorità giudiziarie dotate delle apparecchiature tecniche necessarie.
Lo Stato richiedente che intenda registrare la videoconferenza deve aver ottenuto l'esplicita autorizzazione del testimone ascoltato in Lussemburgo. Il Lussemburgo, in quanto Stato richiesto, non registra la videoconferenza dal momento che la legge lussemburghese vieta la registrazione.
a) francese e tedesco
b) tutte le lingue
L'autorità giudiziaria lussemburghese, in quanto Stato richiesto, si incarica di reperire un interprete ogni volta che ciò si renda necessario per comunicare adeguatamente con le autorità dello Stato richiedente o con la persona da sentire.
Le autorità lussemburghesi, in particolare l'autorità giudiziaria incaricata dell'atto istruttorio, si mettono in contatto con le autorità dello Stato richiedente per stabilire la data e l'ora della videoconferenza. Il termine della citazione è di almeno 15 giorni. Le autorità lussemburghesi provvedono a convocare gli interessati.
Conformemente al regolamento, lo Stato richiesto esprime il consenso alla videoconferenza e lo Stato richiedente si occupa di tutti gli adempimenti formali, organizzativi e tecnici e provvede a informare gli interessati.
L'utilizzo della videoconferenza e i costi della testimonianza sono a carico dello Stato lussemburghese, mentre le spese degli interpreti sono a priori a carico dello Stato richiedente.
La persona ne è informata nella lettera di convocazione e dal giudice o dal cancelliere prima di procedere alla videoconferenza.
L'autorità giudiziaria lussemburghese, in quanto Stato richiesto, effettua un controllo dell'identità verificando all'inizio dell'audizione i documenti d'identità.
I testimoni e i consulenti tecnici devono giurare di dire la verità e sono informati che, in caso di falsa testimonianza, rischiano l'ammenda e l'arresto.
Il giuramento è prestato dinanzi all'autorità giudiziaria richiedente.
Nel caso dell'articolo 17, lo Stato richiedente applica le proprie condizioni e il giudice lussemburghese presente alla videoconferenza, in quanto Stato richiesto, interviene solo in caso di problemi.
Il giorno e all'ora stabiliti per la videoconferenza sono presenti: un giudice, un cancelliere, un tecnico ed eventualmente un interprete.
Per effettuare la videoconferenza, devono essere chiariti diversi aspetti tecnici. Ne consegue che il successo di un'audizione con videoconferenza dipende da una buona preparazione a monte e da un'efficace collaborazione tra i punti di contatto.
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