

Si può procedere in due modi.
Normativa:
Casi in cui la Spagna richiede la cooperazione di un’autorità straniera
In tali casi la legge n. 29/2015 ha carattere accessorio in virtù del principio della supremazia del diritto dell’Unione europea, che assegna la priorità, in questa materia, all’applicazione delle norme dell’UE nonché dei trattati e degli accordi internazionali di cui la Spagna sia parte. Nell’ambito della cooperazione giuridica internazionale in materia civile, le autorità spagnole possono cooperare con le autorità straniere. Pur non essendo richiesta la reciprocità, il governo può, mediante regio decreto, stabilire che dette autorità non coopereranno con le autorità di uno Stato estero quando si sia stata ripetutamente negata la cooperazione o esista un divieto giuridico a fornirla da parte delle autorità di detto Stato.
Casi in cui gli organi giurisdizionali spagnoli possono stabilire comunicazioni giudiziarie dirette
Si dovrà rispettare in ogni caso la legislazione in vigore in ciascuno Stato. Per comunicazioni giudiziarie dirette si intendono le comunicazioni che avvengono tra organi giurisdizionali nazionali e stranieri senza alcuna intermediazione. Tali comunicazioni non interessano né compromettono l’indipendenza dell’autorità giudiziaria coinvolta o i diritti di difesa delle parti.
Le autorità giudiziarie spagnole respingeranno le richieste di cooperazione giuridica internazionale in materia civile, quando:
Non sono previste restrizioni riguardo al coinvolgimento di parti nella procedura o di chiunque altro intenda fornire prove, indipendentemente dal fatto che si tratti di testimoni o di consulenti tecnici. La valutazione dell’idoneità delle prove e delle informazioni fornite ai consulenti tecnici è a discrezione dell’autorità giudiziaria.
Le restrizioni, che sono sempre eccezionali e devono essere disposte in virtù di una decisione motivata che tenga conto della proporzionalità della restrizione, interessano la protezione dei diritti fondamentali o dell’interesse superiore dei minori.
Deve svolgersi nella sede dell’organo giurisdizionale in cui si svolge il procedimento e dinanzi al quale avviene l’assunzione delle prove in udienza pubblica o, in casi eccezionali, ristretta. Non esiste alcuna restrizione rispetto al luogo in cui si trova la persona che deve intervenire nel procedimento mediante videoconferenza. Il cancelliere dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale viene condotto il procedimento deve verificare, presso lo stesso tribunale, l’identità delle persone che partecipano alla videoconferenza in base all’esibizione precedente o contestuale di documenti ufficiali o mediante la conoscenza personale.
Sì. Peraltro, la registrazione è obbligatoria.
In conformità all’articolo 147 del codice di procedura civile, gli atti orali, le udienze e le comparizioni dinanzi all’autorità giudiziaria devono essere registrati su un supporto idoneo a registrare e riprodurre suoni e immagini. In Spagna tutte le autorità giudiziarie sono dotate di apparecchiature audiovisive che consentono la registrazione dei processi e delle audizioni. Il supporto fisico viene archiviato in formato Dvd sotto la custodia del cancelliere, che è altresì responsabile del rilascio di copie alle parti.
Nei casi in cui è coinvolta un’autorità giudiziaria spagnola, è fondamentale che il procedimento e i relativi documenti siano in spagnolo, sebbene possa essere accettata una delle altre lingue ufficiali di determinate regioni del paese (il galiziano, il catalano, il valenziano e il basco) laddove le persone sentite in videoconferenza conoscano queste lingue e desiderino utilizzarle.
Con riferimento all’articolo 17, non vi sono obiezioni all’uso della lingua del paese dell’autorità richiedente, posto che l’assunzione di prove avvenga su base volontaria.
In ambito civile, gli interpreti possono intervenire sia durante che dopo il procedimento (per quanto riguarda la documentazione relativa allo stesso). Se non sono forniti dalla parte che se ne avvale, sono ingaggiati dai servizi giudiziari, trasferiti ad alcune delle comunità autonome. In altri casi tali servizi sono offerti dal ministero della Giustizia. I costi di questi servizi spettano alla parte condannata alle spese, tenendo in considerazione i casi di diritto al gratuito patrocinio.
Per garantire l’effettiva natura contraddittoria del procedimento, l’interprete può essere ubicato sia nella sede dell’organo giurisdizionale, sia in quella dove si trova la persona che interverrà nell’udienza mediante videoconferenza.
In ogni caso, l’interprete dovrà prestare giuramento o promessa di dire la verità e che agirà con la maggiore obiettività possibile nello svolgimento della sua funzione.
La procedura interna prevista per l’interrogatorio (nei casi disciplinati dall’articolo 10 del regolamento) è quella di cui agli articoli 301 e seguenti del codice di procedura civile (con riferimento all’interrogatorio delle parti), all’articolo 360 e seguenti (con riferimento all’interrogatorio dei testimoni) e agli articoli 335 e seguenti (con riferimento all’elaborazione di relazioni e relativa presentazione per essere sottoposte a esame e a effettivo contraddittorio nel corso delle udienze pubbliche da parte dei consulenti tecnici).
In linea di principio, il ricorso alla videoconferenza è gratuito, salvo che una delle parti interessate non desideri ottenere una copia delle registrazioni, nel qual caso deve fornire un supporto elettronico o pagare l’importo corrispondente.
Ciò avviene sotto la direzione dell’autorità giudiziaria spagnola.
Si veda la risposta alla domanda 4 di cui sopra.
Il cancelliere dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale viene condotto il procedimento deve verificare, presso lo stesso tribunale, l’identità delle persone che partecipano alla videoconferenza in base all’esibizione precedente o contestuale di documenti ufficiali o mediante la conoscenza personale.
È necessario distinguere tra i seguenti casi:
La predisposizione delle apparecchiature di comunicazione audiovisiva deve essere stata concordata in precedenza. La Secretaría del Decanato (ufficio di segreteria dei giudici più anziani) o il cancelliere fissano la data, l’ora e il luogo della videoconferenza, garantendo che sia presente un numero sufficiente di operatori affinché si possa procedere. Di solito si realizzano test per verificare in anticipo il corretto funzionamento dei collegamenti e delle apparecchiature.
Tutte le informazioni considerate necessarie per ottimizzare l’assunzione delle prove.
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