

Il capo 38 "procedimento di ingiunzione di pagamento" del codice di procedura civile, (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 20 luglio 2007, in vigore a partire dal 1° marzo 2008, modificato nella Gazzetta Ufficiale n. 86/2017) prevede un procedimento semplificato in base al quale il ricorrente può far valere il suo credito nel momento in cui è presumibile che l'azione non sarà contestata dal convenuto.
Il creditore può chiedere l'emissione di un'ingiunzione di pagamento per i seguenti crediti:
La domanda va presentata rispettando le norme di cui all'articolo 127, primo e terzo comma, e all'articolo 128, primo e secondo comma del codice di procedura civile, oltre a indicare le coordinate bancarie o altri mezzi di pagamento.
Inoltre, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 417 del codice di procedura civile (CPC), il ricorrente può richiedere l'emissione di un'ingiunzione anche nel momento in cui il credito (indipendentemente dall'importo) sia basato sui seguenti atti o documenti:
Nel caso in cui la domanda sia accompagnata da un documento di cui all'articolo 417 CPC, sul quale si basa il credito, il creditore può chiedere al giudice di ordinare l'esecuzione immediata e di emettere un titolo esecutivo.
L'importo del credito non è soggetto ad alcun massimale nel caso in cui il credito medesimo sia fondato su uno degli atti di cui all'articolo 417 del codice di procedura civile.
Nelle altre ipotesi di crediti su somme di denaro, su taluni elementi fungibili o sul trasferimento dei beni mobili l'ingiunzione di pagamento può essere emessa solo se l'azione rientra nella competenza del tribunale distrettuale. Il tribunale distrettuale è competente per le azioni civili e commerciali per un importo della controversia inferiore a 25 000 leva, nonché per tutte le azioni di crediti alimentari, per le controversie di lavoro e per i crediti che risultino da atti di riconoscimento di debito.
L'utilizzazione di tale procedimento è facoltativo. Anche quando esistono prerequisiti che permettano l'emissione di ingiunzione di pagamento il ricorrente non è tenuto a scegliere tale rimedio giurisdizionale e può avviare un procedimento civile ordinario.
Un'ingiunzione di pagamento non viene emessa se il debitore non ha un domicilio o la residenza abituale né la sede sociale o è stabilito in modo permanente sul territorio della Repubblica di Bulgaria.
La domanda viene presentata dinanzi al tribunale distrettuale del domicilio o della sede del debitore e il tribunale, entro tre giorni, deve verificare d'ufficio la competenza territoriale. Qualora il tribunale non si ritenga competente deve rinviare la causa al giudice competente.
L'utilizzo di formulari di domanda approvati dal Ministro della giustizia è obbligatorio. I formulari sono allegati all'Ordinanza n. 6 del Ministro della giustizia del 20 febbraio 2008, relativa all'approvazione dei formulari di ingiunzione di pagamento di domande di emissione di un'ingiunzione di pagamento e altri documenti che rientrano in tale procedura. La domanda deve contenere i fatti sui quali si fonda e l'oggetto della rivendicazione.
Facoltativo.
Non è necessario allegare alla domanda elementi di prova che giustificano il credito e benché il ricorrente possa allegare tali elementi ciò non è da considerare obbligatorio, in quanto lo scopo del procedimento è verificare se il credito sia contestato o meno. È sufficiente che il ricorrente affermi l'esistenza del suo credito. Se il debitore si oppone all'ingiunzione di pagamento la verifica dell'esistenza del credito viene effettuata nell'ambito di un procedimento contenzioso. Va allegata una procura alla domanda nel caso in cui l'atto introduttivo sia presentato da un rappresentante; alla domanda va allegato un giustificativo dei diritti e delle spese pagati (nel caso in cui tali diritti e spese siano dovuti).
La domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento viene respinta nelle seguenti ipotesi:
L'ingiunzione di pagamento non può essere impugnata dalle parti salvo che per la parte relativa alle spese. L'atto col quale la domanda viene respinta nella sua integralità oppure solo in parte, può essere impugnato da parte del ricorrente dinanzi al tribunale circondariale competente, con un ricorso che non viene notificato in copia. Può essere altresì impugnato l'atto con il quale viene ordinata l'esecuzione immediata e che il giudice emette nei casi di presentazione di un documento ex articolo 417 del CPC; il ricorso contro l'atto che ordina l'esecuzione immediata viene presentato contemporaneamente all'opposizione all'ingiunzione di pagamento e può essere basato soltanto sui motivi relativi agli atti contemplati dall'articolo 417 del CPC.
Il debitore può presentare un atto di opposizione scritta contro l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento o contro una parte della stessa entro due settimane a partire dalla ricezione dell'ingiunzione. Non è obbligatorio motivare l'opposizione, salvo che si tratti dei casi contemplati dall'articolo 414 bis del codice di procedura civile:
- nel caso in cui abbia saldato il suo debito
- nel caso in cui non debba pagare le spese, in quanto il suo comportamento non ha giustificato la dichiarazione del relativo credito. In questi casi l'opposizione viene comunicata al richiedente e quest'ultimo può presentare le sue osservazioni entro 3 giorni. In difetto, il tribunale annulla l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento (in parte o integralmente) compresa la parte relativa alle spese. Nel caso in cui sia stato emesso un titolo esecutivo sulla base dell'ordinanza d'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 208 del codice di procedura civile, esso viene altresì annullato.
Nel caso in cui il debitore presenti opposizione nel termine previsto e l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento gli sia stata notificata in base all'articolo 47, quinto comma, del codice di procedura civile (affiggendo l'avviso sulla porta del relativo domicilio) oppure che il tribunale abbia rigettato l'istanza per l'emissione dell'ordinanza d'ingiunzione di pagamento, il giudice informa il richiedente che può presentare un'istanza per il riconoscimento del credito entro un mese, versando allo Stato il resto dei diritti dovuti e ordina la sospensione dell'esecuzione, in caso di emissione di un titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 418 del codice di procedura civile. Nel caso in cui il richiedente non dimostri di aver avviato la sua azione nel termine indicato, il giudice annulla l'ingiunzione di pagamento nella sua integralità oppure relativamente alla parte non contemplata nell'atto di opposizione.
In applicazione dell'articolo 416 del CPC, nel caso in cui non sia stata presentata opposizione nei termini previsti o nel caso in cui sia stata ritirata, l'ingiunzione di pagamento diviene definitiva e in base a ciò, il giudice emette un titolo esecutivo che viene menzionato nell'ingiunzione.
Entro un mese a partire dal momento in cui ha preso conoscenza dell'ingiunzione di pagamento il debitore che non ha potuto esercitare la facoltà di contestare il credito, può presentare un'impugnazione dinanzi al giudice d'appello allorché:
L'opposizione non ha effetto sospensivo sull'esecuzione dell'ingiunzione, ma su richiesta del debitore e qualora sia fornita debita garanzia, il giudice può sospendere l'esecuzione (articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile).
Il giudice accoglie l'opposizione nel caso in cui accerti la sussistenza dei tre requisiti sopraelencati. Qualora il giudice in sede di opposizione accolga le tesi del debitore poiché quest'ultimo non ha né il domicilio né la sua sede sociale nel territorio della Repubblica di Bulgaria, o non ha la sua residenza abituale né lo stabilimento permanente nel territorio della Repubblica di Bulgaria, il giudice annulla d'ufficio l'ingiunzione di pagamento e il relativo titolo esecutivo. Nelle altre ipotesi in cui le contestazioni vengono accolte, il giudice competente per il giudizio d'opposizione sospende l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento e rinvia la causa al tribunale distrettuale che deve informare il ricorrente che ha facoltà di avviare un'azione relativamente al credito entro un mese, versando il resto dei diritti dovuti allo Stato (articolo 423, terzo comma del codice di procedura civile).
Il debitore può inoltre contestare, in base alla procedura ordinaria, il credito su cui si fonda l'ingiunzione di pagamento nel caso in cui emergano fatti nuovi o nuovi elementi di prova d'importanza sostanziale per la causa, e di cui non sia riuscito ad avere conoscenza prima della scadenza del termine dell'opposizione o che non sia riuscito a procurarsi prima della scadenza del termine. L'azione può essere avviata entro tre mesi a partire dal momento in cui il debitore ha preso conoscenza del fatto nuovo o a partire dalla data in cui ha potuto ottenere il nuovo elemento di prova, ma non più tardi di un anno dalla chiusura dell'esecuzione forzata del credito (articolo 424 del codice di procedura civile).
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