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La Repubblica di Croazia applica le norme relative al procedimento d'ingiunzione europea. Il procedimento per l'emissione di una ingiunzione di pagamento europea è regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile (Zakon o parničnom postupku – Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 e 89/14; in prosieguo: il CPC) e il regolamento sulle modalità per la presentazione di una domanda d'ingiunzione di pagamento europea e di opposizione nei confronti di una ingiunzione di pagamento europea (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga – Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 124/13)
Le norme relative al procedimento d'ingiunzione europea si applicano al recupero dei crediti pecuniari che ammontano a un importo determinato e che erano dovuti al momento della presentazione della domanda d'ingiunzione di pagamento europea. Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento e europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (in prosieguo: il regolamento (CE) n. 1896/2006) ha istituito un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Tale regolamento si applica alle controversie civili e commerciali transfrontaliere, indipendentemente dal tipo di giudice e salvo le deroghe previste.
Il procedimento può svolgersi per le domande relative a un credito pecuniario che risulta dovuto. L'oggetto della domanda deve consistere in domande basate su obbligazioni contrattuali o extracontrattuali e che ammontano a un importo determinato.
Non esiste un limite massimo per quanto riguarda l'importo del credito.
Per le parti non è obbligatorio in quanto il ricorrente decide liberamente il modo in cui provvederà al recupero del suo credito, purché ciò non sia contrario a norme imperative e a norme di moralità pubblica. Il giudice emetterà un'ingiunzione di pagamento anche se il ricorrente non ha richiesto l'emissione di tale ingiunzione e ciò avverrà purché tutte le condizioni previste per la sua emissione siano soddisfatte. L'emissione di una ingiunzione di pagamento è pertanto obbligatoria per il giudice nel caso in cui le condizioni previste per l'emissione siano soddisfatte.
Non esiste un procedimento in tal senso.
Il tribunale commerciale di Zagabria ha competenza esclusiva per decidere sulle richieste e sul riesame e per emettere dichiarazioni di esecutività di un'ingiunzione di pagamento europea conformemente al. regolamento (CE) n. 1896/2006.
La domanda d'ingiunzione di pagamento europea e la dichiarazione d'opposizione a tale ingiunzione devono essere trasmesse esclusivamente in forma leggibile da un dispositivo informatico nel caso in cui il giudice lo ritenga opportuno per il trattamento automatico degli atti.
Le modalità di deposito della domanda d'ingiunzione di pagamento europea e della dichiarazione di opposizione a tale ingiunzione sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento sulle modalità di presentazione di una domanda d'ingiunzione di pagamento europea e di opposizione a un'ingiunzione di pagamento europea (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 124/134; in prosieguo: il regolamento); esso è entrato in vigore il 17 ottobre 2013.
La domanda d'ingiunzione di pagamento europea e la dichiarazione d'opposizione a un'ingiunzione di pagamento europea sono depositate di persona o inviate per posta presso il giudice competente per mezzo dei moduli previsti dal regolamento (CE) n. 1896/2006 su carta. L'utilizzo di tali moduli è pertanto obbligatorio nell'ambito del procedimento di un'ingiunzione di pagamento europea. I moduli sono disponibili sul sito del tribunale commerciale di Zagabria (http://sudovi.pravosudje.hr/tszag/).
Qualsiasi parte – persona fisica o persona giuridica – può decidere liberamente di agire senza essere rappresentata nell'ambito del procedimento oppure di farsi rappresentare generalmente da un avvocato, salvo disposizione contraria contenuta nel CPC. La rappresentanza da parte di un avvocato non è pertanto obbligatoria nell'ambito del procedimento di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea.
La parte deve compilare il modulo standard A (domanda d'ingiunzione di pagamento europea) in forma leggibile da un dispositivo informatico; alla rubrica 6 di tale modulo, la parte può scegliere tra diversi fondamenti giuridici che indicano chiaramente l'oggetto del credito.
Alla rubrica 10 del modulo standard A è previsto che la parte alleghi le prove di cui dispone e precisi cosa vuol dimostrare con tale particolare prova. La prova e l'assunzione delle prove sono disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 219-271 del CPC e il giudice decide, tra gli elementi di prova prodotti, quali saranno esaminati al fine di stabilire i fatti più rilevanti. Inoltre il giudice decide secondo le sue convinzioni sui fatti che riterrà provati in base a una valutazione coscienziosa e minuziosa di ogni singola prova e di tutte le prove, nonché in base ai risultati di tutto il procedimento.
Per maggiori informazioni sugli elementi di prova e sull'assunzione delle prove, è possibile consultare la scheda d'informazioni intitolata "assunzione delle prove – Repubblica di Croazia".
La norma generale contenuta nell'articolo 109 del CPC si applica relativamente al rigetto della domanda. In base a tale norma, nel caso in cui la domanda non sia comprensibile o non comprenda tutti gli elementi richiesti per poter darvi seguito, il giudice ordinerà al ricorrente di rettificarla o di completarla conformemente alle istruzioni date e la restituirà per tale scopo al ricorrente. Qualora la domanda non sia in seguito depositata di nuovo presso il giudice nei termini previsti e qualora questa non venga rettificata conformemente alle istruzioni date, o, qualora sia presentata di nuovo senza essere rettificata né completata, sarà respinta.
L'opposizione è il solo mezzo per ricorrere di cui dispone il debitore nel caso in cui una domanda d'ingiunzione di pagamento europea sia stata presentata. Il giudice con l'ordinanza stabilisce sulla domanda di riesame dell'ingiunzione di pagamento europea prevista all'articolo 20, paragrafo 1 o 2 del regolamento (CE) n. 1896/2006 e tale decisione non può essere impugnata. Un ricorso contro un'ordinanza d'esecuzione basato su motivi relativi ai crediti riconosciuti in una ingiunzione di pagamento europea è ammissibile solo se tali motivi sono intervenuti dopo la notifica o la comunicazione dell'ingiunzione e qualora non possano essere presentati nella dichiarazione di opposizione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1896/2006.
Il debitore può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea presso il giudice d'origine per mezzo del modulo standard F che gli è stato trasmesso contemporaneamente all'ingiunzione di pagamento europea. L'opposizione viene inviata entro 30 giorni a partire dalla notifica o dalla comunicazione dell'ingiunzione al debitore; quest'ultimo indicherà nell'opposizione che contesta il credito, ma non sarà tenuto a precisare i motivi della contestazione.
Nel caso in cui il debitore presenti opposizione rispetto all'ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1896/2006, il procedimento proseguirà conformemente alle disposizioni del CPC relative al procedimento applicabile in caso di opposizione a un'ingiunzione di pagamento (articolo 445.a, e 451-456 del CPC), nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1896/2006.
Qualora entro 30 giorni a partire dalla notifica o dalla comunicazione dell'ingiunzione di pagamento al. debitore, tenuto conto di un termine supplementare necessario alla preparazione dell'opposizione non venga presentato un atto di opposizione presso il giudice competente, quest'ultimo dichiarerà l'ingiunzione di pagamento europea esecutiva, per mezzo del modulo standard G.
Un'ingiunzione di pagamento europea esecutiva (articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1896/2006) emessa da un giudice della Repubblica di Croazia costituisce un titolo esecutivo che può servire quale base per chiedere l'esecuzione forzata nella Repubblica di Croazia, così come una decisione esecutiva di un giudice croato.
In linea di principio, il ricorrente deve rivolgersi al giudice per chiedere l'apposizione della formula esecutiva. Il giudice dichiara l'ingiunzione di pagamento europea esecutiva, per mezzo del modulo standard G.
Il debitore può chiedere il riesame di un'ingiunzione di pagamento europea in base alle disposizioni di cui all'articolo 507.n del CPC tenendo conto dei motivi di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006 e il giudice che decide su tale domanda può, su istanza dell'esecutato, sospendere l'esecuzione forzata in base alle disposizioni rilevanti della legge sull'esecuzione forzata.
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