Trova informazioni a seconda delle regioni
1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento
La Repubblica di Croazia applica le norme relative al procedimento d'ingiunzione europea. Il procedimento per l'emissione di una ingiunzione di pagamento europea è regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile (Zakon o parničnom postupku) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia (Narodne Novine) nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 e 70/19; e il regolamento sulle modalità per la presentazione di una domanda d'ingiunzione di pagamento europea e di opposizione nei confronti di una ingiunzione di pagamento europea (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 124/13)
1.1 Ambito di applicazione del procedimento
L'ingiunzione europea si applica al recupero dei crediti pecuniari che ammontano a un importo specifico e che erano esigibili al momento della presentazione della domanda d'ingiunzione di pagamento europea. Un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è stato istituito mediante il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento e europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006. Tale regolamento si applica alle controversie civili e commerciali transfrontaliere, indipendentemente dal tipo di giudice e salvo le deroghe previste.
1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?
Il procedimento può svolgersi per le domande relative a un credito pecuniario che risulta dovuto. Solo i crediti derivanti da obblighi contrattuali o extracontrattuali e che ammontano a un importo determinato possono essere oggetto di una domanda.
1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?
Non esiste un limite massimo per quanto riguarda l'importo del credito.
1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?
Per le parti non è obbligatorio in quanto il richiedente (ricorrente) decide liberamente il modo in cui provvederà al recupero del suo credito, purché ciò non sia contrario a norme imperative e a norme di moralità pubblica. Il giudice emetterà un'ingiunzione di pagamento anche se il richiedente non ha richiesto l'emissione di tale ingiunzione e ciò avverrà purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste per l'emissione di un'ingiunzione. L'emissione di un'ingiunzione di pagamento è pertanto obbligatoria per il giudice nel caso in cui le condizioni previste per l'emissione siano soddisfatte.
1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?
Sì.
1.2 Giudice competente
Il tribunale circoscrizionale (općinski sud), o il tribunale di commercio (trgovački sud) nei casi riguardanti materie rientranti nella giurisdizione dei tribunali di commercio – a seconda del luogo di residenza o del luogo di residenza abituale o della sede legale del convenuto – hanno competenza per decidere sulle richieste e sul riesame e per emettere dichiarazioni di esecutività di un'ingiunzione di pagamento europea conformemente al. regolamento (CE) n. 1896/2006.
1.3 Requisiti di forma
La domanda d'ingiunzione di pagamento europea e la dichiarazione d'opposizione a tale ingiunzione devono essere trasmesse esclusivamente in forma leggibile da un dispositivo informatico nel caso in cui il giudice lo ritenga opportuno per il trattamento automatico degli atti. Il modulo di domanda può essere presentato in forma cartacea o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione accettato dall'organo giurisdizionale.
Le modalità di deposito della domanda d'ingiunzione di pagamento europea e della dichiarazione di opposizione a tale ingiunzione sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento sulle modalità di presentazione di una domanda d'ingiunzione di pagamento europea e di opposizione a un'ingiunzione di pagamento europea, entrato in vigore il 17 ottobre 2013.
1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)
La domanda d'ingiunzione di pagamento europea e la dichiarazione d'opposizione a un'ingiunzione di pagamento europea sono depositate presso il giudice competente per mezzo dei moduli previsti dal regolamento (CE) n. 1896/2006. Ciò significa che l'utilizzo di tali moduli è obbligatorio nell'ambito del procedimento di un'ingiunzione di pagamento europea. I moduli sono disponibili sul sito del portale e-Justice.
1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?
Qualsiasi parte – persona fisica o persona giuridica – può decidere liberamente di agire senza essere rappresentata nell'ambito del procedimento oppure di farsi rappresentare generalmente da un avvocato. Ciò significa che la rappresentanza da parte di un avvocato non è obbligatoria nell'ambito del procedimento di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea.
1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?
La parte deve compilare il modulo A (domanda di ingiunzione di pagamento europea), in forma leggibile da un dispositivo informatico, che le consente di fornire dichiarazioni aggiuntive e ulteriori informazioni per spiegare la richiesta in modo più dettagliato, se necessario.
1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?
Alla rubrica 10 del modulo standard A è previsto che la parte alleghi le prove di cui dispone e precisi cosa vuol dimostrare con tale particolare prova. Le prove e l'assunzione di prove sono disciplinate dagli articoli 219-271 del codice di procedura civile e il giudice decide quali prove, tra quelle presentate, devono essere utilizzate per accertare i fatti del caso. Inoltre il tribunale decide, in base alle proprie convinzioni, quali fatti sono considerati provati, sulla base di una valutazione approfondita e attenta di ogni elemento di prova separatamente e di tutte le prove complessivamente, e del risultato del procedimento nel suo complesso.
1.4 Rigetto della domanda
La norma generale contenuta nell'articolo 109 del codice di procedura civile si applica relativamente al rigetto della domanda. In base a tale norma, nel caso in cui la domanda non sia comprensibile o non comprenda tutti gli elementi richiesti per poter darvi seguito, il giudice ordinerà al ricorrente di rettificarla o di completarla conformemente alle istruzioni fornite e la restituirà per tale scopo al ricorrente. Qualora la domanda non sia in seguito depositata di nuovo presso il giudice nei termini previsti e qualora questa non venga rettificata conformemente alle istruzioni date, o, qualora sia presentata di nuovo senza essere rettificata né completata, sarà respinta.
1.5 Ricorso
L'opposizione è il rimedio giurisdizionale per ricorrere di cui dispone il convenuto nel caso in cui sia stata presentata una domanda d'ingiunzione di pagamento europea. Inoltre, in casi eccezionali, le parti possono richiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006, alle condizioni ivi stabilite.
1.6 Opposizione
Il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea presso il giudice d'origine, utilizzando il modulo standard F ricevuto unitamente all'ingiunzione di pagamento europea. L'opposizione viene inviata entro 30 giorni a partire dalla notifica o dalla comunicazione dell'ingiunzione al convenuto; quest'ultimo indicherà nell'opposizione che contesta il credito, ma non sarà tenuto a precisare i motivi della contestazione.
1.7 Effetti dell’opposizione
Nel caso in cui il convenuto presenti opposizione rispetto all'ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1896/2006, il procedimento proseguirà conformemente alle norme della procedura europea per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, ove applicabile e, in caso contrario, conformemente alle disposizioni del codice di procedura civile relative alle opposizioni nei confronti di ingiunzioni di pagamento (articolo 445 bis, articoli da 451 a 456), tenendo conto al contempo dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1896/2006.
1.8 Effetti della mancata opposizione
Qualora non venga presentato un atto di opposizione presso il giudice entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento al convenuto, tenendo conto di un congruo periodo per la ricezione dell'opposizione, il giudice deve dichiarare l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard G.
Un'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva (articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1896/2006), emessa da un giudice nel territorio dell'Unione europea, è uno strumento esecutivo che può essere utilizzato per chiedere l'esecuzione nella Repubblica di Croazia al pari di una decisione esecutiva di un giudice croato.
1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?
In linea di principio, il richiedente deve rivolgersi al giudice per chiedere l'acquisizione della forza esecutiva, e il giudice dichiara esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea per mezzo del modulo standard G.
1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?
Il convenuto può richiedere il riesame di un'ingiunzione di pagamento europea emessa in Croazia a norma dell'articolo 507n del codice di procedura civile, tenendo conto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006. Il giudice che decide su tale richiesta può rinviare l'esecuzione applicando le pertinenti norme dei procedimenti di esecuzione in merito al rinvio dell'esecuzione su richiesta del debitore. Un ricorso contro un'ordinanza d'esecuzione basato su motivi relativi ai crediti riconosciuti in un'ingiunzione di pagamento europea è ammissibile solo se tali motivi sono intervenuti dopo la notifica o la comunicazione dell'ingiunzione e qualora non possano essere presentati nella dichiarazione di opposizione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1896/2006.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.