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Sì. Il capitolo 49 del tsiviilkohtumenetluse seadustik (codice di procedura civile) disciplina la procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento.
La procedura in parola trova applicazione ai crediti derivanti da rapporti di diritto privato ed è diretta a coprire il pagamento di determinate somme di denaro.
La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento non si applica ai crediti non contrattuali, ad eccezione:
La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento non si applica se:
La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento non si applica ai crediti accessori, se eccedono il credito principale.
Sì. La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento non si applica a crediti superiori a 6 400 EUR. Tale importo comprende sia il credito principale sia i crediti accessori.
Il ricorso alla procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento è facoltativo. Il creditore può scegliere se avvalersi della suddetta procedura o se avviare un procedimento ordinario.
Sì. La normativa nazionale non prevede limiti all'applicazione della procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento nei confronti di convenuti residenti n un altro paese. All'interno dell'UE, il foro competente per il convenuto è stabilito sulla base del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le domande di procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento sono esaminate dalla sezione competente per le ingiunzioni di pagamento della Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja (sezione di Haapsalu del tribunale regionale di Pärnu).
La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento è accessibile per via elettronica e, per tale ragione, le domande possono essere presentate al giudice soltanto attraverso il portale pubblico e-File o il livello di scambio di dati per i sistemi informatici X-tee (X-Road).
Le domande possono essere presentate attraverso il sito https://www.e-toimik.ee/
In base all'articolo 485, comma 2, del codice di procedura civile, l'opposizione può essere presentata mediante il modulo allegato alla proposta di pagamento o in formato diverso. I formulari sono disponibili sul sito Internet del ministero della Giustizia (Justiitsministeerium): http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/maksekasumenetlus-ja-e-toimik.
No, non è obbligatorio nominare un rappresentante.
La domanda di procedura accelerata per l'ingiunzione di pagamento deve contenere una breve descrizione delle circostanze alla base del credito e una breve descrizione delle prove che il ricorrente sarebbe in grado di fornire a supporto delle proprie pretese. Il credito deve fondarsi su elementi di fatto ed essere supportato da prove documentali. Una richiesta è manifestamente infondata se, tenuto conto delle circostanze indicate nella domanda a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, il credito non può essere legalmente soddisfatto.
Non è necessario presentare prove scritte del credito azionato. La domanda deve tuttavia contenere una breve descrizione delle prove che il ricorrente sarebbe in grado di produrre a fondamento del credito.
Il giudice respinge la domanda di procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento se:
Non è possibile impugnare un provvedimento di diniego di un'ingiunzione di pagamento. Il rigetto della domanda non limita il diritto del ricorrente di agire giudizialmente o di ricorrere alla procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento.
Il debitore può contestare il credito o parte di esso dinanzi al giudice che ha emesso la proposta di pagamento entro 15 giorni dalla notifica dell'ordine di pagamento o entro 30 giorni dalla notifica se avvenuta all'estero.
L'opposizione può essere proposta utilizzando il modulo allegato alla proposta di pagamento o in formato diverso. Non è necessario indicare i motivi dell'opposizione.
Se il debitore propone opposizione alla proposta di pagamento entro il termine specificato, il giudice che ha redatto la proposta di pagamento prosegue con la trattazione della causa o la rimette al giudice indicato nella domanda di procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento o al giudice indicato nella richiesta congiunta delle parti. Nelle controversie in materia di proprietà immobiliare o condominio, il procedimento continua su istanza di parte salvo che il ricorrente abbia chiesto la continuazione dell'azione o la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Per quanto riguarda le azioni, un'azione si considera presentata con il deposito della domanda di procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento.
Se il ricorrente ha esplicitamente richiesto che, in caso di opposizione, sia disposta la cessazione della materia del contendere, il procedimento si conclude.
Se, nell'ambito di un'opposizione avverso la proposta di pagamento, il debitore riconosce in parte il credito azionato dal richiedente, il giudice competente a conoscere della materia emette un'ingiunzione di pagamento disponendo il recupero dell'importo riconosciuto dal debitore e prosegue con la trattazione della parte residua della controversia.
Se il debitore non provvede al pagamento dell'importo indicato nella proposta di pagamento e non propone tempestivamente opposizione, il giudice emette, mediante decisione, un'ingiunzione di pagamento prevedendo il recupero dell'importo.
Con l'ingiunzione di pagamento il debitore dovrebbe essere informato del suo diritto a ricorrere contro il provvedimento entro 15 giorni o entro 30 giorni in caso di notifica della proposta di pagamento all'estero. Il debitore deve essere informato del fatto che il ricorso contro la decisione può essere proposto soltanto sulla base delle seguenti circostanze:
Un legale rappresentante del debitore o il suo successore a titolo universale può ricorrere contro l'ingiunzione di pagamento entro due mesi a decorrere dal momento in cui ne è venuto a conoscenza se è evidente che, all'atto dell'adozione della decisione, vi erano ragioni per disporre la sospensione ma il giudice non ne era a conoscenza o non poteva esserlo. Chi presenta ricorso avverso il provvedimento deve farlo sulla base di una delle succitate circostanze.
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