Ingiunzione di pagamento europea

Francia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

È previsto un procedimento semplificato, definito “procedimento di ingiunzione di pagamento”, dagli articoli 1405-1425 del codice di procedura civile.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Tale procedimento si applica al recupero di tutti i crediti di natura contrattuale o derivanti da un'obbligazione prevista dalla legge che ammontano a un importo determinato.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Tale procedimento si applica al recupero di tutti i crediti di natura contrattuale o derivanti da un'obbligazione prevista dalla legge che ammontano a un importo determinato.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Tale procedimento è facoltativo.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Questo procedimento può essere avviato esclusivamente dinanzi al giudice competente del luogo in cui risiede il debitore o uno dei debitori, il che esclude il ricorso a tale procedimento quando l'unico debitore è residente all'estero.

1.2 Giudice competente

La domanda può essere presentata al tribunal d'instance (giudice monocratico), alla juridiction de proximité (giurisdizione di prossimità), al presidente del tribunal de commerce (tribunale commerciale) e, a decorrere dal 1 gennaio 2013, al presidente del tribunal de grande instance (tribunale civile di primo grado), nei limiti delle loro competenze.

È esclusivamente competente il giudice del luogo in cui risiede il debitore o uno dei debitori citati in giudizio. Poiché si tratta di una norma di ordine pubblico, il giudice deve rilevare d'ufficio la propria incompetenza.

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

I requisiti di forma sono stabiliti dalle diciture e dalle informazioni che devono obbligatoriamente essere contenuti nella richiesta, ovvero:

  • nome e cognome, professione e domicilio dei creditori e dei debitori oppure forma, denominazione e sede legale per le persone giuridiche;
  • indicazione precisa dell'importo della somma richiesta con il conteggio dei vari elementi del credito e il relativo titolo.

L'uso del modulo non è obbligatorio, ma fortemente consigliato. Si tratta di un modulo CERFA disponibile sul sito dell'amministrazione francese (cfr. il sito del ministero della Giustizia) e in tutte le cancellerie degli organi giurisdizionali interessati.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

La richiesta può essere presentata dallo stesso creditore o da un mandatario.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

La giustificazione del credito non deve essere presentata dettagliatamente ma in modo sommario (cfr. supra, risposta 1.3.1).

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

La richiesta deve essere corredata di documenti che possano giustificare la fondatezza del credito (fatture, contratti di locazione, di vendita, di credito, rendiconti, ecc.). Si applicano le norme ordinarie della procedura civile.

1.4 Rigetto della domanda

Il giudice, che deve esaminare la fondatezza della domanda prima di emettere un'ordinanza di ingiunzione di pagamento, può rigettare la richiesta interamente o in parte se ritiene che il credito sia infondato.

1.5 Ricorso

Se la richiesta viene rigettata, il creditore non può impugnare il provvedimento, ma può procedere tramite i rimedi giurisdizionali del diritto comune, ovvero avviare un'azione dinanzi al giudice competente secondo la procedura ordinaria.

1.6 Opposizione

Il debitore dispone di un mese di tempo per presentare opposizione mediante dichiarazione al cancelliere del giudice che ha emesso l'ingiunzione oppure con raccomandata inviata al cancelliere stesso. L'opposizione non è soggetta ad altri obblighi di forma.

1.7 Effetti dell’opposizione

L'opposizione deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale competente. La cancelleria del giudice convoca all'udienza tutte le parti (comprese quelle che non hanno proposto opposizione). Il giudice si pronuncia, nei limiti della propria competenza di attribuzione, sulla domanda iniziale ma anche sulle domande incidentali e sui mezzi di difesa nel merito.

1.8 Effetti della mancata opposizione

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Trascorso un mese dalla comunicazione, il creditore chiede alla cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza di apporre la formula esecutiva. Non vi sono requisiti formali per la presentazione di quest'istanza (dichiarazione o lettera semplice). L'apposizione della formula esecutiva conferisce all'ordinanza tutti gli effetti di una sentenza resa in contraddittorio.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Contro tale decisione non può essere proposto ricorso né in appello né in cassazione. È possibile contestare con ricorso in cassazione solo le condizioni di apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria.

Link

Sito del ministero della Giustizia

Sito Legifrance

Ultimo aggiornamento: 26/07/2018

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