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1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento
In Ungheria tale procedimento esiste ed è disciplinato dalla legge L del 2009 relativa ai procedimenti d'ingiunzione di pagamento. Il procedimento ingiuntivo è una procedura semplificata extragiudiziale (nell'ambito della procedura civile) rientrante nella competenza dei notai e diretta al recupero dei crediti pecuniari. Il procedimento d'ingiunzione di pagamento comporta il trattamento automatizzato di dati per lo svolgimento del quale il notaio utilizza il sistema informatico unico nazionale del Consiglio del notariato ungherese (MOKK), accessibile ai notai stessi, alle parti e a qualsiasi altra persona interessata dal procedimento. Il procedimento dinanzi al notaio, in quanto procedimento extragiudiziale, produce gli stessi effetti del procedimento giudiziario.
1.1 Ambito di applicazione del procedimento
Fatta eccezione per taluni casi, un credito pecuniario scaduto può essere recuperato attraverso un procedimento d'ingiunzione di pagamento.
Se la somma oggetto della controversia, calcolata secondo le norme pertinenti stabilite nella legge CXXX del 2016 sul codice di procedura civile, non eccede 3 000 000 HUF, un credito scaduto limitato esclusivamente al pagamento di denaro può essere perseguito soltanto attraverso un procedimento d'ingiunzione di pagamento o un tentativo di composizione preprocessuale. Tale disposizione si applica soltanto se
- per ciascuna parte è noto un luogo di residenza o, in sua mancanza, un luogo di domicilio, oppure una sede o una succursale ("indirizzo per le notifiche") in Ungheria; e
- la richiesta di pagamento non derivava da un rapporto giuridico stabilito ai sensi della legge I del 2012 sul codice del lavoro, dell'occupazione nel settore pubblico, di rapporti di servizio, della partecipazione a regimi di occupazione nel settore pubblico, di contratti di lavoro conclusi ai sensi della legge sullo sport, di contratti di apprendistato conclusi nel contesto della formazione professionale, di contratti di stage rivolti a studenti ai sensi della legge sull'istruzione superiore nazionale oppure di rapporti di lavoro instaurati con cooperative sociali o cooperative di occupazione dai membri di tali cooperative, nonché da contratti amministrativi ai sensi della legge I del 2017 sul codice di procedura dei tribunali amministrativi. I crediti pecuniari derivanti da tali rapporti giuridici possono essere recuperati mediante ingiunzione di pagamento soltanto se il procedimento non ha per oggetto la costituzione, la modifica o l'estinzione del rapporto giuridico o una conseguenza giuridica di una violazione dolosa o colposa da parte del dipendente degli obblighi derivanti dal rapporto giuridico oppure una conseguenza giuridica di un'infrazione disciplinare da parte del dipendente.
Se la somma oggetto della controversia, calcolata secondo le norme pertinenti stabilite nel codice di procedura civile, eccede 30 000 000 HUF, non è possibile recuperare un credito pecuniario attraverso un procedimento d'ingiunzione di pagamento.
Il recupero di un credito che prevede il pagamento di denaro va inteso non comprendere il recupero di crediti ipotecari da un debitore ipotecario.
Non è possibile emettere un'ingiunzione di pagamento se una parte non dispone di un indirizzo noto in Ungheria per la notificazione.
1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?
Cfr. risposta di cui al punto 1.1.
1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?
Sì, 30 000 000 HUF.
1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?
Come indicato al punto 1.1, è obbligatorio per gli importi inferiori a 3 000 000 HUF, mentre è facoltativo negli altri casi.
1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?
Non è possibile emettere un'ingiunzione di pagamento se il debitore non dispone di un indirizzo noto in Ungheria per la notificazione.
1.2 Giudice competente
I notai sono competenti per i procedimenti ingiuntivi sull'intero territorio nazionale. Non è consentito stipulare clausole di competenza ai fini di tali procedimenti.
Le domande presentate oralmente o per iscritto sono trattate dal notaio presso il quale sono state depositate, mentre le domande presentate per via elettronica vengono assegnate automaticamente a un notaio da un programma informatico.
1.3 Requisiti di forma
Le domande per l'ottenimento dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento possono essere presentate per iscritto, sull'apposito modulo, oppure oralmente.
1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)
È obbligatorio utilizzare un modulo standard tanto per le domande in forma cartacea quanto per quelle in formato elettronico. Il modulo può essere scaricato dal sito web del MOKK oppure ottenuto presso i notai.
1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?
No.
1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?
La domanda deve contenere:
- il rapporto giuridico su cui si fonda il credito, il diritto vantato, nonché l'importo del capitale del credito e dei relativi oneri;
- la data in cui è stato istituito il rapporto giuridico sottostante e la data di scadenza del credito;
- i dati sulla base dei quali è possibile individuare il credito.
La domanda può contenere una breve presentazione dei fatti alla base del diritto vantato e un'indicazione delle prove a sostegno.
1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?
Nei procedimenti d'ingiunzione di pagamento non viene assunta alcuna prova. Tuttavia, la domanda può contenere una breve presentazione dei fatti alla base del diritto vantato e un'indicazione delle prove a sostegno. Questa disposizione non impedisce a un notaio di verificare se una domanda di esenzione parziale dalle spese, di pagamento a rate o di differimento del pagamento sia fondata.
1.4 Rigetto della domanda
Il notaio respinge la domanda se può constatare che:
- la competenza dei notai ungheresi o, in caso di trasferimento a procedimenti giudiziari civili ordinari, la competenza degli organi giurisdizionali ungheresi è esclusa dalla legge, da un atto giuridico vincolante dell'Unione europea o da una convenzione internazionale, oppure se un organo giurisdizionale straniero ha competenza esclusiva;
- l'esecuzione del credito vantato dal creditore rientra nella competenza esclusiva degli organi giurisdizionali o di un'altra autorità;
- la legge prevede che non possa essere emessa un'ingiunzione di pagamento;
- è in corso un procedimento di ingiunzione di pagamento tra le parti per i medesimi diritti e sulla stessa base fattuale, oppure si sono già verificate le conseguenze giuridiche dell'avvio di un'azione, oppure è già stata emessa un'ingiunzione di pagamento o è già stata pronunciata una decisione definitiva sul caso;
- una parte non dispone della capacità di agire nel contesto del caso;
- il creditore non ha un indirizzo in Ungheria per la notificazione nel momento in cui presenta la domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento, oppure l'indirizzo ungherese del creditore per la notificazione cessa di esistere dopo la presentazione della domanda, oppure non è stato possibile effettuare una notifica al creditore presso il suo indirizzo ungherese per la notificazione specificato dal creditore stesso;
- il creditore richiede la notificazione mediante pubblicazione dell'ingiunzione di pagamento;
- la notificazione dell'ingiunzione di pagamento all'indirizzo ungherese del convenuto non è riuscita ripetutamente, tranne nei casi in cui si applica la presunzione di avvenuta notificazione;
- la domanda del creditore è prematura o, per un motivo diverso dalla limitazione, un organo giurisdizionale non può darvi esecuzione;
- il creditore non ha rispettato il termine stabilito da una normativa separata per vantare il credito nel contesto di procedimenti civili;
- la domanda presentata da un rappresentante legale non soddisfa i requisiti di contenuto stabiliti dalla legge applicabile o dalla legislazione delegata oppure non contiene la procura del rappresentante legale, oppure le spese del procedimento non sono state pagate;
- una persona giuridica o un'altra persona tenuta a operare tramite amministrazione elettronica a norma di legge non ha presentato la propria domanda per via elettronica, fatta eccezione per le domande di esenzione parziale dalle spese presentate da una persona fisica con un rappresentante legale;
- in seguito all'invito dell'organo giurisdizionale al creditore di porre rimedio a carenze, la domanda (o la parte oggetto della richiesta) non è stata presentata entro il termine specificato oppure la domanda presentata è ancora incompleta, circostanza che ne impedisce l'esame oppure il creditore non ha pagato in anticipo l'onorario dell'amministratore; o
- il creditore richiede il rimborso delle spese procedurali nel contesto di una domanda ai sensi del diritto sostanziale.
Fatta eccezione per i casi in cui si applica la presunzione di avvenuta notificazione, se l'ingiunzione di pagamento non può essere notificata al convenuto, il creditore deve essere informato ed essere contestualmente invitato a notificare il nuovo indirizzo del convenuto per la notificazione in Ungheria entro trenta giorni. Se il creditore fornisce i dati richiesti, occorre ritentare la notificazione e se il tentativo ripetuto non ha esito positivo, la domanda deve essere respinta per il motivo di cui alla lettera h).
Se il creditore non fornisce i dati richiesti o se i dati forniti dal creditore sono incompleti, la domanda deve essere respinta per il motivo di cui alla lettera m).
L'ordinanza che respinge la domanda di ingiunzione di pagamento deve essere notificata al creditore e inviata al convenuto. Il creditore può impugnare tale ordinanza, senza doverla inviare al convenuto affinché questo formuli le sue osservazioni.
1.5 Ricorso
Il creditore può impugnare l'ordinanza che respinge la domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento. Generalmente i ricorsi vengono esaminati nel contesto di un procedimento non contenzioso dal törvényszék (tribunale regionale) della sede del notaio adito, secondo le norme relative all'impugnazione di ordinanze. Il termine di impugnazione è di 15 giorni dalla notifica della decisione. Se una domanda di ingiunzione di pagamento viene respinta, il creditore può scegliere di recuperare il credito tramite un'altra domanda di ingiunzione di pagamento, un'azione giudiziaria o altri mezzi legittimi. In tal caso, gli effetti giuridici della presentazione di una domanda persistono se la nuova domanda di ingiunzione di pagamento o di avvio di un procedimento giudiziario è presentata o inviata per posta raccomandata entro trenta giorni dalla data in cui l'ordinanza di respingimento diventa definitiva, o se il credito viene recuperato con altri mezzi legittimi entro lo stesso termine. In caso di mancato rispetto di tale termine non verrà accolta alcuna domanda di proroga. Una nuova domanda per un'ingiunzione di pagamento deve citare il numero di riferimento dell'ordinanza che respinge la domanda precedente. Un atto introduttivo di un procedimento giudiziario deve riportate in allegato l'ordinanza stessa.
In altri casi, una decisione nel contesto di un procedimento d'ingiunzione di pagamento può essere oggetto di ricorso se la legge sul procedimento d'ingiunzione di pagamento o il codice di procedura civile consente il ricorso.
Non esiste un diritto di ricorso contro un'ingiunzione di pagamento, tuttavia il convenuto può presentare un'opposizione, come descritto al punto 1.6.
Poiché un'ingiunzione di pagamento definitiva ha il medesimo effetto di una sentenza, una domanda di revisione della stessa può essere presentata conformemente alle norme stabilite nel codice di procedura civile. La revisione rientra nella competenza dell'organo giurisdizionale che sarebbe stato competente come organo giurisdizionale di primo grado qualora il procedimento fosse stato trasferito a un procedimento giudiziario civile ordinario a seguito di un'opposizione. Se viene presentata una domanda di revisione, l'organo giurisdizionale riceve i documenti del caso in formato cartaceo dal notaio oppure li ottiene elettronicamente dal sistema del MOKK.
Nessun riesame si oppone a un'ingiunzione di pagamento definitiva.
1.6 Opposizione
Il debitore può presentare opposizione dinanzi al notaio contro la domanda di ingiunzione di pagamento entro 15 giorni dalla sua notifica. Le istanze del debitore dirette semplicemente ad ottenere la proroga o la rateizzazione del pagamento non sono considerate un'opposizione. Tali istanze devono essere presentate entro il termine fissato per l'opposizione. Se il convenuto afferma nell'opposizione che la somma di denaro in oggetto era già stata pagata prima che l'ingiunzione di pagamento fosse notificata, al momento della notifica dell'opposizione il notaio invita il creditore a indicare entro quindici giorni se il credito esista ancora. Se esiste un documento a sostegno del pagamento o l'operazione di pagamento è corredata da un identificativo univoco, il convenuto deve indicare nell'opposizione il numero e la data del documento giustificativo o i dettagli che identificano l'operazione (identificativo dell'operatore, ordinante, ecc.) e la data dell'operazione. Se il creditore presta acquiescenza all'opposizione del convenuto o non risponde, il notaio chiude il procedimento. Se il creditore contesta l'opposizione del debitore, il procedimento d'ingiunzione di pagamento viene trasferito a un procedimento giudiziario civile ordinario. Se, sulla base dell'atto del debitore, il creditore riduce il credito da recuperare attraverso il procedimento d'ingiunzione di pagamento, l'organo giurisdizionale tratterà il credito ridotto nel contesto del procedimento giudiziario civile. Va sottolineato che non si configura un'opposizione nel caso in cui il debitore dichiari di avere soddisfatto il credito vantato dopo la ricezione dell'ingiunzione di pagamento. In questo caso, l'ingiunzione di pagamento diviene definitiva il giorno successivo all'ultimo giorno del termine di opposizione. Se il debitore non conferma la ricezione dell'ingiunzione di pagamento (quest'ultima viene restituita come "non ritirata") e, per tale motivo, si deve ritenere che sia stata notificata, il debitore può presentare un'opposizione entro 15 giorni dalla notificazione dell'atto esecutivo. Come condizione per avviare tale procedimento, al momento della presentazione dell'opposizione, il debitore deve pagare all'ufficiale giudiziario le spese di esecuzione, che sono state versate in anticipo dal creditore, e deve altresì fornire prove documentali di tale pagamento al notaio.
1.7 Effetti dell’opposizione
Un'opposizione depositata entro il termine prescritto porta al trasferimento a un procedimento giudiziario civile ordinario per la parte del procedimento d'ingiunzione di pagamento interessato dall'opposizione.
1.8 Effetti della mancata opposizione
Se non viene presentata opposizione entro il termine prescritto, l'ingiunzione di pagamento produce gli stessi effetti di una decisione giudiziaria passata in giudicato.
1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?
Se non viene presentata opposizione entro il termine prescritto, l'ingiunzione di pagamento produce gli stessi effetti di una decisione giudiziaria passata in giudicato. Pertanto, alla scadenza del termine, il notaio appone la formula esecutiva e notifica l'ingiunzione di pagamento al creditore.
1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?
La decisione è definitiva; tuttavia, se il debitore non conferma la ricezione dell'ingiunzione di pagamento e pertanto quest'ultima si considera notificata in base a una presunzione legale, l'opposizione può essere presentata entro 15 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo.
Esiste la possibilità di richiedere la revisione di un'ingiunzione di pagamento definitiva secondo le norme stabilite nel codice di procedura civile, come descritto in precedenza al punto 1.5.
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