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Ingiunzione di pagamento europea

Lettonia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

In Lettonia esistono due possibilità: la procedura per l'esecuzione incontestata di obbligazioni (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana, capo 50, articoli da 400 a 406 del codice di procedura civile) e la procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā, capo 50/1, articolo 406, paragrafi da 1 a 10, del codice di procedura civile).

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

La procedura per l'esecuzione incontestata di obbligazioni può essere esperita:

  1. in forza di contratti le cui obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta o pegno commerciale;
  2. in forza di contratti di durata determinata autenticati da notaio o di accordi a termine di effetto equivalente per il pagamento di somme di denaro o la restituzione di immobili;
  3. in forza di contratti a termine di locazione o affitto di immobili, autenticati da notaio o iscritti in un registro immobiliare, per effetto dei quali il locatario o affittuario sia tenuto, alla scadenza del termine, a liberare o consegnare l'immobile locato o affittato (ad esclusione degli immobili ad uso abitativo) e a versare i canoni di locazione o affitto;
  4. in forza di un pagherò cambiario protestato.

Le suddette obbligazioni non sono soggette a esecuzione incontestata se:

  1. tale esecuzione ha per oggetto beni del demanio dello Stato;
  2. l'obbligazione si è estinta per prescrizione, il cui decorso risulta inequivocabilmente dall'atto stesso.

La procedura di esecuzione delle obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria può essere esperita per le obbligazioni di pagamento documentalmente comprovate e scadute, nonché per la riscossione degli indennizzi previsti da contratti di fornitura di beni, di acquisto di beni o di prestazione di servizi, se tali obbligazioni sono documentalmente comprovate e non è previsto un termine per l'adempimento.

La procedura di esecuzione delle obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non può essere esperita:

  1. per il pagamento di un'obbligazione non eseguita;
  2. se sono ignote la residenza dichiarata e la residenza di fatto del debitore;
  3. se la residenza dichiarata, la residenza di fatto o la sede legale del debitore non si trovano sul territorio lettone;
  4. se la penale richiesta è superiore all'importo del debito principale;
  5. se gli interessi richiesti sono superiori all'importo del debito principale.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso a tale procedimento non è obbligatorio.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Il procedimento di esecuzione delle obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non è esperibile se la residenza dichiarata e la residenza di fatto o la sede legale del debitore non si trovano sul territorio nazionale.

È possibile ricorrere alla procedura di esecuzione incontestata di obbligazioni se la domanda si fonda su atti costitutivi d'ipoteca su beni immobili o sull'obbligo di liberare o restituire immobili concessi in locazione o affitto, a condizione che i medesimi si trovino sul territorio nazionale. Le domande per l'esecuzione incontestata di obbligazioni garantite da ipoteca navale possono essere proposte in Lettonia se l'ipoteca è stata iscritta sul territorio nazionale.

1.2 Giudice competente

Le domande per l'esecuzione incontestata di obbligazioni devono essere presentate all'ufficio del registro del tribunale distrettuale o municipale (rajona (pilsētas) tiesa):

  1. del luogo della residenza dichiarata del debitore o, in mancanza, della sua residenza di fatto, se la domanda ha per oggetto obbligazioni pecuniarie o la restituzione di un immobile, oppure obbligazioni contrattuali garantite da pegno commerciale;
  2. del luogo in cui si trova l'immobile, se la domanda si fonda su un atto costitutivo d'ipoteca o sull'obbligo di liberare o restituire un immobile concesso in locazione o affitto; se l'obbligazione è garantita da più immobili e le domande rientrano nella competenza dell'ufficio del registro di tribunali distrettuali o municipali diversi, la domanda è esaminata, a scelta del ricorrente, dall'ufficio del registro del tribunale distrettuale o municipale di uno dei luoghi in cui si trovano gli immobili;
  3. del luogo in cui è stata iscritta l'obbligazione garantita da ipoteca navale, se la domanda si fonda su una tale obbligazione.

Le domande per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria devono essere presentate all'ufficio del registro del tribunale distrettuale o municipale della residenza del debitore o, in mancanza, della sua residenza di fatto o del luogo in cui si trova la sua sede legale.

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Le domande per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria devono essere redatte conformemente all'allegato I del regolamento governativo n. 792 del 21 luglio 2009, utilizzando l'apposito modulo, intitolato «regolamento relative ai formulari da utilizzare per l'esecuzione forzata con la messa in mora». Il modulo è accessibile sul portale degli organi giurisdizionali della: https://www.tiesas.lv/.

Non esiste un modulo per una richiesta di esecuzione forzata non contestata. Pertanto la richiesta viene formulata in base all'articolo 404 del codice di procedura civile.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, non è obbligatorio. Le norme generali sulla rappresentanza sono contenute nel capo 12 del codice di procedura civile.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Non è necessario indicare dettagliatamente le ragioni della domanda.

Le domande per l'esecuzione non contestata di obbligazioni devono indicare l'obbligazione e l'atto di cui il creditore chiede l'esecuzione, il debito principale da riscuotere ed eventuali penali e interessi, nonché, ove si tratti di un pagherò cambiario, le spese inerenti al protesto e l'indennizzo previsto dalla legge. Alla domanda vanno allegati l'atto cui deve essere data esecuzione e una copia autentica del medesimo o, nel caso dei pagherò cambiari, l'atto di protesto, la prova dell'avvenuta diffida al debitore, salvo che la legge non preveda tale diffida.

Le domande per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria si presentano compilando l'apposito modulo, in cui devono essere indicati i dati del richiedente e del debitore, l'obbligazione di pagamento da adempiere, i documenti che comprovano l'obbligazione e il termine di adempimento della stessa, l'importo richiesto e il metodo con cui è stato calcolato, una dichiarazione del richiedente che attesti che il credito non è subordinato a una prestazione corrispettiva o che tale prestazione è stata già eseguita.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Alla domanda per l'esecuzione incontestata di obbligazioni vanno allegati l'atto cui deve essere data esecuzione e una copia autentica del medesimo o, nel caso dei pagherò cambiari, l'atto di protesto, un documento attestante il pagamento dell'imposta statale e la prova dell'avvenuta diffida, salvo che la legge non la preveda (la prova dell'avvenuta diffida può consistere in una dichiarazione rilasciata da un ufficiale giudiziario, o da un suo assistente, che attesti che il destinatario ha rifiutato di ricevere la comunicazione).

Ai fini dell'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non è necessario produrre prove scritte del credito, ma la domanda deve indicare i documenti che comprovano l'obbligazione e il termine di adempimento della stessa. Se il debitore contesta la validità dell'obbligazione di pagamento entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione del giudice, il procedimento giurisdizionale per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria si estingue. La dichiarazione di estinzione del procedimento per opposizione del debitore non osta a che il creditore promuova un procedimento giurisdizionale ordinario per il recupero del credito.

1.4 Rigetto della domanda

Le domande per l'esecuzione incontestata di obbligazioni sono esaminate da un giudice monocratico entro sette giorni dalla presentazione della domanda, sulla base della stessa e dei documenti ad essa allegati, senza previo avviso alle parti. Il giudice respinge la domanda se la medesima risulta infondata o la penalità ivi prevista appare sproporzionata rispetto al debito principale, o se il contratto cui deve essere data esecuzione contiene clausole vessatorie lesive dei diritti dei consumatori.

Per quanto riguarda la procedura di esecuzione delle obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, se la domanda viene accolta dal giudice, ma il debitore propone opposizione entro 14 giorni dal ricevimento dell'intimazione contestando la validità delle obbligazioni o dimostrando l'avvenuto pagamento del debito, il giudice dichiara l'estinzione del procedimento.

1.5 Ricorso

La decisione giudiziaria sulla domanda per l'esecuzione incontestata di obbligazioni o per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non è soggetta a impugnazione.

1.6 Opposizione

Le domande per l'esecuzione incontestata di obbligazioni sono esaminate da un giudice monocratico, senza sentire il debitore.

Nel caso delle domande per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, il giudice trasmette l'intimazione al debitore invitandolo a pagare la somma indicata nella domanda o a presentare opposizione entro quattordici giorni dal ricevimento dell'intimazione.

1.7 Effetti dell’opposizione

Nei procedimenti relativi all'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, se il debitore si oppone contestando la validità dell'obbligazione di pagamento entro quattordici giorni dalla notifica dell'intimazione, il giudice dichiara l'estinzione del procedimento. Se il debitore accetta di ottemperare parzialmente alla domanda, ne viene data comunicazione al richiedente e viene fissato un termine entro cui quest'ultimo deve comunicare al giudice se la parte dell'obbligazione che il debitore ha accettato di adempiere sia stata effettivamente eseguita. Qualora il richiedente non acconsenta all'esecuzione parziale dell'obbligazione, o non fornisca una risposta entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, il procedimento giudiziario si estingue.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Nei procedimenti relativi all'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, qualora il debitore non si opponga entro il termine indicato nell'intimazione, il giudice si pronuncia entro sette giorni dalla scadenza del termine fissato per l'opposizione, ordinando l'adempimento dell'obbligazione indicata nella domanda e il pagamento delle spese del procedimento.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Nel caso dell'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, la decisione del giudice sull'esecuzione dell'obbligazione di pagamento indicata nella domanda è immediatamente esecutiva; essa costituisce un titolo esecutivo che può essere fatto valere secondo le regole sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

Nel caso dell'esecuzione incontestata di obbligazioni, il giudice, dopo avere verificato la validità e la fondatezza della domanda, si pronuncia precisando quale obbligazione debba essere eseguita e in quale misura. La decisione del giudice è immediatamente esecutiva; essa costituisce un titolo esecutivo che può essere fatto valere secondo le regole sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie. Tale decisione viene depositata ai fini dell'esecuzione unitamente a una copia autentica dell'atto da eseguire.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

La decisione del giudice sulla domanda per l'esecuzione incontestata di obbligazioni o l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non può essere impugnata. Tuttavia, se il debitore ritiene che la domanda sia infondata nel merito, può agire nei confronti del creditore per contestarne la pretesa (nel caso dell'esecuzione incontestata di obbligazioni, entro sei mesi dalla data in cui è stata trasmessa la copia autentica della decisione giudiziaria e, nel caso dell'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, entro tre mesi dalla data in cui è stata trasmessa la copia autentica della decisione). Nel contesto di tale azione, il debitore può chiedere la sospensione dell'esecuzione; se il creditore è già stato soddisfatto attraverso il procedimento esecutivo, il debitore può chiedere una garanzia sul proprio credito. L'azione deve essere proposta con le modalità stabilite dal codice di procedura civile dinanzi allo stesso giudice che ha esaminato la precedente domanda per l'esecuzione incontestata di obbligazioni o l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, se tale azione rientra nella competenza del tribunale regionale, deve essere proposta dinanzi al tribunale regionale nel cui territorio si trova l'ufficio del registro del tribunale distrettuale o municipale che ha esaminato la precedente domanda.

Il debitore può proporre un riesame della causa, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio depositando un ricorso:

  1. per il riesame di una decisione del tribunale circondariale, presso il tribunale regionale competente;
  2. per il riesame di una decisione del tribunale regionale, presso la Corte Suprema (Augstākā tiesa);
  3. per il riesame di una decisione emessa da una sezione della Corte Suprema, presso la sezione delle cause civile della Corte Suprema (Augstākās tiesas Civillietu departaments).

Tale ricorso va presentato entro 45 giorni dalla data in cui le circostanze che giustificano un riesame in base alla normativa dell'Unione europea sono conosciute.

La domanda non può essere depositata dopo che sia scaduto il termine per la presentazione del titolo esecutivo relativo alla decisione di cui trattasi ai fini della sua esecuzione.

Una domanda che non indica le circostanze che possono essere considerate tali da giustificare un riesame ai sensi del regolamento dell'Unione europea non è ammessa e viene restituita al richiedente. Inoltre, il giudice rigetterà la domanda di riesame della causa nell'ambito del riesame della decisione se si tratta di una domanda che viene ripresentata, salvo che sussistano circostanze che giustifichino un riesame siano cambiate. Un ricorso in contraddittorio (blakus sūdzība) può essere presentato contro tale decisione emessa dal giudice.

Ultimo aggiornamento: 04/10/2021

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