Ingiunzione di pagamento europea

Lettonia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

In Lettonia è possibile esperire la procedura per l'esecuzione incontestata di obbligazioni (capo 50, articoli da 400 a 406, del codice di procedura civile (Civilprocesa likums)) e la procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria (capo 50.1, articolo da 406.1 a 406.10 del codice di procedura civile).

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

La procedura per l'esecuzione incontestata di obbligazioni può essere esperita:

  1. in forza di contratti le cui obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta o pegno commerciale;
  2. in forza di contratti a termine autenticati da notaio o di accordi a termine di effetto equivalente riguardanti il pagamento di somme di denaro o la restituzione di beni mobili;
  3. in forza di contratti a termine di locazione o affitto di immobili, autenticati da notaio o iscritti in un registro immobiliare, per effetto dei quali il locatario o affittuario sia tenuto, alla scadenza del termine o in caso di mancato pagamento del canone di locazione o affitto, a liberare l'immobile locato o affittato e sia tenuto a versare i canoni di locazione o affitto;
  4. in forza di pagherò cambiari protestati che non assumono la forma di atto notarile.

Le obbligazioni indicate non possono essere adempiute nell'ambito della procedura per l'esecuzione incontestata se:

  1. l'esecuzione riguarda beni dello Stato o di autorità locali;
  2. l'obbligazione si è estinta per prescrizione, laddove la scadenza del termine risulti incontestabilmente dall'atto stesso.

La procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria può essere esperita per le obbligazioni di pagamento documentalmente comprovate e scadute, nonché per le obbligazioni di pagamento relative al versamento degli indennizzi previsti da contratti di fornitura di beni, di acquisto di beni o di prestazione di servizi, se tali obbligazioni sono documentalmente comprovate e non è previsto un termine per l'adempimento.

La procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non può essere esperita:

  1. in relazione a pagamenti relativi a controprestazioni non eseguite;
  2. se sono ignoti la residenza dichiarata o il domicilio del debitore;
  3. se la residenza dichiarata, il domicilio, la dimora o la sede legale del debitore non si trovano sul territorio lettone;
  4. se la penale richiesta è superiore all'importo del debito principale;
  5. se gli interessi richiesti sono superiori all'importo del debito principale;
  6. per le obbligazioni di pagamento in cui l'importo del debito è superiore a 15 000 EUR;
  7. per le obbligazioni di pagamento congiunte.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

La procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non può essere esperita per le obbligazioni di pagamento in cui l'importo del debito è superiore a 15 000 EUR.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso a tale procedimento non è obbligatorio.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

La procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non è esperibile se la residenza dichiarata, il domicilio, la dimora o la sede legale del debitore non si trova sul territorio lettone.

1.2 Giudice competente

Le domande di esecuzione incontestata di obbligazioni devono essere presentate all'ufficio del registro del tribunale distrettuale/municipale:

  1. del luogo della residenza dichiarata del debitore o, in mancanza, della sua residenza di fatto, se la domanda ha per oggetto il pagamento di somme di denaro, la restituzione di beni mobili oppure obbligazioni contrattuali garantite da pegno commerciale;
  2. del luogo in cui si trova l'immobile, se la domanda riguarda un atto costitutivo d'ipoteca o l'obbligo di liberare o restituire un immobile concesso in locazione o affitto. Se l'obbligazione è garantita da più immobili e le domande rientrerebbero nella sfera di competenza degli uffici del registro di molteplici tribunali distrettuali o municipali, la domanda è esaminata, a scelta del ricorrente, dall'ufficio del registro del tribunale distrettuale o municipale di uno dei luoghi in cui si trovano gli immobili;
  3. del luogo in cui è stata iscritta l'obbligazione garantita da ipoteca navale, se la domanda si fonda su una tale obbligazione.

Le domande di esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria devono essere presentate all'ufficio del registro del tribunale distrettuale o municipale del luogo della residenza dichiarata del debitore o, in mancanza, del luogo della sua residenza di fatto o del luogo in cui si trova la sua sede legale.

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Le domande di esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria possono essere presente solo per via elettronica, utilizzando il modulo online disponibile nel portale dei procedimenti elettronici (e-lietas portāls).

Il debitore può rispondere utilizzando il modulo online disponibile nel portale o redigere la propria risposta in conformità dell'allegato 3 del regolamento n. 792 del Consiglio dei ministri, del 21 luglio 2009, sui moduli da utilizzare per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria. Il modulo è disponibile qui.

Non è stato predisposto alcun modulo per le domande di esecuzione incontestata di obbligazioni, le quali devono essere presentate conformemente all'articolo 404 del codice di procedura civile.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, non è obbligatorio. Le norme generali sulla rappresentanza sono contenute nel capo 12 del codice di procedura civile.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Le domande non devono essere dettagliatamente comprovate.

Le domande di esecuzione incontestata di obbligazioni devono indicare l'obbligazione di cui il creditore chiede l'adempimento mediante la procedura per l'esecuzione incontestata e l'atto giuridico da cui deriva tale obbligazione, specificando il debito principale ed eventuali penali e interessi, nonché, nel caso dei pagherò cambiari, le spese inerenti al protesto e l'indennizzo previsto dalla legge. Le domande di esecuzione incontestata devono inoltre includere l'atto cui deve essere data esecuzione e una copia dello stesso e, nel caso dei pagherò cambiari, l'atto notarile di protesto, nonché prova dell'avvenuta notificazione dell'atto al debitore, fatto salvo il caso in cui la legge non ne preveda la notificazione.

Le domande di esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria si presentano compilando il modulo disponibile sul portale online dei procedimenti elettronici, in cui devono essere indicati i dati del creditore e del debitore, l'obbligazione di pagamento, informazioni sui documenti che comprovano l'obbligazione e il termine di adempimento della stessa, l'importo richiesto e il metodo con cui è stato calcolato, nonché una dichiarazione del ricorrente che attesti che il credito non è attualmente subordinato né era subordinato in passato alla prestazione di qualsiasi controparte.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Alla domanda di esecuzione incontestata di obbligazioni vanno allegati l'atto cui deve essere data esecuzione e una copia autentica del medesimo o, nel caso dei pagherò cambiari, l'atto di protesto, nonché prova dell'avvenuta notificazione dell'atto al debitore, fatto salvo il caso in cui la legge non ne preveda la notificazione (la prova dell'avvenuta notificazione può consistere in una dichiarazione rilasciata da un ufficiale giudiziario o da un suo assistente, che attesti che il destinatario ha rifiutato di accettare l'atto).

Ai fini dell'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non è necessario produrre prove scritte del credito, ma la domanda deve indicare i documenti che comprovano l'obbligazione e il termine di adempimento della stessa. Se il debitore contesta la validità dell'obbligazione di pagamento entro 14 giorni dal ricevimento dell'intimazione del giudice, il procedimento giurisdizionale per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria si estingue. La dichiarazione di estinzione del procedimento per opposizione del debitore non osta all'avvio di un procedimento giurisdizionale ordinario.

1.4 Rigetto della domanda

Le domande di esecuzione incontestata di obbligazioni sono esaminate da un giudice monocratico entro sette giorni dalla presentazione della domanda, sulla base della stessa e dei documenti ad essa allegati, senza previo avviso alle parti. Il giudice respinge la domanda se la medesima risulta infondata o la penale ivi prevista appare sproporzionata rispetto al debito principale, o se il contratto cui deve essere data esecuzione contiene clausole vessatorie lesive dei diritti dei consumatori.

Per quanto riguarda la procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, se la domanda viene accolta dal giudice, ma il debitore propone opposizione entro 14 giorni dal ricevimento dell'intimazione contestando la validità dell'obbligazione di pagamento, il giudice dichiara l'estinzione del procedimento.

1.5 Ricorso

La decisione del giudice sulla domanda di esecuzione incontestata di obbligazioni o di esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non è soggetta a impugnazione.

Se il debitore ritiene che la domanda sia infondata nel merito, può agire nei confronti del creditore per contestarne la pretesa entro tre mesi dalla data di invio della decisione. Nel contesto di tale azione, il debitore può chiedere la sospensione dell'esecuzione; se il creditore è già stato soddisfatto attraverso il procedimento esecutivo, il debitore può chiedere una garanzia sul proprio credito.

1.6 Opposizione

Le domande di esecuzione incontestata di obbligazioni sono esaminate da un giudice monocratico, senza sentire il debitore.

Nel caso delle domande di esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, il giudice trasmette l'intimazione al debitore invitandolo a pagare la somma indicata nella domanda o a presentare opposizione entro 14 giorni dal ricevimento dell'intimazione.

1.7 Effetti dell’opposizione

Nell'ambito della procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, se il debitore si oppone contestando la validità dell'obbligazione di pagamento entro 14 giorni dall'invio dell'intimazione, il giudice dichiara l'estinzione del procedimento. Se il debitore accetta di ottemperare parzialmente alla domanda, ne viene data comunicazione al creditore e viene fissato un termine entro cui quest'ultimo deve comunicare al giudice se la parte dell'obbligazione che il debitore ha accettato di adempiere sia stata effettivamente eseguita. Se il debitore accetta di ottemperare parzialmente alla domanda, il giudice adotta una decisione sull'esecuzione della parte dell'obbligazione che il debitore ha accettato di adempiere, ma il procedimento giurisdizionale per la parte restante si estingue.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Nell'ambito della procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, qualora il debitore non si opponga entro il termine indicato nell'intimazione, il giudice si pronuncia entro sette giorni dalla scadenza del termine fissato per l'opposizione, ordinando l'adempimento dell'obbligazione di pagamento indicata nella domanda e il pagamento delle spese del procedimento.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Nel caso dell'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, la decisione del giudice sull'esecuzione dell'obbligazione di pagamento indicata nella domanda è immediatamente esecutiva; essa costituisce un titolo esecutivo che può essere fatto valere secondo le regole sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

Nel caso dell'esecuzione incontestata di obbligazioni, il giudice, dopo avere verificato la validità e la fondatezza della domanda, si pronuncia precisando quale obbligazione debba essere eseguita e in quale misura. La decisione del giudice è immediatamente esecutiva; essa costituisce un titolo esecutivo che può essere fatto valere secondo le regole sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie. Tale decisione viene depositata ai fini dell'esecuzione unitamente a una copia autentica dell'atto da eseguire.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

La decisione del giudice sulla domanda di esecuzione incontestata di obbligazioni o di esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non è soggetta a impugnazione; tuttavia, se il debitore ritiene che la domanda sia infondata nel merito, può agire nei confronti del creditore per contestarne la pretesa (nel caso dell'esecuzione incontestata di obbligazioni, entro sei mesi dalla data in cui è stata trasmessa la copia autentica della decisione giudiziaria e, nel caso dell'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, entro tre mesi dalla data in cui è stata trasmessa la copia autentica della decisione). Nel contesto di tale azione, il debitore può chiedere la sospensione dell'esecuzione; se il creditore è già stato soddisfatto, il debitore può chiedere una garanzia sul proprio credito.

Ultimo aggiornamento: 05/04/2024

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