

Il tribunale emette un'ingiunzione di pagamento se l'attore intende ottenere un credito pecuniario o una prestazione di altre cose fungibili.
Un'ingiunzione di pagamento può essere emessa indipendentemente dall'importo del credito.
La procedura è facoltativa. Il tribunale emette un'ingiunzione di pagamento su richiesta scritta dell'attore formulata nell'atto introduttivo dell'istanza.
Il ricorso all'ingiunzione di pagamento non è possibile se essa non può essere notificata al convenuto in Polonia.
La procedura di ingiunzione appartiene alla competenza dei tribunali circondariali (sąd rejonowy) e dei tribunali regionali (sąd okręgowy).
Non esiste un formulario standard.
Nella procedura di ingiunzione di pagamento non è necessario essere rappresentati da un avvocato.
L'atto introduttivo dell'ingiunzione di pagamento deve consistere in una domanda precisa e una descrizione delle circostanze di fatto che la giustificano.
Le circostanze che motivano la richiesta devono essere giustificate, allegando alla domanda i seguenti documenti:
a) un documento ufficiale;
b) la fattura accettata dal debitore;
c) la messa in mora indirizzata al debitore e il riconoscimento del debito in forma scritta del debitore;
d) la domanda di pagamento accettata dal debitore e rifiutata dalla banca a causa dell'assenza di denaro sul conto.
Il tribunale emette anche un'ordinanza di ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore di un titolo all'ordine, di un assegno, di una fideiussione o di una ricevuta debitamente compilata per i quali né la veridicità, né il contenuto sollevano alcun dubbio.
Il tribunale rigetta la richiesta se:
Si veda il punto 1.6.
L'opposizione è presentata dinanzi al giudice che ha emesso ingiunzione di pagamento. I convenuto deve precisare il suo atto di opposizione se contesta l'ordinanza di ingiunzione in tutto o parzialmente e evidenziare le eccezioni e i mezzi di prova che devono essere invocati prima di iniziare la difesa sul merito a pena di irricevibilità, nonché tutti gli elementi di fatto e di prova. Il giudice scarta le affermazioni e le prove presentate tardivamente salvo che la parte interessata dimostri che essa non è responsabile del ritardo o che l'esame di queste allegazioni o di queste prove tardive non abbia un effetto dilatorio o se esistono altre circostanze eccezionali.
In caso di opposizione redatta regolarmente, il giudice fissa la data dell'udienza e ordina la notifica dell'opposizione al creditore.
L'ordinanza di ingiunzione di pagamento costituisce dal momento della sua consegna un titolo di garanzia esecutiva che non richiede l'apposizione della formula esecutiva.
Scaduto il termine per il ricorso, l'ordinanza di ingiunzione di pagamento diventa un titolo esecutivo, non essendo necessaria curata formalità.
Un'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa nell'ambito di una procedura di ingiunzione di pagamento non può essere oggetto di appello.
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