

Trova informazioni a seconda delle regioni
Il procedimento nazionale d'ingiunzione di pagamento si applica ai seguenti crediti:
Ai sensi del procedimento di ingiunzione di pagamento previsto dalla legislazione nazionale, nei casi di cui sopra e in cui il credito non sia contestato, il creditore può ottenere un'ingiunzione esecutiva (título executivo) senza dover intentare un'azione dichiarativa.
Il procedimento d'ingiunzione di pagamento è istituito dal decreto legge n. 269/98 e disciplinato dal capo II dell'allegato di tale legge. L'articolo 10 fa riferimento al modulo di domanda d'ingiunzione, approvato dal decreto ministeriale attuativo n. 21/2020 del 28 gennaio 2020.
Per i crediti derivanti da contratti, l'importo massimo è pari a 15 000 EUR.
Per i crediti derivanti da operazioni commerciali non è previsto alcun limite massimo.
Il ricorso al procedimento è facoltativo.
Il regime giuridico del procedimento d'ingiunzione non esclude le situazioni in cui il debitore risiede fuori del territorio nazionale.
In Portogallo l'organismo competente è l'Ufficio nazionale per le ingiunzioni di pagamento (Balcão Nacional de Injunções), un unico registro ubicato a Porto. I dettagli di contatto sono disponibili qui.
La domanda di ingiunzione può essere depositata presso l'Ufficio nazionale per le ingiunzioni di pagamento o, a scelta del creditore, presso la cancelleria del tribunale del luogo di esecuzione dell'obbligazione o presso la cancelleria del tribunale della residenza del debitore, che provvederanno poi a trasmetterla all'Ufficio nazionale per le ingiunzioni di pagamento (articolo 8, primo comma, dell'allegato del decreto-legge n. 269/98).
Gli utenti possono consultare il procedimento d'ingiunzione di pagamento e accedere all'ingiunzione esecutiva elettronicamente sul portale Citius.
Ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato al decreto legge n. 269/98, ai fini del procedimento d'ingiunzione di pagamento il richiedente deve:
Le regole relative alla presentazione e alla consegna della domanda di ingiunzione sono stabilite dall'articolo 5 del decreto ministeriale attuativo (Portaria) n. 220-A/2008 in combinato disposto con l'articolo 8 dell'allegato al decreto-legge n. 269/98. Dette regole dispongono quanto segue:
Il modulo obbligatorio della domanda di ingiunzione di pagamento previsto dal decreto ministeriale attuativo n. 21/2020 del 18 gennaio 2020 può essere scaricato qui.
Le cancellerie dei tribunali competenti a ricevere la domanda cartacea di ingiunzione di pagamento possono mettere a disposizione dei cittadini il modulo standard su richiesta.
Il modulo elettronico è disponibile per avvocati e procuratori legali tramite l'indirizzo e-mail del portale Citius.
Nel procedimento in oggetto non è necessario farsi rappresentare da un avvocato, ma gli attori possono farsi rappresentare, se lo desiderano (articolo 10, quinto comma, dell'allegato al decreto legge n. 269/98).
L'articolo 10, secondo comma, lettera d), del decreto legge n. 269/98 impone agli attori di esporre succintamente i fatti all'origine della loro domanda.
Non è obbligatorio presentare la prova scritta del credito.
Le prove devono essere presentate solo in caso di opposizione, nel qual caso l'ingiunzione di pagamento è trattata come un'azione dichiarativa speciale o ordinaria, conformemente ai casi previsti rispettivamente dall'articolo 3 del decreto legge n. 269/98 e dall'articolo 10, commi da 2 a 4, del decreto legge n. 62/2013.
La domanda d'ingiunzione di pagamento può essere respinta per i motivi di cui all'articolo 11 dell'allegato del decreto legge n. 269/98 se:
Contro la decisione di respingere la domanda si può presentare ricorso al giudice o, nel caso di organi giurisdizionali con più giudici, al giudice di turno (articolo 11, secondo comma, dell'allegato del decreto legge n. 269/98).
Il termine per opporsi all'ingiunzione di pagamento è di 15 giorni (articolo 12, primo comma, dell'allegato del decreto legge n. 269/98).
Se il convenuto contesta l'ingiunzione, quest'ultima non ha effetto esecutivo.
La causa è quindi rinviata a mezzi ordinari, sotto forma di un'azione dichiarativa speciale o ordinaria secondo i casi previsti rispettivamente dall'articolo 3 del decreto legge n. 269/98 e dall'articolo 10, commi da 2 a 4, dell'allegato del decreto legge n. 62/2013.
Se, dopo essere stata debitamente notificata ai sensi degli articoli 12 e 13 dell'allegato al decreto legge n. 269/98, il convenuto non presenta opposizione, il cancelliere appone sulla domanda d'ingiunzione la seguente formula: "Questo documento ha forza esecutiva" (articolo 14, primo comma, dell'allegato al decreto legge n. 269/98).
L'ingiunzione costituisce quindi un'ingiunzione esecutiva.
Una volta apposta la formula esecutiva, il cancelliere mette il titolo a disposizione del richiedente, preferibilmente per via elettronica (articolo 14, quinto comma, dell'allegato al decreto legge n. 269/98).
Un ricorso contro il diniego dell'esecutività può essere presentato dinanzi al giudice. L'inserimento della formula esecutiva può essere rifiutato se la domanda non corrisponde all'importo o allo scopo del procedimento (articolo 14, commi 3 e 4 dell'allegato al decreto legge n. 269/98).
Link correlati:
Decreto ministeriale attuativo n. 220-A/2008
Decreto ministeriale attuativo n. 21/2020
Avviso:
il punto di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, gli organi giurisdizionali o altri enti e autorità non sono vincolati dalle informazioni contenute nella presente scheda informativa, che possono essere soggette a modifiche nell'interpretazione della giurisprudenza. Sebbene le schede informative siano aggiornate regolarmente, è comunque necessario consultare la legislazione in vigore.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.