1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento
1.1 Ambito di applicazione del procedimento
1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?
L'ingiunzione di pagamento è uno dei procedimenti qualificati come accelerati. Tale procedimento è regolato dagli articoli 265 e segg. della legge n. 160/2015 - Racc.- codice di procedura civile (Civilný sporový poriadok).
L'ingiunzione di pagamento può essere emessa solo nel caso in cui la relativa domanda riguardi il diritto al pagamento di una somma di denaro, in base ai fatti allegati dal ricorrente e che non sono messi in discussione dal giudice incaricato, in particolare nel caso in cui tali fatti si basino su prove documentali; il giudice può decidere sulla domanda inaudita altera parte (senza ascoltare le ragioni della parte convenuta) e senza fissare un'udienza. Il magistrato quindi può ingiungere il convenuto di pagare entro 15 giorni dalla notifica la somma di denaro che rappresenta il credito rivendicato in tutto o in parte oltre al rimborso delle spese processuali, oppure il convenuto entro lo stesso termine può presentare opposizione. Ai fini del procedimento per decreto ingiuntivo il dispositivo sulle spese viene considerato alla stregua di un'ordinanza.
1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?
No.
1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?
L'utilizzo di tale procedimento è facoltativo e il suo scopo è quello di arrivare a una definizione rapida ed economica della causa. L'emissione di un'ingiunzione di pagamento non dipende dai termini della domanda del ricorrente; il giudice può emettere un'ingiunzione di pagamento anche quando il ricorrente gli chiede di emettere una sentenza.
1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?
Qualora l'ingiunzione debba essere notificata all'estero occorre chiedere un'ingiunzione di pagamento europea. Tale domanda viene formulata per mezzo del modulo standard A di cui al regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.
1.2 Giudice competente
Il giudice competente in primo grado è il tribunale distrettuale. Il procedimento si svolge dinanzi al suddetto tribunale che è competente par materia e territorialmente.
1.3 Requisiti di forma
1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)
L'utilizzo di un formulario nell'ambito di tale procedimento non è obbligatorio; tuttavia se il ricorrente trasmette con il suo atto introduttivo un'ingiunzione di pagamento sul modulo pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia della Repubblica slovacca https://www.justice.gov.sk , e se peraltro le condizioni fissate dalla legge per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento sono soddisfatte e le spese processuali sono state pagate, il giudice emette l'ingiunzione di pagamento entro il termine di dieci giorni lavorativi dal momento in cui le condizioni sono soddisfatte.
1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?
Non è necessario essere rappresentati da un avvocato in questo procedimento.
1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?
Si tratta di un procedimento accelerato che si basa esclusivamente sui fatti esposti dal ricorrente. Pertanto, occorre che i fatti sui quali si basa il diritto rivendicato nella domanda siano sufficientemente provati; il soddisfacimento del relativo credito dev'essere giustificato da un diritto soggettivo conclamato.
1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?
Il credito rivendicato dev'essere dimostrato ad esempio allegando un contratto. In ogni caso occorre allegare alla domanda prove tali da dimostrare l'esistenza di un credito in capo al ricorrente.
1.4 Rigetto della domanda
Qualora il giudice non emetta l'ingiunzione di pagamento si procede in base all'articolo 168, primo comma, del codice di procedura civile, cioè applicando la procedura abituale, come è previsto per qualsiasi altra controversia.
Qualora il diritto di cui trattasi riguardi il pagamento di una somma di denaro in relazione a un contratto concluso con un consumatore e qualora il convenuto sia un consumatore, il giudice non emette un'ingiunzione di pagamento qualora il contratto o altri documenti contrattuali contengano clausole vessatorie ( articolo 299, secondo comma, del codice di procedura civile).
1.5 Ricorso
Nell'ambito del procedimento d'ingiunzione è possibile presentare un atto di opposizione. L'impugnazione è un ricorso che può riguardare solo il dispositivo sulle spese. La pronuncia viene emessa in camera di consiglio.
1.6 Opposizione
Il ricorso per opporsi va depositato entro 15 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento presso l'organo giurisdizionale che ha emesso quest'ultima. L'opposizione dev'essere motivata. L'opposizione comporta il pagamento di spese processuali.
1.7 Effetti dell’opposizione
Nel caso in cui uno solo dei convenuti presenti opposizione nel termine impartito, motivandola nel merito, l'ingiunzione di pagamento viene integralmente annullata e il giudice fissa un'udienza.
1.8 Effetti della mancata opposizione
In mancanza di opposizione nel termine impartito l'ingiunzione di pagamento passa in giudicato.
1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?
L'ingiunzione di pagamento va convalidata, cioè va apposto il timbro nel quale si indica che essa è definitiva ed esecutiva; tale atto viene emesso dal giudice dal quale proveniva l'ingiunzione di pagamento. Successivamente occorre presentare istanza per avviare l'esecuzione.
1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?
In mancanza d'impugnazione presentata entro il termine di legge come atto di opposizione, l'ingiunzione di pagamento produce gli effetti di una sentenza definitiva. In base al codice di procedura civile qualsiasi decisione definitiva può essere impugnata con un ricorso straordinario, a condizione tuttavia che tutti i requisiti di legge siano soddisfatti. La possibilità di presentare un ricorso straordinario dipende dalle circostanze e dai fatti relativi a ogni controversia.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.