Controversie di modesta entità

Austria
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il diritto austriaco non contempla procedure apposite per i crediti di modesta entità. Il codice di procedura civile austriaco (ZPO) prevede tuttavia una procedura semplificata o norme procedurali particolari per talune azioni proposte dinanzi ai tribunali distrettuali.

Alcune delle norme procedurali particolari si applicano esclusivamente alle controversie di valore sino a 1 000 EUR (v. punto 1.5) o sino a 2 700 EUR (v. punto 1.9).

1.2 Applicazione del procedimento

Le disposizioni specifiche previste dal diritto processuale austriaco per le controversie di modesta entità sono vincolanti e non possono essere derogate dalle parti.

Né il giudice, né le parti possono quindi assoggettare l'azione a procedimento "ordinario".

1.3 Moduli

Posto che in Austria non è prevista una procedura specifica per i crediti di importo ridotto, non esistono neppure formulari specifici per essi.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

In Austria non è necessario ricorrere all'assistenza di un legale per le controversie di valore sino a 5 000 EUR. I giudici possono fornire assistenza alle parti che non si avvalgono dell'assistenza di un legale, nel senso che devono ammonire le parti circa i loro diritti e obblighi processuali e circa le conseguenze delle loro azioni e omissioni. Le parti che non si avvalgono dell'assistenza di un legale possono far mettere a verbale le loro domande orali dinanzi al tribunale distrettuale competente o dinanzi al tribunale distrettuale del loro luogo di residenza. Se una domanda scritta presentata da una parte che non si avvale dell'assistenza di un legale non è corretta, il giudice fornisce alla parte adeguata consulenza e assistenza. L'imparzialità del giudice non deve esserne compromessa.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

In caso di controversie di valore sino a 1 000 EUR, il giudice può non tener conto della prova offerta dalla parte se risulta eccessivamente difficile chiarire pienamente tutte le circostanze rilevanti. Tuttavia, anche in questo caso il giudice deve adottare in buona fede una decisione non arbitraria sulla base delle risultanze dell'intero procedimento. Tale decisione può essere riesaminata nelle successive fasi d'appello.

1.6 Procedura scritta

La legge austriaca non autorizza una trattazione interamente per iscritto della causa. Per quanto riguarda il diritto procedurale civile austriaco, ad esempio, dal principio secondo cui i mezzi di prova da cui risulta direttamente l'esistenza dei fatti da provare sono da preferirsi rispetto alle semplici fonti di informazione indirette (principio dell'immediatezza oggettiva) deriva che le testimonianze scritte presentate come documenti sono irricevibili.

1.7 Contenuto della decisione

Quando è resa verbalmente, il codice di procedura civile austriaco prevede requisiti meno stringenti per la copia scritta della sentenza, a prescindere dall'importo controverso. Se la sentenza è stata pronunciata verbalmente dinanzi a entrambe le parti e nessuna di esse la impugna tempestivamente, il tribunale emette una "copia per estratto della sentenza" limitata ai principali motivi di decisione.

1.8 Rimborso delle spese

In base al diritto austriaco, le spese del procedimento civile sono di norma rimborsate in ragione del grado di successo. Sia le spese giudiziali che le spese legali sono direttamente collegate all'importo controverso. Di norma, quindi, un importo controverso inferiore comporterà spese giudiziali e spese legali più contenute. Posto che le spese sono indicate negli atti e nelle disposizioni in base alla tariffa, è possibile contenere i costi per le domande di valore ridotto. Non esistono tuttavia regole speciali per tali tipologie di domanda.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Nei procedimenti in materia di controversie di modesta entità la legge austriaca ammette soltanto un limitato diritto di impugnazione. Se il valore della controversia in primo grado non è superiore a 2 700 EUR l'impugnazione è ammessa soltanto per errata valutazione di diritto o per ragioni di invalidità (errori di procedura estremamente gravi). Errori processuali gravi di altra natura non possono essere contestati e anche un accertamento errato dei fatti (ad esempio a causa di una valutazione errata) da parte del giudice di primo grado non può essere impugnato. Si applicano quanto al resto le regole del procedimento "ordinario".

Ultimo aggiornamento: 05/06/2023

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