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Controversie di modesta entità

Inghilterra e Galles
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il limite monetario massimo per la procedura per le controversie di modesta entità è di 10 000 GBP. Il valore della controversia non è tuttavia l'unico fattore di cui si tiene conto. Altri aspetti sono il tipo di azione e la portata e il tipo di preparazione necessaria per un giusto esame del caso. In alcune circostanze anche cause semplici di valore superiore a 10 000 GBP possono essere esaminate nell'ambito di una procedura per le controversie di modesta entità, purché attore e convenuto vi acconsentano.

Oltre al parere di attore e convenuto, nel decidere se assegnare il caso alla categoria delle controversie di modesta entità (chiamata in inglese small claims track) oppure se considerarlo nell'ambito di una procedura giudiziaria ordinaria il giudice terrà conto dei fattori seguenti:

  • la somma oggetto della controversia, che di norma non deve superare 10 000 GBP;
  • il tipo di domanda - si tratta in genere di reclami dei consumatori (ad esempio, per beni venduti, merci o lavorazioni difettose), domande per incidenti, controversie sulla proprietà di beni, nonché controversie tra proprietari e inquilini in merito a riparazioni, depositi, arretrati del canone di affitto e altri casi della fattispecie, esclusi quelli in materia di possesso.

La portata e il tipo di preparazione necessaria per un esame equo del caso saranno presi in considerazione dal giudice al momento di decidere se assegnare il caso alla categoria delle controversie di modesta entità. Il giudice terrà conto del fatto che tale categoria è destinata a casi la cui trattazione deve essere sufficientemente semplice da consentire a chi lo desideri di condurre il procedimento senza ricorrere a un avvocato. La domanda dovrebbe pertanto richiedere, ad esempio, soltanto una preparazione minima per l'udienza finale. Le cause che rientrano nella categoria delle controversie di modesta entità non dovrebbero di norma richiedere il coinvolgimento di numerosi testimoni né includere elementi di diritto complessi.

Se la domanda ha un valore inferiore a 10 000 GBP, ma include una richiesta di risarcimento per lesioni personali o per degrado edilizio di locali residenziali e danni ad esso conseguenti, la causa sarà considerata controversia di modesta entità soltanto se gli importi pretesi per le lesioni personali, il degrado e i danni non superano rispettivamente 1 000 GBP.

Per le cause di valore superiore a 10 000 GBP assegnate alla categoria delle controversie di modesta entità si applicano norme diverse in materia di spese. In questi casi la parte vittoriosa potrà chiedere alla parte soccombente il rimborso delle spese, incluse quelle per gli avvocati. Tali spese non possono tuttavia essere superiori a quelle che sarebbero state concesse se la causa fosse stata considerata nell'ambito di una procedura accelerata (in inglese, fast track). Maggiori informazioni riguardo alle spese sono fornite più avanti. Per ulteriori informazioni sulle diverse categorie in cui sono suddivise le cause, si veda la pagina "Come procedere?".

1.2 Applicazione del procedimento

Benché la maggior parte delle cause di valore fino a 10 000 GBP vengano sentite quali controversie di modesta entità, questa classificazione non avviene d'ufficio. Il giudice tiene conto dell'opinione delle parti in causa per decidere la procedura di esame del caso. Anche se l'importo della causa è inferiore a 10 000 GBP, il giudice può scegliere di esaminare la causa nell'ambito di un procedimento ordinario piuttosto che di una procedura per controversie di modesta entità.

Quando la domanda giudiziale è contestata (o difesa), l'attore riceverà una copia degli atti difensivi presentati dal convenuto e, nel caso in cui abbia deciso di agire in giudizio di persona, una copia del Directions Questionnaire (modulo introduttivo N180). Le informazioni fornite dalle parti nel suddetto modulo aiuteranno il giudice a decidere quale sia la procedura più appropriata per il caso in questione. Laddove l'attore ritenga che sia opportuno trattare il caso nella categoria delle controversie di modesta entità, dovrà indicarlo nel modulo. Tuttavia, benché l'opinione di attore e convenuto siano prese in considerazione, spetta al giudice decidere a quale categoria assegnare la causa.

Come detto in precedenza, il giudice può decidere di considerare una causa di valore inferiore a 10 000 GBP nell'ambito di una procedura ordinaria. La decisione è presa all'inizio del procedimento.

Il giudice può decidere di riclassificare un caso da controversia di modesta entità a procedura ordinaria, qualora lo ritenga opportuno. Quando l'azione è assegnata alla categoria delle controversie di modesta entità e in seguito trasferita a una procedura di altro tipo, le norme relative alle spese per le controversie di modesta entità cessano di applicarsi dopo la riclassificazione del caso. Le norme riguardanti le spese per le procedure accelerate (in inglese fast track) e le procedure più complesse (in inglese multi-track) si applicano a partire dalla data di riclassificazione della causa.

1.3 Moduli

Esistono dei moduli specifici da utilizzare obbligatoriamente nella procedura per le controversie di modesta entità.

Per avviare un'azione, l'attore dovrà compilare il modulo N1, disponibile con istruzioni per la compilazione. Una volta compilato il modulo, l'attore dovrà farne una copia per sé, una per l'organo giurisdizionale e una per ciascun convenuto. L'organo giurisdizionale provvederà a inviare una copia a ciascun convenuto. Per ulteriori informazioni, si veda la pagina "Come procedere?".

Come menzionato in precedenza, laddove il convenuto contesti la domanda, il giudice invierà una copia delle difese all'attore e alle persone che decidano di agire in giudizio di persona una copia del modulo N180 http://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/n180-eng.pdf.

Qualora decida di considerare il caso nella categoria delle controversie di modesta entità, l'organo giurisdizionale invia alle parti il modulo N157 (avviso di attribuzione della causa all'organo giurisdizionale competente per le controversie di modesta entità), che contiene informazioni sulla data dell'udienza e sulle misure da prendere per la preparazione.

Nel caso in cui la somma oggetto della controversia sia superiore a 10 000 GBP, ma entrambe le parti abbiano acconsentito a che la causa sia esaminata nell'ambito della procedura per le controversie di modesta entità, l'organo giurisdizionale invia il modulo N160 (avviso di attribuzione della causa all'organo giurisdizionale competente per le controversie di modesta entità con il consenso delle parti). Il modulo contiene altresì informazioni sulla data dell'udienza e sulle misure da adottare per la preparazione.

Se un giudice decide che una domanda può essere esaminata soltanto a mezzo di prove scritte e senza che sia necessario tenere un'udienza, l'organo giurisdizionale invia alle parti il modulo N159 (avviso di attribuzione della causa all'organo giurisdizionale competente per le controversie di modesta entità esaminate senza udienza). Nel modulo è indicata una data entro la quale l'attore e il convenuto sono tenuti a comunicare al tribunale l'eventuale opposizione all'emissione di una decisione emessa a mezzo di sola prova scritta. Se una delle parti si oppone, la causa sarà esaminata nel corso di un'udienza. Il giudice può considerare l'assenza di risposta come consenso.

Se una parte perde in sede di udienza, ma nessuna delle due parti era presente o rappresentata a tale udienza, è possibile chiedere l'annullamento della sentenza utilizzando il modulo N244 (modulo di istanza).

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

La procedura per le controversie di modesta entità è stata concepita per essere semplice, in modo che le persone che decidano di agire in giudizio di persona senza un legale rappresentante (i cosiddetti litigants-in-person) possano comprendere facilmente il procedimento. Il giudice terrà conto della scelta di attore o convenuto di agire senza un legale rappresentante e condurrà il procedimento in modo tale da consentire di comprenderne l'evoluzione e di capire cosa è chiesto alle parti dal punto di vista procedurale.

Laddove decida di non avere un avvocato, l'attore o il convenuto può essere accompagnato all'udienza da un terzo che possa agire per suo conto. In tal caso, il rappresentante non legale (il cosiddetto lay representative) può essere qualunque persona scelta dalla parte, ad esempio il coniuge, un familiare, un amico o un consulente. Se possibile, il rappresentante non legale non deve essere un testimone. Il rappresentante non legale non può partecipare a un'udienza in tribunale senza la parte che rappresenta, a meno che questa non abbia ottenuto un'autorizzazione dall'organo giurisdizionale a essere rappresentata dal rappresentante non legale in sua assenza.

Per gli organi di consulenza può essere difficile, in termini di disponibilità, mandare il personale alle udienze per agire in qualità di rappresentante non legale ed è quindi consigliabile che una parte li contatti quanto prima laddove sia richiesta la loro assistenza. Gli organi di consulenza informeranno le parti sulla possibilità o meno di fornire assistenza. Alcuni rappresentanti non legali potrebbero voler essere pagati e la parte deve accertarsi dell'esatto ammontare. Il giudice può invitare un rappresentante non legale che non abbia un comportamento congruo a lasciare l'udienza.

La parte sarà responsabile del pagamento dell'onorario del rappresentante non legale nominato, anche qualora vinca la causa. Dovrà pertanto valutare se l'importo oggetto della domanda giustifichi tale spesa. Inoltre, i rappresentanti non legali che chiedano di essere pagati per il loro contributo potrebbero non appartenere a un'organizzazione professionale e non esistono enti od organizzazioni di regolamentazione cui la parte potrebbe rivolgersi qualora non fosse soddisfatta del loro operato.

Possono assistere le parti in causa anche un Citizens' Advice Bureau (Ufficio di consulenza ai cittadini) o i centri di consulenza ai consumatori.

Per le azioni avanti ad oggetto soltanto una somma di denaro è possibile presentare la relativa domanda alla pagina Money Claim Online, cui è associato un servizio di assistenza, qualora fosse necessario un sostegno supplementare.

È garantita un'assistenza supplementare per le parti affette da disabilità. Una parte con una disabilità che renda difficile recarsi presso il foro o comunicare può contattare l'organo giurisdizionale interessato, che potrà fornire ulteriore assistenza.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

La categoria delle controversie di modesta entità è molto più informale e non è soggetta alle rigorose norme previste in materia di prove. La procedura per le controversie di modesta entità è applicata alle cause più semplici di valore modesto. L'organo giurisdizionale può pertanto adottare in sede di udienza qualunque tipo di procedimento ritenga equo. In tali contesti l'organo giurisdizionale non è tenuto ad assumere prove sotto giuramento e il giudice può scegliere di limitare il controinterrogatorio qualora lo ritenga opportuno. Il giudice è tuttavia tenuto a motivare la decisione di limitare il controinterrogatorio. Il giudice può scegliere di porre domande a uno o a tutti i testimoni prima di autorizzare chiunque altro a farlo.

1.6 Procedura scritta

Qualora ritenga che la domanda possa essere trattata senza udienza, avvalendosi soltanto di prove scritte, il giudice invierà alle parti un avviso al riguardo utilizzando il modulo N159 (cfr. sopra). Nell'avviso sarà indicata la data entro la quale l'attore o il convenuto dovrà comunicare al giudice la propria opposizione a un esame con prove meramente scritte. Se una delle parti si oppone, la causa sarà esaminata nel corso di un'udienza. Il giudice può considerare l'assenza di risposta come consenso. Se nessuna delle parti si oppone alla decisione del giudice di non tenere un'udienza, il caso sarà trattato soltanto per iscritto.

1.7 Contenuto della decisione

In Inghilterra e in Galles le sentenze includono solitamente soltanto la decisione del giudice e gli ordini impartiti alle parti. Il giudice è tuttavia tenuto a presentare le motivazioni centrali della sentenza, a meno che questa non venga pronunciata oralmente e registrata su nastro dall'organo giurisdizionale. Il giudice può presentare le proprie motivazioni in modo succinto e semplice, a seconda della natura del caso. Di norma le motivazioni vengono presentate oralmente all'udienza, ma il giudice può anche trasmetterle in seguito per iscritto o nel corso di un'udienza fissata a tal fine. Nel caso in cui abbia deciso della causa senza udienza, il giudice è tenuto a redigere una nota contenente le motivazioni e a inviarne una copia a ciascuna parte.

1.8 Rimborso delle spese

Esistono alcune limitazioni al rimborso delle spese. Attualmente la parte vittoriosa può chiedere il rimborso delle spese seguenti:

  • tutte le spese di giudizio sostenute;
  • un importo di massimo 260 GBP per la consulenza legale, se la domanda includeva una richiesta di provvedimento ingiuntivo (ordinanza con cui il giudice impone a qualcuno di non fare qualcosa) o di provvedimento di esecuzione specifica (ordinanza con cui il giudice impone a qualcuno di fare qualcosa, ad esempio, a un locatore di effettuare riparazioni). Al di fuori di questi casi non è possibile procedere al recupero delle spese legali;
  • un importo di massimo 95 GBP al giorno per la parte vittoriosa e per gli eventuali testimoni che possano avere subito una perdita di guadagno a causa della partecipazione all'udienza;
  • un importo ragionevole per coprire le spese di viaggio e pernottamento per la parte o i testimoni;
  • se il giudice ha autorizzato il ricorso alla testimonianza di un perito e la parte che se n'è avvalsa vince la causa, può essere ordinato alla parte soccombente di contribuire alle spese. Tuttavia, l'importo per perito autorizzato dal giudice non può essere superiore a 750 GBP. Tale somma potrebbe non essere sufficiente per coprire in toto l'onorario del perito, in particolare laddove questi prepari una perizia e partecipi all'udienza;
  • il giudice può decidere di porre altre spese a carico di una parte che abbia tenuto un comportamento irragionevole;
  • nel caso in cui il valore pecuniario della domanda superi il limite per le controversie di modesta entità, ma il giudice abbia deciso di considerarla nell'ambito di una procedura per le controversie di modesta entità, le spese saranno valutate in base a tale procedura, a meno che le parti non concordino sull'applicazione delle disposizioni relative alle spese applicate alle procedure accelerate.

Maggiori dettagli possono essere reperiti sul sito Internet del ministero della Giustizia.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Per impugnare la decisione del giudice, la parte soccombente dovrà ottenere un'autorizzazione. Laddove partecipino all'udienza in cui è emessa la decisione, le parti possono chiedere al giudice la suddetta autorizzazione alla fine dell'udienza.

La parte che decida di impugnare la decisione deve avere motivazioni (o ragioni) corrette per farlo. Non può semplicemente contestare la decisione del giudice perché la ritiene errata.

Se una parte intende impugnare la decisione deve agire con sollecitudine. Il termine per l'impugnazione è limitato.

Se non era presente né rappresentata all'udienza, la parte soccombente può chiedere che la sentenza emessa in quell'udienza sia annullata e che la causa sia sentita nuovamente nel corso di una nuova udienza.

La parte dovrà presentare una domanda a tal fine entro 14 giorni dalla ricezione della sentenza, chiedendo all'organo giurisdizionale l'apposito modulo N244 (modulo di istanza) per procedere in tal senso.

L'organo giurisdizionale comunicherà alle parti quando dovranno recarsi presso il foro per l'udienza relativa all'istanza dinanzi a un giudice.

Il giudice autorizzerà la domanda di annullamento della sentenza soltanto se:

la parte aveva buone ragioni per:

  • non partecipare o essere rappresentata all'udienza;
  • non trasmettere una nota scritta al giudice;

la parte ha buone prospettive di vincere la causa nell'ambito della nuova udienza.

Se la domanda della parte è accolta e la sentenza viene annullata, il giudice fisserà una nuova udienza. Per i casi più chiari il giudice può decidere di procedere immediatamente all'esame dopo l'udienza sulla domanda di annullamento.

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Ministero della Giustizia

Recapiti degli organi giurisdizionali

Mediazione nella controversie di modesta entità

Ultimo aggiornamento: 07/12/2021

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