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Controversie di modesta entità

Estonia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Le norme procedurali per l'esame di cause civili presso gli organi giurisdizionali estoni sono stabilite nel tsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS) (codice di procedura civile). Se una causa civile viene esaminata ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, si applicano le norme stabilite nel codice di procedura civile concernenti la procedura semplificata nella misura in cui tale aspetto non sia disciplinato da detto regolamento. Tali cause possono essere esaminate ai sensi del regolamento dal maakohus (tribunale di contea) competente a procedere in tal senso conformemente alla competenza giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura civile, che disciplina la procedura semplificata, gli organi giurisdizionali esaminano cause secondo tale procedura rispettando norme semplificate a loro ragionevole discrezione e tenendo conto soltanto dei principi di procedura generali previsti dal codice di procedura civile.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Se una causa civile viene esaminata ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, si applicano le norme stabilite nel codice di procedura civile concernenti la procedura semplificata nella misura in cui tale aspetto non sia disciplinato da detto regolamento.

La procedura semplificata è applicabile alle cause nazionali riguardanti controversie patrimoniali il cui valore non ecceda un importo corrispondente a 2 000 EUR per la domanda principale e a 4 000 EUR con le domande accessorie.

1.2 Applicazione del procedimento

Ai sensi dell'articolo 405, terzo comma, del codice di procedura civile, gli organi giurisdizionali possono esaminare cause applicando le norme semplificate senza dover pronunciare una decisione distinta a conferma di ciò. Gli organi giurisdizionali esaminano le cause seguendo le norme semplificate a loro ragionevole discrezione, tenendo conto solo dei principi di procedura generali. Nel contesto della procedura semplificata, gli organi giurisdizionali devono garantire che siano rispettati i diritti e le libertà fondamentali nonché i diritti processuali essenziali delle parti, e che queste ultime siano sentite ove ne facciano richiesta. A tal fine non è necessario disporre un'apposita udienza. Tuttavia, le parti devono essere informate che hanno il diritto di essere sentite dall'organo giurisdizionale. Gli organi giurisdizionali possono semplificare la procedura, tuttavia non sono tenuti a farlo.

Nell'esaminare una controversia ai sensi della procedura semplificata, un organo giurisdizionale può:

-           verbalizzare gli atti processuali soltanto nella misura ritenuta necessaria dall'organo stesso ed escludere il diritto di presentare obiezioni rispetto ai verbali;

-           stabilire un termine diverso da quello previsto dalla legge;

-           riconoscere persone non specificate dalla legge come rappresentanti contrattuali delle parti;

-           derogare alle norme sui requisiti formali di presentazione e assunzione delle prove, nonché assumere prove ed accettare altresì mezzi di prova non previsti dalla legge, comprese le dichiarazioni delle parti che non sono state rese sotto giuramento;

-           derogare alle norme sui requisiti formali per la notificazione di atti processuali e di documenti che le parti devono presentare nel contesto del procedimento giudiziario, fatta eccezione per la notificazione di una causa nei confronti del convenuto;

-           rinunciare alla procedura scritta preprocessuale o alla fase orale;

-           acquisire prove di propria iniziativa;

-           pronunciarsi in merito alla controversia senza includere nella sentenza la parte narrativa e la motivazione;

-           dichiarare che una decisione adottata nel contesto della causa sia immediatamente esecutiva anche in casi diversi da quelli previsti dalla legge o in assenza di una garanzia prescritta dalla legge.

È possibile presentare a un organo giurisdizionale la domanda per l'avvio di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità in formato elettronico oppure tramite posta. È possibile depositate una domanda in formato elettronico tramite il sistema informativo progettato a tale scopo [E-toimik (sistema di deposito elettronico), https://www.e-toimik.ee/]. Per presentare una domanda tramite il sistema di deposito elettronico, è possibile accedere al sistema informativo ed effettuare operazioni all'interno dello stesso soltanto se si dispone di una carta d'identità estone. È possibile presentare a un organo giurisdizionale una domanda in formato elettronico anche tramite posta elettronica. I dati di contatto degli organi giurisdizionali estoni sono disponibili sul sito web di tali organi all'indirizzo https://www.kohus.ee.

La domanda deve essere firmata dal suo mittente. Una domanda depositata per via elettronica deve essere firmata digitalmente dal mittente oppure presentata in qualsiasi altro modo altrettanto sicuro che consenta l'identificazione del mittente. Una domanda in formato elettronico può essere altresì presentata tramite fax o in qualsiasi altro formato che possa essere riprodotto per iscritto, a condizione che il documento scritto originale sia consegnato all'organo giurisdizionale senza indugio. Nel caso in cui si impugni la sentenza di un organo giurisdizionale, occorre presentare l'impugnazione originale entro dieci giorni.

L'organo giurisdizionale può ritenere sufficiente una domanda o qualsiasi altro atto processuale presentato da una parte anche se non soddisfa l'obbligo della firma digitale, a condizione che tale organo non nutra dubbi circa l'identità del mittente e l'invio del documento, in particolare se in precedenza, tramite il medesimo indirizzo di posta elettronica, all'organo giurisdizionale erano pervenuti documenti dotati di firma digitale relativi alla medesima questione dalla medesima parte oppure se l'organo giurisdizionale ha acconsentito alla presentazione di domande o altri documenti anche in tale maniera.

L'accettazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere comunicata per via elettronica tramite il sistema informativo di deposito elettronico (https://www.e-toimik.ee/) oppure tramite e-mail o fax alle condizioni summenzionate. Tale accettazione può essere altresì presentata all'organo giurisdizionale unitamente alla domanda per l'avvio di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Gli atti processuali devono essere notificati per via elettronica ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari, curatori fallimentari e agenzie governative statali o locali, tramite il sistema informativo progettato a tale scopo. La loro notifica utilizzando altre modalità è consentita soltanto in presenza di valide ragioni. Nel contesto di procedimenti semplificati, è possibile derogare ai requisiti formali relativi alla notificazione di atti processuali; tuttavia, tale possibilità va presa in considerazione con cautela. Non è possibile derogare alle norme relative alla notificazione di atti processuali quando si notificano atti introduttivi a convenuti e decisioni giudiziarie alle parti.

L'ammontare del contributo statale è determinato in base al valore della causa civile, il quale, a sua volta, viene calcolato tenendo conto della somma di denaro per la quale si richiede il pagamento. Ai fini del calcolo del valore di una causa civile, occorre sommare l'ammontare delle domande accessorie a quello della domanda principale. Nel caso in cui nel contesto di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità si richieda il versamento di una penalità per ritardato pagamento, ma tale penalità non sia ancora esigibile al momento della presentazione della domanda, occorre sommare l'importo di detta penalità corrispondente a quanto dovuto per un anno all'importo della penalità stessa calcolato a partire dalla data di presentazione della domanda. L'ammontare del contributo statale è determinato in base alla somma finale di denaro calcolata (valore della causa civile) e seguendo la tabella riportata nell'allegato 1 della riigilõivuseadus (legge sui contributi statali) ai sensi dell'articolo 59, primo comma, di tale legge.

Quando si presenta un'impugnazione, l'importo del contributo statale corrisponderà a quello versato al momento della presentazione iniziale della domanda di avvio di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità dinanzi al tribunale di contea, tenendo conto dell'entità dell'impugnazione. Quando si presenta un'impugnazione contro la decisione di un organo giurisdizionale dinanzi una ringkonnakohus (corte distrettuale), occorre versare un contributo statale pari a 50 EUR. Quando si presenta un ricorso per cassazione o un'impugnazione contro la decisione di un organo giurisdizionale dinanzi la Riigikohus (Corte suprema), occorre costituire una garanzia relativa alla cassazione. La garanzia relativa alla cassazione che deve essere costituita in relazione a un ricorso per cassazione corrisponde all'1 % del valore della causa civile, tenendo conto dell'entità dell'impugnazione; tuttavia, la garanzia non sarà inferiore a 100 EUR o superiore a 3 000 EUR. La garanzia relativa alla cassazione da costituire in caso di impugnazione della decisione di un organo giurisdizionale ammonta a 50 EUR.

I contributi statali e le garanzie relative alla cassazione dovuti per atti da presentare nel contesto di procedimenti giudiziari devono essere pagati sui seguenti conti bancari del ministero delle Finanze:

Banca SEB – conto EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X);

Swedbank – conto EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X);

Luminor Bank – conto EE221700017003510302 (SWIFT: NDEAEE2X).

Se una sentenza emessa nel contesto del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e passata in giudicato non viene rispettata volontariamente, la persona che intende richiedere l'esecuzione forzata della sentenza deve rivolgersi a un ufficiale giudiziario al fine di avviare un procedimento di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), una sentenza pronunciata nel contesto di contenziosi esaminati ai sensi del regolamento sarà esecutiva in Estonia soltanto se formulata in lingua estone o inglese oppure se il certificato è accompagnato da una traduzione in lingua estone o inglese. Se viene impugnata una sentenza pronunciata nel contesto di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le misure di cui all'articolo 23 del regolamento saranno adottate dalla corte distrettuale presso la quale viene proposta l'impugnazione. Se viene pronunciata una sentenza in contumacia e viene presentata una domanda di revocazione di tale sentenza ai sensi dell'articolo 415 del codice di procedura civile, la domanda relativa alle misure di cui sopra deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale che esamina tale istanza.

Nel caso in cui non sia ancora stata presentata un'impugnazione, le misure di cui all'articolo 23 del regolamento sono adottate dall'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione. La misura di cui all'articolo 23, lettera c), del regolamento può essere adottata dal tribunale di contea che è o dovrebbe essere competente per i procedimenti di esecuzione.

Qualora si verifichino gli eventi di cui all'articolo 46 del täitemenetluse seadustik (codice sui procedimenti di esecuzione) i procedimenti di esecuzione possono essere sospesi oltre che da un organo giurisdizionale anche dall'ufficiale giudiziario che si occupa dell'esecuzione.

1.3 Moduli

Non esistono formulari standard utilizzati a livello nazionale per i procedimenti semplificati.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Se una persona partecipa a procedimenti giudiziari per il tramite di un rappresentante contrattuale, di norma quest'ultimo deve quanto meno possedere una laurea specialistica in giurisprudenza, un titolo equivalente ai sensi dell'articolo 28, comma 22, dell'Eesti Vabariigi haridusseadus (legge estone sull'istruzione) o una qualifica estera equipollente. Tuttavia, nel contesto di un procedimento semplificato, un organo giurisdizionale può consentire di agire in qualità di rappresentante a una persona che non soddisfa tali requisiti in materia di istruzione ma che, secondo il parere di tale organo, è comunque competente a rappresentare un'altra persona dinanzi a un organo giurisdizionale. Le norme speciali relative al procedimento semplificato si applicano soltanto alle controversie di primo grado esaminate dai tribunali di contea. Un rappresentante contrattuale accettato da un tribunale di contea ma che non soddisfa i requisiti di istruzione non può compiere alcun atto processuale dinanzi una corte distrettuale o la Corte suprema.

La partecipazione di un rappresentante nel contesto di una causa non impedisce a una parte avente capacità di agire attiva nell'ambito di procedimenti civili di partecipare personalmente alla causa. Il comportamento e le conoscenze di un rappresentante sono considerati equivalenti a quelli di una parte.

Se l'organo giurisdizionale ritiene che una persona fisica parte di un procedimento giudiziario non sia in grado di tutelare i propri diritti da sola o che i suoi interessi fondamentali possano essere tutelati in maniera insufficiente senza l'assistenza di un avvocato, l'organo giurisdizionale illustrerà a tale persona la possibilità di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.

Il patrocinio a spese dello Stato viene concesso conformemente alle norme in materia di assistenza processuale stabilite nel codice di procedura civile (articoli 180 e seguenti), nonché alla procedura specificata nella riigi õigusabi seadus (legge sugli aiuti di Stato). Il patrocinio a spese dello Stato è concesso a fronte di una domanda presentata dalla persona in questione.

Il patrocinio a spese dello Stato è concesso a persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda di tale patrocinio, sono residenti nella Repubblica di Estonia o in un altro Stato membro dell'UE o sono cittadini della Repubblica di Estonia o di un altro Stato membro dell'UE. La residenza è determinata sulla base dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale. Le persone fisiche che non soddisfano tali requisiti possono beneficare del patrocinio a spese dello Stato soltanto se ciò deriva da un obbligo internazionale vincolante per l'Estonia.

Una domanda di patrocinio a spese dello Stato nel contesto di procedimenti giudiziari in veste di parte di un procedimento civile deve essere presentata all'organo giurisdizionale che esamina la controversia o all'organo giurisdizionale che sarebbe competente per l'esame della controversia.

Le persone fisiche possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se non sono in grado di pagare i necessari servizi legali a causa della loro situazione economica al momento della domanda, o se potrebbero pagarli solo in parte o a rate, oppure nel caso in cui le loro risorse economiche non sarebbero sufficienti a soddisfare il fabbisogno minimo di sussistenza in seguito al pagamento dei servizi legali.

A una persona fisica non viene concesso il patrocinio a spese dello Stato se:

1) si presume che le spese processuali non supereranno il doppio del reddito mensile medio della persona che richiede tale patrocinio, calcolato sulla base del reddito mensile medio degli ultimi quattro mesi prima della presentazione della domanda al netto di eventuali imposte e pagamenti assicurativi obbligatori, importi da versare per adempiere un'obbligazione alimentare applicabile per legge, nonché di spese ragionevoli di alloggio e trasporto;

2) la persona che richiede tale patrocinio è in grado di coprire le spese processuali facendo affidamento sui suoi attivi esistenti che possono essere venduti senza notevoli difficoltà e nei confronti delle quali è possibile presentare una richiesta di pagamento a norma di legge;

3) il procedimento giudiziario riguarda l'attività economica o professionale della persona che richiede tale patrocinio e non riguarda i suoi diritti non correlati alla sua attività economica o professionale. Ciò non si applica nella misura in cui tale circostanza esclude l'erogazione di assistenza processuale a persone fisiche per l'esonero, in parte o integralmente, dal pagamento del contributo statale qualora venga adito un organo giurisdizionale oppure in caso di impugnazione se il procedimento giudiziario riguarda l'attività economica o professionale della persona che richiede l'assistenza processuale e non riguarda suoi diritti non collegati alla sua attività economica o professionale.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Nel contesto di un procedimento semplificato un organo giurisdizionale può derogare alle norme sui requisiti formali di presentazione e assunzione delle prove, nonché assumere prove ed accettare altresì mezzi di prova non previsti dalla legge (comprese le dichiarazioni delle parti che non sono state rese sotto giuramento). Contrariamente ai procedimenti giudiziari ordinari, nel contesto di un procedimento semplificato un organo giurisdizionale può assumere prove anche di propria iniziativa. Tuttavia, occorre garantire che le azioni dell'organo giurisdizionale non possano danneggiare l'uguaglianza delle parti dinanzi a tale organo. I fatti in merito ai quali l'organo giurisdizionale acquisisce prove devono essere preventivamente resi noti a detto organo.

Le norme in materia di assunzione di prove sono disciplinate dal capo 25 del codice di procedura civile. Ciascuna parte del procedimento deve dimostrare i fatti sui quali si basano le sue domande ed eccezioni, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge. Le parti possono concordare di ripartire l'onere della prova in maniera diversa da quanto previsto dalla legge e concordare altresì la natura delle prove secondo la quale è possibile comprovare un determinato fatto, salvo quanto diversamente prescritto dalla legge. Le prove devono essere prodotte dalle parti del procedimento. L'organo giurisdizionale può chiedere loro di fornire ulteriori elementi probatori. Qualora una parte intenda produrre una prova ma non possa provvedervi, può chiedere all'organo giurisdizionale di assumerla. La parte che abbia prodotto una prova o ne abbia chiesto l'assunzione deve specificare quali fatti pertinenti intenda dimostrare con la prova addotta o richiesta. Una richiesta di assunzione di prove deve altresì indicare qualsiasi informazione che consenta tale assunzione. In fase preprocessuale, l'organo giurisdizionale fissa un termine entro il quale le parti devono produrre le prove o chiederne l'assunzione. Qualora la domanda di assunzione della prova venga respinta in quanto il richiedente non ha pagato in anticipo le relative spese, nonostante una richiesta in tal senso dell'organo giurisdizionale, detta parte non può chiedere che la prova venga assunta successivamente se l'accoglimento di tale richiesta comporterebbe un rinvio dell'udienza.

Se l'assunzione delle prove deve avvenire al di fuori della competenza territoriale dell'organo giurisdizionale che ha esaminato la controversia, tale organo può ordinare, tramite delega, l'esecuzione dell'atto processuale da parte dell'organo giurisdizionale avente competenza territoriale per l'assunzione delle prove. La delega viene eseguita secondo le norme previste per il compimento dell'atto processuale richiesto nella delega stessa. Il luogo, la data e l'ora dell'atto processuale sono comunicati alle parti; tuttavia, l'assenza di una parte non osta al rispetto della delega. I verbali relativi agli atti processuali e all'assunzione delle prove effettuati in esecuzione di una delega sono trasmessi senza indugio all'organo giurisdizionale delegante che sta esaminando la controversia. Se, nel corso dell'assunzione delle prove da parte dell'organo giurisdizionale che conduce il procedimento sulla base di una lettera di richiesta, sorge una controversia che non può essere risolta da tale organo giurisdizionale ma il proseguimento dell'assunzione delle prove dipende dalla risoluzione di tale controversia, quest'ultima sarà risolta dall'organo giurisdizionale competente per l'esame della causa principale. Se l'organo giurisdizionale delegato constata che, per dirimere correttamente la controversia, sarebbe opportuno demandare l'assunzione delle prove a un altro organo giurisdizionale, gli trasmetterà una richiesta in tal senso e ne darà comunicazione alle parti.

Le prove assunte in uno Stato estero conformemente alla legge di detto Stato possono essere utilizzate presso gli organi giurisdizionali civili estoni, a meno che gli atti processuali espletati per ottenerle siano in contrasto con i principi della procedura civile estone. L'autorità giudiziaria che ha chiesto l'assunzione di una prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, o l'organo giurisdizionale delegato da detta autorità possono, secondo il citato regolamento, assistere e partecipare all'assunzione della prova eseguita da un'autorità giudiziaria estera. Le parti del procedimento nonché i loro rappresentanti e consulenti tecnici possono partecipare all'assunzione della prova analogamente a quanto potrebbero fare in Estonia. L'autorità giudiziaria richiedente oppure il giudice da essa delegato o il perito da essa designato possono partecipare all'assunzione diretta della prova ad opera di un organo giurisdizionale estone in un altro Stato membro dell'UE in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del citato regolamento.

Qualora la prova debba essere acquisita al di fuori dell'Unione europea, l'organo giurisdizionale ne chiede l'assunzione attraverso un'autorità competente ai sensi della Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale. Esso può inoltre procedere all'acquisizione della prova in uno Stato estero tramite l'ambasciata della Repubblica di Estonia in tale Stato o l'ufficiale consolare competente, a meno che vi ostino le leggi dello Stato estero in questione.

La parte che ha prodotto la prova o ne ha chiesto l'assunzione può rinunciarvi e ritirarla solo con il consenso della controparte, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

1.6 Procedura scritta

Una causa soggetta a procedimento semplificato può essere riesaminata nel contesto di una procedura scritta. In tal caso, l'organo giurisdizionale dovrà garantire che siano rispettati i diritti e le libertà fondamentali, nonché i diritti processuali essenziali delle parti, e che una qualsiasi di queste ultime sia sentita ove ne faccia richiesta. A tal fine non è necessario disporre un'apposita udienza. L'organo giurisdizionale può escludere la procedura scritta preprocessuale o la fase orale.

1.7 Contenuto della decisione

Le sentenze si compongono di introduzione, conclusione, parte narrativa e motivazione.

L'introduzione di una sentenza indica:

  • il nome dell'organo giurisdizionale che ha pronunciato la sentenza;
  • il nome del giudice che ha pronunciato la sentenza;
  • il momento e il luogo in cui la sentenza è stata resa pubblica;
  • il numero di ruolo della causa civile;
  • l'oggetto dell'azione;
  • il valore della causa civile;
  • i nomi e i codici di identificazione personale o i codici di registro delle parti del procedimento;
  • gli indirizzi delle parti laddove ciò sia evidentemente necessario per l'esecuzione o il riconoscimento della sentenza;
  • i nomi dei rappresentanti delle parti e, in caso di loro sostituzione, i nomi degli ultimi rappresentanti;
  • quando si è tenuta l'ultima udienza o un riferimento alla causa oggetto di riesame nella procedura scritta.

La parte narrativa di una sentenza indica, in maniera concisa e in ordine logico, il contenuto pertinente delle domande presentate e delle asserzioni formulate, nonché delle domande riconvenzionali presentate e delle prove fornite in relazione a tali domande.

La motivazione di una sentenza espone i fatti accertati dall'organo giurisdizionale, le conclusioni alle quali quest'ultimo è giunto sulla scorta di tali fatti, le prove su cui si basano le conclusioni dell'organo giurisdizionale e le leggi applicate da quest'ultimo. In una sentenza, l'organo giurisdizionale deve motivare le ragioni del suo disaccordo con le dichiarazioni fattuali rese dall'attore o dal convenuto. In una sentenza l'organo giurisdizionale deve analizzare tutte le prove. Se l'organo giurisdizionale non tiene conto di una prova, deve giustificarlo nella sentenza. Se viene accolta una delle argomentazioni alternative, non occorre motivare la negazione di un'altra argomentazione alternativa.

Nel contesto di un procedimento semplificato un organo giurisdizionale può pronunciare una sentenza omettendo la parte narrativa e la motivazione oppure indicare nella motivazione soltanto il ragionamento giuridico e le prove sui quali si basano le conclusioni tratte dall'organo giurisdizionale.

Nella conclusione di una sentenza, l'organo giurisdizionale giudica in maniera chiara ed inequivocabile le argomentazioni delle parti ed eventuali loro richieste che non sono state ancora risolte, nonché eventuali questioni relative a misure richieste destinate a garantire l'azione. La conclusione deve essere chiaramente comprensibile ed applicabile anche senza il testo del resto della sentenza.

Inoltre, la conclusione stabilisce la procedura e il termine per impugnare la sentenza e, tra le altre cose, specifica l'organo giurisdizionale presso il quale va presentata l'impugnazione, oltre a fare riferimento al fatto che a meno che non sia richiesto un riesame della causa durante un'udienza in appello, l'impugnazione può essere riesaminata anche mediante procedura scritta. Una sentenza pronunciata in contumacia specifica l'esistenza del diritto di presentare una domanda di annullamento di tale sentenza. La conclusione spiega altresì che se una parte che intende impugnare la sentenza desidera richiedere assistenza processuale per presentare tale impugnazione (ad esempio esonero dal pagamento di un contributo statale in relazione all'impugnazione), occorre espletare l'atto processuale pertinente, ossia presentare l'impugnazione, entro il termine fissato a tale fine in maniera da rispettare i termini del procedimento giudiziario.

1.8 Rimborso delle spese

Principi generali:

  • le spese di giudizio sono a carico dalla parte soccombente;
  • la parte soccombente è tenuta a risarcire l'altra parte tanto per le spese di giudizio quanto per tutte le spese extragiudiziali necessariamente sostenute come conseguenza del procedimento giudiziario;
  • le spese di giudizio comprendono il contributo statale, la garanzia e le spese processuali essenziali. Le spese processuali essenziali sono: a) i costi relativi a testimoni, periti, interpreti e traduttori, nonché i costi di persone che non partecipano al procedimento sostenuti in relazione ad esami da compensare ai sensi della kohtuekspertiisiseadus (legge sull'esame forense); b) i costi relativi all'ottenimento di prove documentali e prove fisiche; c) i costi relativi alle indagini, comprese le spese di viaggio necessarie sostenute dall'organo giurisdizionale; d) le spese di notificazione e di invio di atti processuali tramite un ufficiale giudiziario o in uno Stato estero o a cittadini della Repubblica di Estonia residenti al di fuori del paese; e) i costi di emissione di atti processuali; f) i costi relativi alla determinazione del valore della causa civile. Rientrano tra le spese extragiudiziali tra l'altro: a) le spese relative ai rappresentanti delle parti; b) le spese di viaggio, postali, per comunicazioni, alloggio e altre spese sostenute dalle parti in relazione al procedimento; c) salari o stipendi non percepiti o altri redditi permanenti non percepiti delle parti; d) i costi del procedimento istruttorio previsti dalla legge, a meno che la causa non venga intentata più di sei mesi dopo la conclusione del procedimento istruttorio; e) i diritti spettanti a un ufficiale giudiziario per un pignoramento e i costi relativi all'esecuzione di una sentenza concernente un pignoramento; f) i diritti spettanti a un ufficiale giudiziario per la notifica di atti processuali; g) i diritti spettanti a un ufficiale giudiziario per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo a norma del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i costi relativi all'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo oltre ai diritti spettanti alla Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (Camera degli ufficiali giudiziari e dei curatori fallimentari) per l'esame della richiesta per l'ottenimento di informazioni presentata sulla base della medesima ordinanza; h) i costi relativi al trattamento di una domanda di assistenza processuale per il pagamento delle spese processuali; i) le spese di partecipazione alla conciliazione qualora l'organo giurisdizionale abbia imposto alle parti l'obbligo di parteciparvi;
  • le spese processuali di un rappresentante legale di una parte vengono rimborsate secondo le medesime norme che si applicano al rimborso delle spese processuali della parte,
  • in caso di accoglimento parziale della domanda, ciascuna parte sostiene metà delle spese processuali, fatto salvo il caso in cui l'organo giurisdizionale decida di ripartirle proporzionalmente alla misura in cui la domanda è stata accolta o stabilisca che esse debbano essere sostenute, interamente o parzialmente, dalle parti stesse.

La ripartizione delle spese processuali è indicata nella decisione finale. Gli importi delle spese sono determinati in base alle norme relative alla determinazione delle spese processuali oppure nella decisione finale presa sul merito della controversia o in una sentenza separata da pronunciare dopo che la decisione finale sul merito della controversia è passata in giudicato.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Nella sentenza relativa a una causa trattata seguendo la procedura semplificata, un tribunale di contea può disporre l'autorizzazione all'impugnazione. Il tribunale di contea concederà tale autorizzazione se, a suo parere, è necessaria la decisione della corte d'appello al fine di ottenere la posizione di quest'ultima su una disposizione giuridica. Non è necessario indicare nella sentenza i motivi per quali è stata accordata l'autorizzazione all'impugnazione.

Nelle conclusioni di una sentenza emessa ai sensi della procedura semplificata, l'organo giurisdizionale stabilisce altresì le modalità e i termini dell'impugnazione. Una corte distrettuale può esaminare un'impugnazione presentata nel contesto di un procedimento ai sensi della procedura semplificata, indipendentemente dall'autorizzazione all'impugnazione concessa dal tribunale di contea ed è possibile presentare un'impugnazione indipendentemente dall'autorizzazione del tribunale di contea. Se un tribunale di contea non ha concesso l'autorizzazione all'impugnazione, una corte distrettuale può esaminare un'impugnazione qualora esista la possibilità che la sentenza pronunciata dal tribunale di contea sia stata influenzata da un errore evidente nell'applicazione della legge o nella determinazione dei fatti. Tuttavia una corte distrettuale può respingere la richiesta di esame di un'impugnazione di modesta entità, ma soltanto nel caso in cui la decisione del tribunale di contea sia probabilmente corretta e un ulteriore esame della causa in appello comporterebbe semplicemente costi inutili in termini tanto di tempo quanto di denaro. Una corte distrettuale non può dichiarare l'impugnazione irricevibile per il solo motivo che si tratta di una causa soggetta a procedura semplificata. Una parte o una terza parte che abbia proposto una domanda autonoma può impugnare una sentenza emessa da un organo giurisdizionale di primo grado nel contesto di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, adendo la corte distrettuale avente competenza giurisdizionale per il tribunale di contea che ha pronunciato la sentenza oggetto dell'impugnazione. Una terza parte che non abbia proposto una domanda autonoma può presentare un'impugnazione qualora quest'ultima non contraddica quella dell'attore o del convenuto a sostegno del quale detta terza parte partecipa al procedimento. A una terza parte si applica il medesimo termine per la presentazione di un'impugnazione o l'espletamento di atti processuali che si applica all'attore o al convenuto a sostegno del quale detta terza parte partecipa al procedimento.

L'impugnazione è preclusa se entrambe le parti hanno rinunciato, mediante dichiarazione dinanzi all'organo giurisdizionale, al loro diritto di impugnazione.

L'impugnazione deve essere depositata entro trenta giorni dalla notifica della sentenza al ricorrente, ma non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione della decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado.

Qualora venga pronunciata una sentenza supplementare in pendenza del termine di impugnazione della sentenza iniziale, quest'ultimo ricomincia a decorrere dalla data in cui è stata emessa la sentenza supplementare. In caso di integrazione della parte omessa di una sentenza pronunciata senza parte narrativa o motivazione, il termine di impugnazione ricomincia a decorrere dalla notifica della sentenza completa.

Il termine di impugnazione può essere ridotto o esteso fino a un massimo di cinque mesi dopo la pubblicazione della sentenza se le parti raggiungono un accordo in merito e ne informano l'organo giurisdizionale.

Un'impugnazione può soltanto affermare che la sentenza dell'organo giurisdizionale di primo grado si basa su una violazione di una norma di legge oppure indicare che, in base alle circostanze e alle prove che devono essere prese in considerazione nel contesto del procedimento relativo all'impugnazione, si dovrebbe giungere a una sentenza diversa da quella pronunciata dall'organo giurisdizionale di primo grado.

Tra le altre cose, un'impugnazione stabilisce quanto segue: 1) il nome dell'organo giurisdizionale che ha reso la sentenza oggetto dell'impugnazione, la data di tale sentenza e il numero di ruolo del procedimento civile; 2) una formulazione chiara della richiesta del ricorrente che specifica in che misura quest'ultimo contesta la sentenza dell'organo giurisdizionale di primo grado e descrive la decisione richiesta dal ricorrente alla corte distrettuale; 3) il ragionamento alla base dell'impugnazione; 4) il momento della notifica della sentenza oggetto dell'impugnazione.

Il ragionamento di un'impugnazione deve specificare: 1) la norma di legge che l'organo giurisdizionale di primo grado ha violato nella sentenza oppure nel pronunciare la sentenza oppure il fatto che detto organo si sia pronunciato in maniera errata o insufficiente; 2) il motivo della violazione della norma di legge o della constatazione errata o insufficiente dei fatti; 3) un riferimento alle prove che il ricorrente intende presentare a riprova di ciascuna affermazione fattuale.

Le prove documentali che non sono state presentate all'organo giurisdizionale di primo grado e che il ricorrente chiede all'organo giurisdizionale adito di accogliere devono essere allegate all'impugnazione. Se vengono specificati fatti e prove nuovi a sostegno del deposito di un'impugnazione, nella domanda di impugnazione occorre indicare il motivo per cui tali fatti e prove non sono stati presentati all'organo giurisdizionale di primo grado.

Nel caso in cui il ricorrente desideri che l'organo giurisdizionale esamini un testimone od ottenga una dichiarazione di una parte sotto giuramento, oppure disponga una perizia o un'ispezione, ciò deve essere indicato nell'impugnazione unitamente alla motivazione di tale richiesta. In tal caso, l'impugnazione deve comprendere i nomi e gli indirizzi dei testimoni o dei periti, oltre ai loro numeri di contatto, ove noti.

Qualora desideri che la controversia sia esaminata nel corso di un'udienza, il ricorrente deve indicarlo nell'impugnazione. In caso contrario, si desume che il ricorrente acconsenta a una decisione della controversia mediante procedura scritta.

Qualora un organo giurisdizionale abbia pronunciato una sentenza senza parte narrativa o motivazione, entro dieci giorni dalla notifica della sentenza occorre notificare al tribunale di contea l'intenzione di impugnare tale sentenza. In questo caso l'organo giurisdizionale aggiungerà alla sentenza le parti omesse nel contesto della procedura scritta. Qualora le parti omesse vengano aggiunte a una sentenza, il termine per presentare un'impugnazione inizierà a decorrere nuovamente a partire dalla notifica della sentenza supplementare. Una parte di un procedimento di impugnazione può presentare un'impugnazione contro una sentenza della corte distrettuale adendo la Corte suprema nel caso in cui la corte distrettuale abbia materialmente violato una disposizione del diritto processuale o applicato in maniera errata una disposizione del diritto sostanziale. I terzi che non hanno proposto domande autonome possono ricorrere in cassazione alle condizioni stabilite dal codice di procedura civile.

Il ricorso per cassazione è precluso se entrambe le parti hanno rinunciato, mediante dichiarazione dinanzi all'organo giurisdizionale, al loro diritto di impugnazione.

Il ricorso per cassazione deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui la sentenza è stata notificata al ricorrente, ma non oltre cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte distrettuale.

Al fine di richiedere un riesame della sentenza ai sensi dell'articolo 18, occorre presentare una domanda di annullamento della sentenza in contumacia presso il tribunale di contea che ha esaminato la domanda. Una domanda di annullamento di una sentenza in contumacia deve essere presentata al tribunale di contea che ha pronunciato la sentenza in contumacia entro trenta giorni dalla notifica di tale sentenza. Se una sentenza in contumacia viene notificata mediante avviso pubblico, è possibile presentare una domanda di annullamento di tale sentenza entro trenta giorni dalla data in cui il convenuto è venuto a conoscenza di tale sentenza o dall'avvio dei procedimenti di esecuzione per ottenere l'applicazione della sentenza in contumacia.

Ultimo aggiornamento: 16/12/2021

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