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1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità
La domanda di modesta entità può essere presentata dinanzi alle chambres de proximité (sezioni particolari) dei tribunali e dinanzi ai giudici delle controversie in materia di protezione, conformemente agli articoli 756 e seguenti del codice di procedura civile.
Il procedimento è orale ma le parti hanno la facoltà di comunicare conclusioni scritte se lo desiderano.
La domanda può indicare l'accordo del richiedente affinché il procedimento si svolga senza udienza (articolo 757 del codice di procedura civile). L'articolo 828 del codice di procedura civile consente altresì alle parti di esprimere il loro accordo in qualsiasi momento affinché il procedimento si svolga senza udienza. Il procedimento senza udienza è in vigore dal 1° gennaio 2020 e trae origine dal procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
La cancelleria convoca le parti all'udienza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se il convenuto non ha ricevuto tale lettera, il giudice può chiedere al ricorrente che la notifica avvenga tramite l’ufficiale giudiziario.
Pena l'irricevibilità che il giudice può pronunciare d'ufficio la domanda deve essere preceduta, a scelta delle parti, da un tentativo di conciliazione condotto da un conciliatore di giustizia, da un tentativo di mediazioni o da un tentativo mediante un procedimento al quale partecipano le parti.
Non è necessario essere rappresentati da un avvocato. Le parti possono farsi rappresentare da un congiunto, un convivente, un partner dell'unione civile, parenti e affini in linea diretta o collaterale e dipendenti.
1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore
La domanda non deve avere valore superiore a 5 000 EUR e deve rientrare nella competenza della chambre de proximité o del giudice delle controversie di primo grado.
1.2 Applicazione del procedimento
1.3 Moduli
Esiste un modulo per adire il giudice.
Si tratta del modulo CERFA n°11764*08 disponibile sul sito dell'amministrazione francese, presso i Services d’Accueil Unique du Justiciable e sul sito Justice.fr.
1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato
Trattandosi di un procedimento semplice in cui il valore non è superiore a 5 000 EUR, in cui le parti sono sentite dal giudice, salvo il caso in cui convengano per un procedimento senza udienza, la legislazione non prevede l'assistenza. Le parti possono tuttavia essere assistite o rappresentate da un avvocato, anche dopo aver chiesto il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
1.5 Norme relative all’assunzione di prove
Le norme relative alle prove sono analoghe a quelle del procedimento ordinario.
1.6 Procedura scritta
Salvo il caso in cui le parti si accordano per un procedimento senza udienza, non esistono procedimenti esclusivamente scritti nell'ambito di tale tipo di giudizio.
1.7 Contenuto della decisione
Le norme applicabili alla sentenza sono le stesse della procedura ordinaria.
1.8 Rimborso delle spese
Le norme che si applicano sono le stesse degli altri procedimenti. Tuttavia, poiché in principio tale procedimento non necessita di nomina né di rappresentanza da parte di un avvocato, le spese sono ridotte.
1.9 Possibilità d’impugnazione
In considerazione del valore della controversia è esclusa la possibilità d'appello. La sentenza può unicamente essere oggetto di opposizione (se il convenuto non ha ricevuto la convocazione all'udienza) o di un ricorso per Cassazione (se il convenuto ha ricevuto tale convocazione).
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