Controversie di modesta entità

Germania
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Nel codice di procedura civile (Zivilprozessordnung, ZPO) non sono previste procedure speciali per le controversie di modesta entità. Tuttavia, l'articolo 495a del codice contiene delle disposizioni che disciplinano una procedura semplificata. Essa permette al giudice di decidere, a propria discrezione, come procedere quando il valore della causa è pari o inferiore a 600 EUR. Il codice non limita tale possibilità in nessun modo: in particolare, essa non è circoscritta a nessuna tipologia specifica di controversia.

1.2 Applicazione del procedimento

In tali casi, tuttavia, il giudice può decidere discrezionalmente come procedere e può, in particolare, ricorrere a mezzi specifici di semplificazione della procedura. Il giudice non è tenuto a farlo e può procedere sulla base delle disposizioni ordinarie, anche se il valore della controversia è inferiore a 600 EUR.

Le parti non possono contestare la decisione con cui il giudice stabilisce in via discrezionale la procedura da seguire. Esse possono soltanto chiedere la fissazione di un'udienza.

1.3 Moduli

Non è necessario ricorrere a formulari standard.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Si applicano le regole ordinarie in quanto il procedimento è semplificato soltanto rispetto alla procedura da seguire. Le parti che non si avvalgono della rappresentanza di un legale sono agevolate allo stesso modo di quelle che se ne avvalgono. Ad esempio, nelle cause dinanzi al tribunale distrettuale (Amtsgericht) l'azione deve essere proposta oralmente presso la cancelleria del giudice. Anche la parte assistita da un legale può scegliere se presentare una domanda verbalmente o per il tramite del proprio avvocato.

Allo stesso modo, la questione se una parte è legalmente rappresentata non incide sulla natura e sulla portata dell'obbligo del giudice di informare e avvisare (Aufklärungs- und Hinweispflichten). Il giudice è tenuto ex lege a spiegare il procedimento, dal punto di vista legale e di fatto, e a chiarire le questioni aperte.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Il giudice non è tenuto ad assumere le prove nel rispetto delle modalità ordinarie. Diversamente da quanto statuisce il principio della prova diretta (Unmittelbarkeit), che trova di norma applicazione e che prevede che i testimoni, i periti e le parti debbano essere sentiti in udienza dinanzi al giudice alla presenza delle parti, nei procedimenti semplificati il giudice può ad esempio disporre che testimoni, periti o parti siano sentiti per telefono o per iscritto.

1.6 Procedura scritta

È possibile ricorrere a una procedura interamente scritta. Occorre tuttavia fare ricorso alla procedura orale se una delle parti ne fa richiesta.

1.7 Contenuto della decisione

La struttura della sentenza è più semplice rispetto al procedimento ordinario dal momento che, quando il valore della causa controversa è inferiore a 600 EUR, le sentenze non possono di norma essere impugnate.

Può, ad esempio, essere omessa la descrizione dei fatti. È possibile inoltre tralasciare i motivi della decisione se le parti sono disponibili ad accettarlo o se il contenuto essenziale dei motivi è già indicato nel fascicolo del giudizio. In ragione dei requisiti posti dai rapporti internazionali, i motivi della sentenza devono tuttavia essere indicati se vi è motivo di ritenere che la sentenza sarà eseguita all'estero (articolo 313a, paragrafo 4, del codice di procedura civile).

Se, in via eccezionale, il giudice autorizza l'impugnazione, la struttura della sentenza è disciplinata dalle regole ordinarie.

1.8 Rimborso delle spese

Non ci sono limiti al rimborso dei costi; si applicano le regole ordinarie.

1.9 Possibilità d’impugnazione

La regola generale prevede che le sentenze non possano essere impugnate se il valore della causa è inferiore a 600 EUR. Tuttavia, eccezionalmente, l'impugnazione è ammessa se il giudice di primo grado l'ha autorizzata nella sua sentenza. Ciò può accadere perché la causa è di fondamentale importanza o perché una decisione del giudice d'appello è richiesta ai fini dello sviluppo del diritto o per garantirne la coerenza.

Se l'impugnazione non è ammessa, il giudice di primo grado deve riaprire la causa nel caso in cui la parte danneggiata dalla sentenza contesti che il giudice ha omesso di garantire adeguatamente il suo diritto a essere sentito in modo rilevante ai fini della decisione. Se il giudice non pone rimedio relativamente alla contestazione avanzata, alla parte rimane soltanto la possibilità di presentare ricorso costituzionale presso la Corte costituzionale federale.

Ultimo aggiornamento: 06/05/2024

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