Trova informazioni a seconda delle regioni
1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità
Non esiste un procedimento specifico per le controversie di modesta entità tuttavia queste controversie rientrano nella competenza del giudice di pace.
Il procedimento innanzi al giudice di pace è caratterizzato da una tendenziale semplificazione (artt. 316-322 codice di procedura civile).
1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore
Il giudice di pace è competente per le controversie relative a beni mobili il cui valore non è superiore a € 10000 (diecimila euro), la competenza per valore spetta al giudice di pace, salvo che non siano dalla legge attribuite ad altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 25.000 (venticinquemila).
Il giudice di pace è competente, qualunque sia il valore per le seguenti materie:
- le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
1.2 Applicazione del procedimento
La recente riforma (d.lgs. 149/2022) ha introdotto una serie di novità al giudizio davanti al Giudice di Pace: al fine di adattarlo alle esigenze digitali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 127, comma 3 e 127-bis c.p.c. (udienza con collegamenti audiovisivi) e 127-ter c.p.c. (deposito di note scritte), 193, comma 2 c.p.c (dichiarazione del CTU per il giuramento con firma digitale) e art. 196-duodecies disp. att. c.p.c. (udienza con collegamenti audiovisivi a distanza) a far data dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti pendenti a tale data; le disposizioni previste al capo I del Titolo V-ter, disp. att. c.p.c. (giustizia digitale) si applicano a far data dal 30 giugno 2023 anche per i procedimenti pendenti a tale data.
La domanda si propone con ricorso nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili (articoli da 281 decies a 281 terdecies c.p.c.).
La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il Giudice di Pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti di cui all’articolo 318 c.p.c..
Il ricorso deve contenere l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto (nuovo art. 318 c. 1 c.p.c.).
Il Giudice di Pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell’articolo 281-undecies (nuovo art. 318, c. 2, c.p.c.).
L’attore si costituisce in giudizio con il deposito del ricorso notificato o del processo verbale di cui all’articolo 316 c.p.c, unitamente al decreto di cui all’articolo 318 (se ha proposto la domanda verbalmente), con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura.
Il convenuto invece si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell’articolo 281-undecies c.p.c. mediante il deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, della procura (nuovo articolo 319 c.p.c.).
Il Giudice di Pace, alla prima udienza, interroga liberamente le parti e tanta la conciliazione e, se questa riesce, redige processo verbale. Se la conciliazione non riesce, il Giudice di Pace procede nelle forme previste dal rito semplificato (art. 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto c.p.c.), e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.
Quando ritiene la causa matura per la decisione il Giudice di Pace procede ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.. Il Giudice, quindi, fa precisare le conclusioni e può ordinare la discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.
1.3 Moduli
Non esistono formulari.
1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato
Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 (art. 82 codice di procedura civile e scheda ricorso in giustizia - bringing a case to court)
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore.
Il giudice di pace, tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Il giudice verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Se il giudice rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione (art. 182 codice di procedura civile).
1.5 Norme relative all’assunzione di prove
Le norme applicabili in materia di prove sono uguali a quelle previste per il procedimento ordinario. (vedere scheda prove – taking of evidence)
1.6 Procedura scritta
Trova applicazione l’art. 127-ter cpc che prevede che 'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte
1.7 Contenuto della decisione
In generale si applicano le regole della procedura semplificata come esposta sub 1.2.
Il giudice di pace può decidere “secondo equità” (cioè senza un espresso riferimento alle regole legali) per le cause di valore fino a 2.500 euro (art. 113 cpc)
1.8 Rimborso delle spese
Il rimborso delle spese è limitato? Se si, in quale misura?
Per la pronuncia relativa alle spese si applicano le regole generali, per cui l’onere delle spese fa carico alla parte soccombente, salvo che sia disposta la compensazione se vi è soccombenza reciproca ovvero se concorrono giusti motivi.
1.9 Possibilità d’impugnazione
Le sentenze pronunciate secondo equità (controversie di valore non eccedente € 2500,00) del giudice di pace sono impugnabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Per il resto, le pronunce del giudice di pace sono suscettibili di impugnazione mediante appello.
Vedere le schede in materia di organizzazione della giustizia, competenza dei tribunali e ricorso al giudice.
Allegati correlati
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.