Trova informazioni a seconda delle regioni
1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità
La procedura specifica per le controversie di modesta entità è disciplinata dal capo 380 della legge maltese (Legge sul Tribunale delle controversie di modesta entità) nonché dalle leggi derivate n. 380.01, 380.02 e 380.03.
1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore
Il Tribunal għal Talbiet Żgħar (tribunale delle controversie di modesta entità) è competente unicamente a decidere sulle controversie aventi ad oggetto somme di denaro di valore non superiore a 5 000 EUR.
1.2 Applicazione del procedimento
Il procedimento ha inizio allorché il ricorrente compila l'apposito modulo, deposita il ricorso presso la cancelleria del tribunale, paga i corrispondenti diritti e chiede al tribunale di notificare il ricorso al convenuto. Dal momento della notifica il convenuto dispone di diciotto giorni per presentare una memoria di risposta. È anche ammessa la presentazione di un controricorso. Se il convenuto ritiene che sia un'altra persona a dover pagare per la richiesta del ricorrente, deve indicare tale persona. Il cancelliere notifica alle parti la data e l'ora dell'udienza. Il giudice disciplina il procedimento nel tribunale conformemente alle regole di equità e assicura, nei limiti del possibile, che il caso sia esaminato e deciso rapidamente, lo stesso giorno in cui si tiene l'udienza, e che quest'ultima non si protragga oltre una seduta. Il giudice raccoglie le informazioni in ogni modo ritenuto utile e non può essere vincolato dalle regole sulla prova migliore o sulle "prove per sentito dire" se è convinto che gli siano state presentate prove abbastanza attendibili da permettergli di trarre una conclusione in merito alla causa di cui è adito. Il giudice si astiene, per quanto possibile, dal nominare esperti per ottenere prove peritali. Il giudice esercita gli stessi poteri del magistrato presso il Tribunale dei magistrati nell'esercizio della giurisdizione civile e, in particolare, ha il diritto di convocare testimoni e di sottoporli a giuramento.
1.3 Moduli
La parte attrice deve compilare il modulo contenuto nel primo allegato alla legge derivata n. 380.01 (norme relative al funzionamento dei tribunali delle controversie di modesta entità). Anche la risposta del convenuto deve essere redatta compilando l'apposito modulo contenuto, anche in questo caso, nel primo allegato della summenzionata legge.
1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato
Le parti possono essere assistite da qualsiasi persona, e non necessariamente da un avvocato o da un procuratore legale.
1.5 Norme relative all’assunzione di prove
Le parti possono fornire prove di tipo orale, documentale o di entrambi i tipi. Un testimone può essere invitato a comparire in tribunale – al più tardi, tre giorni prima della data fissata per la sua deposizione – in un giorno e a un orario precisi, per rendere la sua testimonianza o fornire prove documentali. Se un testimone regolarmente citato non si presenta dinanzi al giudice, quest'ultimo può ordinare che il testimone sia messo agli arresti e sia condotto a testimoniare in un'altra data.
1.6 Procedura scritta
Il ricorso e la comparsa di risposta devono essere redatti per iscritto. La prova può essere documentale. Tuttavia, la comparizione dinanzi al giudice deve obbligatoriamente avvenire nelle date fissate da quest'ultimo.
1.7 Contenuto della decisione
Nella sentenza, il giudice deve indicare i motivi principali sui quali ha fondato la sua decisione. La sentenza deve contenere anche la decisione sulle spese.
1.8 Rimborso delle spese
Nella sua decisione, il giudice statuisce sulle spese che ciascuna parte dovrà sopportare. Tranne nel caso in cui le circostanze giustifichino la decisione contraria, la parte soccombente deve sopportare le spese della controparte. Le spese devono essere circoscritte ai costi direttamente sostenuti in relazione al procedimento dalla parte vincitrice. Nel caso di una richiesta defatigatoria o vessatoria, il tribunale può ordinare al ricorrente di pagare al convenuto una penale non inferiore a 250 EUR e non superiore a 1 250 EUR, a titolo di sanzione.
1.9 Possibilità d’impugnazione
I ricorsi avverso le decisioni del tribunale devono essere depositati presso la cancelleria della Corte d'appello (giurisdizione inferiore) entro venti giorni dalla data della decisione emanata dal giudice.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.