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Nel diritto nazionale esistono due procedimenti specifici per le controversie di modesta entità (previsti dal DL n. 269/98):
Le due procedure speciali di cui sopra si applicano quando sono soddisfatti i seguenti requisiti:
L'autore ha la facoltà di utilizzare le procedure indicate nella risposta alla domanda 1
Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, la domanda e la contestazione non devono essere articolate, ossia le richieste non devono essere numerate da articoli. Quando sono sottoscritte da un rappresentante autorizzato, queste devono essere inviate per via elettronica con mezzi propri resi disponibili dal sistema informatico di supporto ai tribunali, a meno che questi non invochi un'impossibilità ad agire in tal senso. Nel caso in cui queste siano sottoscritte dalle parti, esse non sono soggette ad alcuna forma e possono essere inviate al Tribunale per posta o via fax.
L'ingiunzione deve essere disposta mediante un modulo separato disponibile sul sito https://www.citius.mj.pt/Portal/consultas/Injuncoes/Injuncoes.aspx. L'utilizzo di tale modulo è obbligatorio sia per la parte che per il suo rappresentante autorizzato.
Il modulo di ingiunzione deve essere inviato per via elettronica, tramite il sistema informatico di supporto ai tribunali, quando è sottoscritto da un rappresentante autorizzato (a meno che non sostenga di avere un giusto impedimento). Quando è sottoscritto dalla parte, il modulo di ingiunzione va consegnato su supporto cartaceo.
Il regime di patrocinio a spese dello Stato si applica a tali procedimenti (ad esempio, la nomina di un avvocato, il pagamento degli onorari di un avvocato, il pagamento delle spese di giudizio e altri procedimenti).
Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, le norme relative all'assunzione delle prove sono le seguenti:
Nel provvedimento di ingiunzione:
Nel provvedimento di ingiunzione il procedimento è integralmente per iscritto al momento della notifica al convenuto e questi non si è opposto.
Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, qualora vengano prodotte prove testimoniali, il testimone può deporre per iscritto se venuto a conoscenza di fatti in virtù dell'esercizio delle sue funzioni.
In tali casi, la dichiarazione è fornita con atto scritto, datato e firmato dal testimone, indicante la causa a cui si riferisce, i fatti noti e i motivi per cui è a conoscenza.
Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, in cui il giudice terrà l'udienza, la decisione è resa oralmente, messa a verbale e corredata di una motivazione sommaria.
Nel provvedimento di ingiunzione, quando viene emesso, non esiste una sentenza vera e propria, ma la semplice apposizione della formula esecutiva da parte dell'ufficiale giudiziario.
Le spese della parte vincitrice sono a carico della parte soccombente in proporzione alla sua soccombenza. Pertanto, la parte vincitrice può ottenere il rimborso totale o parziale delle seguenti spese: spese di giudizio pagate; le spese sostenute dalla parte per le testimonianze raccolte qualora non sia stata essa a richiedere tale mezzo di prova o non se ne sia avvalsa; la remunerazione corrisposta all'agente incaricato dell'esecuzione e le spese sostenute da quest'ultimo (ad esempio, quando la citazione del convenuto è notificata dall'agente incaricato dell'esecuzione); gli onorari del rappresentante autorizzato e le spese da lui sostenute.
Gli importi da rimborsare devono essere indicati in una motivazione. Detta motivazione deve essere inviata dalla parte che ha diritto al rimborso, al Tribunale di primo grado, alla parte soccombente e all'ente di esecuzione ove sia intervenuto, entro cinque giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva.
La motivazione contiene le seguenti informazioni:
Di norma, le spese sono pagate direttamente dalla parte soccombente alla parte creditrice, a meno che non sia diversamente previsto dalla legge.
Le decisioni giudiziarie emesse nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto possono essere impugnate in appello, purché il valore della causa sia superiore a 5 000 EUR e la decisione impugnata sia sfavorevole al ricorrente in valore superiore a 2 500 EUR.
Si tratta di una forma di ricorso ordinario. Inoltre, vi sono anche norme sui ricorsi straordinari previste dalla legislazione nazionale che vengono applicate.
Nell'ambito del provvedimento ingiuntivo, è necessario proporre ricorso al giudice avverso l'atto di rigetto della domanda di ingiunzione e contro l'atto di rigetto dell'apposizione della formula esecutiva, effettuata dall'ufficiale giudiziario.
DL n. 269/98, del 01 settembre, consultabile all'indirizzo http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=574&tabela=leis
Il portale Citius del ministero della Giustizia è disponibile all'indirizzo https://www.citius.mj.pt/.
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