Trova informazioni a seconda delle regioni
1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità
Gli articoli da 1026 a 1033 del nuovo codice di procedura civile, entrato in vigore il 15 febbraio 2013, disciplinano in modo specifico il procedimento per le controversie di modesta entità.
1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore
L'articolo 1026 del nuovo codice di procedura civile indica che il valore della domanda, non tenendo conto degli interessi, delle spese e delle altre entrate accessorie, non può essere superiore a 10 000 RON alla data di introduzione dell'azione.
A norma dell'articolo 8 della legge n. 220/2022 del 15 luglio 2022 relativa all'adattamento di talune misure risultate favorevoli alle istituzioni nel settore della giustizia durante lo stato di emergenza dichiarata al fine di prevenire e contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19, il titolo X in materia di procedimento per le controversie di modesta entità di cui al libro VI della legge n. 134/2010, ripubblicata, si applica nel caso in cui il valore della domanda, al netto degli interessi, delle spese giudiziarie e altre spese accessorie, non superi l'importo di 50 000 RON alla data del rinvio al giudice. Conformemente all'articolo 20 della legge n. 220/2022, le disposizioni dell'articolo 8 della medesima legge si applicano per la durata di un anno a decorrere dalla data del 22 luglio 2022 (data di entrata in vigore della predetta legge).
1.2 Applicazione del procedimento
Nell'ambito del nuovo codice di procedura civile il procedimento per le controversie di modesta entità riveste carattere alternativo. L'attore ha la possibilità di scegliere tra il procedimento per le controversie di modesta entità e la procedura di diritto comune. Qualora egli adisca il giudice di una controversia, quest'ultima sarà trattata conformemente alla procedura ordinaria, salvo che l'attore solleciti espressamente, al più tardi durante la prima udienza, l'applicazione della procedura speciale. Quando la domanda non può essere trattata conformemente alle disposizioni previste per il procedimento per le controversie di modesta entità, il giudice ne informa l'attore e qualora quest'ultimo non ritiri la sua domanda, essa è trattata come una procedura di diritto comune. Per le cause di primo grado è competente il tribunale circondariale (judecătorie). La competenza territoriale è fissata secondo le regole del diritto comune.
1.3 Moduli
Esiste un formulario standard obbligatorio per il procedimento per le controversie di modesta entità, previsto dall'ordinanza n. 359/C del ministro della giustizia del 29 gennaio 2013, relativa all'autorizzazione dei formulari utilizzati nell'ambito della procedura per le controversie di modesta entità prevista agli articoli da 1025 a 1032 della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile. I formulari standard regolamentati sono i seguenti: formulario di domanda, il formulario per completare e/o rettificare il formulario di domanda e il formulario di risposta.
1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato
Nei limiti dell'esercizio del ruolo attivo del giudice e senza particolarità per questo tipo di cause.
1.5 Norme relative all’assunzione di prove
Il giudice può autorizzare altri elementi di prova oltre quelli prodotti dalle parti. Tuttavia, non saranno autorizzati gli elementi di prova la cui produzione in giudizio comporta spese sproporzionate rispetto al valore della causa o della domanda riconvenzionale.
1.6 Procedura scritta
L'articolo 1029 e seguenti del nuovo codice di procedura civile dispongono che il ricorrente dia inizio al procedimento per le controversie di modesta entità completando il formulario di domanda e presentandolo o trasmettendolo al giudice competente, mediante posta o tramite qualsiasi altro mezzo che ne assicuri la trasmissione all'autorità competente e dia conferma della sua ricezione. Al formulario di domanda è necessario allegare o trasmettere anche le copie degli atti che il ricorrente intende utilizzare. Se le informazioni fornite dal ricorrente non sono sufficientemente chiare o sono inappropriate o se il formulario di domanda non è compilato correttamente, il giudice, tranne le situazioni in cui la domanda sia manifestamente non fondata o inammissibile, concede al ricorrente la possibilità di completare o di rettificare il formulario o di fornire informazioni o atti supplementari. La domanda è rigettata qualora essa sia manifestamente infondata o inammissibile. Se il ricorrente non completa o non rettifica il formulario di domanda entro il termine fissato dal giudice la sua domanda viene annullata.
Il procedimento per le controversie di modesta entità è una procedura scritta e si svolge integralmente in camera di consiglio. Il giudice può ordinare la comparizione delle parti qualora lo ritenga necessario o su richiesta di parte. Il giudice può rifiutare una simile domanda qualora consideri che, tenuto conto delle circostanze di causa, non sono necessari interventi orali. Il rifiuto è motivato per iscritto e non può costituire oggetto di ricorso separato.
Una volta ricevuto il formulario di domanda correttamente compilato, il giudice trasmette immediatamente al difensore il formulario di risposta con la copia del formulario di domanda e le copie degli atti prodotti dal ricorrente. Entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione degli atti il convenuto produce o presenta il formulario di risposta debitamente compilato nonché le copie degli atti di cui intende avvalersi. Il convenuto può rispondere con qualsiasi altro mezzo idoneo, senza utilizzare il formulario di risposta. Il giudice trasmette immediatamente al ricorrente le copie della risposta del convenuto, la domanda riconvenzionale, se necessario, nonché le copie della risposta del convenuto. Se il convenuto ha formulato una domanda riconvenzionale, il richiedente presenta o trasmette entro 30 giorni successivi alla notifica di quest'ultima il formulario di risposta debitamente compilato o risponde mediante altro mezzo. La domanda riconvenzionale che non può essere trattata nell'ambito di questa procedura viene separata dal fascicolo processuale ai sensi del diritto processuale civile. Il giudice può chiedere alle parti di fornire maggiori informazioni entro un termine fissato, che non può superare i 30 giorni successivi alla ricezione della risposta del convenuto o, secondo i casi, della ricorrente. Nel caso in cui il giudice abbia fissato un termine per la comparizione delle parti, queste ultime devono essere citate. Ogni qualvolta che il giudice fissa un termine per il compimento di un atto processuale, ne informa la parte delle conseguenze del mancato rispetto del termine.
Il giudice pronuncia sentenza entro i 30 giorni successivi al ricevimento di tutte le informazioni necessarie o, secondo il caso, all'udienza orale. In assenza di risposta della parte entro il termine fissato, il giudice decide sulla domanda principale o sulla domanda riconvenzionale sulla base di quanto contenuto nel fascicolo processuale. La sentenza pronunciata in primo grado è esecutiva dalla data della sua pronuncia ed è comunicata alle parti.
1.7 Contenuto della decisione
No.
1.8 Rimborso delle spese
L'articolo 1032 del nuovo codice di procedura civile prevede che la parte soccombente sia condannata, a domanda dell'altra parte, alle spese. Tuttavia il giudice non concede alla parte vittoriosa il rimborso delle spese che non erano indispensabili o che erano sproporzionate rispetto al valore della causa.
1.9 Possibilità d’impugnazione
L'articolo 1033 del nuovo codice di procedura civile prevede che la sentenza del tribunale circondariale (judecătorie) possa essere appellata davanti al tribunale, entro 30 giorni successivi alla comunicazione. In caso di motivi debitamente giustificati il giudice d'appello può sospendere l'esecuzione a condizione che sia versata una cauzione del 10 % del valore della causa. La sentenza del giudice d'appello è comunicata alle parti ed è definitiva.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.