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Non esiste una procedura specifica per le controversie di modesta entità, che sono disciplinate dalle disposizioni generali sul processo civile. Per quanto riguarda le pretese di valore inferiore a 2000 EUR non si tengono udienze, ma esse vengono decise con un semplice accertamento.
La procedura è disciplinata dalla disposizioni generali sul processo civile.
La procedura inizia con un'istanza, analogamente a qualsiasi atto introduttivo del processo civile.
Non è obbligatorio l'uso di un formulario specifico.
Le parti ricevono assistenza conformemente all'obbligo generale per i giudici di rendere edotte sempre le parti dei loro diritti e obblighi processuali, nonché della possibilità di avvalersi di un avvocato o di contattare il Centro per la consulenza legale (Centrum právnej pomoci).
https://www.centrumpravnejpomoci.sk
La procedura è disciplinata dalle disposizioni generali sui processi civili.
Si applicano le stesse norme analogamente agli altri processi civili.
Si applicano le stesse norme analogamente agli altri processi civili.
Si applicano le stesse norme analogamente agli altri processi civili.
Il giudice determinerà alle spese processuali a carico delle parti in funzione dell'esito della controversia. Nel caso in cui la parte sia stata vincitrice soltanto parzialmente, le spese processuali saranno determinate su base pro rata o il giudice potrà anche ritenere che nessuna delle parti debba supportare le spese processuali. Se una parte è processualmente responsabile dell'interruzione del processo, il giudice assegnerà il pagamento delle spese processuali all'altra parte. Se una parte è responsabile delle spese processuali in cui l'altra parte non sarebbe incorsa, il giudice assegnerà il rimborso di queste spese alla controparte. Eccezionalmente il tribunale non concede il rimborso delle spese processuali se esistono motivi degni di attenzione particolare.
Una parte ha la possibilità di proporre appello contro una sentenza analogamente alla procedura prevista per il processo civile ordinario. L'appello è proposto dinanzi al tribunale che ha emesso la sentenza impugnata entro 15 giorni dal deposito della sentenza.
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