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1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità
L'ordinamento sloveno prevede un procedimento specifico per le controversie di modesta entità, la cui disciplina è contenuta nel capitolo 30 del codice di procedura civile (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).
1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore
Ai sensi delle disposizioni del ZPP, per controversia di modesta entità s'intende una causa avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro il cui valore non sia superiore a 2.000 EUR. In materia commerciale si considera di modesta entità una controversia in cui il valore reclamato non sia superiore a 4.000 EUR. Le controversie di modesta entità includono anche le cause che non hanno per oggetto una somma di denaro e nelle quali l'attore ha dichiarato la sua disponibilità ad accettare, invece della soddisfazione della richiesta, un importo in denaro non superiore a 2.000 EUR (4.000 EUR per le controversie commerciali) e le cause riguardanti la consegna di beni mobili in cui l'importo dichiarato dall'attore non superi 2.000 EUR (4.000 EUR per le controversie commerciali). Le controversie di modesta entità non includono le cause riguardanti i beni immobili, il diritto d'autore, la tutela o l'uso di brevetti e marchi, o il diritto di utilizzare una denominazione commerciale, né le controversie relative alla protezione della concorrenza o alle turbative della proprietà.
1.2 Applicazione del procedimento
Il procedimento è applicabile nei casi descritti al punto 1.1. Il procedimento per le controversie di modesta entità si svolge dinanzi al tribunale circondariale (okrajno sodišče), tranne nel caso delle controversie commerciali, per le quali è competente il tribunale distrettuale (okrožno sodišče).
1.3 Moduli
Esistono appositi moduli unicamente per le controversie di modesta entità avviate da una parte sulla base di un atto autentico. Un modulo compilato può essere presentato per via elettronica al seguente indirizzo: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Tale caso include le procedure di esecuzione avviate sulla base di un atto autentico che, a seguito della presentazione di un ricorso debitamente circostanziato, proseguono, come nel caso di un'opposizione a un'ingiunzione di pagamento. A parte tali casi, non esistono moduli che siano stati appositamente preparati per le controversie di modesta entità, allo scopo di aiutare le parti ad avviare il procedimento.
Per informazioni più dettagliate sulle possibilità di presentare una domanda per via elettronica si veda la voce "Trattamento automatizzato".
1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato
Le parti possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato, che verrà loro concesso qualora soddisfino le condizioni stabilite dalla legge sul gratuito patrocinio (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP).
1.5 Norme relative all’assunzione di prove
Nel procedimento relativo alle controversie di modesta entità, l'attore deve esporre i fatti e addurre le prove nell'atto introduttivo dell'azione, mentre il convenuto è tenuto a farlo nella memoria di difesa. Successivamente, ognuna delle parti può inoltrare una memoria preparatoria. I fatti e le prove presentati in memorie scritte che sono depositate tardivamente non sono presi in considerazione. Il termine per la presentazione di una memoria difensiva o preparatoria è di otto giorni.
1.6 Procedura scritta
Il procedimento per le controversie di modesta entità è applicabile unicamente nel caso di azioni avviate con atto scritto. Il giudice può limitare a sua discrezione la durata e la portata della fase di istruzione probatoria, in modo tale da stabilire un equilibrio tra l'esigenza di assicurare una tutela adeguata dei diritti delle parti e l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi del procedimento.
1.7 Contenuto della decisione
La sentenza su una controversia di modesta entità è pronunciata subito dopo il dibattimento. Una decisione scritta comprende una parte introduttiva, una parte dispositiva, una motivazione e l'esposizione dei principi giuridici applicati. Il giudice può emettere una sentenza con motivazioni svolte approfonditamente o una sentenza con motivazioni sommarie.
1.8 Rimborso delle spese
Le spese del procedimento vengono decise sulla base delle spese sopportate dalla parte vincitrice – nel senso che la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla controparte.
1.9 Possibilità d’impugnazione
Le parti possono presentare ricorso contro una sentenza di primo grado o un'ordinanza che conclude una controversia di modesta entità entro otto giorni e soltanto a motivo di gravi violazioni delle norme di procedura civile di cui all'articolo 339, secondo comma, ZPP e in caso di violazione del diritto sostanziale. Nelle controversie di modesta entità in materia commerciale, solo la parte che abbia dichiarato l'intenzione di proporre appello può impugnare la decisione. Non è prevista la revisione nell'ambito di un tale procedimento e i motivi per ordinare la ripetizione di una procedura sono limitati.
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