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In Lussemburgo i punti di contatto e i membri della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ("la rete") sono descritti di seguito.
Punti di contatto
- Un punto di contatto nominato presso la procura generale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che svolge i compiti di "cooperazione giudiziaria" derivanti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a c), e dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, della decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, modificata dalla decisione n. 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
Il magistrato che opera presso la procura generale gestisce le richieste di informazioni e di cooperazione giudiziaria nell'ambito della rete.
Il punto di contatto presso la procura generale funge anche da autorità centrale, in particolare nel contesto del regolamento (CE) n. 4/2009 e della convenzione dell'Aia del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia.
- Un punto di contatto nominato presso il ministero della Giustizia svolge i compiti amministrativi derivanti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere d) ed e), dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, e dagli articoli 14, 15 e 18, della decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, modificata dalla decisione n. 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
Garantisce il seguito amministrativo, il coordinamento e la comunicazione con la Commissione europea, in particolare con il segretariato della rete, nonché con i membri della rete a livello nazionale.
Membri della rete:
- gli esperti designati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale;
- gli ordini professionali designati a norma degli articoli 2 e 5 bis della decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, modificata dalla decisione n. 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009:
- gli ufficiali giudiziari (huissiers de justice), rappresentati dall'Ordine degli ufficiali giudiziari (Chambre des huissiers de justice) del Granducato di Lussemburgo;
- gli avvocati (avocats), rappresentati dall'Ordine degli avvocati di Lussemburgo (Barreau de Luxembourg) e dall'Ordine degli avvocati di Diekirch (Barreau de Diekirch);
- i notai (notaires), rappresentati dalla Camera dei notai (Chambre des notaires) del Granducato di Lussemburgo.
Interazione tra i punti di contatto e i membri della rete
Il Lussemburgo non dispone di una rete formalizzata a livello nazionale.
I membri della rete sono invitati alle riunioni della rete in base all'ordine del giorno di tali riunioni.
Gli scambi di informazioni e il coordinamento tra i membri e i punti di contatto della rete avvengono per via elettronica o per telefono.
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