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Le procedure d'insolvenza variano in funzione dei loro obiettivi.
Imprese
- Nel caso in cui si possa salvare la società oppure nel caso in cui l'attività sia sostenibile —si può procedere alla ristrutturazione dei debiti (di solito in accordo con i creditori). Questa procedura ha l'obiettivo di proteggere l'impresa e di salvaguardare i posti di lavoro.
- Se l'impresa non può essere salvata, la società deve essere liquidata (viene dichiarata "fallita").
Imprenditori
- Di solito è possibile chiedere di avviare una procedura con la quale si dispone un piano di rimborso dei debiti e una remissione dei debiti entro un termine ragionevole (normalmente 3 anni). Ciò garantisce che gli imprenditori non siano dichiarati personalmente falliti e che in futuro essi possano avviare ulteriori imprese.
In ogni caso, non appena le procedure vengono ufficialmente avviate, i creditori non possono più intraprendere una procedura individuale per recuperare i loro crediti. Ciò allo scopo di garantire che tutti i creditori si trovino su un piano di parità e il patrimonio del debitore sia protetto.
Per essere soddisfatti i creditori devono dimostrare la fondatezza delle loro pretese, dinanzi al tribunale o all'organo (in genere un amministratore o un liquidatore) responsabile per la riorganizzazione o la liquidazione del patrimonio del debitore. In determinate circostanze, il debitore stesso può agire in tal senso.
L'insolvenza transfrontaliera (normativa dell'UE)
I casi di insolvenza che riguardano imprese o imprenditori con attività, patrimoni o affari in vari paesi possono essere risolti sulla base del diritto dell'UE – in particolare il regolamento 2015/848 (cfr. qui per un riassunto del funzionamento).
Moduli di cui al regolamento 2015/848
- Avviso di procedura d'insolvenza (286 KB)
- Insinuazione di crediti (287 KB)
- Contestazione riguardo alle procedure di coordinamento di gruppo (335 Kb)
Procedure nazionali
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