- 1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?
- 2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?
- 3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?
- 4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?
- 5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?
- 6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?
- 7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?
- 8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?
- 9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?
- 10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?
- 11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?
- 12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?
- 13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?
- 14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?
- 15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?
- 16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?
- 17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?
1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?
Fallimento: le ordinanze fallimentari sono emesse esclusivamente nei confronti delle persone fisiche insolventi.
Liquidazione: le ordinanze di liquidazione sono emesse nei confronti di qualsiasi persona giuridica, anche nel caso delle procedure di liquidazione volontaria, a prescindere che siano sotto supervisione giudiziaria.
2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?
Fallimento: le disposizioni legislative relative al fallimento delle persone fisiche sono contenute nella legge sul fallimento (capitolo 5), che negli ultimi due anni è stata ampiamente modificata per tenere conto dell’evoluzione della situazione economica e sociale.
La procedura fallimentare può essere avviata su richiesta di un creditore o del debitore stesso per debiti superiori a 15 000 euro, sempreché lo stato di insolvenza sia evidente e che il debitore si trovi personalmente a Cipro, che abbia la residenza abituale a Cipro, che effettui attività a Cipro o che sia membro di un’impresa o di una cooperativa con attività a Cipro.
Il debitore è inoltre in evidente stato di insolvenza quando:
a) un creditore ottiene che sia emessa nei confronti del debitore una sentenza definitiva per un determinato importo e il debitore non paga;
b) si dichiara incapace di onorare i propri debiti;
c) presenta istanza di fallimento;
d) il progetto personale di rimborso al quale partecipava è considerato fallito o concluso conformemente alle disposizioni della legge sull’insolvenza delle persone fisiche.
Liquidazione di società: la liquidazione è una procedura alla quale viene sottoposta una società in caso di incapacità di quest’ultima di onorare i propri debiti oppure per risoluzione speciale della società con l’obiettivo di giungere allo scioglimento della stessa vendendone le attività e onorandone i debiti in tutto o in parte. L’emissione di un’ordinanza di liquidazione presuppone che la società sia incapace di assolvere ai propri debiti. L’importo dovuto deve essere superiore a 5 000 euro. La domanda di liquidazione viene presentata in tribunale dal creditore o dagli azionisti.
Liquidazioni volontarie:
le forme di liquidazione volontaria esistenti sono:
- Liquidazione volontaria dei creditori: si tratta di una procedura non giudiziaria che si verifica quando la società è insolvente e il suo consiglio di amministrazione decide di liquidarla. La liquidazione volontaria dei creditori inizia con la convocazione di un’assemblea dei creditori in cui viene presentata la risoluzione speciale dell’assemblea generale della società che ne richiede la liquidazione volontaria.
- Liquidazione volontaria dei membri: si tratta anche in questo caso di una procedura non giudiziaria e viene avviata con una risoluzione speciale dell’assemblea generale degli azionisti quando la società è solvibile.
- Liquidazione volontaria sotto la supervisione del tribunale: si verifica quando la società approva una risoluzione di liquidazione volontaria e il tribunale può emettere un’ordinanza di proseguimento della liquidazione sotto la propria supervisione.
3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?
Fallimento: la massa fallimentare è costituita dall’intero patrimonio eventualmente appartenente al fallito o in suo possesso al momento dell’avvio della procedura fallimentare o, nel caso, acquisito o ottenuto dallo stesso prima del risanamento, fatti salvi gli elementi fondamentali del patrimonio indispensabili al suo mantenimento e a quello della sua famiglia.
Sono compresi nella massa fallimentare anche i beni acquisiti dopo l’avvio dalla procedura fallimentare e prima del risanamento o prima dell’annullamento del fallimento.
Liquidazione: la massa fallimentare è costituita dall’intero patrimonio appartenente alla società prima dell’ordinanza di liquidazione o della risoluzione speciale di liquidazione volontaria.
4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?
Fallimento: con l’ordinanza fallimentare viene nominato il curatore amministratore del patrimonio del fallito. In una fase successiva, può essere nominato amministratore qualsiasi operatore autorizzato incaricato della procedura concorsuale. L’amministratore ha il compito di vendere i beni del fallito e di distribuire il ricavato della vendita tra i creditori. Il fallito conserva la proprietà dell’intero patrimonio posseduto anche dopo che il curatore o l’operatore incaricato della procedura concorsuale ha assunto le funzioni di amministratore, ma una volta avviata la procedura fallimentare il patrimonio è interamente gestito dall’amministratore.
Liquidazione: se i creditori non nominano un liquidatore, l’ordinanza di liquidazione nomina liquidatore il curatore per via della funzione da questi svolta, a meno che, su richiesta del curatore al tribunale o su specifica decisione dell’assemblea dei creditori e dei contributori della società, non venga nominato liquidatore un operatore autorizzato incaricato della procedura concorsuale. Il liquidatore ha il compito di vendere i beni della società in scioglimento e di distribuirne il ricavato tra i creditori e i contributori della società. Dopo che il curatore o l’operatore incaricato della procedura concorsuale ha assunto le funzioni di liquidatore del patrimonio del soggetto giuridico in liquidazione, la società conserva la proprietà dell’intero patrimonio posseduto ma, una volta avviata la procedura di liquidazione, questo patrimonio viene gestito dal liquidatore ai fini della vendita.
Liquidazioni volontarie: in caso di liquidazione volontaria, la società cessa l’attività a partire dall’avvio della procedura di liquidazione, tranne per la parte richiesta per garantirne una liquidazione vantaggiosa. Il liquidatore ha il compito di vendere i beni della società in liquidazione e di distribuire il ricavato tra i creditori e i contributori della società.
- Liquidazione volontaria dei creditori: nelle loro rispettive assemblee i creditori e la società indicano l’operatore che intendono nominare come liquidatore della società, ma in caso di disaccordo tra le due assemblee viene nominata la persona indicata dai creditori.
- Liquidazione volontaria dei membri: attraverso una decisione dell’assemblea generale, la società nomina liquidatore un operatore autorizzato, responsabile della liquidazione degli affari e della distribuzione dell’attivo della società. La nomina del liquidatore mette fine a tutti i poteri dei membri del consiglio di amministrazione, tranne quelli di cui il liquidatore o la società riunita in assemblea generale approvi il mantenimento.
- Liquidazione volontaria sotto la supervisione del tribunale: quando viene emessa un’ordinanza di liquidazione sotto supervisione, il tribunale può, con quest’ordinanza o con una successiva, nominare un ulteriore liquidatore. Il liquidatore nominato dal tribunale dispone degli stessi poteri, è soggetto agli stessi obblighi e si trova nella medesima posizione dei liquidatori nominati con risoluzione speciale o con decisione dei creditori come precedentemente indicato.
5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?
Fallimento: le condizione legali per proporre la compensazione prevedono l’esistenza di crediti reciproci, debiti reciproci o di altre operazioni reciproche tra il fallito e ogni altra persona prima dell’ordinanza fallimentare, a meno che alla data della concessione del credito l’altra persona non fosse a conoscenza dell’evidente stato di insolvenza del fallito.
6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?
Fallimento: i contratti legali in corso dei quali il fallito è uno dei contraenti rimangono validi e il fallito resta personalmente responsabile del rispetto dei loro termini.
Liquidazione: i contratti legali in corso dei quali la società in liquidazione è una dei contraenti rimangono validi, come pure i contratti legali di società oggetto di liquidazione volontaria.
7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?
Fallimento: per essere portate avanti, le azioni eventualmente promosse contro il fallito dopo l’ordinanza fallimentare sono sottoposte a un’autorizzazione del tribunale.
Liquidazione: anche le azioni eventualmente promosse contro la società in liquidazione dopo l’ordinanza fallimentare necessitano di un’autorizzazione del tribunale per essere portate avanti.
8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?
Fallimento: per la prosecuzione delle cause pendenti contro un fallito non è necessaria un’autorizzazione del tribunale.
Liquidazione: le procedure legali in corso contro la società in liquidazione possono essere proseguite solo con un’ordinanza del tribunale. Di conseguenza possono ormai essere condotte dal curatore o dal liquidatore.
9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?
Fallimento: per partecipare alla procedura fallimentare, un creditore deve prima compilare i moduli di verifica del debito e fornire tutti gli elementi probatori. Il curatore o l’operatore della procedura concorsuale agente in qualità di amministratore decide poi se ammettere o respingere le verifiche. Dopo di che ai creditori viene versato un dividendo rispettando l’ordine di priorità stabilito dalla legge sul fallimento, capitolo 5. Una volta registrata la verifica, i creditori possono partecipare alle assemblee convocate dal curatore o dall’operatore della procedura concorsuale liquidatore della società.
Liquidazione: per partecipare alla procedura di liquidazione, un creditore deve prima compilare i moduli di verifica del debito e fornire tutti gli elementi probatori. Si applica quanto già indicato nel caso precedente, ma la distribuzione del dividendo avviene qui conformemente alla legge sulle società, capitolo 113.
Lo stesso dicasi per le procedure di liquidazione volontaria e soprattutto per le procedure di liquidazione volontaria dei creditori, in cui la partecipazione dei creditori è immediata sin dall’avvio della procedura, essendo chiamati a proporre un liquidatore a loro scelta.
10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?
Fallimento: l’amministratore ha il potere e/o la possibilità di vendere un patrimonio immobiliare nel modo che ritiene idoneo e conforme all’interesse della procedura. Ai creditori viene poi versato un dividendo rispettando l’ordine di priorità stabilito dalla legge sul fallimento, capitolo 5. In caso di patrimonio ipotecato, è necessaria un’ordinanza del tribunale.
Liquidazione: il liquidatore della società in liquidazione può vendere una proprietà immobiliare della società nel modo che ritiene conforme all’interesse della procedura. Ai creditori viene poi versato un dividendo rispettando l’ordine di priorità stabilito dalla legge sulle società, capitolo 113. In caso di patrimonio ipotecato, è necessaria un’ordinanza del tribunale. Queste stesse disposizioni si applicano ai casi di liquidazione volontaria.
11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?
Fallimento: quando viene emessa un’ordinanza fallimentare, i creditori possono effettuare una verifica del debito per i debiti sorti fino alla data dell’ordinanza fallimentare o dell’ordinanza di liquidazione in relazione a crediti liquidati. I crediti sorti dopo l’ordinanza fallimentare non rientrano nella procedura fallimentare e i creditori devono quindi rivolgersi direttamente al fallito.
Liquidazione: quando viene emessa un’ordinanza di liquidazione o adottata una risoluzione speciale di liquidazione volontaria della società, i creditori possono effettuare una verifica del debito per i debiti sorti fino alla data dell’ordinanza di liquidazione o della risoluzione di liquidazione volontaria e in relazione ai crediti liquidati. I crediti sorti dopo l’ordinanza di liquidazione o dopo la risoluzione speciale non rientrano nella procedura di liquidazione e i creditori devono quindi rivolgersi ai responsabili della società in liquidazione.
12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?
Fallimento: quando viene emessa un’ordinanza fallimentare, il creditore ha 35 giorni di tempo dalla pubblicazione dell’ordinanza per sottoporre per iscritto al curatore o all’amministratore una verifica del debito. La verifica in questione deve dimostrare il debito in maniera dettagliata, specificare i nomi di tutti i garanti e indicare in che modo il creditore è garantito. Il curatore o l’amministratore ha 10 giorni per ammettere o respingere per iscritto la verifica del debito ai fini del dividendo. Il creditore o il garante non soddisfatto della decisione del curatore o dell’amministratore ha 21 giorni a disposizione per adire il giudice.
Liquidazione: quando viene emessa un’ordinanza di liquidazione, il creditore ha 35 giorni di tempo dalla pubblicazione dell’ordinanza per sottoporre per iscritto al curatore o al liquidatore una verifica del debito. La verifica in questione deve dimostrare il debito in maniera dettagliata, specificare i nomi di tutti i garanti e indicare in che modo il creditore è garantito. Il curatore o il liquidatore ha 10 giorni per ammettere o respingere per iscritto la verifica del debito ai fini del dividendo. Il creditore o il garante non soddisfatto della decisione del curatore o del liquidatore ha 21 giorni a disposizione per adire il giudice. Queste stesse disposizioni si applicano ai casi di liquidazione volontaria.
13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?
Fallimento: al momento della ripartizione della massa fallimentare, i debiti sono classificati in modo equo e proporzionale per categoria (regola “pari passu”), tranne quando il patrimonio è sufficiente per pagare interamente tutti i crediti. I crediti sono così classificati:
- Spese reali e compenso dell’amministratore
- Diritti del curatore
- Spese del creditore richiedente
- Debiti privilegiati
- Debiti non garantiti
Liquidazione: al momento della ripartizione della massa fallimentare, i debiti sono classificati in modo equo e proporzionale per categoria (regola “pari passu”), tranne quando il patrimonio è sufficiente per pagare interamente tutti i crediti. I crediti sono così classificati:
- Spese reali e compenso del liquidatore
- Diritti del curatore o del liquidatore
- Spese del creditore richiedente
- Debiti privilegiati
- Possessori di obbligazioni a tasso variabile
- Creditori senza garanzia
14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?
Fallimento: il fallito può sottoporre per iscritto al curatore o all’amministratore una proposta di concordato con i propri creditori; dopodiché viene convocata l’assemblea dei creditori. Per essere accettata, la proposta deve essere votata dalla maggioranza, in numero e in valore, dei tre quarti (3/4) del numero totale di creditori di cui siano stati verificati i debiti. Quando la proposta è accettata dai creditori, il fallito, il curatore o l’amministratore presenta in tribunale una richiesta di approvazione della proposta. L’approvazione del tribunale vincola tutti i creditori aventi debiti verificabili. Una volta soddisfatti i termini del concordato, si considera che i debiti verificabili sono stati interamente onorati.
La procedura fallimentare s’intende completamente chiusa con l’annullamento dell’ordinanza fallimentare.
Liquidazione: la procedura di liquidazione si conclude del tutto con lo scioglimento finale della società e/o con l’annullamento dell’ordinanza di liquidazione.
Nelle liquidazioni volontarie, la chiusura della procedura e lo scioglimento finale della società in liquidazione avvengono tre mesi dopo che è stato consegnato al curatore il bilancio finale della società redatto al termine dell’eventuale vendita e ripartizione del patrimonio della società in liquidazione.
Tuttavia, chiunque abbia un interesse legittimo a ripristinare una società sciolta mediante liquidazione volontaria o ordinanza del tribunale può farlo entro due anni dall’avvenuto scioglimento trasmettendo apposita richiesta al tribunale.
15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?
Fallimento: in caso di annullamento dell’ordinanza fallimentare e se i creditori vi hanno acconsentito senza essere interamente pagati, essi conservano il diritto di reclamare gli importi dovuti dopo l’annullamento delle suddette ordinanze.
Liquidazione: in caso di annullamento dell’ordinanza di liquidazione e se i creditori vi hanno acconsentito senza essere interamente pagati, essi conservano il diritto di reclamare gli importi dovuti dopo l’annullamento delle suddette ordinanze.
Chiunque abbia un interesse legittimo a ripristinare una società sciolta mediante liquidazione volontaria o mediante ordinanza del tribunale può farlo entro due anni dall’avvenuto scioglimento trasmettendo apposita richiesta al tribunale.
16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?
Fallimento: il costo dell’ordinanza fallimentare è sostenuto dal creditore che presenta la domanda di ordinanza. Le spese pagate al curatore ammontano a 500 euro. Le spese sostenute durante la procedura fallimentare sono a carico della massa fallimentare.
Liquidazione: il costo dell’ordinanza di liquidazione è sostenuto dal creditore che presenta la domanda di ordinanza. Le spese pagate al curatore ammontano a 500 euro. Le spese sostenute durante la procedura di liquidazione, di vendita e ripartizione del patrimonio della società sono a carico della massa fallimentare.
Il costo per il deposito e la registrazione di documenti presso il curatore, nel caso della procedura di liquidazione volontaria, ammonta in totale a circa 440 euro. Le spese sostenute durante la procedura di liquidazione, di vendita e ripartizione del patrimonio della società sono a carico della massa fallimentare.
17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?
Fallimento: alcune disposizioni applicabili relative alle procedure di fallimento consentono all’amministratore di adire il giudice e di reclamare il recupero di un patrimonio a vantaggio dei creditori. Le principali disposizioni sono:
A. Trasmissione fraudolenta:
se l’amministratore o il liquidatore dispone di elementi comprovanti che beni della società o delle persone fisiche sono stati trasmessi senza contropartita o a un prezzo nettamente inferiore al loro valore effettivo, egli può adire il giudice per far annullare la trasmissione o l’atto fraudolento in questione.
Tale disposizione si applica quando la trasmissione è stata effettuata: a) nei tre anni precedenti il fallimento, se la trasmissione non è stata realizzata in buona fede e in cambio di una contropartita ragionevole; b) nei dieci anni precedenti il fallimento, se al momento della trasmissione la persona fisica non era capace, senza questo patrimonio, di onorare tutti i suoi debiti. In una società in liquidazione, per essere considerato fraudolento, un atto deve essere stato commesso nei sei mesi precedenti l’inizio della liquidazione corrispondente alla data di deposito della domanda di liquidazione.
B. Prelazione fraudolenta:
l’amministratore o il liquidatore può adire il giudice per mettere fine a un trattamento privilegiato se dispone di elementi comprovanti che un creditore è stato oggetto di siffatto trattamento.
Liquidazione: alcune disposizioni applicabili alle procedure di liquidazione consentono al liquidatore di adire il giudice e di reclamare il recupero di un patrimonio a vantaggio dei creditori. Le principali disposizioni sono:
A. Trasmissione fraudolenta:
se l’amministratore o il liquidatore dispone di elementi comprovanti che beni della società o delle persone fisiche sono stati trasmessi senza contropartita o a un prezzo nettamente inferiore al loro valore effettivo, egli può adire il giudice per far annullare la trasmissione o l’atto fraudolento in questione.
Tale disposizione si applica quando la trasmissione è stata effettuata: a) nei tre anni precedenti il fallimento, se la trasmissione non è stata realizzata in buona fede e in cambio di una contropartita ragionevole; b) nei dieci anni precedenti il fallimento, se al momento della trasmissione la persona fisica non era capace, senza questo patrimonio, di onorare tutti i suoi debiti. In una società in liquidazione, per essere considerato fraudolento, un atto deve essere stato commesso nei sei mesi precedenti l’inizio della liquidazione corrispondente alla data di deposito della domanda di liquidazione.
B. Prelazione fraudolenta:
l’amministratore o il liquidatore può adire il giudice per mettere fine a un trattamento privilegiato se dispone di elementi comprovanti che un creditore è stato oggetto di siffatto trattamento.
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