Insolvenza/fallimento

Cechia
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

Quadro giuridico

Le procedure concorsuali nella Repubblica ceca sono disciplinate principalmente dalla Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (legge n. 182/2006 sull'insolvenza e sulle procedure concorsuali), che si basa sulla Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (legge n. 99/1963, il codice di procedura civile). 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

Un altro strumento importante è la Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (legge n. 312/2006 sugli amministratori fallimentari) la quale, in associazione alla legge sulle procedure concorsuali, stabilisce un quadro giuridico per la professione di curatore fallimentare.

Le versioni attualmente in vigore di dette disposizioni sono disponibili qui.

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali possono essere avviate nei confronti di persone fisiche e giuridiche, a prescindere dal fatto che si tratti di soggetti che operano a livello commerciale.

Le singole tipologie di procedure concorsuali (fallimento, riorganizzazione, sgravio del debito) si differenziano le une dalle altre in relazione al soggetto al quale sono destinate. Mentre un'istanza di fallimento può essere presentata contro qualsiasi soggetto, la riorganizzazione è rivolta esclusivamente alle imprese e lo sgravio del debito principalmente a soggetti non commerciali (come spiegato di seguito).

Non si possono avviare procedure concorsuali contro lo Stato, le autorità autonome locali, i partiti e i movimenti politici durante le elezioni, nonché altri soggetti selezionati di natura eminentemente pubblica. Nei confronti degli istituti finanziari e delle compagnie di assicurazione si applicano norme speciali.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Insolvenza o insolvenza imminente

Le procedure concorsuali definiscono procedimenti giudiziari volti ad affrontare lo stato di insolvenza o di insolvenza imminente di un debitore e a definirne la gestione. La premessa fondamentale è quindi l'esistenza di uno stato di insolvenza o di insolvenza imminente.

Un debitore è insolvente se (quelle che seguono sono condizioni cumulative):

  • il debitore ha più creditori;
  • il debitore presenta passività di tipo pecuniario scadute da oltre 30 giorni;
  • il debitore non è in grado di onorare tali debiti.

I debitori sono considerati insolventi, in particolare, se hanno smesso di pagare una parte sostanziale dei loro debiti o non riescono a saldare tali debiti per più di tre mesi in seguito alla scadenza degli stessi, oppure se una qualsiasi delle controversie aventi ad oggetto somme di denaro promosse nei confronti del debitore non può essere soddisfatta tramite azioni di esecuzione o pignoramento.

Il debitore che sia un soggetto commerciale (indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona giuridica o di una persona fisica) risulta essere insolvente anche qualora sia eccessivamente indebitato. I debitori risultano essere eccessivamente indebitati qualora abbiano più creditori e qualora la somma delle loro passività superi il valore del loro patrimonio.

Con insolvenza imminente si indica una situazione nella quale, tenendo conto di tutte le circostanze, si può ragionevolmente presumere che i debitori non saranno in grado di soddisfare una parte consistente delle loro passività pecuniarie secondo i dovuti tempi e modi.

Tipi di procedure concorsuali

La legge ceca distingue tre tipi di procedimenti fondamentali per trattare l'insolvenza o l'insolvenza imminente di un debitore nel contesto delle procedure di insolvenza:

  • konkurs (fallimento);
  • reorganizace (riorganizzazione);
  • oddlužení (sgravio del debito).

La legge sulle procedure concorsuali non definisce quali dei diversi iter processuali debba essere seguito da un particolare debitore, lasciando tale scelta aperta. Oltre alla procedura di liquidazione (fallimento), esiste anche un elemento di riabilitazione (riorganizzazione e sgravio del debito). La scelta del metodo appropriato per affrontare l'insolvenza di un debitore deve essere guidata dalla preoccupazione di ottenere il miglior risultato possibile per i creditori.

Il fallimento è una modalità generale di trattare l'insolvenza nell'ambito della quale, sulla base di una dichiarazione di fallimento, i crediti insinuati dai creditori sono in gran parte soddisfatti tramite i proventi ottenuti dalla realizzazione dell'attivo. I crediti vantati non soddisfatti o parti degli stessi non si estinguono, salvo che la legge non disponga altrimenti. Questo metodo di gestione dell'insolvenza viene sempre utilizzato quando non è possibile applicare le procedure di riorganizzazione o sgravio del debito, come procedimenti più moderati nei confronti del debitore, oppure quando, nel corso di un procedimento, risulta evidente che non è più possibile portare avanti questi tipi di procedimenti.

La riorganizzazione può essere utilizzata per trattare l'insolvenza o l'insolvenza imminente di debitori che sono soggetti commerciali. Si tratta di una riorganizzazione dell'impresa. Solitamente si prevede che i crediti insinuati dai creditori continueranno a essere costantemente soddisfatti mentre l'attività aziendale del debitore rimane operativa nel rispetto di misure volte a rilanciarne la gestione nel quadro di un piano di riorganizzazione approvato dall'organo giurisdizionale competente per il procedimento concorsuale. I creditori controllano i progressi del piano nel suo decorso.

Lo sgravio del debito è un modo di trattare l'insolvenza o l'insolvenza imminente rivolto ai debitori che sono persone fisiche (attive o meno come imprenditori) o persone giuridiche che non sono soggetti commerciali. Questo metodo di gestione dell'insolvenza è più in sintonia con considerazioni sociali che non con aspetti economici. L'obiettivo è quello di concedere ai debitori un "nuovo inizio" e di motivarli a partecipare attivamente al rimborso del loro debito. In generale, i debitori devono avere almeno la capacità di coprire integralmente la remunerazione e le spese del curatore fallimentare, almeno lo stesso importo verso gli altri creditori e, inoltre, l'intero ammontare di eventuali crediti relativi al mantenimento stabilito per legge e la remunerazione della persona che ha redatto la domanda di sgravio del debito. Alcune categorie di debitori (beneficiari di pensioni di vecchiaia o di invalidità o in grado di soddisfare i creditori a un determinato livello percentuale) possono beneficiare di uno sgravio del debito su un periodo più breve. Si presume che i crediti vantati dai creditori privilegiati saranno soddisfatti tramite la garanzia reale. Un obiettivo parallelo, in questo caso, è quello di ridurre la spesa pubblica di bilancio relativa alla riabilitazione di coloro che sono soggetti a una crisi sociale. Lo sgravio del debito può essere conseguito tramite la monetizzazione dell'attivo fallimentare o tramite una pianificazione del rimborso assieme alla monetizzazione dell'attivo fallimentare.

Chi può avviare le procedure concorsuali?

Le procedure concorsuali vengono avviate soltanto in seguito al deposito di un'istanza. Tali procedure vengono quindi aperte alla data nella quale l'istanza di fallimento viene ricevuta dall'organo giurisdizionale avente debita competenza per il caso. Le istanze di insolvenza possono essere depositate tanto dai debitori quanto dai creditori, ad eccezione dei casi di insolvenza imminente, nell'ambito dei quali dette istanze possono essere presentate esclusivamente dal debitore.

I debitori che sono soggetti commerciali (persone fisiche o giuridiche) sono tenuti a depositare un'istanza di insolvenza senza indebito ritardo nel momento in cui si rendono conto o, agendo con la dovuta attenzione, si sarebbero dovuti rendere conto del loro stato di insolvenza.

Avvio del fallimento

Un organo giurisdizionale competente per il procedimento concorsuale emette una dichiarazione di fallimento allorché pronuncia una sentenza distinta. In casi eccezionali, tale sentenza può essere emessa insieme alla decisione in merito all'insolvenza (nel caso in cui il debitore sia un soggetto che non può ricorrere alla riorganizzazione o allo sgravio del debito). Una dichiarazione di fallimento acquista efficacia all'atto della pubblicazione della dichiarazione di fallimento nel registro delle insolvenze.

Avvio della riorganizzazione

La riorganizzazione viene avviata previa autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, che deve essere emessa a fronte di una richiesta presentata dal debitore o da un creditore registrato.

L'autorizzazione alla riorganizzazione può essere concessa se (quelle che seguono sono condizioni non cumulative):

  • il fatturato netto annuo totale del debitore nell'ultimo esercizio contabile precedente l'istanza di insolvenza ammontava ad almeno 50 000 000 CZK;
  • il debitore ha almeno 50 dipendenti; o
  • il debitore presenta all'organo giurisdizionale competente per il caso, unitamente all'istanza di insolvenza o al più tardi alla data di emissione della dichiarazione dello stato di insolvenza, un piano di riorganizzazione approvato da almeno la metà di tutti i creditori privilegiati (quota calcolata secondo l'ammontare aggregato dei crediti vantati) e da almeno la metà di tutti i creditori chirografari (anche in questo caso, quota calcolata secondo l'ammontare aggregato dei crediti vantati).

La riorganizzazione è inammissibile nel caso in cui il debitore sia una persona giuridica in liquidazione, un agente di cambio o un soggetto autorizzato a operare nel contesto di una borsa merci ai sensi di una normativa specifica.

L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale consente la riorganizzazione se risultano soddisfatte le relative condizioni sancite dalla legge. Non vi è alcun diritto di ricorso.

L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale respinge una domanda di permesso per una riorganizzazione se: a) tenendo conto di tutte le circostanze, detto organo può ragionevolmente presumere che ci si trovi in presenza di un intento fraudolento; b) la domanda è stata ripresentata da un soggetto la cui precedente domanda di permesso di riorganizzazione è già stata esaminata da detto organo giurisdizionale; o c) la domanda è stata depositata da un creditore ma non è stata approvata dall'assemblea dei creditori. Soltanto coloro che hanno presentato la domanda hanno diritto a depositare un ricorso contro tali decisioni.

Avvio di uno sgravio del debito

Il debitore deposita la domanda di sgravio del debito utilizzando un modulo prescritto e, ove opportuno, la presenta unitamente a una istanza di insolvenza (qualora un creditore non abbia già avviato una procedura concorsuale). Vi sono restrizioni rispetto alle circostanze in cui la domanda di sgravio del debito può essere presentata a nome del debitore da un avvocato, un notaio, un ufficiale giudiziario, un curatore fallimentare o una persona abilitata a lavorare per il bene pubblico. I debitori hanno il diritto di presentare in prima persona la domanda se sono in possesso di una laurea in giurisprudenza o economia.

Una domanda di sgravio del debito e i suoi allegati devono contenere, in particolare, dati relativi al reddito passato e futuro atteso del debitore, un elenco del suo patrimonio e una dichiarazione giurata che indichi che, al momento della stesura dell'istanza di insolvenza, essi erano a conoscenza delle loro obbligazioni nella procedura di insolvenza, che nella remissione del debito liquideranno opportunamente i crediti dei creditori, che faranno tutto quanto possa essere ragionevolmente richiesto loro per soddisfarli integralmente, che adempiranno tutti gli obblighi previsti dalla legge sulle procedure concorsuali e dalla decisione che ratifica lo sgravio del debito e che dichiareranno integralmente tutti i loro redditi.

L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale concede l'autorizzazione allo sgravio del debito, se le condizioni applicabili sono soddisfatte. Detto organo respinge una domanda di sgravio del debito qualora, tenendo conto di tutte le circostanze, si possa ragionevolmente presumere di essere in presenza di un intento fraudolento o che il debitore non sia in grado di effettuare il rimborso minimo. Il rimborso minimo deve coprire integralmente la remunerazione e le spese del curatore fallimentare, gli alimenti non pagati e in corso, la remunerazione di chi ha redatto la domanda di sgravio del debito e un determinato importo dovuto ai creditori chirografari ordinari. L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale respinge altresì una domanda di sgravio del debito nel caso in cui i risultati del procedimento svolto fino a quel momento dimostrino che il debitore è stato incauto o negligente nell'adempiere alle obbligazioni nel quadro di una procedura concorsuale. L'organo giurisdizionale respinge inoltre le domande se il debitore: a) ha ottenuto lo sgravio del debito nei dieci anni precedenti, b) lo sgravio del debito è stato revocato nei cinque anni precedenti a causa di intento fraudolento o c) ha chiuso il procedimento nei tre mesi precedenti ritirando la domanda. Le domande non sono respinte per le ragioni di cui sopra se il debitore ha assunto l'obbligo per giustificati motivi o se vi è un significativo squilibrio tra l'importo del debito e il servizio prestato. Soltanto il debitore ha il diritto di presentare ricorso contro il respingimento della domanda.

Quando ha effetto l'avvio di una procedura concorsuale?

L'avvio di una procedura concorsuale acquisisce efficacia all'atto della pubblicazione di un avviso che notifica l'avvio di tale procedura tramite iscrizione nel registro delle insolvenze (cfr. in appresso). Gli effetti dell'avvio persistono fino al termine del procedimento concorsuale, salvo che la legge non disponga diversamente per uno qualsiasi dei metodi di gestione delle insolvenze.

Provvedimenti provvisori in attesa di una decisione in merito all'insolvenza

L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale può ordinare ex officio l'adozione di provvedimenti provvisori in attesa della sua decisione in merito a un'istanza di insolvenza, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla legge. Chiunque richieda l'applicazione di un provvedimento provvisorio che l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale può altrimenti ordinare di propria iniziativa non è tenuto a costituire una garanzia. Quando presenta domanda per l'adozione di un provvedimento provvisorio, il debitore non è tenuto a costituire una garanzia.

Nell'ambito di tali provvedimenti provvisori, l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale può inter alia:

  • nominare un amministratore fiduciario ad interim;
  • limitare alcuni degli effetti connessi con l'avvio dei procedimenti concorsuali;
  • ordinare a uno qualsiasi di coloro che hanno presentato un'istanza di insolvenza di istituire una garanzia a copertura del risarcimento dei danni o di altre perdite subiti dal debitore.

Registro delle insolvenze

I procedimenti concorsuali sono pubblicati nel registro delle insolvenze gestito dal Ministerstvo spravedlnosti (ministero della Giustizia). Si tratta di un sistema elettronico di informazione della pubblica amministrazione accessibile alla pagina https://isir.justice.cz.

Il registro delle insolvenze esiste principalmente per dare la massima pubblicità ai procedimenti concorsuali e per consentire il monitoraggio dello stato di avanzamento degli stessi. Il registro viene utilizzato per pubblicare le decisioni dell'organo giurisdizionale competente in materia di insolvenze e fallimenti emesse nel quadro di procedimenti concorsuali e di controversie incidentali, atti depositati in relazione al fascicolo di un dato caso, nonché altre informazioni, laddove ciò sia disposto dalla legge sulle procedure concorsuali o deciso dall'organo giurisdizionale competente in materia di insolvenza e fallimenti.

Il registro delle insolvenze è accessibile al pubblico (fatta eccezione per alcuni dettagli) e chiunque ha il diritto di esaminarlo, effettuarne copie e ottenere estratti dallo stesso.

Oltre a fungere da fonte di informazione, il registro delle insolvenze è fondamentale per la notifica di atti: si tratta di uno strumento che consente l'emissione della maggior parte delle sentenze e di altri atti. I procedimenti concorsuali vengono solitamente notificati nel registro delle insolvenze entro due ore dalla presentazione di un'istanza (durante l'orario di lavoro dell'organo giurisdizionale). Tutte le decisioni dell'organo giurisdizionale e gli altri atti vengono successivamente pubblicati nel registro delle insolvenze. Ciò consente a chiunque di avere una panoramica delle procedure concorsuali svolte nella Repubblica ceca.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Attivo fallimentare

Qualora venga depositata un'istanza di insolvenza da parte del debitore, la massa attiva fallimentare comprende i beni appartenenti al debitore nel momento in cui entrano in gioco gli effetti connessi con l'avvio di una procedura concorsuale, nonché i beni acquisiti dal debitore nel corso della medesima procedura concorsuale.

Qualora l'istanza di insolvenza venga presentata da un creditore, l'attivo fallimentare comprende i beni appartenenti al debitore nel momento in cui acquisisce efficacia il provvedimento provvisorio deciso dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale che restringe (del tutto o in parte) il diritto del debitore di disporre del suo patrimonio, i beni appartenenti al debitore nel momento in cui le decisioni relative all'insolvenza del debitore diventano efficaci, nonché i beni acquisiti dal debitore nel corso della procedura concorsuale dopo che dette decisioni sono diventate efficaci.

Quando i beni sono posseduti in comproprietà dal debitore, la quota del debitore di tali beni è inclusa nell'attivo fallimentare. Tali beni costituiscono parte della massa attiva fallimentare anche se fanno parte di beni coniugali posseduti congiuntamente dal debitore.

I beni di persone diverse dal debitore rientrano nell'attivo fallimentare qualora la legge disponga in tal senso, in particolare, laddove essi costituiscano un corrispettivo risultante da atti giuridici inefficaci. Ai fini della realizzazione dell'attivo, tali beni sono considerati costituire parte della massa patrimoniale del debitore.

Salvo diversa disposizione di legge, l'attivo fallimentare è costituito principalmente da denaro, beni mobili e immobili, impianti e macchinari, libretti di risparmio, certificati di deposito e altre forme di deposito, azioni, cambiali, assegni o altri titoli, partecipazioni azionarie, crediti vantati dal debitore aventi o meno ad oggetto somme di denaro, ivi inclusi i crediti potenziali e non ancora giunti a maturazione, le retribuzioni e lo stipendio del debitore, premi lavorativi e il reddito che sostituisce un eventuale compenso per il lavoro del debitore, altri diritti e beni aventi un valore che può essere espresso in termini monetari. L'attivo fallimentare include anche elementi quali interessi, utili, frutti e benefici legati ai beni di cui sopra.

Salvo diversa disposizione prevista dalla legge, i beni che sono impignorabili nel contesto di procedimenti di esecuzione o pignoramento non rientrano nell'attivo fallimentare. Questo aspetto è disciplinato dalla legge n. 99/1963, il codice di procedura civile. Rispetto ai beni di proprietà dei debitori, l'esecuzione non può applicarsi a quei beni dei quali i debitori necessitano per soddisfare i bisogni materiali propri e della propria famiglia o per svolgere le proprie mansioni lavorative, nonché altri oggetti la cui vendita sarebbe contra bonos mores (soprattutto capi di abbigliamento di uso quotidiano, accessori comuni per la casa, fedi nuziali e altri oggetti simili, forniture mediche e altri articoli dei quali i debitori necessitano in relazione a una malattia o una disabilità fisica, contanti per un importo pari al doppio del tasso di sussistenza delle persone, nonché animali domestici). Tuttavia, i beni utilizzati per le attività aziendali del debitore non sono esclusi dall'attivo fallimentare. Salvo diversa disposizione prevista dalla legge l'attivo fallimentare non include quei beni dei quali, ai sensi della normativa specifica, si può disporre soltanto in maniera specifica (ad esempio sovvenzioni mirate e aiuti rimborsabili concessi a partire da bilanci delle amministrazioni centrali o locali o da un fondo statale).

Trattamento dei beni acquisiti da o devoluti al debitore in seguito all'apertura della procedura concorsuale

In linea di massima, i beni acquisiti da o devoluti al debitore in seguito all'apertura della procedura concorsuale sono inclusi nell'attivo fallimentare; a seconda del metodo di gestione dell'insolvenza applicato, questo aspetto può essere modificato. I debitori possono disporre dei beni inclusi nell'attivo fallimentare soltanto se, nel farlo, rispettano i limiti di quella particolare fase della procedura concorsuale o del metodo di gestione dell'insolvenza.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Missione e status del curatore fallimentare

La missione principale del curatore fallimentare è quella di gestire l'attivo fallimentare del debitore, nonché le controversie incidentali e di altra natura. Il curatore fallimentare mira a realizzare un soddisfacimento dei creditori che sia il più possibile proporzionale, rapido, economico ed elevato.

I curatori fallimentari hanno il dovere di agire in maniera coscienziosa e con la dovuta diligenza. Essi sono tenuti a compiere tutti gli sforzi che possono essere ragionevolmente richiesti loro al fine di soddisfare i creditori nella massima misura possibile. Devono dare la priorità all'interesse comune dei creditori rispetto agli interessi propri e di altri.

Nell'ambito della procedura legata al fallimento, il curatore fallimentare acquisisce l'autorizzazione di disporre dell'attivo patrimoniale, di esercitare diritti e di assolvere ad obbligazioni spettanti al debitore nelle materie legate alla massa attiva fallimentare. In particolare, il curatore fallimentare esercita i diritti degli azionisti inerenti alle quote azionarie incluse nell'attivo fallimentare, agisce in qualità di datore di lavoro in relazione ai dipendenti del debitore ed è responsabile per le operazioni dell'azienda del debitore, la tenuta contabile e il rispetto delle normative fiscali. I curatori fallimentari hanno generalmente il compito di monetizzare l'attivo fallimentare.

Nel quadro dei procedimenti di riorganizzazione, i curatori fallimentari si occupano eminentemente della supervisione delle attività di un debitore che rimane in possesso del suo patrimonio, continuano a identificare l'attivo patrimoniale e a redigere un inventario dello stesso, gestiscono le controversie incidentali, redigono e aggiornano l'elenco dei creditori e riferiscono al comitato dei creditori. I curatori fallimentari agiscono altresì in qualità di assemblea generale o di assemblea dei soci del debitore.

Nel quadro dei procedimenti di sgravio del debito, i curatori fallimentari collaborano con l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale e i creditori nella supervisione delle operazioni del debitore, realizzano l'attivo del debitore e, inoltre, assegnano i pagamenti mensili ai creditori in conformità con il piano di rimborso.

Status del debitore

Nel contesto delle procedure fallimentari, i debitori perdono la facoltà di disporre del proprio patrimonio, di esercitare altri diritti e di adempiere alle obbligazioni relative a detto patrimonio. Tale facoltà viene trasferita al curatore fallimentare. Per legge, gli atti giuridici eseguiti dai debitori in queste materie, dopo che la facoltà di disporre del patrimonio è stata trasferita al curatore fallimentare, sono inefficaci in relazione ai creditori.

Nei procedimenti di riorganizzazione, il debitore rimane in possesso del suo patrimonio, nel rispetto di determinate limitazioni. Gli atti giuridici di rilevanza fondamentale per la disposizione e la gestione dell'attivo fallimentare vengono eseguiti da un debitore che ne è rimasto in possesso soltanto con il consenso del comitato dei creditori. Il debitore che violi tale obbligazione è responsabile per gli eventuali danni o per qualsiasi altra perdita causata in tal modo ai creditori o a terzi; i membri dell'organo direttivo del debitore sono ritenuti responsabili per tali danni o eventuali altre perdite in solido. Gli "atti giuridici di rilevanza fondamentale" sono quegli atti che modificano in maniera significativa il valore dell'attivo, la posizione dei creditori o il livello di soddisfazione dei creditori. I curatori fallimentari agiscono in qualità di assemblea generale o di assemblea dei soci del debitore.

Anche nei procedimenti di sgravio del debito il debitore rimane in possesso del suo patrimonio, nel rispetto di determinate limitazioni. Il debitore è supervisionato dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, dal curatore fallimentare e dai creditori.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

In termini generali, le compensazioni sono disciplinate dal codice civile. Come regola generale, qualora le parti dispongano degli stessi tipi di crediti nei confronti l'uno dell'altro, una parte può notificare all'altra parte che sta compensando il proprio credito nei confronti di quello della controparte. Le compensazioni possono essere invocate, non appena una parte ha il diritto tanto di esigere che un credito sia soddisfatto quanto di pagare il proprio debito. Una compensazione annulla i crediti vantati dalle due parti nella misura in cui essi coincidono tra loro; qualora essi non si coprano tra loro completamente, il credito viene compensato in modo simile a quanto avviene nel caso dell'adempimento dello stesso. Questi effetti vengono prodotti quando due crediti diventano ammissibili per la compensazione.

Nel contesto dei procedimenti concorsuali, i crediti reciproci del debitore e del creditore possono essere compensati in seguito alla decisione in merito all'insolvenza, qualora le condizioni per la compensazione stabilite dalla legge (ai sensi del codice civile) siano state soddisfatte prima che venga presa la decisione in merito al metodo di gestione dell'insolvenza, salvo diversamente disposto dalla legge sulle procedure concorsuali (ad es. proroga del termine per i crediti derivanti dalla locazione di beni immobili residenziali).

La compensazione nel contesto dei procedimenti concorsuali non è ammissibile, in particolare, se il creditore del debitore:

  • non è diventato un creditore registrato in relazione al credito esigibile;
  • ha ottenuto un credito esigibile a seguito di un atto giuridico inefficace;
  • era a conoscenza dell'insolvenza del debitore al momento dell'acquisizione del credito esigibile;
  • deve ancora pagare il credito esigibile del debitore nella misura in cui quest'ultimo supera il credito vantato dal creditore; o
  • nei casi previsti da un provvedimento ad interim disposto dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Contratti a prestazioni corrispettive

Qualora, nel momento in cui viene dichiarato il fallimento oppure vengono consentiti i procedimenti di riorganizzazione o sgravio del debito, il debitore sia parte di un contratto a prestazioni corrispettive, ivi incluso di un contratto preliminare, che, in detto specifico momento, deve ancora essere pienamente attuato dal debitore o dalla controparte, si applica quanto segue:

- nel quadro dei procedimenti di fallimento o sgravio del debito, i curatori fallimentari possono dare esecuzione a un contratto in vece del debitore e cercare di ottenere l'adempimento da parte della controparte, oppure possono rifiutare detta esecuzione;

- nel contesto dei procedimenti di riorganizzazione, un debitore che rimane in possesso del suo patrimonio esercita la stessa autorità, previo consenso del comitato dei creditori.

Nel quadro del procedimento di fallimento o di sgravio del debito, se un curatore fallimentare non dichiara, entro 30 giorni dalla dichiarazione del fallimento o dell'autorizzazione allo sgravio del debito, che sarà attuato un contratto, ciò sarà considerato come un rifiuto dell'esecuzione del contratto; fino a quel momento, la controparte non potrà recedere dal contratto, a meno che le disposizioni contrattuali non lo consentano altrimenti. Nel quadro dei procedimenti di riorganizzazione, i debitori che rimangono in possesso del loro patrimonio che non dichiarano di rifiutarsi di adempiere a un contratto entro 30 giorni dalla data dall'approvazione della riorganizzazione devono dare attuazione a tale contratto a prestazioni corrispettive.

Una controparte che è tenuta a fornire per prima la prestazione può rifiutarsi di adempiervi fino al momento in cui viene resa o garantita la prestazione corrispettiva, fatta eccezione nel caso in cui il contratto sia stipulato dalla controparte dopo la pubblicazione della decisione in materia di insolvenza.

Qualora il curatore fallimentare o il debitore che rimane in possesso del suo patrimonio si rifiutino di fornire le prestazioni previste dal contratto, la controparte può chiedere il risarcimento dei danni derivanti presentando una istanza entro 30 giorni dal rifiuto di fornire le prestazioni. I crediti della controparte derivanti dalla prosecuzione del contratto successivamente alla dichiarazione di fallimento sono crediti esigibili nei confronti dell'attivo fallimentare.

La controparte non può chiedere il rimborso delle prestazioni parziali fornite prima della decisione in materia di insolvenza in considerazione del fatto che le prestazioni non erano state ricambiate da parte del debitore.

Contratti a tempo determinato

Qualora sia stato convenuto che delle merci con un prezzo di mercato debbano essere consegnate in un momento preciso o entro un limite di tempo stabilito e qualora il momento in cui si verifica la prestazione o il termine fissato scadano soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, non si può richiedere l'adempimento dell'impegno; l'unica cosa che si può richiedere è il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento del debitore in relazione a detto impegno. Con "danno" si intende la differenza tra il prezzo concordato e il prezzo di mercato pagato alla data di efficacia della dichiarazione di fallimento presso il luogo designato dal contratto come luogo di esecuzione. La controparte può chiedere il risarcimento dei danni in qualità di creditore presentando un'istanza entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento.

Contratto di prestito

Qualora il debitore abbia stipulato un contratto di finanziamento, in seguito alla dichiarazione di fallimento, il curatore fallimentare può chiedere la restituzione del prestito prima che sia scaduto il termine del periodo di prestito stabilito da detto contratto.

Locazione, sublocazione

Esistono disposizioni dettagliate in materia di contratti di locazione e sublocazione. Tra le altre cose, in seguito alla dichiarazione di fallimento il curatore fallimentare ha il diritto di risolvere i contratti di locazione o sublocazione conclusi dal debitore entro un termine prescritto dalla legge o dal contratto, anche se detto contratto è stato stipulato a tempo determinato; il periodo di preavviso non può essere superiore a tre mesi. Ciò non pregiudica le disposizioni del codice civile relative al quando e in quali condizioni il locatore può risolvere il contratto di locazione.

Bozze di contratto del debitore non ancora approvate dalla controparte all'atto della dichiarazione del fallimento

Quando viene dichiarato il fallimento, le domande presentate dal debitore per la stipula di contratti che devono ancora essere accettate e qualsiasi bozza di contratto che sia stata accettata dal debitore ma che deve ancora essere stipulata si estinguono laddove esse coinvolgano l'attivo fallimentare. Le bozze di contratto non ancora accettate dal debitore all'atto della dichiarazione del fallimento possono essere accettate soltanto dal curatore fallimentare.

Riserva di proprietà

Qualora il debitore abbia venduto un bene con riserva di proprietà e lo abbia consegnato all'acquirente prima della dichiarazione di fallimento, l'acquirente può restituire detto bene oppure insistere nel procedere con il contratto. Qualora, prima della dichiarazione del fallimento, il debitore acquisti e riceva un bene soggetto a riserva di proprietà, il venditore non può chiedere la restituzione del bene, a condizione che il curatore fallimentare adempia alle obbligazioni derivanti dal contratto senza indebito ritardo dopo essere stato invitato a farlo dal venditore.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

L'apertura di una procedura concorsuale ha i seguenti effetti:

  • i crediti e gli altri diritti connessi all'attivo fallimentare non possono essere invocati esperendo un'azione legale qualora essi possano essere vantati mediante insinuazione;
  • il diritto di soddisfazione a fronte di garanzie reali relative a beni di proprietà del debitore o a beni appartenenti all'attivo fallimentare può essere esercitato e acquisito ex novo soltanto alle condizioni stabilite dalla legge sulle procedure concorsuali. Ciò si applica anche all'istituzione di un vincolo di natura giudiziaria o di pignoramento posto sugli immobili proposto dopo l'avvio della procedura concorsuale;
  • è possibile che siano ordinati e avviati l'esecuzione o il pignoramento in relazione a beni di proprietà del debitore, nonché di altri beni appartenenti all'attivo fallimentare, tuttavia, dette azioni non possono essere attuate. Per i crediti vantati nei confronti del patrimonio e i crediti di status equivalente, tuttavia, è possibile che l'applicazione o il pignoramento ai danni dei beni appartenenti al patrimonio del debitore siano attuati sulla base di una sentenza dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, a condizione che siano rispettate le limitazioni stabilite tramite tale decisione;
  • non è possibile esercitare un diritto, stabilito mediante consenso del creditore e del debitore, di sequestro presso terzi in relazione a salari o altri redditi considerati come retribuzioni o reddito nel contesto dell'esecuzione di una sentenza.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Le decisioni in materia di insolvenza creano una moratoria in relazione ai procedimenti giudiziari e arbitrali concernenti crediti e altri diritti relativi all'attivo fallimentare che devono essere invocati tramite insinuazione degli stessi nel contesto delle procedure concorsuali o che sono considerati come insinuati nel contesto di dette procedure oppure che riguardano crediti non soddisfatti nel contesto delle procedure concorsuali. Salvo diversa disposizione prevista dalla legge non è possibile portare avanti dette procedure, mentre rimane in vigore una decisione in materia di insolvenza.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Principi associati alla partecipazione dei creditori

Le procedure concorsuali si basano, inter alia, sui seguenti principi che influenzano la partecipazione dei creditori:

  • una procedura concorsuale deve svolgersi in maniera tale da fare sì che nessuna delle parti venga ingiustamente lesa o illecitamente avvantaggiata, nonché da assicurare che si raggiunga la soddisfazione dei creditori più rapida, economica ed elevata possibile;
  • i creditori che, per legge, godono dello stesso status o di uno status analogo hanno pari opportunità nel contesto dei procedimenti concorsuali;
  • salvo diversa disposizione prevista dalla legge i diritti di un creditore acquisiti in buona fede prima dell'inizio della procedura concorsuale non possono essere limitati da una sentenza dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale oppure come conseguenza della procedura seguita dal curatore fallimentare;
  • i creditori sono tenuti ad astenersi dall'eseguire atti volti a soddisfare i loro crediti al di fuori della procedura concorsuale, a meno che ciò non sia consentito dalla legge.

Organi dei creditori

Gli organi dei creditori sono:

  • l'assemblea dei creditori;
  • il comitato dei creditori (o il rappresentante dei creditori).

L'assemblea dei creditori è competente per l'elezione e la revoca della nomina dei membri titolari e di quelli supplenti del comitato dei creditori (o di un rappresentante dei creditori). L'assemblea dei creditori può riservare alla propria competenza tutto ciò che rientra nel mandato degli organi dei creditori. Qualora non si proceda alla nomina di un comitato dei creditori o del rappresentante dei creditori, l'assemblea dei creditori agisce in tale veste, invece, salvo diversamente disposto dalla legge.

Qualora siano registrati più di 50 creditori, l'assemblea dei creditori deve istituire un comitato dei creditori. Se non è tenuta a farlo, un rappresentante dei creditori può sostituirsi al comitato.

Il comitato dei creditori esercita i poteri degli organi dei creditori, fatto salvo per quanto concerne le materie che sono di competenza dell'assemblea dei creditori o che sono state riservate dall'assemblea dei creditori alla propria competenza. In particolare, il comitato dei creditori supervisiona le attività del curatore fallimentare ed è autorizzato a presentare all'organo giurisdizionale competente proposte in relazione alla procedura concorsuale. Il comitato dei creditori protegge gli interessi comuni dei creditori e, in collaborazione con il curatore fallimentare, contribuisce alla realizzazione dello scopo della procedura concorsuale. Le disposizioni in materia di comitati dei creditori si applicano mutatis mutandis ai rappresentanti dei creditori.

Categorie di creditori

La legge effettua una distinzione tra i creditori privilegiati e quelli chirografari.

Un creditore privilegiato è un creditore il cui credito è garantito da beni appartenenti all'attivo fallimentare sotto forma di un pegno, diritto di conservazione, limitazione al trasferimento, trasferimento fiduciario di un diritto, cessione del credito relativo alla garanzia reale o diritto analogo ai sensi della legge straniera.

I creditori privilegiati sono in grado di esercitare un'influenza significativa sullo svolgimento del procedimento concorsuale. Nel caso in cui il debitore sia un soggetto commerciale che può essere riorganizzato ai sensi della legge sulle procedure concorsuali, l'adozione di una risoluzione concernente il metodo di gestione dell'insolvenza (fallimento o riorganizzazione) richiede i voti di almeno la metà di tutti i creditori privilegiati (e, analogamente, di quelli chirografari) presenti nell'assemblea dei creditori, misurata in base agli importi dei loro crediti, a meno che almeno il 90 % dei creditori presenti, calcolato in base agli importi dei crediti degli stessi, non voti a favore di detta risoluzione. Un creditore privilegiato può inoltre incaricare una persona che possiede dei beni su come gestire la garanzia che vincola tale persona, a condizione che tali istruzioni siano orientate al buon governo. Anche il curatore fallimentare è tenuto a seguire le istruzioni provenienti dai creditori privilegiati finalizzate alla monetizzazione della garanzia. I curatori fallimentari possono respingere tali istruzioni qualora ritengano che l'oggetto della garanzia possa essere monetizzato in maniera più favorevole, nel qual caso essi richiedono all'organo giurisdizionale competente per il procedimento concorsuale di riesaminare le istruzioni nel quadro dell'attività di supervisione svolta da quest'ultimo. La monetizzazione di un bene, diritto, credito o di altre attività nel quadro di un procedimento concorsuale estingue la garanzia del credito del creditore privilegiato anche nel caso in cui detto creditore non abbia insinuato il proprio credito.

I crediti dei creditori privilegiati sono soddisfatti in linea di principio a partire dall'intero importo dei proventi risultanti dalla monetizzazione, dopo aver detratto il compenso del curatore fallimentare e i costi di gestione e monetizzazione, in qualsiasi momento durante la procedura, tenendo conto del momento dell'inizio della decorrenza della garanzia. La parte dei crediti da fallimento dei creditori privilegiati lasciata insoddisfatta non scade, ma è soddisfatta proporzionalmente ai crediti dei creditori chirografari.

Tutti gli altri creditori sono creditori chirografari. Il loro status nel contesto delle procedure concorsuali è più debole e il livello di soddisfazione previsto per i loro crediti sarà solitamente significativamente inferiore, stando alle statistiche.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

I curatori fallimentari possono utilizzare l'attivo fallimentare nel contesto delle procedure concorsuali. Il curatore fallimentare acquisisce l'autorizzazione di disporre dell'attivo patrimoniale, di esercitare diritti e di assolvere ad obbligazioni spettanti al debitore nelle materie legate alla massa attiva fallimentare. In particolare, il curatore fallimentare esercita i diritti degli azionisti inerenti alle quote azionarie incluse nell'attivo fallimentare, prende decisioni in merito ai segreti aziendali e ad altri settori della riservatezza, agisce in qualità di datore di lavoro in relazione ai dipendenti del debitore ed è responsabile per le operazioni dell'azienda del debitore, la tenuta contabile e il rispetto delle normative fiscali. I curatori fallimentari hanno generalmente il compito di monetizzare l'attivo fallimentare.

Nelle procedure di riorganizzazione e di sgravio del debito, il debitore continua a detenere questi diritti, pur essendo soggetto a limitazioni significative.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

I crediti vantati nei confronti dell'attivo fallimentare e i crediti equivalenti possono essere pagati per intero in qualsiasi momento dopo che è stata presa la decisione in merito all'insolvenza.

Si opera una distinzione tra i seguenti crediti:

  • crediti vantati nei confronti della massa attiva fallimentare insorti successivamente all'apertura della procedura concorsuale o in seguito alla dichiarazione di una moratoria (in particolare, il rimborso delle spese e il compenso dell'amministratore fiduciario ad interim, del liquidatore del debitore e dei membri del comitato dei creditori, nonché i crediti dei creditori derivanti da finanziamento del credito);
  • crediti vantati nei confronti della massa attiva fallimentare insorti in seguito alla decisione in materia di insolvenza (in particolare le spese e il compenso del curatore fallimentare, le tasse, gli oneri, i diritti, i contributi previdenziali, i contributi alle politiche dello Stato in materia di occupazione e i contributi per l'assicurazione sanitaria pubblica);
  • crediti equivalenti a crediti vantati nei confronti della massa attiva fallimentare (in particolare i crediti dei dipendenti del debitore derivanti ai sensi del diritto del lavoro e i crediti dei creditori al mantenimento stabilito per legge).

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Insinuazione di crediti

I creditori insinuano i propri crediti presso l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale utilizzando un modulo prescritto e possono farlo dal momento dell'apertura della procedura concorsuale fino alla scadenza del termine fissato nella decisione in materia di insolvenza, identica per tutti i tipi di procedura: due mesi. I crediti insinuati in seguito alla scadenza del termine fissato vengono ignorati dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale e non vengono compensati nel contesto di detto procedimento. Sono iscritti anche i crediti che sono già stati vantati dinnanzi all'organo giurisdizionale e i crediti oggetto di esecuzione, ivi compresi quelli che vengono recuperati tramite esecuzione o pignoramento. Un creditore che insinua crediti o che è considerato come un creditore iscritto può ritirare la propria domanda in qualsiasi momento durante la procedura concorsuale.

Una domanda volta a insinuare un credito deve spiegare come è sorto tale credito e quale sia il suo importo. Un credito deve essere sempre quantificato in termini monetari, anche se si tratta di un bene non monetario. Alla domanda si deve allegare qualsiasi documento al quale il credito faccia riferimento. L'esigibilità di un credito deve essere dimostrata tramite un atto pubblico.

Ai fini del termine di prescrizione o del termine per l'estinzione dei diritti, una richiesta di insinuazione di un credito ha gli stessi effetti di un'azione o di ogni altro tipo di rivendicazione di un diritto dinanzi a un organo giurisdizionale; tale periodo di tempo inizia a decorrere dalla data in cui la domanda viene presentata all'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale.

Il creditore è responsabile dell'accuratezza delle informazioni contenute in una domanda presentata per insinuare un credito. L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, che agisce su raccomandazione del curatore fallimentare, può imporre sanzioni qualora l'importo reale di un credito sia sopravvalutato (di oltre il 100 %), ordinando il pagamento a favore dell'attivo fallimentare di una somma che viene determinata in considerazione di tutte le circostanze relative all'insinuazione del credito e di un riesame del credito stesso, fino alla concorrenza dell'importo per il quale l'importo del credito vantato superava il valore effettivo accertato.

Il diritto di un creditore al soddisfacimento del proprio credito a fronte di una garanzia viene ignorato qualora l'iscrizione sia avvenuta in un ordine diverso da quello che avrebbe dovuto essere, oppure se, all'atto del riesame, si rileva che il livello di copertura del credito tramite la garanzia era stato sopravvalutato di oltre il 100 %. In questo caso, il creditore può essere sanzionato dall'organo giurisdizionale competente per il procedimento concorsuale che può ordinargli di versare una somma (monetaria) a favore dei creditori privilegiati che hanno insinuato crediti con una garanzia relativa allo stesso bene. L'importo di tale pagamento è fissato dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale in relazione a tutte le circostanze secondo le quali il diritto al soddisfacimento del credito a fronte della garanzia è stato esercitato e riesaminato, fino alla concorrenza dell'importo per il quale il valore della garanzia indicato nella domanda superava il valore della garanzia accertata.

Verifica dei crediti insinuati

I crediti insinuati vengono innanzitutto riesaminati dal curatore fallimentare, il quale sostanzialmente li sottopone a controlli incrociati rispetto ai corrispondenti documenti di accompagnamento e ai conti o alle registrazioni del debitore tenuti in conformità con la normativa specifica. Il curatore fallimentare invita quindi il debitore a commentare i crediti. Ove opportuno, il curatore fallimentare conduce le indagini necessarie in relazione ai crediti, in collaborazione con le autorità, che sono obbligate a fornire tale cooperazione.

Qualora un credito insinuato presenti imprecisioni o sia incompleto, il curatore fallimentare invita il creditore a correggerlo o a completarlo entro 15 giorni (può essere fissato un termine maggiore) e fornisce consulenza su come procedere in tal senso. I crediti che non vengono completati o corretti in maniera debita e tempestiva sono presentati dal curatore fallimentare all'organo giurisdizionale competente per il procedimento concorsuale per una decisione che stabilisca che la domanda non deve essere presa in considerazione. Il creditore deve essere informato di conseguenza.

Il curatore fallimentare redige un elenco dei crediti insinuati. I creditori privilegiati sono elencati separatamente. Qualora il curatore fallimentare respinga dei crediti, ciò deve essere dichiarato esplicitamente. Per tutti i creditori, devono essere indicate le informazioni necessarie per identificarli e per valutare come sia sorto il credito e quale sia l'importo dello stesso, nonché la classificazione del credito in questione. Inoltre, per i creditori privilegiati deve essere indicato il motivo per la garanzia e il metodo corrispondente alla stessa.

L'elenco dei crediti insinuati viene pubblicato dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale nel registro delle insolvenze prima dell'udienza di verifica. L'organo giurisdizionale competente per il procedimento concorsuale pubblica immediatamente nel registro delle insolvenze anche qualsiasi modifica all'elenco dei crediti insinuati.

I crediti insinuati vengono poi verificati nel corso di un'audizione di verifica disposta dall'organo giurisdizionale competente per il procedimento concorsuale. La data e il luogo dell'udienza sono fissati dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale nella sua decisione in merito all'insolvenza. I creditori hanno tempo fino alla fine dell'udienza di verifica per modificare l'importo del credito che stanno insinuando, a meno che lo stesso non sia assicurato da garanzia. Tuttavia, i creditori non possono modificare il motivo per il quale è insorto il credito iscritto o la sua classificazione.

Negazione di crediti

L'autenticità, l'importo e la classificazione di tutti i crediti insinuati possono essere negati da: a) il curatore fallimentare; b) il debitore; o c) un creditore iscritto.

La negazione del credito vantato da un creditore da parte di un altro creditore iscritto deve presentare le stesse peculiarità di un'azione ai sensi del codice di procedura civile e deve chiarire se si sta negando l'autenticità, l'importo o la classificazione di detto credito. Una negazione viene notificata utilizzando un modulo prescritto.

La legge sulle procedure concorsuali riconosce i seguenti tipi di negazione:

  • negazione dell'autenticità di un credito, si sostiene che il credito non sia mai sorto o che sia stato completamente estinto o che sia caduto completamente in prescrizione;
  • negazione dell'importo del credito, si sostiene che la responsabilità del debitore sia inferiore all'importo iscritto (il soggetto che nega l'importo del credito deve inoltre indicare l'importo effettivo dello stesso);
  • negazione della classificazione del credito, si sostiene che il credito abbia una classificazione meno favorevole rispetto a quella indicata nel credito insinuato, oppure si nega il diritto di copertura del credito con la garanzia indicata (il soggetto che nega la classificazione del credito deve altresì specificare la classificazione secondo la quale il credito dovrebbe essere soddisfatto).

Se un creditore iscritto nega il credito di un altro creditore iscritto, questi creditori diventano parti di una controversia accessoria. I curatori fallimentari che desiderano assistere una parte nel contesto di un contenzioso accessorio nel quale non stanno partecipando hanno il diritto di intervenire.

Le decisioni in merito all'autenticità, all'importo e alla classificazione dei crediti negati sono prese dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Nell'ambito dei procedimenti di fallimento l'attivo fallimentare viene monetizzato. Ciò significa che tutti i beni appartenenti a detto attivo vengono convertiti in denaro al fine di procedere alla soddisfazione proporzionale dei creditori. L'attivo fallimentare viene monetizzato dal curatore fallimentare. Questo passaggio può essere intrapreso soltanto dopo che la dichiarazione di fallimento è diventa definitiva e si è tenuta la prima assemblea dei creditori. I beni soggetti a rischio imminente di perimento o deterioramento sono esentati; l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale può concedere altresì l'esenzione sulla base di altri motivi. La monetizzazione dell'attivo fallimentare estingue tutti gli effetti di un titolo esecutivo o di un pignoramento e altri difetti legati alla realizzazione dei beni, salvo diversamente disposto dalla legge.

L'attivo fallimentare può essere monetizzato mediante:

  • asta pubblica;
  • vendita di beni mobili ed immobili in base alle disposizioni in materia di esecuzione del codice di procedura civile;
  • vendita di beni al di fuori di una vendita all'asta.
  • un'asta tenuta dall'ufficiale giudiziario.

Se i proventi derivanti dalla monetizzazione dell'attivo fallimentare non sono sufficienti a soddisfare tutti i crediti, si saldano, in primo luogo il compenso e le spese del curatore fallimentare, seguiti dai crediti dei creditori derivanti durante la moratoria, i crediti dei creditori risultanti da finanziamento del credito, poi i costi (proporzionali) associati al mantenimento e all'amministrazione del patrimonio e i crediti di dipendenti del debitore risultanti dal diritto del lavoro, quindi i crediti di creditori relativi al mantenimento e infine i crediti per il risarcimento di danni alla salute. Gli altri crediti sono soddisfatti in via proporzionale.

Quando la decisione che approva la relazione finale diventa definitiva, il curatore fallimentare presenta un progetto di ordine per la distribuzione dell'attivo fallimentare all'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, dichiarando quanto verrebbe corrisposto per ogni credito riportato nell'elenco rivisto dei sinistri iscritti. Su questa base, l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale emette un'ordinanza relativa alla distribuzione dell'attivo fallimentare nella quale determina gli importi da pagare ai creditori. Tutti i creditori inclusi nel piano di distribuzione sono soddisfatti in maniera proporzionale all'importo accertato del credito da loro vantato. Prima della distribuzione, vengono soddisfatti i crediti ancora non pagati che possono essere soddisfatti in qualsiasi momento durante il procedimento di fallimento, in particolare:

  • crediti nei confronti dell'attivo fallimentare, le spese e il compenso del curatore fallimentare, i costi associati al mantenimento e all'amministrazione del patrimonio del debitore, le tasse, le spese, i contributi previdenziali, contributi alle politiche dello Stato in materia di occupazione, contributi per l'assicurazione sanitaria pubblica, ecc.;
  • crediti equivalenti, i crediti dei dipendenti del debitore stabiliti dal diritto del lavoro, le domande di creditori relative al mantenimento o al risarcimento di danni alla salute, i crediti dello Stato, ecc.;
  • crediti coperti da garanzie.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Chiusura del fallimento

Dopo che l'attivo fallimentare è stato monetizzato, il curatore fallimentare presenta una relazione finale all'organo giurisdizionale competente la procedura concorsuale. La relazione finale deve descrivere le caratteristiche generali delle attività del curatore fallimentare e includere una quantificazione dei risultati finanziari delle stesse. Deve quantificare l'importo da ripartire tra i creditori e designare detti creditori, indicando l'importo delle loro quote rispetto all'importo totale. Unitamente alla relazione finale, il curatore fallimentare presenta all'organo giurisdizionale competente una parcella per le proprie spese e il proprio compenso.

L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale riesamina la relazione finale del curatore fallimentare e la fattura e, in seguito a un'udienza con il curatore fallimentare, corregge eventuali errori e omissioni presenti nelle stesse. L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale notifica alle parti la relazione finale rivista del curatore fallimentare pubblicandola sotto forma di un avviso pubblico. Quando la decisione che approva la relazione finale diventa definitiva, il curatore fallimentare presenta un progetto di ordine per la distribuzione dell'attivo fallimentare all'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, dichiarando quanto verrebbe corrisposto per ogni credito riportato nell'elenco rivisto dei sinistri iscritti. Successivamente, l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale emette un'ordinanza relativa alla distribuzione dell'attivo fallimentare nella quale determina gli importi da pagare ai creditori. Tutti i creditori inclusi nel piano di distribuzione sono soddisfatti in maniera proporzionale all'importo accertato del credito da loro vantato. Nell'ordinanza di distribuzione, l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale definisce un termine per l'adempimento che non deve superare i due mesi rispetto alla data in cui l'ordinanza di distribuzione acquisisce forza giuridica.

La procedura di fallimento termina con la consegna della relazione del curatore fallimentare sul rispetto dell'ordinanza di distribuzione e con la decisione dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale di chiudere il procedimento. Detto organo giurisdizionale decide altresì di chiudere la procedura di fallimento in certe altre situazioni previste dalla legge, ad esempio, se si constata che la massa patrimoniale del debitore è palesemente inadeguata a soddisfare i creditori. Quando la decisione che pone fine a una procedura di fallimento diventa definitiva, detta procedura è chiusa.

Chiusura della riorganizzazione

La riorganizzazione si conclude con la decisione dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale che riconosce la realizzazione del piano di riorganizzazione o di parti sostanziali dello stesso. Contro tale decisione non esiste alcun diritto di ricorso.

La riorganizzazione può essere conclusa anche tramite una decisione dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale che converte la riorganizzazione in un fallimento, evenienza che si verifica nei casi previsti dalla legge, in particolare, qualora si verifichino dei problemi in relazione all'approvazione e al rispetto del piano di riorganizzazione. L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale non può prendere una decisione di conversione di una riorganizzazione in un fallimento qualora gli aspetti importanti del piano di riorganizzazione siano stati realizzati. I ricorsi contro una decisione dell'organo giurisdizionale volta a convertire una riorganizzazione in un fallimento possono essere depositati dal debitore, dal richiedente la riorganizzazione, dal curatore fallimentare o dal comitato dei creditori. Quando l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale decide di convertire la riorganizzazione in fallimento, vengono applicati gli effetti associati a una dichiarazione di fallimento, a meno che l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, nella sua decisione, non stabilisca condizioni diverse per tale conversione.

Chiusura di uno sgravio del debito

Lo sgravio del debito si conclude con la decisione dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale che riconosce l'attuazione dello sgravio del debito o, in alternativa, la sua non attuazione. Un ricorso contro tale decisione può essere depositato dal debitore, dal curatore fallimentare o dai creditori. Qualora l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale adotti una decisione che riconosce l'attuazione dello sgravio del debito e il debitore rispetti tutte le obbligazioni a norma del metodo di sgravio del debito approvato in maniera debita e tempestiva, l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale integra tale decisione emettendo un'ordinanza che esonera il debitore dal pagamento dei crediti inclusi nel procedimento di sgravio del debito nella misura in cui detti crediti non siano ancora stati soddisfatti. Tale ordinanza non si applica ai crediti sorti dopo la decisione in materia di insolvenza.

La procedura di sgravio del debito può essere conclusa anche nel caso in cui l'organo giurisdizionale annulli uno sgravio del debito precedentemente approvato. L'organo giurisdizionale decide quindi di gestire l'insolvenza del debitore attraverso una procedura di fallimento o di interrompere la procedura di insolvenza se il debitore è totalmente insolvente. Le procedure di sgravio del debito approvate possono essere annullate nei casi previsti dalla legge, in particolare quando il debitore non rispetta le relative condizioni.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Nel quadro delle procedure di fallimento concernenti i beni di una persona fisica (in qualsiasi momento in seguito alla chiusura del procedimento di fallimento) o di una persona giuridica (fino al suo scioglimento mediante cancellazione da un registro pubblico), dopo la chiusura di una simile procedura può essere emessa un'ordinanza di pignoramento o un titolo esecutivo in relazione a un credito che è stato stabilito e non è stato negato dal debitore e non è stato soddisfatto nel corso del procedimento di fallimento. Quando viene presentata una richiesta di esecuzione, è necessario presentare soltanto un foglio di convalida e una relazione sulla convalida del credito in questione nel quadro del procedimento fallimentare. Tale diritto cade in prescrizione dieci anni dopo la chiusura della procedura di fallimento e tale termine di prescrizione decorre a partire dalla data di efficacia dell'ordinanza che chiude la procedura.

Nel caso della riorganizzazione, in seguito all'acquisizione di efficacia da parte del piano di riorganizzazione, è possibile che siano ordinate e attuate nei confronti del debitore azioni di pignoramento o esecuzione al fine di recuperare un credito stipulato nel piano di riorganizzazione. Tuttavia, nel caso in cui tale credito sia stato negato, dette azioni di esecuzione o pignoramento sono possibili soltanto se la decisione dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale che istituisce il credito è passata in giudicato; tale decisione deve essere allegata alla domanda.

In caso di sgravio del debito, al termine della procedura di sgravio stesso e di esenzione dal pagamento dei crediti rimanenti, non è più possibile cercare soddisfazione dei crediti residui dei creditori tramite esecuzione o pignoramento. È irrilevante il fatto che i creditori siano stati o meno soddisfatti parzialmente nel contesto del procedimento di sgravio del debito o addirittura se essi abbiano o meno insinuato il loro credito nel contesto del procedimento concorsuale.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Le spese, in particolare il compenso e le spese del curatore fallimentare, devono essere coperte utilizzando l'attivo fallimentare, ossia sono a carico del debitore.

Dato che la massa attiva fallimentare non è sempre sufficiente a coprire le spese, prima di decidere in merito a un'istanza di insolvenza, l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale può ordinare al curatore fallimentare di corrispondere un anticipo sulle spese della procedura concorsuale entro un termine definito, laddove ciò sia necessario per coprire le spese della procedura e non sia possibile garantire l'esistenza delle risorse necessarie con altri mezzi. Ciò si applica anche se è chiaro che il debitore non ha alcun bene. La legge stabilisce un limite massimo per l'importo di tali anticipi. Qualora vi siano più soggetti che presentano istanza di insolvenza, questi sono tenuti a versare un anticipo in solido.

Nel caso in cui l'attivo fallimentare non riesca a coprire le spese, l'importo restante viene coperto dall'anticipo sulle spese della procedura concorsuale, ossia è a carico di chi presenta l'istanza corrispondente.

Se nemmeno l'anticipo è sufficiente a coprire le spese, la parcella viene pagata dallo Stato, ma fino a un massimo di 50 000 CZK per la remunerazione del curatore fallimentare e a 50 000 CZK per le spese del curatore fallimentare.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Gli atti realizzati dal debitore volti a ridurre le possibilità di soddisfazione dei creditori oppure a favorire alcuni creditori rispetto ad altri non sono applicabili. Anche qualsiasi omissione da parte del debitore a questo riguardo è considerata un atto giuridico. Esistono tre categorie di tali atti non applicabili: a) atti privi di un adeguato corrispettivo; b) atti cosiddetti preferenziali che determinano una situazione nella quale un creditore riceve una maggiore soddisfazione rispetto a quanto avrebbe altrimenti ottenuto nel corso del procedimento di fallimento, a scapito di altri creditori; c) atti nell'ambito dei quali il debitore limita intenzionalmente la soddisfazione di un creditore, se tale intenzione era nota alla controparte o, in considerazione di tutte le circostanze, avrebbe dovuto essere nota allo stesso.

Salvo laddove previsto dalla legge sulle procedure concorsuali, la non applicabilità degli atti del debitore, inclusi quelli descritti dalla legge sulle procedure concorsuali come non applicabili e che il debitore ha effettuato dopo che gli effetti associati all'avvio della procedura di insolvenza sono diventati applicabili, è stabilita tramite una sentenza dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale emessa in relazione a un'azione avviata dal curatore fallimentare al fine di contestare atti giuridici del debitore (un'azione promossa per annullare una transazione). Il curatore fallimentare può intentare un'azione per annullare una transazione entro un anno dalla data in cui la decisione in materia di insolvenza entra in vigore. Qualora tale azione non sia promossa entro detto termine, il diritto di fare annullare una transazione decade. Il corrispettivo ricevuto dal debitore in relazione ad atti giuridici non applicabili costituisce parte dell'attivo fallimentare nel momento in cui la sentenza che accoglie l'azione promossa per annullare la transazione diventa definitiva.

L'impossibilità di determinati atti non pregiudica la relativa applicabilità. Tuttavia, nel contesto delle procedure concorsuali, il corrispettivo ricevuto dal debitore in relazione ad atti giuridici non applicabile costituisce parte dell'attivo fallimentare. Qualora il debitore non riesca a restituire alla massa attiva fallimentare il corrispettivo originariamente ricevuto dal debitore stesso in relazione a un atto non eseguibile, questi deve provvedere a un risarcimento equivalente.

Nel corso di una procedura concorsuale l'organo giurisdizionale competente per lo stesso non è vincolato dalla decisione di un altro organo giurisdizionale o dalle conclusioni di un'altra autorità, secondo le quali un atto relativo ad attività o passività del debitore sia nullo, né da conclusioni analoghe derivanti in qualsiasi altro modo. Durante una procedura concorsuale, soltanto l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale esamina la nullità di un tale atto giuridico. Qualora la sentenza definitiva stabilisca successivamente che un atto giuridico relativo alle attività o passività del debitore è nullo, il beneficio economico acquisito sotto forma di corrispettivo deve essere restituito all'attivo fallimentare.

Qualora la sentenza di un organo giurisdizionale, passata in giudicato prima dell'apertura della procedura concorsuale, stabilisca che un atto giuridico relativo alle attività o passività del debitore è nullo e privo di effetti, l'atto giuridico interessato dalla sentenza viene considerato come nullo e privo di effetti anche nel contesto di una procedura concorsuale.

Norme specifiche su determinate categorie di crediti

Alle seguenti categorie di crediti si applicano norme specifiche:

  • crediti vantati nei confronti della massa attiva fallimentare in seguito all'apertura della procedura concorsuale o dopo la dichiarazione di una moratoria;
  • crediti vantati nei confronti della massa attiva fallimentare insorti dopo la decisione in materia di insolvenza;
  • crediti equivalenti ai crediti vantati nei confronti della massa attiva fallimentare;
  • crediti subordinati;
  • crediti degli azionisti o dei soci del debitore derivanti dalla loro partecipazione alla società o alla cooperativa;
  • crediti totalmente esclusi dalla soddisfazione nell'ambito di una procedura di insolvenza.
Ultimo aggiornamento: 22/05/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.