Insolvenza/fallimento

Estonia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

La legislazione estone prevede tre diverse procedure concorsuali per insolvenza: la procedura fallimentare, la procedura di riorganizzazione e la procedura di adeguamento dei debiti. La presentazione e il trattamento delle istanze di fallimento e lo svolgimento della procedura fallimentare nei confronti di una persona giuridica sono disciplinati dalla legge fallimentare. La procedura di riorganizzazione, grazie alla quale una persona giuridica può adeguare le proprie obbligazioni, è disciplinata dalla legge in materia di riorganizzazione. L'avvio e lo svolgimento di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un lavoratore indipendente, sono disciplinati dalla legge sull'insolvenza delle persone fisiche. La legge sull'insolvenza delle persone fisiche disciplina anche la presentazione delle istanze di insolvenza nei confronti delle persone fisiche. Attraverso un'istanza di insolvenza è possibile avviare tutti i tipi di procedura di insolvenza nei confronti di un debitore persona fisica: per dichiarare il fallimento, per dichiarare il fallimento e avviare una procedura di liberazione del debitore dalle sue obbligazioni, o per avviare una procedura di adeguamento dei debiti. La dichiarazione di fallimento non è disciplinata dalla legge sull'insolvenza delle persone fisiche; la procedura fallimentare si svolge in base alle disposizioni della legge fallimentare. Le modalità di svolgimento della procedura fallimentare per le persone giuridiche e per le persone fisiche sono simili. Le leggi sono disponibili in lingua estone e in lingua inglese nell'edizione online della Riigi Teataja, la gazzetta ufficiale estone.

L'obiettivo della procedura fallimentare è soddisfare i creditori con il patrimonio del debitore procedendo alla vendita dei suoi beni o al risanamento della sua impresa. Con la procedura fallimentare il debitore persona fisica ha la possibilità di essere liberato dalle proprie obbligazioni. Nell'ambito della procedura fallimentare vengono individuate le cause dell'insolvenza del debitore.

La riorganizzazione di un'impresa mira al superamento delle sue difficoltà economiche, al ripristino della sua liquidità, al miglioramento della sua redditività e alla sostenibilità della sua gestione, mediante l'applicazione di una serie di misure sulla base di un piano di riorganizzazione. La riorganizzazione di un'impresa non limita le altre possibilità che questa ha di evitare l'insolvenza. Nella procedura di riorganizzazione è importante tenere conto degli interessi e dei diritti dell'impresa, dei creditori e di eventuali terzi, nonché tutelarli.

L'obiettivo dell'adeguamento dei debiti è superare le difficoltà di pagamento del debitore ed evitare la procedura fallimentare. Si tiene conto degli interessi legittimi del debitore e dei suoi creditori. Nella procedura di adeguamento dei debiti il debitore ha la possibilità di ristrutturare le proprie obbligazioni pecuniarie (debiti personali) attraverso la proroga, lo scaglionamento o la riduzione delle proprie obbligazioni.

La procedura fallimentare e la procedura di adeguamento dei debiti sono disciplinate dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione).

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Ai sensi del diritto estone, una persona fisica è un essere umano. Il diritto fallimentare non distingue pertanto le persone fisiche a seconda che esercitino o meno un'attività economica o professionale (ossia non si operano distinzioni per i lavoratori indipendenti e i consumatori). Una persona giuridica è un soggetto giuridico istituito in virtù della legge. Una persona giuridica può essere di diritto privato o di diritto pubblico. Una persona giuridica di diritto privato è un soggetto istituito per interesse privato e in virtù della legge sulla categoria di persone giuridiche interessata. Le persone giuridiche di diritto privato sono le società in nome collettivo, le società in accomandita, le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società cooperative, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro. Le persone giuridiche di diritto pubblico sono lo Stato, gli enti territoriali e le altre persone giuridiche create nell'interesse pubblico e ai sensi della legge sulla categoria di persone giuridiche in questione.

1. Procedura fallimentare

La procedura fallimentare si applica alle persone insolventi, tanto fisiche quanto giuridiche. Lo Stato e gli enti territoriali non possono essere dichiarati in fallimento.

2. Procedura di riorganizzazione

La procedura di riorganizzazione si applica esclusivamente alle persone giuridiche di diritto privato.

3. Procedura di adeguamento dei debiti

La procedura di adeguamento dei debiti si applica alle persone fisiche che hanno difficoltà di pagamento, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoratori indipendenti.

4. Procedura di liberazione dalle obbligazioni

La procedura di liberazione di una persona fisica dalle proprie obbligazioni si applica alle persone fisiche che hanno difficoltà di pagamento, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoratori indipendenti.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

1. Avvio di una procedura di insolvenza nei confronti di un debitore persona giuridica

1.1. Procedura fallimentare

Il fallimento è l'insolvenza del debitore dichiarata dal giudice con ordinanza. L'insolvenza del debitore è la prima condizione fondamentale per l'avvio della procedura fallimentare.

Il debitore è insolvente se non riesce a soddisfare i crediti diventati esigibili e se, vista la situazione economica in cui versa, quest'incapacità non è temporanea. Un debitore persona giuridica è inoltre insolvente quando le sue attività non coprono le sue passività e se, considerata la sua situazione economica, questo stato non è temporaneo. I crediti che non sono diventati esigibili sono considerati anch'essi come obbligazioni. Se l'istanza di fallimento è presentata dal debitore, il giudice dichiara il fallimento anche in caso di probabile insolvenza futura. L'insolvenza è presunta quando è il debitore a presentare istanza di fallimento.

La seconda condizione fondamentale per avviare la procedura fallimentare è l'istanza di fallimento, che può essere presentata dal debitore o da un creditore. Se l'istanza è presentata dal debitore, questi è tenuto a motivare la propria insolvenza, mentre se l'istanza è presentata da un creditore, questi deve non solo motivare l'insolvenza del debitore, ma anche dimostrare l'esistenza del proprio credito. Nei casi previsti dalla legge, l'istanza di fallimento può essere presentata da un'altra persona. In questo caso, a questa persona si applicano le disposizioni relative ai creditori, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può imporre al creditore che ha presentato istanza di fallimento di versare, a titolo di deposito, una somma di denaro necessaria a coprire i compensi e le spese del curatore provvisorio, se ci sono motivi per ritenere che la massa fallimentare non sarà sufficiente a tale scopo. Se il creditore non effettua il deposito, la procedura viene chiusa. Se i creditori che presentano l'istanza di fallimento sono dipendenti di un datore di lavoro insolvente e non versano l'importo previsto a titolo di deposito per dare seguito alla procedura fallimentare, questi hanno il diritto di presentare allo Stato (tramite la Eesti Töötukassa, la cassa estone di assicurazione disoccupazione) domanda di indennità di insolvenza.

Il giudice respinge l'istanza di fallimento presentata da un creditore se dall'istanza non risulta che la persona che l'ha presentata detiene un credito nei confronti del debitore, se l'insolvenza del debitore non è stata motivata nell'istanza o se quest'ultima si basa su un credito che rientra in un piano di riorganizzazione. Il giudice respinge l'istanza di fallimento anche in presenza di altri motivi previsti dal codice di procedura civile.

La dichiarazione di fallimento e l'avvio della procedura fallimentare sono preceduti da una procedura cosiddetta preliminare. Se dopo la presentazione dell'istanza di fallimento il giudice decide di avviare una procedura, questi nomina un curatore provvisorio. In base alla situazione economica del debitore, il giudice può anche decidere di non nominare il curatore provvisorio e di dichiarare il fallimento del debitore. Se il curatore provvisorio non viene nominato, la procedura basata sull'istanza di fallimento non viene portata avanti ed è dichiarata chiusa. Il curatore provvisorio stila un inventario dei beni del debitore, comprese le sue obbligazioni e le procedure di esecuzione relative ai beni, e verifica se il patrimonio del debitore copre le spese e gli oneri della procedura fallimentare. Il curatore provvisorio valuta la situazione economica e la solvibilità del debitore, le prospettive relative alla prosecuzione delle attività dell'impresa e al risanamento del debitore in caso di persona giuridica, garantisce la salvaguardia del patrimonio del debitore, ecc. L'operato del curatore provvisorio deve consentire di prendere una decisione in merito all'opportunità di accogliere o meno l'istanza di fallimento.

Il giudice mette fine alla procedura per estinzione senza dichiarare il fallimento, indipendentemente dall'insolvenza del debitore, se i beni di quest'ultimo non sono sufficienti a coprire le spese e gli oneri della procedura fallimentare e se non è possibile recuperare o rivendicare dei beni, in particolare in caso di impossibilità di promuovere un'azione contro un membro di un organo di amministrazione.

Il fallimento è dichiarato dal giudice con ordinanza (ordinanza fallimentare). L'ordinanza specifica l'ora in cui il fallimento è stato dichiarato. La dichiarazione di fallimento avvia la procedura fallimentare.

Una volta dichiarato il fallimento, il giudice provvede subito alla pubblicazione dell'avviso di fallimento nel bollettino degli annunci ufficiali (Ametlikud Teadaanded).

L'ordinanza fallimentare è immediatamente esecutiva e la sua esecuzione non può essere sospesa né differita; le modalità e la procedura di esecuzione previste dalla legge non possono essere modificate. Se un giudice di grado superiore annulla l'ordinanza fallimentare, gli atti giuridici effettuati dal curatore o nei confronti di quest'ultimo restano comunque validi. Il debitore e il creditore che ha presentato l'istanza di fallimento possono impugnare l'ordinanza fallimentare entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Il debitore e la persona che ha presentato l'istanza di fallimento possono proporre ricorso dinanzi alla Corte suprema contro la sentenza pronunciata in appello dal tribunale distrettuale. Il curatore non può presentare ricorso a nome del debitore né può rappresentarlo nell'esame di un ricorso.

Se la procedura fallimentare prevede la pubblicazione di un avviso o di un atto processuale, la pubblicazione deve essere effettuata nel bollettino degli annunci ufficiali. Il giudice può pubblicare in questo bollettino un avviso con la data e il luogo in cui verrà esaminata l'istanza di fallimento. Il giudice provvede immediatamente a pubblicare nel bollettino degli annunci ufficiali l'avviso relativo all'ordinanza fallimentare con cui viene dichiarato il fallimento del debitore (avviso di fallimento).

1.2. Procedura di riorganizzazione

Per avviare una procedura di riorganizzazione occorre che l'impresa presenti un'istanza in tal senso.

Il giudice avvia la procedura di riorganizzazione se l'istanza soddisfa i requisiti previsti dal codice di procedura civile e dalla legge in materia di riorganizzazione e se l'impresa dimostra:

  1. la probabilità di trovarsi in futuro in una situazione di insolvenza;
  2. la necessità di una riorganizzazione;
  3. la probabile gestione sostenibile dell'impresa grazie alla riorganizzazione.

Previo consenso dell'impresa, anche un suo creditore può presentare un'istanza di riorganizzazione della stessa.

La procedura di riorganizzazione viene avviata se l'istanza soddisfa i requisiti previsti dalla legge e se l'impresa o il creditore dimostrano che l'insolvenza dell'impresa non è permanente, ma che esiste la probabilità che questa si trovi in futuro in una situazione di insolvenza; che sussiste la necessità di una riorganizzazione; che la riorganizzazione consentirà probabilmente la gestione sostenibile dell'impresa.

La procedura di riorganizzazione non viene avviata se l'impresa è oggetto di una procedura fallimentare; se è stata pronunciata una decisione giudiziaria relativa alla liquidazione coatta dell'impresa o se è in corso una liquidazione aggiuntiva; se sono trascorsi meno di due anni dalla fine di una procedura di riorganizzazione dell'impresa.

Il giudice avvia la procedura di riorganizzazione con ordinanza entro sette giorni dal ricevimento della relativa domanda.

L'ordinanza di riorganizzazione indica, tra l'altro:

  1. i recapiti della persona nominata consulente di riorganizzazione;
  2. il termine per l'adozione di un piano di riorganizzazione;
  3. il termine entro il quale il piano di riorganizzazione deve essere presentato al giudice per l'approvazione. Di norma tale termine non può essere superiore a 60 giorni, ma il giudice può eventualmente prorogarlo a 90 giorni;
  4. l'importo che l'impresa deve versare a titolo di deposito su un apposito conto per coprire la remunerazione e le spese del consulente di riorganizzazione e il termine entro cui l'impresa deve corrisponderlo.

Le conseguenze dell'avvio di una procedura di riorganizzazione sono le seguenti:

  1. il giudice sospende le procedure di esecuzione, o esecuzioni forzate di altro tipo, in corso sui beni dell'impresa fino all'approvazione del piano di riorganizzazione o fino alla chiusura della procedura di riorganizzazione, tranne le procedure di esecuzione volte a soddisfare i crediti derivanti da un rapporto di lavoro;
  2. il giudice revoca il pignoramento dei beni dell'impresa o ne modifica il contenuto su richiesta dell'impresa o del consulente di riorganizzazione, tranne nel caso di pignoramento applicato ai beni dell'impresa per garantire un'eventuale confisca o una sostituzione della confisca nell'ambito di un procedimento penale o per garantire un credito derivante da un rapporto di lavoro, qualora sia necessario ai fini dello svolgimento della procedura di riorganizzazione;
  3. il calcolo degli interessi di mora o delle penali contrattuali progressivi nel tempo viene sospeso per i crediti verso l'impresa fino all'approvazione del piano di riorganizzazione;
  4. su richiesta dell'impresa, e con l'approvazione del consulente di riorganizzazione ad essa allegata, o su richiesta del consulente di riorganizzazione, il giudice può sospendere una procedura giudiziaria relativa a un credito verso l'impresa per il quale non sia stata ancora adottata una decisione fino all'approvazione del piano di riorganizzazione o fino alla chiusura della procedura di riorganizzazione, tranne per i crediti derivanti da un rapporto di lavoro; il giudice tuttavia non sospende le procedure giudiziarie in materia penale;
  5. il giudice rinvia la decisione sulla nomina di un curatore fallimentare provvisorio a seguito di un'istanza di fallimento presentata da un creditore fino all'approvazione del piano di riorganizzazione o fino alla chiusura della procedura di riorganizzazione;
  6. una volta avviata la procedura di riorganizzazione, l'impresa conserva il diritto di disporre dei propri beni, ma è tenuta a informare tempestivamente il consulente di riorganizzazione in merito a qualunque operazione che esuli dall'attività economica abituale.

Se un'impresa richiede la sospensione di altri provvedimenti, in particolare dell'esercizio di una garanzia, il giudice può sospendere tali provvedimenti su richiesta dell'impresa o del consulente di riorganizzazione fino all'approvazione del piano di riorganizzazione o fino alla chiusura della procedura di riorganizzazione, qualora sia necessario ai fini della riorganizzazione o contribuisca ai negoziati da condurre in merito al piano di riorganizzazione. I provvedimenti non possono essere sospesi in caso di crediti derivanti da un rapporto di lavoro.

Quando viene avviata una procedura di riorganizzazione, il termine per il recupero delle operazioni o degli altri atti previsto dalla legge fallimentare e dal codice della procedura di esecuzione è prorogato del periodo di tempo che intercorre tra l'avvio della procedura di riorganizzazione e la chiusura della stessa. La proroga non può superare gli otto anni prima della nomina di un curatore provvisorio o dell'inizio del termine per il recupero previsto dal codice della procedura di esecuzione.

Una volta che il giudice ha deciso di avviare la procedura di riorganizzazione e che ha pronunciato un'ordinanza di riorganizzazione, il consulente preposto trasmette tempestivamente ai creditori un avviso di riorganizzazione con cui li informa dell'avvio della procedura di riorganizzazione e dell'importo dei crediti da essi detenuti nei confronti dell'impresa in base all'elenco dei debiti.

2. Avvio di una procedura di insolvenza nei confronti di un debitore persona fisica

2.1. Presentazione di un'istanza di insolvenza, nomina di un professionista di fiducia ed esame dell'istanza

L'istanza di insolvenza nei confronti di un debitore persona fisica può essere presentata dal debitore stesso o dal suo creditore. I coniugi debitori possono presentare un'istanza di insolvenza congiunta. L'istanza di insolvenza può essere utilizzata per avviare tutti i tipi di procedura di insolvenza nei confronti di un debitore persona fisica, compresa la dichiarazione di fallimento.

L'istanza di insolvenza deve essere presentata conformemente ai moduli stabiliti a norma dell'articolo 9 della legge sull'insolvenza delle persone fisiche, il cui utilizzo è obbligatorio.

Nell'istanza, il debitore è tenuto a spiegare la natura delle sue difficoltà di pagamento e a fornire una panoramica della propria situazione economica, comprese le attività, le passività, le entrate e le uscite. Nell'istanza di insolvenza, anche il creditore è tenuto a dimostrare l'insolvenza del debitore o a spiegare la natura delle sue difficoltà di pagamento.

L'istanza di insolvenza deve essere presentata al tribunale di contea del luogo di residenza del debitore o della sede legale di un'impresa del lavoratore indipendente. Si presume che la residenza indicata nel registro anagrafico un anno prima della presentazione dell'istanza di insolvenza sia la residenza della persona fisica e che la sede legale indicata nel registro un anno prima della presentazione dell'istanza di insolvenza sia la sede legale dell'impresa del lavoratore indipendente, a meno che non si dimostri che la residenza o la sede legale del debitore siano altrove. L'istanza di insolvenza congiunta dei coniugi deve essere presentata al tribunale di contea del luogo di residenza comune dei coniugi. Qualora i coniugi non abbiano una residenza comune, l'istanza deve essere presentata al tribunale di contea del luogo di residenza, o della sede legale di un'impresa, di uno dei coniugi, scelto dagli stessi.

Il giudice decide se accogliere l'istanza. Qualora accolga l'istanza, il giudice nomina un professionista di fiducia per il debitore.

In caso di nomina di un professionista di fiducia, il calcolo degli interessi di mora o delle penali contrattuali progressivi nel tempo viene sospeso per i crediti verso il debitore fino all'approvazione del piano di adeguamento dei debiti o fino al termine della procedura di adeguamento dei debiti. Tale disposizione non si applica ai crediti dei quali il debitore non chiede l'adeguamento o a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore. In caso di nomina di un professionista di fiducia, il creditore non può mettere fine al contratto con il debitore invocando una violazione di obbligazioni pecuniarie antecedente la presentazione dell'istanza, né rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni ivi previste, salvo autorizzazione del giudice.

In caso di nomina di un professionista di fiducia, il giudice sospende le procedure di esecuzione, o esecuzioni forzate di altro tipo, in corso relative a beni del debitore a fini di recupero, fino alla dichiarazione di fallimento, all'approvazione del piano di adeguamento dei debiti o fino al termine della procedura. Entro i medesimi termini, il giudice può:

  1. sospendere una procedura giudiziaria relativa a un credito pecuniario nei confronti del debitore per il quale non sia ancora stata adottata una decisione;
  2. annullare le misure provvisorie, compreso il sequestro conservativo di conti di pagamento;
  3. vietare ai creditori l'esercizio di diritti derivanti da garanzie fornite dal debitore, in particolare può vendere un oggetto in pegno o reclamarne la vendita;
  4. applicare altre misure di protezione provvisoria, comprese le misure provvisorie relative all'istanza di fallimento.

Il giudice non sospende le procedure giudiziarie riguardanti l'eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria, di una confisca o di una sostituzione della confisca nell'ambito di procedimenti penali, o le procedure giudiziarie relative all'esame delle impugnazioni delle sanzioni inflitte a seguito di infrazioni e non utilizza le altre misure di cui alla sottosezione 3 della presente sezione in relazione al sequestro o all'ipoteca giudiziale applicati ai beni del debitore al fine di garantire l'eventuale confisca o sostituzione della confisca nell'ambito di procedimenti penali.

Tenendo conto dei legittimi interessi del creditore, il giudice può, su richiesta del creditore, consentire la prosecuzione della procedura di esecuzione sospesa e permettere inoltre al creditore di esercitare i diritti derivanti dalle garanzie fornite dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, dell'approvazione del piano di adeguamento dei debiti o della chiusura della procedura.

Il professionista di fiducia determina la situazione economica del debitore, stila un elenco dei beni e dei debiti del debitore e lo presenta al giudice per conto e previa approvazione del debitore. Il professionista di fiducia fornisce inoltre al giudice una valutazione in merito a quale procedura debba essere avviata ai fini della pronuncia sulle difficoltà di pagamento del debitore. Il giudice non è vincolato dalla valutazione.

Successivamente, il giudice esamina l'istanza di insolvenza e adotta una delle seguenti decisioni:

  1. dichiara il fallimento del debitore;
  2. dichiara il fallimento del debitore e avvia una procedura per liberarlo dalle sue obbligazioni;
  3. avvia una procedura di adeguamento dei debiti;
  4. respinge l'istanza; oppure
  5. mette fine alla procedura per estinzione.

2.2. Avvio della procedura di adeguamento dei debiti

Il giudice avvia una procedura di adeguamento dei debiti se il debitore ha difficoltà di pagamento ma l'insolvenza non è ancora permanente, in particolare se tali difficoltà non possono essere palesemente superate senza un adeguamento dei debiti, anche attraverso la realizzazione delle attività del debitore per coprire i suoi debiti nei limiti di quanto può essere ragionevolmente chiesto al debitore. Si ritiene che il debitore abbia difficoltà di pagamento se non riesce o se è probabile che non riesca ad adempiere alle proprie obbligazioni nel momento in cui diventeranno esigibili.

Prima dell'avvio della procedura di adeguamento dei debiti, il giudice stabilisce l'importo che il debitore è tenuto a versare sull'apposito conto a titolo di deposito per la copertura dei compensi e delle spese del professionista di fiducia, nonché il termine entro il quale è tenuto a versarlo. Considerata la situazione economica del debitore, il giudice può autorizzare il pagamento scaglionato dell'importo stabilito durante la procedura.

Il giudice può decidere di non avviare la procedura di adeguamento dei debiti:

  1. se il debitore ha presentato, intenzionalmente o per grave negligenza, dati errati o incompleti sul suo patrimonio e sulle sue entrate, sui suoi creditori o sulle sue obbligazioni;
  2. se il debitore si rifiuta di attestare sotto giuramento l'esattezza dei dati presentati o di presentare le informazioni aggiuntive richieste dal giudice;
  3. se il debitore è stato condannato per un'infrazione relativa a una procedura fallimentare o di esecuzione, per un reato fiscale o per un'infrazione di cui agli articoli 381 e 3811 del codice penale e se non ne sono state rimosse le iscrizioni dal casellario giudiziale;
  4. se nei tre anni precedenti la presentazione dell'istanza o dopo la sua presentazione il debitore ha fornito, intenzionalmente o per grave negligenza, dati errati o incompleti sulla propria situazione finanziaria per ottenere dallo Stato, da un ente territoriale o da una fondazione aiuti o altri vantaggi oppure per evitare il pagamento di tasse;
  5. se nei tre anni precedenti la nomina del professionista di fiducia o ad essa successivi il debitore ha compromesso, intenzionalmente o per grave negligenza, la possibilità di soddisfare i creditori o ha effettuato intenzionalmente operazioni lesive nei confronti di questi ultimi. In tale contesto la lesione degli interessi dei creditori può consistere, tra l'altro, nel nascondere o dilapidare i beni;
  6. se il debitore non versa sull'apposito conto l'importo stabilito dal giudice a titolo di deposito per la copertura dei compensi e delle spese del professionista di fiducia.

Il giudice decide di non avviare una procedura di adeguamento dei debiti se ha già avviato una procedura di adeguamento dei debiti del debitore nei 10 anni precedenti la presentazione dell'istanza o se ha deciso di liberare il debitore dalle proprie obbligazioni.

Qualora avvii una procedura di adeguamento dei debiti del debitore, il giudice fissa un termine massimo di 60 giorni entro il quale il professionista di fiducia è tenuto a presentare un piano di adeguamento dei debiti. Il giudice può eventualmente prorogare tale termine fino a un massimo di altri 30 giorni.

Se il giudice avvia una procedura di adeguamento dei debiti del debitore, il termine per il recupero delle operazioni o degli altri atti previsto dalla legge fallimentare e dal codice della procedura di esecuzione è prorogato del periodo di tempo che intercorre tra la nomina del professionista di fiducia e la chiusura della procedura di adeguamento dei debiti. La proroga non supera gli otto anni prima della nomina del professionista di fiducia o della decorrenza dei termini per il recupero previsti dal codice della procedura di esecuzione.

Dopo l'avvio della procedura, il professionista di fiducia prepara il piano di adeguamento dei debiti del debitore in collaborazione con quest'ultimo e lo presenta, per conto e previa approvazione del debitore, al giudice per l'approvazione.

2.3. Avvio della procedura fallimentare e/o della procedura di liberazione dalle obbligazioni

Il giudice dichiara il fallimento di un debitore persona fisica e conduce la procedura fallimentare conformemente alle disposizioni della legge fallimentare. La procedura fallimentare avviata nei confronti di una persona fisica si svolge in modo analogo a quella avviata nei confronti di una persona giuridica (cfr. sezione 1.1).

Oltre alla dichiarazione di fallimento, è possibile avviare una procedura per liberare una persona fisica dalle proprie obbligazioni. È possibile liberare il debitore dalle obbligazioni non eseguite nell'ambito della procedura fallimentare. Le obbligazioni sorte prima della dichiarazione di fallimento possono essere incluse nella procedura fallimentare. Di norma, la procedura di liberazione dalle obbligazioni ha una durata di tre anni. Durante questo periodo, il debitore è tenuto a soddisfare i creditori quanto più possibile. Nel corso della procedura fallimentare, tutti i beni del debitore sono venduti e utilizzati per soddisfare i creditori. Il debitore è tenuto anche a condurre attività redditizie o a compiere sforzi ragionevoli per reperire tali attività. Anche il reddito del debitore viene utilizzato per soddisfare i creditori. La legge stabilisce un importo non pignorabile al fine di garantire al debitore le risorse minime necessarie al suo sostentamento. Tale importo non è dunque utilizzato per soddisfare i creditori. Qualora abbia soddisfatto i creditori in misura apprezzabile, il debitore può essere liberato dalle proprie obbligazioni anche prima che siano trascorsi tre anni, ma non prima di un anno dall'avvio della procedura. Qualora il debitore violi le proprie obbligazioni, ma non in misura grave, il giudice può prorogare di massimo un anno il termine per la liberazione del debitore dalle proprie obbligazioni. Se la violazione è grave, il giudice può decidere di non liberarlo da dette obbligazioni.

3. Avvio di una procedura fallimentare nei confronti del patrimonio di una persona fisica

In caso di decesso del debitore, qualora si constati l'insolvenza del patrimonio, è possibile presentare un'istanza per dichiarare il fallimento del patrimonio del debitore. In caso di decesso del debitore, l'istanza di fallimento può essere presentata, limitatamente al patrimonio del debitore, anche dall'erede, dall'esecutore testamentario o dall'amministratore della successione. In questo caso, trovano applicazione le disposizioni relative all'istanza di fallimento da parte del debitore. La procedura fallimentare nei confronti del patrimonio si svolge conformemente alle disposizioni della legge fallimentare.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Dopo la dichiarazione di fallimento, i beni del debitore diventano massa fallimentare e il diritto del debitore di amministrare tale massa e di disporne viene trasferito al curatore fallimentare.

In virtù dell'ordinanza fallimentare, i beni del debitore diventano massa fallimentare e vengono utilizzati come attività per soddisfare i creditori ed effettuare la procedura fallimentare. La massa fallimentare comprende sia i beni detenuti dal debitore al momento della dichiarazione di fallimento, sia i beni rivendicati, recuperati o acquisiti dal debitore durante la procedura fallimentare. Non comprende invece i beni del debitore che in virtù della legge non possono essere pignorati.

I beni non pignorabili per legge sono disciplinati dal codice della procedura di esecuzione. La legge prevede un elenco non esaustivo degli oggetti non pignorabili, il cui principale obiettivo è garantire al debitore una protezione sociale minima. Il divieto di realizzare gli oggetti non pignorabili scaturisce inoltre dalla necessità di tutelare altri diritti fondamentali, quali il diritto di scegliere liberamente il proprio ambito di attività, la propria professione e il luogo di lavoro, il diritto alla libertà d'impresa, il diritto all'educazione, il diritto alla libertà religiosa, il diritto alla tutela della vita privata e familiare, ecc. Il pignoramento di alcuni oggetti è altresì contrario al buon costume.

La legislazione estone prevede inoltre alcune restrizioni al pignoramento delle entrate al fine di garantire al debitore, nell'ambito di una procedura in corso nei suoi confronti, le risorse minime necessarie al suo sostentamento e a quello delle persone a suo carico.

Qualsiasi atto di disposizione relativo a un bene rientrante nella massa fallimentare effettuato dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento è nullo. L'oggetto trasferito in virtù dell'atto di disposizione verrà restituito alla controparte se rientra ancora nella massa fallimentare oppure darà luogo a un risarcimento se il trasferimento ha permesso di aumentare la massa fallimentare. Se prima della dichiarazione di fallimento il debitore ha disposto di crediti da maturare, la dichiarazione di fallimento rende nulla la disposizione dei crediti sorti dopo tale dichiarazione. Un debitore persona fisica può disporre della massa fallimentare con il consenso del curatore. Qualsiasi atto di disposizione effettuato senza il consenso del curatore è nullo.

Solo il curatore può accettare, dopo la dichiarazione di fallimento, l'esecuzione nei confronti del debitore di un'obbligazione derivante dalla massa fallimentare. Un'obbligazione eseguita nei confronti del debitore è ritenuta adempiuta solo se l'oggetto trasferito a fini di esecuzione fa ancora parte della massa fallimentare o se il trasferimento ha consentito di aumentare la massa. Un'obbligazione eseguita nei confronti del debitore prima della pubblicazione dell'avviso di fallimento è ritenuta adempiuta se, al momento della sua esecuzione, la persona che l'ha eseguita non era a conoscenza, né poteva ragionevolmente essere a conoscenza, della dichiarazione di fallimento.

Una volta avviata la procedura di riorganizzazione, l'impresa conserva il diritto di disporre dei propri beni, ma è tenuta a informare tempestivamente il consulente di riorganizzazione delle operazioni che esulano dall'attività economica abituale.

Nell'ambito della procedura di adeguamento dei debiti, il debitore persona fisica conserva il diritto di disporre dei propri beni, indipendentemente dal fatto che si tratti di un lavoratore indipendente.

Nell'ambito della procedura di liberazione dalle obbligazioni, qualora questa prosegua anche dopo il termine della procedura fallimentare, il reddito del debitore è ceduto o trasferito al professionista di fiducia. Il debitore non è tenuto a trasferire il reddito o la parte del reddito non pignorabile ai sensi delle disposizioni del codice della procedura di esecuzione. In tal caso, il professionista di fiducia restituisce al debitore il reddito o la parte del reddito di cui sopra.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Dopo la dichiarazione di fallimento, il debitore persona fisica è privato del diritto di effettuare operazioni legate alla massa fallimentare e il debitore persona giuridica è privato del diritto di effettuare qualsiasi operazione.

Il debitore è tenuto a fornire tempestivamente al giudice, al curatore provvisorio, al curatore, al comitato dei creditori e alla divisione insolvenze le informazioni di cui essi necessitano per la procedura fallimentare sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento, in particolare le informazioni sul suo patrimonio, obbligazioni comprese, e sulla sua attività economica o professionale. Il debitore deve presentare al curatore il bilancio relativo alla propria situazione alla data della dichiarazione di fallimento e il proprio stato patrimoniale, incluse le obbligazioni.

Il giudice può imporre al debitore di dichiarare sotto giuramento che, a sua conoscenza, le informazioni fornite sui beni, sui debiti e sulla sua attività economica o professionale sono esatte.

Il debitore è tenuto ad assistere il curatore provvisorio e il curatore nello svolgimento delle loro mansioni.

Dopo la dichiarazione di fallimento e prima della dichiarazione sotto giuramento, il debitore non ha il diritto di lasciare l'Estonia senza l'autorizzazione del giudice.

Se una decisione giudiziaria non è stata rispettata o se si tratta di garantire l'adempimento di un'obbligazione prevista dalla legge, il giudice può infliggere una sanzione al debitore o può ordinarne la comparizione immediata o la detenzione.

Il debitore ha il diritto di visionare il fascicolo del curatore e il fascicolo giudiziario riguardanti il fallimento. A fronte di giustificati motivi, il curatore può decidere di non presentare al debitore un documento del fascicolo, se la presentazione di tale documento rischia di pregiudicare lo svolgimento della procedura fallimentare.

Il curatore fallimentare

  • Il curatore fallimentare effettua sia operazioni legate alla massa fallimentare sia operazioni di altro tipo. Il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dall'attività del curatore è il debitore. In virtù del suo incarico, il curatore sostituisce il debitore dinanzi al giudice nelle controversie legate alla massa fallimentare.
  • Dopo la dichiarazione di fallimento il diritto del debitore di amministrare e di disporre della massa fallimentare viene trasferito al curatore fallimentare. Se la procedura fallimentare riguarda un debitore persona giuridica, il curatore può effettuare qualsiasi operazione e qualsiasi atto giuridico connesso alla massa fallimentare. Se la procedura fallimentare riguarda invece un debitore persona fisica, il curatore può effettuare solo le transazioni e gli atti giuridici legati alla massa fallimentare necessari al raggiungimento dell'obiettivo della procedura fallimentare e all'espletamento del proprio incarico.
  • Il curatore tutela i diritti e gli interessi di tutti i creditori e del debitore e garantisce la legittimità, celerità e adeguatezza economica della procedura. Egli è inoltre tenuto ad adempiere al proprio incarico con tutta l'attenzione richiesta a un curatore diligente e onesto e a tenere conto degli interessi di tutti i creditori e del debitore.
  • Il curatore stila l'inventario dei crediti dei creditori, amministra la massa fallimentare, ne organizza la formazione e la vendita e soddisfa con essa i creditori; stabilisce i motivi e il periodo di insorgenza dell'insolvenza del debitore; organizza l'eventuale prosecuzione dell'attività economica del debitore; procede eventualmente alla liquidazione del debitore persona giuridica; fornisce informazioni ai creditori e al debitore in base alle condizioni previste dalla legge; rende conto del proprio operato e presenta informazioni sulla procedura fallimentare al giudice, al responsabile di controllo e al comitato dei creditori ed esegue altre obbligazioni previste dalla legge. Se l'insolvenza del debitore è dovuta a un grave errore di gestione, il curatore è tenuto a presentare immediatamente una domanda di risarcimento nei confronti della persona responsabile di tale errore, se i motivi a fondamento di tale domanda sono sufficienti. Oltre ai diritti stabiliti dalla legge, il curatore beneficia di quelli previsti per il curatore provvisorio.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

In Estonia è ammessa la compensazione nell'ambito della procedura fallimentare. Per poter compensare crediti nel quadro di una procedura fallimentare devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. i crediti da compensare devono essere obbligazioni pecuniarie o obbligazioni dello stesso tipo;
  2. il creditore deve avere il diritto di eseguire la propria obbligazione e l'obbligazione del debitore deve essere diventata esigibile;
  3. il creditore deve presentare al debitore la domanda di compensazione fino a quando l'elenco dei creditori non sarà approvato; inoltre la domanda non deve essere condizionale o legata a una scadenza;
  4. il diritto del creditore di compensare il proprio credito con un credito del debitore deve essere anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Il credito del debitore che al momento della dichiarazione di fallimento era legato a una condizione sospensiva oppure non era ancora esigibile o non riguardava obbligazioni dello stesso tipo può essere compensato solo se la condizione sospensiva viene soddisfatta, se il credito del debitore è diventato esigibile o se le obbligazioni sono state modificate e sono diventate dello stesso tipo. La compensazione non è ammessa se la condizione sospensiva del credito del debitore viene soddisfatta o se il credito diventa esigibile prima che il creditore possa procedere alla compensazione del credito.

Se il credito del debitore è prescritto, è comunque possibile procedere alla sua compensazione se il diritto alla compensazione è sorto prima della prescrizione. Il creditore può inoltre procedere alla compensazione di un credito derivante dall'inosservanza di un contratto da parte del debitore, se tale inosservanza è dovuta al fatto che il curatore ha cessato di eseguire l'obbligazione del debitore dopo la dichiarazione di fallimento. Se l'oggetto dell'obbligazione contrattuale è divisibile e se al momento della dichiarazione di fallimento il creditore ha parzialmente adempiuto la propria obbligazione, questi può procedere alla compensazione relativa alla parte dell'obbligazione pecuniaria del debitore corrispondente alla parte dell'obbligazione che egli ha adempiuto. Se il debitore è un locatore e se prima della dichiarazione di fallimento il locatario ha versato al debitore un anticipo per la locazione di un bene immobile o di uno spazio, questo credito è un credito per arricchimento senza causa nei confronti del debitore che il locatario può compensare con un credito del debitore nei suoi confronti. Il locatario può inoltre procedere alla compensazione del credito legato al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata o dalla disdetta del contratto.

Un credito ottenuto per cessione può essere compensato nell'ambito di una procedura fallimentare solo se la cessione del credito e la relativa comunicazione scritta al debitore sono effettuate al massimo tre mesi prima della dichiarazione di fallimento. Un credito ottenuto per cessione non può invece essere compensato se il credito nei confronti del debitore è stato ceduto nei tre anni precedenti la nomina del curatore provvisorio o del professionista di fiducia quando il debitore era insolvente e il cessionario lo sapeva o doveva saperlo.

Il credito ammesso e assistito da garanzia, anche se ottenuto per cessione, può essere compensato se lo stesso oggetto in pegno viene venduto al suo prezzo di acquisto nella misura cui tale prezzo sia equivalente all'importo che il creditore avrebbe diritto a ricevere al momento della ripartizione della somma di denaro ricavata dalla vendita dell'oggetto acquistato, al netto dei pagamenti e delle spese (come le obbligazioni consolidate e i costi e le spese sostenuti durante la procedura fallimentare) da corrispondere prima di effettuare i versamenti in base alla ripartizione. La parte del prezzo di acquisto che non può essere compensata con il credito del creditore viene versata da quest'ultimo nella massa fallimentare.

Non possono essere oggetto di compensazione i crediti alimentari, i crediti relativi al risarcimento di un danno causato da una lesione corporale o da un decesso, i crediti derivanti da un danno provocato in modo illecito e intenzionale che la controparte detiene nei confronti della parte richiedente la compensazione; i crediti impignorabili per legge; i crediti che sono stati oggetto di pignoramento se la parte che richiede la compensazione ha maturato il proprio credito dopo il pignoramento o se il suo credito è diventato esigibile dopo il pignoramento e successivamente rispetto al credito pignorato; i crediti che la controparte può contestare e i crediti della controparte di cui non è ammessa la compensazione in virtù di altre disposizioni di legge.

Nell'ambito della procedura di riorganizzazione e della procedura di adeguamento dei debiti non esiste una normativa specifica sulla compensazione; si applicano pertanto le modalità generali previste dalla legge relativa al diritto delle obbligazioni.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Procedura fallimentare

Il curatore ha il diritto di eseguire le obbligazioni non adempiute derivanti da un contratto stipulato dal debitore e di esigere dalla controparte l'adempimento delle rispettive obbligazioni o di cessare di eseguire le obbligazioni contrattuali del debitore, salvo diverse disposizioni di legge. Il curatore non può cessare di eseguire le obbligazioni contrattuali del debitore se nel registro immobiliare è contenuta un'apposita iscrizione per garantirne l'adempimento. Se il curatore continua a eseguire le obbligazioni del debitore o comunica che ha intenzione di farlo, anche la controparte è tenuta a continuare ad adempiere le proprie obbligazioni. In tal caso, il curatore perde il diritto di rifiutare l'esecuzione delle obbligazioni del debitore. Se il curatore esige che la controparte esegua il contratto, quest'ultima può esigere dal curatore la garanzia del rispetto delle obbligazioni del debitore. Finché il curatore non offre questa garanzia, la controparte può rifiutarsi di eseguire le proprie obbligazioni, risolvere il contratto o recedere dal medesimo. Il credito nei confronti del debitore sorto in capo alla controparte che ha eseguito, su richiesta del curatore, le proprie obbligazioni è considerato un'obbligazione consolidata. Se dopo la dichiarazione di fallimento il curatore ha cessato di eseguire le obbligazioni del debitore, la controparte può insinuare il proprio credito legato all'inadempimento del contratto in qualità di creditore fallimentare. Se l'oggetto dell'obbligazione contrattuale è divisibile e se la controparte ha parzialmente adempiuto la propria obbligazione al momento della dichiarazione di fallimento, essa può chiedere l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria del debitore corrispondente alla parte della propria obbligazione eseguita solo in qualità di creditore fallimentare.

La legge prevede inoltre alcune peculiarità per determinati tipi di contratti:

  1. se prima della dichiarazione di fallimento il debitore ha venduto un bene mobile con riserva di proprietà e se ha trasferito il possesso del bene all'acquirente, quest'ultimo ha il diritto di esigere il rispetto del contratto di vendita. In tal caso, il curatore non può rinunciare a eseguire le obbligazioni contrattuali del debitore;
  2. salvo diversa disposizione del contratto, il fallimento del locatore non costituisce motivo di recesso dal contratto di locazione. Se il contratto di locazione prevede che il fallimento sia motivo di recesso, il curatore può recedere dal contratto con un preavviso di un mese o con un preavviso inferiore, secondo quanto previsto dal contratto. Il fallimento del locatore di un'abitazione non costituisce motivo di recesso dal contratto di locazione. Il locatario che, prima della dichiarazione di fallimento del debitore, abbia versato a quest'ultimo un anticipo per la locazione di un bene immobile o di uno spazio può compensare questo credito per arricchimento senza causa con un credito vantato dal debitore nei suoi confronti;
  3. in caso di fallimento del locatario, il locatore può recedere dal contratto di locazione solo in base alle modalità generali; il contratto di locazione non può essere sciolto con recesso per un ritardo di pagamento di un canone dovuto prima della presentazione dell'istanza di fallimento. Il curatore ha il diritto di recedere dal contratto locazione stipulato dal debitore con un preavviso di un mese o inferiore, secondo quanto previsto dal contratto. Se al momento della dichiarazione di fallimento l'abitazione o il bene immobile non era stato messo a disposizione del debitore, sia il curatore che la controparte beneficiano del diritto di annullare il contratto. In caso di annullamento o di recesso dal contratto, la controparte può chiedere il risarcimento del danno derivante dallo scioglimento anticipato del contratto in qualità di creditore fallimentare oppure mediante compensazione;
  4. le modalità previste dal contratto di locazione si applicano anche ai contratti di leasing stipulati dal debitore.

La decisione relativa alla prosecuzione o allo scioglimento del contratto spetta al curatore, ma se la controparte chiede a quest'ultimo di scegliere, il curatore è tenuto a comunicare prontamente, e comunque entro sette giorni, se intende eseguire l'obbligazione del debitore o se vi rinuncia. Su richiesta del curatore, il giudice può prorogare il suddetto termine. Se non provvede alla comunicazione entro il termine previsto, il curatore non ha il diritto di chiedere alla controparte di eseguire il contratto finché non avrà a sua volta adempiuto le obbligazioni del debitore.

Alcuni contratti stipulati dal debitore possono anche essere revocati. Il giudice invalida in particolare i contratti sottoscritti tra la nomina del curatore provvisorio e la dichiarazione di fallimento. Oltre alla condizione temporale, la revoca necessita che gli interessi dei creditori siano lesi dal contratto. Se la lesione non sussiste e la revoca non comporta un aumento della massa fallimentare non v'è motivo di procedere alla revoca.

In generale, né il debitore fallito né il curatore hanno il diritto di modificare i contratti. I contratti possono tuttavia essere modificati in caso di concordato concluso dopo la dichiarazione di fallimento. In tal caso, previo accordo tra il debitore e i creditori, è possibile giungere a una riduzione dei debiti o a una proroga dei pagamenti. Lo stesso risultato può essere ottenuto con la procedura di riorganizzazione o con la procedura di adeguamento dei debiti. Né la legge fallimentare, né la legge in materia di riorganizzazione e nemmeno quella sull'insolvenza delle persone fisiche trattano separatamente la cessione dei crediti o il subentro nelle obbligazioni. È pertanto opportuno applicare le modalità generali previste dalla legge relativa al diritto delle obbligazioni.

Procedura di riorganizzazione

Nell'ambito della procedura di riorganizzazione è ammessa la modifica dei contratti mediante un piano di riorganizzazione.

Qualsiasi accordo in base al quale un creditore può sospendere o accelerare l'esecuzione di un contratto, risolvere o, in qualsiasi altro modo a danno di un'impresa, modificare tale contratto a seguito della presentazione di un'istanza di riorganizzazione, dell'avvio di una procedura di riorganizzazione, dell'approvazione di un piano di riorganizzazione, della presentazione di una richiesta di sospensione delle misure di recupero dei crediti o della sospensione di tali misure è nullo.

Il creditore non può sospendere o accelerare l'esecuzione di contratti esecutivi essenziali, risolverli o, in qualsiasi altro modo a danno di un'impresa, modificarli durante la sospensione delle misure, a causa di debiti sorti prima della sospensione delle misure di recupero dei crediti di cui alla legge in materia di riorganizzazione e per il solo fatto che tali debiti non sono stati pagati dall'impresa. La restrizione non si applica ai contratti di credito e di finanziamento. Se l'imposizione della restrizione al creditore comporta un onere sproporzionato, il giudice può porvi fine anticipatamente.

Il piano di riorganizzazione non consente di modificare un credito derivante da un contratto di lavoro o da un'operazione in strumenti derivati.

Procedura di adeguamento dei debiti

In caso di nomina di un professionista di fiducia, il creditore non può mettere fine al contratto con il debitore, invocando una violazione di obbligazioni pecuniarie antecedente la presentazione dell'istanza di insolvenza, né rifiutarsi di adempiere le proprie obbligazioni per tale motivo. Qualsiasi accordo che preveda che il creditore possa mettere fine al contratto a seguito della presentazione di un'istanza di insolvenza o a seguito dell'approvazione di un piano di adeguamento dei debiti è nullo. Se l'esecuzione continuata di un contratto è ingiusta nei confronti del creditore e superflua dal punto di vista del debitore, in particolare se è improbabile che la procedura di adeguamento dei debiti sarà avviata o se è inutile continuare l'esecuzione del contratto per svolgere tale procedura, il giudice può consentire al creditore di mettere fine al contratto sulla base dell'istanza del creditore.

La procedura di adeguamento dei debiti consente di modificare le obbligazioni derivanti da un contratto a esecuzione differita sorte o diventate esigibili dopo la presentazione dell'istanza di adeguamento dei debiti. Nel piano di adeguamento dei debiti è possibile prevedere che i contratti di credito o gli altri contratti a esecuzione differita, stipulati prima della presentazione dell'istanza di adeguamento dei debiti e in virtù dei quali le obbligazioni pecuniarie del debitore diventano esigibili dopo la presentazione dell'istanza, si concludano al momento dell'approvazione del piano di adeguamento. La fine del contratto comporta gli stessi effetti del recesso eccezionale del contratto per fatti imputabili al debitore. Le obbligazioni del debitore derivanti dalla fine del contratto possono essere modificate preventivamente dal piano di adeguamento dei debiti. Se le obbligazioni derivanti da un contratto di leasing sono oggetto di un progetto di adeguamento, il locatore creditore può recedere eccezionalmente dal contratto entro una settimana dall'approvazione del piano di adeguamento.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Dopo la dichiarazione di fallimento, i creditori fallimentari possono insinuare i crediti nei confronti del debitore solo nell'ambito della procedura fallimentare. Il curatore deve essere informato di tutti i crediti sorti nei confronti del debitore prima della dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fondamento e dalla scadenza di questi crediti. Le procedure di esecuzione avviate nei confronti del debitore si concludono con la dichiarazione di fallimento. I creditori sono tenuti a insinuare i loro crediti presentando una dichiarazione al curatore fallimentare.

Nell'ambito della procedura di riorganizzazione o di adeguamento dei debiti, solo i creditori i cui crediti sono interessati dal piano di riorganizzazione o dal piano di adeguamento dei debiti non possono avviare nuove procedure durante il periodo di validità del piano. In caso di riorganizzazione, le procedure di esecuzione vengono sospese, tranne quelle volte a soddisfare i crediti sorti da un rapporto di lavoro. Nell'ambito della procedura di adeguamento dei debiti, il giudice può sospendere le procedure di esecuzione come misura di protezione provvisoria anche prima che venga presentata un'istanza di insolvenza o prima della decisione su tale istanza. In caso di nomina di un professionista di fiducia, il giudice sospende le procedure di esecuzione (o l'esecuzione forzata) in corso relative a beni del debitore a fini di recupero, fino alla dichiarazione di fallimento, all'approvazione del piano di adeguamento dei debiti o fino al termine della procedura.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Procedura fallimentare

Nelle controversie riguardanti la massa fallimentare o beni che possono essere inclusi nella massa fallimentare, il diritto di essere parte di una procedura giudiziaria al posto del debitore viene trasferito al curatore. Se una procedura giudiziaria avviata prima della dichiarazione di fallimento riguarda un'azione promossa dal debitore contro un'altra persona o un'altra domanda legata alla massa fallimentare o se il debitore partecipa a una procedura giudiziaria come terza parte, il curatore può, in virtù del suo incarico, intervenire nella procedura al posto del debitore. Se il curatore non interviene nella procedura, il debitore può proseguire nella sua azione come attore o come terza parte.

Se una procedura giudiziaria avviata prima della dichiarazione di fallimento riguarda un credito nei confronti del debitore o l'impugnazione di un atto amministrativo emesso a favore del debitore in relazione a un credito pecuniario di diritto pubblico, ma non è ancora stata presa una decisione in merito a tale credito, il giudice potrà decidere di non esaminare il credito o l'impugnazione, se non per decidere in merito all'applicazione di sanzioni pecuniarie, confische o relative sostituzioni nei procedimenti penali, a crediti riguardanti obbligazioni alimentari nei procedimenti civili o all'impugnazione di una sanzione inflitta a seguito di un'infrazione. Il giudice riprende la procedura, su richiesta della parte attrice, se l'ordinanza fallimentare è stata annullata da un giudice di grado superiore e se l'ordinanza con cui l'istanza di fallimento o di insolvenza è stata respinta è passata in giudicato oppure se la procedura fallimentare è stata chiusa per estinzione dopo la dichiarazione di fallimento.

Se nell'ambito di una procedura giudiziaria avviata prima della dichiarazione di fallimento viene presentata nei confronti del debitore una richiesta per escludere un bene dalla massa fallimentare, il giudice provvede a esaminare tale richiesta. In tal caso, il curatore fallimentare può intervenire nella procedura al posto del debitore. Il curatore esercita i diritti e i doveri del debitore come parte convenuta. Se il curatore non interviene, la procedura può proseguire su richiesta della parte attrice.

Se una procedura giudiziaria riguarda un credito nei confronti del debitore o l'impugnazione di un atto amministrativo emesso a favore del debitore in relazione a un credito pecuniario di diritto pubblico e la decisione adottata può essere impugnata, il curatore può farlo a nome del debitore dopo la dichiarazione di fallimento. Con il consenso del curatore il debitore stesso può impugnare la decisione. Il debitore può impugnare una sanzione pecuniaria, una confisca o la sostituzione di una confisca in un procedimento penale, un credito relativo al risarcimento di un danno derivante da un reato o l'applicazione di una sanzione nel contesto di un procedimento di infrazione indipendentemente dal consenso del curatore. Se un atto amministrativo nei confronti del debitore è contestato in giudizio, il termine di ricorso contro questo atto viene sospeso.

Una persona che detiene un credito alimentare nei confronti di un debitore diventato esigibile a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore non è un creditore nella procedura fallimentare riguardante tale credito, il quale non può essere insinuato nell'ambito della procedura. Tale credito può essere presentato dinanzi al giudice e la procedura giudiziaria può essere svolta durante quella fallimentare.

Procedura di riorganizzazione e procedura di adeguamento dei debiti

Dopo la presentazione dell'istanza di riorganizzazione, su richiesta dell'impresa, approvata del consulente di riorganizzazione, il giudice adito può sospendere una procedura giudiziaria relativa a un credito pecuniario nei confronti dell'impresa e fino all'approvazione del piano di riorganizzazione o fino alla fine della procedura di riorganizzazione, a meno che non si tratti di un credito connesso a un rapporto di lavoro o di un credito alimentare nei confronti dei quali non sia ancora stata adottata una decisione. In caso di avvio di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, il giudice nominerà un professionista di fiducia, dopodiché potrà sospendere le procedure giudiziarie relative a crediti pecuniari nei confronti del debitore per i quali non sia ancora stata adottata una decisione. Il giudice può sospendere le procedure fino alla dichiarazione di fallimento, all'approvazione del piano di adeguamento dei debiti o fino al termine della procedura.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Partecipazione dei creditori alla procedura fallimentare

Nell'ambito della procedura fallimentare il creditore rappresenta il proprio credito. Entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di fallimento nel bollettino degli annunci ufficiali, i creditori sono tenuti a informare il curatore di tutti i loro crediti verso il debitore antecedenti la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fondamento e dalla scadenza di tali crediti. A tale scopo i creditori devono presentare al curatore una dichiarazione scritta (dichiarazione di credito). I crediti sono difesi per iscritto. Una volta che tutti i creditori abbiano informato i curatori dei loro crediti, il curatore stilerà un elenco preliminare dei creditori. L'elenco viene presentato ai creditori per essere esaminato. I creditori e il debitore hanno l'opportunità di contestare i crediti di tutti i creditori. Qualora ve ne sia motivo, anche il curatore è tenuto a presentare le proprie contestazioni. Successivamente i creditori i cui crediti sono stati contestati possono esporre la propria opinione al curatore. Il curatore stila un elenco definitivo dei creditori sulla base dei crediti, delle contestazioni e delle opinioni espresse in merito e lo presenta al giudice per l'approvazione. Le garanzie a sostegno del credito sono difese contestualmente al credito. Il credito, il suo rango e la garanzia a sostegno del credito sono considerati ammessi se né il curatore né nessun creditore li contesta nell'assemblea di tutela dei crediti e se il giudice approva l'elenco dei creditori. Il credito ammesso o il suo rango non possono essere oggetto di contestazione successiva.

Oltre a rappresentare i propri crediti e difenderli, i creditori partecipano alla procedura fallimentare attraverso l'assemblea generale dei creditori. L'assemblea generale dei creditori è competente per nominare il curatore ed eleggere il comitato dei creditori, decidere se proseguire l'attività dell'impresa del debitore o se porvi fine, decidere se procedere allo scioglimento del debitore persona giuridica, preparare un concordato, assumere decisioni in merito alla vendita della massa fallimentare nei limiti previsti dalla legge, statuire sulle denunce relative all'attività del curatore e decidere sulla remunerazione dei membri del comitato dei creditori e su altre questioni lasciate dalla legge alla competenza dell'assemblea generale dei creditori. Se l'assemblea generale dei creditori decide di eleggere un comitato dei creditori, quest'ultimo è incaricato in particolare di tutelare gli interessi di tutti i creditori nell'ambito della procedura fallimentare.

Partecipazione dei creditori alla procedura di riorganizzazione

Il consulente di riorganizzazione informa tempestivamente i creditori dell'avvio della procedura di riorganizzazione e dell'ammontare dei crediti da essi detenuti verso l'impresa in virtù dell'elenco dei debiti; per farlo, trasmette loro l'avviso di riorganizzazione. Se un creditore il cui credito è oggetto di un progetto di adeguamento in base al piano di riorganizzazione non accetta i dati contenuti nell'avviso di riorganizzazione, può presentare al consulente di riorganizzazione, entro i tempi indicati nel suddetto avviso, una dichiarazione scritta segnalando i punti dell'avviso che non accetta e fornendo prove in tal senso. Se il creditore non presenta dichiarazioni entro i tempi stabiliti, l'ammontare del credito è ritenuto approvato. Il consulente di riorganizzazione verifica la legittimità del credito vantato dal creditore che presenta la dichiarazione e valuta se il credito da adeguare è sostanziato da prove, e informa il giudice in merito a eventuali crediti non realmente esistenti, a crediti il cui ammontare non è chiaro o nel caso in cui non sia possibile valutare se il credito sia legittimo o sostanziato da prove. Se non concorda con un'affermazione contenuta nella dichiarazione del creditore, il consulente di riorganizzazione deve trasmettere prontamente al giudice la dichiarazione corredata di prove e spiegare i motivi per cui non accetta il contenuto della dichiarazione. Il consulente di riorganizzazione è tenuto a giustificare le proprie affermazioni. In base alle affermazioni e alle prove presentate, il giudice decide in merito all'importo del credito principale e del credito accessorio, nonché in merito all'esistenza e all'entità delle garanzie.

Partecipazione dei creditori alla procedura di adeguamento dei debiti

La procedura di adeguamento dei debiti riguarda i creditori i cui crediti verso il debitore sono diventati esigibili al momento della presentazione dell'istanza di insolvenza. Inoltre, a determinate condizioni, è possibile modificare le obbligazioni derivanti da un contratto a esecuzione differita sorte o diventate esigibili dopo la presentazione dell'istanza di insolvenza.

Dopo la preparazione del piano di adeguamento dei debiti e prima che sia presentato al giudice, il professionista di fiducia lo comunica tempestivamente, insieme all'istanza, all'elenco dei beni e dei debiti del debitore e agli altri allegati, ai creditori i cui crediti sono interessati dalla richiesta di adeguamento indicati nel piano di adeguamento dei debiti. Nel comunicare al creditore il piano di adeguamento dei debiti, il professionista di fiducia gli concede un termine, di almeno due settimane e comunque non superiore a quattro a decorrere dalla ricezione del piano di adeguamento dei debiti, per presentare il suo parere al professionista di fiducia. Il creditore fa sapere se concorda con i dati relativi al suo credito e alle sue garanzie forniti dal debitore e se accetta il calcolo del debito effettuato dal debitore e l'adeguamento dei debiti secondo le modalità richieste da quest'ultimo. Se non accetta l'adeguamento dei debiti secondo le modalità richieste dal debitore, il creditore è tenuto a indicare se accetterebbe l'adeguamento secondo altre modalità. Il professionista di fiducia fa anche riferimento alle conseguenze della mancata espressione di un parere. Il professionista di fiducia invia al giudice i pareri dei creditori insieme al piano di adeguamento dei debiti.

Se il creditore il cui credito è interessato da un progetto di adeguamento non concorda con l'ammontare del credito e gli altri dati forniti nell'elenco dei debiti, deve presentare al professionista di fiducia, entro i termini stabiliti, una dichiarazione segnalando i punti dell'elenco dei debiti che non accetta e fornendo prove delle sue contestazioni. Se il creditore non presenta nessuna dichiarazione entro i tempi stabiliti, l'ammontare del credito è ritenuto approvato. Se non concorda con una contestazione contenuta nella dichiarazione del creditore, il professionista di fiducia deve trasmettere al giudice, insieme al piano di adeguamento dei debiti, la dichiarazione corredata di prove e spiegare i motivi per cui non accetta il contenuto della dichiarazione. Insieme al piano di adeguamento dei debiti, il professionista di fiducia trasmette al giudice i pareri, le dichiarazioni e le prove presentate dai creditori. In base alle affermazioni e alle prove presentate, il giudice decide in merito all'importo del credito principale e del credito accessorio e in merito all'esistenza di garanzie al momento dell'approvazione del piano. Se necessario, il giudice sentirà preventivamente il debitore e il creditore interessato. Il giudice può decidere di non determinare l'ammontare del credito o di determinarlo solo in parte, se ritiene che il credito interessato da un progetto di adeguamento non esista effettivamente, se l'ammontare non è chiaro o se non è possibile valutare ragionevolmente se il credito sia legittimo o sostanziato da prove. Dopo l'approvazione di un piano di adeguamento dei debiti, gli effetti giuridici ivi previsti iniziano ad applicarsi al debitore e alla persona i cui diritti sono interessati dal piano.

Partecipazione dei creditori alla procedura di liberazione dalle obbligazioni

L'avvio di una procedura di liberazione dalle obbligazioni avviene contestualmente alla dichiarazione di fallimento. Finché la procedura fallimentare prosegue, i creditori vi partecipano in conformità delle disposizioni in materia di procedura fallimentare. Se la procedura fallimentare termina e successivamente prosegue la procedura di liberazione dalle obbligazioni, i creditori che hanno insinuato crediti nella procedura fallimentare e il cui credito o parte di esso non è stato soddisfatto hanno il diritto di ricevere pagamenti durante il periodo di liberazione dalle obbligazioni.

Durante la procedura di liberazione del debitore dalle proprie obbligazioni, i creditori fallimentari, compresi coloro che non hanno insinuato crediti durante la procedura fallimentare, non possono avanzare alcuna richiesta di pagamento in relazione ai beni del debitore. I creditori i cui crediti nei confronti del debitore sono sorti dopo la dichiarazione di fallimento non possono, durante la procedura di liberazione del debitore dalle proprie obbligazioni, avanzare alcuna richiesta di pagamento in relazione alle somme di denaro che devono essere trasferite al professionista di fiducia.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

In virtù dell'ordinanza fallimentare, i beni del debitore diventano massa fallimentare e vengono utilizzati come attività per soddisfare i creditori ed effettuare la procedura fallimentare. La massa fallimentare comprende sia i beni detenuti dal debitore al momento della dichiarazione di fallimento, sia i beni rivendicati, recuperati o acquisiti dal debitore durante la procedura fallimentare. Non comprende invece i beni del debitore che in virtù della legge non possono essere pignorati.

Dopo la dichiarazione di fallimento il diritto del debitore di amministrare e di disporre della massa fallimentare viene trasferito al curatore fallimentare. Qualsiasi atto di disposizione relativo a un bene rientrante nella massa fallimentare effettuato dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento è nullo. Prima della dichiarazione di fallimento il giudice può vietare al debitore di disporre in tutto o in parte dei beni senza il consenso del curatore provvisorio.

Il curatore deve prendere possesso dei beni del debitore e cominciare ad amministrare la massa fallimentare subito dopo l'ordinanza fallimentare. Salvo diversa disposizione di legge, il curatore è tenuto a rivendicare i beni del debitore che sono in possesso di terzi per includerli nella massa fallimentare. L'amministrazione della massa fallimentare comporta l'esecuzione delle operazioni necessarie a tutelare la massa e a condurre la procedura fallimentare, nonché la gestione delle attività del debitore persona giuridica o l'organizzazione dell'attività economica dell'imprenditore, debitore persona fisica. Nell'ambito di una procedura fallimentare relativa a un debitore persona giuridica, il curatore esercita i diritti e i doveri del consiglio di amministrazione della persona giuridica, o dell'organo che lo sostituisce, che non sono contrari all'obiettivo della procedura fallimentare. Il curatore ha la stessa responsabilità di un membro di un organo di amministrazione.

Il curatore può effettuare operazioni in denaro relative alla massa fallimentare solo con l'autorizzazione del giudice. Inoltre il curatore non effettua versamenti in contanti ai creditori in base alla ripartizione. Un'operazione particolarmente importante per la procedura fallimentare può essere effettuata dal curatore solo con il consenso del comitato dei creditori. Sono considerate operazioni particolarmente importanti innanzitutto l'assunzione di prestiti e, nel caso in cui un'impresa rientri nella massa fallimentare, tutte le operazioni che esulano dall'attività economica abituale di tale impresa. Il curatore non può effettuare relativamente alla massa fallimentare o per conto di quest'ultima operazioni con sé stesso o con persone a lui collegate, né altre operazioni dello stesso tipo o che implichino un conflitto d'interessi, né chiedere il rimborso delle spese connesse a tali operazioni.

Il curatore può iniziare la vendita della massa fallimentare dopo la prima assemblea generale dei creditori, a meno che durante la suddetta assemblea i creditori non decidano diversamente. Se il debitore ha impugnato l'ordinanza fallimentare, i beni non possono essere venduti senza il consenso del debitore prima dell'esame dell'impugnazione presentata dinanzi al tribunale distrettuale. Queste restrizioni non si applicano alla vendita dei beni facilmente deperibili, dei beni il cui valore decade rapidamente o dei beni che presentano costi di conservazione o di stoccaggio eccessivamente elevati. Nel caso in cui l'attività dell'impresa del debitore viene portata avanti, i beni non possono essere venduti se questo impedisce la prosecuzione dell'attività. In caso di proposta di concordato, i beni non possono essere venduti prima della conclusione del concordato a meno che, nonostante la proposta in questione, l'assemblea generale dei creditori non decida diversamente. La massa fallimentare viene venduta all'incanto secondo le modalità previste dal codice della procedura di esecuzione.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Crediti da insinuare al passivo

I crediti da insinuare al passivo sono i crediti sorti nei confronti del debitore prima della dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fondamento e dalla scadenza di tali crediti. Dopo la dichiarazione di fallimento tutti i crediti verso il debitore sono considerati decaduti, salva diversa disposizione di legge. Se il creditore è ricorso alla giustizia ma non è ancora stata presa una decisione, il giudice sospende la procedura e il creditore è tenuto a insinuare il credito presentando una dichiarazione al curatore fallimentare. Il creditore è tenuto a insinuare il credito anche quando è ricorso alla giustizia e la decisione del giudice è passata in giudicato, ma questo credito è considerato protetto. Se il debitore aveva la possibilità di presentare ricorso, questo diritto può essere esercitato dal curatore fallimentare.

Esame dei crediti sorti dopo l'avvio dalla procedura fallimentare

Dopo la dichiarazione di fallimento i creditori fallimentari possono insinuare i loro crediti nei confronti del debitore solo in base alle modalità previste dalla legge fallimentare. I crediti possono essere insinuati solo presso il curatore fallimentare. Inoltre possono essere insinuati solo i crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento; quelli sorti dopo la dichiarazione di fallimento non possono essere insinuati prima della fine della procedura fallimentare. Nel caso delle persone giuridiche, è opportuno considerare che la procedura fallimentare si conclude generalmente con la liquidazione della persona giuridica e che dopo la fine della procedura non c'è quindi più nessuno contro cui insinuare crediti. Quando si effettuano operazioni con persone giuridiche in fallimento è quindi necessario usare cautela e tenere conto di questo rischio. Nel caso delle persone fisiche, invece, i crediti sorti durante la procedura fallimentare possono essere insinuati dopo la procedura in base alle modalità generali. Tale procedura è però soggetta ad alcune restrizioni nel caso in cui sia in corso anche la procedura di liberazione del debitore persona fisica dalle proprie obbligazioni. Le obbligazioni relative al risarcimento dei danni indebitamente causati dal debitore persona giuridica durante la procedura fallimentare sono obbligazioni consolidate; questo significa che è possibile imporre al debitore di eseguirle durante la procedura fallimentare secondo le modalità generali oppure realizzare a tale scopo una procedura di esecuzione sulla massa fallimentare.

Dopo la dichiarazione di fallimento il debitore potrebbe procedere a un atto di disposizione su un bene rientrante nella massa fallimentare. Tale atto sarebbe tuttavia nullo dal momento che, dopo la dichiarazione di fallimento, il diritto di amministrazione e di disposizione del patrimonio è passato al curatore fallimentare. Se il debitore procede comunque a un atto di disposizione, ciò che è stato trasferito in virtù di tale atto verrà restituito alla controparte, se il bene trasferito rientra ancora nella massa fallimentare, o sarà oggetto di risarcimento, se il trasferimento ha permesso di aumentare la massa fallimentare. Se il debitore ha disposto del bene il giorno della dichiarazione di fallimento, si presume che l'atto di disposizione sia stato effettuato dopo la dichiarazione di fallimento. Se prima della dichiarazione di fallimento il debitore ha disposto di crediti da maturare, la dichiarazione di fallimento rende nulla la disposizione dei crediti sorti dopo tale dichiarazione. Un debitore persona fisica può disporre della massa fallimentare con il consenso del curatore. Qualsiasi atto di disposizione effettuato senza il consenso del curatore è nullo.

Gestione dei crediti sorti dopo l'avvio di una procedura di riorganizzazione o di adeguamento dei debiti

Durante il periodo di validità del piano di riorganizzazione non possono essere promosse azioni riguardanti un credito incluso nel piano di riorganizzazione, mentre restano possibili le azioni su altri crediti. Durante il periodo di validità del piano di adeguamento dei debiti non è possibile promuovere azioni o chiedere l'avvio di un procedimento di volontaria giurisdizione su un credito incluso nel piano di adeguamento, mentre restano possibili le azioni su altri crediti. L'approvazione del piano di adeguamento dei debiti non pregiudica il diritto del creditore di contestare, nell'ambito di una procedura giudiziaria, i crediti non ammessi nel piano di adeguamento. Nell'ambito di una procedura giudiziaria il creditore può inoltre contestare l'importo di un credito relativamente alla parte di credito non ammessa.

La presentazione di un'istanza di riorganizzazione o di adeguamento dei debiti da parte del debitore comporta una sospensione del termine di prescrizione dei crediti nei confronti del debitore. Dopo la presentazione dell'istanza di riorganizzazione, su richiesta dell'impresa, approvata del consulente di riorganizzazione, il giudice adito può sospendere una procedura giudiziaria relativa a un credito pecuniario nei confronti dell'impresa e fino all'approvazione del piano di riorganizzazione o fino alla fine della procedura di riorganizzazione, a meno che non si tratti di un credito connesso a un rapporto di lavoro nei confronti del quale non sia ancora stata adottata una decisione. In caso di avvio di una procedura di adeguamento dei debiti, il giudice sospende, fino all'approvazione del piano di adeguamento dei debiti o fino al termine della procedura, le procedure giudiziarie relative a crediti pecuniari verso il debitore su cui non sia ancora stata adottata una decisione.

Il piano di riorganizzazione non esonera una persona solidalmente responsabile dell'obbligazione dell'impresa dall'onorare tale obbligazione. L'approvazione del piano di adeguamento dei debiti non esonera una persona solidalmente responsabile dell'obbligazione del debitore dall'onorare tale obbligazione.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Norme in materia di insinuazione, controllo e ammissione dei crediti nell'ambito di una procedura fallimentare

Entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di fallimento nel bollettino degli annunci ufficiali, i creditori sono tenuti a informare il curatore di tutti i loro crediti verso il debitore antecedenti la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fondamento e dalla scadenza di tali crediti. Dopo la dichiarazione di fallimento, tutti i crediti verso il debitore sono considerati decaduti. A tale scopo i creditori devono presentare al curatore una dichiarazione scritta (dichiarazione di credito). Nella dichiarazione di credito è necessario indicare il contenuto, il motivo e l'importo del credito e l'eventuale esistenza di una garanzia. I documenti comprovanti le circostanze indicate nella dichiarazione di credito devono essere allegati alla dichiarazione.

I crediti sono difesi nella procedura scritta. Le garanzie a sostegno del credito sono difese contestualmente al credito. Il curatore stila un elenco preliminare dei creditori sulla base della dichiarazione di credito presentata. Tutti i creditori e il debitore possono contestare il credito. Qualora necessario, anche il curatore è tenuto a presentare le proprie contestazioni. Successivamente, i creditori che hanno ricevuto una contestazione hanno la possibilità di esprimere il proprio parere in merito. Il curatore stila un elenco definitivo dei creditori sulla base della dichiarazione di credito, delle contestazioni e delle opinioni presentate e lo sottopone al giudice per l'approvazione.

Al momento dell'approvazione dell'elenco dei creditori, il giudice si pronuncia sul merito delle contestazioni, dei pareri, delle richieste e delle dichiarazioni presentate insieme all'elenco, stabilisce l'ammontare, il rango e la ripartizione del credito e approva l'elenco dei creditori con ordinanza. Il credito, il suo rango e la garanzia a sostegno del credito sono considerati ammessi se né il curatore né nessun creditore li contesta oppure se il creditore o il curatore che ha contestato il credito vi rinuncia. Per rinunciare a una contestazione occorre presentare un'istanza al giudice.

I seguenti crediti sono considerati ammessi senza discussione:

  1. crediti accettati con decisione giudiziaria passata in giudicato o con decisione di un organo arbitrale che funge da titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 6 o 61 del codice della procedura di esecuzione;
  2. garanzie ammesse con decisione giudiziaria passata in giudicato o con decisione di un organo arbitrale che funge da titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 6 o 61 del codice della procedura di esecuzione oppure garanzie iscritte nel registro immobiliare, nel registro navale, nel registro delle garanzie commerciali o nel registro dei titoli;
  3. crediti accettati con decisioni e ordinanze del tribunale unificato dei brevetti passate in giudicato, di cui all'articolo 82 dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti (GU C 175 del 20.6.2013, pag. 1);
  4. crediti accettati con decisioni di organi giurisdizionali di Stati esteri, dichiarate esecutive o soggette ad esecuzione senza riconoscimento in Estonia;
  5. crediti per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie di diritto pubblico derivanti da un atto amministrativo di cui all'articolo 2, comma 1, del codice della procedura di esecuzione, se il termine per la contestazione dell'atto amministrativo è scaduto prima della dichiarazione di fallimento e anche nel caso in cui tali crediti derivino da un atto ufficiale di uno stato estero dichiarato esecutivo o soggetto ad esecuzione senza riconoscimento in Estonia.

L'elenco dei creditori, da approvarsi con ordinanza, indica:

  1. il nome del creditore;
  2. il codice del registro o il codice di identificazione personale del creditore;
  3. l'ammontare del credito ammesso;
  4. il rango del credito ammesso e la ripartizione;
  5. l'eventuale garanzia a sostegno del credito;
  6. se il credito consiste in un'obbligazione solidale o deriva da un'operazione condizionata o da un atto amministrativo con una condizione secondaria;
  7. se il credito è oggetto di contestazione da parte del debitore.

Norme in materia di insinuazione, controllo e ammissione dei crediti nell'ambito di una procedura di riorganizzazione o di adeguamento dei debiti

Nell'ambito di una procedura di riorganizzazione, il debitore presenta un elenco dei debiti con tutti i crediti detenuti nei suoi confronti e l'indicazione dei relativi creditori. I crediti non sono quindi insinuati dai creditori. Se un creditore, che presenta un credito oggetto di un progetto di adeguamento in base al piano di riorganizzazione, non accetta l'importo del credito indicato nell'ambito della procedura di riorganizzazione, può presentare al consulente di riorganizzazione una dichiarazione scritta precisando quali sono i punti dell'avviso che non accetta e presentando prove in tal senso. Se il creditore non presenta dichiarazioni entro i tempi stabiliti, l'ammontare del credito è ritenuto approvato. Il debitore può contestare il parere del creditore, ma è tenuto a motivare la propria posizione. In base alle affermazioni e alle prove presentate, il giudice decide in merito all'importo del credito principale e del credito accessorio, nonché in merito all'esistenza e all'entità delle garanzie.

Nell'ambito della procedura di adeguamento dei debiti il debitore fornisce una panoramica dei propri debiti all'interno di una dichiarazione e il professionista di fiducia stila un elenco dettagliato dei debiti. Il piano di adeguamento dei debiti indica quali sono le obbligazioni interessate dall'istanza di adeguamento e secondo quali modalità. Come nel caso della procedura di riorganizzazione, i crediti non sono insinuati dai creditori. Se il creditore il cui credito è interessato da un progetto di adeguamento non concorda con i dati forniti dal debitore nell'elenco dei debiti, deve comunicare al giudice o, se quest'ultimo dispone in tal senso, al consulente, entro i termini stabiliti dal giudice, i punti che non accetta e presentare prove in tal senso. Se il creditore non presenta dichiarazioni entro i tempi stabiliti, l'ammontare del credito è ritenuto approvato. Il debitore o il professionista di fiducia che non accetta un'affermazione contenuta nella dichiarazione del creditore deve trasmettere al giudice la dichiarazione corredata di prove e spiegare i motivi per cui non accetta il contenuto della dichiarazione. In base alle affermazioni e alle prove presentate, il giudice decide in merito all'importo del credito principale e del credito accessorio e all'esistenza di garanzie.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

In linea di principio tutti i creditori vengono trattati allo stesso modo, ma esistono alcune eccezioni che danno la priorità a determinati creditori.

Prima di effettuare versamenti in base alla ripartizione, i pagamenti successivi legati alla procedura fallimentare vengono eseguiti a partire dalla massa fallimentare nel seguente ordine:

  1. i crediti relativi alle conseguenze dell'esclusione e del recupero di beni;
  2. gli assegni alimentari destinati al debitore e alle persone a suo carico;
  3. nella procedura fallimentare nei confronti del patrimonio, le spese di cui all'articolo 142, comma 1, punto 1), della legge sul diritto di successione;
  4. le obbligazioni consolidate;
  5. le spese e gli oneri dalla procedura fallimentare.

Una volta effettuati questi pagamenti, i creditori vengono soddisfatti in base all'ordine dei seguenti crediti:

  1. i crediti ammessi e assistiti da garanzia;
  2. gli altri crediti ammessi e insinuati nei tempi previsti;
  3. gli altri crediti ammessi, ma non insinuati nei tempi previsti;
  4. nella procedura fallimentare nei confronti del patrimonio, i crediti di cui all'articolo 142, comma 1, punto 3), della legge sul diritto di successione e i crediti per le porzioni obbligatorie.

Se un contratto prevede che il credito da soddisfare appartenga a un rango inferiore rispetto a quanto indicato sopra, questo sarà soddisfatto in base al rango previsto nel contratto. Ciò significa che è possibile considerare la subordinazione volontaria delle obbligazioni.

In caso di codebitori solidali, un terzo può essere considerato responsabile dell'obbligazione del debitore; in tal caso, il codebitore è responsabile nei confronti del creditore indipendentemente dall'insolvenza del debitore. Se il codebitore paga una parte del credito che il creditore ha a sua volta insinuato nei confronti del debitore, la parte pagata viene dedotta dal credito.

È anche possibile che l'obbligazione del debitore venga trasferita a terzi in virtù della legge. Se il datore di lavoro è diventato insolvente, ossia se è stato dichiarato fallito o se la procedura fallimentare è stata chiusa per estinzione, il lavoratore ha diritto al risarcimento della remunerazione non percepita prima della dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro, dell'indennità per ferie non percepita prima della dichiarazione di insolvenza e delle indennità non percepite al momento del recesso dal contratto di lavoro prima o dopo la dichiarazione di insolvenza. Nell'ambito di una procedura fallimentare, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il creditore dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione non versati a scadenza è lo Stato.

Nell'ambito di una procedura di riorganizzazione o di una procedura di adeguamento dei debiti non si può parlare di massa fallimentare; i creditori vengono soddisfatti in base al piano di riorganizzazione o di adeguamento dei debiti. Il piano di riorganizzazione non esonera una persona solidalmente responsabile dell'obbligazione dell'impresa dall'onorare tale obbligazione. La persona responsabile in solido di un'obbligazione dell'impresa che ha eseguito tale obbligazione beneficia del diritto alla restituzione nei confronti dell'impresa solo se quest'ultima è responsabile dell'esecuzione dell'obbligazione in virtù del piano di riorganizzazione. L'approvazione del piano di adeguamento dei debiti non esonera una persona solidalmente responsabile dell'obbligazione del debitore dall'onorare tale obbligazione. La persona responsabile in solido di un'obbligazione del debitore che ha eseguito tale obbligazione beneficia del diritto alla restituzione nei confronti del debitore solo nella misura in cui quest'ultimo è responsabile dell'esecuzione dell'obbligazione secondo il piano di adeguamento dei debiti.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Chiusura e conseguenze della chiusura della procedura fallimentare

La procedura fallimentare può essere chiusa prima della dichiarazione di fallimento. Dopo aver esaminato l'istanza di fallimento, il giudice dichiara il fallimento, respinge l'istanza o mette fine alla procedura per estinzione.

Il giudice adotta un'ordinanza di chiusura della procedura per estinzione, senza dichiarazione di fallimento, indipendentemente dall'insolvenza del debitore, se i beni di quest'ultimo non consentono di coprire le spese e gli oneri della procedura fallimentare e se non è possibile recuperare o rivendicare dei beni, in particolare in caso di impossibilità di promuovere un'azione nei confronti di un membro di un organo di amministrazione. Il giudice può mettere fine alla procedura per estinzione senza dichiarazione di fallimento, indipendentemente dall'insolvenza del debitore, anche qualora il patrimonio di quest'ultimo comprenda essenzialmente crediti di restituzione e crediti verso terzi e sia poco probabile che questi crediti vengano soddisfatti. Il giudice non mette invece fine alla procedura per estinzione se il debitore, un creditore o terzi versano sul conto stabilito, a titolo di deposito, l'importo indicato dal giudice per la copertura delle spese e degli oneri della procedura fallimentare oppure se il giudice accoglie la domanda della divisione insolvenze per lo svolgimento di una procedura fallimentare relativa a un debitore persona giuridica come indagine pubblica. Se la procedura fallimentare relativa a un debitore persona giuridica si conclude per estinzione, il curatore provvisorio liquida la persona giuridica entro due mesi da quando l'ordinanza di chiusura è passata in giudicato, senza procedura di liquidazione. Se al momento dell'estinzione della procedura fallimentare il debitore è in possesso di beni, questi vengono utilizzati prima di tutto per pagare i compensi del curatore provvisorio e coprire le spese e gli oneri necessari.

La procedura fallimentare può concludersi con l'estinzione della procedura fallimentare, il venir meno del motivo del fallimento, l'accordo dei creditori, l'approvazione della relazione finale, l'omologazione del concordato o in presenza di altri motivi previsti dalla legge.

Il giudice mette fine alla procedura fallimentare per estinzione se la massa fallimentare non consente di coprire le obbligazioni consolidate e le spese e gli oneri della procedura fallimentare. Nel caso di un debitore persona giuridica, il giudice chiede alla divisione insolvenze di presentare una domanda di avvio di procedura fallimentare da svolgersi in qualità di indagine pubblica, concedendo un termine ragionevole per la presentazione di tale domanda. Qualora la domanda sia accolta, la procedura non sarà terminata e proseguirà come indagine pubblica.

Su richiesta del debitore, nei casi in cui il fallimento è stato dichiarato per probabile insolvenza futura del debitore, il giudice chiude la procedura fallimentare per cessazione del motivo della procedura se il debitore dimostra di non essere insolvente o a rischio di insolvenza. Quando la procedura fallimentare viene chiusa perché è venuto meno il motivo della procedura, la persona giuridica non viene sciolta.

Il giudice chiude la procedura fallimentare, su richiesta del debitore, se tutti i creditori che hanno insinuato crediti nei tempi previsti acconsentono alla chiusura. Se l'insolvenza del debitore persona giuridica è permanente, il giudice decide con ordinanza di chiudere la relativa procedura di liquidazione.

Quando il curatore presenta una relazione finale al comitato dei creditori e al giudice, la procedura fallimentare termina con l'approvazione della relazione. Nella relazione finale il curatore fornisce informazioni sulla massa fallimentare e sul ricavato della sua vendita, sui pagamenti effettuati, sui crediti ammessi, sulle istanze presentate o in attesa, ecc. I creditori possono contestare la relazione finale dinanzi al giudice. Il giudice approva la relazione finale e chiude la procedura fallimentare. Se dalla relazione finale emerge che durante la procedura fallimentare i diritti del debitore o dei creditori sono stati violati, il giudice non approva la relazione e la rimanda con ordinanza al curatore affinché la procedura fallimentare prosegua.

La procedura fallimentare può anche concludersi con la pubblicazione di un concordato. Il concordato è l'accordo tra il debitore e i creditori sul pagamento dei debiti, che prevede la riduzione dei debiti o la proroga dei pagamenti. Il concordato viene elaborato in base alla proposta del debitore o del curatore durante la procedura fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento. È l'assemblea generale dei creditori a decidere sul concordato, ma la sua omologazione spetta al giudice. In tal caso il giudice chiude la procedura fallimentare con un'ordinanza di omologazione del concordato.

Se entro due anni dalla dichiarazione di fallimento la procedura fallimentare non è stata chiusa, il curatore presenta al comitato dei creditori e al giudice, ogni sei mesi fino alla chiusura della procedura, una relazione contenente i motivi per cui la procedura non è stata chiusa, i dati sui beni della massa fallimentare venduti e non venduti e informazioni sull'amministrazione della massa fallimentare. Con la chiusura della procedura fallimentare, salvo diversa disposizione di legge, il giudice libera il curatore dal suo incarico. Il giudice può tuttavia non liberarlo se al momento della chiusura della procedura fallimentare non tutti i beni della massa fallimentare sono stati venduti, se sono ancora attese somme di denaro, se le azioni promosse dal curatore non sono state esaminate oppure se il curatore ha l'intenzione o è tenuto a promuovere un'azione. In tal caso, il curatore continua a svolgere le proprie mansioni anche dopo la chiusura della procedura fallimentare. Se, dopo la chiusura della procedura fallimentare e dopo la liberazione del curatore dal suo incarico, la massa fallimentare è alimentata da nuove entrate di denaro o vengono liberate alcune somme riservate durante la ripartizione o emerge che la massa fallimentare comprende beni che non erano stati contemplati al momento dello svolgimento della procedura fallimentare, il giudice, di propria iniziativa o su richiesta del curatore o di un creditore, ordina un'ulteriore ripartizione.

Chiusura e conseguenze della chiusura della procedura di riorganizzazione

La procedura di riorganizzazione può concludersi con la chiusura anticipata, l'annullamento del piano di riorganizzazione, l'esecuzione anticipata del piano o alla scadenza prevista del piano. La procedura di riorganizzazione termina dopo l'esecuzione anticipata del piano di riorganizzazione se l'impresa ha adempiuto entro la scadenza tutte le obbligazioni previste dal piano.

La chiusura anticipata della procedura di riorganizzazione è possibile solo prima che venga approvato il piano di riorganizzazione. Il giudice procede alla chiusura anticipata della procedura di riorganizzazione se l'impresa non rispetta l'obbligo di cooperazione, se non versa a titolo di deposito l'importo stabilito dal giudice per la copertura dei compensi e delle spese del consulente di riorganizzazione o del perito, se il piano di riorganizzazione non è stato approvato, se l'impresa presenta un'istanza in tal senso, se non sussistono più le condizioni che hanno determinato l'avvio della procedura di riorganizzazione, se i beni dell'impresa sono dilapidati o se gli interessi dei creditori vengono lesi, se il piano di riorganizzazione non è presentato nei tempi previsti o se l'impresa ha presentato dati relativi al credito errati. Quando il giudice procede alla chiusura anticipata della procedura di riorganizzazione tutte le conseguenze legate all'avvio della procedura di riorganizzazione cessano con effetto retroattivo.

La procedura di riorganizzazione si chiude alla scadenza del piano di riorganizzazione.

La procedura di riorganizzazione può anche concludersi a seguito dell'annullamento del piano di riorganizzazione. Questo piano viene annullato se, dopo la sua approvazione, l'impresa viene riconosciuta colpevole di un'infrazione nell'ambito di una procedura fallimentare o di esecuzione, se non adempie in modo significativo alle obbligazioni previste dal piano di riorganizzazione, se appare evidente, una volta trascorsa più della metà della durata del piano, che l'impresa non riuscirà ad adempiere le obbligazioni che aveva assunto in virtù del piano, su richiesta del consulente di riorganizzazione se le spese necessarie per il controllo non vengono coperte o se l'impresa non collabora con il consulente al rispetto dell'obbligazione di controllo o se non gli fornisce le informazioni necessarie all'esecuzione del controllo in questione, se l'impresa presenta una domanda di annullamento del piano di riorganizzazione o se viene dichiarato il fallimento dell'impresa. In caso di annullamento del piano di riorganizzazione le conseguenze legate all'avvio della procedura di riorganizzazione cessano con effetto retroattivo. Le conseguenze dell'avvio di una procedura di riorganizzazione comprendono anche la proroga dei termini per il recupero previsti da eventuali procedure fallimentari o di esecuzione successive. Tale conseguenza non cessa.

Chiusura e conseguenze della chiusura della procedura di adeguamento dei debiti

La procedura di adeguamento dei debiti termina se il piano di adeguamento dei debiti viene annullato dopo la chiusura della procedura o alla scadenza indicata nel piano. La procedura termina a seguito dell'esecuzione anticipata del piano di adeguamento dei debiti se il debitore ha adempiuto entro la scadenza tutte le obbligazioni previste dal piano.

Il piano di adeguamento dei debiti viene annullato dal giudice su richiesta del debitore o a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore. Il giudice può annullare il piano di adeguamento dei debiti se il debitore non adempie in maniera significativa le obbligazioni previste dal piano, se appare evidente, una volta trascorsa più della metà della durata del piano, che il debitore non riuscirà a eseguire le obbligazioni che aveva assunto ai sensi del piano, se il debitore non ha difficoltà di pagamento o se le ha superate, se ha presentato intenzionalmente o per grave negligenza dati errati o incompleti sul suo patrimonio o sulle sue entrate, sui suoi creditori o sulle sue obbligazioni, se il debitore ha effettuato versamenti a creditori non indicati nel piano di adeguamento dei debiti ledendo significativamente gli interessi degli altri creditori, se il debitore non collabora con il giudice o con il consulente al rispetto dell'obbligazione di controllo o se non fornisce le informazioni necessarie all'esecuzione del controllo in questione, se il debitore non versa, a titolo di deposito, l'importo stabilito dal giudice per la copertura dei compensi e delle spese del professionista di fiducia o del perito. In caso di annullamento del piano di adeguamento dei debiti le conseguenze legate all'avvio della procedura di adeguamento dei debiti cessano con effetto retroattivo. Le conseguenze dell'avvio di una procedura di adeguamento dei debiti comprendono anche la proroga dei termini per il recupero previsti da eventuali procedure fallimentari o di esecuzione successive. Tale conseguenza non cessa.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura fallimentare

Una volta terminata la procedura fallimentare i creditori possono far valere, in base alle modalità generali, i crediti detenuti nei confronti del debitore che avrebbero potuto essere insinuati nell'ambito della procedura fallimentare ma che non lo sono stati, così come i crediti che, seppure insinuati, non sono stati soddisfatti o che il creditore ha contestato. In tal caso, gli interessi e le penali di mora non vengono calcolati per il periodo della procedura fallimentare.

Se il debitore persona fisica viene liberato dalle obbligazioni non eseguite durante la procedura fallimentare, i crediti dei creditori fallimentari nei confronti del debitore si estinguono, compresi i crediti non insinuati nell'ambito della procedura fallimentare, tranne per quanto riguarda il risarcimento dei danni causati intenzionalmente e in modo illecito e i crediti alimentari verso un figlio o un genitore.

Dopo la fine della procedura fallimentare i creditori possono far valere anche i crediti nei confronti del debitore derivanti da obbligazioni consolidate che non sono stati soddisfatti nell'ambito della procedura fallimentare. Possono essere fatti valere in base alle modalità generali anche i crediti sorti nei confronti del debitore durante la procedura fallimentare e che non è stato possibile insinuare nell'ambito della procedura. In tal caso, il termine di prescrizione decorre dalla chiusura della procedura fallimentare. Nella misura in cui un credito ammesso non è stato soddisfatto nell'ambito della procedura fallimentare, l'ordinanza funge da titolo esecutivo se il debitore non ha contestato il credito o se quest'ultimo è stato riconosciuto dal giudice.

Diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di riorganizzazione

Se la procedura di riorganizzazione si chiude alla scadenza del piano di riorganizzazione, dopo tale scadenza un creditore può far valere un credito oggetto di adeguamento nell'ambito del piano di riorganizzazione solo nella misura stabilita dal piano di riorganizzazione ma non eseguita.

In caso di annullamento del piano di riorganizzazione o di chiusura anticipata, le conseguenze legate all'avvio della procedura di riorganizzazione cessano con effetto retroattivo. Il creditore il cui credito è stato oggetto di adeguamento nell'ambito del piano di riorganizzazione ritrova il suo diritto di ricorso nei confronti dell'impresa per quanto riguarda l'importo iniziale. Occorre tuttavia tenere conto di ciò che il creditore ha già ottenuto nel corso dell'applicazione del piano di riorganizzazione.

Diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di adeguamento dei debiti

Dopo la scadenza del piano di adeguamento dei debiti, un creditore può far valere un credito oggetto di adeguamento nell'ambito del piano solo nella misura stabilita dal piano ma non eseguita. In caso di annullamento del piano, il creditore il cui credito è stato oggetto di adeguamento nell'ambito del piano di adeguamento dei debiti ritrova il suo diritto di ricorso nei confronti del debitore per quanto riguarda l'importo iniziale. Occorre tuttavia tenere conto di ciò che il creditore ha già ottenuto nel corso dell'applicazione del piano di adeguamento dei debiti.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Procedura fallimentare

Se l'istanza di fallimento viene accettata o se la procedura fallimentare si conclude con un concordato, le spese e gli oneri della procedura sono a carico della massa fallimentare. Se il giudice respinge o non esamina l'istanza di fallimento presentata da un creditore oppure se la procedura termina perché il creditore vi rinuncia, le spese e gli oneri della procedura fallimentare sono a carico del creditore. In caso di estinzione della procedura fallimentare, il giudice stabilisce la ripartizione delle spese e degli oneri della procedura fallimentare tenendo conto delle circostanze.

Se una procedura avviata su richiesta del debitore si conclude per estinzione senza dichiarazione di fallimento e i beni del debitore non sono sufficienti a effettuare i pagamenti necessari, il giudice condanna il debitore a pagare i compensi e le spese rimborsabili del curatore provvisorio; può anche ordinarne il rimborso con fondi pubblici. Il limite relativo al rimborso dei compensi e delle spese del curatore provvisorio con fondi pubblici è pari a un salario minimo mensile (incluse le tasse previste dalla legge ed esclusa l'IVA). Il giudice non ordina il rimborso dei compensi e delle spese del curatore provvisorio con fondi pubblici se il debitore, un creditore o terzi hanno versato sull'apposito conto l'importo a titolo di deposito stabilito dal giudice per la copertura dei compensi e delle spese rimborsabili del curatore provvisorio.

Nel caso in cui sia presentata un'istanza di insolvenza da parte di un debitore persona fisica o nei confronti di esso, si applica una procedura analoga. Anziché un curatore provvisorio, per la persona fisica viene nominato un professionista di fiducia.

Procedura di riorganizzazione

All'avvio della procedura di riorganizzazione, il giudice stabilisce il termine entro il quale l'impresa deve versare sull'apposito conto l'importo a titolo di deposito stabilito per la copertura dei compensi e delle spese iniziali del consulente di riorganizzazione. Se l'impresa non versa l'importo, il giudice chiude la procedura di riorganizzazione. Il giudice stabilisce l'entità del rimborso dei compensi e delle spese del consulente di riorganizzazione nel momento in cui lo libera dal suo incarico o quando approva il piano di riorganizzazione, basandosi sulla relazione sulle attività e le spese del consulente.

Se nell'ambito della procedura di riorganizzazione il giudice invita dei periti, questi hanno il diritto di essere rimborsati per le spese giustificate e necessarie sostenute per l'esecuzione dei loro obblighi e di essere retribuiti per il loro operato. Il giudice stabilisce l'entità del rimborso dei compensi e delle spese del perito. Prima di stabilire i compensi del perito, il giudice può anche ascoltare l'impresa.

Procedura di adeguamento dei debiti

Le spese e gli oneri della procedura di adeguamento dei debiti sono a carico del debitore, mentre le spese legali dei creditori sono a carico di quest'ultimi. Il giudice può porre le spese legali dei creditori a carico del debitore se quest'ultimo ha presentato deliberatamente un'istanza di adeguamento dei debiti ingiustificata o se ha causato in altro modo spese legali ai creditori presentando intenzionalmente informazioni errate o una domanda o una contestazione che sapeva ingiustificata. Se il piano di adeguamento dei debiti è stato eseguito, il debitore non è tenuto a rimborsare le spese pagate grazie all'aiuto finanziario dello Stato. In caso di avvio di una procedura di adeguamento dei debiti, il giudice stabilisce l'importo che il debitore è tenuto a versare sull'apposito conto a titolo di deposito per coprire i compensi e le spese del professionista di fiducia. Qualora nomini un perito, il giudice stabilisce inoltre l'importo che il debitore è tenuto a versare in anticipo per coprire i compensi e le spese del perito.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Procedura fallimentare

Dopo la dichiarazione di fallimento il diritto del debitore di amministrare e di disporre della massa fallimentare viene trasferito al curatore fallimentare. Qualsiasi atto di disposizione relativo a un bene rientrante nella massa fallimentare effettuato dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento è nullo. Un debitore persona fisica può disporre della massa fallimentare con il consenso del curatore. Qualsiasi atto di disposizione effettuato senza il consenso del curatore è nullo.

Il giudice invalida, con procedura di revoca, qualsiasi operazione o transazione del debitore effettuata prima della dichiarazione di fallimento lesiva degli interessi dei creditori. Se la transazione o qualsiasi altra operazione da invalidare è stata effettuata dopo la nomina del curatore provvisorio o del professionista di fiducia, ma prima della dichiarazione di fallimento, si presume che la transazione o un'altra operazione abbia leso gli interessi dei creditori.

Il debitore, un creditore o il curatore può chiedere al giudice di invalidare una decisione dell'assemblea generale dei creditori non conforme alla legge o adottata senza rispettare le modalità previste dalla legge oppure una decisione per la quale il diritto di ricorso sia direttamente previsto dalla legge. È inoltre possibile chiedere l'invalidamento di una decisione dell'assemblea generale dei creditori lesiva degli interessi comuni dei creditori.

Se è stata avviata una procedura per liberare il debitore persona fisica dalle sue obbligazioni, il giudice può, su richiesta di un creditore ed entro un anno dall'adozione dell'ordinanza con cui il debitore viene liberato dalle obbligazioni non eseguite nell'ambito della procedura fallimentare, annullare l'ordinanza se è evidente che il debitore ha intenzionalmente violato le proprie obbligazioni durante la procedura volta a liberarlo dalle sue obbligazioni e che così facendo ha compromesso in modo sostanziale la possibilità di soddisfare i creditori fallimentari.

Qualora il debitore e i creditori concordino, dopo la dichiarazione di fallimento, di concludere un concordato, il giudice può annullare il concordato se il debitore non adempie le obbligazioni in esso previste o se è stato condannato per un'infrazione riguardante una procedura fallimentare o di esecuzione oppure se appare evidente, una volta trascorsa più della metà del periodo di validità del concordato, che il debitore non riuscirà a soddisfare le condizioni del concordato. L'annullamento del concordato produce effetti su tutti i creditori che hanno partecipato al concordato e tutela quindi l'insieme dei creditori.

Procedura di riorganizzazione

Il giudice annulla il piano di riorganizzazione se, dopo l'approvazione del piano, l'impresa viene riconosciuta colpevole di un'infrazione riguardante una procedura fallimentare o di esecuzione, se non adempie in modo significativo alle obbligazioni previste dal piano di riorganizzazione, se appare evidente, una volta trascorsa più della metà della durata del piano, che essa non riuscirà ad adempiere le obbligazioni che aveva assunto in virtù del piano, su richiesta del consulente di riorganizzazione se le spese per il controllo non sono sostenute o se l'impresa non collabora con il consulente al rispetto dell'obbligazione di controllo o se non gli fornisce le informazioni necessarie all'esecuzione del controllo in questione, se l'impresa presenta una domanda in tal senso o se viene dichiarato il fallimento dell'impresa. Il creditore il cui credito è stato oggetto di adeguamento nell'ambito del piano di riorganizzazione ritrova il suo diritto di ricorso nei confronti dell'impresa per quanto riguarda l'importo iniziale. Occorre tuttavia tenere conto di ciò che il creditore ha già ottenuto nel corso dell'applicazione del piano di riorganizzazione.

Procedura di adeguamento dei debiti

Il giudice può annullare il piano di adeguamento dei debiti su richiesta del debitore o a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore, oppure se il debitore non adempie in maniera significativa le obbligazioni previste dal piano, se appare evidente, una volta trascorsa più della metà della durata del piano, che il debitore non riuscirà a eseguire le obbligazioni che aveva assunto ai sensi del piano, se il debitore non ha difficoltà di pagamento o se le ha superate e se l'adeguamento dei crediti non sarebbe più giusto nei confronti dei creditori a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze, se il debitore ha presentato intenzionalmente o per grave negligenza dati errati o incompleti sul suo patrimonio e sulle sue entrate, sui suoi creditori o sulle sue obbligazioni, se il debitore ha effettuato versamenti a creditori non indicati nel piano di adeguamento dei debiti ledendo significativamente gli interessi degli altri creditori, se il debitore non collabora con il giudice o con il consulente al rispetto dell'obbligo di controllo o se non fornisce le informazioni necessarie all'esecuzione del controllo in questione o se il debitore non versa l'importo a titolo di deposito stabilito dal giudice. Il creditore il cui credito è stato oggetto di adeguamento nell'ambito del piano di adeguamento dei debiti ritrova il suo diritto di ricorso nei confronti del debitore per quanto riguarda l'importo iniziale. Occorre tuttavia tenere conto di ciò che il creditore ha già ottenuto nel corso dell'applicazione del piano di adeguamento dei debiti.

Ultimo aggiornamento: 25/08/2023

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