- 1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?
- 2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?
- 3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?
- 4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?
- 5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?
- 6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?
- 7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?
- 8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?
- 9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?
- 10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?
- 11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?
- 12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?
- 13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?
- 14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?
- 15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?
- 16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?
- 17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?
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1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?
La legge in materia di insolvenza che stabilisce le procedure di insolvenza in Lettonia è applicabile alle persone fisiche e giuridiche che possono essere soggette alle procedure di insolvenza di cui a detta legge.
La legge in materia di insolvenza stabilisce tre tipi di procedura di insolvenza: il procedimento giudiziario per la tutela giuridica (procedura di riorganizzazione), la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica e la procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica.
Si noti che la legge in materia di insolvenza non si applica alle procedure di insolvenza nei confronti di istituti di credito, disciplinate dalla legge sugli istituti di credito.
Il procedimento giudiziario per la tutela giuridica (compreso il procedimento stragiudiziale per la tutela giuridica (pre-pack)) è una procedura di ristrutturazione del debito applicabile esclusivamente alle persone giuridiche. Si noti che l'ambito di applicazione del procedimento giudiziario per la tutela giuridica non include specifici operatori finanziari e del mercato dei capitali, quali le società di assicurazione, di intermediazione assicurativa e mobiliare, fondi pensione privati, ecc.
La procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica è una procedura di liquidazione del debitore (una persona giuridica) ed è applicabile a persone giuridiche, società di persone e ditte individuali. Le società di persone non hanno lo status di persona giuridica ma possono acquisire diritti e assumere responsabilità. Una persona fisica con lo status di ditta individuale può condurre operazioni commerciali (utilizzando il nome della ditta individuale) e altre operazioni economiche in qualità di persona fisica. Attualmente, una persona con lo status di ditta individuale è in primo luogo soggetta a procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, successivamente alla quale l'individuo può presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica in relazione a eventuali passività residue. La soluzione per le ditte individuali è applicabile anche alle organizzazioni agricole e ittiche.
La procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica è applicabile alle persone fisiche, compresi gli operatori economici e i consumatori, e ha l'obiettivo di aiutare i debitori a liberarsi del debito e a ripristinare la solvibilità. Qualunque persona fisica che sia stata un contribuente in Lettonia negli ultimi sei mesi può essere assoggettata a procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica.
2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
Ai sensi della legge in materia di insolvenza, il debitore può presentare un'istanza per l'apertura di un procedimento giudiziario per la tutela giuridica solo laddove siano sorte, o si prevede che sorgeranno, difficoltà finanziarie. La legge in materia di insolvenza non definisce alcun indicatore specifico la cui presenza conferirebbe al debitore il diritto di presentare istanza per l'apertura di un procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Laddove sorgano difficoltà finanziarie, il debitore deve valutare se la loro entità consente di pervenire a un accordo stragiudiziale con i creditori o se è necessario presentare istanza per l'apertura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica al fine di ristrutturare i debiti nell'ambito della tutela giudiziaria.
La presentazione dell'istanza di apertura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica è soggetta al pagamento di una tassa statale di 145 EUR.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
Nei casi previsti dalla legge in materia di insolvenza, sia il debitore sia i creditori (inclusi i dipendenti del debitore) possono richiedere l'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica. Analogamente, l'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica può essere presentata dalle persone di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La legge in materia di insolvenza stabilisce i casi in cui il debitore ha l'obbligo di presentare immediatamente un'istanza di apertura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica. La mancata presentazione di un'istanza di apertura di procedura di insolvenza comporta responsabilità amministrative per il debitore. Il debitore è soggetto all'obbligo di presentare un'istanza per l'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica nei seguenti casi:
- il debitore non ha saldato un debito la cui data di scadenza è trascorsa da oltre due mesi e non è pervenuto ad accordi di proroga del debito con i creditori, o non è stato avviato alcun procedimento giudiziario per la tutela giuridica (è importante sottolineare che l'avvio del procedimento giudiziario per la tutela giuridica non costituisce precondizione per la presentazione di un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica; la disposizione esime solo il debitore da responsabilità amministrative qualora abbia tentato di risolvere le proprie difficoltà finanziarie nel momento in cui si sono verificate ma è diventato insolvente);
- in base alla relazione finanziaria iniziale nell'ambito della procedura di liquidazione, il debitore non dispone di beni sufficienti a soddisfare tutte le richieste motivate dei creditori, oppure la presente condizione viene rilevata nel corso della procedura di liquidazione;
- il debitore non è più in grado di attenersi al piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica.
Un creditore ha il diritto di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza qualora:
- non sia possibile rendere esecutiva una sentenza dell'organo giurisdizionale per il recupero dei crediti dal debitore mediante misure di esecuzione;
- il debitore (una società a responsabilità limitata o una società per azioni) non abbia saldato un debito principale che ammonta a 4 268 EUR e il creditore gli abbia notificato la propria intenzione di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica;
- il debitore (una persona giuridica diversa da una società a responsabilità limitata o una società per azioni) non abbia saldato un debito principale che ammonta a 2 134 EUR e il creditore gli abbia notificato la propria intenzione di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica;
- il debitore non abbia corrisposto a un dipendente l'intera retribuzione, il risarcimento di danni dovuti a un infortunio sul lavoro o a malattia professionale, o abbia omesso di versare i contributi previdenziali obbligatori entro due mesi dalla data di pagamento stabilita (salvo diversamente stabilito nel contratto di lavoro, si considera data del pagamento il primo giorno lavorativo del mese successivo). In tale eventualità, l'importo del pagamento insoluto non è rilevante.
L'organo giurisdizionale dichiara l'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica se il giorno in cui esamina l'istanza rileva la presenza dell'indicatore di cui all'istanza stessa.
È importante notare che, alla presentazione dell'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza, sia il debitore sia il creditore devono versare allo Stato una tassa a fronte dell'esame dell'istanza da parte di un organo giurisdizionale. La tassa ammonta a 70 EUR per il debitore e a 355 EUR per il creditore. Inoltre, prima di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, sia il debitore sia il creditore devono versare una cauzione pari a due retribuzioni mensili minime lettoni.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
Un debitore che è una persona fisica può essere soggetto a procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica in presenza di uno dei seguenti indicatori di insolvenza di persona fisica:
- la persona non è in grado di saldare i propri debiti scaduti, il cui totale supera 5 000 EUR;
- a causa di circostanze documentabili, la persona non sarà in grado di saldare i debiti con scadenza entro un anno e il cui totale supera 10 000 EUR;
- la persona non è in grado di saldare debiti, dei quali almeno uno è costituito da passività accessorie non regolate o da obbligazioni solidali del debitore e del suo coniuge o parente o affine fino al secondo grado, se il totale del debito supera 5 000 EUR.
Solo il debitore può presentare un'istanza per l'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica; i creditori non hanno il diritto di presentarla.
Le istanze per l'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica sono inoltre soggette al pagamento di una tassa statale di 70 EUR e di una cauzione pari a due retribuzioni mensili minime.
3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
La massa fallimentare sottoposta a procedimento giudiziario per la tutela giuridica comprende tutti i beni del debitore, il quale mantiene tutti i diritti a disporne. A norma della legge in materia di insolvenza, uno dei metodi utilizzati nell'ambito del procedimento giudiziario per la tutela giuridica comporta la dismissione dei beni mobili o immobili o la costituzione di gravami rappresentati da diritti reali su di essi, al fine di ottenere una proroga del termine per il soddisfacimento delle richieste dei creditori o il regolamento dei loro crediti. La fattibilità e la procedura per l'attuazione del metodo in questione devono essere definite nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
Una volta annunciata la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, il debitore perde il diritto di disporre dei propri beni nonché dei beni di proprietà di terzi che controlla o detiene e tali diritti sono trasferiti all'amministratore.
A norma della legge in materia di insolvenza, la massa fallimentare comprende quanto segue:
- beni mobili e immobili del debitore, compreso il contante;
- i proventi in denaro ottenuti dalla cessione dei beni del debitore;
- i beni recuperati nel corso di procedure di insolvenza (ad es. fondi recuperati sulla base di rivendicazioni contro terzi nonché fondi ricevuti da membri degli organi di gestione della persona giuridica a fronte delle loro responsabilità per danni causati);
- proventi da beni del debitore ricevuti nel corso della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica;
- altri beni acquisiti legittimamente nel corso di procedure di insolvenza nei confronti di una persona giuridica.
Nel corso della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, tutti i beni del debitore vengono venduti e i proventi vengono utilizzati per coprire le spese della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica nonché per saldare i crediti dei creditori. L'amministratore della procedura di insolvenza (l'amministratore) è preposto alla vendita dei beni del debitore in conformità al piano di vendita dei beni. L'amministratore deve garantire che i beni del debitore siano venduti al prezzo più alto possibile al fine di soddisfare i crediti dei creditori, per quanto possibile.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
Una volta annunciata la procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, il debitore perde il diritto di disporre dei propri beni nonché dei beni di proprietà di terzi che controlla o detiene (fatta eccezione per i beni esenti dall'esecuzione) e tali diritti sono trasferiti all'amministratore. Nel corso della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, tutti i beni del debitore vengono venduti e i proventi vengono utilizzati per coprire le spese dirette della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica e per saldare i crediti dei creditori.
4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
Il debitore. Dopo l'annuncio dell'esecuzione del procedimento giudiziario per la tutela giuridica, il debitore mantiene il controllo della propria impresa e gestisce i propri beni, e i beni che controlla o detiene, in conformità al piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica concordato con i creditori e approvato dall'organo giurisdizionale. Allo stesso tempo, al debitore si applicano una serie di obblighi e restrizioni al fine di garantire la legittimità del procedimento giudiziario per la tutela giuridica e il controllo sull'esecuzione del piano di misure da parte del supervisore del procedimento giudiziario per la tutela giuridica (il supervisore) e dei creditori.
L'obbligo principale del debitore è attenersi al piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Inoltre, il debitore ha i seguenti obblighi:
- coprire le spese del procedimento giudiziario per la tutela giuridica;
- fornire al supervisore, con cadenza almeno mensile, relazioni scritte sull'esecuzione del piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica;
- su richiesta del supervisore, trasmettere prontamente in forma scritta tutte le informazioni sull'esecuzione del piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica e fornirgli l'opportunità di esaminare personalmente la documentazione e le attività economiche del debitore;
- notificare prontamente al supervisore eventuali circostanze che possano impedire al debitore di eseguire il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica, ecc.
Per quanto concerne le restrizioni, si noti che nel corso del procedimento giudiziario per la tutela giuridica al debitore è fatto divieto di:
- condurre operazioni o svolgere attività che possano peggiorarne la situazione finanziaria o danneggiare gli interessi della massa dei creditori in generale;
- concedere prestiti (crediti), salvo laddove la concessione di prestiti (crediti) costituisca l'attività principale del debitore e ciò sia previsto nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica;
- rilasciare garanzie, fare donazioni, assegnare premi o altri tipi di remunerazione materiale aggiuntiva ai membri del consiglio del debitore.
Il supervisore. Una volta che il debitore abbia elaborato il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica, il supervisore del procedimento giudiziario per la tutela giuridica fornisce la sua opinione sul piano nonché una valutazione della sua conformità con la legge. Ciò deve includere una valutazione in merito alla possibilità che il piano possa conseguire o meno l'obiettivo del procedimento giudiziario per la tutela giuridica stabilito dalla legge. L'opinione del supervisore del procedimento giudiziario per la tutela giuridica viene trasmessa all'organo giurisdizionale unitamente al piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Una volta annunciata l'esecuzione del procedimento giudiziario per la tutela giuridica, il supervisore dello stesso diventa responsabile di supervisionare l'esecuzione del piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica, di fornire informazioni ai creditori e di monitorare il rispetto da parte del debitore delle restrizioni stabilite nella legge in materia di insolvenza.
Nel corso del procedimento giudiziario per la tutela giuridica, il supervisore deve gestire la documentazione relativa al procedimento nel sistema elettronico di contabilizzazione delle insolvenze (il sistema).
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
Il debitore. Una volta annunciata la procedura di insolvenza, il debitore perde tutti i diritti degli organi di gestione definiti nella normativa, nello statuto o negli accordi del debitore e tali diritti vengono trasferiti all'amministratore. L'amministratore nomina un rappresentante del debitore che deve partecipare alla procedura di insolvenza. Di norma, uno o più membri dell'organo esecutivo del debitore sono nominati rappresentanti del debitore. Subito dopo la data di annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, il rappresentante del debitore deve trasferire all'amministratore tutti i beni del debitore, i documenti relativi all'organizzazione, al personale e alla contabilità mediante una dichiarazione di trasferimento e accettazione. Il rappresentante del debitore deve redigere un elenco dei beni e dei documenti del debitore da trasferire e, all'atto del trasferimento, i documenti devono essere organizzati in conformità alla normativa in materia di tenuta dei registri. Nel corso della procedura di insolvenza, il rappresentante del debitore deve fornire all'amministratore le informazioni da questi richieste e partecipare alle assemblee dei creditori.
L'amministratore. All'amministratore sono conferiti tutti i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli organi di gestione stabiliti nella normativa, nello statuto o negli accordi del debitore.
L'amministratore può, tra l'altro, decidere in merito alla prosecuzione, parziale o totale, delle attività economiche del debitore laddove detta prosecuzione sia economicamente giustificata, è responsabile del pagamento delle imposte correnti e può liquidare le controllate del debitore.
Inoltre, l'amministratore svolge attività connesse all'esecuzione delle procedure di insolvenza: sintesi, revisione e decisioni in merito alle richieste dei creditori; identificazione dei beni del debitore e adozione di misure concernenti il recupero dei beni del debitore (compresa l'insinuazione di crediti nei confronti dei membri degli organi di gestione di una persona giuridica e dei membri (azionisti) di una società di capitali per il risarcimento di danni da essi causati); vendita dei beni del debitore e regolamento dei crediti dei creditori in conformità alla legge in materia di insolvenza; valutazione delle operazioni svolte prima della procedura di insolvenza; altre attività richieste ai fini della procedura, quali la trasmissione dei documenti del debitore all'archivio di Stato.
Nel corso della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, l'amministratore è responsabile della tenuta dei suoi registri nel sistema.
Una volta completata la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, l'amministratore svolge tutte le attività previste dalla legge per rimuovere il debitore dal registro pubblico in cui era iscritto, ossia la rimozione di un debitore (un operatore commerciale) dal registro delle imprese.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
Il debitore. Una volta annunciata la procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, il debitore perde il diritto di disporre dei propri beni nonché dei beni di proprietà di terzi che controlla o detiene (fatta eccezione per i beni esenti dall'esecuzione) e tali diritti sono trasferiti all'amministratore. Dopo l'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, al debitore è fatto divieto di svolgere attività che possano causare danni ai creditori. Il debitore deve fornire all'amministratore tutte le informazioni necessarie alla procedura di insolvenza.
Tutti i beni di proprietà del debitore vengono venduti nel corso della procedura fallimentare e i proventi della vendita vengono utilizzati per soddisfare i crediti dei creditori in conformità alla legge in materia di insolvenza.
Nel corso del procedimento di estinzione delle passività, il debitore deve guadagnare un reddito commisurato alle sue capacità e trasferire parte dei propri introiti regolari per soddisfare i crediti dei creditori in conformità al piano di estinzione delle passività.
L'amministratore.
Se il debitore dispone di denaro o beni la cui vendita è prevista nel corso della procedura fallimentare, l'amministratore apre a suo nome un conto presso un istituto di credito ai fini della procedura di insolvenza in questione. Analogamente alla procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, l'amministratore è tenuto ad adottare le misure necessarie ai fini della procedura di insolvenza: sintesi, revisione e decisioni in merito ai crediti dei creditori; identificazione dei beni del debitore e adozione di misure concernenti il recupero dei beni del debitore (compresa l'insinuazione di crediti per dichiarare nulle le operazioni svolte dal debitore laddove si rilevi che il debitore ha agito in mala fede); vendita dei beni del debitore e regolamento dei crediti dei creditori in conformità alla legge in materia di insolvenza.
5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
La compensazione è ammissibile nel procedimento giudiziario per la tutela giuridica se il credito del debitore nei confronti del creditore è sorto almeno tre mesi prima della decisione dell'organo giurisdizionale di aprire un procedimento giudiziario per la tutela giuridica.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
La compensazione è ammissibile nella procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica se i crediti reciproci del debitore e del creditore sono sorti almeno sei mesi prima dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
Non vi sono norme specifiche sulla compensazione nelle procedure di insolvenza nei confronti di una persona fisica, pertanto, ai sensi della legge in materia di insolvenza, in questo caso sono applicabili le disposizioni sulla procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, ossia la compensazione è ammissibile se i crediti reciproci del debitore e del creditore sono sorti almeno sei mesi prima dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica.
6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
Dato che il debitore mantiene il controllo della sua impresa, ossia gestisce i propri beni nonché i beni che detiene o controlla, dopo l'apertura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica può portare avanti i contratti stipulati prima dell'avvio del procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Un parere sull'utilità di portare avanti i contratti è fornito dai creditori in sede di revisione del piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica, dal supervisore in sede di elaborazione della relazione e dall'organo giurisdizionale in sede di approvazione del piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Le spese previste dai contratti devono essere approvate nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
Laddove un contratto stipulato dal debitore non sia stato adempiuto o sia stato adempiuto in parte alla data dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, l'amministratore può richiedere all'altra parte contraente di adempiere al contratto o di recedere unilateralmente dallo stesso. L'amministratore può adempiere a un contratto laddove ciò non determini una riduzione dei beni del debitore.
Qualora l'amministratore receda unilateralmente da un contratto, l'altra parte contraente può insinuare i propri crediti in qualità di creditore.
La prosecuzione dell'adempimento dei contratti non risolti nei casi stabiliti dalla legge e l'adempimento dei contratti con terzi sottoscritti dall'amministratore per conto del debitore nel corso della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica sono finanziati con i fondi del debitore.
Se il debitore è un'impresa di assicurazione, l'amministratore, tenendo conto degli interessi dei contraenti, valuta la necessità di trasferire, risolvere o portare avanti i contratti assicurativi in essere e adotta tutte le misure legali necessarie a trasferirli, risolverli o portarli avanti.
L'incarico del debitore a un agente autorizzato (anche un procuratore e agente commerciale) per quanto concerne i beni del debitore soggetti alle richieste dei creditori diventa nullo alla data dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica.
Dopo l'annuncio della procedura di insolvenza del debitore, l'amministratore può risolvere il contratto di lavoro con un dipendente del debitore.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
La legge in materia di insolvenza non stabilisce disposizioni specifiche per la revisione o la risoluzione dei contratti sottoscritti dal debitore, pertanto, ai sensi della legge in materia di insolvenza, in tale eventualità sono applicabili le disposizioni in materia di procedure di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, ossia l'amministratore ha la facoltà di rivedere i contratti sottoscritti dal debitore prima dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica e di recedere dagli stessi. Tale pratica è sancita anche dalla giurisprudenza. Dopo l'annuncio della procedura di insolvenza, l'amministratore diventa responsabile della gestione dei beni della persona per risolvere questioni riguardanti l'adempimento degli obblighi e il regolamento dei crediti dei creditori. Ciò significa inoltre che il debitore insolvente perde il diritto di costituirsi parte in giudizio in tribunale nell'ambito di rivendicazioni connesse alla proprietà e tale diritto viene assunto dall'amministratore quale rappresentante legale del debitore.
7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?
Indipendentemente dalla procedura di insolvenza, la legge in materia di insolvenza stabilisce il principio del divieto di arbitrarietà, ossia le attività individuali del creditore e del debitore non devono danneggiare gli interessi della massa dei creditori in generale.
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
Un ufficiale giudiziario autorizzato sospenderà le procedure di esecuzione della sentenza qualora venga aperto un procedimento giudiziario per la tutela giuridica nei confronti del debitore o si decida di aprire un procedimento giudiziario per la tutela giuridica nell'eventualità di un procedimento stragiudiziale di tutela giuridica. Qualora alla data dell'apertura siano già stati recuperati fondi a seguito di attività di esecuzione, l'ufficiale giudiziario autorizzato tratterrà le spese di esecuzione e soddisferà il credito dell'esattore. Le procedure di esecuzione della sentenza sono sospese per l'intera durata del procedimento giudiziario per la tutela giuridica fino al completamento, salvo laddove i beni costituiti in pegno non siano richiesti per l'esecuzione del procedimento giudiziario per la tutela giuridica e non siano quindi inclusi nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica, o laddove l'organo giurisdizionale consenta a un creditore garantito di vendere i beni costituiti in pegno.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
Qualora le procedure di esecuzione della sentenza vengano avviate prima dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, devono essere chiuse in conformità alla procedura stabilita dal codice di procedura civile. In particolare, l'ufficiale giudiziario autorizzato completa la vendita di beni in corso se è già stata annunciata o se i beni sono stati trasferiti a una società commerciale per la vendita. L'amministratore può richiedere l'annullamento delle aste annunciate in modo tale che i beni possano essere venduti nell'ambito di una raccolta di articoli. L'ufficiale giudiziario autorizzato tratterrà le spese di esecuzione della sentenza dall'importo ricevuto e trasferirà l'importo residuo all'amministratore per regolare i crediti dei creditori secondo la procedura stabilita nella legge in materia di insolvenza, tenendo conto degli interessi del creditore garantito. L'ufficiale giudiziario autorizzato notificherà al detentore dei beni l'obbligo di trasferire all'amministratore i beni la cui vendita non è ancora iniziata.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
Una volta annunciata la procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, al creditore è fatto divieto di perseguire attività individuali che possano danneggiare gli altri creditori. I diritti di proprietà del creditore o di terzi derivanti da dette attività saranno ritenuti nulli.
L'ufficiale giudiziario autorizzato sospenderà le procedure di esecuzione della sentenza laddove nei confronti del debitore venga annunciata una procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica. L'ufficiale giudiziario autorizzato può completare la vendita di beni in corso solo se è già stata annunciata o se il bene è stato trasferito a una società commerciale per la vendita, salvo laddove il piano per la vendita dei beni di una persona fisica stabilisca il rinvio della vendita di un'abitazione a norma dell'articolo 148 della legge in materia di insolvenza. L'ufficiale giudiziario autorizzato tratterrà le spese di esecuzione della sentenza dall'importo ricevuto e trasferirà l'importo residuo all'amministratore per regolare i crediti dei creditori secondo la procedura stabilita nella legge in materia di insolvenza, tenendo conto degli interessi del creditore garantito.
Allo stesso tempo, le procedure di esecuzione in relazione ai crediti il cui regolamento non è connesso alla riscossione dei beni o del denaro del debitore non sono sospese.
Qualora la procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica venga chiusa senza estinguere le passività, per l'importo residuo verranno riprese le procedure di esecuzione.
8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
Ai sensi della legge in materia di insolvenza, l'apertura di un procedimento giudiziario per la tutela giuridica non pregiudica i procedimenti giudiziari laddove il debitore sia una delle parti.
Si noti che, contrariamente alle procedure di insolvenza, il procedimento giudiziario per la tutela giuridica non comporta procedure per l'ammissione dei crediti. Tuttavia, la giurisprudenza riconosce che, decidendo unilateralmente in merito all'ammissibilità di un credito, il debitore potrebbe escludere ingiustificatamente il creditore dall'elenco delle persone la cui approvazione è richiesta per il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Al contempo, una richiesta per il recupero di un debito presentata all'organo giurisdizionale dal creditore non costituisce la base giuridica per ignorare gli interessi del creditore nel procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Di conseguenza, la giurisprudenza riconosce anche che se le passività del debitore sono rispecchiate nella sua contabilità e il supervisore del procedimento giudiziario per la tutela giuridica ha ritenuto autentico il credito prima facie, il credito va incluso nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica come credito del creditore, anche se il debitore e il creditore sono coinvolti in procedimenti giudiziari.
Si noti altresì che se l'organo giurisdizionale rileva che il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica contiene passività oggetto di controversia in merito ai diritti e l'importo delle passività incide in maniera significativa sul processo di approvazione del piano di misure, l'organo giurisdizionale non intraprenderà ulteriori azioni sull'istanza di apertura di un procedimento giudiziario per la tutela giuridica.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
Una sentenza dell'organo giurisdizionale che annuncia la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica costituisce motivo di sospensione dei procedimenti giudiziari connessi alla proprietà nei confronti del debitore. Dopo l'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, i creditori possono presentare i loro crediti all'amministratore secondo la procedura stabilita nella legge in materia di insolvenza.
Analogamente, la sentenza dell'organo giurisdizionale che annuncia la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica costituisce motivo di revoca della garanzia dei crediti ai sensi della procedura stabilita nella legge in materia di insolvenza.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
Una decisione dell'organo giurisdizionale che annuncia la procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica costituisce motivo di sospensione dei procedimenti giudiziari nei confronti del debitore e di revoca della garanzia dei crediti ai sensi della procedura stabilita nel codice di procedura civile. Dopo l'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, i creditori possono presentare i loro crediti all'amministratore secondo la procedura stabilita nella legge in materia di insolvenza.
9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?
Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della procedura di insolvenza è importante che i creditori siano attivamente coinvolti nella procedura. La legge in materia di insolvenza sancisce la par condicio creditorum: i creditori hanno pari opportunità di partecipazione alle procedure e di soddisfacimento dei rispettivi crediti in linea con le passività istituite tra essi e il debitore prima dell'apertura della procedura.
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
Il debitore trasmetterà il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica a tutti i creditori, invitandoli a fornire il loro consenso al piano e definendo un termine per l'approvazione. Il creditore ha il diritto di inviare al debitore obiezioni scritte al piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica entro cinque giorni dal ricevimento del piano stesso. Laddove il debitore ritenga giustificate le obiezioni, modificherà di conseguenza il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Il termine per l'esecuzione del procedimento giudiziario per la tutela giuridica può essere prorogato, subordinatamente al consenso della maggioranza dei creditori. I creditori hanno il diritto di richiedere al supervisore, e di ricevere da quest'ultimo, informazioni sullo svolgimento del procedimento giudiziario per la tutela giuridica e sull'esecuzione del piano nonché di sporgere reclamo. Analogamente, il creditore può richiedere all'organo giurisdizionale la chiusura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica laddove il debitore non si attenga al piano approvato dall'organo giurisdizionale.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
Un creditore può avviare anche una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica presentando un'istanza di apertura all'organo giurisdizionale. Analogamente, i creditori hanno il diritto di presentare i loro crediti conformemente alla procedura stabilita nella legge in materia di insolvenza. L'amministratore verificherà se i crediti vantati dai creditori siano giustificati e soddisfino i requisiti legislativi e deciderà di ammettere, respingere o ammettere parzialmente il credito. Il creditore può presentare ricorso all'organo giurisdizionale contro la decisione dell'amministratore entro un mese dalla notifica della decisione, o presentare istanza all'organo giurisdizionale di esame della controversia relativa ai diritti, entro un mese dalla notifica della decisione dell'amministratore. Il creditore ha il diritto di prendere visione del registro dei crediti dei creditori. A partire dall'ottavo giorno dopo la scadenza del termine di presentazione dei crediti dei creditori, ciascuno dei creditori ha il diritto di prendere visione dei crediti presentati da tutti i creditori e dei rispettivi elementi di prova. L'amministratore fornirà informazioni ai creditori in conformità alla procedura stabilita dalla legge in materia di insolvenza. Se i creditori hanno obiezioni in merito alle informazioni in questione, devono renderle note all'amministratore. Qualora le obiezioni non vengano tenute in considerazione, l'amministratore deve fornire una risposta motivata al creditore. Se i creditori dissentono dalla decisione annunciata dell'amministratore, hanno il diritto di contestare le azioni dell'amministratore, presentare istanza all'organo giurisdizionale per il risarcimento dei danni causati dall'amministratore o proporre la convocazione di un'assemblea dei creditori. L'assemblea dei creditori deciderà in merito alla remunerazione dell'amministratore, ne proporrà la rimozione, approverà come giustificate le spese della procedura di insolvenza, il metodo di vendita dei beni del debitore o la proroga del termine della vendita nonché ulteriori azioni relative ai beni esclusi dal piano di vendita dei beni. Analogamente, i creditori che rappresentano almeno il 25 % dell'importo ammesso dei crediti principali nel gruppo dei creditori garantiti e non garantiti possono richiedere una verifica dell'operato dell'amministratore nell'ambito della procedura di insolvenza in questione condotta da un revisore certificato esterno o da un'impresa di revisori certificati.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
I creditori hanno il diritto di presentare i loro crediti conformemente alla procedura stabilita nella legge in materia di insolvenza. Qualsivoglia creditore può convocare un'assemblea dei creditori. Entro due mesi dalla data in cui l'annuncio della procedura di insolvenza relativa al debitore è stato iscritto nel registro delle insolvenze, i creditori possono presentare all'amministratore una mozione di cessazione della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica qualora i creditori abbiano accesso alle informazioni di cui alla legge in materia di insolvenza, alle informazioni relative alle restrizioni sulla presentazione di un'istanza di apertura di procedura di insolvenza o di procedura di estinzione delle passività. I creditori hanno inoltre il diritto di presentare le proprie obiezioni e proposte relative al piano di estinzione delle passività elaborato dal debitore.
10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
Il debitore mantiene il controllo della propria impresa e dispone dei suoi beni.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
Una volta aperta la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, il consiglio perde i suoi poteri e i beni e i fondi del debitore presenti sui conti bancari vengono gestiti dall'amministratore incaricato che ne dispone. L'amministratore acquisisce i diritti sia di ripartire i beni del debitore sia di riottenere i beni posti in gestione, includendoli nel piano per la vendita dei beni, ove del caso. Analogamente, dopo l'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, l'amministratore decide in merito alla cessazione o alla prosecuzione, per intero o in parte, delle attività economiche del debitore.
Entro due mesi dall'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, l'amministratore deve redigere un piano per la vendita dei beni del debitore o una relazione attestante l'assenza di beni. I beni possono essere venduti sia all'asta sia a un prezzo libero stabilito dai creditori su proposta dell'amministratore. I beni del debitore sono venduti al prezzo più alto possibile al fine di soddisfare i crediti vantati dai creditori. I proventi della vendita dei beni sono utilizzati per saldare i crediti dei creditori.
Qualora i beni del debitore non possano essere venduti o il costo della vendita superi i proventi previsti, l'amministratore li esclude dal piano di vendita dei beni dandone immediata notifica ai creditori e invitandoli a tenere i beni al prezzo iniziale.
In sede di redazione del piano di vendita dei beni, l'amministratore considererà la possibilità di vendere l'impresa del debitore o la sua parte indipendente. Il guadagno dei creditori dalla vendita dell'impresa o della sua parte indipendente deve essere maggiore della vendita dei singoli beni del debitore.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
L'amministratore della procedura di insolvenza è preposto alla vendita dei beni del debitore in conformità al piano di vendita dei beni. L'amministratore avvierà la vendita dei beni non prima che siano trascorsi due mesi dall'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica.
Il debitore ha il diritto di trattenere i proventi necessari a coprire i costi indiretti della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica e i beni assolutamente necessari a guadagnare un reddito. Il codice di procedura civile, inoltre, stabilisce i beni il cui recupero non può essere eseguito.
Ai sensi della legge in materia di insolvenza, il debitore può mantenere l'abitazione ipotecata a un creditore garantito sulla base di un accordo con il creditore garantito in questione.
11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
Dopo l'annuncio del procedimento giudiziario per la tutela giuridica, i creditori garantiti non possono esercitare i loro diritti sui beni ipotecati del debitore incluso nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica fino al completamento del procedimento.
Il creditore garantito può richiedere che i beni ipotecati del debitore vengano venduti se la restrizione che impedisce al creditore garantito di vendere i beni ipotecati del debitore pregiudica in maniera significativa gli interessi del creditore in questione (compresi i casi in cui vi sia il rischio di distruzione o significativa perdita di valore dei beni ipotecati). La decisione di consentire la vendita dei beni ipotecati spetta all'organo giurisdizionale presso cui è stato aperto il procedimento giudiziario per la tutela giuridica.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
Il creditore garantito può richiedere che i beni del debitore usati come garanzia (beni ipotecati) vengano venduti due mesi dopo la data dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica.
I beni di proprietà di terzi controllati o detenuti dal debitore non sono inclusi tra i beni del debitore assoggettabili ai crediti dei creditori. L'amministratore immagazzina i beni di proprietà di terzi fino alla loro consegna. Tali terzi sono tenuti a coprire le spese di immagazzinaggio dei loro beni se non provvedono al ritiro degli stessi dopo l'invito dell'amministratore. Se i beni di proprietà di terzi sono stati ceduti nel corso della procedura di insolvenza, il loro valore deve essere risarcito ai terzi dalla parte che ne ha determinato la vendita. Se i proventi della vendita dei beni ipotecati del debitore non coprono i crediti dei creditori garantiti, i creditori in questione acquisiscono i diritti dei creditori non garantiti sulla parte restante del credito su decisione dell'amministratore.
Le passività del debitore con scadenza dopo la data di annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica si ritengono scadute alla data dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica. I crediti che generalmente sorgono dopo l'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica sono considerati costi della procedura di insolvenza.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
Le passività del debitore con scadenza dopo la data di annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica si ritengono scadute alla data dell'annuncio della procedura di insolvenza. I crediti che sorgono dopo l'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica sono considerati costi della procedura di insolvenza.
12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
Il debitore è tenuto a dichiarare tutti i crediti nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica, subordinatamente all'approvazione dei creditori. Il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica deve includere tutti i creditori. Il debitore non può scegliere di includere specifici creditori nel piano omettendone altri.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
I crediti vantati dai creditori nei confronti del debitore devono essere presentati all'amministratore entro un mese dalla data in cui la procedura di insolvenza relativa al debitore è stata iscritta nel registro insolvenze. Qualora il creditore abbia superato il termine per la presentazione dei crediti indicato nel paragrafo 1 del presente articolo, può presentare il proprio credito verso il debitore entro sei mesi dalla data dell'iscrizione nel registro insolvenze dell'annuncio della procedura di insolvenza relativa al debitore, ma non oltre la data di redazione del piano di regolamento dei crediti dei creditori in conformità alle procedure stabilite dalla legge. Dopo tale termine, scade il termine di prescrizione e il creditore perde lo status di creditore unitamente al diritto di insinuare crediti nei confronti del debitore.
L'amministratore verificherà se i crediti vantati dal creditore sono giustificati e soddisfano i requisiti legislativi. Se il credito del creditore non soddisfa i requisiti legislativi, l'amministratore richiederà immediatamente che il creditore sani le irregolarità rilevate entro 10 giorni dall'invio della richiesta dell'amministratore. Se il creditore sana le irregolarità entro il termine, il suo credito si considera presentato entro il termine fissato. Qualora il creditore non sani le irregolarità entro il termine, l'amministratore deciderà di respingere il credito del creditore o di ammetterlo in parte entro 10 giorni dal termine stabilito per sanare le irregolarità.
A seguito di una verifica dei crediti del creditore, l'amministratore adotterà la decisione motivata di ammettere, respingere o ammettere parzialmente il credito del creditore. Un credito oggetto di controversia tra il debitore e il creditore sarà respinto dall'amministratore, in toto o in parte. L'amministratore può respingere o ammettere in parte il credito di un creditore stabilito dalla decisione di un organo giurisdizionale solo se vi è la prova che il debitore ha estinto le proprie passività, interamente o in parte, dopo l'entrata in vigore della decisione dell'organo giurisdizionale.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
I crediti vantati dai creditori nei confronti del debitore saranno presentati, verificati e ammessi in conformità alla procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica. Qualora il creditore abbia superato il termine per la presentazione dei crediti, può presentare il proprio credito verso il debitore entro sei mesi dalla data dell'iscrizione nel registro insolvenze dell'annuncio della procedura di insolvenza relativa al debitore, ma non oltre la data di redazione dell'elenco finale delle spese della procedura fallimentare in conformità alle procedure stabilite dalla legge.
Nel caso in cui il creditore non presenti il proprio credito entro il termine di cui sopra, scade il termine di prescrizione e il creditore perde lo status di creditore unitamente al diritto di insinuare crediti nei confronti del debitore sia nella procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica sia, successivamente, quando il debitore è esonerato dai suoi debiti. Il termine di prescrizione non si applica agli assegni alimentari, ai crediti derivanti da attività proibite e ai crediti derivanti da sanzioni comminate nell'ambito di procedimenti per violazioni amministrative e da sanzioni stabilite dal diritto penale, nonché ai risarcimenti di danni.
13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
Il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica può prevedere vantaggi per le persone che destinano fondi all'esecuzione del piano, in misura proporzionale all'importo dei fondi destinati.
Il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica può disporre solo un regolamento o una riduzione commisurati del debito principale, della sanzione o degli interessi nell'ambito di un gruppo di creditori e per ciascun tipo di credito del creditore (il debito principale, la sanzione o gli interessi). Il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica può stabilire condizioni decisamente meno favorevoli per uno dei creditori rispetto ad altri solo con il consenso del creditore in questione.
Il procedimento giudiziario per la tutela giuridica non si applica ai dipendenti, a meno che questi abbiano fornito il loro esplicito consenso.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
I proventi di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica sono distribuiti in primo luogo sulla base del tipo di credito (ad es. garantito o non garantito). In casi specifici è possibile tenere conto dello status del creditore (ad es. autorità fiscale).
I proventi della vendita dei beni del debitore utilizzati come garanzia sono impiegati per soddisfare il credito del creditore garantito. Le spese d'asta, compresi i costi di valutazione dei beni costituiti in pegno e il compenso dell'amministratore, sono trattenuti dai proventi della vendita dei beni costituiti in pegno in via prioritaria e l'importo residuo viene usato per regolare il credito del creditore garantito. Qualora, una volta coperti i suddetti costi e soddisfatti i crediti, rimangano dei fondi, vengono inclusi tra i beni del debitore e usati per soddisfare i crediti di altri creditori.
I restanti fondi del debitore vengono utilizzati principalmente per coprire completamente i costi della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica.
Una volta coperti i costi, viene saldato il credito del servizio di controllo insolvenze qualora sia stato utilizzato il fondo di garanzia dei crediti dei dipendenti per soddisfare i crediti dei dipendenti del debitore. Vengono quindi saldati i crediti dei dipendenti e dell'autorità fiscale.
Una volta interamente soddisfatti i crediti dei suddetti creditori, i restanti fondi del debitore vengono ripartiti per saldare il capitale dei crediti (esclusi gli interessi) degli altri creditori non garantiti. In questa fase sono regolate anche la parte non garantita dei crediti dei creditori garantiti e la parte non regolata dei crediti dei creditori garantiti.
Se i fondi del debitore non sono sufficienti a coprire l'intero importo dei crediti dei creditori di cui al paragrafo 5 del presente articolo, i crediti in questione devono essere soddisfatti in misura proporzionale all'importo di pertinenza di ciascun creditore.
Dopo il regolamento del capitale dei crediti dei creditori non garantiti, i fondi residui del debitore saranno usati per regolare i crediti contigui dei creditori non garantiti (proporzionalmente all'importo di pertinenza di ciascun creditore).
I fondi del debitore rimasti dopo il regolamento della totalità dei suddetti crediti sono distribuiti tra i partecipanti (azionisti) o i membri del debitore in misura proporzionale all'importo del rispettivo investimento individuale, il debitore (persona fisica), i suoi eredi (mediante successione) o le persone che vantano un credito sui beni di un'associazione o di una fondazione ai sensi della legislazione o dello statuto dell'associazione o della fondazione in questione.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
Nel corso della procedura fallimentare il debitore ha il diritto di mantenere il reddito necessario a coprire i costi indiretti della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica e i beni assolutamente necessari a guadagnare un reddito.
Gli assegni alimentari, compresi i contributi al Fondo di garanzia per gli alimenti, e i costi della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica sono coperti in via prioritaria attingendo ai fondi del debitore.
I proventi della vendita dei beni del debitore utilizzati come garanzia sono impiegati per soddisfare il credito del creditore garantito.
I crediti dei creditori non garantiti sono aggregati in un unico gruppo senza classificazione. I restanti fondi sono utilizzati per saldare i crediti dei creditori non garantiti in misura proporzionale al capitale dei crediti di pertinenza di ciascun creditore. Dopo il regolamento del capitale dei crediti dei creditori non garantiti, i fondi residui del debitore sono usati per saldare i crediti contigui dei creditori non garantiti (proporzionalmente all'importo di pertinenza di ciascun creditore).
Nel corso della procedura di estinzione delle passività il debitore può mantenere fino a due terzi del proprio reddito per coprire i costi di sostentamento e mantenere beni essenziali ai fini del reddito.
Pertanto, tenendo conto delle disposizioni del piano di estinzione delle passività, il debitore trasferirà un terzo del suo reddito (ma almeno un terzo della retribuzione mensile lorda minima lettone) per regolare i crediti dei creditori. In sede di elaborazione del piano di estinzione delle passività, il debitore includerà gli importi del capitale di tutti i crediti dei creditori e ne disporrà il saldo in misura proporzionale al credito di ciascun creditore.
14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
L'organo giurisdizionale chiude il procedimento giudiziario per la tutela giuridica se:
- la maggior parte dei creditori definiti nella legge in materia di insolvenza non ha approvato il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica secondo la procedura e nei tempi stabiliti dalla legge in materia di insolvenza;
- il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica non rispetta le disposizioni della legge in materia di insolvenza.
L'organo giurisdizionale chiude il procedimento giudiziario per la tutela giuridica e apre la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica se:
- il procedimento giudiziario per la tutela giuridica del debitore è stato aperto per la seconda volta in un anno ma non ne è stata annunciata l'esecuzione;
- dopo il ricevimento dell'istanza di un creditore, se il debitore non esegue il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica per oltre 30 giorni e ha omesso di trasmettere all'organo giurisdizionale eventuali modifiche al piano;
- dopo il ricevimento di un'istanza presentata da un rappresentante della maggioranza dei creditori definiti nella legge in materia di insolvenza, se il debitore non ha svolto le azioni previste dalla legge in materia di insolvenza o ha fornito false informazioni, se il debitore non esegue il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica per oltre 30 giorni e ha omesso di trasmettere all'organo giurisdizionale eventuali modifiche al piano, o se il debitore non rispetta le restrizioni relative all'attività stabilite nella legge in materia di insolvenza.
Se il piano delle misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica è stato eseguito, il debitore presenterà all'organo giurisdizionale un'istanza per la chiusura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Viceversa, se il debitore non è in grado di estinguere le passività definite nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica, presenterà all'organo giurisdizionale un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza unitamente a una richiesta di chiusura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica.
La chiusura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica a seguito dell'esecuzione del piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica costituisce motivo di revoca delle restrizioni all'attività imposte al debitore nell'ambito del procedimento giudiziario per la tutela giuridica e di cessazione dell'applicazione del metodo utilizzato per il procedimento.
Se il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica non è stato approvato dalla maggioranza dei creditori secondo la procedura e nei tempi stabiliti dalla legge in materia di insolvenza e il procedimento giudiziario per la tutela giuridica viene chiuso, le restrizioni connesse all'annuncio del procedimento giudiziario per la tutela giuridica sono revocate e l'importo della sanzione, gli interessi e gli oneri per ritardato pagamento relativi alle passività non estinte sono calcolati per intero.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
La procedura di insolvenza sarà chiusa su decisione dell'organo giurisdizionale una volta che l'amministratore abbia eseguito il piano di vendita dei beni del debitore e il piano per il saldo dei crediti dei creditori. Analogamente, l'organo giurisdizionale chiuderà la procedura di insolvenza se l'amministratore, nella sua relazione sull'assenza di beni ha proposto la chiusura della procedura di insolvenza e i creditori hanno approvato la proposta. In tal caso, il debitore (una persona giuridica) viene rimosso dal pertinente registro pubblico.
La procedura di insolvenza viene chiusa su decisione dell'organo giurisdizionale se il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica è stato approvato e l'organo giurisdizionale ha deciso di modificare la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica in procedimento giudiziario per la tutela giuridica. In tale eventualità, il debitore prosegue la sua attività con lo status precedente.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
La procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica può essere chiusa senza aprire procedimenti per l'adempimento di obblighi. L'organo giurisdizionale chiuderà la procedura fallimentare unitamente alla procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica qualora siano state rilevate restrizioni relative all'applicazione della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica al debitore. In tal caso, entro tre mesi dall'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, l'amministratore presenterà un'istanza per la chiusura della procedura fallimentare. Analogamente, l'organo giurisdizionale può chiudere la procedura fallimentare unitamente alla procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica laddove nessun credito sia stato presentato dai creditori. In tal caso, entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione dei crediti dei creditori, il debitore presenterà un'istanza per la chiusura della procedura fallimentare.
Se la procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica viene chiusa con il completamento o la chiusura della procedura fallimentare, terminano anche i poteri dell'amministratore e le restrizioni che impediscono al debitore di disporre dei propri beni, i creditori riacquisiscono il diritto di richiedere l'estinzione delle passività del debitore laddove non siano state adempiute nell'ambito della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica e riprende la procedura relativa all'esecuzione del debito assegnato ma non ancora riscosso nonché la procedura di adempimento delle passività del debitore nell'organo giurisdizionale.
Qualora il debitore abbia portato a termine con esito positivo le fasi previste nel piano di estinzione delle passività di una persona fisica, le passività del debitore definite nel piano e rimaste dopo l'esecuzione dello stesso sono cancellate e la procedura di esecuzione per il recupero delle passività cancellate viene chiusa.
La procedura di estinzione delle passività non sarà applicata o sarà chiusa nei seguenti casi:
- il debitore, nel corso dei tre anni precedenti all'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica o durante la procedura di insolvenza, ha svolto operazioni che ne hanno determinato l'insolvenza o hanno causato danni ai creditori, laddove il debitore era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, che tali operazioni avrebbero potuto determinare insolvenza o causare danni ai creditori;
- il debitore ha deliberatamente fornito informazioni false sulla propria situazione finanziaria e non ha reso noto il suo vero reddito;
- il debitore non adempie ai propri obblighi nell'ambito della procedura fallimentare o della procedura di estinzione delle passività, ostacolando significativamente lo svolgimento della procedura di insolvenza.
Qualora la procedura di estinzione delle passività venga chiusa senza liberare il debitore dalle sue passività, i crediti dei creditori vengono ripristinati e calcolati interamente e riprendono anche i procedimenti giudiziari precedentemente sospesi e l'esecuzione delle sentenze.
15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
Dopo la chiusura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica si applicano le normali disposizioni per quanto riguarda le attività del debitore e i diritti dei creditori.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
L'amministratore presenta al Registro delle imprese un'istanza per la rimozione del debitore dal registro entro cinque giorni dal ricevimento della decisione dell'organo giurisdizionale di chiudere la procedura. Dopo la rimozione dal registro, il debitore viene liquidato e i creditori perdono i loro diritti di insinuare crediti nei confronti del debitore poiché quest'ultimo cessa di esistere.
Va aggiunto che un creditore può insinuare crediti nei confronti dei membri del consiglio del debitore di entità pari all'importo non saldato del credito entro un anno dalla chiusura della procedura di insolvenza, se l'amministratore della procedura di insolvenza non ha ricevuto i documenti contabili del debitore o se questi non consentivano di acquisire un quadro chiaro delle operazioni e della situazione finanziaria del debitore nei tre anni precedenti all'annuncio della procedura di insolvenza. Prima della chiusura della procedura di insolvenza, tale credito può essere insinuato dall'amministratore della procedura di insolvenza per conto del debitore, mentre il creditore ha diritto a partecipare alla procedura in qualità di terzo.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
Se la procedura di insolvenza viene chiusa prima del completamento della procedura di estinzione delle passività, terminano anche i diritti dell'amministratore e le restrizioni che impediscono al debitore di disporre dei propri beni come stabilito nella legge in materia di insolvenza, i creditori riacquisiscono il diritto di richiedere l'estinzione delle passività del debitore nella misura in cui non siano state adempiute nell'ambito della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica e riprende la procedura relativa all'esecuzione del debito assegnato ma non ancora riscosso nonché la procedura di adempimento delle passività del debitore nell'organo giurisdizionale.
Qualora il debitore abbia portato a termine con esito positivo le fasi previste nel piano di estinzione delle passività di una persona fisica, le passività del debitore definite nel piano e rimaste dopo l'esecuzione dello stesso sono cancellate e la procedura di esecuzione per il recupero delle passività cancellate viene chiusa.
Il debitore non viene liberato dalle passività residue stabilite nel piano di estinzione delle passività di una persona fisica se non ha adottato le azioni definite nel piano.
I seguenti crediti non sono estinti nell'ambito della procedura di estinzione delle passività anche qualora sia stato eseguito con successo un piano di estinzione delle passività:
- crediti per assegni alimentari;
- crediti derivanti da attività proibite;
- crediti garantiti, se il debitore ha mantenuto l'abitazione usata come garanzia del credito in questione, salvo diversamente disposto da un accordo tra il debitore e il creditore garantito. La procedura di esecuzione per l'estinzione delle suddette passività viene ripresa per quanto concerne l'importo non saldato del debito;
- crediti derivanti da sanzioni comminate nell'ambito di procedimenti per violazioni amministrative e sanzioni stabilite dal diritto penale, nonché risarcimenti di danni.
16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
I costi del procedimento giudiziario per la tutela giuridica comprendono la remunerazione del supervisore del procedimento giudiziario per la tutela giuridica e le spese sostenute per condurre il procedimento giudiziario per la tutela giuridica in modo legittimo ed efficiente. I costi del procedimento giudiziario per la tutela giuridica sono coperti attingendo ai fondi del debitore.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
I costi della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica (sia la remunerazione dell'amministratore sia le spese della procedura di insolvenza) sono coperti attingendo ai fondi del debitore.
Qualora i costi sostenuti nel corso della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica non possano essere coperti con i fondi del debitore, è possibile utilizzare i fondi dei creditori o di un'altra persona fisica o giuridica per coprire i costi, laddove un accordo in tal senso sia stato raggiunto a norma di legge.
Nei casi in cui i costi della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica non possano essere coperti attingendo alle suddette fonti e l'amministratore rediga una relazione attestante l'assenza di beni del debitore, in sede di pianificazione della chiusura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, i costi della procedura sono coperti con la cauzione della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, che viene trasferita all'amministratore per coprire i costi della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica e la remunerazione.
Qualora un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica sia stata presentata da un dipendente del debitore esente, interamente o in parte, dal pagamento di una cauzione, i costi della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica sono coperti dal fondo di garanzia dei crediti dei dipendenti.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
La procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica distingue i costi diretti e indiretti.
I costi diretti della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica comprendono i costi per garantire la procedura:
- i costi relativi a pubblicità, aste, apertura, gestione e chiusura di un conto di pagamento;
- i costi dei servizi di corrispondenza postale;
- i costi relativi alla valutazione dei beni di una persona fisica;
- i costi di servizi notarili;
- i costi relativi all'immagazzinaggio dei beni di una persona fisica se trasferiti all'amministratore, di verifica delle operazioni e di assicurazione di beni e operazioni.
Tali spese sono coperte con i proventi della vendita dei beni della persona fisica ma, in assenza di beni o laddove siano insufficienti a coprire i costi diretti, l'amministratore può richiedere al debitore di coprire i costi. Tuttavia, andrebbe sottolineato che il debitore può mantenere due terzi del proprio reddito e può essergli richiesto di trasferirne fino a un terzo a copertura dei costi diretti.
I costi indiretti della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, quali le imposte correnti o il pagamento di diritti, gli assegni alimentari correnti, i pagamenti dei canoni di affitto e delle utenze, sono coperti con il reddito della persona fisica (due terzi del reddito che il debitore può mantenere).
17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?
Procedimento giudiziario per la tutela giuridica
Il supervisore non ha il diritto di contestare le operazioni effettuate prima dell'apertura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica. A seguito dell'apertura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica, le azioni del debitore sono sottoposte a restrizioni: non gli è consentito svolgere operazioni o attività che possano peggiorare la sua situazione finanziaria o pregiudicare gli interessi della massa dei creditori in generale.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica
L'amministratore deve valutare le operazioni del debitore e insinuare un credito presso l'organo giurisdizionale richiedendo che l'operazione in questione sia dichiarata nulla indipendentemente dalla sua tipologia, se è stata condotta:
- dopo la data di annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica o quattro mesi prima della data di annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica e ha danneggiato il debitore, indipendentemente dal fatto che la persona con cui, o a favore della quale, è stata condotta l'operazione fosse consapevole dei danni ai creditori;
- tre anni prima della data di annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, danneggiando il debitore, e la persona con cui, o a favore della quale, è stata condotta l'operazione era, o avrebbe dovuto essere, consapevole dei danni ai creditori.
Qualora un'operazione che ha causato danni al debitore sia stata effettuata con, o a favore, di parti con una partecipazione nel debitore, esse saranno considerate consapevoli dei danni causati, salvo prova contraria.
Un creditore garantito può richiedere che un'operazione condotta dall'amministratore sia dichiarata nulla se riguardante beni costituiti in pegno a garanzia relativamente al credito e gli interessi del creditore garantito risultano minacciati.
L'amministratore deve valutare e insinuare un credito presso l'organo giurisdizionale richiedendo la restituzione dei beni donati dal debitore, o parte di essi, laddove l'operazione sia stata condotta nei tre anni precedenti alla data dell'annuncio della procedura di insolvenza o dopo tale data laddove la disparità delle passività delle parti indichi una effettiva donazione. Una donazione può essere impugnata con richiesta di restituzione solo se illecita o non utilizzata per le finalità previste.
Le somme di denaro corrisposte dal debitore per coprire i debiti nei sei mesi precedenti all'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica e dopo la data dell'annuncio (eccetto gli importi pagati dall'amministratore nel corso della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica) saranno rimborsate laddove venga rilevato uno dei seguenti fattori:
- il pagamento è stato effettuato prima della scadenza delle passività, ove altre passività i cui pagamenti erano scaduti non siano state onorate e i diritti e gli obblighi delle parti di cui al paragrafo 3 del presente articolo possano essere rinnovati;
- il debito è stato pagato a persone con una partecipazione nel debitore, mentre altre passività, scadute prima della data di scadenza delle passività relativa alle persone interessate, non sono state onorate. La presente disposizione si applica anche ai debiti incassati da funzionari dell'organo giurisdizionale, trattenendo i costi di esecuzione.
Un creditore rimborserà l'importo pagato dal debitore nei tre mesi precedenti alla data dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica al fine di evitare l'annuncio della procedura di insolvenza del debitore in base a un'istanza presentata dal creditore che riceve l'importo.
Se gli importi pagati a copertura del debito sono rimborsati nei casi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le passività delle parti (compreso il consolidamento delle passività) e i rispettivi diritti in vigore prima del regolamento del debito saranno rinnovati.
Inoltre, l'amministratore è obbligato a insinuare un credito presso l'organo giurisdizionale richiedendo che venga dichiarato nullo un accordo di costituzione in pegno laddove il diritto di pegno sia stato costituito dopo la registrazione dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti del debitore nel registro insolvenze.
Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica
Le operazioni condotte dal debitore possono essere contestate in conformità alla procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica laddove, nel corso della procedura di insolvenza, venga rilevato quanto segue:
- il debitore, nel corso dei tre anni precedenti all'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica o durante la procedura di insolvenza, ha svolto operazioni che ne hanno determinato l'insolvenza o hanno causato danni ai creditori, laddove il debitore era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, che tali operazioni avrebbero potuto determinare insolvenza o causare danni ai creditori;
- il debitore ha deliberatamente fornito informazioni false sulla propria situazione finanziaria e non ha reso noto il suo vero reddito;
- il debitore non adempie ai propri obblighi nell'ambito della procedura fallimentare o della procedura di estinzione delle passività, ostacolando significativamente lo svolgimento della procedura di insolvenza.
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