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Insolvenza/fallimento

Portogallo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Premessa

La base giuridica delle informazioni qui fornite è costituita essenzialmente dal codice in materia di fallimento e risanamento delle imprese, approvato con il decreto legge n. 53/2004 del 18 marzo 2004 e modificato recentemente con il decreto legge n. 84/2019 del 28 giugno 2019, e a cui sarà fatto riferimento di seguito con l'abbreviazione portoghese CIRE.

Il CIRE è consultabile in portoghese, in linea di principio nella versione più aggiornata, sul sito internet dell'Ufficio del Pubblico ministero di Lisbona: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=85&tabela=leis

Considerata la raccomandazione della Commissione di fornire risposte dettagliate al questionario, nonché il carattere altamente specializzato delle domande e il requisito imposto dall'articolo 86 del regolamento (UE) n. 2015/848 ai punti di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale di fornire informazioni sul diritto fallimentare nazionale al fine di assistere gli operatori che si occupano dei casi di insolvenza transfrontalieri in altri Stati membri, molte delle risposte fornite di seguito sono citazioni delle disposizioni giuridiche applicabili in ciascuna situazione. La scelta è motivata dalla volontà di evitare inesattezze nelle informazioni tecniche richieste e dal fatto che sostituire il contenuto delle disposizioni con una spiegazione differente avrebbe richiesto risposte più lunghe. In altri casi è parso sufficiente riportare il riferimento alle disposizioni giuridiche, senza citarle, assieme a una sintesi della rispettiva situazione cui si applicano.

Le risposte qui presentate contengono informazioni relative alle procedure di insolvenza di cui all'articolo 1, comma 1, del CIRE.

Oltre alla stessa procedura di insolvenza, il CIRE prevede due procedure speciali: la procedura speciale di ristrutturazione o di "rivitalizzazione", istituita dall'articolo 1, comma 2, del CIRE, e la procedura speciale per l'accordo di pagamento di cui all'articolo 1, comma 3, del CIRE. Nella risposta alla domanda 2 sono presentate informazioni su entrambe le procedure speciali.

Le informazioni rese pubbliche nell'ambito delle procedure di insolvenza (come previsto dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 2015/848), in particolare le procedure speciali di rivitalizzazione e per l'accordo di pagamento sono consultabili su Citius, il sito web per le autorità giudiziarie messo a punto dal ministero della Giustizia:

https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/ConsultasCire.aspx

TIPI DI PROCEDURE

L'articolo 1 del CIRE prevede tre tipologie distinte di procedimenti instaurabili in relazione a diverse categorie di creditori:

  1. le procedure di insolvenza, che possono essere proposte contro società o persone fisiche;
  2. le procedure speciali di rivitalizzazione, che possono essere proposte soltanto contro le società (articolo 17, lettere da a) a j), del CIRE);
  3. le procedure speciali per l'accordo di pagamento, che possono essere proposte contro qualunque tipo di debitore che non sia una società (articolo 222, lettere da a) a j), del CIRE).

L'articolo del CIRE recita:

«Articolo 1

Scopo

1 - Le procedure di insolvenza sono procedure esecutive universali, che mirano a soddisfare i creditori secondo le modalità stabilite in un piano di ristrutturazione basato sul risanamento della società attraverso la massa fallimentare oppure, qualora ciò non sia possibile, con la liquidazione del patrimonio del debitore e la ripartizione dei proventi tra i creditori.

2 - Le società che versano in situazioni economiche difficili o a rischio di insolvenza imminente possono chiedere all'organo giurisdizionale di avviare una procedura speciale di rivitalizzazione, conformemente agli articoli da 17-A a 17-J.

3 - I debitori di qualsiasi altra natura che si trovino in una situazione economica difficile o a rischio di insolvenza imminente possono chiedere all'organo giurisdizionale di avviare la procedura speciale per l'accordo di pagamento, di cui agli articoli da 222-A a 222-J».

In particolare, l'articolo 2 del CIRE stabilisce che è possibile avviare una procedura di insolvenza contro:

  • qualsiasi persona fisica o giuridica;
  • eredità giacente;
  • associazioni senza personalità giuridica e commissioni speciali;
  • società di diritto civile;
  • società commerciali o società di diritto civile aventi forma commerciale fino alla data definitiva di iscrizione del contratto con cui sono state costituite;
  • le cooperative, prima dell'iscrizione della rispettiva costituzione;
  • stabilimenti individuali a responsabilità limitata;
  • qualsiasi altra proprietà autonoma.

Non possono invece essere avviate contro:

  • persone giuridiche pubbliche e società pubbliche;
  • imprese di assicurazione, enti creditizi, società finanziarie, fondi di investimento che prestano servizi di detenzione di fondi o titoli appartenenti a terzi, nonché organismi di investimento collettivo, data l'inconciliabilità delle procedure di insolvenza con i regimi speciali previsti per tali soggetti.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

PROCEDURE DI INSOLVENZA

Le condizioni per avviare una procedura di insolvenza sono stabilite dall'articolo 1, comma 1, del CIRE.

L'avvio di una procedura di insolvenza può essere dovuto al risanamento di una società o alla liquidazione dei beni e al pagamento dei creditori.

Per le procedure di insolvenza, gli articoli da 235 a 266 del CIRE prevedono altresì una serie di disposizioni particolari in caso di fallimento delle persone fisiche, inclusi i non imprenditori e i piccoli imprenditori, nonché di fallimento di entrambi i coniugi.

Avvio della procedura

È possibile avviare una procedura di insolvenza quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 3 del CIRE.

«Articolo 3

Insolvenza

1 - È considerato insolvente il debitore che non sia in grado di adempiere alle obbligazioni dovute.

2 - Sono inoltre considerate insolventi le persone giuridiche e i patrimoni autonomi i cui debiti non siano di responsabilità personale e limitata, diretta o indiretta, di nessuna persona fisica, quando il loro passivo sia manifestamente superiore all'attivo, secondo valutazioni conformi ai principi contabili applicabili.

3 - Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'attivo è superiore al passivo, in base a una valutazione effettuata secondo le seguenti regole:

a) nell'attivo e nel passivo si considerano gli elementi individuabili, anche quando non figurano nello stato patrimoniale, al loro giusto valore;

b) laddove il debitore sia titolare di una società, la valutazione è fondata su una prospettiva di continuità o di liquidazione, in base a quella ritenuta più probabile, ma in ogni caso escludendo la voce della cessione commerciale;

c) non sono inclusi nelle passività i debiti estinguibili soltanto con fondi distribuibili o con le attività restanti dopo avere soddisfatto o garantito i diritti degli altri creditori del debitore.

4 - L'insolvenza imminente è equiparata all'insolvenza effettiva qualora il debitore ne faccia dichiarazione».

Legittimità attiva e passiva

In aggiunta, gli articoli 18, 19 e 20 del CIRE, citati di seguito, definiscono chi può chiedere e chi deve dichiarare lo stato d'insolvenza e in quali circostanze:

«Articolo 18

Obbligo di dichiarare lo stato di insolvenza

1 - Il debitore deve richiedere la dichiarazione di fallimento entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dello stato di insolvenza, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, o alla data in cui avrebbe dovuto esserne a conoscenza.

2 - Le persone fisiche che non sono titolari di una società alla data dello stato di insolvenza sono esonerate dall'obbligo di dichiarare il fallimento.

3 - Laddove il debitore sia titolare di una società, la conoscenza dello stato di insolvenza è data per certa dopo almeno tre mesi dall'inadempimento generale delle obbligazioni di qualsivoglia natura di cui all'articolo 20, comma 1, lettera g)».

«Articolo 19

Chi può presentare una richiesta di fallimento?

Quando il debitore non è una persona fisica capace, la responsabilità di dichiarare l'insolvenza spetta al rispettivo organo societario o, in caso contrario, a uno qualsiasi degli amministratori».

«Articolo 20

Altre persone ed entità legittimate a presentare una richiesta di fallimento

1 - La dichiarazione di fallimento di un debitore può essere richiesta dalla persona giuridicamente responsabile dei debiti, da qualsiasi creditore, anche condizionale, e indipendentemente dalla natura del credito, oppure dal Pubblico ministero, in rappresentanza dei soggetti di cui gli sono legalmente affidati gli interessi, quando si verificano uno o più delle seguenti circostanze:

a) sospensione generalizzata del pagamento delle obbligazioni scadute;

b) inadempimento di una o più obbligazioni che, per il loro importo o per le circostanze dell'inadempimento, riveli l'incapacità del debitore di adempiere rapidamente alla maggior parte delle sue obbligazioni;

c) fuga del titolare della società o degli amministratori del debitore o abbandono della sede sociale o del centro di attività principale della società, dovuta alla mancanza di solvibilità del debitore e di nomina di un sostituto idoneo;

d) dissipazione, abbandono, liquidazione precipitosa o rovinosa di beni e costituzione fittizia di crediti;

e) insufficienza di beni pignorabili a garanzia del relativo credito nella procedura esecutiva intentata contro il debitore;

f) inadempimento di obbligazioni previste nel piano di ristrutturazione o di pagamento, come previsto dall'articolo 218, comma 1, lettera a), e comma 2;

g) inadempimento generalizzato, nei sei mesi precedenti, di uno dei seguenti tipi di debiti:

i) debiti fiscali;

ii) contributi e oneri previdenziali;

iii) debiti derivanti da un contratto di lavoro o dalla violazione o cessazione di tale contratto;

iv) canoni derivanti da qualsiasi tipo di locazione, inclusa quella finanziaria, pagamento del prezzo di acquisto o di un prestito garantito da ipoteca, in relazione al locale in cui il debitore esercita la propria attività o ha la propria sede o residenza;

h) se il debitore è uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, superiorità del passivo rispetto all'attivo in base all'ultimo stato patrimoniale approvato oppure ritardo di oltre nove mesi nell'approvazione e nel deposito dei conti, laddove esista un obbligo legale in tal senso.

2 - Le disposizioni del precedente comma non pregiudicano la possibilità di rappresentanza degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 13».

Forma e contenuto della richiesta

Le motivazioni da addurre e dimostrare presentando una richiesta di fallimento sono indicate negli articoli da 23 a 25 del CIRE:

«Articolo 23

Forma e contenuto della domanda

1 - Le domande di fallimento o le richieste di dichiarazione di fallimento vanno presentate per iscritto, esponendo i fatti sui cui si fonda la dichiarazione richiesta e presentando infine la domanda in questione.

2 - Nella domanda, il richiedente deve:

a) se è il debitore effettivo, indicare se è già in stato di insolvenza o soltanto di insolvenza imminente e, laddove sia una persona fisica, se chiede l'esenzione per le passività restanti, in linea con le disposizioni del titolo XII, capo I;

b) identificare gli amministratori del debitore, de jure e de facto, e i suoi cinque maggiori creditori, ad esclusione del richiedente stesso;

c) se il debitore è sposato, identificare il rispettivo coniuge e precisare il regime patrimoniale del matrimonio;

d) allegare un certificato del registro civile, del registro delle imprese o di qualsiasi altro registro pubblico al quale il debitore è soggetto.

3 - Qualora non sia possibile per il richiedente fornire le informazioni e gli allegati di cui al precedente comma, spetta al debitore stesso fornire le informazioni e gli allegati in questione».

«Articolo 24

Documenti che deve fornire il debitore

1 - Qualora il debitore sia il richiedente dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) un elenco alfabetico di tutti i creditori con l'indicazione del loro indirizzo, degli importi dovuti, delle scadenze e della natura dei crediti, delle garanzie di cui beneficiano e dell'eventuale esistenza di relazioni speciali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49;

b) l'elenco e l'identificazione di tutte le azioni e i provvedimenti esecutivi pendenti nei suoi confronti;

c) un documento che descriva l'attività o le attività esercitate dal debitore negli ultimi tre anni e gli stabilimenti di sua proprietà, nonché le ragioni che ritiene abbiano causato la situazione in cui versa;

d) un documento che identifichi la persona di cui viene amministrato il patrimonio, in caso di eredità giacente, i soci, gli associati o i membri noti della persona giuridica, ove opportuno, e, in altre situazioni in cui il fallimento non riguarda una persona fisica, le persone giuridicamente responsabili dei crediti fallimentari;

e) l'elenco dei beni che il debitore detiene in regime di locazione, noleggio o locazione finanziaria o vendita con riserva di proprietà, nonché tutti gli altri beni e diritti di proprietà con l'indicazione della loro natura, del luogo in cui si trovano, dei dati di iscrizione nei registri, se del caso, del valore di acquisizione e della stima del loro valore corrente;

f) se il debitore tiene una contabilità organizzata, i conti annuali relativi agli ultimi tre esercizi, nonché le rispettive relazioni di gestione, controllo e revisione contabile, i pareri dell'organismo di controllo e i documenti legali di certificazione, qualora siano obbligatori o esistano, e le informazioni sui cambiamenti più significativi riguardanti la proprietà del patrimonio dopo la data di riferimento dei conti più recenti e sulle operazioni che, per natura, oggetto o entità, vanno oltre l'attività quotidiana del debitore;

g) se in una società è in corso il consolidamento dei conti, le relazioni di gestione consolidate, i conti annuali consolidati e le altre scritture contabili degli ultimi tre esercizi, nonché le rispettive relazioni di controllo e di revisione contabile, i pareri dell'organo di controllo, i documenti legali di certificazione e una relazione sulle operazioni interne al gruppo effettuate nello stesso periodo;

h) le relazioni e i conti speciali e le informazioni trimestrali e semestrali, su base individuale e consolidata, comunicate in date successive alla fine dell'ultimo esercizio finanziario, che la società è tenuta a fornire ai sensi del codice degli strumenti finanziari e dei regolamenti della commissione per i mercati mobiliari;

i) un elenco del personale in servizio presso il debitore.

2 - Il debitore è inoltre tenuto a:

a) fornire un documento che confermi i poteri degli amministratori che lo rappresentano e una copia dell'atto contenente la decisione di avviare la richiesta da parte del rispettivo organo di gestione aziendale, se del caso;

b) giustificare la mancata presentazione o la non conformità dei documenti di cui al comma 1.

3 - Fatte salve le presentazioni successive, conformemente alle disposizioni degli articoli 223 e seguenti, la richiesta così presentata dal debitore può essere accompagnata da un piano di ristrutturazione».

«Articolo 25

Richiesta da parte di altre persone o soggetti autorizzati

1 - Se la domanda non è presentata dal debitore stesso, la persona o il soggetto che richiede la dichiarazione di fallimento deve giustificare nella domanda l'origine, la natura e l'importo del suo credito o la sua responsabilità per i crediti fallimentari, a seconda dei casi, e fornire tutte le informazioni di cui può disporre sull'attivo e sul passivo del debitore.

2 - Il richiedente deve inoltre fornire tutti i mezzi di prova a sua disposizione ed è inoltre tenuto a presentare testimoni, nei limiti previsti dall'articolo 511 del codice di procedura civile».

Data di apertura della procedura e termini

La data di apertura della procedura e i termini per la presentazione dell'impugnazione e/o l'emissione delle decisioni, così come per la decisione sulla dichiarazione di fallimento, sono stabiliti essenzialmente dagli articoli 4, 27-30, 35 e 36 del CIRE:

«Articolo 4

Data della dichiarazione di fallimento e apertura della procedura

1 - Laddove la precisione possa essere un fattore rilevante, i riferimenti fatti nel presente codice alla data della dichiarazione di fallimento devono interpretarsi come il momento di emissione della rispettiva sentenza.

2 - Tutti i termini che nel presente codice hanno come termine finale l'avvio della procedura di insolvenza includono altresì il periodo compreso da tale data a quella dichiarazione di fallimento.

3 - Se la dichiarazione di fallimento è emessa nell'ambito di una procedura che avrebbe dovuto essere sospesa ai sensi dell'articolo 8, comma 2, a causa della pendenza di una procedura precedentemente avviata nei confronti dello stesso debitore, la data di apertura di questa ultima sarà utilizzata ai fini dei termini di cui al precedente comma. Lo stesso vale in caso di sospensione di un procedimento antecedente per l'applicazione dell'articolo 264, comma 3, lettera b)».

«Articolo 27

Valutazione preliminare

1 - Il giorno della distribuzione o, qualora ciò non fosse possibile, fino al terzo giorno lavorativo successivo, il giudice:

a) emette un rigetto preliminare della richiesta di dichiarazione di fallimento quando questa è manifestamente infondata, o quando si sono verificate eccezioni inevitabili che hanno causato ritardi, di cui il giudice dovrebbe essere a conoscenza d'ufficio;

b) concede al richiedente un massimo di cinque giorni per correggere i vizi sanabili della domanda - al termine dei quali la domanda sarà respinta - in particolare qualora non soddisfi i requisiti giuridici o non sia corredata dei documenti necessari, salvo nei casi in cui la mancanza sia debitamente giustificata.

2 - In caso di richieste di fallimento, le decisioni preliminari di rigetto che non dipendono, del tutto o in parte, sull'assenza dei documenti richiesti dall'articolo 24, comma 2, lettera a), saranno pubblicate sul sito web Citius entro i termini previsti dall'articolo 38, comma 8, e conterranno le informazioni di cui all'articolo 37, comma 8».

«Articolo 28

Dichiarazione immediata dello stato di insolvenza

La presentazione di una richiesta di fallimento da parte del debitore implica il riconoscimento dello stato di insolvenza, da dichiarare entro il terzo giorno lavorativo successivo alla distribuzione della domanda iniziale o, se vi sono vizi sanabili, dopo la loro correzione».

«Articolo 29

Notificazione e/o comunicazione al debitore

1 - Fatto salvo l'articolo 31, comma 3, se la domanda non è stata presentata dal debitore e non vi è motivo di rigetto preliminare, il giudice notifica la procedura al debitore entro il termine di cui al precedente articolo.

2 - Con la notificazione e/o comunicazione, il debitore è informato delle sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo seguente e che, in caso di dichiarazione di fallimento, i documenti di cui all'articolo 24, comma 1, devono essere pronti per essere inviati immediatamente al curatore fallimentare».

«Articolo 30

Opposizione del debitore

1 - Il debitore può presentare opposizione entro 10 giorni e in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 2.

2 - Fatte salve le disposizioni del seguente comma, il debitore è tenuto a fornire, a pena di respingimento dell'opposizione, l'elenco dei suoi cinque maggiori creditori, ad esclusione del richiedente, indicandone il rispettivo domicilio.

3 - L'opposizione del debitore alla dichiarazione di fallimento richiesta può fondarsi sull'inesistenza di uno dei fatti su cui si basa la richiesta o dello stato di insolvenza.

4 - Spetta al debitore dimostrare la propria solvibilità, basandosi sulla contabilità obbligatoria per legge, se del caso, debitamente organizzata e correttamente presentata, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, comma 3.

5 - Se l'audizione del debitore non è annullata ai sensi dell'articolo 12 e il debitore non presenta opposizione, i fatti addotti nella domanda iniziale sono considerati accolti come opportuno e il fallimento è dichiarato il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, laddove tali fatti soddisfino una delle situazioni di cui all'articolo 20, comma 1».

«Articolo 35

Udienza di discussione e pronuncia della sentenza

1 - Laddove un debitore abbia presentato opposizione o l'udienza non sia stata annullata, l'udienza di discussione e pronuncia della sentenza è programmata senza indugio nei cinque giorni successivi, e il richiedente, il debitore e tutti gli amministratori legalmente nominati o gli amministratori citati nella domanda iniziale sono chiamati a comparire personalmente o a farsi rappresentare da un soggetto legalmente idoneo.

2 - In caso di mancata comparizione del debitore o del rappresentante designato, si considerano confermati i fatti addotti nella domanda iniziale, qualora l'audizione del debitore non sia stata annullata ai sensi dell'articolo 12.

3 - Se la situazione descritta nel precedente comma non si verifica, la mancata comparizione del richiedente o di un suo rappresentante è equiparata al ritiro della domanda.

4 - Il giudice registrerà immediatamente, a seconda dei casi, una sentenza dichiarativa di fallimento, qualora i fatti addotti nella domanda iniziale rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 20, comma 1, oppure una decisione equivalente al ritiro della domanda.

5 - Nel caso in cui siano presenti entrambe le parti oppure solo il richiedente o il suo rappresentante, ma l'audizione del debitore sia stata annullata, il giudice emette un'ordinanza intesa a identificare l'oggetto della controversia e a presentare gli elementi di prova.

6 - Le domande presentate sono poi oggetto di decisione, cui segue nell'immediato la produzione di prove.

7 - Al termine della produzione delle prove, si tengono le difese orali, in seguito alle quale l'organo giurisdizionale emette una sentenza.

8 - Nei casi in cui la sentenza non possa essere pronunciata immediatamente, la pronuncia deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi».

«Articolo 36

Sentenza dichiarativa di fallimento

1 - Nella sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice:

a) indica la data e l'ora della rispettiva sentenza e, in mancanza di altra indicazione, la sentenza si riterrà emessa a mezzogiorno;

b) identifica il debitore insolvente, indicandone la sede legale o la residenza;

c) dichiara e determina la residenza degli amministratori de jure o de facto del debitore, nonché la residenza del debitore laddove sia una persona fisica;

d) nomina il curatore fallimentare, indicandone l'indirizzo professionale;

e) stabilisce che la massa fallimentare sarà amministrata dal debitore, quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 224, comma 2;

f) prevede che il debitore invii immediatamente al curatore fallimentare i documenti di cui all'articolo 24, comma 1, non ancora inclusi nel fascicolo;

g) esige il sequestro ai fini della consegna immediata al curatore fallimentare, delle scritture contabili del debitore e di tutti i beni, anche se sequestrati, pignorati oppure impegnati o detenuti in qualsiasi modo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 150, comma 1;

h) ordina la consegna al Pubblico ministero, per gli effetti dovuti, degli elementi che indicano l'eventuale commissione di un reato;

i) qualora sia in possesso di elementi che giustificano l'apertura di una procedura d'esame della colpevolezza del fallimento, dichiara l'apertura della procedura d'esame, completa o parziale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 187;

j) fissa un termine massimo di 30 giorni per l'insinuazione dei crediti;

l) avvisa i creditori dell'obbligo di informare tempestivamente il curatore fallimentare di tutte le garanzie reali di cui beneficiano;

m) avvisa i debitori della parte insolvente che i pagamenti cui sono tenuti saranno corrisposti al curatore fallimentare e non alla parte insolvente;

n) fissa, nei successivi 45-60 giorni, una data e un'ora per lo svolgimento dell'assemblea dei creditori di cui all'articolo 156, denominata assemblea di valutazione della relazione, o dichiara di non indire l'assemblea per giustificati motivi.

2 - Le disposizioni dell'ultima parte del comma 1, lettera n), non si applicano nei casi in cui è prevista la presentazione di un piano di ristrutturazione o laddove si decida che l'amministrazione del fallimento spetti al debitore.

3 - Nei casi in cui non è fissata una data per lo svolgimento dell'assemblea di valutazione della relazione ai sensi del comma 1, lettera n), e una parte interessata chieda all'organo giurisdizionale, entro il termine previsto per l'insinuazione dei crediti, di convocare l'assemblea, il giudice ne fissa il giorno e l'ora nei 45-60 giorni successivi alla sentenza dichiarativa di fallimento.

4 - Nei casi in cui non sia stata fissata una data per lo svolgimento dell'assemblea di valutazione della relazione ai sensi del comma 1, lettera n), i termini previsti dal presente codice, calcolati in base alla data in cui si è tenuta l'assemblea, sono fissati con riferimento al 45° giorno successivo alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

5 - Se decide di non indire un'assemblea di valutazione della relazione, il giudice è tenuto, nel pronunciare la sentenza, ad adeguare il calendario della procedura di conseguenza, tenendo conto dello specifico caso in questione».

Notificazione e pubblicazione della sentenza

Le norme relative alla notificazione e alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento sono contenute negli articoli 37 e 38 del CIRE:

«Articolo 37

Notificazione della sentenza e citazione

1 - Gli amministratori del debitore di cui è stata stabilita la residenza sono informati personalmente della sentenza, nei termini e secondo le modalità previste dal diritto processuale in materia di atti di citazione, e ricevono inoltre una copia della domanda iniziale.

2 - Fatte salve le notificazioni necessarie a norma della legislazione sul lavoro, in particolare per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni, la sentenza è notificata anche al Pubblico ministero, all'Istituto di previdenza sociale, al richiedente che ha presentato l'istanza di fallimento e al debitore, nei termini previsti per le citazioni, qualora la sentenza non sia già stata notificata personalmente al debitore e, se il debitore è titolare di un'impresa, al comitato aziendale.

3 - I cinque maggiori creditori noti, escluso il richiedente, sono informati conformemente alle disposizioni del comma 1 o con lettera raccomandata, a seconda che abbiano o meno la residenza abituale, la sede legale o il domicilio in Portogallo.

4 - I creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata avviata la procedura, incluse le autorità fiscali e gli enti di previdenza sociale di tali Stati membri, sono informati tempestivamente con lettera raccomandata, conformemente all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

5 - Quando esistono crediti a nome dello Stato, di istituzioni pubbliche che non siano società pubbliche o istituti di previdenza sociale, la notificazione avviene mediante lettera raccomandata.

6 - Le disposizioni dei precedenti commi non precludono la possibilità di notificazione e citazione con mezzi elettronici, in conformità a un decreto ministeriale di attuazione emanato dal ministero della Giustizia.

7 - Gli altri creditori e gli altri interessati sono informati mediante avviso pubblico, con un termine di grazia di cinque giorni, affisso presso la sede legale o di residenza del debitore, gli stabilimenti del debitore e il tribunale stesso, nonché mediante avviso pubblicato sul sito web Citius.

8 - Gli avvisi pubblici di cui al precedente comma devono recare indicare il numero del caso, il termine di grazia e la possibilità di presentare o ricorso o sollevare obiezioni, nonché contenere le informazioni di cui all'articolo 36, lettere da a) a e) e da i) a n), e precisare che il termine per l'impugnazione, le opposizioni e l'insinuazione dei crediti iniziano soltanto alla fine del termine di grazia e che tale termine è calcolato a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma».

«Articolo 38

Pubblicazione e iscrizione nei registri

[…]

2 - La dichiarazione di fallimento e la nomina del curatore fallimentare sono registrate d'ufficio, in base al relativo certificato, inviato a tal fine dalla cancelleria:

a) al registro di stato civile, se il debitore è una persona fisica;

b) al registro delle imprese, se esistono fatti relativi al debitore insolvente soggetti all'iscrizione a tale registro;

c) all'ente responsabile di qualsiasi altro tipo di iscrizione cui il debitore può essere soggetto.

3 - Fatte salve le disposizioni dell'articolo 43, comma 5, del codice dei registri immobiliari, la dichiarazione di fallimento viene iscritta anche nel registro immobiliare per i beni che fanno parte della massa fallimentare, in base a un certificato giudiziario della sentenza dichiarativa di fallimento passata in giudicato, se i servizi del registro non riescono ad accedere alle informazioni necessarie con mezzi elettronici, nonché in una dichiarazione rilasciata dal curatore fallimentare che ha identificato i beni.

4 - Se effettuata in via provvisoria, l'iscrizione di cui al precedente comma è basata sulle informazioni contenute nella pagina elettronica del tribunale, ai sensi del comma 6, lettera b), e sulla dichiarazione del curatore fallimentare che ha identificato i beni.

5 - Se vi sono iscrizioni riguardanti l'acquisizione o il riconoscimento del diritto di proprietà o mero possesso a favore di una persona diversa dalla parte insolvente relativamente ai beni che fanno parte della massa fallimentare, il curatore fallimentare è tenuto ad allegare al fascicolo un certificato delle rispettive iscrizioni nel registro.

6 - La cancelleria:

a) iscrive automaticamente la dichiarazione di fallimento e la nomina del curatore fallimentare nel registro informatizzato delle esecuzioni istituito dal codice di procedura civile;

b) registra sulla pagina elettronica del tribunale l'inserimento di tali informazioni e il termine concesso per l'insinuazione dei crediti;

c) notifica alla Banca del Portogallo la dichiarazione di fallimento affinché proceda alla necessaria iscrizione nella centrale dei rischi.

7 - L'iscrizione nei registri della nomina del curatore fallimentare dovrà indicarne l'indirizzo professionale.

8 - Tutti gli aspetti relativi alla pubblicazione e all'iscrizione della sentenza sono effettuati entro cinque giorni.

9 - La pubblicazione e l'annotazione in pubblici registri della decisione di apertura di una procedura di insolvenza emessa in un altro Stato e, ove opportuno, della decisione di nomina del curatore fallimentare, di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, devono essere richieste al tribunale portoghese del luogo in cui è situato lo stabilimento del debitore o, laddove non sia possibile, al tribunale commerciale di Lisbona. L'organo giurisdizionale può richiedere una traduzione certificata da una persona competente a tal fine, conformemente al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea.

10 - Fatte salve le disposizioni del precedente comma, se il diritto dello Stato in cui si tiene la procedura di insolvenza prevede modalità di iscrizione sconosciute al diritto portoghese, l'iscrizione è effettuata secondo i termini che presentano maggiori somiglianze.

11 - Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, se il debitore possiede uno stabilimento situato in Portogallo, l'annotazione in pubblici registri di cui all'articolo 29, comma 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, è stabilita d'ufficio dai servizi del registro competenti».

Misure cautelari

L'articolo 31 del CIRE prevede la possibilità di ordinare misure cautelari:

«Articolo 31

Misure cautelari

1 - Qualora vi sia il fondato timore che si verifichi un caso di malamministrazione, il giudice ordina d'ufficio o su richiesta del richiedente le misure cautelari ritenute necessarie od opportune per contrastare il peggioramento della situazione patrimoniale del debitore, fino alla pronuncia della sentenza.

2 - Le misure cautelari possono consistere nella nomina di un amministratore giudiziario provvisorio con poteri esclusivi di amministrazione dei beni del debitore o con il compito o di assistere il debitore nell'amministrazione.

3 - Se ritenuto necessario per non comprometterne l'effetto utile, le misure cautelari possono essere adottate prima della notificazione del debitore, a condizione che la notifica non sia inviata a più di 10 giorni dal termine altrimenti applicabile».

PROCEDURA SPECIALE DI RIVITALIZZAZIONE

Condizioni per l'apertura della procedura speciale di rivitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, del CIRE:

La seconda procedura di cui sopra, prevista dall'articolo 1, comma 2, del CIRE, è la procedura speciale di rivitalizzazione (PPER – Processo Especial de Revitalização), che può essere richiesta dalle società che si trovano in una situazione economica difficile o in stato di insolvenza imminente.

Finalità e formalità della procedura speciale di rivitalizzazione

La finalità della procedura speciale di rivitalizzazione, la richiesta di apertura, le formalità a essa associate e la nozione di situazione economica difficile sono previste rispettivamente dagli articoli 17-A, 17-B e 17-C del CIRE.

«Articolo 17-A

Finalità e natura della procedura speciale di rivitalizzazione

1 - La procedura speciale di rivitalizzazione è intesa a consentire a una società che si trova in una situazione economica difficile o a rischio di insolvenza imminente, ma ancora recuperabile, di negoziare con i rispettivi creditori la conclusione di un accordo che porti alla rivitalizzazione della società.

2 - La procedura di cui al precedente comma può essere utilizzata da ogni società che, con dichiarazione scritta e firmata, attesti il possesso dei requisiti necessari per la rivitalizzazione e presenti un'ulteriore dichiarazione, firmata nei 30 giorni precedenti da un commercialista o da un revisore contabile autorizzato, ove la revisione dei conti sia imposta dalla legge, che attesti che la società non si trova al momento in stato di insolvenza secondo i criteri di cui all'articolo 3.

3 - La procedura speciale di rivitalizzazione ha natura urgente e vi si applicano tutte le norme del presente codice non incompatibili con tale natura».

«Articolo 17-B

Nozione di situazione economica difficile

Ai fini del presente codice, una società si trova in una situazione economica difficile quando incontra serie difficoltà ad adempiere prontamente alle proprie obbligazioni per mancanza di liquidità o per l'incapacità di ottenere un credito».

«Articolo 17-C

Richiesta e formalità

1 - La procedura speciale di rivitalizzazione è avviata, su richiesta della società e di uno o più creditori che non intrattengono relazioni speciali con la società e abbiano crediti non ordinari di almeno il 10 %, ai sensi del comma 3, lettera b), mediante una dichiarazione scritta di apertura delle trattative per la rivitalizzazione della società con un piano di risanamento approvato.

2 - La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere datata e firmata da tutti i dichiaranti.

3 - La società presenta all'organo giurisdizionale competente la richiesta di dichiarazione fallimentare con l'istanza di cui al comma 1, corredata da quanto segue:

a) la dichiarazione scritta di cui sopra;

b) una copia dei documenti di cui all'articolo 24, comma 1, che restano a disposizione della cancelleria per la consultazione dei creditori nel corso dell'intera procedura;

c) una proposta di piano di risanamento accompagnata, per lo meno, da una descrizione della situazione patrimoniale, finanziaria e creditizia della società.

4 - Una volta ricevuta la richiesta di cui al precedente comma, il giudice nomina immediatamente, con provvedimento ufficiale, l'amministratore giudiziario provvisorio, con applicazione, mutatis mutandis, delle disposizioni di cui agli articoli da 32 a 34.

5- L'ordinanza ufficiale di cui al precedente comma viene immediatamente comunicata alla società, con applicazione, mutatis mutandis, delle disposizioni di cui agli articoli da 37 a 38.

6 - Su richiesta motivata della società e del creditore o dei creditori che, in conformità alle disposizioni del comma 1, detengono almeno il 5 % dei crediti riferiti, oppure su richiesta motivata della società, il giudice può ridurre il limite del 10 % di cui al comma 1, tenendo conto dell'ammontare complessivo dei crediti riferiti e della composizione di tutti i creditori in sede di valutazione della richiesta.

7 - Al fascicolo sono allegati, d'ufficio o su richiesta dell'amministratore giudiziario provvisorio, le procedure di rivitalizzazione avviate da imprese commerciali con le quali la società ha una relazione di controllo o di gruppo, ai sensi del codice delle società commerciali. La richiesta può essere presentata anche da una qualsiasi delle società che si trovano nelle stesse circostanze che hanno dato adito a una procedura speciale di rivitalizzazione.

8 - L'integrazione di cui al precedente comma può essere richiesta solo fino all'inizio del termine per le trattative di cui all'articolo 17-D, comma 5, nell'ambito della procedura di comunicazione di tutti gli altri documenti, con applicazione mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 4».

Inoltre, gli articoli da 17 D a 17 I del CIRE, relativi alle procedure speciali di rivitalizzazione, prevedono:

  • le fasi procedurali successive (ad esempio, l'invito di tutti i creditori che non hanno firmato la dichiarazione che ha dato origine alla procedura a partecipare alle trattative in vista della rivitalizzazione);
  • gli effetti (ad esempio, la procedura impedisce l'avvio di qualsiasi altra azione di recupero dei crediti nei confronti del debitore);
  • la conclusione delle trattative con l'approvazione o meno del piano di risanamento finalizzato alla rivitalizzazione della società;
  • le garanzie concordate tra il debitore e i creditori;
  • l'approvazione di accordi stragiudiziali per il risanamento del debitore.

PROCEDURA SPECIALE PER L'ACCORDO DI PAGAMENTO

Condizioni per l'apertura di una procedura speciale per l'accordo di pagamento di cui all'articolo 1, comma 3, del CIRE:

La terza procedura di cui all'articolo 1, comma 3, del CIRE è la procedura speciale per l'accordo di pagamento di cui agli articoli da 222-A a 222-J del CIRE.

La procedura speciale per l'accordo di pagamento ha carattere urgente e può essere utilizzata nei confronti di qualsiasi debitore che non sia una società e per il quale sia accertata la situazione economica difficile o il rischio di insolvenza imminente.

Ai sensi dell'articolo 222-B del CIRE, un debitore si trova in una situazione economica difficile quando incontra serie difficoltà ad adempiere prontamente alle proprie obbligazioni a causa della mancanza di liquidità o dell'incapacità di ottenere un credito.

Questa procedura speciale ha inizio:

  • con una dichiarazione scritta del debitore e di uno o più creditori, nella quale sia espressa la volontà di avviare trattative che portino a un accordo di pagamento

o

  • attraverso la presentazione di un accordo stragiudiziale, firmato dal debitore e da creditori che rappresentino almeno la maggioranza dei voti.

La dichiarazione o l'accordo di cui sopra devono essere presentati all'organo giurisdizionale assieme a un elenco dei creditori e a uno di tutte le azioni di recupero dei crediti pendenti. Una volta ricevuta la dichiarazione o l'accordo, l'organo giurisdizionale nomina l'amministratore giudiziario provvisorio.

Subito dopo avere ricevuto la notificazione dell'ordinanza ufficiale di nomina dell'amministratore giudiziario provvisorio, il debitore è tenuto a inviare una lettera raccomandata a tutti i creditori che non hanno firmato la dichiarazione o l'accordo iniziale, invitandoli a partecipare. Nel caso in cui il debitore abbia presentato un accordo di pagamento stragiudiziale, la cancelleria ne dà comunicazione ai creditori che non hanno partecipato all'accordo e che figurano nell'elenco dei crediti segnalati dal debitore.

Dalla data di pubblicazione dell'ordinanza ufficiale di nomina dell'amministratore giudiziario provvisorio sul sito web Citius, ciascun creditore ha 20 giorni di tempo per insinuare i propri crediti nei confronti dell'amministratore giudiziario.

In seguito l'amministratore giudiziario provvisorio redige un elenco dei crediti e lo presenta alla cancelleria del tribunale. L'elenco è pubblicato anche sul sito web Citius. L'elenco può essere impugnato entro cinque giorni lavorativi.

Gli effetti su altre procedure sono i seguenti:

  • con l'avvio della procedura speciale per l'accordo di pagamento e la successiva nomina dell'amministratore giudiziario provvisorio, non possono essere intentate altre azioni di recupero dei crediti nei confronti del debitore;
  • è vietata la sospensione della fornitura di servizi pubblici essenziali;
  • le procedure di insolvenza in cui è stata già presentata una richiesta di dichiarazione di fallimento del debitore sono sospese, a condizione che in tali procedure non sia stata emessa una sentenza dichiarativa di fallimento (annullata immediatamente dopo l'approvazione dell'accordo di pagamento);
  • le azioni di recupero pendenti sono sospese (e vengono annullate immediatamente dopo l'approvazione dell'accordo di pagamento, tranne quando questo ne preveda la prosecuzione);
  • sono sospesi i termini di prescrizione o i termini perentori contestabili dal debitore.

Dopo l'avvio della procedura, il debitore non è autorizzato a compiere atti di particolare rilevanza senza l'autorizzazione previa dell'amministratore giudiziario.

Le trattative tra il debitore e i creditori sono disciplinate dai termini concordati tra tutti gli interessati o, in mancanza di un accordo, dalle regole definite dall'amministratore giudiziario provvisorio.

Laddove le trattative si concludano con l'approvazione unanime dell'accordo di pagamento, in cui siano intervenuti tutti i creditori, l'accordo deve essere firmato da tutti e allegato immediatamente allegato al fascicolo ai fini dell'approvazione o del rigetto del giudice.

Qualora le trattative si concludano con l'approvazione dell'accordo di pagamento, ma senza il coinvolgimento di tutti i creditori, il suddetto accordo è inviato al tribunale ai fini dell'approvazione o del rigetto del giudice e pubblicato sul sito web Citius. Le parti interessate hanno quindi 10 giorni dalla data di pubblicazione per richiedere il respingimento del piano.

Un accordo di pagamento si considera approvato quando:

  • è votato dai creditori i cui crediti rappresentano almeno un terzo di tutti i crediti relativi al diritto di voto, indicati nell'elenco dei crediti, ottiene il voto favorevole di oltre due terzi di tutti i voti espressi e più della metà dei voti espressi corrisponde a crediti non ordinari, senza tenere conto delle astensioni,

o

  • ottiene il voto favorevole dei creditori i cui crediti rappresentano più della metà di tutti i crediti relativi al diritto di voto e più della metà dei quali corrisponde a crediti non ordinari, senza tenere conto delle astensioni.

Laddove il debitore o la maggioranza dei creditori concluda che non è possibile raggiungere un accordo oppure se il termine di due mesi per concludere le trattative è decorso, il processo di negoziazione viene chiuso. In mancanza di un accordo, la chiusura della procedura comporta l'annullamento di tutti i suoi effetti per il debitore, qualora questi non sia ancora in stato di insolvenza. In caso contrario, la chiusura della procedura confermerà l'insolvenza del debitore.

Le garanzie decise con il debitore durante la procedura speciale per l'accordo di pagamento, al fine di garantirgli i mezzi finanziari per continuare a esercitare la propria attività, sono mantenute anche quando il fallimento del debitore è dichiarato alla chiusura della procedura, entro un termine di due anni. Inoltre, i creditori che hanno finanziato l'attività del debitore nel corso della procedura per rispettare l'accordo di pagamento, godono di un privilegio generale di credito immobiliare, conferito prima del privilegio generale di credito immobiliare concesso ai lavoratori.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

L'articolo 46 del CIRE determina i beni che fanno parte della massa fallimentare:

«Articolo 46

Nozione di massa fallimentare

1 - La massa fallimentare, destinata a soddisfare i crediti dei creditori concorsuali dopo il pagamento dei loro stessi debiti, include, salvo disposizioni contrarie, tutti i beni del debitore alla data della dichiarazione di fallimento, nonché i beni e i diritti acquisiti dal debitore nel corso della procedura.

2 - I beni esenti da pignoramento sono inclusi nella massa fallimentare solo se il debitore li presenta volontariamente e se l'impignorabilità non è assoluta».

A tale proposito, l'articolo 736 del codice di procedura civile portoghese stabilisce che sono assolutamente impignorabili, oltre ai beni esentati dal pignoramento in virtù di una disposizione speciale, i beni e i diritti inalienabili, i beni del demanio pubblico e di altre persone giuridiche pubbliche, gli oggetti il cui pignoramento sarebbe contrario al buon costume o richiederebbe una giustificazione economica per il valore commerciale limitato, gli oggetti destinati in particolare al culto pubblico, le tombe, gli strumenti e gli oggetti indispensabili per le persone disabili e per la cura dei malati.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Tali poteri sono stabiliti dagli articoli 223 e 224 del CIRE:

Amministrazione da parte del debitore

«Articolo 223

Limitazione alle società

Le presenti disposizioni si applicano solo nei casi in cui la massa fallimentare riguardi una società».

«Articolo 224

Presupposti per l'amministrazione da parte del debitore

1 - Nella sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice può decidere che la massa fallimentare sia amministrata dal debitore.

2 - I presupposti della decisione di cui al precedente comma sono i seguenti:

a) il debitore ne ha fatto richiesta;

b) il debitore ha già presentato, o si è impegnato a presentare, entro 30 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, un piano di ristrutturazione che prevede la continuità operativa della società;

c) non vi sono motivi di preoccupazione per quanto riguarda i ritardi nel trattamento del caso o altri svantaggi per i creditori;

d) laddove non coincida con il debitore, la persona che presenta la richiesta di fallimento dia il proprio consenso al riguardo.

3 - L'amministrazione è affidata al debitore anche quando questi ne faccia richiesta e i creditori nell'assemblea di valutazione della relazione o nell'assemblea precedente decidano in tal senso, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di cui al punto 2, lettere c) e d), e il termine previsto al punto 2, lettera b), è calcolato a partire dalla data della decisione dei creditori».

Nomina e status del curatore fallimentare

Le competenze del curatore fallimentare e le qualifiche richieste sono precisate negli articoli 52, 53 e 55 del CIRE:

«Articolo 52

Nomina da parte del giudice e status

1 - Il giudice è competente per la nomina del curatore fallimentare.

2 - Alla nomina del curatore fallimentare si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 1. Il giudice può tuttavia tenere conto delle indicazioni fornite dal debitore, dal comitato dei creditori, laddove esista, o dai creditori, anche nel caso in cui la massa fallimentare includa una società con uno o più stabilimenti in attività o quando la procedura di insolvenza è particolarmente complessa e la preferenza è data, nella prima designazione, all'amministratore giudiziario provvisorio in funzione alla data della dichiarazione di fallimento.

3 - La procedura di assunzione per gli elenchi ufficiali e lo status di curatore fallimentare sono disciplinati da una legge specifica, fatte salve le disposizioni del presente codice.

4 - Qualora la procedura d'insolvenza sia particolarmente complessa oppure laddove al curatore fallimentare occorrano conoscenze specifiche, il giudice può, automaticamente o su richiesta di qualsiasi parte interessata, nominare più curatori fallimentari. Nel caso in cui venga presentata una richiesta di questo tipo, spetta al richiedente presentare una proposta debitamente motivata in merito al curatore fallimentare da nominare, nonché provvedere alla remunerazione del curatore proposto, laddove venga nominato e la massa fallimentare non sia sufficiente a pagarne l'onorario.

5 - In caso di disaccordo tra il curatore fallimentare nominato dal giudice di cui al comma 1 e i curatori fallimentari nominati su richiesta di qualsiasi parte interessata, in una situazione di stallo prevale il parere del curatore designato dal giudice.

6 - Quando il debitore è una società commerciale che, ai sensi del codice delle società commerciali, ha un rapporto di controllo o di gruppo con altre società nei confronti delle quali è stata proposta una procedura di insolvenza, il giudice, d'ufficio o su richiesta del debitore o dei creditori, può nominare un unico curatore fallimentare per tutte le società. In tal caso, il giudice è inoltre tenuto a nominare, in termini generali, un altro curatore fallimentare con compiti limitati alla valutazione dei crediti presentati tra i debitori dello stesso gruppo, subito dopo la conferma dell'esistenza di tali crediti da parte del primo curatore fallimentare».

«Articolo 53

Scelta di un altro curatore fallimentare da parte dei creditori

1 - A condizione che l'atto di accettazione della proposta sia integrato nel fascicolo prima della votazione, i creditori riuniti nell'assemblea dei creditori, possono, dopo la nomina di un curatore fallimentare, eleggere per lo stesso incarico una persona diversa, iscritta o meno nell'elenco ufficiale, e decidere della rispettiva remunerazione con deliberazione a maggioranza dei votanti e dei voti emessi. Le astensioni non sono prese in considerazione.

2 - L'elezione di una persona non iscritta nell'elenco ufficiale è possibile solo nei casi giustificati dalla dimensione della società nella massa fallimentare, dalla specificità del settore di attività della stessa o dalla complessità del caso.

3 - Il giudice può rifiutare di nominare la persona eletta dai creditori quale curatore fallimentare in sostituzione del curatore già designato, soltanto qualora ritenga che tale persona non sia idonea o atta a esercitare l'incarico, che la remunerazione approvata dai creditori sia manifestamente eccessiva o, nel caso in cui l'interessato non sia iscritto nell'elenco ufficiale, che non sussista nessuna delle circostanze di cui al precedente comma».

«Articolo 55

Funzioni e relativo esercizio

1 - Oltre agli altri compiti conferitigli, è responsabilità del curatore fallimentare, con la collaborazione e sotto la supervisione dell'eventuale comitato dei creditori:

a) preparare il pagamento dei debiti della parte insolvente utilizzando il denaro disponibile della massa fallimentare, in particolare con gli importi ottenuti mediante la cessione, eseguita dal curatore stesso, dei beni della massa fallimentare;

b) assicurare al tempo stesso la conservazione e il godimento dei diritti della parte insolvente e, se del caso, la prosecuzione dell'attività della società, evitando, per quanto possibile, il peggioramento della sua situazione economica.

2 - Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio alla rappresentanza legale o la necessità di un accordo previo da parte del comitato dei creditori, il curatore fallimentare svolge personalmente i compiti comportati dall'incarico. Il curatore fallimentare ha la facoltà di delegare, per iscritto, azioni specifiche ad un altro curatore iscritto in quel dato momento negli elenchi ufficiali.

3 - Nell'esercizio delle sue funzioni, il curatore fallimentare può essere assistito sotto la propria responsabilità da personale specializzato o altro personale ausiliario, retribuito o non retribuito, incluso lo stesso debitore, previo accordo del comitato dei creditori o, in assenza di tale comitato, del giudice.

4 - Il curatore fallimentare può assumere, per una durata determinata o indeterminata, i lavoratori necessari alla liquidazione della massa fallimentare o alla prosecuzione dell'attività della società. Tuttavia, i nuovi contratti scadranno alla chiusura definitiva dello stabilimento in cui i lavoratori forniscono tale servizio o, salvo diverso accordo, al momento del trasferimento.

5 - Il curatore fallimentare ha inoltre la responsabilità di fornire in tempo utile al comitato dei creditori e all'organo giurisdizionale tutte le informazioni necessarie per l'amministrazione e la liquidazione della massa fallimentare.

6 - Su richiesta del curatore fallimentare, e qualora non abbia accesso diretto alle informazioni richieste, il giudice ordina agli enti pubblici e agli enti creditizi di fornire, sulla base dei rispettivi registri, le informazioni ritenute necessarie o utili ai fini della procedura, in particolare per quanto riguarda i beni facenti parte della massa fallimentare.

7 - La retribuzione del curatore fallimentare di cui alla parte finale del comma 2 è responsabilità del curatore fallimentare che ha delegato l'attività, il quale è altresì responsabile di tutte le azioni intraprese dal curatore delegato, in virtù della delega di poteri di cui allo stesso comma.

8 - Il curatore fallimentare ha il potere, previo accordo del comitato dei creditori, di rinunciare all'incarico, effettuare transazioni o fare ammissioni in qualsiasi caso giudiziario in cui la parte insolvente o la massa fallimentare siano parti in causa».

Controllo giudiziario

Il giudice verifica l'attività del curatore fallimentare, conformemente all'articolo 58 del CIRE:

«Articolo 58

Controllo da parte del giudice

Il curatore fallimentare svolge le sue funzioni sotto la supervisione del giudice, il quale può, in qualsiasi momento, chiedere informazioni su qualsivoglia questione o una relazione sull'attività svolta e sulla situazione dell'amministrazione e liquidazione.

Anche il comitato dei creditori ha il potere di controllare l'attività del curatore fallimentare, conformemente all'articolo 68 del CIRE».

Remunerazione del curatore fallimentare

La remunerazione del curatore fallimentare è disciplinata dall'articolo 60 del CIRE:

«Articolo 60

Remunerazione

1 - Il curatore fallimentare ha diritto al compenso previsto dal relativo statuto nonché al rimborso delle spese che ha ragionevolmente ritenuto utili o indispensabili.

2 - Quando il curatore fallimentare è eletto dall'assemblea dei creditori, il compenso è previsto nella rispettiva decisione.

3 - Un curatore fallimentare che non abbia preventivamente accettato la remunerazione fissata dall'assemblea dei creditori per l'elaborazione del piano di ristrutturazione, la gestione della società in seguito all'assemblea di valutazione della relazione o il controllo del piano di ristrutturazione approvato, può rinunciare all'incarico, purché vi rinunci nel corso della stessa assemblea in cui è stata presa la decisione».

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

I crediti della massa fallimentare possono essere compensati con i debiti della stessa massa, qualora siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 99 del CIRE:

«Articolo 99

Compensazione

1 - Fatte salve le altre disposizioni del presente codice, a partire dalla dichiarazione di fallimento, i creditori possono compensare i loro crediti con i debiti della massa, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i presupposti giuridici per la compensazione sono soddisfatti prima della data della dichiarazione di fallimento;

b) il credito fallimentare soddisfa i requisiti di cui all'articolo 847 del codice di procedura civile prima della proposta di controcredito della massa.

2 - Ai fini delle precedenti lettere a) e b), non si applicano le seguenti disposizioni:

a) la perdita del vantaggio temporale di cui all'articolo 780, comma 1, del codice di procedura civile;

b) la scadenza anticipata e la conversione in denaro per le disposizioni dell'articolo 91, comma 1, e dell'articolo 96.

3 - La compensazione non è compromessa dalle differenze di valuta o unità di calcolo delle obbligazioni, se la relativa conversione è gratuita nel luogo di pagamento del controcredito ed è effettuata al tasso di cambio in vigore alla data in cui la compensazione produce i suoi effetti.

4 - La compensazione non è ammessa:

a) se il debito della massa è stato costituito dopo la data della dichiarazione di fallimento, nello specifico in seguito alla risoluzione di atti a favore della massa fallimentare;

b) se il creditore concorsuale ha acquisito il credito da altri, dopo la data della dichiarazione di fallimento;

c) con debiti della parte insolvente la cui responsabilità non è riconducibile alla massa;

d) tra debiti verso la massa e crediti fallimentari subordinati».

Oltre alla norma generale dell'articolo 99 del CIRE, esistono altre disposizioni giuridiche che prevedono la possibilità di ricorrere alla compensazione, specificatamente: l'articolo 102, comma 3, lettera e), l'articolo 154, comma 1, l'articolo 242, comma 3 e l'articolo 286 del CIRE.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Gli effetti dell'insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte dipendono dalla natura del contratto e sono indicati in particolare negli articoli da 102 a 119 del CIRE:

«Articolo 102

Principio generale relativo alle attività in corso

1 - Fatte salve le disposizioni dei seguenti articoli, in qualsiasi contratto bilaterale in cui, alla data della dichiarazione di fallimento, né la parte insolvente né l'altra parte abbiano garantito il pieno rispetto dei termini, l'adempimento sarà sospeso finché il curatore fallimentare non decide di dare esecuzione al contratto o di respingerne l'adempimento.

2 - L'altra parte può, tuttavia, fissare un termine ragionevole per l'esercizio di questa possibilità da parte del curatore fallimentare, dopo la quale l'adempimento è considerato respinto.

3 - In seguito al rifiuto dell'adempimento da parte del curatore fallimentare, e fatta salva la separazione dei casi, ove opportuno:

a) nessuna delle parti ha diritto alla restituzione di quanto è stato dato;

b) la massa fallimentare ha il diritto di esigere il valore del corrispettivo corrispondente al pagamento già effettuato dal debitore, qualora non sia stato ancora corrisposto dall'altra parte;

c) l'altra parte ha diritto, quale credito fallimentare, al valore del pagamento effettuato del debitore, nella parte non eseguita, da cui va dedotto il valore del corrispettivo corrispondente non ancora versato;

d) il diritto al risarcimento dei danni causati all'altra parte per l'inadempimento:

i) è previsto solo fino al valore dell'obbligo eventualmente imposto ai sensi della lettera b);

ii) è detratto dall'importo cui l'altra parte ha diritto, in applicazione della lettera c);

iii) costituisce un credito fallimentare;

e) ciascuna parte può dichiarare la compensazione degli obblighi di cui alle lettere c) e d) con quelli di cui alla lettera b), fino all'ammontare delle rispettive somme.

4 - L'opzione di esecuzione è illecita nel caso in cui un tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali attraverso la massa fallimentare sia manifestamente improbabile».

«Articolo 103

Prestazioni indivisibili

1 - Se il contratto impone all'altra parte di fornire una prestazione che per sua natura non è fungibile o che al momento dell'erogazione è divisibile in diversi elementi difficilmente sostituibili, connessi da un collegamento funzionale, e il curatore fallimentare rifiuta l'adempimento:

a) il diritto di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo precedente è sostituito dal diritto di chiedere all'altra parte la restituzione di quanto è stato corrisposto, nella misura del rispettivo arricchimento alla data della dichiarazione di fallimento;

b) la finalità del diritto di cui al comma 3, lettera c) del precedente articolo è la differenza, se favorevole all'altra parte, tra i valori di tutte le prestazioni contrattuali;

c) l'altra parte ha diritto, in qualità di creditore concorsuale, al rimborso delle spese o alla restituzione del valore della parte della prestazione effettuata prima della dichiarazione di fallimento, a seconda che tale prestazione sia fungibile o meno.

2 - La controparte ha comunque il diritto di completare la propria prestazione e di richiedere quale credito fallimentare insolvenza la parte del corrispettivo dovuto, nel qual caso le disposizioni del comma 1 e dell'articolo precedente decadono.

3 - Se il curatore fallimentare non rifiuta l'adempimento, il diritto dell'altra parte al corrispettivo dovuto rappresenta soltanto un credito della massa fallimentare pari all'eccedenza rispetto al valore di quello che sarebbe stato calcolato applicando le disposizioni del comma 1, lettera c), laddove il curatore abbia deciso di rifiutare l'adempimento.

4 - Quando la fornitura di una prestazione è del tipo di cui al comma 1, imposta dal contratto alla parte insolvente, e il curatore fallimentare rifiuta l'adempimento:

a) il diritto di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo precedente cessa di applicarsi o è sostituito dal diritto alla restituzione del valore della parte del pagamento già effettuato prima della dichiarazione di fallimento, a seconda che la prestazione sia fungibile o meno;

b) le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano quando l'altra parte ha diritto anche al rimborso di quanto già fornito, oltre a un credito fallimentare.

5 - Poiché l'adempimento di una prestazione è del tipo di cui al comma 1, imposto dal contratto alla parte insolvente, e se il curatore fallimentare non rifiuta l'adempimento, il diritto dell'altra parte al corrispettivo dovuto rappresenta in esso stesso un credito della massa fallimentare.

6 - Se la prestazione infungibile è suddivisa in parti autonome e il pagamento di una o più parti è già stato effettuato, le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano solo alle parti restanti, con un'adeguata ripartizione del corrispettivo».

«Articolo 104

Vendita con riserva di proprietà e operazioni assimilate

1 - In un contratto di compravendita con riserva di proprietà in cui il venditore è la parte insolvente, l'altra parte può richiedere l'adempimento del contratto se il bene era già stato consegnato alla data della dichiarazione di fallimento.

2 - In caso di fallimento del locatore, le disposizioni del precedente comma si applicano al contratto di locazione finanziaria e al contratto di locazione che presenti una clausola in base alla quale il bene locato diventerà di proprietà del locatario al termine dei tutti i pagamenti concordati.

3 - Quando l'acquirente o il locatario è la parte insolvente e il bene è in possesso di tale acquirente o locatario, il termine fissato dal curatore fallimentare ai sensi dell'articolo 102, comma 2, non può essere fissato prima che siano trascorsi cinque giorni dalla data dell'assemblea di valutazione della relazione, a meno che il bene in questione possa ridursi significativamente di valore durante tale periodo e l'altra parte ne faccia espressamente menzione al curatore fallimentare.

4 - La clausola di riserva di proprietà nei contratti di cessione di un determinato bene in cui l'acquirente è la parte insolvente può essere contestata dalla massa solo se è stata stipulata per iscritto, sino al momento di consegna del bene.

5 - Gli effetti del rifiuto dell'adempimento da parte del curatore fallimentare, se ammissibili, sono indicati nell'articolo 102, comma 3. Resta inteso che l'oggetto del diritto di cui alla rispettiva lettera c) è il pagamento, come credito fallimentare, della differenza, se positiva, tra la somma dei pagamenti o dei canoni di locazione previsti fino alla scadenza del contratto, aggiornati alla data della dichiarazione di fallimento, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 91, comma 2, e il valore del bene alla data del rifiuto, laddove l'altra parte sia il venditore o il locatore, o della differenza, se positiva, tra questo ultimo valore e la suddetta somma, se l'altra parte è l'acquirente o il locatario».

«Articolo 105

Vendita senza consegna

1 - Fatte salve le disposizioni dell'articolo 107, se l'obbligo di consegna del venditore non è stato ancora adempiuto, ma il bene è già stato inviato:

a) il curatore fallimentare non può rifiutare l'adempimento del contratto, in caso di fallimento del venditore;

b) il rifiuto del curatore fallimentare, in caso di fallimento dell'acquirente, produce gli effetti di cui all'articolo 104, comma 5, applicabile mutatis mutandis.

2 - Le disposizioni del precedente comma si applicano, mutatis mutandis, anche ai contratti che trasferiscono altri diritti reali di godimento».

«Articolo 106

Contratto preliminare

1 - In caso di fallimento del venditore promittente, il curatore fallimentare non può rifiutare l'adempimento del contratto preliminare con efficacia reale se il bene è già stato consegnato all'acquirente promissario.

2 - In caso di rifiuto di adempiere al contratto preliminare di compravendita da parte del curatore fallimentare, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 104, comma 5, indipendentemente dal fatto che l'insolvenza riguardi l'acquirente promissario o il venditore promittente».

«Articolo 107

Operazioni a termine

1 - Se la consegna di beni o l'esecuzione di servizi finanziari con prezzo di mercato deve essere effettuata in una data specifica o entro un certo termine, e tale data o termine cade dopo la dichiarazione di fallimento, nessuna delle parti può richiederne l'esecuzione. L'acquirente o il venditore, a seconda dei casi, avrà diritto soltanto al pagamento della differenza tra il prezzo rettificato e il prezzo di mercato del bene o del servizio finanziario il secondo giorno successivo alla data di dichiarazione del fallimento, per i contratti con la stessa data o termine di adempimento che, come esigibile dalla parte insolvente, costituisce un credito fallimentare.

2 - In entrambi i casi, il venditore restituirà le somme già versate e potrà compensare l'obbligazione con il credito conferitogli in virtù del precedente comma, fino all'ammontare delle rispettive somme. Quando la parte insolvente è il venditore, il diritto di restituzione costituisce un credito fallimentare per la controparte.

3 - Ai fini del comma precedente, sono considerati servizi finanziari:

a) la consegna di titoli, salvo che si tratti di azioni che rappresentino almeno il 10 % del capitale sociale e che la liquidazione prevista dal contratto non abbia natura meramente finanziaria;

b) la consegna di metalli preziosi;

c) i pagamenti in contanti il cui montante è determinato direttamente o indirettamente dal tasso di cambio di una valuta estera, dal tasso di interesse legale, da un'unità di calcolo o dal prezzo di altri beni o servizi;

d) opzioni o altri diritti alla vendita o alla consegna dei beni di cui alle lettere a) e b) o ai pagamenti di cui alla lettera c).

4 - Quando diverse operazioni relative a servizi finanziari sono integrate in un contratto quadro che, in caso di inadempienza, può essere concluso solo in termini unitari, l'insieme delle operazioni è considerato quale contratto bilaterale ai fini del presente articolo e dell'articolo 102.

5 - Le operazioni a termine non contemplate dal comma 1 sono soggette, mutatis mutandis, alle disposizioni dell'articolo 104, comma 5».

«Articolo 108

Locazione in cui la parte insolvente è il locatario

1 - La dichiarazione di fallimento non sospende il contratto di locazione in cui la parte insolvente è il locatario, ma il curatore fallimentare può in ogni caso risolvere il contratto con un preavviso di 60 giorni, qualora un termine più breve non sia sufficiente conformemente ai termini di legge o del contratto.

2 - Un'eccezione al comma precedente è rappresentata dai casi in cui il contratto di locazione interessa il luogo di residenza della parte insolvente. In questo caso il curatore fallimentare può solo dichiarare che il diritto al pagamento del canone di locazione maturato dopo 60 giorni è decaduto, poiché la dichiarazione di fallimento non potrà essere fatta valere nella procedura di insolvenza. In tal caso, il locatore avrà il diritto di chiedere, come credito fallimentare, il risarcimento dei danni subiti in caso di sfratto dovuto al mancato pagamento di uno o più canoni di locazione, fino al raggiungimento della somma dei pagamenti corrispondenti a un trimestre.

3 - La risoluzione di un contratto da parte del curatore fallimentare prevista dal comma 1 obbliga al pagamento, come credito fallimentare, delle somme dovute corrispondenti al periodo intercorso tra la data di produzione degli effetti e la fine del termine fissato nel contratto o la data in cui la parte insolvente avrebbe altrimenti potuto annullare il contratto, meno i costi dovuti alla prestazione del servizio da parte del locatore durante detto periodo, nonché i ricavi ottenuti con un impiego alternativo del bene locato, purché attribuibili alla risoluzione anticipata del contratto, con un aggiornamento di tutti gli importi di cui all'articolo 91, comma 2, alla data di produzione degli effetti della risoluzione.

4 - Il locatore non può chiedere la risoluzione del contratto dopo la dichiarazione di fallimento del locatario per nessuno dei seguenti motivi:

a) il mancato pagamento dei canoni di locazione o dei canoni relativi al periodo precedente la data della dichiarazione di insolvenza;

b) il peggioramento della situazione finanziaria del locatario.

5 - Se il bene locato non è ancora stato consegnato al locatario alla data della dichiarazione di fallimento di questo ultimo, sia il curatore fallimentare sia il locatore possono recedere dal contratto, fissando un termine nuovo e ragionevole a tal fine, dopo il quale il diritto di recesso decade».

«Articolo 109

Locazione in cui la parte insolvente è il locatore

1 - La dichiarazione di fallimento non sospende l'esecuzione del contratto di locazione nel caso in cui la parte insolvente sia il locatore e la risoluzione del contratto da entrambe le parti è possibile solo alla scadenza del termine in corso, fatti salvi i casi di rinnovo obbligatorio.

2 - Tuttavia, nel caso in cui il bene non sia stato consegnato al locatario alla data della dichiarazione di fallimento, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 108, comma 5.

3 - La cessione del bene così locato nell'ambito delle procedure di insolvenza non priva il locatore dei diritti riconosciuti dal diritto civile in tali circostanze».

«Articolo 110

Contratti di rappresentanza e di gestione

1 - I contratti di rappresentanza, inclusi i contratti di commissione, che rientrano nella massa fallimentare, vengono meno con la dichiarazione di fallimento del rappresentato, anche se la rappresentanza è stata conferita anche nell'interesse del rappresentante o di un terzo. Il rappresentante non avrà diritto ad alcun risarcimento dei danni subiti.

2 - Tuttavia, si considera che un contratto di rappresentanza prosegua:

a) qualora sia necessario che il rappresentante compia azioni tese a evitare danni prevedibili alla massa insolvente, fino a che il curatore fallimentare non abbia preso le misure del caso;

b) per il periodo durante il quale il rappresentante ha svolto le sue funzioni senza essere a conoscenza, non per sua colpa, dell'emissione di una dichiarazione di fallimento per il rappresentato.

3 - Nel caso di cui al comma 2, lettera a), la remunerazione e il rimborso delle spese per il rappresentante costituiscono un debito per la massa insolvente, e nel caso di cui al comma 2, lettera b), un debito fallimentare.

4 - Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, mutatis mutandis, a qualsiasi altro contratto mediante il quale la parte insolvente ha affidato a terzi la gestione del patrimonio, lasciando un minimo di autonomia, in particolare i contratti di gestione di portafogli e di gestione patrimoniale».

«Articolo 111

Contratti di prestazione a lungo termine

1 - I contratti che richiedono la prestazione di servizi a lungo termine nell'interesse della parte insolvente e che non scadono per effetto delle disposizioni dell'articolo 110 non sono sospesi al momento della dichiarazione di fallimento e possono essere annullati da una delle parti ai sensi dell'articolo 108, comma 1, applicabile mutatis mutandis.

2 - La risoluzione anticipata del contratto obbliga al risarcimento dei danni causati solo quando è effettuata dal curatore fallimentare e, in tal caso, il risarcimento è calcolato, mutatis mutandis, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, e costituisce un credito fallimentare a favore dell'altra parte».

«Articolo 112

Procura

1 - Fatti salvi i casi di cui all'articolo 110, comma 2, lettera a), le procure relative ai beni della massa fallimentare decadono con la dichiarazione di fallimento del rappresentato, anche se conferite altresì nell'interesse del rappresentante o di un terzo.

2 - Per gli atti compiuti dal rappresentante al termine della procura si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 81, commi 6 e 7.

3 - Il rappresentante che agisca senza essere a conoscenza, non per sua colpa, della dichiarazione di fallimento del rappresentato, non è responsabile dinanzi a terzi dell'inefficacia dell'atto dovuta alla revoca dei poteri di rappresentanza».

«Articolo 113

Fallimento dei lavoratori

1 - La dichiarazione di fallimento di un lavoratore non sospende il contratto di lavoro.

2 - Il risarcimento dei danni causati da un'eventuale violazione degli obblighi contrattuali può essere reclamato alla parte insolvente».

«Articolo 114

Prestazione di servizi da parte del debitore

1 - Le disposizioni dell'articolo 113 si applicano ai contratti mediante i quali la parte insolvente, quale persona fisica, è tenuta alla prestazione di un servizio, purché non rientri nell'attività della società di cui è titolare e non abbia carattere fungibile.

2 - Fatte salve le disposizioni del comma precedente, le disposizioni dell'articolo 111 si applicano, mutatis mutandis, ai contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi a lungo termine da parte del debitore. Tuttavia, l'obbligo di risarcimento è previsto solo se la risoluzione è proposta su iniziativa dell'altra parte».

«Articolo 115

Cessione e costituzione di pegno su crediti futuri

1 - Se il debitore è una persona fisica e ha ceduto o dato in pegno, prima della dichiarazione di fallimento, crediti futuri derivanti da un contratto di lavoro o di prestazione di servizi oppure il diritto ad altri pagamenti futuri, ad esempio indennità di disoccupazione e pensioni di anzianità, l'efficacia della legge sarà limitata ai redditi del periodo precedente la data della dichiarazione di fallimento, della parte restante del mese in corso a tale data e dei 24 mesi successivi.

2 - L'efficacia della cessione effettuata o del pegno costituito dal debitore prima della dichiarazione di fallimento avente come oggetto canoni di locazione o noleggio dovuti a un contratto di locazione che il curatore fallimentare non può annullare o risolvere ai sensi dell'articolo 104, comma 2, e dell'articolo 109, comma 1, si limita, indipendentemente dal fatto che il debitore sia una persona fisica o meno, ai canoni relativi al periodo precedente la dichiarazione di fallimento, al resto del mese in corso in quel dato momento data e al mese successivo.

3 - Il debitore per i crediti di cui ai precedenti commi può compensarli con debiti della massa, fatte salve le disposizioni dell'articolo 99, comma 1, lettera b), e dell'articolo 99, comma 4, lettere da b) a d).

«Articolo 116

Conti correnti

La dichiarazione di fallimento comporta la conclusione dei contratti di conto corrente di cui la parte insolvente è firmataria, nonché la chiusura dei rispettivi conti».

«Articolo 117

Associazioni di partenariato

1 - Le associazioni di partenariato si estinguono per insolvenza della parte contraente associata.

2 - Il contraente associato è tenuto a rendere alla massa fallimentare dell'associato la propria parte non ancora liquidata nelle perdite cui è tenuto a partecipare, conservando, tuttavia, il diritto di rivendicare quali crediti fallimentari i pagamenti effettuati che non debbano essere inclusi nella partecipazione alle perdite».

«Articolo 118

Gruppi societari complementari e gruppi europei di interesse economico europeo

1 - Fatte salve le disposizioni altrimenti previste in un contratto, i gruppi societari complementari e gruppi europei di interesse economico europeo non vengono sciolti in seguito al fallimento di uno o più membri di un gruppo.

2 - Il membro così dichiarato insolvente può lasciare autonomamente il gruppo societario complementare.

3 - Sono nulle le clausole contrattuali che impongono al membro dichiarato insolvente di risarcire i danni causati agli altri membri o al gruppo».

«Articolo 119

Disposizioni obbligatorie

1 - Qualsiasi accordo tra le parti che escluda o limiti l'applicazione delle precedenti disposizioni del presente capo è nullo.

2 - In particolare, sono nulle le clausole che attribuiscono allo stato di insolvenza di una delle parti il valore di condizione risolutiva di un'operazione o, in tal caso, che conferiscono all'altra parte il diritto al risarcimento, alla risoluzione o al recesso secondo termini diversi da quelli stabiliti nel presente capo.

3 - Le disposizioni dei precedenti commi non ostano a che lo stato di insolvenza rappresenti una giusta causa di risoluzione o recesso per la natura e il contenuto dei pagamenti contrattuali».

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Effetti sui procedimenti

La dichiarazione di fallimento vieta l'apertura di qualsiasi azione esecutiva da parte dei creditori concorsuali [articolo 88, comma 1, del CIRE].

Effetti sui crediti

Gli effetti del fallimento sui crediti esistenti in relazione alla massa fallimentare sono previsti dagli articoli da 90 a 101 del CIRE:

«Articolo 90

Esercizio dei crediti fallimentari

I creditori concorsuali possono esercitare i diritti garantiti loro dalle disposizioni del presente codice solo nel corso della procedura di insolvenza».

«Articolo 91

Debiti immediatamente esigibili

1 - La dichiarazione di fallimento comporta l'esigibilità immediata di tutte le obbligazioni della parte insolvente non soggette a condizione sospensiva.

2 - Tutte le obbligazioni non ancora esigibili alla data della dichiarazione di fallimento per le quali non sono dovuti interessi remunerativi o per le quali sono dovuti interessi a un tasso inferiore a quello legale si considerano ridotte dell'importo che corrisponderebbe al valore dell'obbligazione in questione, sommando gli interessi calcolati, rispettivamente, al tasso legale o a un tasso pari alla differenza tra il tasso legale e il tasso concordato, per il lasso di tempo di cui è stata anticipata l'esigibilità.

3 - Nel caso di un'obbligazione divisibile, le disposizioni del precedente comma si applicano a ciascuno pagamento non ancora esigibile.

4 - Nel calcolare il termine di esigibilità anticipato, si considera che il pagamento sarebbe avvenuto nella data in cui le obbligazioni sono divenute esigibili oppure, qualora la data sia indeterminata, nel momento in cui lo sarebbero probabilmente diventate.

5 - La riduzione dell'importo del debito di cui ai precedenti commi si applica anche se la perdita del beneficio del termine è stata causata dallo stato di insolvenza non ancora legalmente dichiarato, come previsto dall'articolo 780, comma 1, del codice di procedura civile.

6 - La surrogazione dei diritti del creditore derivante dall'adempimento da parte del debitore insolvente di un'obbligazione di un terzo sarà proporzionale all'importo pagato a fronte di quello del debito del terzo, aggiornato ai sensi del comma 2.

7 - Le disposizioni del precedente comma si applicano al diritto di regresso nei confronti di altri condebitori».

«Articolo 92

Piani di liquidazione

L'immediata esigibilità, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, dei debiti inclusi in un piano di ristrutturazione di prestazioni fiscali o di previdenza sociale produce gli effetti attribuiti dalle rispettive leggi all'inosservanza del piano. Gli importi esigibili sono calcolati conformemente alle disposizioni di tali leggi».

«Articolo 93

Crediti alimentari

Il diritto di chiedere alla parte insolvente un credito alimentare per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento può essere fatto valere nei confronti della massa fallimentare solo se nessuna delle persone di cui all'articolo 2009 del codice di procedura civile è in grado di provvedere al credito. In questo caso, il giudice stabilirà il relativo importo».

«Articolo 94

Crediti a condizione risolutiva

Nelle procedure di insolvenza i crediti soggetti a condizione risolutiva sono equiparati ai crediti incondizionati sino al soddisfacimento della condizione, fatto salvo l'obbligo di restituzione dei pagamenti effettuati, previa verifica della condizione».

«Articolo 95

Responsabilità in solido e garanzie

1 - I creditori possono esigere tutti i loro crediti da ciascuna massa fallimentare dei debitori responsabili in solido e dei garanti, fermo restando che il totale delle somme ricevute da tutti i debitori non può superare l'importo del credito.

2 - I diritti nei confronti del debitore insolvente comportati dall'eventuale futuro pagamento del debito da parte di un condebitore responsabile in solido o di un garante possono essere fatti valere nell'ambito della procedura di insolvenza quali crediti a condizione sospensiva, qualora il creditore del debito in questione non lo reclami».

«Articolo 96

Conversione dei crediti

1 - Ai fini della partecipazione al procedimento dei rispettivi titolari:

a) i crediti non pecuniari sono soddisfatti per il valore stimato in euro alla data della dichiarazione di fallimento;

b) i crediti pecuniari con importo indeterminato sono soddisfatti per il valore stimato in euro alla data della dichiarazione di fallimento;

c) i crediti espressi in valuta estera o indici sono soddisfatti per valore in euro al tasso di cambio in vigore alla data della dichiarazione di fallimento nel luogo del relativo pagamento.

2 - Una volta riconosciuti, i crediti di cui al punto 1, lettere a) e c), sono considerati definitivamente convertiti in euro».

«Articolo 97

Estinzione dei privilegi creditizi e delle garanzie reali

1 - Con la dichiarazione di fallimento si estinguono:

a) i privilegi creditizi generali accessori verso i crediti fallimentari, di cui sono titolari lo Stato, gli enti locali e gli istituti previdenziali, costituiti da oltre dodici mesi dalla data di avvio della procedura di insolvenza;

b) i privilegi creditizi speciali accessori verso i crediti fallimentari, di cui sono titolari lo Stato, gli enti locali e gli istituti previdenziali, scaduti da oltre dodici mesi dalla data di avvio della procedura di insolvenza;

c) le ipoteche legali la cui registrazione sia stata richiesta entro i due mesi precedenti la data di avvio della procedura di insolvenza e che risultino accessorie rispetto ai crediti fallimentari dello Stato, degli enti locali e degli istituti previdenziali;

d) laddove siano subordinate a registrazione, le garanzie reali su beni immobili e mobili soggette a registrazione e facenti parte della massa fallimentare, accessorie rispetto ai crediti fallimentari e già costituite ma non ancora registrate né oggetto di richiesta di registrazione;

e) le garanzie reali su beni facenti parte della massa fallimentare accessorie dei crediti equiparati a crediti ordinari.

2 - Una volta dichiarato il fallimento, non è consentita l'iscrizione di ipoteche legali a garanzia dei crediti della massa fallimentare, anche dopo la chiusura della procedura, salvo che la relativa richiesta sia stata presentata prima della dichiarazione di cui sopra o, in caso di ipoteche di cui al punto 1, lettera c), due mesi prima della stessa data».

«Articolo 98

Concessione di privilegi a un creditore che ne faccia richiesta

1 - Su richiesta della persona di cui è stato dichiarato il fallimento, ai crediti non ordinari dei creditori è attribuito un privilegio creditizio generalizzato, di ultimo livello, su tutti i beni mobili facenti parte della massa fallimentare, per un quarto del relativo montante sino a un massimo di 500 CU.

2 - Se il proseguimento di una procedura avviata da un creditore è compromesso dalla dichiarazione di fallimento del debitore in una procedura avviata in un secondo momento, il privilegio di cui al precedente comma è attribuito al richiedente della procedura antecedente; nel caso previsto dall'articolo 264, comma 3, lettera b), il privilegio generalizzato sui beni mobili del coniuge richiedente e sulla metà dei beni comuni è a carico del richiedente nella prima procedura avviata, ferma restando la sospensione dei suoi effetti.

«Articolo 99

Compensazione

1 - Fatte salve le altre disposizioni del presente codice, a partire dalla dichiarazione di fallimento, i creditori possono compensare i loro crediti con i debiti della massa, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i presupposti giuridici per la compensazione sono soddisfatti prima della data della dichiarazione di fallimento;

b) il credito fallimentare soddisfa i requisiti di cui all'articolo 847 del codice di procedura civile prima della proposta di controcredito della massa.

2 - Ai fini delle precedenti lettere a) e b), non si applicano le seguenti disposizioni:

a) la perdita del vantaggio temporale di cui all'articolo 780, comma 1, del codice di procedura civile;

b) la scadenza anticipata e la conversione in denaro per le disposizioni dell'articolo 91, comma 1, e dell'articolo 96.

3 - La compensazione non è compromessa dalle differenze di valuta o unità di calcolo delle obbligazioni, se la relativa conversione è gratuita nel luogo di pagamento del controcredito ed è effettuata al tasso di cambio in vigore alla data in cui la compensazione produce i suoi effetti.

4 - La compensazione non è ammessa:

a) se il debito della massa è stato costituito dopo la data della dichiarazione di fallimento e più precisamente in seguito alla risoluzione di atti a favore della massa fallimentare;

b) se il creditore concorsuale ha acquisito il credito da altri, dopo la data della dichiarazione di fallimento;

c) con debiti della parte insolvente la cui responsabilità non è riconducibile alla massa;

d) tra debiti della massa e crediti fallimentari ordinari».

«Articolo 100

Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza

La sentenza dichiarativa di fallimento determina la sospensione di tutti i termini di prescrizione e di decadenza impugnabili dal debitore nel corso della procedura».

«Articolo 101

Sistemi di liquidazione

Le disposizioni del presente capo si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 283 e seguenti del codice dei valori mobiliari».

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Gli effetti delle procedure di insolvenza sulle azioni pendenti sono disciplinati dagli articoli da 85 a 89 del CIRE:

«Articolo 85

Effetti sulle azioni pendenti

1 - Una volta dichiarato il fallimento, tutte le azioni in cui vengono esaminate le questioni relative ai beni della massa fallimentare, intentate contro il debitore o anche contro terzi, ma il cui esito può influenzare il valore della massa, e tutte le azioni intentate dal debitore che riguardano esclusivamente i beni sono sottoposte alla procedura di insolvenza, a condizione che l'integrazione sia richiesta dal curatore fallimentare, ove opportuno, ai fini della procedura.

2 - Il giudice chiede all'organo giurisdizionale o all'autorità competente di inviare, ai fini dell'integrazione del fascicolo sul fallimento, tutti i casi in cui sia stata compiuta un'azione di sequestro o custodia dei beni relativi alla massa fallimentare.

3 - Il curatore fallimentare sostituisce la parte insolvente in tutti i casi di cui ai paragrafi precedenti, indipendentemente dall'integrazione nella procedura di insolvenza o dall'accordo dell'altra parte».

«Articolo 86

Integrazione della procedura di insolvenza

1 - Su richiesta del curatore fallimentare, ai fascicoli sul fallimento sono integrati i casi in cui è stato dichiarato il fallimento di persone legalmente responsabili dei debiti della parte insolvente o, nel caso di una persona fisica coniugata, del coniuge, se il regime di proprietà non è la separazione dei beni.

2 - Le stesse disposizioni si applicano, quando il debitore è una società commerciale, nei casi in cui sia stato dichiarato il fallimento di società controllate che, ai sensi del codice delle società commerciali, abbiano con la prima un rapporto di controllo o di gruppo societario.

3 - L'integrazione di cui al comma 2 può essere decisa d'ufficio dal giudice del procedimento in cui sono integrati gli atti o su richiesta di tutti i debitori dichiarati insolventi nei casi da integrare.

4 - Quando sono in corso più procedure dinanzi a organi giurisdizionali con competenze diverse per la materia in oggetto, l'integrazione può essere effettuata soltanto se richiesta dal curatore fallimentare nell'ambito di una procedura avviata presso un tribunale specializzato o se decisa dal giudice che si occupa dello stesso procedimento.

«Articolo 87

Convenzioni di arbitrato

1 - L'efficacia delle convenzioni di arbitrato relative a controversie in cui è coinvolta la parte insolvente e il cui esito di tali controversie può incidere sul valore della massa fallimentare è sospesa, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali applicabili.

2 - I casi pendenti alla data della dichiarazione di fallimento proseguiranno di conseguenza, ferme restando, ove opportuno, le disposizioni dell'articolo 85, comma 3, e dell'articolo 128, comma 5».

«Articolo 88

Procedure esecutive

1 - La dichiarazione di fallimento comporterà la sospensione di qualsiasi procedura esecutiva o provvedimento adottato dai creditori concorsuali che incida sui beni della massa fallimentare e impedisca l'avvio o la continuazione di eventuali procedure esecutive avviate dai creditori concorsuali. Tuttavia, laddove l'azione esecutiva interessi altre parti, l'esecuzione forzata continuerà nei loro confronti.

2 - Quando l'esecuzione viene perseguita nei confronti di altre parti e non è necessario procedere all'integrazione di cui all'articolo 85, comma 2, viene inviata per l'integrazione solo una trascrizione dei casi relativi alla parte insolvente.

3 - Le procedure esecutive sospese ai sensi del comma 1 si estinguono, nei confronti della parte insolvente, non appena la procedura di insolvenza è chiusa ai sensi dell'articolo 230, comma 1, lettere a) e d), salvo ai fini dell'esercizio del diritto di revoca previsto dalla legge.

4 - Spetta al curatore fallimentare notificare per iscritto e, preferibilmente, per via elettronica, agli agenti incaricati dell'esecuzione nominati nell'ambito delle procedure esecutive interessate dalla dichiarazione di fallimento di cui è a conoscenza, o notificare all'organo giurisdizionale, quando la procedura esecutiva è avviata da un cancelliere, il verificarsi dei fatti di cui al precedente comma».

«Articolo 89

Azioni relative ai debiti della massa fallimentare

1 - Nei tre mesi successivi alla data della dichiarazione di fallimento non possono essere proposte procedure esecutive per il pagamento dei debiti della massa fallimentare.

2 - Le azioni, incluse quelle esecutive, relative ai debiti della massa fallimentare proseguono con l'integrazione nell'ambito della procedura di insolvenza, ad eccezione delle esecuzioni per debiti fiscali».

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Gli organi competenti in materia di fallimento sono il curatore fallimentare, il comitato dei creditori e l'assemblea dei creditori. La partecipazione dei creditori al comitato dei creditori e all'assemblea dei creditori è disciplinata dagli articoli da 66 a 80 del CIRE:

«Articolo 66

Nomina del comitato dei creditori da parte del giudice

1 - Prima dell'assemblea dei creditori, più precisamente al momento della sentenza sulla dichiarazione di fallimento, il giudice nomina un comitato dei creditori, composto da tre o cinque membri e due supplenti. La presidenza spetta di preferenza al principale creditore della società e la scelta degli altri membri garantirà un'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di creditori, ad eccezione dei creditori ordinari.

2 - Il giudice può decidere di non procedere alla nomina di cui al precedente comma qualora lo ritenga giustificato in considerazione delle dimensioni esigue della massa fallimentare, della semplicità della liquidazione o del numero limitato di creditori concorsuali.

3 - Ai fini del comma 1, uno dei membri del comitato rappresenta i lavoratori che vantano crediti nei confronti dell'azienda e la scelta di questo membro sarà in linea con la designazione proposta dagli stessi lavoratori stessi o dall'eventuale comitato aziendale.

4 - I membri del comitato dei creditori possono essere persone fisiche o giuridiche. Quando la scelta ricade su una persona giuridica, compete a detta persona nominare il proprio rappresentante mediante procura o credenziale sottoscritta da un firmatario con poteri vincolanti per la società.

5 - Lo Stato e gli enti previdenziali possono essere nominati alla presidenza del comitato dei creditori solo se il fascicolo contiene un'ordinanza ufficiale, emessa dal membro del governo che esercita il controllo sugli enti in questione, che autorizza l'esercizio della funzione e designa il rappresentante.

«Articolo 67

Intervento dell'assemblea dei creditori

1 - L'assemblea dei creditori può prescindere dall'esistenza del comitato dei creditori, sostituire qualunque membro o supplente del comitato nominato dal giudice, eleggere due membri supplementari e, laddove il giudice non abbia costituito alcun comitato, costituirne uno composto da tre, cinque o sette membri e due supplenti, nominarne il presidente e modificarne, in qualsiasi momento, la rispettiva composizione per giusta causa o meno.

2 - I membri del comitato dei creditori eletti dall'assemblea non devono essere creditori e, nello sceglierli, come nel nominare il presidente, l'assemblea non è tenuta a rispettare i criteri previsti dall'articolo 66, comma 1, ma soltanto l'obbligo imposto dal comma 3 dello stesso articolo.

3. Le decisioni dell'assemblea dei creditori di cui al comma 1 sono adottate alla maggioranza prevista dall'articolo 53, comma 1, tranne in caso di destituzione di un membro per giusta causa».

«Articolo 68

Compiti e poteri del comitato dei creditori

1 - Oltre ad altri compiti specificamente affidatigli, il comitato è responsabile del controllo e della cooperazione con il curatore fallimentare.

2 - Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato può esaminare liberamente gli elementi contabili del debitore e chiedere al curatore fallimentare di fornire le informazioni che ritiene necessarie».

«Articolo 69

Decisioni del comitato dei creditori

1 - Il comitato dei creditori si riunisce ogniqualvolta è convocato dal presidente o da due altri membri.

2 - Il comitato non può deliberare se non è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

3 - Le votazioni scritte sono consentite nelle deliberazioni soltanto con il previo accordo di tutti i membri.

4 - Le decisioni del comitato dei creditori sono comunicate al giudice dal rispettivo presidente.

5 - Le decisioni del comitato dei creditori non possono essere impugnate dinanzi all'organo giurisdizionale».

«Articolo 70

Responsabilità dei membri del comitato

I membri del comitato sono responsabili nei confronti dei creditori concorsuali per i danni derivanti dall'inosservanza colposa dei loro obblighi, come previsto dalle disposizioni dell'articolo 59, comma 4».

«Articolo 71

Rimborso delle spese

I membri del comitato dei creditori non sono retribuiti e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esercizio delle loro funzioni».

«Articolo 72

Partecipazione all'assemblea dei creditori

1 - Hanno diritto a partecipare all'assemblea dei creditori tutti i creditori concorsuali, nonché i titolari dei diritti di cui all'articolo 95, comma 2, che, ai sensi di tale disposizione, non possono essere fatti valere nell'ambito della procedura.

2 - Le disposizioni dei commi 1 e 4 del seguente articolo si applicano, mutatis mutandis, al diritto di partecipare all'assemblea previsto per i creditori ordinari.

3 - I creditori possono farsi rappresentare da un rappresentante con poteri speciali a tal fine.

4 - Il giudice può, ove necessario per il regolare svolgimento dei lavori, limitare la partecipazione all'assemblea ai creditori i cui crediti raggiungano un determinato importo, il quale non può essere fissato oltre i 10 000 euro. I creditori interessati possono essere rappresentati da un altro creditore il cui credito sia almeno pari al limite fissato o costituire un gruppo per raggiungere l'importo richiesto e partecipare per mezzo di un rappresentante comune.

5 - Il curatore fallimentare, i membri del comitato dei creditori, nonché il debitore e i suoi amministratori, hanno il diritto e il dovere di partecipare.

6 - La partecipazione all'assemblea è aperta anche a tre rappresentanti del comitato aziendale o, laddove non esista alcun comitato, a tre rappresentanti dei lavoratori da essi nominati. Può partecipare anche l'ufficio del Pubblico ministero».

«Articolo 73

Diritto di voto

1 - I crediti danno diritto a un voto per ogni euro o frazione di euro se già riconosciuti dalla sentenza definitiva di accertamento e di classificazione dei crediti nell'ambito dell'integrazione o in una successiva misura di verifica, o quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il creditore ha già insinuato i crediti nell'ambito della procedura oppure, qualora non sia decorso il termine previsto dalla sentenza di accertamento dei crediti, i crediti sono insinuati in assemblea soltanto a fini di partecipazione alla stessa;

b) i crediti non sono opponibili in assemblea né da parte del curatore fallimentare né di uno dei creditori con diritto di voto.

2 - Il numero di voti conferiti per ciascun credito a condizione sospensiva è sempre fissato dal giudice, in considerazione della probabilità che la condizione venga soddisfatta.

3 - I crediti ordinari non conferiscono alcun diritto di voto, ad eccezione dei casi in cui le decisioni dell'assemblea dei creditori interessano l'approvazione di un piano di ristrutturazione.

4 - Su richiesta dell'interessato, il giudice può conferire voti ai crediti contestati, stabilendone l'importo, ponderando tutte le questioni rilevanti, ivi compresi il probabile ammontare e la natura del credito ordinario e, per i crediti a condizione sospensiva, la probabilità che tale condizione sia soddisfatta.

5 - La decisione del giudice di cui al precedente comma non è impugnabile.

6 - In nessun caso le decisioni dell'assemblea sono considerate nulle qualora venisse in seguito dimostrato che ai creditori spettava un numero di voti diverso da quello loro conferito.

7 - Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, i crediti con garanzie reali per i quali il debitore non è personalmente responsabile conferiscono un voto per ogni euro del rispettivo importo o del valore del bene dato in garanzia, se inferiore.

«Articolo 74

Presidenza

L'assemblea dei creditori è presieduta dal giudice».

«Articolo 75

Convocazione dell'assemblea dei creditori

1 - L'assemblea dei creditori è convocata dal giudice, di propria iniziativa o su richiesta del curatore fallimentare, del comitato dei creditori o da un creditore o gruppo di creditori i cui crediti rappresentano, secondo la stima del giudice, almeno un quinto del totale dei crediti non ordinari.

2 - La data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea dei creditori saranno comunicati senza indugio alle parti interessate, con almeno 10 giorni di anticipo, mediante avviso pubblicato sul sito web Citius e negli avvisi affissi sulla porta della sede legale o della residenza del debitore e dei suoi stabilimenti.

3 - Ai cinque maggiori creditori, al debitore, ai suoi amministratori e al comitato dei lavoratori sarà inoltre comunicata la data, l'ora e il luogo dell'assembla mediante avvisi inviati a mezzo raccomandata, con lo stesso periodo di preavviso.

4 - Gli avvisi e le comunicazioni di cui ai precedenti commi recheranno inoltre:

a) il riferimento della procedura;

b) il nome e la sede legale o la residenza del debitore, se noti;

c) un avviso ai creditori che non abbiano ancora insinuato il proprio credito, se il termine previsto dalla sentenza di accertamento dei crediti, comunicando loro che i crediti insinuati ai fini della sola partecipazione all'assemblea possono essere presentati all'assemblea stessa, purché il suddetto termine non sia ancora decorso alla data dell'assemblea;

d) le eventuali restrizioni alla partecipazione di cui all'articolo 72, comma 4, con informazioni sulla possibilità di costituire un gruppo o di rappresentanza».

«Articolo 76

Sospensione dell'assemblea

Il giudice può decidere di sospendere i lavori dell'assemblea, disponendone la ripresa nei 15 giorni lavorativi successivi».

«Articolo 77

Maggioranza

Ad eccezione dei casi in cui il presente codice impone una proporzione superiore o fissa altri requisiti, le decisioni dell'assemblea dei creditori sono prese a maggioranza dei voti emessi. Le astensioni non sono prese in considerazione nel voto, indipendentemente dal numero di creditori presenti o rappresentati, nonché dalla percentuale dei crediti detenuti».

«Articolo 78

Reclamo depositato presso il giudice e ricorso

1 - Il curatore fallimentare o qualsiasi creditore con diritto di voto può presentare un reclamo, orale o scritto, al giudice qualora ritenga che le decisioni dell'assemblea sono contrarie all'interesse comune dei creditori, a condizione che il reclamo sia stato proposto nell'ambito della stessa assemblea.

2 - La decisione di accoglimento di un reclamo può essere impugnata da qualsiasi creditore che abbia votato per l'esito maggioritario; la decisione di rigetto di un reclamo può essere impugnata solo dalla persona che l'ha proposto».

«Articolo 79

Informazione

Il curatore fallimentare fornirà all'assemblea, su richiesta della stessa, informazioni su tutte le questioni che rientrano nell'ambito delle sue funzioni».

«Articolo 80

Autorità dell'assemblea dei creditori

Tutte le decisioni dell'assemblea dei creditori possono essere revocate dall'assemblea stessa e una decisione favorevole dell'assemblea autorizza solo le azioni per le quali il presente codice richiede l'approvazione del comitato dei creditori».

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Il curatore fallimentare può utilizzare o alienare i beni dell'eredità insolvente secondo le disposizioni degli articoli 149, 150, 157 e 158 del CIRE:

«Articolo 149

Sequestro dei beni

1 - Una volta emessa la sentenza dichiarativa di fallimento, le scritture contabili e tutti i beni che compongono la massa fallimentare saranno sequestrati, anche se sono stati:

a) sottoposti a sequestro conservativo, costituiti in pegno oppure impegnati o detenuti in qualsiasi modo, nell'ambito di qualsivoglia procedimento, ad eccezione di quelli che sono stati sequestrati in seguito a un reato, sia esso un illecito penale o un semplice illecito amministrativo;

b) concessi ai creditori ai sensi degli articoli 831 e seguenti del codice di procedura civile.

2 - Se i beni sono già stati venduti, i proventi della vendita vengono sequestrati, se non già stati corrisposti ai creditori o tra essi ripartiti».

«Articolo 150

Consegna dei beni sequestrati

1 - Il potere di sequestro dei beni discende dalla dichiarazione di fallimento e il curatore fallimentare, fatte salve le disposizioni dell'articolo 756, commi 1 e 2, del codice di procedura civile, deve assicurarsi che i beni gli siano immediatamente consegnati, in modo che rimangano sotto la sua responsabilità. La custodia è disciplinata dalle norme generali e in particolare da quelle che si applicano alla custodia legale dei beni pignorati.

2 - Il sequestro è effettuato dal curatore fallimentare, assistito dal comitato dei creditori o da un suo rappresentante, se esistente, e, se del caso, in presenza del creditore che ha presentato la richiesta di fallimento e della parte insolvente.

3 - Qualora per il curatore fallimentare non sia pratico procedere personalmente al sequestro di beni situati in un distretto diverso da quello del fallimento, il sequestro è effettuato da un altro funzionario e i beni sono affidati ad un depositario speciale, sempre e comunque su ordine del curatore fallimentare.

4 - Il sequestro è effettuato mediante iscrizione nell'elenco o con consegna diretta accompagnata un elenco dettagliato, secondo le seguenti regole:

a) se sono già stati affidati ad un depositario giudiziario, i beni restano così custoditi, anche se possono essere resi disponibili e su ordine esclusivo del curatore fallimentare;

b) qualora si incontrino difficoltà per la custodia dei beni o vi siano dubbi sui beni in custodia, il curatore fallimentare può chiedere all'ufficiale giudiziario di recarsi nel luogo in cui sono custoditi i beni e, una volta superate le difficoltà o chiariti i dubbi, saranno consegnati allo stesso ufficiale;

c) nelle situazioni in cui si verifichino opposizioni o resistenza al sequestro, il curatore fallimentare può chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per l'apertura forzata di porte o casseforti, di cui si prenderà nota in un atto ufficiale;

d) l'iscrizione nell'elenco consiste nella descrizione, valutazione e custodia dei beni;

e) sia in caso di iscrizione dei beni nell'elenco che in caso di consegna accompagnata da un elenco dettagliato, il curatore fallimentare o il suo assistente redigono un atto che descrive ed enumera i beni, come in un inventario, specificando, ove opportuno, il valore attribuito ai beni, il fatto che i beni sono stati consegnati o meno al curatore fallimentare o al depositario speciale e tutte le questioni relative alla procedura;

f) l'atto è firmato dalla persona che ha assistito alla procedura e dal proprietario o custode dei beni sequestrati o, quando quest'ultimo non può o non vuole firmare, da due testimoni disponibili.

5 - Per lo sfratto di una parte insolvente dalla sua residenza abituale, si applicano le disposizioni dell'articolo 862 del codice di procedura civile.

6 - I pagamenti ricevuti in contanti dal curatore fallimentare, salvo quanto strettamente necessario per coprire le spese amministrative correnti, devono essere immediatamente depositati presso un istituto di credito scelto dal curatore fallimentare.

«Articolo 157

Chiusura anticipata

Il curatore fallimentare può chiudere gli stabilimenti del debitore, o solo uno o alcuni di essi, prima dell'assemblea di valutazione della relazione:

a) con il parere favorevole del comitato dei creditori, laddove esista;

b) se il debitore non si oppone, nel caso in cui non vi sia alcun comitato dei creditori, o se, nonostante l'opposizione del debitore, il giudice autorizza la chiusura anticipata, poiché ritardare la misura fino alla data della suddetta assemblea comporterebbe una riduzione considerevole della massa fallimentare».

«Articolo 158

Inizio della vendita dell'attivo

1 - Una volta che la sentenza dichiarativa di fallimento è passata in giudicato ed è stata tenuta l'assemblea di valutazione della relazione, il curatore fallimentare procede tempestivamente a vendere tutti i beni sequestrati per la massa fallimentare, indipendentemente dalle passività, purché la vendita non sia contraria alle decisioni prese in assemblea dai creditori.

2 - Il curatore fallimentare effettua tuttavia una vendita anticipata dei beni della massa insolvente che non possono o non devono essere conservati perché soggetti a deperimento o svalutazione.

3 - Qualora si decida di procedere alla vendita anticipata dei beni, come previsto al precedente comma, il curatore fallimentare lo comunica al debitore, al comitato dei creditori, laddove esista, e al giudice, almeno due giorni prima della realizzazione della vendita, e pubblica la decisione sul sito web Citius.

4 - Il giudice, di propria iniziativa o su richiesta del debitore, del comitato dei creditori o di uno qualsiasi dei creditori della massa fallimentare o creditori concorsuali, può impedire la vendita anticipata dei beni di cui al comma 2. La decisione è comunicata immediatamente al curatore fallimentare, al debitore, al comitato dei creditori e ai creditori che ne facciano richiesta. Non è ammesso alcun ricorso.

5 - Nella richiesta di cui al precedente comma, la parte interessata deve indicare le ragioni che giustificherebbero l'annullamento della vendita e proporre, ove possibile, una valida alternativa all'operazione prevista dal curatore fallimentare».

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Le categorie di crediti fallimentari e il trattamento dei crediti presentati dopo l'apertura della procedura di insolvenza, compresi i debiti della massa fallimentare sono disciplinati in particolare dagli articoli da 47 a 51 del CIRE:

«Articolo 47

Nozione di creditori concorsuali e categorie di crediti fallimentari

1 - Una volta dichiarato il fallimento, tutti i titolari di crediti sui beni della parte insolvente o garantiti da beni facenti parte della massa fallimentare, il cui fondamento è anteriore alla dichiarazione, sono considerati creditori concorsuali, indipendentemente dalla nazionalità o dal domicilio.

2 - I crediti di cui al precedente comma, nonché i crediti equivalenti e i debiti corrispondenti sono indicati nel presente codice rispettivamente come crediti e debiti fallimentari.

3 - Sono equiparati ai crediti fallimentari alla data della dichiarazione di fallimento i crediti acquisiti nel corso della procedura.

4 - Ai fini del presente codice, sono considerati crediti fallimentari:

a) i crediti "garantiti" e "privilegiati", che presentano rispettivamente garanzie reali, inclusi i privilegi creditizi speciali, e privilegi creditizi generali sui beni facenti parte della massa fallimentare, fino all'importo corrispondente al valore dei beni oggetto di garanzie o privilegi generali, tenendo conto degli eventuali oneri prevalenti;

b) i crediti "ordinari", elencati nell'articolo seguente, tranne quando beneficiano di privilegi creditizi generalizzati o speciali oppure di ipoteche legali che non si estinguano per effetto della dichiarazione di fallimento;

c) tutti gli altri crediti sono "comuni"».

«Articolo 48

Crediti ordinari

Si considerano ordinari i seguenti crediti, classificati dopo altri crediti fallimentari:

a) i crediti di cui sono titolari persone che intrattengono una relazione speciale con il debitore, a condizione che detta relazione esistesse già al momento dell'acquisizione del credito, e i crediti detenuti da persone alle quali sono stati trasmessi nei due anni precedenti l'apertura della procedura di insolvenza;

b) gli interessi sui crediti ordinari non subordinati costituiti dopo la dichiarazione di fallimento, ad eccezione dei crediti coperti da garanzie reali o privilegi creditizi generali, fino al valore delle rispettive attività;

c) i crediti che le parti hanno deciso di rendere ordinari;

d) i crediti che hanno per oggetto il pagamento da parte del debitore a titolo gratuito;

e) i crediti fallimentari che, in seguito alla risoluzione a favore della massa fallimentare, maturano per conto di terzi a causa della mala fede;

f) gli interessi sui crediti ordinari inferiore costituiti dopo la dichiarazione di fallimento;

g) i crediti relativi a finanziamenti soci».

«Articolo 49

Persone che intrattengono una relazione speciale con il debitore

1 - Si considerano in una relazione speciale con un debitore persona fisica:

a) il coniuge e le persone che hanno divorziato dal debitore nei due anni precedenti l'apertura della procedura di insolvenza;

b) gli ascendenti o discendenti o i fratelli del debitore o di una delle persone di cui al precedente comma;

c) i coniugi degli ascendenti o discendenti o dei fratelli del debitore;

d) le persone che hanno convissuto in modo regolare con il debitore in un regime di comunione domestica nei due anni precedenti l'apertura della procedura di insolvenza.

2 - Si considerano in una relazione speciale con un debitore persona giuridica:

a) i soci, gli associati o i membri legalmente responsabili dei debiti, nonché le persone che hanno avuto questo status nei due anni precedenti l'apertura della procedura di insolvenza;

b) i soggetti che, se del caso, hanno intrattenuto con la società un rapporto di controllo o di gruppo, ai sensi dell'articolo 21 del codice dei valori mobiliari, nei due anni precedenti l'apertura della procedura di insolvenza;

c) gli amministratori di diritto o di fatto del debitore e quelli che sono stati amministratori di diritto o di fatto in qualsiasi momento nei due anni precedenti l'apertura della procedura di insolvenza;

d) i soggetti collegati a quelli di cui ai precedenti commi in una delle forme di cui al comma 1.

3 - Nei casi in cui il fallimento riguarda un solo bene autonomo, sono considerate persone che intrattengono una relazione speciale, i rispettivi proprietari e amministratori, nonché coloro che sono legati a tali persone in uno dei modi di cui ai precedenti commi e, nel caso delle eredità giacenti, le persone legate alla persona i cui beni sono amministrati in una delle forme previste dal comma 1, alla data di apertura dell'amministrazione o nei due anni precedenti.

«Articolo 50

Crediti a condizione sospensiva

1 - Ai fini del presente codice, i crediti a condizione sospensiva e condizione risolutiva sono, rispettivamente, quelli la cui costituzione o prosecuzione è soggetta al verificarsi o meno di un evento futuro e incerto, eseguibili per legge, decisione giudiziaria od operazioni giuridiche.

2 - I crediti a condizione sospensiva sono:

a) quelli derivanti dal rifiuto dell'esecuzione o dalla risoluzione anticipata da parte del curatore fallimentare di contratti bilaterali in corso alla data della dichiarazione di fallimento o dalla risoluzione di atti a favore della massa fallimentare, finché l'annullamento, il rifiuto o la risoluzione non hanno avuto luogo;

b) quelli che non possono essere esercitati nei confronti della parte insolvente senza previa preclusione del patrimonio di un'altra parte, finché la preclusione non ha avuto luogo;

c) quelli relativi all'insolvenza per i quali la parte insolvente non è personalmente responsabile, finché il debito non è esigibile».

«Articolo 51

Debiti della massa fallimentare

1 - Se non diversamente ed espressamente previsto dalla legge, oltre agli altri debiti classificati come tali nel presente codice, sono debiti della massa fallimentare:
a) le spese della procedura di insolvenza;
b) la remunerazione del curatore fallimentare, nonché le rispettive spese e quelle dei membri del comitato dei creditori;
c) i debiti derivanti da azioni per l'amministrazione, la liquidazione e la divisione della massa fallimentare;
d) i debiti derivanti da azioni del curatore fallimentare nell'esercizio delle sue funzioni;
e) i debiti risultanti da un contratto bilaterale il cui adempimento non può essere rifiutato dal curatore fallimentare, a meno che non si riferisca a un periodo anteriore alla dichiarazione di insolvenza;
f) i debiti derivanti da un contratto bilaterale il cui adempimento non può essere rifiutato dal curatore fallimentare, a meno che non corrisponda a un indennizzo già garantito dall'altra parte prima della dichiarazione di fallimento o si riferisca a un periodo precedente la dichiarazione;
g) i debiti derivanti da un contratto che abbia per oggetto un pagamento a lungo termine, corrispondente a un indennizzo già garantito dall'altra parte e la cui osservanza è stata richiesta dall'amministratore giudiziario provvisorio;
h) i debiti costituiti da atti compiuti dall'amministratore giudiziario provvisorio nell'esercizio delle sue funzioni;
i) debiti che hanno come fonte l'ingiustificato arricchimento della massa fallimentare;
j) l'obbligo di garantire i crediti alimentare relativi a un periodo anteriore alla data della dichiarazione di fallimento, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 93.
2 - Nel presente codice i crediti corrispondenti ai debiti della massa fallimentare e i loro titolari sono denominati rispettivamente crediti della massa e creditori della massa.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Le norme applicabili all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti sono stabilite dagli articoli da 128 a 140 del CIRE:

«Articolo 128

Insinuazione dei crediti

1 - Entro il termine fissato a tal fine nella sentenza dichiarativa di fallimento, i creditori concorsuali, incluso il Pubblico ministero a difesa degli interessi degli enti da esso rappresentati, sono tenuti a presentare l'accertamento verifica dei crediti, trasmettendo una richiesta, corredato di tutti i documenti giustificativi disponibili, che indichi:

a) l'origine, il termine e l'ammontare ci capitale e interessi;

b) le condizioni cui sono subordinati, sia sospensive che risolutive;

c) la natura dei crediti, comuni, ordinari, privilegiati o garantiti e, in quest'ultimo caso, i beni o diritti oggetto della garanzia e le relative informazioni di iscrizione, ove opportuno;

d) l'esistenza di eventuali garanzie personali, indicando i garanti;

e) il tasso di interesse di mora applicabile.

2 - La richiesta è indirizzata al curatore e inviata elettronicamente al curatore fallimentare, ai sensi del disposto dell'articolo 17, comma 2, del relativo decreto ministeriale di attuazione.

3 - Nel caso in cui i creditori concorsuali non siano patrocinati, la richiesta di insinuazione dei crediti è presentata all'indirizzo professionale del curatore fallimentare o inviata via e-mail o raccomandata. Il curatore fallimentare firmerà al momento della consegna o invierà al creditore una conferma di ricevimento entro tre giorni dalla consegna, con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda.

4 - L'insinuazione dei crediti di cui al comma 1 può essere effettuata utilizzando l'apposito modulo sul sito web da definire in un decreto ministeriale di esecuzione emesso dal membro del governo responsabile della giustizia o nel modello di modulo per l'insinuazione dei crediti di cui agli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, nei casi in cui si applica il presente regolamento.

5 - L'accertamento ha lo scopo di verificare tutti i crediti di insolvenza, a prescindere dalla natura e dal fondamento. Anche i creditori che hanno ottenuto il riconoscimento dei crediti con decisione definitiva sono tenuti a insinuarli nella procedura d'insolvenza, se intendano ottenerne il pagamento».

«Articolo 129

Elenco dei crediti riconosciuti e non riconosciuti

1 - Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per l'insinuazione dei crediti, il curatore presenta alla cancelleria un elenco di tutti i creditori riconosciuti e un elenco dei creditori non riconosciuti, entrambi in ordine alfabetico, che include non solo coloro che hanno insinuato i crediti ma anche coloro i cui diritti sono indicati nelle scritture contabili del debitore o di cui il curatore è a conoscenza in altro modo.

2 - L'elenco dei creditori riconosciuti comprende l'identificazione di ciascun creditore, la natura del credito, l'importo del capitale e degli interessi alla data di scadenza del termine di insinuazione dei crediti, le garanzie personali e reali, i privilegi, il tasso di interesse di mora applicabile, qualsiasi condizione sospensiva o risolutiva e il valore dei beni che costituiscono la massa fallimentare su cui esistono garanzie reali di credito di cui il debitore non è personalmente responsabile.

3 - L'elenco dei creditori non riconosciuti descrive le motivazioni del mancato riconoscimento.

4 - Tutti i creditori non riconosciuti, nonché quelli i cui crediti sono stati riconosciuti senza essere stati reclamati, o in termini diversi da quelli del rispettivo credito, devono essere informati dal curatore fallimentare con lettera raccomandata o con uno dei mezzi di cui all'articolo 128, commi 2 e 3. Nei casi che coinvolgono creditori noti che hanno la loro residenza abituale, domicilio o sede sociale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata aperta la procedura, incluse le autorità fiscali e le entità previdenziali di tali Stati membri, l'avviso è trasmesso anche a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

5 - La comunicazione di cui al precedente comma può essere inviata con posta elettronica qualora il credito sia stato presentato con le stesse modalità e si considera inviata alla data di trasmissione. Il curatore fallimentare allegherà agli atti della causa il relativo giustificativo.

«Articolo 130

Impugnazione dell'elenco dei creditori riconosciuti

1 - Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 129, comma 1, ogni parte interessata può impugnare l'elenco dei creditori riconosciuti inviando al giudice una richiesta in cui indichi i motivi dell'indebita inclusione o esclusione dei crediti o l'importo errato della qualificazione dei crediti riconosciuti.

2 - Per i creditori notificati con lettera raccomandata, il termine di 10 giorni è calcolato a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla data del rispettivo invio.

3 - In assenza di opposizione, il giudizio di accertamento e di classificazione dei crediti è emesso immediatamente, con l'approvazione dell'elenco dei creditori riconosciuti redatto dal curatore fallimentare e la classificazione dei crediti in funzione dell'elenco, a meno che non vi siano errori manifesti».

«Articolo 131

Replica all'impugnazione

1 - Possono replicare alle opposizioni proposte il curatore fallimentare e qualsiasi parte interessata che assuma una posizione contraria, incluso il debitore.

2 - Tuttavia, se l'opposizione riguarda l'inclusione indebita di un credito specifico nell'elenco dei creditori riconosciuti, l'omissione delle condizioni cui è soggetto o l'attribuzione di un importo eccessivo o la classificazione erroneamente superiore, soltanto il titolare del credito ha diritto di replica.

3 - La replica deve essere presentata nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 130 o al momento della notificazione al titolare del credito oggetto di impugnazione, a seconda dei casi, a pena dell'accoglimento dell'impugnazione».

«Articolo 132

Presentazione delle opposizioni e delle repliche

Gli elenchi dei crediti riconosciuti e non riconosciuti dal curatore fallimentare, le opposizioni e le repliche sono presentati in un unico allegato».

«Articolo 133

Analisi dei crediti e dei conti della parte insolvente

Durante il periodo stabilito per le opposizioni e le repliche, e affinché i crediti possano essere analizzati da qualsiasi parte interessata e dal comitato dei creditori, il curatore fallimentare deve mettere a disposizione i crediti, i relativi documenti di insinuazione e le scritture contabili della parte insolvente in un luogo idoneo, specificato alla fine degli elenchi dei creditori riconosciuti e non riconosciuti».

«Articolo 134

Mezzi di prova, copie ed esenzione della notificazione

1 - Alle opposizioni e alle repliche si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 2.

2 - Per la consultazione delle parti interessate, il richiedente è tenuto a fornire solo due copie dei documenti depositati, di cui una copia è destinata a essere archiviata presso il tribunale, mentre l'altra rimane in possesso della cancelleria del tribunale. Se presentati su supporto digitale, saranno estratti dalla cancelleria.

3 - In via eccezionale, nel caso in cui l'opposizione riguardi crediti riconosciuti e non sia stata presentata dal rispettivo titolare, sarà allegata o estratta una copia supplementare da consegnare al titolare.

4 - Le opposizioni sono notificate ai titolari dei rispettivi crediti solo qualora non siano essi stessi ad averli contestati.

5 - Durante il periodo stabilito per le opposizioni e le risposte, il fascicolo è conservato della cancelleria del tribunale per l'esame e la consultazione delle parti interessate».

«Articolo 135

Parere del comitato dei creditori

Il comitato dei creditori allega il proprio parere sulle opposizioni agli atti della causa entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la replica».

«Articolo 136

Chiusura della procedura

1 - Dopo l'integrazione del parere del comitato dei creditori o decorso il termine di cui all'articolo precedente senza alcuna integrazione, il giudice dichiarerà, con effetto di sentenza, che i crediti non contestati inclusi nel rispettivo elenco sono stati accertati, salvo in caso di errore manifesto. Il giudice può stabilire il giorno e l'ora dell'eventuale tentativo di conciliazione, nei 10 giorni successivi, dandone comunicazione a tutti coloro che hanno proposto le opposizioni e le repliche, al comitato dei creditori e al curatore fallimentare affinché intervengano personalmente o siano rappresentati da procuratori muniti dei necessari poteri speciali.

2 - Nel tentativo di conciliazione sono considerati riconosciuti i crediti che meritano l'approvazione di tutti i presenti, negli esatti termini previsti.

3 - Una volta concluso il tentativo di conciliazione, il procedimento viene immediatamente chiuso dal giudice per l'emissione di un'ordinanza ufficiale ai sensi degli articoli 595 e 596 del codice di procedura civile.

4 - (Abrogato.)

5 - Sono considerate riconosciute anche tutti gli altri crediti che possono essere riconosciuti alla luce delle prove esposte negli atti della causa.

6 - Per quanto riguarda i crediti riconosciuti, l'ordinanza ufficiale definitiva ha la forma e il valore di una sentenza di accertamento e la classificazione dei crediti in base alle disposizioni di legge.

7 - Laddove per l'accertamento di taluni crediti sia necessario addurre prove, la classificazione di tutti i crediti verrà effettuata al momento della sentenza definitiva, a meno che il giudice non ritenga che le opposizioni esaminate non impediranno, per l'importo in questione o la loro natura, la pronuncia immediata della sentenza, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 180, comma 1.

8 - Nel caso non ritenga opportuno proseguire il tentativo di conciliazione, il giudice stesso emette senza indugio l'ordinanza ufficiale di cui al comma 3».

«Articolo 137

Provvedimenti istruttori

Se i provvedimenti istruttori devono essere attuati prima dell'udienza di discussione e pronuncia della sentenza, il giudice ordina le misure necessarie affinché i provvedimenti siano portati a termine entro 20 giorni dall'ordinanza che li ha previsti, fornendo a tutte le parti interessate le prove raccolte ne loro ambito».

«Articolo 138

Fissazione della data per l'udienza

Una volta prodotte le prove o decorso il termine stabilito nella corrispondenza, la data per la discussione e l'udienza di giudizio è fissata nei 10 giorni successivi».

«Articolo 139

Udienza

Nell'udienza di pronuncia della sentenza sono osservati i termini stabiliti in genere per una causa comune, con le seguenti specificità:

a) ove necessario, in un momento stabilito dall'organo giurisdizionale, sarà sentito il curatore fallimentare o il comitato dei creditori;

b) le prove saranno prodotte nell'ordine in cui sono state proposte le opposizioni;

c) durante la discussione intervengono prima gli avvocati dei creditori oggetto di impugnazione e in seguito quelli delle controparti, senza la possibilità di replica».

«Articolo 140

Sentenza

1 - Terminata l'udienza di pronuncia della sentenza, il giudice si pronuncerà sull'accertamento e la classificazione dei crediti nei 10 giorni successivi.

2 - La classificazione è generale per i beni della massa insolvente e specifica per i beni relativi a diritti reali di garanzia e privilegi creditizi.

3 - Nella classificazione dei crediti, la preferenza non dipende dall'esistenza di un'ipoteca giudiziaria o di un pignoramento. Tuttavia, i costi pagati dal richiedente o creditore costituiscono debiti della massa insolvente».

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Le norme applicabili al pagamento dei creditori prevedono differenze di trattamento a seconda che siano garantiti, privilegiati, comuni o ordinari. Sono contenute negli articoli da 172 a 184 del CIRE. Le disposizioni stabiliscono altresì la possibilità di un pagamento del debito di terzi, soggetto a surrogazione, nonché accordi applicabili in caso di responsabilità solidale dei debitori.

«Articolo 172

Pagamento dei debiti della massa fallimentare

1 - Prima di procedere al pagamento dei crediti, il curatore fallimentare dedurrà dalla massa fallimentare i beni o i diritti necessari per pagare i debiti della massa stessa, inclusi quelli prevedibili fino alla chiusura della procedura.

2 - I debiti della massa fallimentare sono imputati ai redditi della massa e, per quanto riguarda l'eccedente, ai ricavi di ciascun bene, mobile o immobile, nella dovuta proporzione; tuttavia, l'importo assegnato non supererà il 10 % dei proventi dei beni soggetti a garanzie reali, salvo che ciò sia indispensabile per il pagamento integrale dei debiti della massa fallimentare o nella misura in cui non comprometta il pagamento integrale dei crediti garantiti.

3 - Il pagamento dei debiti della massa fallimentare sarà effettuato nella data delle rispettive scadenze, indipendentemente dallo stato della procedura.

4 - Nel caso in cui vengano intentate azioni per verificare il diritto di restituzione o separazione dei beni già venduti e qualora sia stato presentato il reclamo pertinente, viene conservato in custodia ed escluso dai pagamenti ai creditori della massa fallimentare un importo pari al ricavato della vendita, ove possibile determinarlo, mentre restano in vigore gli effetti del reclamo. Quando il ricavato non può essere determinato, è conservato in custodia un importo pari alle disposizioni dell'inventario. Le disposizioni dell'articolo 180, commi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis».

«Articolo 173

Inizio del pagamento dei crediti fallimentari

Il pagamento dei crediti fallimentari riguarda soltanto i crediti che sono stati accertati con sentenza definitiva».

«Articolo 174

Pagamento ai creditori garantiti

1 - Fatto salvo il disposto dell'articolo 172, commi 1 e 2, una volta venduti gli attivi gravati da garanzie reali e dedotte le spese corrispondenti, il pagamento ai creditori garantiti è effettuato senza indugio, in funzione della classificazione. Per quanto riguarda i creditori non interamente soddisfatti e nei confronti dei quali il debitore è responsabile con il suo patrimonio generale, i saldi sono inclusi tra i crediti comuni, sostituendo i saldi stimati, laddove non coincidano con i primi.

2 - Prima della vendita delle attività, il saldo stimato riconosciuto come credito comune è incluso nella ripartizione effettuata tra i creditori comuni. Tuttavia, gli importi corrispondenti alla ripartizione devono rimanere depositati fino alla conferma del saldo effettivo. Il ritiro è autorizzato gradualmente man mano che vengono confermati gli importi.

3 - Il pagamento di debiti di terzi non esigibili:

a) non avrà luogo, qualora si verifichi l'ipotesi di cui alla prima parte dell'articolo 164, comma 5, oppure se il rispettivo titolare rinuncia alla garanzia;

b) non può superare l'importo del debito, aggiornato alla data di pagamento, in applicazione dell'articolo 91, comma 2;

c) comporta la surrogazione dei diritti del creditore, in proporzione alla somma pagata in relazione all'importo del debito, aggiornato secondo gli stessi termini».

«Articolo 175

Pagamento dei creditori privilegiati

1 - I crediti privilegiati saranno soddisfatti utilizzando beni non soggetti a garanzie reali prevalenti, in base alla loro classificazione e in proporzione al rispettivo importo rispetto agli altri crediti parimenti privilegiati.

2 - Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni della seconda parte dell'articolo 174, paragrafi 1 e 2».

«Articolo 176

Pagamento dei creditori comuni

I creditori comuni saranno pagati in proporzione ai rispettivi crediti laddove la massa non sia sufficiente al pagamento integrale».

«Articolo 177

Pagamento dei creditori ordinari

1 - Il pagamento dei crediti ordinari è effettuato solo una volta soddisfatti tutti i crediti comuni, in base all'ordine in cui sono indicati nell'articolo 48, in proporzione dei relativi importi rispetto a quelli di cui al medesimo comma, laddove la massa non sia sufficiente al pagamento integrale.

2 - In caso di accordo sui crediti ordinari, le parti possono attribuire a un credito una classificazione diversa da quella prevista dalle disposizioni dell'articolo 48».

«Articolo 178

Ripartizione parziale

1 - Qualora siano depositate somme che garantiscono una distribuzione non inferiore al 5 % del valore dei crediti privilegiati, comuni o ordinari, il curatore fallimentare presenta, assieme al parere del comitato dei creditori, laddove esista, il piano e la tabella di ripartizione che ritenga opportuno attuare.

2 - Il giudice decide in merito ai pagamenti che considera giustificati».

«Articolo 179

Pagamento in caso di debitori responsabili in solido

1 - Quando, oltre alla parte insolvente, un altro debitore responsabile in solido si trovi nella stessa situazione, il creditore non percepirà alcuna somma senza presentare un certificato che confermi gli importi ricevuti nell'ambito delle procedure di insolvenza che coinvolgono gli altri debitori; il curatore fallimentare notifica il pagamento anche nelle altre procedure.

2 - Un debitore responsabile in solido che estingua il debito solo in parte non può ricevere alcun pagamento nelle procedure di insolvenza dei condebitori se il creditore totalmente soddisfatto».

«Articolo 180

Garanzie di prevenzione

1 - In caso di ricorso contro la sentenza di accertamento e di classificazione dei crediti o un reclamo mediante azione pendente, i crediti degli autori del reclamo o di quelli oggetto del reclamo si intendono accertati in base, in quest'ultimo caso, all'importo massimo che potrebbe essere confermato dalla conoscenza dello stesso, affinché siano considerati nelle ripartizioni da effettuare. Tuttavia, gli importi così attribuiti devono rimanere depositati.

2 - Dopo la decisione definitiva in merito al ricorso o all'azione, il ritiro delle somme depositate è autorizzato nella misura del necessario oppure, in caso di ripartizione tra i creditori, a seconda dei casi. In caso di prelievi parziali, la ripartizione avrà come oggetto l'importo residuo.

3 - Coloro che, per il ricorso o il reclamo proposto, non abbiano permesso il ritiro di nessuna somma e che perdano il ricorso o il reclamo, sono tenuti a risarcire i creditori così danneggiati, pagando interessi di mora al tasso legale stabilito sull'importo ritardato, a partire dalla data della ripartizione in cui era stato incluso l'importo.

4 - In caso di reclamo proposto dopo l'eventuale ripartizione, ai creditori in causa sarà attribuita, nelle successive ripartizioni, una somma supplementare necessaria a ristabilire la parità ai creditori equivalenti, fatto salvo l'importo che resta depositato fino all'emissione di una decisione definitiva sull'azione».

«Articolo 181

Crediti a condizione sospensiva

1 - I crediti a condizione sospensiva sono soddisfatti al valore nominale in ripartizioni parziali. Gli importi ad essi attribuiti devono però rimanere depositati per tutta la durata della condizione.

2 - Ciononostante, qualora la condizione non venga soddisfatta, nella ripartizione finale:

a) non saranno presi in considerazione i crediti privi di valore per la manifesta improbabilità di verifica della condizione. In questo caso, le somme depositate ai sensi del precedente comma saranno ripartite tra gli altri creditori;

b) se la situazione di cui al precedente comma non si verifica, il curatore fallimentare deposita presso un ente creditizio un importo corrispondente al valore nominale del credito, da consegnare al rispettivo titolare, una volta soddisfatta la condizione sospensiva, o ripartire tra gli altri creditori, dopo che si è certi che tale condizione non potrà verificarsi.

«Articolo 182

Ripartizione finale

1 - Quando la liquidazione della massa fallimentare è stata chiusa, la distribuzione e la ripartizione finale sono effettuate dalla cancelleria del tribunale, una volta che la causa è stata inviata per il calcolo delle spese e alla cancelleria stessa. La chiusura della liquidazione non è compromessa dal fatto che l'attività del debitore genera entrate che accrescerebbero la massa.

2 - Le somme che rimangono dopo la liquidazione e che non coprono neppure le spese della ripartizione sono destinate all'organismo responsabile della gestione finanziaria e immobiliare del ministero della Giustizia.

3 - Il curatore fallimentare può, nel corso della procedura, avanzare una proposta di distribuzione e di ripartizione finale, accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa. Le informazioni saranno valutate dalla cancelleria».

«Articolo 183

Pagamenti

1 - Tutti i pagamenti vengono effettuati, senza che sia necessaria un'apposita richiesta, preferibilmente tramite bonifico bancario all'IBAN del rispettivo destinatario e l'importo trasferito viene prelevato dal conto fallimentare.

2 - Quando non è possibile effettuare il pagamento di un credito nei termini previsti dal precedente comma, il curatore fallimentare deve utilizzare un assegno del conto fallimentare.

3 - Se l'assegno non viene incassato entro un anno dalla data di notifica al creditore, il credito si estingue e la somma è restituita all'istituto per la gestione finanziaria e l'amministrazione del dipartimento di giustizia (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.).

4 - L'uso di uno dei mezzi di pagamento di cui ai commi 1 e 2 non esonera il curatore fallimentare dal soddisfare i requisiti legali o definiti contrattualmente per l'uso del conto fallimentare. L'articolo 167, comma 2, si applica mutatis mutandis».

«Articolo 184

Parte restante

1 - Se i ricavi della liquidazione sono sufficienti per il pagamento di tutti i crediti fallimentari, il saldo è consegnato al debitore dal curatore fallimentare.

2 - Se il debitore non è una persona fisica, il curatore fallimentare consegnerà alle parti coinvolte la parte del saldo che spetterebbe loro se la liquidazione fosse stata effettuata al di fuori della procedura di insolvenza oppure si atterrà a quanto altrimenti previsto dalla legge e dai regolamenti».

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza sono stabiliti dagli articoli da 231 a 234 del CIRE. Tali disposizioni prevedono le situazioni in cui si verificano i seguenti casi: omologazione di un piano di ristrutturazione, se il suo contenuto non si oppone alla chiusura, cessazione dello stato di insolvenza, liquidazione e ripartizione finale e insufficienza della massa fallimentare.

«Articolo 231

Chiusura su istanza del debitore

1 - La richiesta del debitore di chiudere la procedura a causa della cessazione dello stato di insolvenza è notificata ai creditori affinché possano opporsi alla chiusura entro un termine di otto giorni, qualora lo desiderino. Si applicano le disposizioni dell'articolo 41, comma 3 e 4.

2 - Le richieste presentate dai debitori non basate sulla cessazione dello stato di insolvenza devono essere accompagnate da documenti che confermano il consenso di tutti i creditori che hanno insinuato crediti, se presentate dopo la scadenza del termine previsto a tal fine, o, altrimenti, di tutti i creditori noti.

3 - Prima di decidere in merito alla richiesta, il giudice ascolta, in ogni caso due casi, il curatore fallimentare e il comitato dei creditori, laddove esista».

«Articolo 232

Chiusura per insufficienza della massa fallimentare

1 - Qualora si accerti che la massa fallimentare non è sufficiente per coprire le spese della procedura e i restanti debiti della massa fallimentare, il curatore fallimentare informa il giudice, che potrebbe altresì esserne informato d'ufficio.

2 - Una volta sentiti il debitore, l'assemblea dei creditori e i creditori della massa fallimentare, il giudice dichiara chiusa la procedura di insolvenza, a meno che l'interessato depositi, su ordinanza del tribunale, una somma stabilita dal giudice in base a quanto ritenuto ragionevolmente necessario per assicurare il pagamento delle spese della procedura e dei restanti debiti della massa insolvente.

3 - La causa sarà trasmessa ai servizi contabili per il calcolo delle spese e in seguito alla cancelleria del tribunale, che si occuperà di distribuire le somme di denaro della massa fallimentare tra i relativi creditori, in proporzione dei loro crediti, e dopo avere trattenuto il necessario per il pagamento delle spese.

4 - Una volta confermata l'insufficienza della massa, il curatore fallimentare può interromperne immediatamente la liquidazione.

5 - Le procedure di insolvenza chiuse per insufficienza della massa proseguono in forma ridotta nel caso in cui sia stato aperto e sia ancora in corso un procedimento per determinare le responsabilità del fallimento.

6 - Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano laddove un debitore benefici del differimento del pagamento delle spese di cui all'articolo 248, comma 1, durante il periodo di validità del beneficio.

7 - Una massa fallimentare il cui valore patrimoniale è inferiore a 5 000 EUR è considerata insufficiente».

«Articolo 233

Effetti della chiusura

1 - Una volta chiusa la procedura, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 217, comma 5, a livello di effetti immediati specifici della decisione di approvazione del piano di ristrutturazione:

a) tutti gli effetti comportati dalla dichiarazione di fallimento vengono meno e il debitore recupera il diritto di disporre del proprio patrimonio e la libera gestione della propria attività, fatti salvi gli effetti di un'eventuale qualificazione del fallimento quale fallimento colpevole, nonché le disposizioni dell'articolo seguente;

b) i compiti del comitato dei creditori e del curatore fallimentare giungono a termine, ad eccezione di quelli relativi alla presentazione dei conti e, se del caso, di quelli conferiti dal piano di ristrutturazione;

c) i creditori concorsuali possono esercitare i loro diritti nei confronti del debitore senza altre restrizioni oltre a quelle previste nell'eventuale piano di ristrutturazione e piano di pagamento e dall'articolo 242, comma 1. Il titolo esecutivo per tale effetto è rappresentato dalla sentenza di omologazione del piano di pagamenti e di verifica dei crediti o dalla decisione emessa in una successiva azione di verifica, assieme, ove opportuno, alla sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione, se del caso;

d) i creditori della massa possono far valere nei confronti del debitore i diritti non soddisfatti.

2 - La chiusura delle procedure di insolvenza prima della ripartizione finale comporta:

a) l'inefficacia delle risoluzioni di atti a beneficio della massa fallimentare, salvo che il piano di ristrutturazione non conferisca poteri di difesa al curatore fallimentare nelle azioni intese a contestare la risoluzione, nonché nei casi di impugnabilità della risoluzione per la scadenza del termine previsto dall'articolo 125 oppure in cui l'impugnazione proposta è stata respinta con decisione definitiva;

b) l'estinzione delle procedure di accertamento dei crediti e di restituzione e la separazione dei beni già liquidati ancora pendenti, a meno che non sia già stata emessa una sentenza di accertamento e di classificazione dei crediti di cui all'articolo 140 oppure se la chiusura è dovuta all'approvazione del piano di ristrutturazione, nel cui caso proseguono fino alla conclusione i ricorsi proposti contro la sentenza e le azioni in cui i richiedenti o il debitore abbiano espresso questa volontà, entro un termine di 30 giorni;

c) l'estinzione delle procedure pendenti contro i responsabili legali dei debiti della parte insolvente proposte dal curatore fallimentare, a meno che il piano di ristrutturazione non conferisca al curatore fallimentare il potere di portarli avanti.

3 - I costi delle azioni di impugnazione alla risoluzione di atti a favore della massa fallimentare, accolti ai sensi del comma 2, lettera a), sono a carico della massa fallimentare laddove la chiusura della procedura sia stata dovuta all'insufficienza della massa stessa.

4 - Ad eccezione delle procedure di accertamento dei crediti, le azioni che dipendono dalla procedura di insolvenza e ammissibili, ai sensi del comma 2, lettera b), o che non devono essere portate avanti dal curatore fallimentare in base al piano di ristrutturazione, sono azioni distinte dalla procedura e deferite all'organo giurisdizionale competente. Il debitore ha quindi la legittimità esclusiva nel caso, indipendentemente dalla qualificazione o dall'accordo della controparte.

5 - Nei 10 giorni successivi alla chiusura, il curatore fallimentare consegnerà al tribunale a fini di archiviazione tutta la documentazione in suo possesso relativa alla procedura, nonché di tutte le scritture contabili del debitore che non debbano essergli restituite.

6 - Qualora la procedura di insolvenza venga chiusa senza che sia stata avviata una procedura di esame circa le responsabilità del fallimento ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera i), il giudice deve indicare esplicitamente nella decisione di cui all'articolo 230 la natura incolpevole del fallimento.

7 - La chiusura della procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 230, comma 1, lettera e), laddove esistano beni o diritti da liquidare, determinerà solo l'inizio del periodo di cessione dell'attivo disponibile».

«Articolo 234

Effetti sulle società

1 - Quando la chiusura della procedura si basa sull'approvazione di un piano di ristrutturazione che prevede la prosecuzione della società commerciale, la ripresa dell'attività è subordinata a una decisione dei soci.

2 - I soci possono decidere di riprendere l'attività se la chiusura si basa sull'articolo 230, comma 1, lettera c).

3 - Dopo la ripartizione finale e l'iscrizione della chiusura del procedimento, la società è considerata estinta.

4 - Qualora la chiusura sia dovuta all'insufficienza della massa fallimentare, la liquidazione della società prosegue nell'ambito del regime giuridico delle procedure amministrative per lo scioglimento e la liquidazione delle entità commerciali. Il giudice è tenuto a comunicare la chiusura e il patrimonio della società al registro competente».

Effetti sulle persone fisiche

Quando il debitore è una persona fisica può, su sua richiesta, essere esonerato dai crediti fallimentari che non sono stati interamente pagati nel corso della procedura di insolvenza o nei cinque anni successivi alla chiusura, come previsto dagli articoli da 235 a 248 del CIRE.

Se consentito, l'esonero delle passività di una persona fisica, comporterà nei cinque anni successivi alla chiusura della procedura di insolvenza (periodo di cessione) la cessione del reddito disponibile guadagnato da un debitore a un fiduciario scelto dal tribunale. Alla fine di ogni anno del periodo di cessione, il fiduciario utilizza le somme ricevute: a) per pagare le spese della procedura di insolvenza ancora dovute; b) per rimborsare l'organismo responsabile della gestione finanziaria e immobiliare del ministero della Giustizia per l'onorario del curatore fallimentare e del fiduciario e le spese da loro sostenute; c) per pagare la propria remunerazione e le spese sostenute; d) per ripartire la parte restante tra i creditori concorsuali secondo le disposizioni previste per il pagamento ai creditori nella procedura di insolvenza.

Al termine del periodo di cessione, l'organo giurisdizionale può consentire l'esonero del debitore e, in tal caso, tutti i crediti di insolvenza che restano alla data di concessione dell'esonero saranno annullati, inclusi quelli non presentati o verificati. L'esonero non comprende però: a) i crediti alimentari, b) il risarcimento dovuto per atti illeciti del debitore rivendicati quanto tali, c) i crediti per multe e altre sanzioni pecuniarie per reati o illeciti amministrativi e d) i crediti fiscali.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

I diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure di insolvenza sono stati descritti nella risposta alla domanda precedente. In principio, dopo la chiusura del procedimento, i creditori concorsuali possono esercitare i loro diritti nei confronti del debitore senza altre restrizioni a parte quelle predisposte in eventuali piani di ristrutturazione e pagamento e quelle previste dall'articolo 242, comma 1, del CIRE.

Ai fini dell'esercizio di questi diritti, i titoli esecutivi saranno la sentenza con cui è approvato il piano di pagamento e quella con cui è accertato il credito oppure, se del caso, la decisione emessa in una successiva azione di accertamento, assieme alla sentenza di convalida del piano di ristrutturazione.

A norma dell'articolo 242, comma 1, del CIRE, in caso di esonero delle passività di una persona fisica, non sono ammesse esecuzioni sugli attivi del debitore destinati a soddisfare a i crediti di insolvenza durante il periodo di cessione.

La procedura di insolvenza si considera chiusa al momento stabilito dall'articolo 230 del CIRE. Il termine di chiusura dipenderà dalle circostanze che l'hanno determinata, in base ai criteri seguenti:

«Articolo 230

Chiusura della procedura

1 - Se la procedura prosegue dopo la dichiarazione di fallimento, il giudice può decidere di chiuderla:

a) dopo l'ultima ripartizione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 239, comma 6;

b) dopo che la decisione di approvazione del piano di ristrutturazione è passata in giudicato, a condizione che il piano non si opponga alla chiusura;

c) su richiesta del debitore, quando il debitore non si trova in stato di insolvenza o quando tutti i creditori abbiano dato il proprio accordo;

d) quando il curatore fallimentare conferma che la massa fallimentare è insufficiente per coprire le spese della procedura e altri debiti;

e) quando la chiusura non è stata ancora dichiarata, nell'ordinanza iniziale di esonero dalle passività di cui all'articolo 237, lettera b).

2 - La decisione di chiusura della procedura è notificata ai creditori e pubblicata e registrata ai sensi degli articoli 37 e 38, assieme all'esposizione delle rispettive motivazioni».

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

I costi e le spese della procedura di insolvenza sono considerati debiti della massa fallimentare, ai sensi dell'articolo 51 del CIRE di cui sopra.

Prima di procedere al pagamento dei crediti fallimentari, il curatore fallimentare deduce i beni o i diritti necessari per pagare le spese della procedura, incluse quelle prevedibili fino alla chiusura della procedura. La responsabilità del pagamento delle spese processuali è determinata in conformità al suddetto articolo 172 del CIRE.

In caso di esonero dei debiti della persona fisica, ai sensi dell'articolo 241 del CIRE. il fiduciario destina le somme ricevute alla fine di ogni anno del periodo di cessione in primo luogo al pagamento di costi e spese della procedura.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Gli articoli da 120 a 127 del CIRE prevedono la possibilità di annullare gli atti che ledono gli interessi collettivi dei creditori, purché siano soddisfatte le condizioni contemplate dagli stessi articoli.

«Articolo 120

Principi generali

1 - Gli atti pregiudizievoli per l'eredità insolvente che sono stati compiuti nei due anni precedenti l'avvio della procedura di insolvenza possono essere rescissi a beneficio dell'eredità.

2 - Sono considerati pregiudizievoli per l'eredità gli atti che diminuiscono, compromettono, ostacolano, mettono a repentaglio o ritardano il pagamento ai creditori fallimentari.

3 - Sono considerati pregiudizievoli per la massa fallimentare gli atti quali quelli cui è fatto riferimento nel prossimo articolo, anche se commessi o omessi al di fuori dei termini di tempo fissativi, a meno che non siano accolte prove contrarie.

4- Ad eccezione dei casi riportati nel seguente articolo, la rescissione presuppone la mala fede presunta del terzo in relazione agli atti condotti o omessi nei due anni precedenti l'inizio della procedura di insolvenza, cui abbia partecipato o da cui abbia tratto vantaggio una persona che intrattiene una relazione particolare con la parte insolvente, anche se tale relazione non esisteva in quel momento.

5 - Per mala fede si intende la conoscenza, al momento dell'atto, di una qualunque delle seguenti circostanze:

a) lo stato di insolvenza del debitore;

b) il carattere pregiudizievole dell'atto e lo stato di insolvenza imminente del debitore a quel dato momento;

c) l'avvio della procedura di insolvenza.

6 - Non possono essere oggetto di rescissione con applicazione delle norme previste nel presente capo le operazioni giuridiche effettuate nell'ambito della procedura speciale di rivitalizzazione o della procedura speciale per l'accordo di pagamento disciplinata dalla presente legge, a norma dei provvedimenti di risanamento e di riorganizzazione o in relazione all'adozione delle misure di risoluzione di cui alla sezione VIII del regime generale degli enti creditizi e delle società finanziarie, approvato con decreto legge n. 298/92 del 31 dicembre 1992. Lo stesso vale per le operazioni effettuate nell'ambito del regime stragiudiziale di riorganizzazione delle imprese o di qualsiasi altra procedura equivalente prevista dalla legislazione speciale, il cui scopo consiste nel garantire al debitore mezzi finanziari sufficienti ai fini della fattibilità della riorganizzazione».

«Articolo 121

Recesso incondizionato

1- Sono rescindibili a beneficio della massa fallimentare gli atti elencati di seguito, senza la necessità di altri requisiti:

a) ripartizione effettuata meno di un anno prima della data di inizio della procedura di insolvenza, in cui la quota della parte insolvente è stata essenzialmente corrisposta con beni facilmente occultabili, mentre ai cointeressati spettano gli immobili e i valori nominali;

b) gli atti compiuti dal debitore a titolo gratuito nei due anni precedenti la data di apertura della procedura di insolvenza, incluso il rifiuto dell'eredità o del lascito, ad eccezione delle donazioni effettuate nel corso del normale corso degli eventi;

c) costituzione da parte del debitore di garanzie reali su obbligazioni preesistenti o altre che le abbiano sostituite, nei sei mesi precedenti la data di apertura della procedura di insolvenza;

d) fideiussioni, sub-fideiussioni, garanzie o mandati di credito che la parte insolvente ha sottoscritto nel periodo di cui al precedente comma e che non riguardano operazioni commerciali di reale interesse per la parte insolvente;

e) costituzione da parte del debitore di garanzie reali contestualmente alla costituzione delle obbligazioni garantite, nei 60 giorni precedenti la data di apertura della procedura di insolvenza;

f) il pagamento o altri atti di estinzione di obbligazioni la cui scadenza era successiva alla data di apertura della procedura di insolvenza, effettuati nei sei mesi precedenti la data di apertura della procedura di insolvenza, o dopo tale data ma prima del termine fissato;

g) il pagamento o altre modalità di estinzione delle obbligazioni assunte nei sei mesi precedenti la data di apertura della procedura di insolvenza secondo condizioni inusuali per le attività giuridiche e che il creditore non può esigere;

h) gli atti a titolo oneroso compiuti dalla parte insolvente nell'anno precedente la data di apertura della procedura di insolvenza, qualora le obbligazioni da essa assunte siano manifestamente superiori a quelle della controparte;

i) il rimborso dei finanziamenti soci, se effettuato nello stesso periodo di cui al precedente comma.

2 - Le disposizioni del precedente comma decadono dinanzi a norme di legge che, eccezionalmente, prevedono sempre che vi sia mala fede o altri requisiti.

«Articolo 122

Sistemi di pagamento

Non sono rescindibili gli atti inclusi in un sistema di pagamento di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva n. 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, o atti analoghi».

«Articolo 123

Forme di risoluzione e prescrizione dei diritti

1 - La risoluzione può essere chiesta dal curatore fallimentare con l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno nei sei mesi seguenti la scoperta dell'atto, ma ad ogni modo non oltre due anni dalla data della dichiarazione di fallimento.

2 - Ciononostante, finché il contratto è in corso, è possibile chiederne la risoluzione, in questo caso eccezionalmente non soggetta a limiti di tempo».

«Articolo 124

Effetti sui cessionari

1 - La risoluzione dell'atto implica la mala fede dei futuri cessionari, salvo nel caso di successori universali o laddove il nuovo trasferimento sia stato effettuato a titolo gratuito.

2 - Le disposizioni del precedente comma si applicano, mutatis mutandis, alla costituzione di diritti sui beni trasferiti a favore di un terzo».

«Articolo 125

Impugnazione della risoluzione

Il diritto di contestare la risoluzione decade nel termine di tre mesi, con la relativa azione in corso, proposta contro la massa fallimentare, nell'ambito della procedura di insolvenza».

«Articolo 126

Effetti della risoluzione

1- La risoluzione ha effetto retroattivo e comporta il ripristino della situazione che sarebbe esistita se l'atto non fosse mai stato compiuto od omesso, come opportuno.

2 - L'azione proposta dal curatore fallimentare per le finalità di cui al precedente comma dipende dalla procedura di insolvenza.

3 - Ai terzi che non presentino i beni o i valori da rendere alla massa fallimentare entro i termini fissati nella sentenza sono applicate le sanzioni previste dalla legge procedurale per il depositario dei beni pignorati che non li renda in tempo.

4 - La restituzione del bene fornito dal terzo è possibile solo qualora possa essere individuato e separato da quelli inclusi nella parte restante della massa fallimentare.

5 - Qualora la situazione descritta nel precedente comma non si verifichi, l'obbligo di restituzione del valore corrispondente rappresenta un debito della massa fallimentare proporzionale al rispettivo arricchimento alla data della dichiarazione di fallimento e un debito fallimentare per quanto concerne le eventuali somme restanti.

6 - L'obbligo di restituzione a carico dell'acquirente, a titolo gratuito, è previsto soltanto in misura proporzionale al proprio arricchimento, salvo laddove abbia agito in mala fede, reale o presunta».

«Articolo 127

Azione revocatoria

1 - I creditori concorsuali non possono proporre nuove azioni revocatorie contro atti compiuti dal debitore che siano stati dichiarati risolti dal curatore fallimentare.

2 - Le azioni revocatorie pendenti alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza o quelle proposte in seguito non saranno integrate nella procedura di insolvenza, in caso di risoluzione dell'atto dal parte dal curatore fallimentare proseguiranno soltanto se la risoluzione è dichiarata inefficace con decisione definitiva, vincolante nell'ambito delle azioni riguardanti le questioni valutate dal curatore fallimentare, purché non contrarie alla una causa già oggetto di precedente sentenza.

3 - Qualora un'azione revocatoria venga accolta, l'interesse del creditore che ha proposto l'azione è valutato ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura civile, senza tener conto delle modifiche apportate al credito da eventuali piani di ristrutturazione o di pagamento».

Avvertenza: il contenuto delle informazioni qui riportate non vincola i punti di contatto o gli organi giurisdizionali né preclude la consultazione della legislazione in vigore o delle eventuali modifiche. Le disposizioni giuridiche del CIRE riportate sopra si riferiscono alla versione del decreto legge n. 53/2004, del 18 marzo 2004, tenendo conto delle modifiche apportate con il decreto legge n. 84/2019 del 28 giugno 2019.

Ultimo aggiornamento: 23/06/2021

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