Insolvenza/fallimento

Slovenia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali e le procedure per la ristrutturazione preventiva sono definite nella Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (legge sulle operazioni finanziare, le procedure concorsuali e la liquidazione coatta amministrativa) (qui di seguito: ZFPPIPP).

I. PROCEDURE CONCORSUALI

1. Procedure per la riorganizzazione - ristrutturazione finanziaria

Le procedure di liquidazione coatta amministrativa possono essere avviate nei confronti di:

- una persona giuridica organizzata come un'impresa o una cooperativa, fatto salvo il caso in cui la legge disponga diversamente per una particolare impresa o cooperativa in considerazione dell'attività svolta dalla stessa;

- un imprenditore; o

- qualsiasi altra persona giuridica, laddove ciò sia previsto dalla legge.

Le procedure di liquidazione coatta amministrativa includono altresì norme speciali per la liquidazione coatta amministrativa di un'azienda di grandi, medie o piccole dimensioni. Tali procedure offrono una selezione più ampia di misure per la ristrutturazione finanziaria delle obbligazioni del debitore (ad esempio, in relazione ai crediti assistiti da garanzie vantati dai creditori).

Le procedure semplificate di liquidazione coatta amministrativa sono ammesse soltanto nei confronti di un'impresa che è considerata una microimpresa ai sensi delle norme della Zakon o gospodarskih družbah (legge sulle società) oppure nei confronti di un imprenditore che soddisfi i criteri stabiliti per una microimpresa o una piccola impresa.

2. Procedure di fallimento

Le procedure di fallimento nei confronti di un determinato soggetto giuridico possono essere avviate contro qualsiasi persona giuridica salvo diversa disposizione prevista dalla legge che disciplina specificatamente una forma giuridica, un tipo di persona giuridica o una persona giuridica. La procedura di fallimento nei confronti di una società che opera nel settore delle disabilità può essere ammessa soltanto previo consenso del governo sloveno.

La procedura di fallimento personale può essere avviata nei confronti dei beni di:

- un imprenditore;

- un privato (un professionista come un medico, un notaio, un avvocato, oppure un agricoltore o altra persona fisica che non sia un imprenditore e che eserciti una particolare attività come professione); o

- un consumatore.

La procedura di fallimento nel contesto di una successione può essere avviata nei confronti dei beni di un testatore eccessivamente indebitato, ossia di una persona fisica deceduta.

II. PROCEDURE PREFALLIMENTO

Procedure di ristrutturazione preventiva

Le procedure di ristrutturazione preventiva sono consentite soltanto nei confronti di una società di capitali, sia che si tratti di un'impresa di grandi, medie o piccole dimensioni, in base alla normativa della legge sulle società.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Insolvenza

Il requisito fondamentale per l'apertura di una procedura concorsuale è l'esistenza di circostanze di insolvenza. L'insolvenza è definita come una situazione nella quale:

- il debitore è stato insolvente per un lungo periodo di tempo perché non era in grado di adempiere a tutte le sue obbligazioni dovute in quel periodo; o

- il debitore è diventato un insolvente a lungo termine perché il valore dei suoi beni è inferiore alla somma delle sue obbligazioni (sovraindebitamento) oppure perché la perdita della società di capitali debitrice sommata alla perdita riportata a nuovo nell'esercizio corrente supera la metà del capitale sociale e le perdite non possono essere coperte dai profitti portati a nuovo o dalle riserve.

Procedure concorsuali preliminari e principali

Le procedure concorsuali includono le procedure "preliminari" e quelle "principali". Le procedure concorsuali preliminari vengono avviate presentando un'istanza per l'apertura di tali procedure (istanza di apertura di una procedura concorsuale). Nel corso delle procedure concorsuali preliminari, l'organo giurisdizionale decide in merito alle condizioni per l'apertura della procedura. Le procedure concorsuali principali sono avviate tramite una decisione nella quale l'organo giurisdizionale decreta l'apertura della procedura concorsuale (apertura della procedura concorsuale).

Parti coinvolte nelle procedure concorsuali preliminari e principali

Nelle procedure preliminari, gli atti processuali possono essere svolti da chi richiede l'apertura della procedura, da un debitore nei confronti del quale è stata presentata un'istanza di apertura della procedura, laddove il debitore non sia il soggetto che ha presentato la stessa, e da un creditore che possa dimostrare di poter vantare un credito nei confronti del debitore rispetto al quale è stata depositata un'istanza di apertura di una procedura concorsuale, a patto che tale creditore comunichi la propria intenzione di partecipare alla procedura preliminare.

Nel contesto delle procedure concorsuali principali, gli atti processuali possono essere svolti da qualsiasi creditore che faccia valere un credito nel contesto della procedura nei confronti del debitore insolvente, nonché dal debitore insolvente (nel quadro della liquidazione coatta, della liquidazione coatta semplificata e del fallimento personale).

Apertura e notifica di una procedura

Lo stesso giorno in cui un organo giurisdizionale emette una decisione relativa all'apertura della procedura, detto organo pubblica la decisione sulle pagine web utilizzate per la pubblicazione di atti giudiziari, documenti presentati dai partecipanti e altre informazioni nel contesto delle procedure concorsuali. L'organo giurisdizionale informa i creditori dell'apertura della procedura concorsuale tramite una notifica che deve essere pubblicata lo stesso giorno e nello stesso momento in cui detto organo pubblica la decisione relativa all'apertura della procedura concorsuale. In tale decisione l'organo giurisdizionale pubblica informazioni importanti relative alla procedura. Le conseguenze giuridiche derivanti dall'apertura della procedura acquisiscono efficacia alla data della pubblicazione della notifica dell'apertura della procedura di fallimento.

Richiedente della procedura concorsuale

Un'istanza per l'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa può essere depositata soltanto da un debitore insolvente oppure, personalmente, dall'azionista responsabile di una società debitrice. L'istanza per l'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di un'impresa di grandi, medie o piccole dimensioni può essere depositata anche dai creditori qualora essi rappresentino congiuntamente almeno il 20 % di tutti i crediti finanziari. Ad esempio, può trattarsi di istituti bancari che sono considerati essere entità ben informate e che dispongono delle informazioni, delle infrastrutture e del personale necessari per presentare un piano di ristrutturazione finanziaria del debitore insolvente.

Le procedure di liquidazione coatta amministrativa vengono svolte con l'intento di consentire a un debitore insolvente di diventare finanziariamente solvente nel breve e nel lungo termine mediante l'attuazione di misure adeguate di ristrutturazione finanziaria. Per consentire al debitore di svolgere le proprie attività aziendali in maniera normale (e fornire la liquidità necessaria per le operazioni aziendali correnti) durante il periodo di incertezza nel quale è in corso la procedura di liquidazione coatta amministrativa non è ammesso procedere alla cessione forzata dei beni del debitore. Per controbilanciare questo "vantaggio" e al fine di impedire che il debitore ne abusi, le sue operazioni aziendali saranno limitate, nel corso della procedura concorsuale, alle sole operazioni di gestione ordinaria.

Un'istanza per l'apertura di una procedura semplificata di liquidazione coatta amministrativa può essere depositata soltanto da un debitore insolvente. Nell'ambito di queste procedure soltanto i crediti chirografari ordinari sono soggetti a ristrutturazione. Una liquidazione coatta semplificata non ha alcun effetto sui crediti privilegiati o su quelli assistiti da garanzie, né sui crediti fiscali e relativi a contributi.

Un'istanza per l'apertura di una procedura di fallimento può essere depositata da un debitore, da un azionista responsabile di un debitore, da un creditore o dal Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije (Fondo pubblico della Repubblica di Slovenia per garanzie, alimenti e disabilità). Un creditore deve dimostrare la probabilità che il suo credito nei confronti del debitore venga riconosciuto e che il debitore sia in ritardo nel pagamento di detto credito da più di due mesi. Il Fondo pubblico della Repubblica di Slovenia per garanzie, alimenti e disabilità deve dimostrare la probabilità che sussistano dei crediti dei lavoratori nei confronti del debitore coinvolto nella proposta procedura di fallimento e, inoltre, che il debitore è in ritardo nel pagamento di detti crediti da più di due mesi.

Le procedure di ristrutturazione preventiva sono condotte con l'intento di consentire al debitore, che è probabile diventi insolvente entro un anno, di attuare alcune misure per ristrutturare le sue obbligazioni finanziarie e altre misure di ristrutturazione finanziaria necessarie per risolvere le cause della possibile insolvenza, sulla base di un accordo sulla ristrutturazione finanziaria. Un'istanza per l'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva può essere depositata soltanto da un debitore. Detta istanza deve essere approvata dai creditori che devono possedere una quota pari ad almeno il 30 % di tutti i crediti finanziari vantati nei confronti del debitore. Il debitore deve allegare all'istanza una copia autenticata della dichiarazione dei creditori che acconsentono all'apertura della procedura.

Pagine web per la pubblicazione delle procedure concorsuali

Per tutte le procedure concorsuali, sulle pagine web per le pubblicazioni pubbliche nel quadro delle procedure concorsuali, devono essere pubblicate le seguenti informazioni:

  • informazioni sulle singole procedure di fallimento, procedure di liquidazione coatta amministrativa, procedure semplificate di liquidazione coatta amministrativa, procedure di ristrutturazione preventiva e procedure di fallimento nel contesto di successioni;
  • decisioni degli organi giurisdizionali emesse nell'ambito delle procedure concorsuali (fatto salvo per alcune eccezioni sancite dalla legge);
  • notifiche in merito all'apertura delle procedure, notifiche in merito alle date delle udienze e altre notifiche e convocazioni per votazioni emesse da un organo giurisdizionale a norma di legge;
  • registrazioni di udienze e sedute del comitato dei creditori;
  • relazioni di amministratori e di debitori insolventi nel contesto delle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
  • elenchi dei crediti verificati;
  • osservazioni delle parti nell'ambito delle procedure e altri documenti degli organi giudiziari che devono essere pubblicati in conformità con la ZFPPIPP; e
  • tutte le notifiche di vendita all'asta pubblica nel contesto delle procedure di fallimento e tutti gli inviti a presentare offerte riguardanti la realizzazione della massa attiva fallimentare.

Le pagine web per la pubblicazione delle procedure concorsuali sono gestite dall'Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici giuridici e i servizi correlati) (qui di seguito: AJPES). Vige una presunzione incontestabile, stabilita per legge, secondo la quale si considera che le parti coinvolte in una procedura concorsuale e qualsiasi altra persona siano venute a conoscenza delle decisioni degli organi giurisdizionali, delle istanze delle altre parti coinvolte nella procedura, nonché di altri atti giuridici, otto giorni dopo la loro pubblicazione. Per questo motivo, le pagine web sono pubbliche e gratuite.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Procedure di liquidazione coatta amministrativa

In seguito all'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, il debitore deve mantenere il possesso dei suoi beni. Può vendere soltanto quei beni che non sono necessari per le sue operazioni aziendali laddove la vendita degli stessi sia identificata come una misura di ristrutturazione finanziaria nel piano di ristrutturazione finanziaria. In seguito all'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa il debitore può assumere prestiti soltanto previo consenso dell'organo giurisdizionale e tali prestiti sono soggetti a un tetto massimo pari al valore complessivo delle disponibilità liquide necessarie per finanziare le operazioni aziendali ordinarie e per coprire i costi della procedura di liquidazione coatta stessa.

I crediti che sorgono in relazione al finanziamento di operazioni aziendali ordinarie del debitore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e nelle procedure di ristrutturazione preventiva sono pagati nel contesto di potenziali successive procedure di fallimento tramite la distribuzione generale della massa fallimentare, prima di pagare i crediti privilegiati (ossia le spese del procedimento giudiziario).

Procedure di fallimento

La massa fallimentare di un debitore che è una persona giuridica include i beni del debitore coinvolto nel fallimento al momento dell'apertura della procedura, tutti i beni ottenuti dalla realizzazione e dalla gestione della massa attiva fallimentare e dalla contestazione di atti giuridici realizzati dal debitore soggetto a fallimento, nonché i beni ottenuti tramite la continuazione delle operazioni aziendali nel caso in cui detto debitore continui a svolgere le sue attività aziendali dopo l'apertura di una procedura di fallimento a norma della ZFPPIPP. La massa fallimentare include anche i beni ottenuti mediante l'avvio di azioni nei confronti di azionisti personalmente responsabili del debitore soggetto a fallimento, ad eccezione dei beni che sono urgentemente necessari per soddisfare le esigenze di base.

La massa fallimentare di un debitore soggetto a fallimento personale include tutti i beni che detto debitore ottiene durante il periodo di verifica, fino allo sgravio dalle sue obbligazioni o fino alla chiusura della procedura di fallimento. Nel fallimento personale, i seguenti beni sono esclusi dalla massa fallimentare:

- oggetti (oggetti di uso personale, abbigliamento, scarpe, ecc.), articoli per la casa (mobili, frigo, forno, lavatrice, ecc.) che sono urgentemente necessari per il debitore e i membri del nucleo familiare del debitore, oggetti urgentemente necessari per l'esecuzione del lavoro del debitore, premi e riconoscimenti, fedi nuziali, lettere personali, materiale manoscritto e altri documenti personali (immagini e fotografie dei membri della famiglia, ecc.); e

- crediti (crediti per alimenti sanciti per legge, crediti per il risarcimento di lesioni personali in conformità con l'assicurazione per invalidità, crediti per l'assistenza sociale finanziaria, ecc.).

Inoltre, la massa fallimentare nel contesto di un fallimento personale non include i redditi del debitore necessari per fornirgli il reddito minimo sociale (il debitore conserva almeno il 76% dello stipendio minimo, e laddove il debitore abbia un familiare a carico o debba sostenere per legge un'altra persona, l'importo prescritto per ogni persona a carico).

Nel fallimento personale, al debitore è garantito lo stesso reddito minimo sociale che percepirebbe in un caso di esecuzione individuale.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Competenza e compiti di un organo giurisdizionale

La competenza per la gestione delle procedure concorsuali spetta al tribunale distrettuale. Un giudice unico presiede le procedure concorsuali. Il Višje sodišče v Ljubljani (organo giurisdizionale di grado superiore di Lubiana) ha la competenza territoriale per decidere in merito ai ricorsi nel quadro di tutte le procedure concorsuali.

Nomina di un amministratore fallimentare e suoi poteri

Nel contesto delle procedure concorsuali un amministratore fallimentare esercita i poteri e svolge i compiti previsti dalla legge al fine di tutelare gli interessi dei creditori. Un amministratore viene nominato nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa (commissario liquidatore) e nelle procedure di fallimento (curatore fallimentare). Detto amministratore viene nominato da un organo giurisdizionale tramite una decisione di apertura della procedura concorsuale. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di imprese di grandi, medie o piccole dimensioni, l'organo giurisdizionale nomina un amministratore adottando una decisione speciale il giorno successivo a quello del ricevimento dell'istanza per l'apertura della procedura.

Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, un commissario supervisiona le operazioni aziendali del debitore. A tal fine, il debitore insolvente deve fornire tutte le informazioni necessarie per la supervisione e consentire l'ispezione delle sue registrazioni e dei suoi documenti aziendali. Nel quadro di tali procedure, la capacità di agire del debitore è limitata. In seguito all'apertura della procedura, il debitore può svolgere soltanto le ordinarie attività (correnti) aziendali e la liquidazione delle obbligazioni legate alla sua attività aziendale. In seguito all'apertura della procedura, il debitore può gestire i suoi beni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento della normale attività aziendale e non può assumere prestiti o crediti, concedere garanzie o fideiussioni, stipulare contratti o realizzare qualsiasi altro atto che possa comportare una disparità di trattamento dei creditori o inibire l'attuazione della ristrutturazione finanziaria. In seguito all'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa il debitore può, oltre ai contratti ordinari e previo ottenimento del consenso da parte dell'organo giurisdizionale, vendere i beni che non sono necessari per la sua attività aziendale qualora detta vendita sia specificata come una misura di ristrutturazione finanziaria nel piano di ristrutturazione finanziaria. Il debitore può assumere prestiti o crediti soggetti a un tetto massimo pari al valore complessivo delle disponibilità liquide necessarie per finanziare le operazioni aziendali ordinarie e per coprire i costi della procedura di liquidazione coatta stessa. L'organo giurisdizionale decide se concedere o meno il suo consenso sulla base del parere del commissario o del comitato dei creditori.

In seguito all'apertura di una procedura di fallimento nei confronti di una persona giuridica i poteri dei rappresentanti del debitore, dei titolari di procura e di altre persone autorizzate a rappresentare il debitore, nonché i poteri della dirigenza di gestire attività aziendali del debitore cessano. Durante la procedura di fallimento il curatore acquisisce i poteri di gestione delle attività aziendali del debitore in conformità con le esigenze della procedura, nonché quelli di rappresentanza del debitore nei seguenti contesti:

  • atti processuali e altri atti giuridici relativi alla verifica dei crediti e ai diritti di separazione ed esclusione;
  • atti processuali e altri atti giuridici volti a impugnare atti giuridici del debitore insolvente;
  • contratti legali e altri atti necessari per effettuare la realizzazione della massa fallimentare;
  • realizzazione di una rinuncia e di altri diritti acquisiti dal debitore insolvente come conseguenza giuridica dell'apertura della procedura concorsuale; e
  • altri negozi giuridici che il debitore insolvente possa svolgere a norma di legge.

In seguito all'apertura di una procedura di fallimento personale la capacità di agire del debitore soggetto a fallimento viene limitata, per cui, detto debitore:

1. non può stipulare contratti o realizzare altri atti o negozi giuridici che comportino il coinvolgimento dei beni inclusi nella massa attiva fallimentare; e

2. non può, senza il consenso di un organo giurisdizionale:

  • assumere prestiti o crediti, o concedere garanzie;
  • aprire conti correnti bancari o altri conti di cassa; o
  • rinunciare a diritti di successione o altri diritti di proprietà.

Un negozio giuridico o qualsiasi altro atto svolto da un debitore soggetto a fallimento, che sia in contrasto con dette norme, non ha effetto giuridico a meno che l'altra parte contraente non fosse a conoscenza e non avesse potuto essere a conoscenza dell'apertura della procedura di fallimento personale nei confronti del debitore all'atto della conclusione del negozio giuridico o della realizzazione dell'atto giuridico, il cui oggetto era la disposizione di beni del debitore inclusi nella massa fallimentare. Come norma generale, e senza ammissione di prove contrarie, si considera che l'altra parte contraente fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di fallimento personale nei confronti del debitore laddove il contratto o qualsiasi altro negozio giuridico sia stato concluso più di otto giorni dopo la pubblicazione della notifica dell'apertura della procedura di fallimento sulle pagine web pubbliche per la pubblicazione delle procedure concorsuali.

Nelle procedure di ristrutturazione preventiva non viene coinvolta la figura dell'amministratore. Infatti, nel quadro di queste procedure la capacità di agire del debitore non viene limitata. Non viene coinvolto un amministratore nemmeno nel quadro delle procedure semplificate di liquidazione coatta amministrativa.

Licenza di agire in qualità di amministratore

La funzione di amministratore può essere svolta soltanto da una persona in possesso di una licenza valida, rilasciata dal ministero responsabile per la giustizia, che consente lo svolgimento della funzione di amministratore fallimentare nelle procedure di insolvenza e di liquidazione coatta.

Il ministro in questione rilascerà la licenza per l'esercizio della funzione di amministratore fallimentare a un soggetto che soddisfi le condizioni riportate qui di seguito. Detta persona deve:

  • avere cittadinanza della Repubblica di Slovenia o di uno Stato membro dell'UE, di uno Stato membro del SEE o di uno Stato membro dell'OCSE e conoscere lo sloveno a livello lavorativo;
  • godere della capacità di agire ed essere in buone condizioni generali di salute;
  • aver completato almeno l'istruzione superiore del primo ciclo o un'istruzione equivalente conseguita all'estero che sia stata nostrificata, riconosciuta o valutata essere conforme alla legge sulla valutazione e sul riconoscimento dell'istruzione oppure disponga di una licenza per svolgere i compiti di un revisore contabile o di un revisore contabile autorizzato;
  • avere almeno tre anni di esperienza lavorativa in un ambito correlato alla sua formazione professionale;
  • avere una polizza assicurativa a copertura della sua responsabilità per danni per almeno 500 000 EUR in un anno;
  • aver superato un esame di abilitazione professionale per esercitare la funzione di amministratore fallimentare;
  • essere una persona degna di fiducia da parte del pubblico per agire in qualità di amministratore fallimentare;
  • aver rilasciato al ministero responsabile per la giustizia una dichiarazione nella quale detta persona si impegna ad agire in maniera coscienziosa e responsabile in qualità di amministratore fallimentare, nonché a lavorare in modo tale da addivenire a una conclusione rapida della procedura ottenendo i termini di rimborso più favorevoli possibili per i creditori in ogni procedura concorsuale nella quale detta persona sia designata ad agire.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Compensazione di crediti all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa

Laddove all'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa ci si trovi in presenza di un credito vantato da un creditore nei confronti del debitore insolvente e di una domanda riconvenzionale di quest'ultimo nei confronti di tale creditore, tali crediti vengono considerati compensati all'apertura della procedura di liquidazione coatta. Questa norma si applica anche ai crediti non monetari e ai crediti non ancora esigibili al momento dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. L'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa non ha alcun effetto sui crediti assistiti da garanzie e su quelli privilegiati, nonché sui diritti di esclusione. Nel contesto delle procedure concorsuali nei confronti di imprese di grandi, medie o piccole dimensioni, i crediti assistiti da garanzie possono essere soggetti a ristrutturazione finanziaria.

Compensazione di crediti all'apertura della procedura di fallimento

Laddove all'apertura di una procedura di fallimento ci si trovi in presenza di un credito vantato da un creditore nei confronti del debitore soggetto a fallimento e di una domanda riconvenzionale di quest'ultimo nei confronti di tale creditore, tali crediti vengono considerati compensati all'apertura della procedura di fallimento. Questa norma si applica anche ai crediti non monetari e ai crediti non ancora esigibili al momento dell'apertura della procedura di fallimento. Il creditore non notifica il suo credito nei confronti del debitore soggetto a fallimento nel quadro della procedura di fallimento, tuttavia deve notificare la compensazione all'amministratore fallimentare entro tre mesi dalla pubblicazione della notifica dell'apertura della procedura di fallimento. Laddove il creditore non informi l'amministratore fallimentare della compensazione, il creditore resta responsabile nei confronti del debitore soggetto a fallimento dei costi e di altre perdite subite da quest'ultimo a causa dell'omissione da parte del creditore. Nel caso in cui il credito vantato dal creditore nei confronti del debitore soggetto a fallimento sia un credito subordinato, la compensazione ha luogo se il creditore ne fa richiesta e l'organo giurisdizionale concede il suo consenso in merito.

Un credito vantato nei confronti di un creditore nell'ambito di una procedura di fallimento, sorto prima dell'apertura di detta procedura oppure che un nuovo creditore ha acquisito prima dell'apertura di detta procedura sulla base di una cessione da un creditore precedente non può essere compensato con una domanda riconvenzionale del debitore soggetto a fallimento nei confronti del nuovo creditore nel caso in cui detta domanda riconvenzionale sia sorta prima dell'apertura della procedura di fallimento.

Un credito vantato nei confronti di un creditore coinvolto nel fallimento che sia sorto prima dell'apertura di una procedura di fallimento non può essere compensato tramite una domanda riconvenzionale nei confronti di detto creditore nel caso in cui tale domanda riconvenzionale sia sorta dopo l'apertura della procedura di fallimento.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Gli ordini volti all'esecuzione di operazioni con effetti giuridici o di altro atti per conto del debitore non sono più validi se il debitore li aveva emessi prima dell'apertura della procedura di fallimento. In seguito all'apertura della procedura di fallimento, un fornitore di servizi di pagamento non può effettuare alcun pagamento utilizzando le attività monetarie del debitore insolvente ai sensi di una decisione di esecuzione o di recupero coatto. Le offerte emesse dal debitore soggetto a fallimento prima dell'apertura della procedura di fallimento cessano di essere valide, fatta eccezione nel caso in cui il destinatario abbia accettato l'offerta prima dell'apertura di detta procedura.

Un amministratore fallimentare può risolvere contratti di noleggio e di locazione al momento dell'apertura della procedura di fallimento laddove tali contratti siano stati conclusi dal debitore soggetto a fallimento prima dell'apertura di detta procedura, dando un preavviso di un mese, a prescindere dalle norme di legge generali e dalle condizioni stabilite nel contratto. Qualora il debitore soggetto a fallimento agisca a norma del suo diritto di risolvere il contratto, il periodo di preavviso inizia l'ultimo giorno del mese in cui l'altra parte contraente ha ricevuto la dichiarazione di risoluzione da parte del debitore soggetto a fallimento, e scade l'ultimo giorno del mese successivo. L'altra parte contraente ha diritto al risarcimento dei danni causati dal debitore soggetto a fallimento derivanti dall'esercizio del diritto di risoluzione del contratto, in contrasto con le norme generali. La domanda di risarcimento dei danni deve essere notificata nel quadro della procedura di fallimento e viene pagata a partire dalla massa attiva fallimentare distribuibile in conformità con la legge in materia di pagamento dei crediti vantati dai creditori.

L'apertura di una procedura di fallimento non ha alcun effetto su un accordo transattivo o un contratto finanziario qualificato ai quali si applicano le norme stabilite nell'accordo transattivo stesso. Qualora, dopo aver definito transattivamente le obbligazioni e i diritti reciproci in conformità con le norme stabilite nell'accordo transattivo, sorga un credito monetario netto di un'altra parte contraente nei confronti del debitore soggetto a fallimento, l'altra parte contraente deve notificare il credito nel quadro della procedura di fallimento e detto credito viene pagato utilizzando la massa fallimentare distribuibile, in conformità con la legge in materia di pagamento dei crediti vantati dai creditori.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Illiceità dell'esecuzione e di privilegi

Dopo l'apertura della procedura concorsuale nei confronti di un debitore insolvente non è generalmente consentito dalla legge emettere una decisione di esecuzione o di costituzione di un privilegio, fatti salvi i casi in cui la legge non specifichi diversamente.

Dopo l'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva nei confronti di un debitore non è consentito emettere una decisione di esecuzione o di costituzione di un privilegio in relazione a un credito finanziario che è oggetto della ristrutturazione preventiva.

Chiusura di procedimenti giudiziari aperti per l'esecuzione o il riconoscimento di un privilegio

Eventuali procedimenti giudiziari di esecuzione o di riconoscimento di un privilegio avviati nei confronti di un debitore insolvente prima dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa vengono chiusi all'atto dell'apertura di quest'ultima procedura e possono continuare soltanto a fronte di una decisione dell'organo giurisdizionale che conduce la procedura di liquidazione coatta amministrativa; tale decisione viene considerata per legge come base per la prosecuzione dei procedimenti giudiziari di esecuzione o riconoscimento di un privilegio.

L'apertura di una procedura di fallimento ha le seguenti conseguenze giuridiche sui procedimenti giudiziari di esecuzione o di riconoscimento di un privilegio che sono stati aperti nei confronti del debitore insolvente prima dell'inizio della procedura di fallimento:

  • qualora, nei procedimenti giudiziari per l'esecuzione o il riconoscimento di un privilegio su beni mobili o immobili, il creditore non abbia ancora acquisito il diritto di separazione prima dell'apertura di una procedura di fallimento, detti procedimenti giudiziari per l'esecuzione o il riconoscimento di un privilegio vengono sospesi all'atto dell'apertura di detta procedura di fallimento;
  • qualora, nei procedimenti giudiziari per l'esecuzione o il riconoscimento di un privilegio relativi a beni mobili o immobili, il creditore abbia acquisito il diritto di separazione prima dell'apertura della procedura di fallimento e qualora la vendita dei beni oggetto del diritto di separazione non abbia ancora avuto luogo prima dell'apertura di detta procedura di fallimento, detti procedimenti giudiziari per l'esecuzione o il riconoscimento di un privilegio vengono sospesi all'atto dell'apertura di detta procedura di fallimento;
  • qualora un creditore in un procedimento giudiziario per l'esecuzione acquisisca un diritto di separazione prima dell'apertura di una procedura di fallimento e qualora la vendita dei beni oggetto del diritto di separazione abbia avuto luogo nel contesto del procedimento giudiziario di esecuzione prima dell'apertura della procedura di fallimento, l'apertura di quest'ultima non ha alcun effetto sui procedimenti giudiziari di esecuzione; e
  • i procedimenti giudiziari per il riconoscimento di titoli mediante un provvedimento provvisorio o preliminare vengono sospesi al momento dell'apertura della procedura di fallimento e tutte le azioni effettuate nel contesto di tali procedimenti giudiziari sono annullate.

I procedimenti giudiziari per l'esecuzione o il riconoscimento di un privilegio che sono stati avviati nei confronti del debitore prima dell'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva per l'esecuzione o per garantire un credito finanziario oggetto di ristrutturazione preventiva vengono chiusi al momento dell'avvio di una procedura di ristrutturazione preventiva. L'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione decide in merito alla chiusura di procedimenti giudiziari per l'esecuzione o il riconoscimento di un privilegio su istanza del debitore.

Principio di consolidamento delle procedure di fallimento

Il creditore può notificare il suo credito acquisito a fronte dell'adempimento di un'obbligazione sorta dalla relazione con il debitore soggetto a fallimento fino al momento dell'apertura della procedura di fallimento soltanto nel contesto della procedura di fallimento nei confronti di detto debitore e in conformità con le corrispondenti norme di procedura (norme in materia di notifica e verifica dei crediti, indicazioni in merito a contenziosi (avvio di un'azione legale) in materia di crediti contestati, ecc.).

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Qualora un creditore abbia intentato una causa per fare valere un credito prima dell'apertura della procedura di fallimento, il contenzioso viene sospeso ai sensi delle norme dello Zakon o pravdnem postopku (codice di procedura civile). Il creditore che aveva avviato la causa prima dell'apertura della procedura di fallimento deve quindi notificare il suo credito nel contesto della procedura di fallimento.

Alla data della pubblicazione della decisione in merito alla verifica dei crediti cessano di sussistere i motivi per i quali una causa era stata sospesa in virtù della procedura di fallimento. Nel caso in cui il credito vantato da un creditore venga riconosciuto, il suo interesse a proseguire la causa relativa a tale credito cessa di sussistere e il procedimento giudiziario viene sospeso. Il creditore si vede quindi riconoscere una quota proporzionale pari a quella degli altri creditori i cui crediti chirografari ordinari sono stati riconosciuti nel contesto della procedura di fallimento.

Qualora il credito vantato da un creditore nel contesto della procedura di fallimento venga contestato dal curatore fallimentare, entro un mese dalla pubblicazione della decisione relativa alla verifica dei crediti il creditore deve presentare un'istanza per la prosecuzione della causa che era stata sospesa. In tal caso, nel contesto della causa il creditore dovrà soltanto stabilire l'esistenza del credito. Nel caso in cui un credito vantato da un creditore sia stato contestato da un altro creditore, entro un mese dalla pubblicazione della decisione relativa alla verifica dei crediti, il creditore deve estendere la sua causa includendo come nuovo convenuto il creditore che ha contestato il suo credito. Nel caso in cui il credito vantato dal creditore venga riconosciuto nel contesto del procedimento giudiziario, il creditore riceverà il pagamento di una quota proporzionale pari a quella degli altri creditori i cui crediti chirografari ordinari sono stati riconosciuti nel contesto della procedura di fallimento.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Nelle procedure concorsuali principali gli atti processuali possono essere realizzati da qualsiasi creditore coinvolto nella procedura che cerchi di fare valere la propria istanza nei confronti del debitore insolvente. Come norma generale, ogni creditore (in veste di parte) ha il diritto nel quadro della procedura concorsuale di ricorrere contro la decisione di qualsiasi organo giurisdizionale, fatto salvo il caso in cui la legge disponga che un ricorso contro una decisione specifica possa essere depositato soltanto da determinate parti. Il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni. Il termine dei 15 giorni per i soggetti nei confronti dei quali deve essere notificata una decisione ai sensi della ZFPPIPP decorre a partire dalla data di notifica della decisione; per gli altri soggetti detto termine di 15 giorni decorre a partire dalla data di pubblicazione della decisione.

Nelle procedure concorsuali un creditore può altresì realizzare atti processuali attraverso il comitato dei creditori il quale, in qualità di organo dei creditori che agisce per conto di tutti i creditori che sono parti della procedura, è autorizzato a realizzare gli atti processuali previsti dalla legge. Un comitato dei creditori viene istituito nel quadro delle procedure di liquidazione coatta amministrativa; nelle procedure di fallimento detto comitato viene costituito nel caso in cui i creditori ne facciano richiesta.

Procedure di liquidazione coatta amministrativa

Comitato dei creditori

Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa l'organo giurisdizionale costituisce un comitato dei creditori il quale, al fine di esercitare i propri diritti e le proprie funzioni, ha il diritto di ispezionare i libri contabili del debitore (ossia di ispezionare le operazioni e la situazione finanziaria del debitore) al fine di tutelare gli interessi dei creditori e di fornire proposte e pareri necessari per tutelare i creditori nel contesto della procedura. Ai fini della ristrutturazione finanziaria del debitore insolvente, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, il comitato dei creditori può adottare una decisione, nel rispetto di determinate condizioni legislative, in merito all'aumento del capitale sociale tramite iniezioni di liquidità o contributi in natura che costituiscono l'oggetto dei crediti vantati dai creditori nei confronti del debitore insolvente.

Le modifiche legislative apportate alla fine del 2013, realizzate al fine di facilitare la ristrutturazione finanziaria efficiente di imprese di grandi e medie dimensioni, hanno incluso norme speciali per la liquidazione coatta nei confronti di tali imprese che hanno rafforzato in modo significativo la posizione dei creditori. Le norme previste per tali procedure vengono utilizzate anche per le piccole imprese, ai sensi della modifica legislativa attuata nel 2016. Per il corretto svolgimento dei compiti di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, sono necessarie un'esperienza e una formazione più ampie e, per questo motivo, per la nomina del commissario non viene applicata la regola sulla nomina secondo l'ordine della sequenza di nomina automatica e l'organo giurisdizionale procede invece alla selezione di un commissario, secondo la propria valutazione. Laddove i creditori stessi propongano l'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di un debitore insolvente a norma della nuova disposizione di legge, l'organo giurisdizionale nomina il commissario liquidatore che è stato suggerito dai firmatari dell'istanza. Secondo il nuovo sistema, il comitato dei creditori può altresì nominare un rappresentante dei creditori. Ciò consente al comitato dei creditori di seguire in maniera più efficiente l'attività dell'impresa del debitore e i processi di gestione nell'ambito delle misure di attuazione della ristrutturazione finanziaria che rientrano nelle sue competenze (ad esempio, le misure relative alla ristrutturazione aziendale volte ad ottimizzare i costi aziendali o ad aumentare l'efficienza dell'attività aziendale). I poteri del comitato dei creditori sono stati ulteriormente ampliati al fine di includere la possibilità che lo stesso possa modificare il piano di ristrutturazione finanziaria.

Mezzi di ricorso a disposizione di un singolo creditore nel contesto delle procedure di liquidazione coatta amministrativa

Uno qualsiasi dei creditori o l'amministratore fallimentare può presentare ricorso contro lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa:

  • qualora il debitore non sia insolvente e possa adempiere a tutte le sue obbligazioni integralmente ed entro i termini fissati;
  • qualora il debitore insolvente possa adempiere alle proprie obbligazioni in misura maggiore o entro un periodo di tempo più breve di quanto offerto dalla proposta di liquidazione coatta;
  • qualora sia improbabile che la realizzazione del piano di ristrutturazione finanziaria consentirà al debitore di diventare solvente nel breve o nel lungo termine;
  • qualora sia improbabile che i creditori, confermando la liquidazione coatta così come proposta dal debitore, ottengano condizioni più favorevoli rispetto al pagamento dei loro crediti che potrebbero ottenere qualora venisse aperta una procedura di fallimento; oppure
  • qualora il debitore insolvente agisca in contrasto con le norme che limitano la sua attività aziendale nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa oppure sia in ritardo di più di 15 giorni nel pagamento degli stipendi minimi dei lavoratori o nel pagamento delle imposte e dei contributi che il debitore deve calcolare e pagare contemporaneamente al pagamento degli stipendi dei dipendenti.

Ogni creditore che è influenzato da una liquidazione coatta confermata può chiedere all'organo giurisdizionale di annullare la liquidazione coatta confermata nel caso in cui il debitore insolvente sia in grado di soddisfare integralmente il credito vantato dal creditore. Una causa volta a stabilire un credito annullabile deve essere presentata entro sei mesi dalla scadenza del termine di pagamento del credito stesso, come stabilito nella liquidazione coatta confermata. Ogni creditore che è influenzato da una liquidazione coatta confermata può chiedere all'organo giurisdizionale di annullare la liquidazione coatta confermata nel caso in cui la stessa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta. Una causa volta a stabilire un credito annullabile deve essere presentata entro due anni dal momento in cui la decisione sulla conferma della liquidazione coatta diventa definitiva.

Procedure di fallimento

Comitato dei creditori

Nelle procedure di fallimento, un comitato dei creditori ha il diritto di esaminare tutta la documentazione tenuta dall'amministratore fallimentare nel contesto della procedura di fallimento stessa, nonché di esaminare la documentazione che detto amministratore deve tenere in relazione alla procedura. Nelle procedure di fallimento il comitato dei creditori può fornire:

  • il suo parere sul completamento di operazioni aziendali necessarie del debitore soggetto a fallimento;
  • il suo consenso alla continuazione delle operazioni aziendali necessarie del debitore soggetto a fallimento;
  • il suo parere sul piano proposto dell'amministratore fallimentare in merito allo svolgimento della procedura di fallimento;
  • il suo parere su una decisione relativa alla vendita di beni;
  • il suo consenso nel caso in cui un prezzo di partenza o di riserva sia inferiore alla metà del valore del bene così come valutato sulla base del valore di liquidazione;
  • il suo parere in merito alla valutazione da parte dell'amministratore fallimentare delle spese della procedura di fallimento e alla modifica della stessa; e
  • il suo parere sul completamento della procedura di fallimento.

Nel contesto delle procedure semplificate di liquidazione coatta amministrativa e delle procedure di ristrutturazione preventiva, non viene costituito alcun comitato dei creditori.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Nel contesto di una procedura di fallimento un curatore fallimentare agisce da rappresentante legale del debitore soggetto a fallimento e, in quanto tale, è autorizzato a gestire la massa attiva fallimentare e ad ottenerne la realizzazione.

Il curatore fallimentare gestisce la massa fallimentare, in particolare, noleggiando i beni del debitore soggetto a fallimento e aumentando le attività monetarie di detto debitore. Il curatore può altresì concludere una transazione giudiziaria o extragiudiziaria per la quale necessita del parere del comitato dei creditori e del consenso dell'organo giurisdizionale. Dopo l'apertura della procedura di fallimento, i beni del debitore soggetto a fallimento possono essere noleggiati o affittati soltanto se così facendo non si ritarda la vendita dei beni stessi. Un contratto di affitto o locazione può essere concluso soltanto per una durata specifica e per un periodo di tempo non superiore a un anno. Previo consenso da parte dell'organo giurisdizionale, il curatore può concedere un diritto di acquisto prioritario in relazione ai beni oggetto di locazione, a favore del locatario.

Il curatore è vincolato dalla legge per quanto riguarda l'investimento delle attività monetarie del debitore soggetto a fallimento. Le attività monetarie possono essere investite soltanto in obbligazioni emesse dalla Repubblica di Slovenia o da un altro Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dalla Banca di Slovenia o da una banca centrale di un altro Stato membro dell'UE, oppure in obbligazioni (ad eccezione delle obbligazioni subordinate) emesse da una banca avente sede legale nella Repubblica di Slovenia o da un istituto di credito avente sede legale in un altro Stato membro dell'UE. I depositi bancari in contanti possono essere effettuati soltanto con una banca avente sede legale nella Repubblica di Slovenia o con un istituto di credito avente sede legale in un altro Stato membro dell'UE.

Nel quadro della liquidazione il curatore fallimentare può vendere i beni del debitore soggetto a fallimento, richiedere la soddisfazione dei suoi crediti ed effettuare qualsiasi altro atto volto a liquidare i suoi diritti di proprietà. È possibile stipulare un contratto per la vendita di beni del debitore soggetto a fallimento tramite una vendita all'asta pubblica o una gara d'appalto vincolante. Soltanto in via eccezionale è possibile concludere un contratto sulla base di negoziazioni dirette con un acquirente. La vendita inizia con una (prima) decisione sulla vendita da parte di un organo giurisdizionale. L'organo giurisdizionale emette una decisione in merito alla vendita su istanza del curatore o sulla base di un parere del comitato dei creditori. Qualora vengano venduti dei beni rispetto ai quali un creditore in particolare vanta un diritto di rimborso privilegiato (privilegio stabilito), è richiesto anche il parere di quel determinato creditore. Nella decisione tramite la quale l'organo giurisdizionale decide per la prima volta in merito alla vendita di un bene particolare, detto organo deve prendere altresì una decisione in merito a:

1. il metodo di vendita;

2. il prezzo di partenza nell'ambito di una vendita all'asta pubblica o il prezzo di riserva in una gara d'appalto vincolante; e

3. l'importo del deposito.

Quando una vendita all'asta pubblica o una gara d'appalto per la vendita di beni specifici sulla base della prima decisione sulla vendita non abbia successo, nella successiva decisione in merito alla vendita l'organo giurisdizionale può:

1.:

- decidere ancora una volta che la vendita deve avvenire tramite un'asta pubblica o una gara d'appalto vincolante; e

- stabilire un prezzo di partenza o di riserva inferiore rispetto alla prima decisione; oppure

2. decidere di effettuare una gara d'appalto non vincolante per la vendita sulla base di negoziazioni dirette.

L'organo giurisdizionale stabilisce il prezzo di riserva nelle procedure per l'accettazione di offerte vincolanti sulla base del valore stimato del bene. Nella prima decisione in merito alla vendita, il prezzo di riserva non può essere inferiore alla metà del valore del bene così come valutato sulla base del suo valore di liquidazione. In una successiva decisione in merito alla vendita, l'organo giurisdizionale può stabilire un prezzo di partenza o di riserva inferiore alla metà del valore del bene così come valutato in base al suo valore di liquidazione, laddove il comitato dei creditori o un particolare creditore forniscano il loro consenso in merito.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Nelle procedure di fallimento, i creditori devono notificare i loro crediti nei confronti del debitore soggetto a fallimento sorti prima dell'apertura di detta procedura, fatta eccezione per quei crediti che, a norma di legge, non sono soggetti all'obbligo di notifica. Nel contesto di una procedura di fallimento, un creditore che è responsabile per l'obbligazione del debitore soggetto a fallimento in veste di condebitore, garante o debitore pignoratizio, responsabile congiuntamente e in solido, deve notificare il suo diritto di regresso potenziale che non era ancora sorto prima dell'apertura della procedura di fallimento ai sensi di una condizione differita secondo la quale il creditore avrebbe acquisito il diritto di regresso nei confronti del debitore soggetto a fallimento sulla base del pagamento del debito da effettuare dopo l'apertura della procedura di fallimento. Laddove vi siano altri condebitori o garanti responsabili congiuntamente e in solido che siano anch'essi responsabili per il soddisfacimento del credito vantato dal creditore in aggiunta al debitore soggetto a fallimento, il creditore può notificare e cercare di ottenere l'intero importo del credito nel contesto della procedura di fallimento fino a quando detto credito non viene soddisfatto interamente ai sensi di una condizione risolutiva, che si realizza quando il credito vantato dal creditore viene soddisfatto da un altro condebitore o garante responsabile congiuntamente e in solido. Laddove il creditore non rispetti il termine per la notifica, il credito da lui vantato nei confronti del debitore soggetto a fallimento cessa di essere valido e l'organo giurisdizionale respinge la notifica tardiva del credito.

Nelle procedure di fallimento non è necessario notificare crediti privilegiati per il pagamento di stipendi e compensi di dipendenti il cui lavoro diventa non più necessario a causa dell'apertura della procedura di fallimento, per il periodo che va dall'apertura di detta procedura fino al termine del periodo di preavviso, nonché per il pagamento delle indennità di fine rapporto dovute ai lavoratori i cui contratti di lavoro vengono risolti dal curatore perché il loro lavoro non è più necessario in virtù dell'apertura della procedura di fallimento oppure durante lo svolgimento di tale procedura. Anche alcuni crediti relativi al calcolo e al pagamento di imposte non vengono notificati.

Laddove un credito sia garantito da un diritto di separazione il creditore deve notificare tale credito assistito da garanzie nel contesto delle procedure di fallimento notificando altresì il diritto di separazione. Se, in base alla situazione in essere all'apertura della procedura di fallimento, un diritto di proprietà del debitore soggetto a fallimento risulta essere registrato in relazione ai beni immobili e tale diritto di proprietà è limitato da un'ipoteca iscritta o da un'ipoteca massima la cui iscrizione era in vigore già in precedenza rispetto all'apertura della procedura di fallimento, si ritiene che l'ipoteca o l'ipoteca massima e il credito connesso alla stessa siano iscritti nel contesto della procedura di fallimento secondo i termini temporali prescritti.

I creditori devono notificare i loro diritti di esclusione sorti prima dell'inizio della procedura di fallimento entro tre mesi dalla pubblicazione della notifica di apertura della procedura di fallimento. Qualora un creditore non rispetti il termine per la notifica dei diritti di esclusione, tali diritti non cessano di essere validi. Se il curatore vende i beni oggetto di un diritto di esclusione non notificato, il creditore che detiene il diritto di esclusione perde tale diritto ma può richiedere la corresponsione del denaro ricavato dalla vendita di tali beni, dal quale vengono detratti i costi sostenuti per la vendita. Il creditore che detiene il diritto di esclusione non ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni. Il creditore perde il diritto di esclusione e il diritto alla corresponsione del denaro ricavato qualora non notifichi il suo diritto entro la data di pubblicazione del piano relativo alla prima distribuzione generale.

Le obbligazioni del debitore soggetto a fallimento che insorgono dopo l'apertura della procedura di fallimento (con alcune eccezioni) sono considerate essere costi relativi alla procedura. Tali costi sono suddivisi in:

- costi correnti (ad esempio, gli stipendi e altri compensi a favore di soggetti che svolgono servizi necessari per la procedura di fallimento, ivi inclusi contributi e imposte che devono essere calcolati e corrisposti dal debitore unitamente a tali pagamenti; i costi del curatore; i costi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono e altri costi connessi all'uso dei locali aziendali per la procedura di fallimento; premi assicurativi relativi all'assicurazione dei beni inclusi nella massa fallimentare; i costi delle pubblicazioni; le spese legali del debitore soggetto a fallimento per impugnare crediti; i costi per i servizi contabili, amministrativi e di altra natura necessari nella procedura di fallimento, ecc.); e

- i costi occasionali (pagamento di crediti vantati dai creditori sorti durante le procedure di liquidazione coatta amministrativa, il soddisfacimento di obbligazioni sulla base di contratti bilaterali che risultano essere reciprocamente inadempiuti; il soddisfacimento di obbligazioni per la finalizzazione di negozi giuridici urgenti e per la continuazione delle attività aziendali; i costi per la valutazione dei beni e per altri atti riguardanti la vendita, ecc.).

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Notificando un credito, il creditore ottiene il diritto di eseguire atti processuali nel quadro della procedura concorsuale principale. I crediti devono essere notificati entro il termine prescritto. Soltanto i crediti sorti prima dell'apertura della procedura concorsuale vengono notificati.

Nel caso delle procedure di liquidazione coatta amministrativa la notifica e la verifica dei crediti avvengono soprattutto per valutare la legittimità procedurale di un creditore a votare in merito a una liquidazione coatta. I crediti devono essere presentati per l'iscrizione entro 30 giorni dalla pubblicazione della notifica di apertura della procedura sulle pagine web dell'Agenzia della Repubblica di Slovenia per le registrazioni giuridiche pubbliche e i servizi correlati (AJPES). La mancata notifica o la notifica tardiva non causano la perdita del credito da parte del creditore, tuttavia comportano la perdita del diritto di voto dello stesso.

Nel caso della procedura di fallimento la notifica e la verifica dei crediti costituiscono la base sulla quale viene determinata la distribuzione della massa fallimentare. Nel contesto di tali procedure, i creditori devono notificare i loro crediti entro tre mesi dalla data di pubblicazione della notifica di apertura della procedura di fallimento sulle pagine web dell'AJPES.

Nel caso del fallimento personale il creditore non perde il credito qualora non lo notifichi entro la scadenza, tuttavia il curatore lo colloca nell'elenco dei crediti aggiuntivi.

Entro un mese dalla data di notifica della causa, un creditore nei confronti del quale è stata avviata una causa per impugnare atti eseguiti dal debitore soggetto a fallimento deve notificare il suo credito nel quadro della procedura di fallimento come un credito subordinato che sorgerà qualora la causa sia garantita da una decisione definitiva. Un creditore deve presentare il suo credito per il risarcimento dei danni causati dalla risoluzione di un contratto di locazione o di un contratto soggetto a inadempimento bilaterale entro un mese dal ricevimento di una dichiarazione del debitore soggetto a fallimento tramite la quale quest'ultimo esercita i suoi diritti di risoluzione o recesso.

Contenuto di un credito

La notifica di un credito nel quadro delle procedure concorsuali deve contenere:

1. l'importo da riconoscere come credito nella procedura; e

2. una descrizione dei fatti dai quali si desume l'ammissibilità del credito e una prova degli stessi, compresa la documentazione presentata.

La notifica di un credito nel contesto delle procedure di fallimento deve contenere altresì informazioni sul conto corrente bancario sul quale deve essere effettuato il pagamento del credito. Nel caso in cui il creditore abbia avviato un'azione legale o un altro procedimento giudiziario prima dell'apertura della procedura di fallimento, la notifica deve includere anche informazioni relative all'organo giurisdizionale o a qualsiasi altra autorità competente dinanzi la quale è in corso la procedura, nonché il numero di riferimento del caso.

Una richiesta di verifica di un credito deve contenere:

1. l'importo del capitale del credito;

2. qualora nel contesto della procedura concorsuale il creditore intenda ottenere il riconoscimento di interessi oltre al capitale: l'importo capitalizzato di qualsiasi interesse calcolato per il periodo dalla maturità fino all'apertura della procedura concorsuale; nel caso di crediti privilegiati dell'amministratore: l'importo capitalizzato calcolato di interesse;

3. qualora il creditore nel contesto di una procedura concorsuale, oltre al credito, intenda ottenere il riconoscimento delle spese sostenute per far valere il suo credito in giudizio o nel contesto di altri procedimenti giudiziari avviati prima dell'apertura di una procedura fallimentare: l'ammontare di tali costi;

4. qualora il creditore intenda ottenere il riconoscimento del credito come un credito privilegiato: un'istanza esplicita che richieda che il credito sia considerato come un credito prioritario al momento della distribuzione; e

5. qualora il creditore intenda ottenere il riconoscimento del credito come un credito subordinato: una descrizione esplicita delle circostanze il cui verificarsi comporta la realizzazione di una condizione differita o risolutiva alla quale il credito si riferisce.

Nelle procedure concorsuali, un creditore può presentare più crediti tramite una singola domanda.

Procedura per la verifica dei crediti

La procedura per la verifica dei crediti prevede tre fasi:

1. dichiarazione dell'amministratore in merito ai crediti presentati:

l'amministratore rende una dichiarazione in merito al riconoscimento o all'impugnazione dei crediti preparando un osnovni seznam preizkušenih terjatev (elenco di base dei crediti verificati). Nell'elenco, per ogni credito presentato l'amministratore indica se lo stesso viene riconosciuto o contestato. L'organo giurisdizionale pubblica l'elenco sulle pagine web utilizzate per le pubblicazioni nel contesto delle procedure concorsuali. I creditori possono presentare opposizione in relazione a eventuali errori relativi ai crediti notificati presenti nell'elenco di base entro 15 giorni dalla sua pubblicazione presentando una ugovor proti osnovnem seznamu (obiezione relativa all'elenco di base). Laddove l'obiezione del creditore risulti essere giustificata, l'amministratore deve emettere una versione corretta dell'elenco di base;

2. dichiarazione del creditore sui crediti notificati di altri creditori:

ogni creditore che ha notificato il proprio credito entro i termini prescritti, nel contesto delle procedure concorsuali, può presentare un'opposizione nei confronti dei crediti vantati da altri creditori depositando una ugovor o prerekanju terjatve (opposizione per impugnare un credito vantato). Il creditore deve presentare l'opposizione per impugnare un credito entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di base dei crediti verificati, nel caso delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, ed entro un mese, nel caso delle procedure di fallimento. Nel caso delle procedure di fallimento personale e nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, tale opposizione può essere presentata anche dal debitore insolvente in veste di parte coinvolta nella procedura. L'amministratore registra le dichiarazioni dei creditori e del debitore in merito ai crediti contestati nel dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev (elenco integrato dei crediti verificati). Eventuali errori legati alla mancata gestione di un'opposizione presentata possono essere fatti rilevare tramite un'opposizione relativa all'elenco integrato;

3. decisione dell'organo giurisdizionale in merito alla verifica dei crediti:

l'organo giurisdizionale decide in merito alla verifica dei crediti emettendo una sklep o preizkus terjatev (decisione sulla verifica dei crediti). Sulla base di tale decisione, l'amministratore prepara un končni seznam preizkušenih terjatev (elenco definitivo dei crediti verificati) che l'organo giurisdizionale pubblica insieme alla decisione sulla verifica dei crediti.

Nella decisione sulla verifica dei crediti, l'organo giurisdizionale decide in merito alle obiezioni, ai crediti verificati e impugnati, nonché ai crediti che è probabile vengano dimostrati e a coloro che devono avviare un'azione nel contesto di altri procedimenti giudiziari (ossia azioni legali) al fine di fare valere il loro credito. Il termine per intentare la causa è di un mese.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

La massa attiva fallimentare consiste nei beni del debitore soggetto a fallimento che vengono realizzati per coprire le spese della procedura e per pagare i crediti dei creditori. La legge distingue tra "massa fallimentare" e "massa fallimentare speciale". La massa fallimentare speciale è rappresentata dai beni che sono soggetti a un diritto di separazione oppure dalle attività monetarie ottenute tramite la realizzazione di tali beni. Per tutti i beni soggetti a un diritto di separazione è necessario istituire una massa fallimentare distinta e gestire tale massa separatamente dai beni che costituiscono la massa fallimentare generale e i beni appartenenti alle masse fallimentari speciali.

La parte già liquidata di una massa attiva fallimentare rappresenta la massa distribuibile ed è destinata al pagamento dei crediti dei creditori. La massa fallimentare generale distribuibile è rappresentata dalle attività monetarie generate dalla realizzazione di detta massa fallimentare generale, dalle quali vengono detratte le spese della procedura di fallimento. La massa fallimentare speciale distribuibile è rappresentata dalle attività monetarie generate dalla realizzazione di detta massa fallimentare speciale, dalle quali vengono detratte le spese di tale realizzazione.

Per quanto riguarda il pagamento prioritario nel quadro delle procedure di fallimento, i crediti dei creditori sorti prima dell'apertura della procedura sono classificati come segue:

  • crediti assistiti da garanzie, il cui pagamento è garantito da un diritto di separazione che include il diritto al pagamento prioritario del credito utilizzando i beni specifici; e
  • crediti chirografari, tra i quali vi sono i crediti privilegiati, vengono pagati per primi, seguiti in ordine dai crediti ordinari, dai crediti subordinati e, infine, dai diritti sociali.

I crediti assistiti da garanzie sono crediti il cui pagamento è garantito da un diritto di separazione. Un diritto di separazione è rappresentato da qualsiasi diritto a un pagamento prioritario del credito utilizzando beni specifici. Il diritto di separazione più comune è rappresentato da un privilegio. Nel caso delle procedure di fallimento i crediti assistiti da garanzie sono pagati in via prioritaria utilizzando i proventi ottenuti dalla vendita dei beni che erano oggetto del diritto di separazione.

I crediti chirografari sono crediti non assistiti da un diritto di separazione. Tali crediti sono subordinati al rimborso di crediti assistiti da garanzie in termini di pagamento utilizzando i beni che erano oggetto del diritto di separazione in questione. I pagamenti effettuati utilizzando i beni rimanenti vengono effettuati secondo il seguente ordine: 1) crediti privilegiati; 2) crediti ordinari; e 3) eventuali crediti subordinati.

  • I crediti privilegiati sono quei crediti (chirografari) che, per legge, devono essere pagati in via prioritaria, prima del pagamento dei crediti (chirografari) ordinari (ad esempio, gli stipendi e i compensi salariali per gli ultimi sei mesi prima dell'apertura della procedura concorsuale, le indennità di fine rapporto dovute ai lavoratori, i contributi non pagati, ecc.). Qualora una procedura di fallimento venga avviata perché una procedura di liquidazione coatta amministrativa non ha avuto successo, i crediti sorti durante quest'ultima procedura hanno priorità assoluta e vengono pagati prima che vengano soddisfatti i crediti privilegiati;
  • i crediti ordinari sono crediti chirografari che non sono né privilegiati, né subordinati;
  • i crediti subordinati sono crediti chirografari che vengono pagati soltanto dopo aver soddisfatto tutti i crediti non assistiti da garanzie, vantati nei confronti del debitore sulla base di un rapporto giuridico tra il creditore e il debitore, nel caso in cui il debitore diventi insolvente. Nel caso di una liquidazione coatta, i crediti subordinati possono essere convertiti in una quota di proprietà. Se non vengono trasferiti sotto forma di contributo in natura, una liquidazione coatta confermata ha l'effetto di farli estinguere.

I diritti sociali, azioni o quote sociali non hanno le caratteristiche (natura legale) di un diritto di obbligazione e conferiscono agli azionisti il diritto su una parte proporzionale di quanto rimane della massa attiva fallimentare.

Prima che vengano effettuati i pagamenti a favore dei creditori, viene escluso dalla massa attiva fallimentare (massa distribuibile) l'importo necessario per pagare le spese della procedura di fallimento. I creditori vengono pagati nell'ordine riportato qui di seguito. I creditori privilegiati che vantano crediti garantiti da un privilegio o da una garanzia (ad esempio, un'ipoteca) sono i primi a essere pagati a fronte dei beni che erano oggetto del titolo (massa speciale distribuibile). I creditori di crediti derivanti da contratti o altri negozi giuridici conclusi dal debitore soggetto a fallimento nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa fino all'apertura della procedura di fallimento, in conformità con le norme in materia di limitazione delle attività aziendali nel contesto delle procedure di liquidazione coatta amministrativa stabilite per legge, sono pagati per primi utilizzando la massa generale distribuibile. Quindi vengono pagati i creditori che vantano crediti privilegiati (lavoratori) e, infine, gli altri creditori, ossia i creditori di crediti chirografari ordinari e i creditori di crediti subordinati. Qualsiasi eventuale provento residuo risultante dalla realizzazione della massa fallimentare viene distribuito tra gli azionisti.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Procedure di liquidazione coatta amministrativa

Una liquidazione coatta concordata tramite votazione dei creditori deve essere altresì confermata da un organo giurisdizionale. In una decisione relativa alla conferma della liquidazione coatta, l'organo giurisdizionale:

1. decide se confermare o meno la liquidazione coatta;

2. stabilisce il contenuto della liquidazione confermata indicando:

- la percentuale di pagamento dei crediti dei creditori;

- le scadenze per il loro pagamento; e

- il tasso di interesse sui crediti dei creditori nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e la scadenza del termine per il pagamento;

3. decide quali crediti sono stati verificati nella procedura di liquidazione coatta amministrativa; e

4. ordina al debitore di pagare i crediti dei creditori, come verificato nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, secondo le proporzioni, entro i termini e applicando i tassi di interesse definiti nella liquidazione coatta confermata.

Nelle procedure si applica la regola della priorità assoluta. L'attuazione della ristrutturazione finanziaria delle attività aziendali del debitore nel contesto della procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta che:

  • gli azionisti del debitore possano conservare soltanto la parte del capitale sociale del debitore che corrisponde alla rimanenza dei beni del debitore che avrebbero ricevuto qualora fosse stata aperta una procedura di fallimento nei confronti del debitore;
  • ai creditori devono essere concesse condizioni più favorevoli per il pagamento dei loro crediti rispetto a quelle che avrebbero ottenuto qualora fosse stata avviata una procedura di fallimento nei confronti del debitore, tenendo conto dell'ordine di priorità e di altre norme relative alla priorità di pagamento, dei crediti ordinari e subordinati e dei crediti assistiti da garanzie nelle procedure concorsuali; e
  • le operazioni dell'impresa del debitore o la parte vitale delle stesse continuano ad essere svolte.

La ristrutturazione finanziaria avviene tramite la richiesta da parte del debitore ai creditori di accettare che i crediti ordinari di questi ultimi vengano ridotti o che il pagamento degli stessi venga differito. Il debitore deve offrire a tutti i creditori una percentuale uguale di pagamento dei loro crediti ordinari, scadenze uguali per il pagamento degli stessi, nonché lo stesso tasso di interesse dall'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa fino alla scadenza del termine per il pagamento dei creditori. Nel caso in cui il debitore sia una società di capitali, il debitore può chiedere al creditore di scegliere tra:

  • accettare una riduzione e un posticipo della data di scadenza dei suoi crediti ordinari; o
  • accettare che i suoi crediti vengano trasferiti al debitore in qualità di contributo in natura sulla base di un aumento di capitale del debitore (conversione del debito in azioni).

Una liquidazione coatta non influenza i crediti privilegiati o i diritti esclusi. I crediti subordinati vengono estinti. Nel quadro di una liquidazione coatta i crediti assistiti da garanzie possono essere soggetti a ristrutturazione soltanto su base volontaria. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa relative a imprese di grandi, medie o piccole dimensioni, i crediti assistiti da garanzie possono essere ristrutturati tramite un rinvio della scadenza o una riduzione del tasso di interesse, nel senso che una decisione adottata dal 75% della maggioranza si applica anche a quei creditori che detengono un diritto di separazione che non hanno votato a favore della liquidazione coatta. Nel contesto di queste procedure, come misura di ristrutturazione finanziaria, è possibile l'esclusione di una parte vitale delle attività aziendali del debitore a favore di un'altra società (spin-off). È altresì concesso ristrutturare i diritti di separazione in un diritto di separazione congiunto (in tal caso è richiesta una maggioranza dell'85%).

Procedure di fallimento nei confronti di una persona giuridica

Le procedure di fallimento vengono condotte con l'intento di realizzare la massa fallimentare e pagare i creditori. Come regola generale, un contratto per la vendita di beni del debitore soggetto a fallimento può essere concluso sulla base di una vendita all'asta pubblica o di una gara d'appalto vincolante. Una vendita all'asta pubblica può essere organizzata aumentando il prezzo di partenza o riducendo il prezzo di partenza. Nelle procedure di fallimento, l'impresa o un'attività dell'azienda possono essere conservate, vendendo l'impresa tramite un'asta pubblica come un'unità operativa oppure vendendone le parti vitali (vendita di un'impresa in regime di continuità).

Prima che vengano effettuati i pagamenti a favore dei creditori, viene escluso dalla massa attiva fallimentare l'importo necessario per pagare le spese della procedura di fallimento. I creditori vengono pagati nel seguente ordine: i creditori privilegiati i cui crediti sono garantiti da un privilegio o una garanzia (ad esempio un'ipoteca) sono pagati per primi utilizzando i beni oggetto del titolo; quindi, vengono pagati i creditori di crediti derivanti da contratti o altri negozi giuridici conclusi dal debitore soggetto a fallimento nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa fino all'apertura della procedura di fallimento, in conformità con le norme in materia di limitazione delle attività aziendali nel contesto delle procedure di liquidazione coatta amministrativa stabilite per legge; quindi vengono pagati i creditori che vantano crediti privilegiati (lavoratori) e, infine, gli altri creditori (creditori di crediti chirografari ordinari e creditori di crediti subordinati). Qualsiasi eventuale provento residuo risultante dalla liquidazione della massa fallimentare viene distribuito tra gli azionisti.

Fallimento personale

Proprio come avviene nel caso delle procedure di fallimento relative alle persone giuridiche, le procedure di fallimento personale vengono svolte al fine di ottenere il pagamento proporzionale e simultaneo di tutti i crediti dei creditori. Di conseguenza, i creditori vengono pagati, in maniera proporzionale e contemporaneamente, utilizzando i beni del debitore. La massa fallimentare comprende tutti i beni della persona eccessivamente indebitata all'atto dell'apertura della procedura di fallimento, a meno che dati beni non siano esclusi dall'esecuzione ai sensi della Zakon o izvršbi in zavarovanju (legge in materia di garanzia e recupero dei crediti). Dato che una persona fisica, a differenza di una persona giuridica, non cessa di esistere al termine di una procedura di fallimento, i crediti dei creditori che non sono stati soddisfatti durante la procedura di fallimento non si estinguono. A differenza dei crediti dei creditori nelle procedure di fallimento nei confronti di una persona giuridica, l'esecuzione di crediti nel contesto di procedure di fallimento personali non cessa all'atto della chiusura di dette procedure. Una decisione sulla chiusura di una procedura di fallimento personale che comprende un elenco dei crediti riconosciuti non pagati costituisce un mezzo per i creditori non soddisfatti per cercare di ottenere il soddisfacimento di tali crediti.

Per poter essere sollevato dalle sue obbligazioni, al debitore soggetto a fallimento viene data la possibilità di presentare un'istanza prima dell'emissione della decisione in merito alla chiusura della procedura di fallimento personale, nella quale questi può richiedere lo sgravio dalle sue obbligazioni sorte prima dell'apertura della procedura di fallimento personale che non verranno soddisfatte ai sensi di detta procedura. Qualora il debitore soggetto a fallimento presenti un'istanza per lo sgravio dalle sue obbligazioni e qualora le procedure relative a tale sgravio si concludano con un esito favorevole per detto debitore, la parte delle sue obbligazioni che avrebbe altrimenti potuto essere oggetto di esecuzione sulla base di una decisione in merito alla chiusura della procedura di fallimento viene sgravata e, di conseguenza, il diritto dei creditori di far valere tali crediti in giudizio si estingue.

Anche nel caso in cui venga emesso un parere favorevole in relazione allo sgravio del debitore dalle sue obbligazioni, tale sgravio non influenza i seguenti tipi di obbligazioni del debitore:

1. diritti di priorità dei lavoratori;

2. crediti nei confronti del debitore soggetto a fallimento basati su un assegno di mantenimento stabilito per legge, sul risarcimento di danni derivanti da una riduzione delle attività di base o da una riduzione o dalla perdita della capacità di lavorare, nonché sul risarcimento per la perdita dell'assegno di mantenimento a causa del decesso della persona che li forniva;

3. crediti per sanzioni pecuniarie o per il risarcimento di un vantaggio pecuniario ottenuto tramite un atto criminale riconosciuti nel contesto di procedimenti penali;

4. crediti in base a una condanna con la sospensione condizionale, subordinata alla restituzione del vantaggio pecuniario ottenuto con la commissione di un reato oppure al risarcimento dei danni in seguito alla commissione di un reato;

5. crediti per sanzioni pecuniarie o per il risarcimento di un vantaggio pecuniario ottenuto con la commissione di un reato minore accertato nel contesto di procedimenti giudiziari per reati minori;

6. crediti per il recupero di beni ottenuti illecitamente; e

7. crediti per il risarcimento di danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Le procedure di liquidazione coatta amministrativa vengono chiuse tramite una decisione definitiva dell'organo giurisdizionale che conferma la liquidazione coatta.

Ogni creditore il cui credito è influenzato da una liquidazione coatta confermata può chiedere all'organo giurisdizionale di annullare la liquidazione coatta confermata nel caso in cui il debitore insolvente sia in grado di soddisfare integralmente o in larga misura i crediti ordinari vantati da tale creditore. Una causa volta a stabilire un credito annullabile deve essere presentata entro sei mesi dalla scadenza del termine di pagamento del credito stesso, come stabilito nella liquidazione coatta confermata.

Ogni creditore influenzato da una liquidazione coatta confermata può chiedere all'organo giurisdizionale di annullare la liquidazione coatta confermata nel caso in cui la stessa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta.

Una causa volta a stabilire un credito annullabile deve essere presentata entro due anni dal momento in cui la decisione sulla conferma della liquidazione coatta è diventata definitiva.

La competenza per la decisione in merito alla causa spetta all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione che conferma la liquidazione coatta.

In una decisione nella quale l'organo giurisdizionale annulla la liquidazione coatta confermata, l'organo giurisdizionale può ordinare al debitore di pagare qualsiasi parte non saldata dei crediti che era influenzata dalla liquidazione coatta confermata, entro un termine stabilito da detto organo, che non può essere superiore a un anno dal momento in cui la decisione diventa definitiva.

Chiusura di procedure di fallimento nei confronti di una persona giuridica

Le procedure di fallimento nei confronti di una persona giuridica vengono chiuse tramite una decisione in merito alla chiusura della procedura di fallimento interessata. L'organo giurisdizionale emette tale decisione sulla base della relazione finale del curatore che viene preparata, dopo che quest'ultimo ha completato tutti gli atti previsti dalla legge, sulla base del parere del comitato dei creditori. Il curatore è tenuto a presentare la relazione finale all'organo giurisdizionale entro un mese dal completamento della distribuzione finale.

Qualora dopo che l'organo giurisdizionale ha emesso una decisione in merito alla chiusura della procedura di fallimento si individuino dei beni appartenenti al debitore soggetto a fallimento, è possibile aprire una procedura di fallimento nei confronti del debitore in relazione a tali beni individuati successivamente su richiesta di un creditore che aveva diritto a compiere atti processuali nel quadro della procedura di fallimento nei confronti del debitore e il cui diritto di partecipare non si era estinto prima della fine della procedura di fallimento, oppure su richiesta di un azionista del debitore soggetto a fallimento.

Chiusura di un fallimento personale

Un fallimento personale viene chiuso tramite una decisione in merito alla chiusura della procedura di fallimento.

Nel caso in cui sia stato concesso lo sgravio dalle obbligazioni a favore di un debitore soggetto a fallimento personale, ogni creditore il cui credito è influenzato dalla decisione definitiva in merito allo sgravio dalle obbligazioni può chiedere all'organo giurisdizionale di annullare detto sgravio oggetto della decisione, nel caso in cui il debitore abbia ottenuto tale decisione in merito allo sgravio dalle sue obbligazioni nascondendo o presentando in maniera falsa informazioni in merito ai suoi beni oppure tramite qualche altra forma di frode. Una causa deve essere avviata entro tre anni dalla data in cui la decisione in merito allo sgravio dalle obbligazioni diventa definitivo (articolo 411 della ZFPPIPP). Anche i creditori che, dopo che la decisione sullo sgravio dalle obbligazioni è diventata definitiva, individuano beni del debitore che il debitore possedeva prima della concessione di detto sgravio (e aveva nascosto) possono chiedere l'annullamento dello sgravio dalle obbligazioni chiedendo l'apertura di una procedura di fallimento in relazione a tali beni. In questo caso, la causa per l'annullamento dello sgravio dalle obbligazioni non deve necessariamente essere intentata entro il termine dei tre anni.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Ogni creditore sostiene le proprie spese per la partecipazione alle procedure concorsuali.

Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa aperte su istanza del debitore le spese della procedura e qualsiasi altra spesa sono a carico del debitore.

Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di imprese di grandi, medie o piccole dimensioni aperte su istanza di creditori le spese iniziali della procedura sono a carico di chi ha presentato istanza per la stessa. Nel quadro di tali procedure, il richiedente sostiene altresì i costi delle parcelle del commissario. Il debitore contro il quale è stata avviata la procedura sostiene i costi relativi ai seguenti pagamenti:

- pagamenti effettuati in base a contratti conclusi con consulenti legali e finanziari qualificati per servizi legali e finanziari che sono necessari per preparare la relazione sulla situazione finanziaria e sulle operazioni del debitore, il piano di ristrutturazione finanziaria e gli altri documenti che devono essere presentati come parte della proposta di liquidazione coatta;

- i pagamenti effettuati ai sensi di un contratto concluso con un revisore contabile per la revisione della relazione sulla situazione finanziaria e sulle operazioni del debitore; e

- i pagamenti effettuati ai sensi di un contratto con un perito autorizzato a riesaminare il piano di ristrutturazione finanziaria.

Nelle procedure di fallimento le spese delle procedure e quelle sostenute nel corso delle stesse sono a carico della massa fallimentare e vengono saldate prima del pagamento dei crediti a fronte della massa fallimentare distribuibile. Nel caso in cui un'istanza di apertura di una procedura di fallimento sia presentata da un creditore, questi deve effettuare un deposito per coprire i costi iniziali della procedura di fallimento, pur mantenendo il diritto di recuperare l'anticipo versato in conformità con le norme in materia di pagamento delle spese delle procedure di fallimento.

Nelle procedure di ristrutturazione preventiva il debitore deve rimborsare la sua quota proporzionale dei costi dei creditori che hanno partecipato alla procedura che, secondo la pratica commerciale generalmente stabilita, sono solitamente coperti dal debitore. Il debitore e i creditori concordano in merito al risarcimento di questi costi nell'accordo sulla ristrutturazione finanziaria.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Condizioni di annullabilità

I creditori e il curatore fallimentare hanno il diritto di contestare un atto del debitore. Viene quindi avviata una causa o presentata un'opposizione nei confronti della persona che ha beneficiato dell'atto annullabile.

È possibile impugnare eventuali atti (ivi incluse omissioni degli stessi) che si traducono in pagamento disuguale o ridotto dei creditori del fallimento oppure nel porre un particolare creditore in una posizione più favorevole (concedendo vantaggi a creditori, aspetti noti come elemento oggettivo di annullabilità). Nell'effettuare l'impugnazione, il richiedente deve dimostrare che la parte che ha beneficiato dell'atto annullabile sapeva o avrebbe dovuto sapere della cattiva situazione finanziaria del debitore (elemento soggettivo di annullabilità). La legge prevede presunzioni di legge per i casi in cui ritiene che tale condizione sia soddisfatta, oltre a specificare casi in cui non è possibile impugnare atti giuridici. Inoltre, la legge definisce in maniera dettagliata il contenuto della domanda e il metodo per cercare di ottenere l'annullamento.

Periodo durante il quale possono essere realizzati atti annullabili

Gli atti giuridici che possono essere impugnati nelle procedure di fallimento sono quelli che sono stati realizzati nel periodo compreso tra l'ultimo anno prima della presentazione di un'istanza di avvio della procedura di fallimento fino all'apertura della stessa. Un atto giuridico senza pagamento (o atti giuridici con un controvalore sproporzionatamente basso) possono essere impugnati se realizzati nel periodo compreso tra i 36 mesi prima della presentazione della richiesta di avvio della procedura di fallimento e l'apertura di detta procedura. Una causa per l'annullamento deve essere intentata entro 12 mesi dalla data in cui una decisione sull'apertura della procedura di fallimento diventa definitiva.

Quali atti non possono essere impugnati

Non è possibile impugnare atti giuridici compiuti dal debitore soggetto a fallimento durante la procedura di liquidazione coatta amministrativa in conformità con le norme di legge applicabili volte a condurre le attività aziendali del debitore nel contesto della procedura; gli atti giuridici realizzati dal debitore soggetto al fallimento al fine di pagare i crediti dei creditori secondo le proporzioni, le scadenze e i tassi di interesse stabiliti in una liquidazione coatta confermata; e i pagamenti di cambiali o assegni se l'altra parte doveva ricevere un pagamento affinché il debitore soggetto a fallimento non perdesse il diritto di regresso nei confronti di un'altra persona obbligata ai sensi della cambiale o dell'assegno.

Non possono essere contestati nemmeno gli atti giuridici compiuti dal debitore al fine di pagare i crediti del creditore o di soddisfare altre obbligazioni ai sensi di un accordo confermato sulla ristrutturazione finanziaria.

Particolarità nel contesto del fallimento personale

Il periodo di annullabilità per atti giuridici senza pagamento e per atti giuridici compiuti dal debitore soggetto al fallimento a beneficio di una persona strettamente legata allo stesso è pari a cinque anni nel caso del fallimento personale. Questa norma include contratti con persone fisiche strettamente legate, nonché persone giuridiche che sono associate al debitore soggetto al fallimento o a persone fisiche strettamente legate allo stesso. Si tratta di persone giuridiche nelle quali il debitore soggetto a fallimento o persone con le quali egli è strettamente legato possiedono individualmente o congiuntamente una quota pari ad almeno il 25% del capitale sottoscritto, oppure hanno una quota di diritti di voto pari al 25%, oppure hanno il diritto di nominare e revocare la nomina di persone autorizzate a rappresentare la persona giuridica, oppure tali persone sono autorizzate a rappresentare la persona giuridica o ad agire a beneficio di imprese ad esse associate.

Ultimo aggiornamento: 23/05/2018

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