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Condizione necessaria per avviare una procedura di divorzio, se il matrimonio è stato celebrato con rito religioso, è la notificazione al vescovo della diocesi in cui risiede l'istante. L'istanza di divorzio può essere presentata tre mesi dopo la notificazione al vescovo competente. La notificazione non è necessaria se il motivo della domanda di divorzio è l'assenza dichiarata giudizialmente o l'infermità mentale del coniuge.
Il divorzio implica la dissoluzione del matrimonio, ma non comporta automaticamente un cambiamento di cognome. Qualora desideri cambiare il cognome, la parte interessata deve rendere una dichiarazione giurata.
Il divorzio non influisce sulle questioni di natura patrimoniale, che devono formare oggetto di una domanda separata, trattandosi di procedure diverse.
Visto che il procedimento di divorzio è distinto e indipendente da quello di affidamento, non vi sono conseguenze, tranne nel caso in cui il divorzio sia stato pronunciato per causa di minaccia contro la vita l'incolumità del minore.
Il divorzio non ha nessuna conseguenza sulle questioni relative ai figli minori dei coniugi (ad es. per quanto riguarda gli alimenti, l'affidamento e il diritto di visita). Per tali aspetti occorre presentare apposita istanza.
Il divorzio non comporta automaticamente l'obbligo di corrispondere all'altro coniuge un assegno di mantenimento, ma è necessario introdurre un'apposita domanda dopo la separazione.
Il diritto di famiglia cipriota non conosce la "separazione legale".
Non pertinente.
Non pertinente.
Significa che, dal giorno della sentenza di annullamento, il matrimonio è dichiarato nullo e perde i suoi effetti giuridici.
Conformemente all'articolo 17 della legge sul matrimonio (legge 104(I)/2003), come modificata dalla legge 66(I)/2009, il matrimonio non è valido se è avvenuto:
a) prima della dissoluzione o dell'annullamento del matrimonio precedente di una delle parti, compreso il matrimonio religioso o civile;
b) tra parenti consanguinei in linea retta o collaterale fino al quinto grado compreso;
b) tra affini in linea retta o collaterale fino al terzo grado compreso;
d) tra l'adottante e l'adottato o i loro discendenti;
e) tra un figlio nato fuori dal matrimonio e il padre che ha riconosciuto il figlio o i suoi consanguinei prossimi.
Il matrimonio annullato o dichiarato invalido con pronuncia definitiva del giudice diventa completamente inefficace dalla data della decisione.
Attualmente non ne esistono. È in preparazione una proposta di legge della commissaria per la legislazione, che riguarda la mediazione familiare.
La domanda di scioglimento o annullamento del matrimonio deve essere presentata al tribunale della famiglia della circoscrizione in cui risiedono entrambi i coniugi o uno di essi. La domanda deve essere redatta secondo il modello 1 del regolamento di procedura della Corte suprema, del 1990. Devono essere allegati alla domanda, a titolo di prova, la ricevuta dell'invio della notificazione al vescovo o l'avviso di ricevimento da parte del vescovo della lettera raccomandata relativa alla notificazione, nonché il certificato di matrimonio delle parti.
Sì, è possibile introducendo l'apposita domanda presso il tribunale della famiglia competente.
Sì, esiste la possibilità di presentare ricorso contro una decisione di divorzio o di annullamento del matrimonio, presso l'organo di appello del tribunale della famiglia.
Occorre presentare una domanda presso il competente tribunale della famiglia della Repubblica di Cipro, sulla base del regolamento n. 44/2001.
L'opposizione deve essere presentata al tribunale della famiglia presso cui è stata introdotta la domanda di riconoscimento e di registrazione della sentenza resa in un altro Stato membro.
In tali casi i tribunali della famiglia della Repubblica di Cipro sono competenti a conoscere di un procedimento di divorzio o di annullamento del matrimonio solo qualora le parti risiedano a Cipro da almeno tre mesi. In tale caso si applica la legge cipriota.
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