

Il divorzio può essere pronunciato da un ufficiale di stato civile o da un notaio sulla base del mutuo consenso dei coniugi a seguito di una domanda scritta congiunta, oppure da un giudice a seguito di ricorso proposto da uno dei coniugi nei confronti dell'altro. Quest'ultimo caso si configura quando i coniugi siano in disaccordo sul divorzio o sulle sue circostanze, o qualora il divorzio non possa essere pronunciato da un ufficiale di stato civile.
Il divorzio può essere pronunciato da un ufficiale di stato civile o da un notaio sulla base del mutuo consenso dei coniugi a seguito di una domanda scritta congiunta e se entrambi i coniugi sono residenti in Estonia.
Il divorzio può essere pronunciato da un giudice a seguito di ricorso proposto da uno dei coniugi nei confronti dell'altro, se il rapporto coniugale è cessato definitivamente. Il rapporto coniugale si ritiene cessato se i coniugi hanno messo fine alla comunione di vita e non vi sono motivi di supporre che torneranno a convivere. Il rapporto coniugale si presume cessato se i coniugi hanno vissuto separati per almeno due anni.
Il divorzio non incide sui rapporti personali tra i coniugi. In occasione del divorzio, il giudice o l'ufficiale di stato civile possono ripristinare il precedente cognome del coniuge interessato, se questo ne ha fatto domanda; in mancanza, viene mantenuto il cognome acquisito con il matrimonio.
In seguito al divorzio i beni dei coniugi vengono divisi tra loro in base al regime patrimoniale in vigore nel corso del matrimonio. Nel caso di comunione dei beni i coniugi generalmente dividono i beni tra di loro in parti uguali, in base alle disposizioni sullo scioglimento del regime patrimoniale tra i coniugi. I coniugi non sono tenuti a dividere il loro patrimonio in occasione del divorzio. Finché non entra in vigore la divisione dei beni in seguito allo scioglimento del matrimonio, i coniugi esercitano congiuntamente i diritti e adempiono congiuntamente gli obblighi relativi al patrimonio comune, e possono disporre congiuntamente di tutti i beni che ne fanno parte. Quando il regime dei beni in base al quale ogni acquisizione dei beni è stata divisa termina, i beni acquisiti da entrambi i coniugi sono oggetto di accertamento e vengono stabiliti gli eventuali crediti a favore di uno dei coniugi in base ai quali effettuare la compensazione.
Se la coppia intende procedere alla divisione dei beni in occasione del divorzio, la divisione viene effettuata conformemente al regime patrimoniale scelto o in base a una convenzione patrimoniale conclusa tra i coniugi. Se è stata stipulata una convenzione patrimoniale, tale convenzione cessa di produrre effetti al momento del divorzio. Lo scioglimento della convenzione patrimoniale tra coniugi in occasione del divorzio determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi che ne derivano. I beni sono ripartiti conformemente a detta convenzione.
Il divorzio non incide di per sé sulla responsabilità genitoriale e i genitori mantengono l'affidamento condiviso.
In generale, i genitori devono accordarsi per stabilire chi convivrà con i figli e chi si occuperà di allevarli, e in quale misura, nonché per quanto tempo dovranno essere versati gli alimenti. L'assegno di mantenimento mensile per ciascun figlio non può essere inferiore alla retribuzione mensile minima fissata dal governo estone.
Qualora i genitori non intendano o non possano esercitare il diritto all'affidamento condiviso, ciascuno di essi può chiedere giudizialmente che gli sia trasferito in tutto in parte il diritto all'affidamento del figlio. Le modifiche del diritto di affidamento del figlio non incidono sull'obbligo di versare gli alimenti.
Il coniuge divorziato ha diritto agli alimenti:
Il padre è tenuto a provvedere al mantenimento della madre per le otto settimane precedenti e le dodici settimane seguenti alla nascita dei figli.
Il giudice può esentare il coniuge divorziato dall'obbligo di versare gli alimenti nei casi previsti dalla legge.
Il coniuge divorziato legittimato a percepire gli alimenti può chiedere l'adempimento del relativo obbligo giuridico solo mediante un'azione giudiziaria.
I coniugi sono considerati legalmente separati nel caso in cui non coabitino né convivano e sia evidente che almeno uno di loro non intenda ripristinare né creare una convivenza.
I coniugi vivono separati.
Se i coniugi sono legalmente separati, ciascuno di essi può:
Se i coniugi sono legalmente separati, ciascuno di essi è tenuto a contribuire mediante assegni periodici di mantenimento alle spese sostenute dall'altro coniuge nell'interesse della famiglia.
L'annullamento implica che il matrimonio sia considerato nullo fin dall'inizio. Il matrimonio può essere annullato solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
L'annullamento del matrimonio può essere disposto quando ricorra una causa di invalidità prevista dalla perekonnaseadus (legge sul diritto di famiglia), ossia il giudice può annullare il matrimonio in seguito a ricorso se:
Inoltre, il matrimonio è considerato nullo se:
A seguito dell'annullamento, il matrimonio è considerato nullo fin dall'inizio a meno che il matrimonio sia stato annullato perché contratto tra persone dello stesso sesso. In quest'ultimo caso il matrimonio è annullato in seguito all'entrata in vigore di una decisione giudiziaria. Le parti del matrimonio annullato non hanno più i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dal matrimonio (compresi quelli scaturenti da eventuali convenzioni patrimoniali tra coniugi, che sono parimenti considerate nulle).
Qualora il matrimonio sia stato annullato in quanto uno dei futuri coniugi ha celato all'altro di essere già sposato, o lo ha indotto al matrimonio in modo fraudolento o sotto costrizione, il giudice può condannare tale persona a provvedere al mantenimento della persona con cui ha contratto il matrimonio annullato, applicando le norme relative agli obblighi alimentari nei confronti del coniuge. Su istanza della parte illegittimamente indotta al matrimonio, il giudice può applicare le norme concernenti il patrimonio dei coniugi al regime patrimoniale delle parti (ossia la comunione legale tra coniugi).
I figli nati da un matrimonio annullato hanno gli stessi diritti e obblighi dei figli nati da un matrimonio valido.
Un divorzio basato sul mutuo consenso dei coniugi può essere pronunciato da un ufficiale di stato civile o da un notaio. Le conseguenze giuridiche del divorzio (ad esempio la divisione del patrimonio coniugale) possono essere stabilite in una convenzione conclusa dai coniugi stessi.
Non esistono procedure stragiudiziali per risolvere controversie tra coniugi relative alle circostanze del divorzio.
La domanda di divorzio può essere presentata:
La domanda di annullamento del matrimonio deve essere presentata dinanzi al tribunale di primo grado (tribunale regionale) del luogo di residenza del convenuto.
Il divorzio può essere pronunciato da un ufficiale di stato civile sulla base di una domanda scritta congiunta dei coniugi. I richiedenti devono confermare nell'istanza che non esistono controversie tra loro per quanto riguarda l'affidamento dei figli, la ripartizione del patrimonio comune e gli obblighi di mantenimento. La domanda di divorzio deve essere accompagnata da un documento attestante il matrimonio. Qualora uno dei coniugi non possa, per validi motivi, recarsi presso l'ufficio di stato civile per presentare la domanda congiunta, può inoltrare una domanda separata autenticata da un notaio. I documenti redatti in una lingua straniera devono essere presentati all'ufficio di stato civile unitamente a una traduzione autenticata da un notaio, da un ufficiale consolare o da un traduttore giurato. I certificati matrimoniali rilasciati all'estero devono essere legalizzati o corredati di apostille, salvo che sia diversamente stabilito da un accordo internazionale.
Il divorzio può essere pronunciato da un notaio sulla base di una domanda scritta congiunta dei coniugi. La domanda di divorzio deve essere accompagnata da un documento attestante il matrimonio. Qualora uno dei coniugi non possa, per validi motivi, comparire dinanzi al notaio per presentare la domanda congiunta, può inoltrare una domanda separata autenticata da un notaio. I documenti redatti in una lingua straniera devono essere presentati all'ufficio di stato civile unitamente a una traduzione autenticata da un notaio, da un ufficiale consolare o da un traduttore giurato. I certificati matrimoniali rilasciati all'estero devono essere legalizzati o corredati di apostille, salvo che sia diversamente stabilito da un accordo internazionale.
I procedimenti matrimoniali soggetti alla giurisdizione dei giudici estoni sono avviati con ricorso proposto dinanzi al giudice nel cui circondario si trova la residenza comune dei coniugi o, in mancanza, dinanzi al giudice nel cui circondario si trova la residenza del convenuto. Se il convenuto non è residente in Estonia, il ricorso deve essere presentato dinanzi al giudice nel cui circondario si trova la residenza di un figlio minorenne delle parti o, in mancanza di figli minorenni, dinanzi al giudice nel cui circondario si trova la residenza del ricorrente. I ricorsi in materia di divorzio, separazione legale e annullamento del matrimonio devono soddisfare tutti i requisiti formali previsti dal tsiviilkohtumenetluse seadustik (codice di procedura civile) per le azioni civili. Il ricorso e tutte le prove documentali devono essere presentati al giudice per iscritto o per via elettronica, in lingua estone e in formato A4.
Il ricorso deve indicare la denominazione dell'organo giurisdizionale e i dati personali del ricorrente, del resistente (coniugi) e dei loro figli minori. Il ricorso deve altresì indicare chi provvederà agli alimenti dei figli, chi si occuperà della loro educazione e con chi vivranno. Il ricorso deve contenere anche una proposta relativa agli accordi futuri riguardanti i diritti dei genitori e l'educazione dei figli. Devono inoltre essere indicate le circostanze di fatto dalle quali ha tratto origine la domanda; il ricorrente deve anche elencare e presentare tutti gli elementi di prova di cui dispone.
Oltre a quanto sopra esposto, in caso di divisione del patrimonio comune il ricorso deve indicare la composizione e l'ubicazione dei beni, determinare il valore complessivo dei beni appartenenti al ricorrente e contenere una proposta per la divisione dei beni comuni. Al ricorso deve essere allegata l'eventuale convenzione patrimoniale conclusa tra i coniugi.
Il ricorso deve essere firmato dal ricorrente o da un suo rappresentante. In quest'ultimo caso, alla domanda dev'essere allegato un documento di autorizzazione o un altro documento che attesti i poteri del rappresentante.
Se la persona che chiede il patrocinio a spese dello Stato non è in grado di pagare le spese processuali a causa della sua situazione economica, o può pagarle solo in parte o a rate, e sussistono motivi sufficienti per ritenere che le sue domande verranno accolte nel procedimento cui essa intende partecipare, il giudice può esentarla in tutto o in parte dall'obbligo di pagare tali spese, ponendole a carico dello Stato.
Le sentenze in materia di divorzio, separazione legale e annullamento del matrimonio sono impugnabili secondo le norme generali che disciplinano i procedimenti di appello, se l'appellante ritiene che la sentenza del tribunale di primo grado sia fondata su un errore di diritto (ad esempio, in quanto il tribunale di primo grado abbia applicato erroneamente una norma di diritto sostanziale o processuale).
Conformemente al regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003, le sentenze di divorzio pronunciate in uno Stato membro sono automaticamente riconosciute negli altri Stati membri (ad eccezione della Danimarca) senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
Per opporsi al riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio occorre adire il giudice di appello dello Stato membro indicato nell'elenco di cui al regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003.
In Estonia tale funzione viene esercitata dai tribunali distrettuali.
Le modalità e i termini di impugnazione delle decisioni giudiziarie sono indicati nelle medesime decisioni.
In caso di divorzio deve essere applicata la legge del paese in cui si trova la residenza comune dei coniugi. Se i coniugi risiedono in paesi diversi ma hanno la medesima cittadinanza, le conseguenze giuridiche generali del matrimonio sono definite dalla legge del paese di cui essi sono cittadini. Se i coniugi risiedono in paesi diversi e hanno cittadinanze diverse, le conseguenze giuridiche generali del matrimonio sono definite dalla legge del paese della loro ultima residenza comune, purché uno dei coniugi risieda in tale paese. Qualora, in base a quanto precede, non sia possibile individuare la legge applicabile alle conseguenze giuridiche generali del matrimonio, si applica la legge del paese con cui i coniugi presentano il legame più stretto.
Qualora tale legge non consenta il divorzio, o lo consenta solo a condizioni molto restrittive, si applica la legge estone se uno dei coniugi risiede in Estonia o è cittadino estone oppure risiedeva in Estonia o era cittadino estone nel momento in cui è stato contratto il matrimonio.
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