- 1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?
- 2 Quali sono le cause del divorzio?
- 3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:
- 4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?
- 5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?
- 6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?
- 7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?
- 8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?
- 9 Quali sono gli effetti giuridici dell’annullamento del matrimonio?
- 10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l’autorità giudiziaria?
- 11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?
- 12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?
- 13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?
- 14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?
- 15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?
- 16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?
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1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?
Le condizioni per lo scioglimento del vincolo matrimoniale sono indicate nella parte del codice civile lettone relativa al diritto di famiglia e nella sezione P della legge sul notariato. La disciplina generale dell'istituto del matrimonio è contenuta nella parte del codice civile lettone relativa al diritto di famiglia.
In Lettonia, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato solo dall'autorità giudiziaria o da un notaio (notārs). L'autorità giudiziaria può dichiarare lo scioglimento del matrimonio su domanda di uno o di entrambi i coniugi. I notai possono dichiarare lo scioglimento del matrimonio se i coniugi si sono accordati in tal senso e non hanno figli minori comuni, né un patrimonio comune o, nel caso in cui abbiano figli minori comuni o un patrimonio comune, se hanno concluso un accordo scritto sull'affidamento dei figli minori, i diritti di visita, il mantenimento dei figli e la divisione del patrimonio comune.
Uno dei presupposti di questo tipo di divorzio è quindi l'esistenza di un accordo tra i coniugi sull'affidamento dei figli nati dal matrimonio, sul mantenimento dei figli e sulla divisione del patrimonio comune.
Se lo scioglimento del matrimonio deve essere disposto dall'autorità giudiziaria, il giudice deve accertare che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. La cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi è accertata nel caso in cui la convivenza dei coniugi sia cessata e non sia possibile una riconciliazione.
Uno dei presupposti di questo tipo di divorzio è quindi l'esistenza di un accordo tra i coniugi sull'affidamento dei figli nati dal matrimonio, sul mantenimento dei figli e sulla divisione del patrimonio comune. Nel caso in cui i coniugi non raggiungano un accordo, il giudice decide su tali questioni nell'ambito del procedimento di divorzio.
2 Quali sono le cause del divorzio?
Scioglimento del matrimonio disposto da un notaio
Lo scioglimento del matrimonio può essere disposto se i coniugi, essendo cessata la loro comunione materiale e spirituale, si sono accordati in tal senso e hanno presentato una domanda congiunta dinanzi a un notaio. Se i coniugi hanno figli minori o beni comuni, devono allegare alla domanda un accordo scritto sull'affidamento dei figli minori, i diritti di visita, il mantenimento dei figli e la divisione dei beni comuni.
Scioglimento del matrimonio disposto dall'autorità giudiziaria
Lo scioglimento del matrimonio deve essere disposto dall'autorità giudiziaria nel caso in cui i coniugi non abbiano raggiunto un accordo sullo stesso e ricorra una delle seguenti condizioni:
- i coniugi hanno vissuto separati per almeno un anno; i coniugi non convivono, non vi è comunione materiale e spirituale tra loro e uno dei due si rifiuta di ricostituire tale comunione materiale e spirituale, escludendo dunque qualsiasi possibilità di riconciliazione. Il fatto di vivere nella stessa abitazione non implica necessariamente che vi sia comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- i coniugi hanno vissuto separati per meno di un anno; in tal caso il giudice può disporre lo scioglimento del matrimonio solo se:
- la rottura del matrimonio è dovuta ad abusi fisici, sessuali, psicologici o economici perpetrati da uno dei coniugi nei confronti di quello che ha chiesto lo scioglimento, o nei confronti dei suoi figli o dei figli comuni della coppia; o
- l'altro coniuge è d'accordo con la domanda del coniuge che ha presentato ricorso per ottenere lo scioglimento del matrimonio; o
- uno dei coniugi ha iniziato a convivere con un'altra persona e da tale rapporto è nato o sta per nascere un figlio.
Qualora i coniugi abbiano vissuto separati per meno di un anno, uno dei coniugi chieda il divorzio per motivi diversi dai tre sopraelencati e l'altro coniuge non acconsenta al divorzio, il giudice non può dichiarare lo scioglimento del matrimonio e deve rinviare l'esame del caso per esperire un tentativo di riconciliazione.
Se i coniugi hanno vissuto separatamente per meno di un anno, un notaio può dichiarare lo scioglimento del matrimonio solo se entrambi i coniugi sono d'accordo e gli hanno presentato una domanda in tal senso con le modalità prescritte dalla legge sul notariato.
Qualora il giudice ritenga che il vincolo matrimoniale possa ancora resistere pur nelle circostanze sopra descritte, la pronuncia del divorzio può essere rinviata fino a un massimo di sei mesi per esperire un tentativo di riconciliazione.
Qualora uno dei coniugi chieda il divorzio prima del compimento del periodo di tre anni di separazione e la richiesta di divorzio sia basata su motivi diversi dai tre sopraelencati, il giudice non può dichiarare lo scioglimento del matrimonio prima che sia trascorso il periodo di separazione di tre anni e deve rinviare l'esame del caso per esperire un tentativo di riconciliazione.
Se i coniugi hanno vissuto separatamente per meno di tre anni, un notaio può dichiarare lo scioglimento del matrimonio solo se entrambi i coniugi sono d'accordo e gli hanno presentato una domanda in tal senso con le modalità prescritte dalla legge sul notariato.
L'autorità giudiziaria non può disporre lo scioglimento del matrimonio, nemmeno nel caso in cui sia cessata la comunione materiale e spirituale dei coniugi, quando si renda necessario mantenere il matrimonio in circostanze eccezionali nell'interesse dei figli minori della coppia.
3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:
3.1 i rapporti personali tra coniugi (ad esempio, il cognome)?
Allorché la sentenza di divorzio produce i suoi effetti, o quando viene rilasciato il certificato notarile di divorzio, i diritti e i doveri derivanti dal rapporto giuridico tra i coniugi si estinguono. Il divorzio può creare nuovi doveri e diritti per gli ex-coniugi. Dopo lo scioglimento del matrimonio, gli ex-coniugi possono risposarsi.
Secondo il codice civile, il coniuge che ha cambiato il cognome nel momento in cui ha contratto matrimonio ha il diritto di mantenerlo dopo lo scioglimento dello stesso o, in alternativa, può chiedere all'autorità giudiziaria o a un notaio di essere autorizzato ad usare il cognome che aveva prima di sposarsi.
Su domanda dell'altro coniuge, il tribunale può vietare al coniuge che ha contribuito alla rottura del matrimonio di mantenere il cognome con esso acquisito, purché tale divieto non leda gli interessi dei figli.
3.2 la divisione dei beni dei coniugi?
Il notaio può pronunciare lo scioglimento del matrimonio se i coniugi si sono previamente accordati per iscritto sulla divisione dei beni comuni e tale accordo è allegato alla domanda di divorzio.
Nei casi in cui lo scioglimento del matrimonio debba essere disposto dall'autorità giudiziaria, i coniugi possono accordarsi sulla divisione del patrimonio comune. Se non raggiungono un accordo, il giudice stabilisce le condizioni di tale divisione in base al codice civile o alle disposizioni della convenzione matrimoniale. Il codice civile prevede due tipi di regimi patrimoniali tra coniugi, ossia i regimi regolati dal codice civile e quelli stabiliti mediante convenzione matrimoniale, che definiscono le modalità della divisione del patrimonio in caso di divorzio.
Se i rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge, in caso di divisione del patrimonio ciascun coniuge ha il diritto di mantenere i beni che gli appartenevano prima del matrimonio e quelli che ha acquistato separatamente nel corso dello stesso. I beni acquistati congiuntamente, o individualmente da uno dei coniugi con risorse comuni, sono considerati beni di proprietà comune dei coniugi. Tali beni comuni appartengono ai coniugi in parti uguali, salvo che uno dei due dimostri e giustifichi il suo diritto a una quota diversa.
Se i rapporti patrimoniali sono regolati da una convenzione matrimoniale, quest'ultima può disporre che ciascun coniuge è proprietario esclusivo dei propri beni o che tutti i beni acquistati durante il matrimonio appartengono congiuntamente ad entrambi i coniugi, e la divisione del patrimonio viene effettuata con le modalità indicate dalla legge per lo specifico regime patrimoniale definito con la convenzione.
3.3 i figli minori dei coniugi?
In caso di divorzio, le questioni relative ai rapporti familiari sopra descritte, e in particolare quelle concernenti i rapporti giuridici tra genitori e figli, devono essere regolate nell'ambito di un unico procedimento.
Se lo scioglimento del matrimonio deve essere disposto da un notaio, i coniugi devono accordarsi, oltre che sul divorzio, anche sull'affidamento dei figli minori, i diritti di visita e il mantenimento dei figli. Alla domanda di divorzio deve essere allegato un documento indicante i suddetti accordi.
Se lo scioglimento del matrimonio deve essere disposto dall'autorità giudiziaria, i coniugi sono tenuti ad accordarsi sull'affidamento dei figli minori comuni, i diritti di visita e il mantenimento dei figli. In mancanza di accordo, i coniugi devono allegare alla domanda di divorzio le rispettive domande, sempre che non siano già state decise; in difetto delle stesse, il giudice non può pronunciare il divorzio.
Effetti del divorzio sulla potestà genitoriale
La potestà genitoriale non si estingue nel caso in cui i figli non vivano più con uno o entrambi i genitori.
Pur vivendo separati, i genitori mantengono la potestà sui figli. Spetta al genitore convivente provvedere alla loro cura e custodia.
I genitori devono adottare congiuntamente le decisioni relative a questioni rilevanti per il futuro dei figli. Le controversie tra i genitori sono esaminate dal Tribunale degli orfani (bāriņtiesa), salvo che la legge disponga diversamente.
L'affidamento congiunto dei figli cessa nel momento in cui un accordo tra i genitori o una decisione giudiziaria disponga l'affidamento monoparentale.
Se i figli sono affidati a un solo genitore, spettano a quest'ultimo i diritti e doveri derivanti dall'affidamento. All'altro genitore devono essere garantiti i diritti di visita (ossia il diritto di mantenere i contatti e rapporti personali con i figli).
Conseguenze del divorzio sul mantenimento dei figli
Le questioni relative al mantenimento dei figli devono essere risolte durante il procedimento di divorzio. I genitori devono provvedere al mantenimento dei figli proporzionalmente alle loro possibilità e alla loro situazione economica. Entrambi i genitori restano obbligati al mantenimento fino a quando i figli non siano in grado di provvedere a sé stessi. L'obbligo di mantenimento dei figli non si estingue nel caso in cui gli stessi vivano separati dalla famiglia o non vivano più con uno o entrambi i genitori. All'atto dello scioglimento del matrimonio i genitori devono accordarsi sul mantenimento dei figli e, qualora non raggiungano un accordo, la questione viene risolta dal giudice durante il procedimento di divorzio.
3.4 l’obbligo alimentare nei confronti dell’altro coniuge?
Il codice civile prevede che, al momento dello scioglimento del matrimonio o anche in seguito, ciascun ex-coniuge possa chiedere all'altro di corrispondergli assegni proporzionati alla sua situazione economica per garantirgli il precedente tenore di vita. L'obbligo di garantire all'ex-coniuge il precedente tenore di vita si estingue se:
- il tempo trascorso dal divorzio o dall'annullamento del matrimonio è pari alla durata del matrimonio sciolto o alla durata della convivenza in costanza del matrimonio annullato;
- l'ex-coniuge contrae nuovamente matrimonio;
- il reddito dell'ex-coniuge è sufficiente a consentirne il sostentamento;
- l'ex-coniuge non provvede deliberatamente al proprio sostentamento con il proprio lavoro;
- l'ex-coniuge obbligato al mantenimento non dispone di risorse sufficienti o è divenuto inabile al lavoro;
- l'ex-coniuge ha commesso un reato ai danni dell'altro ex-coniuge o ai danni dell'integrità, salute, libertà, proprietà o onorabilità di un parente dell'altro ex-coniuge in linea ascendente o discendente;
- l'ex-coniuge non ha prestato la necessaria assistenza all'altro pur avendone la possibilità;
- l'ex-coniuge ha falsamente denunciato un reato a carico dell'altro ex-coniuge o di un parente di questo in linea ascendente o discendente;
- l'ex-coniuge conduce una vita dissipata;
- si verifica o viene dichiarato il decesso di uno dei due ex-coniugi;
- ricorrono altri gravi motivi.
4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?
L'espressione "separazione legale" non esiste nel diritto lettone.
5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?
L'espressione "separazione legale" non esiste nel diritto lettone.
6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?
L'espressione "separazione legale" non esiste nel diritto lettone.
7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?
Il matrimonio può essere annullato se è stato celebrato in violazione delle condizioni alle quali la legge ne subordina la validità. A partire dal momento in cui la sentenza di annullamento produce effetti, si considera che le parti non abbiano mai contratto matrimonio e quest'ultimo si considera nullo con effetto retroattivo alla data in cui è stato celebrato. L'annullamento del matrimonio può essere disposto anche dopo il divorzio.
8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?
Il matrimonio può essere annullato solo nei seguenti casi previsti dalla legge:
- il matrimonio non è stato registrato da un ufficiale di stato civile o dall'autorità di una delle confessioni religiose elencate nel codice civile;
- il matrimonio è stato celebrato fittiziamente, senza la volontà di costituire una famiglia;
- il matrimonio è stato celebrato prima che entrambi i coniugi avessero compiuto diciotto anni o, in alcuni casi, i sedici anni di età, al compimento dei quali il matrimonio è valido se è stato contratto con una persona maggiorenne e il consenso dei genitori o dei tutori; tuttavia in questi casi il matrimonio non può essere annullato se in seguito alla sua celebrazione è stato concepito un figlio o se, al momento della decisione giudiziaria, entrambi i coniugi hanno raggiunto l'età minima richiesta;
- al momento della celebrazione del matrimonio uno dei coniugi era incapace di intendere e di volere;
- il matrimonio è stato celebrato tra persone soggette al divieto inerente ai gradi di parentela, vale a dire tra parenti in linea diretta ascendente o discendente, tra fratello e sorella o tra fratellastro e sorellastra;
- il matrimonio è stato celebrato tra adottato e adottando, salvo che sia cessato il rapporto giuridico di adozione;
- il matrimonio è stato celebrato tra un minorenne e il suo tutore, o tra un adulto soggetto a tutela e il suo tutore, prima che sia cessato il rapporto giuridico di tutela;
- uno dei coniugi aveva già contratto matrimonio.
In tutti i casi sopra indicati la domanda di annullamento del matrimonio può essere presentata in qualsiasi momento dalla parte interessata o dal pubblico ministero. Se lo scioglimento del vincolo matrimoniale è stato disposto in seguito a divorzio o al decesso di uno dei coniugi, la domanda di annullamento può essere proposta solo da coloro i cui diritti siano stati lesi dal matrimonio. L'annullamento non può essere chiesto nel caso in cui entrambi i coniugi siano deceduti.
9 Quali sono gli effetti giuridici dell’annullamento del matrimonio?
Dopo l'annullamento i coniugi riprendono i cognomi che avevano prima del matrimonio. La persona che, al momento della celebrazione del matrimonio, non era consapevole del fatto che il medesimo doveva essere annullato, può chiedere al tribunale di mantenere il cognome acquisito con il matrimonio.
Se uno dei coniugi era già a conoscenza dell'esistenza di un eventuale motivo di annullamento del matrimonio al momento della sua celebrazione, l'altro coniuge può chiedere non solo un assegno per mantenere il precedente tenore di vita, ma anche il risarcimento dei danni morali.
In caso di annullamento del matrimonio, valgono le stesse regole applicabili al divorzio per quanto riguarda le ipotesi di esenzione dell'ex-coniuge dall'obbligo di garantire all'altro il medesimo tenore di vita che aveva durante il matrimonio (v. domanda 3.4).
Quanto alla divisione dei beni in caso di annullamento del matrimonio, ciascuno degli ex-coniugi può mantenere i beni che aveva prima del matrimonio e quelli che ha acquistato durante la convivenza. I beni acquistati congiuntamente devono essere divisi tra gli ex-coniugi in parti uguali.
Se al momento della celebrazione nessuno dei due coniugi era consapevole del fatto che il matrimonio avrebbe dovuto essere annullato, i beni devono essere divisi come previsto dalle disposizioni del codice civile che disciplinano la divisione dei beni acquistati durante un matrimonio valido. Tuttavia, se solo uno dei coniugi non era consapevole del fatto che il matrimonio avrebbe dovuto essere annullato, la procedura prevista in caso di divorzio per la divisione dei beni acquistati durante un matrimonio valido si applica solo a tale ex-coniuge.
10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l’autorità giudiziaria?
In Lettonia, lo scioglimento del matrimonio può essere disposto da un notaio su domanda congiunta dei coniugi. La procedura di scioglimento del matrimonio dinanzi al notaio è prevista dalla sezione P della legge sul notariato. Un notaio può dichiarare lo scioglimento del matrimonio se i coniugi sono d'accordo e non hanno figli minori né un patrimonio comune, oppure hanno figli minori o un patrimonio comune ma hanno concluso un accordo scritto sull'affidamento dei figli minori, i diritti di visita, il mantenimento dei figli e la divisione dei beni comuni.
11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?
Scioglimento del matrimonio disposto da un notaio
Ai fini dello scioglimento del matrimonio dinanzi a un notaio non è prevista una specifica competenza territoriale: le parti possono rivolgersi a qualsiasi notaio sul territorio nazionale. Ciò non vale per i casi transfrontalieri soggetti alle regole di competenza del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio. Se, conformemente al diritto dell'Unione europea o al diritto internazionale, un divorzio transfrontaliero non rientra nella giurisdizione della Lettonia, il notaio adito non può avviare il procedimento di divorzio e deve informare i coniugi di tale circostanza.
Nei casi transfrontalieri di divorzio, la legge applicabile si determina in base al regolamento (CE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
La domanda di divorzio notarile deve contenere le seguenti indicazioni:
- nome, cognome e numero personale di identificazione dei coniugi (in mancanza del numero personale di identificazione, la data di nascita);
- la data del matrimonio e il numero con cui esso è stato registrato;
- il paese in cui il matrimonio è stato registrato e l'autorità civile o religiosa dinanzi alla quale è stato celebrato;
- se i coniugi abbiano figli minori comuni e si siano accordati sul loro affidamento, sull'esercizio dei diritti di visita e sul loro mantenimento;
- se i coniugi abbiano beni comuni e si siano accordati sulla loro divisione;
- il cognome mantenuto dai coniugi dopo il divorzio.
La domanda deve essere accompagnata da un certificato di matrimonio, in originale, in copia o in forma di estratto rilasciato dall'anagrafe civile, o da una dichiarazione di un ufficiale di stato civile.
Se i coniugi hanno figli minori o beni comuni, devono allegare alla domanda un accordo scritto sull'affidamento dei figli minori, i diritti di visita, il mantenimento dei figli e la divisione dei beni comuni.
Scioglimento del matrimonio disposto dall'autorità giudiziaria
La domanda di divorzio o di annullamento del matrimonio deve essere proposta dinanzi al tribunale distrettuale o municipale (rajona (pilsētas) tiesa) competente per territorio, di norma il tribunale del luogo della residenza dichiarata del convenuto o, in mancanza, del luogo della sua residenza di fatto. La domanda può essere proposta dinanzi al tribunale del luogo della residenza dichiarata del ricorrente o, in mancanza, del luogo della sua residenza di fatto, se:
- il ricorrente convive con minori;
- il matrimonio di cui si chiede lo scioglimento è stato contratto con una persona che sta scontando una pena detentiva;
- il matrimonio di cui si chiede lo scioglimento è stato contratto con una persona priva di una residenza dichiarata, la cui residenza è ignota o si trova all'estero.
Le regole di competenza nei procedimenti di divorzio, separazione legale e annullamento del matrimonio nei quali uno dei coniugi risieda abitualmente in un altro Stato membro, o sia cittadino di un altro Stato membro, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
Una volta individuato lo Stato membro competente, si applica la relativa procedura nazionale.
Le norme sulla competenza in materia di divorzio sono contenute anche in accordi internazionali bilaterali sull'assistenza giudiziaria e le relazioni giuridiche conclusi con paesi terzi e vincolanti per la Lettonia.
Ai sensi degli articoli 128 e 2351 del codice di procedura civile, la domanda deve indicare:
- il giudice adito;
- nome, cognome, numero personale di identificazione e residenza dichiarata o, in mancanza, residenza di fatto del ricorrente; per le persone giuridiche: nome, numero di registrazione e sede legale. Il ricorrente può anche indicare un altro recapito per la corrispondenza con il tribunale;
- nome, cognome, numero personale di identificazione, residenza dichiarata ed eventuali recapiti aggiuntivi dichiarati del convenuto o della parte interessata o, in mancanza, una residenza di fatto; per le persone giuridiche: nome, numero di registrazione e sede legale. Se sono noti, devono essere indicati il numero personale di identificazione o il numero di registrazione del convenuto;
- se l'azione è esercitata da un rappresentante, nome, cognome, numero personale di identificazione del rappresentante del ricorrente e il suo recapito per la corrispondenza con il tribunale o, nel caso delle persone giuridiche, nome, numero di registrazione e sede legale;
- nelle azioni per il recupero dei crediti, l'istituto di credito e il numero di conto sul quale deve essere versata la somma dovuta;
- l'oggetto della domanda;
- il valore della domanda, se la stessa può essere quantificata in termini monetari, con indicazione del modo in cui è stato calcolato l'importo da recuperare o controverso;
- i fatti posti a fondamento della domanda e le relative prove a sostegno;
- le norme giuridiche poste a fondamento della domanda;
- le richieste del ricorrente;
- un elenco dei documenti allegati alla domanda;
- la data in cui è stata redatta la domanda e ogni altra informazione pertinente.
La domanda di divorzio deve contenere anche le seguenti indicazioni:
- il periodo di tempo per il quale i coniugi hanno vissuto separati;
- se l'altro coniuge acconsenta al divorzio;
- se le parti si siano accordate sull'affidamento dei figli, le modalità di esercizio dei diritti di visita del genitore non convivente, il mantenimento e la divisione dei beni acquistati durante il matrimonio o se, al contrario, ciascuna parte presenti una domanda separata su tali punti.
La domanda deve essere firmata dal ricorrente o dal suo rappresentante. In materia di divorzio e annullamento del matrimonio, i rappresentanti delle parti devono essere muniti di una procura specifica. La procura conferita in materia di divorzio o annullamento del matrimonio è valida anche ai fini delle azioni ad essi correlate.
Alla domanda devono essere allegati:
- una copia autentica della domanda, da notificare al convenuto;
- un documento attestante il pagamento delle tasse e delle altre spese giudiziarie secondo le modalità e nell'importo previsto dalla legge;
- uno o più documenti che attestino i fatti posti a fondamento della domanda (ad esempio un certificato di trascrizione del matrimonio).
12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?
In generale, lo Stato fornisce assistenza giuridica alle persone le cui risorse o il cui reddito non siano sufficienti per agire a tutela dei loro diritti, o che si siano improvvisamente trovate in una situazione personale ed economica tale da impedire loro di farlo (ad esempio a causa di calamità naturali, forza maggiore o altre circostanze al di fuori del loro controllo), oppure alle persone che dipendano interamente dallo Stato o dalle autorità locali e si trovino quindi in una situazione tale da rendere oggettivamente difficile per loro tutelare i propri diritti. L'assistenza giuridica viene concessa conformemente alla legge sul patrocinio a spese dello Stato.
Di norma, il patrocinio a spese dello Stato copre le spese concernenti la preparazione degli atti processuali, la consulenza giuridica durante il procedimento, la rappresentanza processuale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie.
Lo Stato lettone fornisce inoltre assistenza giuridica conformemente al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio.
13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?
In primo grado, il ricorso è esaminato da un tribunale distrettuale o municipale (rajona (pilsētas) tiesa), la cui decisione è impugnabile dinanzi al tribunale regionale (apgabaltiesa) o mediante ricorso per cassazione (kasācija).
Va rilevato che, se lo scioglimento del matrimonio deve essere disposto da un notaio, l'autenticità dei documenti, ove certificata nei modi previsti dalla legge, non può essere messa in discussione, ma può essere contestata promuovendo un distinto procedimento.
Gli eventuali ricorsi diretti a contestare l'operato del notaio o il suo rifiuto di adempiere i propri obblighi devono essere proposti dinanzi al tribunale regionale sotto la cui vigilanza è posto il notaio in questione, entro un mese dalla data in cui il medesimo ha compiuto l'atto contestato o ha rifiutato di compiere l'atto richiesto.
14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?
Le sentenze di divorzio, separazione legale e annullamento del matrimonio pronunciate in un altro Stato membro sono riconosciute in Lettonia ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio. Detto regolamento stabilisce che le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Affinché una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro venga riconosciuta in Lettonia, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui al menzionato regolamento, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta, presentando una domanda di riconoscimento (atzīšana) o di riconoscimento ed esecuzione (atzīšana un izpildīšana) della decisione straniera presso il tribunale distrettuale o municipale del luogo in cui la decisione deve essere eseguita o del luogo della residenza dichiarata del convenuto o, in mancanza, della sua residenza di fatto.
Le decisioni sul riconoscimento o il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono adottate da un giudice monocratico, sulla base della domanda proposta e dei documenti ad essa allegati, entro dieci giorni dalla presentazione della stessa e senza convocazione delle parti. Il giudice può negare il riconoscimento della decisione in Lettonia solo per i motivi di non riconoscimento elencati all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio. Secondo tale disposizione, le decisioni pronunciate in un altro Stato membro possono non essere riconosciute in Lettonia nei seguenti casi:
- se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico della Lettonia;
- nel caso in cui la decisione sia stata resa in contumacia, se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi potesse presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
- se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Lettonia;
- se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento in Lettonia.
Ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, la domanda di riconoscimento della decisione deve indicare quanto segue:
- il giudice adito;
- il nome, cognome e numero personale di identificazione (o, in mancanza, altri dati identificativi) del richiedente e il suo indirizzo per la corrispondenza con il tribunale; se il convenuto è una persona giuridica, il nome, il numero di registrazione e la sede legale;
- il nome, cognome e numero personale di identificazione (o, in mancanza, altri dati identificativi) del convenuto, la sua residenza dichiarata ed eventuali recapiti aggiuntivi dichiarati o, in mancanza, la sua residenza di fatto; se il convenuto è una persona giuridica, il nome, il numero di registrazione e la sede legale;
- l'oggetto della domanda e i fatti posti a fondamento della stessa;
- la richiesta di riconoscere, o riconoscere ed eseguire, in tutto o in parte, la decisione resa dall'autorità giudiziaria estera;
- qualora sia stato nominato un rappresentante ai fini del procedimento in Lettonia, il suo nome e indirizzo;
- un elenco dei documenti allegati;
- la data e l'ora in cui è stata redatta la domanda.
Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 2201/2003, alla domanda di riconoscimento della decisione pronunciata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro devono essere allegati:
- una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;
- se si tratta di decisione contumaciale, un documento comprovante che l'atto introduttivo del procedimento è stato notificato al contumace (per divorzio, separazione legale e annullamento del matrimonio); in alternativa, il richiedente può presentare un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione contumaciale;
- un certificato rilasciato dall'autorità competente o dall'autorità giudiziaria dello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003.
15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?
Ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, l'interessato può opporsi in due modi al riconoscimento in Lettonia di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro.
In primo luogo, in forza dell'articolo 21 di detto regolamento, ogni parte interessata può adire l'autorità giudiziaria per far dichiarare che una decisione pronunciata in un altro Stato membro non può essere riconosciuta in Lettonia.
In secondo luogo, il convenuto in un procedimento per il riconoscimento di una decisione può opporsi al riconoscimento in Lettonia anche nel caso in cui sia già stata presentata una domanda di riconoscimento e qualora, sulla base di tale domanda, il tribunale distrettuale o municipale abbia già riconosciuto detta decisione. Il convenuto può opporsi al riconoscimento in Lettonia di una decisione resa in un altro Stato membro impugnando il provvedimento del tribunale distrettuale o municipale con cui tale decisione è stata riconosciuta. Conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, le decisioni dei tribunali distrettuali o municipali con cui vengono riconosciute le decisioni rese da giudici di altri Stati membri possono essere impugnate dinanzi ai tribunali regionali proponendo un ricorso complementare (blakus sūdzība) dinanzi al giudice che ha adottato la decisione e trasmettendo il ricorso al tribunale regionale competente. Il convenuto o il richiedente possono impugnare la decisione relativa al riconoscimento dinanzi al Senato della Corte suprema (Augstākās tiesas Senāts) proponendo un ricorso complementare dinanzi al giudice che ha adottato la decisione e trasmettendo il ricorso al Dipartimento delle cause civili del Senato della Corte suprema.
Il convenuto può opporsi al riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato membro solo per i motivi di non riconoscimento indicati all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (v. domanda 14).
16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?
La procedura per la determinazione della legge applicabile è stabilita dal regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Regolamento Roma III).
Link
https://www.llrx.com/2002/11/features-latvian-law-guide/ (in inglese)
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