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Secondo l’ordinamento lussemburghese esistono due forme di divorzio: il divorce par consentement mutuel (divorzio consensuale) e il divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales (divorzio per rottura irreparabile del rapporto coniugale).
Il divorzio consensuale può essere richiesto congiuntamente dai coniugi quando si accordano sulla rottura del matrimonio e sulle relative conseguenze.
Se i coniugi possiedono beni da dividere, un notaio deve provvedere all’inventario e alla stima di tali beni e i coniugi si accordano poi liberamente riguardo ai loro rispettivi diritti sui beni in questione. Per contro l’intervento del notaio non è previsto se non vi sono beni da inventariare.
I coniugi devono inoltre accordarsi sul loro luogo di residenza durante il procedimento di divorzio, sull’affidamento dei figli durante e dopo il procedimento, sul contributo di ciascuno di essi all’educazione e al mantenimento dei figli prima e dopo il divorzio e infine sull’importo dell’eventuale assegno di mantenimento che uno dei coniugi dovrà versare all’altro durante il procedimento e dopo la sentenza di divorzio. Quest’accordo deve essere documentato per iscritto (“contratto”) da un avvocato o da un notaio. Il contratto deve poi essere approvato dal tribunale, il quale verifica che l’interesse superiore dei figli sia tutelato e che non siano lesi gli interessi di uno dei coniugi in modo palesemente sproporzionato. Il contratto approvato fa parte integrante della sentenza di divorzio.
Il divorzio per rottura irrimediabile del rapporto coniugale può essere richiesto da uno dei coniugi o, in caso di accordo sul principio del divorzio ma non su tutte le sue conseguenze, congiuntamente da entrambi i coniugi.
La rottura irreparabile è stabilita dall’accordo raggiunto dai coniugi sul principio del divorzio o dalla richiesta di un solo coniuge, mantenuta dopo un periodo di riflessione non superiore a tre mesi, rinnovabile una volta.
Secondo l’ordinamento lussemburghese esistono due forme di divorzio: il divorzio consensuale e il divorzio per rottura irreparabile del rapporto coniugale.
Con la pronuncia del divorzio il matrimonio si scioglie e cessano gli obblighi reciproci dei coniugi in termini di fedeltà, sostegno e assistenza.
Secondo il diritto lussemburghese, nessuno può usare un nome o un cognome diverso da quelli indicati sul certificato di nascita: chiunque abbia cessato di servirsene deve riprenderne l’uso. Pertanto un mutamento dello stato civile, per esempio con il matrimonio, non implica cambiamenti del nome per nessuno dei coniugi. Prendere il cognome del coniuge non è un diritto acquisito. L’altro coniuge deve autorizzare l’uso del proprio cognome.
I giudici lussemburghesi hanno statuito sugli effetti che il divorzio produce sul cognome usato da una persona:
una donna divorziata può continuare a usare il cognome dell’ex marito solo se questi la autorizza e quest’ultimo può ritirare il consenso in qualsiasi momento. L’ex marito ha il potere discrezionale di opporsi all’uso del proprio cognome, pertanto i giudici non possono autorizzare una donna divorziata a continuare a usare il cognome del marito per un tempo illimitato, neppure per ragioni professionali, qualora il marito vi si opponga. Tuttavia, ove la moglie abbia acquisito una certa notorietà a livello professionale con il cognome del marito e allo scopo di evitare eventuali danni economici, il giudice può concedere alla moglie un termine per informare i clienti del suo nuovo cognome – sentenza della Corte del 24 maggio 2006, P. 33, pag. 258.
In linea di principio, il divorzio dei genitori non modifica le condizioni dell’autorità genitoriale, che continua a essere esercitata congiuntamente da entrambi. Questi ultimi devono continuare a prendere insieme tutte le decisioni importanti della vita del figlio (mantenimento, educazione, orientamento scolastico, ecc.).
Solo quando lo richiede l’interesse superiore del figlio, il giudice affida l’esercizio dell’autorità genitoriale a uno solo dei genitori. In questo caso a prendere da solo le decisioni riguardanti il figlio è il genitore chiamato ad assumersene la responsabilità. L’altro genitore conserva tuttavia il diritto a essere informato e a seguire il mantenimento e l’educazione del figlio e, salvo eccezioni per gravi motivi, mantiene anche il diritto di visita e di alloggio. Ad esempio, in caso di separazione dei genitori, ogni genitore deve mantenere relazioni personali con il figlio e rispettare i legami tra quest’ultimo e l’altro genitore.
In caso di divorzio, salvo decisione contraria, i genitori devono continuare a contribuire insieme alle spese di mantenimento e di educazione del figlio. Questo contributo si presenta sotto forma di assegno di mantenimento e non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età del figlio. Il contributo può essere versato direttamente al figlio maggiorenne ed è soggetto a revisione in base alle esigenze di quest’ultimo e alla variazione delle risorse e degli oneri di ciascun genitore.
Per quanto riguarda il luogo di residenza del figlio, si possono verificare due situazioni (tranne nel caso eccezionale in cui il tribunale decida di affidare il figlio a terzi):
I coniugi che si accordano sulle modalità di esercizio dell’autorità genitoriale, sul domicilio e sulla residenza del figlio, sul diritto di visita e di alloggio, nonché sul contributo al mantenimento e all’educazione del figlio possono sottoporre tale accordo al giudice nell’ambito del procedimento di divorzio. Se il giudice ritiene che l’accordo tuteli sufficientemente gli interessi del figlio e se il consenso dei coniugi viene espresso liberamente, il giudice può tenerne conto al momento della sua pronuncia.
Il divorzio dei genitori non priva i figli dei vantaggi che altrimenti sarebbero stati loro concessi e in tal senso non sono per nulla dissimili dai figli dei genitori non divorziati.
Il giudice può imporre a uno dei coniugi l’obbligo di versare all’altro coniuge un assegno di mantenimento. Quest’assegno è determinato in base alle esigenze del coniuge al quale viene versato e nei limiti delle facoltà contributive dell’altro coniuge. In caso di accordo tra i coniugi, il giudice può decidere che l’assegno sia versato in capitale, di cui determina l’importo e le modalità.
Nel definire i bisogni e le capacità contributive, il tribunale tiene conto dei seguenti elementi:
1° l’età e lo stato di salute dei coniugi;
2° la durata del matrimonio;
3° il tempo da loro già dedicato o che dovranno dedicare all’educazione dei figli;
4° la loro qualifica e condizione professionale rispetto al mercato del lavoro;
5° la loro disponibilità a trovare nuovi posti di lavoro;
6° i diritti esistenti e prevedibili dei coniugi;
7° il loro patrimonio, sia in termini di capitale che di reddito, dopo la liquidazione del patrimonio coniugale.
La durata dell’assegno di mantenimento non può essere superiore alla durata del matrimonio, salvo in circostanze eccezionali.
Tranne quando è versato come capitale, l’assegno è soggetto a revisione e revocabile.
Se un coniuge è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui agli articoli 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis, 402, 403, 404, 405 e 409 del codice penale (oltraggio al pudore, stupro, percosse e lesioni dolose, omicidio e lesioni personali volontarie, omicidio volontario, assassinio, infanticidio e avvelenamento), commesso durante il matrimonio nei confronti dell’altro coniuge o di un figlio che vive sotto lo stesso tetto, o se è stato condannato per un tentativo di reato di cui agli articoli 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 e 405 del codice penale, commesso durante il matrimonio nei confronti delle stesse persone, questi perde, su richiesta dell’altro coniuge, qualsiasi diritto all’assegno di mantenimento.
La separazione personale allenta il vincolo matrimoniale, ma non lo scioglie: pone fine al dovere di convivenza, ma non fa venir meno il dovere di fedeltà e di assistenza tra i coniugi.
I motivi della separazione personale sono identici a quelli del divorzio per rottura irreparabile del rapporto coniugale.
La separazione personale comporta sempre la separazione dei beni. Se la separazione personale si è protratta per tre anni, ciascun coniuge può chiedere al tribunale il divorzio. Nel caso in cui l’altro coniuge non acconsenta a far cessare immediatamente la separazione, il tribunale pronuncia il divorzio.
Con l’annullamento il matrimonio è dichiarato nullo con sentenza pronunciata dal tribunale. In altri termini, il matrimonio si considera non essere mai stato celebrato.
Esistono vari motivi di annullamento del matrimonio:
Il matrimonio dichiarato nullo produce tuttavia degli effetti (teoria del “matrimonio putativo”):
Per contro, il matrimonio annullato non produce mai effetti giuridici nei confronti del coniuge che ha agito in buona fede.
Nel Granducato di Lussemburgo il matrimonio può essere sciolto solo mediante decisione giudiziaria e mai ricorrendo a mezzi stragiudiziali alternativi o alla mediazione. La mediazione familiare può invece essere utile per le questioni relative alla liquidazione, alla divisione della comunione dei beni e all’indivisione, alle obbligazioni alimentari e al contributo agli oneri del matrimonio, all’obbligo di mantenimento dei figli e all’esercizio dell’autorità genitoriale.
Dove inviare la domanda
Le domande sono trattate dal juge aux affaires familiales (giudice competente in materia familiare).
Formalità da rispettare e documenti da allegare
Il ricorso contiene:
1° la data;
2° il nome e cognome, la professione e il/i domicilio/i dei coniugi;
3° la data e il luogo di nascita dei coniugi;
4° se del caso, l’indicazione dell’identità dei figli comuni;
5° l’oggetto della domanda;
6° l’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi invocati.
Oltre al contratto di cui sopra, al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:
1° un estratto del certificato di matrimonio;
2° un estratto dei certificati di nascita dei coniugi;
3° un estratto dei certificati di nascita dei figli comuni;
4° un documento attestante la cittadinanza dei coniugi;
5° se del caso, il contratto sulla designazione della legge applicabile al divorzio dei coniugi, in applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e nelle forme previste da tale regolamento. I coniugi possono inoltre designare la legge applicabile al divorzio a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1259/2010 e in base alle forme previste da tale regolamento nell’accordo di divorzio consensuale;
6° ogni altro documento che i coniugi vogliano utilizzare.
Gli atti e i documenti depositati con il ricorso, di cui le parti intendano servirsi, e provenienti da un’autorità pubblica straniera, devono nel caso essere legalizzati.
Il ricorso contiene:
1° la data;
2° il nome e cognome, la professione e il/i domicilio/i dei coniugi;
3° la data e il luogo di nascita dei coniugi;
4° se del caso, l’indicazione dell’identità dei figli comuni;
5° l’oggetto della domanda;
6° l’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi invocati.
Il ricorso può contenere anche la richiesta di emissione di provvedimenti provvisori riguardanti la persona, gli alimenti e i beni sia dei coniugi che dei loro figli.
Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:
1° un estratto del certificato di matrimonio;
2° un estratto dei certificati di nascita dei coniugi o del richiedente;
3° un estratto dei certificati di nascita dei figli comuni;
4° un documento attestante la cittadinanza dei coniugi o del richiedente;
5° se del caso, l’accordo sulla designazione della legge applicabile al divorzio dei coniugi in applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e nelle forme previste da tale regolamento.
6° se del caso, un progetto di regolamento degli effetti del divorzio su cui c’è accordo tra i coniugi;
7° se del caso, una copia della decisione di condanna di un coniuge per uno dei reati di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.4;
8° ogni altro documento che il o i richiedenti intendano utilizzare.
Gli atti e i documenti depositati con il ricorso, di cui le parti intendano servirsi, e provenienti da un’autorità pubblica straniera, devono nel caso essere legalizzati.
1° la data;
2° il nome e cognome e il domicilio delle parti;
3° la data e il luogo di nascita delle parti;
4° l’oggetto della domanda;
5° l’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi invocati.
Gli atti e i documenti depositati con il ricorso, di cui le parti intendano servirsi, e provenienti da un’autorità pubblica straniera, devono nel caso essere legalizzati.
Le persone i cui redditi sono considerati insufficienti secondo la legge lussemburghese possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. A tal fine devono compilare un questionario disponibile presso l’ordine degli avvocati di Lussemburgo e inviarlo al Bâtonnier (Presidente) dell’ordine degli avvocati territorialmente competente, al quale spetta la decisione.
Il patrocinio a spese dello Stato copre tutte le spese relative a procedimenti, procedure o atti per i quali è stato concesso; copre in particolare l’imposta di bollo e di registro, le spese di cancelleria, gli onorari di avvocati, i diritti e le spese dell’ufficiale giudiziario, le spese e gli onorari dei notai, le spese e gli onorari dei tecnici, i costi della testimonianza, i compensi dei traduttori e degli interpreti, le spese per i certificats de coutume (certificati di usi e consuetudini), le spese di viaggio, i diritti e le spese delle formalità di iscrizione, di ipoteca e di garanzia, nonché le spese di inserzione sui giornali (all’occorrenza).
Nel Granducato di Lussemburgo è possibile proporre appello contro questo tipo di decisioni. In linea di massima il termine per l’appello è di 40 giorni, ma può essere prorogato nel caso in cui l’appellante risieda all’estero. Competente a pronunciarsi in appello è la Corte superiore di giustizia.
La decisione di divorzio/separazione personale/annullamento del matrimonio emessa dal giudice di un altro paese dell’Unione europea beneficia, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, del principio del riconoscimento automatico nel Granducato di Lussemburgo. Di conseguenza, il riconoscimento della decisione non richiede l’espletamento di alcuna procedura.
In Lussemburgo non è necessario ricorrere a una procedura preliminare per ottenere la rettifica degli atti di stato civile a seguito di una sentenza pronunciata da un giudice di uno Stato membro dell’Unione europea passata in giudicato. La decisione giudiziaria con cui viene pronunciato il divorzio deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio e degli atti di nascita dei coniugi. Se il matrimonio è stato celebrato all’estero, la decisione del tribunale deve essere trascritta nei registri di stato civile del comune in cui l’atto di matrimonio è stato trascritto, o in quelli della città di Lussemburgo, e annotata a margine degli atti di nascita di ciascuno dei coniugi.
Ogni parte interessata può chiedere al presidente del tribunale circondariale di negare il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento di matrimonio pronunciata da un giudice di un altro Stato membro dell’Unione europea.
Il presidente del tribunale circondariale si pronuncia entro un breve termine; la persona contro la quale è richiesto il diniego del riconoscimento può astenersi dal presentare osservazioni in tale fase del procedimento. La richiesta può essere respinta solo per i seguenti motivi:
Ciascuna delle parti può impugnare la decisione del presidente del tribunale distrettuale dinanzi alla corte d’appello. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio. La decisione della corte d’appello può essere impugnata dinanzi alla Corte di cassazione.
Il Granducato di Lussemburgo applica il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, applicabile dal 21 giugno 2012 tra Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Estonia (dall’11 febbraio 2018), Francia, Grecia (dal 29 luglio 2015), Italia, Lettonia, Lituania (dal 22 maggio 2014), Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia; detto regolamento stabilisce che i coniugi possano designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, purché si tratti di una delle seguenti leggi:
In virtù del regolamento di cui sopra, in mancanza di scelta ai sensi del paragrafo precedente, il divorzio e la separazione personale sono soggetti:
Quando il regolamento (UE) n. 1259/2010 non è applicabile, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati nel diritto lussemburghese dalla:
Brochure: Il divorzio nel granducato di Lussemburgo;
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