

Per ottenere il divorzio a Malta, è necessario che i coniugi presentino una domanda congiunta oppure che un coniuge presenti una domanda di divorzio nei confronti dell'altro. Il procedimento di divorzio è avviato dopo la separazione di fatto dei coniugi per un periodo o per periodi di durata complessiva pari a quattro anni nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda di divorzio, o dopo che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data di inizio della separazione legale. Inoltre il giudice deve inoltre avere la certezza che non esiste alcuna prospettiva ragionevole di riconciliazione tra i coniugi. Altra condizione indispensabile è che i coniugi e i loro figli ricevano adeguati mezzi di mantenimento, ove sussista un obbligo di mantenimento; tuttavia le parti possono rinunciare al diritto agli alimenti in qualsiasi momento. La pronuncia di divorzio che interviene al termine di una separazione consensuale o giudiziale non altera quanto già stabilito dal giudice o dalle parti di comune accordo, tranne per gli effetti del divorzio previsti dalla legge. È utile ricordare che una domanda di divorzio non deve necessariamente essere preceduta da una separazione consensuale o giudiziale.
La legge non enuncia le cause di divorzio. Tuttavia, come è stato indicato nella risposta relativa alle condizioni, alla data di inizio del procedimento di divorzio i coniugi devono essere stati separati di fatto per un periodo o per periodi di durata complessiva pari a quattro anni nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda di divorzio, o devono essere trascorsi almeno quattro anni dalla data di inizio della separazione legale.
La pronuncia di divorzio che interviene al termine di una separazione consensuale o giudiziale non altera quanto già stabilito dal giudice o dalle parti di comune accordo, tranne per gli effetti del divorzio previsti dalla legge. Le disposizioni in materia di separazione disciplinano l'uso del cognome e, pertanto, dopo la separazione, la moglie può riprendere il proprio cognome da nubile, ma tale decisione deve essere dichiarata all'interno dell'atto pubblico di separazione e, in caso di separazione giudiziale, la moglie deve inserire tale dichiarazione in una nota acquisita agli atti del procedimento dinanzi al giudice. Con la pronuncia di divorzio cessano tutti gli effetti civili e i vincoli di convivenza delle parti. Inoltre, si estinguono i diritti di successione del coniuge, con effetto dalla data di emissione del decreto di divorzio o di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
La pronuncia di divorzio che interviene al termine di una separazione consensuale o giudiziale non altera quanto già stabilito dal giudice o dalle parti di comune accordo. L'articolo 66D, paragrafo 5, del codice civile maltese stabilisce che quando viene sciolto il regime di comunione legale dei beni o il regime di comunione de residuo con amministrazione separata, le parti hanno comunque il diritto di divorziare senza procedere alla liquidazione del patrimonio comune, se esiste il consenso di entrambi i coniugi.
La pronuncia di divorzio non produce effetti sui diritti e sugli obblighi dei genitori nei confronti dei figli, né su eventuali accordi tra le parti sull'educazione e l'affidamento dei figli. Tuttavia, una parte può chiedere che l'altro genitore venga dichiarato non idoneo all'affidamento dei figli minorenni della coppia e, qualora il giudice emetta tale dichiarazione, in caso di decesso dell'altro genitore la parte dichiarata inidonea non potrà ottenere la custodia del figlio minorenne senza un'autorizzazione del giudice. L'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio minorenne sussiste fino al compimento del diciottesimo anno, ma si protrae fino al ventitreesimo anno di età, qualora il figlio decida di proseguire gli studi e salvo diverso accordo tra le parti.
La pronuncia di divorzio che interviene al termine di una separazione consensuale o giudiziale non altera quanto già stabilito dal giudice o dalle parti di comune accordo. Di conseguenza, l'obbligo giuridico degli alimenti non si estingue con il divorzio, salvo diverso accordo tra le parti. Nella sentenza di accoglimento della domanda di divorzio, se la parte avente diritto agli alimenti per provvedere a se stessa o ai figli ne ha fatto domanda all'udienza, il giudice può ordinare che l'obbligo della controparte di pagare gli alimenti sia tutelato attraverso la costituzione di una garanzia adeguata e ragionevole, conformemente alle situazioni delle singole parti. Tale garanzia non può essere superiore all'importo degli alimenti corrisposti in cinque anni. Tale richiesta può essere formulata anche in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio, ove sussista un obbligo di mantenimento.
Quando una domanda di divorzio viene presentata presso la giurisdizione civile competente con istanza unilaterale, oppure da entrambi i coniugi dopo che abbiano concordato lo scioglimento del loro matrimonio, e qualora i coniugi non siano separati in virtù di un accordo omologato o di una sentenza del giudice, prima di autorizzare l'avvio del procedimento di divorzio, il giudice convoca le parti a comparire dinanzi a un mediatore, nominato dal giudice o dalle parti di comune accordo, allo scopo di tentare una riconciliazione e, se il tentativo fallisce e se i coniugi non hanno ancora raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, allo scopo di aiutare le parti ad accordarsi per un divorzio consensuale. L'accordo riguarda alcuni, se non tutti, i seguenti punti:
L'espressione "separazione legale" si riferisce alla presentazione di una domanda di separazione da parte di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge e all'emanazione di una sentenza del giudice che stabilisce i diritti e gli obblighi dei coniugi durante la separazione legale.
Possono condurre alla separazione legale uno o più dei seguenti motivi:
In merito al dovere di mantenimento, il coniuge nei confronti del quale è stata emessa la decisione di separazione resta obbligato al mantenimento dell'altro coniuge e dei figli fino al compimento dei diciotto anni, o dei ventitré anni se sono impegnati a tempo pieno in attività di formazione scolastica o di apprendimento. L'importo dell'assegno a favore dell'altro coniuge o dei figli è stabilito tenendo conto di tutte le circostanze riguardanti i coniugi e i figli, compresi i seguenti fattori:
Su domanda di una parte, il giudice può assegnare l'uso esclusivo della casa coniugale ad uno dei coniugi, per un periodo e alle condizioni che ritenga opportuni; il giudice può anche ordinare che l'abitazione coniugale sia venduta, dopo aver accertato che entrambi i coniugi e i loro figli dispongono di un alloggio alternativo adeguato, e che i ricavi della vendita vengano distribuiti alle parti nel modo che ritenga opportuno; oppure, se la casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi, il giudice assegna l'uso dell'abitazione ad una parte e quest'ultima dovrà compensare il coniuge per la perdita economica subita.
Con la sentenza di separazione personale, il giudice determina altresì a quale dei due coniugi viene assegnato l'affidamento dei figli, informandosi al criterio fondamentale del benessere dei minori. Tuttavia, una parte può chiedere che l'altro genitore venga dichiarato non idoneo all'affidamento dei figli minorenni della coppia e, qualora il giudice emetta tale dichiarazione, in caso di decesso dell'altro genitore la parte dichiarata inidonea non potrà ottenere la custodia del figlio minorenne senza un'autorizzazione del giudice.
Dopo la separazione, la moglie può riprendere il proprio cognome da nubile, ma tale decisione deve essere dichiarata all'interno dell'atto pubblico di separazione e, in caso di separazione giudiziale, la moglie deve inserire tale dichiarazione in una nota acquisita agli atti del procedimento dinanzi al giudice.
In ogni caso, la separazione personale continua a produrre effetti nei confronti dei terzi fino al giorno dell'iscrizione dell'atto nel registro pubblico.
Il matrimonio annullato è privo di effetti giuridici ed è dichiarato nullo.
Un matrimonio può essere annullato nei seguenti casi:
Si considera che gli effetti di un matrimonio valido siano sempre esistiti nei confronti dei figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché nei confronti dei figli nati prima del matrimonio e riconosciuti prima della sentenza di annullamento. Se solo uno dei coniugi ha agito in buona fede, tali effetti si applicheranno nei suoi confronti e nei confronti dei figli. Se entrambi i coniugi hanno agito in mala fede, gli effetti del matrimonio valido si applicheranno unicamente nei confronti dei figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo. Il coniuge responsabile dell'annullamento del matrimonio è obbligato a mantenere l'altro coniuge in buona fede per cinque anni. Tale obbligazione viene meno nel caso in cui quest'ultimo contragga nuovamente matrimonio.
Non vi sono rimedi alternativi stragiudiziali.
La domanda di divorzio, di separazione giudiziale o di annullamento di un matrimonio civile deve essere presentata presso la cancelleria del Tribunale civile (Sezione Diritto di famiglia), mentre la domanda di trascrizione della sentenza di annullamento emessa dal tribunale ecclesiastico di Malta deve essere inoltrata alla Corte d'appello. La domanda di divorzio, separazione o annullamento di un matrimonio civile deve essere redatta sotto giuramento. La risposta alla domanda deve essere presentata entro venti giorni. I documenti da allegare variano a seconda del fatto che si intende provare. Tuttavia, per richiedere la trascrizione del decreto di annullamento emesso dal tribunale ecclesiastico, è necessario produrre una copia della sentenza emessa dal tribunale metropolitano di Malta, il decreto emanato dal tribunale regionale nel procedimento di secondo grado, il decreto di attuazione e un certificato di matrimonio.
Ciascuna parte di un procedimento di separazione può presentare una richiesta, in ogni momento durante il procedimento ma prima che la corte si ritiri per deliberare, chiedendo che la domanda di separazione oggetto del procedimento sia considerata una domanda di divorzio.
Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 912 del codice di organizzazione e di procedura civile.
Sì, è possibile proporre ricorso avverso una sentenza di divorzio, di separazione giudiziale o di annullamento. Occorre tuttavia tenere presente che il decreto di conferma della nullità del matrimonio emesso dal tribunale ecclesiastico di Malta non è appellabile.
La decisione di un giudice straniero che riguarda o modifica lo status di una persona sposata è riconosciuta a tutti gli effetti dal diritto maltese, purché tale decisione sia stata emessa dal giudice competente del paese in cui una delle parti è residente o di cui possiede la cittadinanza. A Malta, tale decisione deve essere trascritta nel registro pubblico (Evans Building, Merchant's Street, Valletta VLT 2000).
Oltre al diritto maltese sono applicabili anche le disposizioni della normativa europea in materia, cioè a dire, il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, il cui articolo 22 elenca i motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, che sono i seguenti:
"(a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
(b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
(c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o
(d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto".
Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione giudiziale o annullamento è impugnabile dinanzi al Tribunale civile (sezione Diritto di famiglia). La procedura applicabile è quella stabilita dal capo 12 delle leggi di Malta.
I giudici della giurisdizione civile sono competenti a conoscere e a decidere delle domande di divorzio, soltanto qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:
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