Divorzio e separazione legale

Polonia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?

Per ottenere il divorzio è necessario presentare un'istanza di divorzio presso il sąd okręgowy (tribunale regionale) competente per l'ultimo luogo di residenza comune dei coniugi. L'organo giurisdizionale emette una sentenza in seguito a un'udienza. Un precedente provvedimento di separazione non costituisce una condizione per ottenere il divorzio, che è rappresentata invece dalla constatazione del fatto che il matrimonio è completamente e irrimediabilmente compromesso.

2 Quali sono le cause del divorzio?

La sentenza di divorzio si basa sulla constatazione che il matrimonio è completamente e irrimediabilmente compromesso. È necessario che queste due condizioni si verifichino congiuntamente (articolo 56, primo comma, della legge in materia di famiglia e tutela — "KRiO").

Tuttavia, anche se il matrimonio è completamente e irrimediabilmente compromesso, il divorzio non può essere pronunciato qualora ciò danneggi l'interesse dei figli minori nati all'interno del matrimonio o se esso sia incompatibile con le norme di vita comunitaria per altri motivi. Il divorzio non è consentito nemmeno quando l'istanza viene presentata da un coniuge cui è imputabile la responsabilità esclusiva del fallimento del matrimonio, a meno che l'altro coniuge non acconsenta al divorzio o il suo rifiuto di acconsentire al divorzio sia, in tali circostanze, incompatibile con le norme di vita comunitaria.

3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:

3.1 i rapporti personali tra coniugi (ad esempio, il cognome)?

Un coniuge divorziato che abbia cambiato cognome dopo il matrimonio può decidere di tornare a portare il cognome che aveva prima di contrarre matrimonio entro tre mesi dalla data in cui la sentenza di divorzio è diventata definitiva. Per procedere in tal senso occorre presentare una dichiarazione al direttore dell'anagrafe civile o ad un console. Un coniuge divorziato può contrarre un nuovo matrimonio.

3.2 la divisione dei beni dei coniugi?

La legge stabilisce che, a partire dal momento in cui viene celebrato il matrimonio i beni acquistati da uno o da entrambi i coniugi siano sottoposti a regime di comunione (regime legale di comunione dei beni) per tutta la durata di tale regime (comunione dei beni). I beni non soggetti al regime di comunione dei beni costituiscono il patrimonio personale del coniuge che li possiede. Su richiesta di uno dei coniugi, nella sentenza di divorzio l'organo giurisdizionale può dividere i beni comuni, purché tale divisione non causi eccessivi ritardi al procedimento. Entrambi i coniugi hanno diritto a parti uguali dei beni comuni. Tuttavia, qualora vi siano seri motivi, ognuno dei coniugi può chiedere all'organo giurisdizionale di dividere i beni comuni in funzione della misura in cui ciascun coniuge ha contribuito all'acquisizione di tali beni.

Nel caso in cui i coniugi condividano la stessa abitazione, l'organo giurisdizionale stabilisce nella sentenza di divorzio le modalità di uso dell'abitazione per il periodo in cui i coniugi divorziati continuino a coabitarvi. In circostanze straordinarie in cui uno dei coniugi rende impossibile la convivenza a causa della propria condotta gravemente riprovevole, l'organo giurisdizionale può ordinarne lo sfratto su richiesta dell'altro coniuge.

Qualora entrambe le parti lo richiedano, nella sentenza di divorzio l'organo giurisdizionale può altresì decidere di stabilire le modalità di divisione dell'abitazione comune o assegnare quest'ultima a uno dei coniugi, se l'altro acconsente a lasciarla, senza che sia fornita un'abitazione sostitutiva o che siano fornite strutture sostitutive, nella misura in cui sia possibile procedere a una divisione o a un'assegnazione in tale modo. Nel pronunciarsi in merito all'abitazione comune, l'organo giurisdizionale tiene conto innanzitutto delle esigenze dei figli minori e del coniuge al quale è affidata la responsabilità genitoriale.

3.3 i figli minori dei coniugi?

Nella sentenza di divorzio l'organo giurisdizionale decide in merito alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori comuni e ai diritti di visita. Inoltre detto organo stabilisce in quale misura ognuno dei coniugi deve contribuire ai costi per il mantenimento e l'istruzione dei figli. L'organo giurisdizionale tiene conto di un accordo scritto tra i coniugi concernente le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, nonché le modalità di visita nei confronti dei figli minori dopo il divorzio, purché tale accordo sia nell'interesse superiore del minore. Fratelli e sorelle dovrebbero essere cresciuti insieme salvo il caso in cui l'interesse superiore dei minori richieda altrimenti.

In assenza di un accordo tra i coniugi, tenendo conto del diritto dei figli minori di essere cresciuti da entrambi i genitori, l'organo giurisdizionale si pronuncia in merito alle modalità di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e a quelle di visita dopo il divorzio. L'organo giurisdizionale può attribuire la responsabilità genitoriale a uno dei genitori, limitando quella dell'altro a determinati obblighi e diritti nei confronti del figlio, qualora ciò sia nell'interesse superiore del minore.

Se entrambi i coniugi ne fanno richiesta, l'organo giurisdizionale può astenersi dal pronunciarsi in merito alle modalità di visita.

3.4 l’obbligo alimentare nei confronti dell’altro coniuge?

Un coniuge divorziato che non sia stato riconosciuto come l'unico responsabile del fallimento del matrimonio e che si trovi in difficoltà finanziarie può chiedere all'ex coniuge il pagamento degli alimenti corrispondenti alle proprie ragionevoli esigenze e alle capacità di guadagno e alle possibilità finanziarie dell'altro coniuge.

Qualora sia stato accertato che uno dei coniugi è l'unico responsabile del fallimento del matrimonio e il divorzio comporti un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria dell'altro coniuge, l'organo giurisdizionale può ordinare, su richiesta del coniuge non responsabile, che il coniuge esclusivamente responsabile sia tenuto a contribuire alle ragionevoli esigenze del coniuge non responsabile, anche nel caso in cui quest'ultimo non si trovi in difficoltà finanziarie.

Le obbligazioni alimentari nei confronti del coniuge si estinguono quando quest'ultimo contrae nuove nozze. Tuttavia, quando un coniuge divorziato cui non è stato addebitato il fallimento del matrimonio è tenuto a pagare gli alimenti, anche l'obbligo in tal senso si estingue decorsi cinque anni dalla sentenza di divorzio, salvo che l'organo giurisdizionale proroghi tale periodo su richiesta del beneficiario degli alimenti in ragione di circostanze eccezionali.

4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?

È la separazione formale stabilita dall'organo giurisdizionale con una sentenza, conformemente all'articolo 61, dal primo al sesto comma, KRiO.

5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?

La condizione richiesta per la separazione legale è la constatazione che il matrimonio sia completamente compromesso. Tuttavia, anche se il matrimonio è completamente compromesso, il provvedimento di separazione non può essere concesso qualora ciò danneggi l'interesse dei figli minori nati all'interno del matrimonio o qualora una separazione sia incompatibile con le norme di vita comunitaria per altri motivi. Se i coniugi non hanno figli minori comuni, l'organo giurisdizionale può emettere un provvedimento di separazione su richiesta di entrambe le parti.

6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?

Di norma le conseguenze giuridiche della separazione legale sono le stesse del divorzio. Tuttavia un coniuge separato non può contrarre un nuovo matrimonio.

7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?

Per "annullamento del matrimonio" s'intende la cancellazione, con effetto retroattivo, di tutti gli effetti del matrimonio. Il matrimonio viene trattato come se non fosse mai esistito. L'unica eccezione è rappresentata dal fatto che i figli nati dal matrimonio annullato conservano lo status di figli legittimi nati in costanza di matrimonio.

8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?

Le condizioni per l'annullamento del matrimonio sono specificate nella KRiO, in particolare:

  • uno dei coniugi non ha l'età richiesta per il matrimonio (articolo 10 KRiO);
  • uno dei coniugi è totalmente interdetto (articolo 11 KRiO);
  • uno dei coniugi è affetto da una patologia psichica o da una disabilità mentale (articolo 12 KRiO);
  • uno dei coniugi è già sposato con un'altra persona (articolo 13 KRiO);
  • tra i coniugi esiste un legame di consanguineità in linea retta, in linea collaterale (fratelli e sorelle, compresi fratellastri e sorellastre e fratelli e sorelle nati al di fuori del matrimonio) o affinità lineare (articolo 14 KRiO); tuttavia, per motivi importanti, l'organo giurisdizionale può consentire ai parenti per affinità di sposarsi;
  • esiste un legame di adozione tra i coniugi (articolo 15 KRiO);
  • è stata presentata una dichiarazione dalla quale risulta che uno dei coniugi ha contratto matrimonio mentre, per una qualsiasi ragione, non era in grado di esprimere coscientemente la propria volontà, a causa di un errore per quanto riguarda l'identità dell'altra persona o di una minaccia illegittima (articolo 15, primo comma, KRiO);
  • se un matrimonio è stato contratto per procura, la parte che ha concesso l'autorizzazione può chiedere l'annullamento del matrimonio nel caso in cui non sia stata emessa alcuna decisione giudiziaria che consenta la celebrazione del matrimonio per procura oppure nel caso in cui la procura non sia valida o sia stata effettivamente revocata. Tuttavia è impossibile invocare questo motivo di annullamento se i coniugi convivevano.

Ai fini dell'annullamento, la legge richiede che ognuna delle summenzionate cause fosse presente al momento in cui è stato celebrato il matrimonio. Inoltre, se i motivi dell'annullamento cessano di applicarsi, non è possibile annullare un matrimonio indipendentemente dalla precedente esistenza di tali motivi.

9 Quali sono gli effetti giuridici dell’annullamento del matrimonio?

La sentenza di annullamento del matrimonio è costitutiva e produce effetti nei confronti di terzi (erga omnes). Tali effetti sono di due tipi:

  • ex tunc, vale a dire che risalgono alla data in cui è stato contratto il matrimonio, per cui i coniugi recuperano lo stato civile che avevano prima del matrimonio e i cognomi precedenti; la relazione di affinità tra ciascun coniuge e la famiglia dell'altro coniuge è annullata e non sussiste successione legale;
  • ex nunc, ossia decorrono dal momento in cui la sentenza di annullamento del matrimonio diventa definitiva, per esempio per quanto riguarda le relazioni patrimoniali.

Gli effetti dell'annullamento del matrimonio per quanto riguarda i rapporti dei coniugi con i figli comuni e le relazioni patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati dalle norme pertinenti in materia di divorzio, le quali prevedono che il coniuge che abbia contratto matrimonio in malafede sia trattato alla stessa stregua del coniuge responsabile del fallimento del medesimo.

10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l’autorità giudiziaria?

In Polonia i coniugi possono ricorrere alla mediazione familiare, il cui obiettivo fondamentale è risolvere i conflitti tra i coniugi, evitando in tal modo che si giunga alla separazione o al divorzio. Se ciò tuttavia è impossibile, la mediazione è concepita in maniera tale da preparare amichevolmente i termini di un divorzio (questioni patrimoniali, affidamento dei figli). I servizi di mediazione sono affidati principalmente a organizzazioni non governative, fondazioni e associazioni. I coniugi possono altresì beneficiare di varie forme di terapia familiare, assistenza di psicologi, psicoterapeuti, gruppi di sostegno, ecc. La mediazione è possibile anche quando sono in corso procedimenti giudiziari.

11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?

Le domande di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio devono essere presentate presso il tribunale regionale competente per l'ultimo luogo di residenza comune dei coniugi. In mancanza di un tale organo giurisdizionale, le domande devono essere presentate presso il tribunale regionale competente per il luogo di residenza del richiedente.

All'atto della domanda occorre pagare una tassa.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: copie dei documenti anagrafici (certificato di matrimonio, certificati di nascita dei figli), la procura concessa all'avvocato (qualora una delle parti abbia nominato un avvocato di propria scelta) ed altri certificati che possono risultare utili al caso (certificati medici, certificati ufficiali), decisioni amministrative, ecc.

12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?

Sì. Una parte la cui situazione finanziaria non consenta il pagamento di tale tassa obbligatoria può chiedere all'organo giurisdizionale un'esenzione totale o parziale delle spese giudiziarie e la nomina di un rappresentante.

Per ottenere l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle spese giudiziarie o la nomina di un rappresentante da parte dell'organo giurisdizionale occorre allegare alla domanda una dichiarazione relativa alla propria situazione finanziaria (sull'apposito modulo reperibile presso l'organo giurisdizionale), la dichiarazione dei redditi (entrate) e altre informazioni in merito alla propria situazione patrimoniale e familiare.

13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?

Sì, in tutti i casi è possibile presentare appello a un organo giurisdizionale di secondo grado. I coniugi possono impugnare la decisione del tribunale regionale dinanzi alla corte d'appello.

14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?

In conformità del regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (in appresso: il "regolamento Bruxelles II ter"), le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute in Polonia, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare (articolo 30 del regolamento Bruxelles II ter).

15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?

Ogni parte interessata può chiedere una decisione attestante l’assenza di motivi di diniego del riconoscimento (articolo 30, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles II ter). In Polonia, tali domande sono presentate ai tribunali regionali. La competenza territoriale dell'organo giurisdizionale è stata determinata a norma dell'articolo 103 del regolamento Bruxelles II ter. Le informazioni figurano nella pagina del portale e-Justice in appresso.

16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?

La Polonia è parte di numerosi accordi internazionali in materia. Le disposizioni di tali accordi prevalgono sul diritto internazionale privato polacco. Pertanto, qualora i coniugi non abbiano la stessa cittadinanza, possono trovare applicazione disposizioni diverse. In mancanza di un accordo internazionale, si applica la Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (legge del 4 febbraio 2011 sul diritto internazionale privato). Ai sensi dell'articolo 54 di tale legge, lo scioglimento del matrimonio è disciplinato secondo la legge dello Stato di cui i coniugi sono cittadini nel momento in cui viene depositata l'istanza. In mancanza di tale criterio, la legge applicabile è quella del paese in cui entrambi i coniugi sono domiciliati al momento dell'istanza di scioglimento. Se i coniugi non hanno un domicilio comune al momento dell'istanza di scioglimento, la legge applicabile è quella del paese in cui i coniugi avevano l'ultima residenza comune, purché uno di essi vi risieda ancora abitualmente. Negli altri casi, lo scioglimento del matrimonio è disciplinato dal diritto polacco.

 

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Ultimo aggiornamento: 21/05/2024

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