- 1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?
- 2 Quali sono le cause del divorzio?
- 3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:
- 4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?
- 5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?
- 6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?
- 7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?
- 8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?
- 9 Quali sono gli effetti giuridici dell’annullamento del matrimonio?
- 10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l’autorità giudiziaria?
- 11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?
- 12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?
- 13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?
- 14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?
- 15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?
- 16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?
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1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?
In Portogallo il divorzio può essere ottenuto in modo consensuale (divorzio consensuale) oppure senza il consenso di uno dei coniugi attraverso un cosiddetto divorzio giudiziale (articolo 1773, primo comma, del Código Civil (codice civile)).
Il divorzio consensuale presuppone l'accordo di entrambi i coniugi in merito allo scioglimento del vincolo matrimoniale e, in principio, alla prestazione degli alimenti a favore del coniuge che ne ha bisogno, all'esercizio della potestà genitoriale sui figli minori e alla destinazione dell'abitazione coniugale nonché alle disposizioni in merito a eventuali animali domestici (articolo 1775, primo comma, del codice civile).
La domanda di divorzio giudiziale viene presentata all'organo giurisdizionale da un coniuge contro l'altro ed è basata su fatti accertati legalmente o altri fatti che, indipendentemente dall'attribuzione della colpa all'uno o all'altro coniuge, provano l'irreparabile rottura del matrimonio (articolo 1773, terzo comma, e articolo 1781 del codice civile).
2 Quali sono le cause del divorzio?
In caso di divorzio consensuale, i coniugi non sono tenuti a comunicare i motivi della domanda di divorzio.
Si riportano di seguito i motivi che possono portare a un divorzio giudiziale (articolo 1781 del codice civile):
- separazione di fatto per un anno intero. Si ha una separazione di fatto quando non esiste alcuna comunione di vita tra i coniugi e uno dei coniugi o entrambi non abbiano l'intenzione di ripristinarla (articolo 1782 del codice civile);
- l'alterazione delle facoltà mentali dell'altro coniuge, quando tale stato perduri da oltre un anno e comprometta, a causa della sua gravità, la possibilità di convivenza;
- l'assenza di uno dei coniugi, per un periodo non inferiore a un anno, senza che si abbiano contatti con il coniuge assente;
- qualsiasi altro fatto, indipendentemente dalla colpevolezza dei coniugi, che dimostri l'irrimediabile rottura del matrimonio.
3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:
3.1 i rapporti personali tra coniugi (ad esempio, il cognome)?
Il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale. Dal punto di vista giuridico ha gli stessi effetti dello scioglimento per causa di morte, fatte salve le eccezioni previste dalla legge (articolo 1788 del codice civile).
Il divorzio produce effetti dal momento in cui la relativa sentenza diventa definitiva e non è più soggetta a impugnazione, ma gli effetti sono retroattivi a decorrere dalla data di introduzione dell'istanza di divorzio con riguardo ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (articolo 1789, primo comma, del codice civile).
Se, durante il procedimento, viene dimostrato che tra i coniugi esisteva una separazione di fatto, uno dei coniugi può chiedere che gli effetti del divorzio retroagiscano alla data fissata nella sentenza in cui si considera che abbia avuto inizio la separazione (articolo 1789, secondo comma, del codice civile).
Nonostante il divorzio, ciascuno dei coniugi può conservare i cognomi dell'altro da esso adottati, sempre che l'altro coniuge dia il suo consenso o che l'organo giurisdizionale l'autorizzi tenuto conto dei motivi addotti. Il consenso dell'ex coniuge può essere concesso tramite atto notarile, atto redatto in giudizio (registrazione scritta, nel corso del procedimento, della manifestazione della volontà della parte) o dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile. La domanda di autorizzazione giudiziale all'utilizzo dei cognomi dell'ex coniuge può essere regolata nel contesto del procedimento di divorzio o presentata in un procedimento separato, anche dopo la pronuncia del divorzio (articolo 1677-B del codice civile).
3.2 la divisione dei beni dei coniugi?
In caso di divorzio, nessuno dei coniugi può ricevere più di quanto avrebbe ricevuto se il matrimonio fosse stato contratto in regime da comunhão de adquiridos (regime di comunione dei beni acquisiti) (articolo 1790 del codice civile).
Ciascun coniuge perde tutti i benefici ricevuti o ancora da ricevere dall'altro coniuge o da terzi in virtù del matrimonio o in considerazione dello stato di persona coniugata, a prescindere dal fatto che la stipula sia anteriore o posteriore alla celebrazione del matrimonio. Il soggetto che concede il beneficio può stabilire che quest'ultimo sia trasferito ai figli della coppia (articolo 1791 del codice civile).
Il divorzio produce effetti dal momento in cui la relativa sentenza diventa definitiva e non è più soggetta a impugnazione, ma gli effetti sono retroattivi a decorrere dalla data di introduzione dell'istanza di divorzio con riguardo ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (articolo 1789, primo comma, del codice civile).
Se, durante il procedimento, viene dimostrato che tra i coniugi esisteva una separazione di fatto, uno dei coniugi può chiedere che gli effetti del divorzio retroagiscano alla data fissata nella sentenza in cui si considera che abbia avuto inizio la separazione (articolo 1789, secondo comma, del codice civile).
L'organo giurisdizionale può concedere in locazione l'abitazione coniugale ad uno dei due coniugi, su domanda, sia essa di proprietà comune o dell'altro coniuge, tenendo conto, in particolare, delle necessità di ciascun coniuge e dell'interesse dei figli della coppia. La locazione è disciplinata dalle disposizioni in materia di locazione delle abitazioni, ma l'organo giurisdizionale può fissare le condizioni del contratto, dopo avere sentito i coniugi, e annullare il contratto di locazione, su richiesta del proprietario, quando circostanze sopravvenute lo giustifichino. Il regime così stabilito, per omologazione dell'accordo tra i coniugi o per decisione giudiziale, può essere modificato secondo le disposizioni generali in materia di giurisdizione volontaria (articolo 1793 del codice civile).
3.3 i figli minori dei coniugi?
In caso di divorzio, di separazione personale, di dichiarazione di nullità o di annullamento del matrimonio, l'affidamento dei figli, gli alimenti loro dovuti e il modo di prestarli sono regolati da un accordo tra i genitori, che deve essere omologato dall'organo giurisdizionale (o dal Conservador do Registo Civil (ufficiale di stato civile) in caso di separazione o divorzio consensuale) (articolo 1905, primo comma, e articolo 1776-A del codice civile).
Il processo di regolamentazione delle responsabilità genitoriali presso la Conservatória do Registo Civil (ufficio di stato civile) è disciplinato dagli articoli 274-A, 274-B e 274-C del Código do Registo Civil (legge portoghese in materia di registrazione anagrafica).
In mancanza di un accordo l'organo giurisdizionale delibera tutelando gli interessi del minore, ivi compreso quello di mantenere rapporti stretti con entrambi i genitori, promuovendo e approvando accordi o adottando decisioni che aumentino le opportunità di contatto con entrambi i genitori e favoriscano la condivisione della responsabilità genitoriale. L'affidamento del minore può essere attribuito a uno dei due genitori, a un terzo o a un istituto di rieducazione o di assistenza (articolo 1906, ottavo comma, del codice civile).
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare la scheda "Responsabilità genitoriale - diritti di affidamento e visita dei figli".
3.4 l’obbligo alimentare nei confronti dell’altro coniuge?
A seguito della pronuncia di divorzio ciascun coniuge provvede al proprio sostentamento. Uno dei coniugi può aver diritto agli alimenti, indipendentemente dalla circostanza che il divorzio sia stato consensuale o giudiziale. Per evidenti ragioni di equità, il diritto agli alimenti può venire negato (articolo 2016, primo, secondo e terzo comma, del codice civile).
Nel determinare l'importo degli alimenti, l'organo giurisdizionale tiene conto della durata del matrimonio, del contributo al bilancio familiare, dell'età e delle condizioni di salute dei coniugi, delle loro qualificazioni professionali e delle possibilità di lavoro, del tempo che dovranno dedicare, eventualmente, all'educazione dei figli comuni, dei loro redditi e proventi, dell'esistenza di un nuovo matrimonio o di un'unione di fatto e, in generale, di tutte le circostanze che influiscono sui bisogni del coniuge che riceve gli alimenti e sulla capacità finanziaria del coniuge che deve versarli (articolo 2016-A, primo comma, del codice civile).
L'organo giurisdizionale deve dare priorità agli obblighi alimentari nei confronti di un figlio minore del coniuge obbligato rispetto agli obblighi nei confronti dell'ex coniuge derivanti dal divorzio (articolo 2016-A, secondo comma, del codice civile).
Il coniuge creditore non può esigere i mezzi per mantenere il tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio (articolo 2016-A, terzo comma, del codice civile).
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare la scheda "Alimenti e mantenimento".
4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?
La separazione personale non scioglie il vincolo matrimoniale, ma estingue gli obblighi di coabitazione e di assistenza, lasciando però intatto il diritto agli alimenti. Per quanto riguarda i beni, la separazione produce gli stessi effetti dello scioglimento del matrimonio (articolo 1795-A del codice civile).
La separazione personale cessa con la riconciliazione dei coniugi o con lo scioglimento del matrimonio (articolo 1795-B del codice civile).
5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?
I motivi della separazione personale, sia essa consensuale o giudiziale, sono gli stessi alla base del divorzio giudiziale, mutatis mutandis (articolo 1794 del codice civile).
6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?
Come indicato nella risposta alla domanda 4, la separazione personale estingue gli obblighi di coabitazione e di assistenza, lasciando però intatto il diritto agli alimenti. Per quanto riguarda i beni, la separazione personale produce gli stessi effetti dello scioglimento del matrimonio (articolo 1795-A del codice civile).
Le disposizioni in materia di divorzio si applicano mutatis mutandis alla separazione personale (articolo 1794 del codice civile).
La separazione personale può essere convertita in divorzio, ma non costituisce né una condizione né una fase del procedimento di divorzio. Se non vi è stata riconciliazione tra i coniugi dopo un anno dalla data in cui la decisione che decreta la separazione personale (giudiziale o consensuale) è diventata definitiva e inappellabile, uno qualsiasi dei coniugi può chiedere di convertire la separazione in divorzio. Se la conversione è richiesta da entrambi i coniugi, non è necessario rispettare il termine indicato e la sentenza viene emessa immediatamente (articolo 1795-D, primo e secondo comma, del codice civile).
Se la conversione è chiesta da un solo coniuge, l'istanza viene notificata all'altro coniuge, personalmente o attraverso il suo rappresentante legale, affinché questi possa, se del caso, impugnare tale istanza, entro 15 giorni, laddove tale impugnazione può basarsi unicamente sul motivo della riconciliazione tra i coniugi (articolo 993, terzo e quarto comma, del Código de Processo Civil (codice di procedura civile)). Dopo la presentazione delle relative prove, il giudice statuisce sull'eventuale opposizione entro 15 giorni (articolo 986, terzo comma, del codice di procedura civile).
La conversione della separazione personale in divorzio può essere richiesta anche presso qualsiasi ufficio di stato civile (articolo 5, primo comma, lettera e), e articolo 6 del decreto-legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 - Procedimenti soggetti alla competenza degli uffici dei pubblici ministeri e degli uffici di stato civile). La domanda, opportunamente fondata su motivi di fatto e di diritto, deve essere presentata all'ufficio di stato civile, corredata dei relativi elementi di prova e documenti giustificativi (articolo 7, primo comma, del decreto-legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 - Procedimenti soggetti alla competenza giurisdizionale degli uffici dei pubblici ministeri e degli uffici di stato civile).
All'altro coniuge viene notificato, entro 15 giorni, il diritto di impugnare la domanda, fornire elementi di prova e allegare documenti giustificativi (articolo 7, secondo comma, del decreto-legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 - Procedimenti soggetti alla competenza degli uffici dei pubblici ministeri e degli uffici di stato civile).
Se l'altro coniuge non impugna la domanda, i fatti indicati dal richiedente si considerano essere stati accertati e l'ufficiale di stato civile, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, accoglie la domanda (articolo 7, terzo comma 3, del decreto-legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 - Procedimenti soggetti alla competenza degli uffici dei pubblici ministeri e degli uffici di stato civile).
Se l'altro coniuge impugna la domanda, l'ufficiale di stato civile fissa una data per un tentativo di riconciliazione, da realizzarsi entro 15 giorni, e può richiedere il compimento di atti giuridici nonché la produzione delle prove necessarie per verificare il soddisfacimento dei requisiti di legge (articolo 7, quarto e quinto comma, del decreto-legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 - Procedimenti soggetti alla competenza degli uffici dei pubblici ministeri e degli uffici di stato civile).
Se l'altro coniuge impugna la domanda e non è possibile raggiungere un accordo, le parti vengono invitate a presentare osservazioni e a richiedere la produzione di nuove prove entro otto giorni. La pratica viene poi trasmessa all'organo giurisdizionale di primo grado competente nella materia per la zona n cui si trova l'ufficio di stato civile (articolo 8 del decreto-legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 - Procedimenti soggetti alla competenza degli uffici dei pubblici ministeri e degli uffici di stato civile).
Una volta deferita la causa all'organo giurisdizionale competente, il giudice ordina la presentazione di prove e fissa una data per l'udienza (articolo 9 del decreto-legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 - Procedimenti soggetti alla competenza degli uffici dei pubblici ministeri e degli uffici di stato civile).
7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?
L'"annullamento del matrimonio" determina il venir meno degli effetti giuridici del matrimonio a seguito di un'azione per far valere un vizio grave.
8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?
Il matrimonio è annullabile nei seguenti casi (articolo 1631 del codice civile):
- quando esiste un impedimento (assoluto o relativo);
- quando manca il consenso o se tale consenso è viziato da errore o da coercizione da parte di uno o di entrambi i nubendi;
- quando viene contratto in assenza di testimoni, qualora la loro presenza sia richiesta dalla legge.
I seguenti impedimenti sono assoluti, cioè impediscono al soggetto di sposarsi con qualsiasi persona (articolo 1601 del codice civile):
- età inferiore a sedici anni;
- persona notoriamente inferma di mente, anche se il matrimonio è stato contratto in un momento di lucidità, o persona interdetta o incapace per anomalia psichica;
- matrimonio precedente non sciolto, di rito cattolico o civile, anche qualora il relativo atto non sia stato trascritto nei registri anagrafici.
Gli impedimenti relativi, di seguito elencati, impediscono al soggetto di sposarsi con una determinata persona (articolo 1602 del codice civile):
- vincolo di parentela in linea retta;
- precedente rapporto di responsabilità genitoriale;
- vincolo di parentela in linea collaterale di secondo grado;
- affinità in linea retta;
- precedente condanna di uno dei coniugi come autore o complice di omicidio volontario, anche se non commesso, contro il coniuge dell'altro.
Il matrimonio è annullabile per mancanza di consenso (articolo 1635 del codice civile):
- se al momento di contrarre matrimonio una delle parti non era consapevole delle proprie azioni a causa di un'incapacità accidentale o per altri motivi;
- se una delle parti è stata indotta in errore circa l'identità fisica dell'altro coniuge;
- se il consenso è stato estorto con la coercizione fisica;
- per simulazione.
I vizi del consenso rilevano ai fini dell'annullamento solo qualora attengano alle qualità personali essenziali dell'altro coniuge e sia dimostrato che il matrimonio non sarebbe stato ragionevolmente contratto in assenza di tale vizio (articolo 1636 del codice civile).
I matrimoni contratti sotto coercizione morale sono annullabili se uno degli sposi è stato seriamente e illegalmente minacciato e i timori circa l'attuazione di tali minacce siano giustificati (articolo 1638, primo comma, del codice civile).
L'azione di chi estorce, consapevolmente e illecitamente, il consenso dell'altra parte con la promessa di liberarla da un danno imprevedibile o da un danno causato da terzi equivale ad una illecita minaccia (articolo 1638, secondo comma, del codice civile).
Nella celebrazione del matrimonio, la dichiarazione di consenso è presunzione non soltanto della volontà degli sposi di contrarre matrimonio, ma anche dell'assenza di vizi del consenso imputabili a errore o coercizione (articolo 1634 del codice civile).
9 Quali sono gli effetti giuridici dell’annullamento del matrimonio?
L'annullamento di un matrimonio civile, che sia stato contratto in buona fede da entrambi gli sposi, produce effetti su questi ultimi e sui terzi, allorché la relativa sentenza passa in giudicato e non è più soggetta ad impugnazione (articolo 1647, primo comma, del codice civile).
Tuttavia, qualora soltanto uno dei due coniugi abbia contratto matrimonio in buona fede, solo quest'ultimo potrà arrogarsi i benefici dello status coniugale ed opporli ai terzi, sempreché si tratti di un mero riflesso del rapporto tra i coniugi (articolo 1647, secondo comma, del codice civile).
Si considera che abbia agito in buona fede il coniuge che abbia contratto matrimonio nella scusabile ignoranza del vizio che ne ha determinato la nullità o l'annullamento del matrimonio o il cui consenso sia stato estorto con coercizione fisica o morale (articolo 1648, primo comma, del codice civile).
Il riconoscimento della buona fede è di esclusiva competenza degli organi giurisdizionali statali. Si presume la buona fede dei coniugi (articolo 1648, secondo e terzo comma, del codice civile).
Una volta che il matrimonio sia stato dichiarato nullo o sia stato annullato, il coniuge in buona fede conserva il diritto agli alimenti dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza che non è più soggetta a impugnazione e la sua registrazione (articolo 2017 del codice civile).
10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l’autorità giudiziaria?
Prima di avviare il procedimento di divorzio, l'ufficio di stato civile o l'organo giurisdizionale deve informare i coniugi in merito all'esistenza e agli obiettivi dei servizi di mediazione familiare (articolo 1774 del codice civile e articolo 14, terzo comma, del decreto-legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 - Procedimenti soggetti alla competenza degli uffici dei pubblici ministeri e degli uffici di stato civile).
La mediazione familiare è un metodo stragiudiziale di risolvere i conflitti che insorgono all'interno dei rapporti familiari, in cui le parti, attraverso il loro intervento personale e diretto e con l'aiuto di un mediatore dei conflitti familiari, tentano di raggiungere un accordo.
Il ricorso a tale metodo alternativo di risoluzione delle controversie consente di risolvere i conflitti che derivano dalla regolamentazione, dalla modifica o dall'inosservanza degli obblighi connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché dalle situazioni di divorzio, separazione personale, conversione della separazione in divorzio, riconciliazione di coniugi separati, attribuzione o modifica di obblighi alimentari provvisori o definitivi, destinazione dell'abitazione familiare, diniego del diritto di utilizzare il cognome dell'altro coniuge e autorizzazione all'uso del cognome dell'ex coniuge (articolo 4 del Despacho Normativo (decreto legislativo) n. 13/2018 del 9 novembre 2018 che disciplina l'attività del sistema di mediazione familiare, istituito dall'ordinanza n. 18 778/2007 del 22 agosto 2007, e che approva il regolamento sulle procedure per la selezione di mediatori incaricati di fornire servizi di mediazione nel contesto del sistema di mediazione familiare).
I mediatori familiari sono professionisti abilitati dal Ministério da Justiça (ministero della Giustizia), cui è attribuita la responsabilità di condurre gli incontri con autonomia e imparzialità per aiutare le parti a raggiungere un accordo (articolo 7 del decreto legislativo n. 13/2018 del 9 novembre 2018 che disciplina l'attività del sistema di mediazione familiare, istituito dall'ordinanza n. 18 778/2007 del 22 agosto 2007, e che approva il regolamento sulle procedure per la selezione di mediatori incaricati di fornire servizi di mediazione nel contesto del sistema di mediazione familiare).
La domanda di divorzio consensuale può essere presentata all'ufficio di stato civile, tranne nelle situazioni createsi per effetto di un accordo ottenuto nel corso di un procedimento di divorzio giudiziale (articolo 1779 del codice civile) e purché la domanda di divorzio consensuale sia accompagnata da un inventario dettagliato dei beni comuni dei coniugi, da un accordo sulla destinazione dell'abitazione coniugale, da un accordo sugli alimenti da versare al coniuge in stato di bisogno e da un certificato relativo alla decisione giudiziaria regolante l'esercizio della responsabilità genitoriale o un accordo sull'esercizio di tale responsabilità sugli eventuali figli minorenni, qualora tale aspetto non sia stato regolato in precedenza con decisione giudiziaria (articolo 272, primo comma, della legge portoghese in materia di registrazione anagrafica).
11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?
Separazione e divorzio consensuali
Le domande di separazione e di divorzio consensuali devono essere presentate da entrambi i coniugi, di comune accordo, all'ufficio di stato civile. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti (articolo 272, primo comma, della legge portoghese in materia di registrazione anagrafica):
- un inventario dettagliato dei beni comuni con l'indicazione del rispettivo valore o, qualora i coniugi decidano di dividersi i beni, un accordo sulla divisione dei beni o la richiesta di redazione dell'accordo;
- un certificato relativo alla decisione giudiziaria sull'esercizio della potestà genitoriale o un accordo sull'esercizio della potestà genitoriale su eventuali figli minorenni, qualora tale aspetto non sia stato regolato in precedenza con decisione giudiziaria;
- un accordo sugli alimenti da versare al coniuge in stato di bisogno;
- un accordo sulla destinazione dell'abitazione coniugale;
- un certificato relativo alla convenzione prematrimoniale, se esiste.
Salvo disposizione contraria nei documenti presentati, si intende che gli accordi sono validi per la durata del procedimento e del periodo successivo (articolo 272, quarto comma, del codice civile).
I procedimenti di separazione o divorzio consensuale sono avviati presentando una domanda firmata da entrambi i coniugi o dai loro rappresentanti presso qualsiasi ufficio di stato civile. La domanda va presentata assieme ai suddetti documenti e al certificato di matrimonio (articolo 14, primo e secondo comma, del decreto-legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 - Procedimenti soggetti alla competenza degli uffici dei pubblici ministeri e degli uffici di stato civile).
Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile convoca i coniugi ad un incontro per verificare il rispetto dei requisiti di legge (articolo 1776, primo comma, del codice civile). Durante l'incontro, i coniugi sono informati dell'esistenza dei servizi di mediazione familiare; se i coniugi persistono nella loro volontà di divorziare, vengono esaminati gli accordi e i coniugi sono invitati a modificare tali accordi qualora non tutelino debitamente gli interessi di uno di essi o dei loro figli. A tal fine è possibile compiere atti giuridici e acquisire prove. Qualora i requisiti di legge siano soddisfatti e le suddette procedure osservate, l'ufficiale accoglie la domanda (articolo 14, terzo comma, del decreto-legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 - Procedimenti soggetti alla competenza degli uffici dei pubblici ministeri e degli uffici di stato civile).
Quando viene presentato un accordo sull'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, gli atti vengono trasmessi al Ministério Público (pubblico ministero) presso l'organo giurisdizionale di primo grado competente per la zona alla quale appartiene l'ufficio di stato civile, affinché possa essere pronunciata una decisione su tale accordo entro il termine di 30 giorni (articolo 14, quarto comma, del decreto-legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 - Procedimenti soggetti alla competenza degli uffici dei pubblici ministeri e degli uffici di stato civile).
Se il pubblico ministero ritiene che l'accordo non tuteli sufficientemente gli interessi dei minori, i richiedenti possono modificare l'accordo in conformità delle indicazioni del pubblico ministero o presentare un nuovo accordo. In quest'ultimo caso, l'accordo sarà ritrasmesso al pubblico ministero. Se il pubblico ministero ritiene che l'accordo tuteli sufficientemente gli interessi dei minori o se i coniugi hanno modificato l'accordo secondo le indicazioni del pubblico ministero, il divorzio è pronunciato (articolo 14, quinto e sesto comma, del decreto-legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 - Procedimenti soggetti alla competenza degli uffici dei pubblici ministeri e degli uffici di stato civile).
Se i richiedenti non si conformano alle modifiche indicate dal pubblico ministero, ma persistono nell'intenzione di divorziare, e/o se gli accordi presentati non tutelano a sufficienza gli interessi di un coniuge, l'istanza non è accolta e la causa è rinviata all'organo giurisdizionale della zona in cui si trova l'ufficio di stato civile (articolo 14, settimo comma, del decreto-legge n. 272/2001 del 13 ottobre 2001 - Procedimenti soggetti alla competenza degli uffici dei pubblici ministeri e degli uffici di stato civile e articolo 1778 del codice civile).
Una volta ricevuto il caso, il giudice esamina gli accordi presentati dai coniugi invitando questi ultimi a modificarli qualora non tutelino gli interessi di uno di essi o dei loro figli (articolo 1778-A, secondo comma, del codice civile).
In seguito, il giudice stabilisce le conseguenze del divorzio relativamente alle questioni che i coniugi non hanno modificato. Qualora uno qualsiasi degli accordi non tuteli in misura sufficiente gli interessi di uno dei coniugi, il giudice può, a tale scopo e ai fini dell'esame degli accordi proposti, ordinare il compimento di atti giuridici e la produzione delle eventuali prove necessarie (articolo 1178-A, terzo e quarto comma, del codice civile).
Quando stabilisce le conseguenze del divorzio, il giudice deve sempre non solo promuovere ma anche prendere in considerazione l'accordo tra i coniugi (articolo 1778-A, sesto comma, del codice civile).
Si procede quindi alla pronuncia del divorzio consensuale e alla sua annotazione nell'apposito registro (articolo 1778-A, quinto comma, del codice civile).
Le domande di separazione personale o di divorzio consensuale sono presentate all'organo giurisdizionale qualora i coniugi non alleghino tutti i summenzionati accordi (articolo 1778-A, primo comma, del codice civile). In tale caso, l'istanza di divorzio viene presentata presso l'organo giurisdizionale.
Una volta ricevuta l'istanza, il giudice esamina gli accordi presentati dai coniugi, invitando questi ultimi a modificarli qualora non tutelino gli interessi di uno di essi o dei loro figli. Il giudice determina le conseguenze del divorzio relativamente alle questioni non concordate tra i coniugi e, a tale scopo e ai fini dell'esame degli accordi presentati, può richiedere il compimento di atti e la produzione delle prove necessarie. Quando stabilisce le conseguenze del divorzio, il giudice deve non solo promuovere ma anche prendere in considerazione l'accordo tra i coniugi. Si procede quindi alla pronuncia del divorzio consensuale e alla sua annotazione nell'apposito registro (articolo 1778-A, dal secondo al sesto comma, del codice civile).
Separazione o divorzio giudiziali
L'istanza di separazione o di divorzio giudiziale è presentata al Juízo de Família e Menores (sezione per la famiglia e i minori) o, in mancanza, al Juízo Local Cível (sezione civile locale) o alla Juízo de Competência Genérica (sezione avente competenza generica) competente per territorio (articolo 122, primo comma, della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario). La competenza territoriale è definita in funzione del domicilio o della residenza dell'attore (il coniuge che promuove l'azione) (articolo 72 del codice di procedura civile).
Le disposizioni in materia di divorzio si applicano mutatis mutandis alla separazione personale (articolo 1794 del codice civile).
La separazione personale cessa con la riconciliazione dei coniugi o con lo scioglimento del matrimonio (articolo 1795-B del codice civile).
Ciascuno dei coniugi può presentare domanda di divorzio giudiziale sulla base di: una separazione di fatto per un anno intero; un'alterazione delle facoltà mentali dell'altro coniuge, quando tale stato perduri da oltre un anno e comprometta, a causa della sua gravità, la possibilità di convivenza; l'assenza di uno dei coniugi, per un periodo non inferiore a un anno, senza che si abbiano contatti con il coniuge assente; e qualsiasi altro fatto, indipendentemente dalla colpevolezza dei coniugi, che dimostri l'irrimediabile rottura del matrimonio (articolo 1781 del codice civile).
Il coniuge danneggiato ha diritto a promuovere un'azione per risarcimento nei confronti dell'altro coniuge ai sensi delle disposizioni generali regolanti la responsabilità civile e rivolgendosi a un organo giurisdizionale ordinario (articolo 1792, primo comma, del codice civile).
Il coniuge che ha promosso l'azione di divorzio invocando un'alterazione delle facoltà mentali dell'altro coniuge deve risarcire quest'ultimo per i danni personali subiti in conseguenza dello scioglimento del matrimonio; tale domanda deve essere presentata durante il procedimento di divorzio (articolo 1792, secondo comma, del codice civile).
Se il motivo di divorzio è l'alterazione delle facoltà mentali dell'altro coniuge che perdura da oltre un anno e compromette, a causa della sua gravità, la possibilità di convivenza ovvero l'assenza, per un periodo non inferiore ad un anno, senza che si abbiano contatti con il coniuge assente, soltanto il coniuge che asserisce l'alterazione delle facoltà mentali o l'assenza dell'altro coniuge può proporre l'azione di divorzio (articolo 1785, primo comma, del codice civile).
Se il coniuge che può proporre l'azione di divorzio è un adulto accompagnato, l'azione può essere promossa da quest'ultimo o, quando dispone di poteri di rappresentanza, dall'accompagnatore, previa approvazione da parte dell'organo giurisdizionale; se l'accompagnatore è l'altro coniuge, l'azione può essere promossa, per conto del soggetto legittimato a chiedere il divorzio, da un parente in linea retta o da un parente in linea collaterale fino al terzo grado, o dal pubblico ministero (articolo 1785, secondo comma, del codice civile).
Il diritto al divorzio non è trasferibile in caso di morte. Tuttavia gli eredi dell'attore possono proseguire l'azione a fini patrimoniali qualora l'attore deceda durante il procedimento; un'azione può proseguire nei confronti del convenuto per i medesimi fini (articolo 1785, terzo comma, del codice civile).
Una volta presentata la domanda, se l'azione può proseguire, il giudice fissa un incontro per tentare una riconciliazione ed entrambi i coniugi, l'attore e il convenuto, sono invitati a comparire personalmente dinanzi al giudice (articolo 931, primo comma, del codice di procedura civile).
Se il tentativo di conciliazione fallisce, il giudice cerca di ottenere dai coniugi un accordo sul divorzio consensuale. Qualora venga raggiunto un accordo o se i coniugi optano per il divorzio consensuale in qualsiasi fase del procedimento, quest'ultimo proseguirà secondo le norme applicabili al divorzio consensuale, mutatis mutandis (articolo 1779, secondo comma, del codice civile).
Qualora il giudice non riesca a ottenere un accordo dei coniugi sul divorzio o sulla separazione consensuale, cercherà di ottenere l'accordo dei coniugi sugli alimenti e sull'esercizio della potestà genitoriale. Se del caso, il giudice cercherà di ottenere l'accordo dei coniugi anche sull'utilizzo dell'abitazione familiare per la durata del procedimento, se del caso (articolo 931, secondo comma, del codice di procedura civile).
Nel tentativo di giungere a una conciliazione o in qualsiasi fase del procedimento, le parti possono raggiungere un accordo sul divorzio o sulla separazione consensuale, purché i necessari presupposti siano soddisfatti (articolo 931, terzo comma, del codice di procedura civile).
In mancanza dell'accordo di una delle parti o di entrambe e qualora una conciliazione risulti impossibile, il giudice ordina di notificare al convenuto il diritto a impugnare la domanda entro 30 giorni; al momento della notificazione, che avviene immediatamente, viene consegnata al convenuto una copia originale della domanda (articolo 931, quinto comma, del codice di procedura civile).
Qualora l'indirizzo del convenuto sia ignoto, dopo che tutti i tentativi di rintracciarlo secondo le modalità previste dal diritto processuale si siano rivelate vane, la fissazione della data per il tentativo di conciliazione rimane priva di effetto e il convenuto viene invitato mediante notifica pubblica a impugnare la domanda (articolo 931, sesto comma, del codice di procedura civile).
Decorso il termine per l'impugnazione della domanda, si segue la procedura comune. Nel corso del procedimento, si identifica l'oggetto della lite e si procede all'ammissione dei mezzi di prova. Nell'ambito di tale procedimento si svolge l'udienza finale con l'assunzione delle prove. Una volta conclusa l'udienza, il processo è chiuso e gli atti vengono trasmessi al giudice che emette una decisione entro 30 giorni (articolo 932 del codice di procedura civile).
La separazione personale può essere chiesta all'interno di una domanda riconvenzionale, anche qualora l'attore abbia chiesto il divorzio; nel caso in cui l'attore abbia chiesto la separazione personale, anche il convenuto potrà chiedere il divorzio con domanda riconvenzionale. In tali casi, si dovrà pronunciare il divorzio, qualora la domanda dell'attore e la domanda riconvenzionale vengano accolte (articolo 1795 del codice civile).
Annullamento del matrimonio
La nullità di un matrimonio non è invocabile in nessuna domanda, giudiziale o stragiudiziale, fintantoché non venga riconosciuta da una sentenza pronunciata nell'ambito di un'apposita azione di annullamento (articolo 1632 del codice civile).
Il procedimento di annullamento viene introdotto con la presentazione di una domanda introduttiva presso la sezione per la famiglia e i minori, nella quale, sotto forma di articoli, vengono individuate le parti e vengono esposti i fatti pertinenti, e che si conclude con una richiesta (articolo 122, primo comma, lettera d), della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario).
I soggetti legittimati a promuovere l'azione variano in funzione del fondamento della pretesa (cfr. risposta alla domanda n. 8).
Sono legittimati a promuovere o a proseguire l'azione di annullamento in presenza di un impedimento, i coniugi ovvero un parente in linea retta o in linea collaterale fino al quarto grado, gli eredi, i genitori adottivi dei coniugi e il pubblico ministero. Oltre a queste persone, possono promuovere o proseguire l'azione anche il tutore o il curatore in caso di minori, di interdizione o di incapacità per anomalia psichica, e il primo coniuge dell'autore del fatto, in caso di bigamia (articolo 1639 del codice civile).
L'annullamento del matrimonio per simulazione può essere chiesto dai coniugi stessi o dalle persone danneggiate dal matrimonio. In caso di matrimonio contratto senza consenso, l'azione di annullamento può essere promossa soltanto dal coniuge non consenziente. Tuttavia, i loro parenti, parenti in linea diretta, eredi o genitori adottivi possono proseguire l'azione, in caso di decesso dell'attore nel corso del procedimento (articolo 1640 del codice civile).
L'azione di annullamento per mancanza di consenso può essere promossa soltanto dal coniuge che è stato vittima dell'errore o di coercizione. Tuttavia, i loro parenti, parenti in linea diretta, eredi o genitori adottivi possono proseguire l'azione, in caso di decesso dell'attore nel corso del procedimento (articolo 1641 del codice civile).
L'azione di annullamento per mancanza di testimoni può essere promossa soltanto dal pubblico ministero (articolo 1642 del codice civile).
L'azione di annullamento fondata su un impedimento può essere promossa:
- nel caso di minori, persone notoriamente inferme di mente o adulti incapaci ad agire accompagnati, se presentata da tali soggetti incapaci ad agire, fino a sei mesi dopo il raggiungimento della maggiore età, dopo che l'incapacità naturale è cessata o dopo che l'accompagnamento è cessato o è stato rivisto; se proposta da altre persone, entro tre anni dalla celebrazione del matrimonio, ma mai dopo il raggiungimento della maggiore età o dopo la cessazione dell'incapacità (articolo 1643, primo comma, lettera a), del codice civile);
- in caso di condanna per omicidio contro il coniuge di controparte, entro tre anni dalla celebrazione del matrimonio (articolo 1643, primo comma, lettera b), del codice civile);
- negli altri casi, entro sei mesi dallo scioglimento del matrimonio (articolo 1643, primo comma, lettera c), del codice civile).
Il pubblico ministero può promuovere tale l'azione soltanto prima dello scioglimento del matrimonio (articolo 1643, secondo comma, del codice civile).
L'azione di annullamento fondata sull'esistenza di un precedente matrimonio non sciolto non può essere né promossa né proseguita fintantoché è in corso il procedimento di dichiarazione di nullità o di annullamento del primo matrimonio del bigamo (articolo 1643, terzo comma, del codice civile).
L'azione di annullamento per mancanza di consenso di uno o di entrambi i nubendi può essere promossa soltanto nei tre anni successivi alla celebrazione del matrimonio o, se il richiedente ignorava l'esistenza del matrimonio, entro sei mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 1644 del codice civile).
L'azione di annullamento fondata su un vizio del consenso decade se non viene promossa entro i sei mesi successivi alla cessazione del vizio (articolo 1645 del codice civile).
L'azione di annullamento per mancanza di testimoni può essere promossa soltanto entro l'anno successivo alla celebrazione del matrimonio (articolo 1646 del codice civile).
Il certificato di matrimonio e, eventualmente (se la domanda di annullamento è fondata sull'età), l'atto di nascita della parte interessata dovranno essere allegati alla domanda introduttiva.
Decorso il termine per l'impugnazione della domanda, si segue la procedura comune di cui sopra.
Si considerano sanati i vizi di nullità del matrimonio e quest'ultimo viene considerato valido fin dal momento della celebrazione se, prima che la sentenza di annullamento passi in giudicato, si verifica uno dei seguenti eventi:
- se il matrimonio di un figlio minorenne è confermato da quest'ultimo dinanzi a un ufficiale di stato civile e a due testimoni, dopo aver raggiunto la maggiore età (articolo 1633, primo comma, lettera a), del codice civile);
- se il matrimonio di una persona notoriamente inferma di mente o di un adulto accompagnato è da quest'ultima persona dopo che sia stata accertata giudizialmente la scomparsa delle cause dell'impedimento (articolo 1633, primo comma, lettera b), del codice civile);
- se il primo matrimonio contratto dal bigamo viene dichiarato nullo o annullato (articolo 1633, primo comma, lettera c), del codice civile);
- se l'assenza dei testimoni sia dovuta a circostanze attendibili, come quelle riconosciute dal cancelliere, sempreché non sussistano dubbi circa la celebrazione del matrimonio (articolo 1633, primo comma, lettera d), del codice civile).
12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?
Sì. Il sistema del gratuito patrocinio si applica in tutti gli organi giurisdizionali, indipendentemente dalla forma del processo.
(Legge n. 34/2004 del 29 luglio 2004 - Accesso al diritto e agli organi giurisdizionali).
Per informazioni più dettagliate, si prega di consultare la scheda "Patrocinio a spese dello Stato".
13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?
Sì. Tali decisioni sono sempre impugnabili (articolo 629 del codice di procedura civile).
14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?
Se è stata pronunciata in uno Stato membro dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca (considerando 31 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio), la decisione in questione viene riconosciuta negli altri Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003.
Se la decisione è stata pronunciata in Danimarca, si applica il procedimento speciale di delibazione delle sentenze straniere (articolo 978 e seguenti del codice di procedura civile).
L'organo giurisdizionale competente per il riconoscimento e la conferma delle sentenze straniere è il tribunal da relação (corte d'appello) avente competenza giurisdizionale per la zona di residenza della persona nei confronti della quale è stata chiesta la pronuncia della sentenza (articolo 979 del codice di procedura civile).
Nell'ambito di questo procedimento, il documento contenente la decisione di cui si chiede il riconoscimento viene presentato unitamente alla domanda, e alla controparte viene notificato il diritto a proporre opposizione nel termine di 15 giorni. Il richiedente può rispondere nei 10 giorni successivi alla notificazione della presentazione dell'opposizione (articolo 981 del codice di procedura civile).
Avendo le parti formulato le rispettive richieste ed essendo stati eseguiti i provvedimenti ritenuti indispensabili, il fascicolo della causa è messo a disposizione delle parti e del pubblico ministero per l'esame e la formulazione di osservazione, rispettivamente per 15 giorni (articolo 982, primo comma, del codice di procedura civile).
Perché la sentenza possa essere confermata occorre:
- che non vi siano dubbi sull'autenticità del documento dal quale risulta la sentenza, né sulle ragioni della decisione;
- che la decisione sia passata in giudicato secondo il diritto del paese in cui è stata pronunciata;
- che sia stata pronunciata da un organo giurisdizionale straniero la cui competenza non sia stata invocata per aggirare la legge e non riguardi una materia di competenza esclusiva degli organi giurisdizionali portoghesi;
- che non possa invocarsi l'eccezione di litispendenza o di cosa giudicata sulla base di una causa in trattazione dinanzi a un organo giurisdizionale portoghese, tranne il caso in cui l'azione sia stata promossa inizialmente dinanzi all'organo giurisdizionale straniero;
- che il convenuto sia stato regolarmente citato, conformemente alla legge del paese dell'organo giurisdizionale di origine, e che nel corso del procedimento siano stati rispettati i principi del contraddittorio e dell'uguaglianza delle parti;
- che non riguardi una decisione il cui riconoscimento dia luogo a un risultato manifestamente incompatibile con i principi dell'ordine pubblico internazionale dello Stato portoghese.
(Articolo 980 del codice di procedura civile).
15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?
Se la parte interessata vuole chiedere il riconoscimento della decisione di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio negli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca, la domanda deve essere presentata alla sezione per la famiglia e i minori dell'organo giurisdizionale competente (articolo 122 della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario). L'autorità giudiziaria territorialmente competente è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale la domanda di riconoscimento è stata presentata.
16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?
In conformità delle norme nazionali sul conflitto di leggi, nei procedimenti di divorzio e di separazione personale si applica la legge nazionale comune dei coniugi. Se i coniugi non hanno la stessa cittadinanza, si applica la legge della loro residenza abituale comune. In mancanza, si applica la legge del paese al quale la loro vita familiare è più strettamente legata (articolo 52, primo e secondo comma, del codice civile).
Se, tuttavia, durante il matrimonio la legge applicabile cambia, la separazione o il divorzio possono essere basati solo su fatti rilevanti al momento in cui ciò si verifica (articolo 55, secondo comma, del codice civile).
Dove consultare la legislazione applicabile
Legge portoghese in materia di registrazione anagrafica
Codice di procedura civile portoghese
Decreto legislativo n. 13/2018
Legge sull'organizzazione del sistema giudiziario
Accesso al diritto e agli organi giurisdizionali
Nota finale
Le informazioni contenute nella presente scheda informativa hanno carattere generale e non esaustivo. Non sono vincolanti per il punto di contatto, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, gli organi giurisdizionali o qualsiasi altra persona. Non sono intese sostituire la consultazione della legislazione applicabile in vigore.
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