- 1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?
- 2 Quali sono le cause del divorzio?
- 3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:
- 4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?
- 5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?
- 6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?
- 7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?
- 8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?
- 9 Quali sono gli effetti giuridici dell’annullamento del matrimonio?
- 10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l’autorità giudiziaria?
- 11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?
- 12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?
- 13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?
- 14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?
- 15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?
- 16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?
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1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?
Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 15/2005, non è più richiesta la preliminare separazione legale né la sussistenza dei motivi previsti dalla legge per ottenere il divorzio in Spagna.
Il procedimento di divorzio può essere avviato da uno solo dei coniugi, da entrambi o da un coniuge con il consenso dell'altro. Affinché sia pronunciato il divorzio, è sufficiente che sussistano le condizioni e le circostanze seguenti:
- devono essere trascorsi tre mesi dalla data delle nozze se il divorzio è chiesto da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso dell'altro;
- devono essere trascorsi tre mesi dalla data delle nozze se il divorzio è chiesto da uno solo dei coniugi;
- nessun lasso di tempo è richiesto se si accerta la presenza di un rischio per la vita, l'integrità fisica, la libertà, l'integrità morale, la libertà e l'integrità sessuale del coniuge richiedente ovvero dei figli di entrambi i coniugi o di uno qualsiasi dei membri della coppia.
È quindi sufficiente che uno dei coniugi non desideri il proseguimento del matrimonio perché possa chiedere e ottenere il divorzio, senza che il convenuto possa opporsi per motivi concreti, purché siano trascorsi tre mesi dalle nozze e, nel terzo caso, senza nemmeno attendere che sia trascorso detto periodo.
Il procedimento di divorzio può essere consensuale o giudiziale.
Nel primo caso, la domanda deve essere accompagnata da un accordo transattivo che stabilisca le misure concordate in relazione alla cura dei figli su cui è esercitata congiuntamente la potestà genitoriale, all'esercizio della potestà genitoriale e, se del caso, gli accordi relativi alla comunicazione e ai tempi di permanenza dei minori con il genitore non abitualmente convivente, se ritenuto necessario gli accordi relativi alle visite ai nonni e alle comunicazioni con gli stessi, tenendo sempre conto degli interessi dei minori, gli accordi relativi a eventuali animali da compagnia, tenendo conto degli interessi dei membri della famiglia e del benessere dell'animale, la distribuzione dei periodi di convivenza e cura ove necessario, nonché dei costi connessi alla cura dell'animale; l'uso della casa e degli arredi, il contributo alle spese del matrimonio e al mantenimento, nonché la base per l'aggiornamento di tali spese ed eventuali garanzie, la liquidazione laddove necessario del regime patrimoniale dei coniugi e le obbligazioni alimentari da versare, se del caso, a uno dei coniugi.
Nel secondo caso, la domanda di separazione o di divorzio deve essere corredata da una proposta relativa alle misure atte a regolare gli effetti derivanti dal divorzio o dalla separazione. Tale proposta viene discussa nel corso del procedimento. In caso di disaccordo tra i coniugi, decide l'autorità giudiziaria.
In ogni caso, i giudici sono competenti a trattare questioni relative a figli minori non emancipati o a figli maggiorenni per i quali siano state disposte misure di sostegno parentale.
In assenza di figli, la competenza è attribuita (a scelta delle parti) al cancelliere o al notaio.
Nell'esercizio delle funzioni notarili loro affidate, gli agenti diplomatici o consolari non possono autorizzare un atto notarile di separazione o di divorzio.
Le disposizioni in materia di annullamento, separazione legale e divorzio si applicano a tutti i matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso: infatti, a norma della legge n. 13/2005 il matrimonio è soggetto alle medesime condizioni e ha i medesimi effetti nel caso che i contraenti siano dello stesso sesso o di sesso diverso.
2 Quali sono le cause del divorzio?
Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 15/2005, in Spagna non è necessario addurre motivi per ottenere il divorzio, poiché il proseguimento del vincolo matrimoniale è manifestazione della libera volontà dei coniugi.
L'unica condizione è che sia trascorso il lasso di tempo di cui al punto 1.
3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:
3.1 i rapporti personali tra coniugi (ad esempio, il cognome)?
La prima conseguenza del divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Cessa quindi l'obbligo di convivenza e di assistenza reciproca da esso derivante, e le parti sono libere di contrarre un nuovo matrimonio.
La legge spagnola non richiede alla moglie di assumere il cognome del marito al momento del matrimonio, come invece avviene in altri paesi.
3.2 la divisione dei beni dei coniugi?
Il divorzio comporta lo scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi e la liquidazione degli averi comuni eventualmente acquisiti. Si procede quindi alla ripartizione dei beni comuni, che è determinata dal regime patrimoniale che ha disciplinato il matrimonio.
3.3 i figli minori dei coniugi?
La separazione legale, l'annullamento e il divorzio non esimono i genitori dalle loro responsabilità nei confronti dei figli.
Per quanto concerne le misure personali riguardanti i figli nati dal matrimonio, occorre prendere una decisione in merito:
- all'affidamento dei figli,
- alla potestà genitoriale e
- alle modalità di visita e ai tempi di permanenza.
Tutte queste misure rientrano nella "responsabilità genitoriale" di cui agli strumenti dell'UE.
La potestà genitoriale, in quanto forma di responsabilità genitoriale, deve sempre essere esercitata nell'interesse dei minori, in funzione della loro personalità e nel rispetto dei loro diritti, nonché dell'integrità fisica e mentale. Essa comprende i seguenti diritti e doveri:
- cura, affidamento, vitto, educazione e istruzione completa,
- rappresentanza e gestione dei beni e
- determinazione del luogo di residenza abituale del minore, che può essere modificato solo con il consenso di entrambi i genitori o, in mancanza di tale consenso, mediante autorizzazione giudiziaria.
Il cambiamento di residenza di un figlio minore senza il consenso di entrambi i genitori può configurarsi come sottrazione.
Per quanto riguarda l'affidamento, sarà l'interesse superiore del minore a determinare la concessione dell'affidamento condiviso o monoparentale.
Nelle comunità autonome spagnole sono presenti sistemi legislativi diversi, con norme proprie in materia di diritto di famiglia che devono essere consultate in ciascun caso.
Il codice civile prevede che l'affidamento congiunto dei figli debba essere concesso su richiesta dei genitori nella proposta di accordo transattivo oppure qualora tale accordo sia espresso nel corso del procedimento. In mancanza di accordo tra i genitori, su richiesta di una delle parti e previo parere favorevole del pubblico ministero (Ministerio Fiscal), il giudice può decidere l'affidamento congiunto, sulla base di una sufficiente protezione dell'interesse superiore del minore. La giurisprudenza della Corte suprema ha stabilito che l'affidamento congiunto non costituisce un'eccezione, bensì una misura normale e persino auspicabile, in quanto mette in pratica il diritto dei minori di avere contatti con entrambi i genitori, laddove fattibile, anche in situazioni di crisi.
Per quanto riguarda il mantenimento dei figli nati dal matrimonio, il principio è che la separazione dei genitori non li esime dagli obblighi nei confronti dei figli ed entrambi devono contribuire al loro mantenimento. Il mantenimento comprende tutto ciò che è essenziale in termini di vitto, alloggio, abbigliamento e cure mediche, educazione ed istruzione, quando il figlio è minorenne e anche in seguito se il figlio non è stato in grado di terminare gli studi non per propria colpa.
Ciò presuppone in generale che il coniuge non affidatario debba corrispondere gli alimenti al coniuge affidatario fino a quando i figli siano economicamente indipendenti o non abbiano raggiunto l'indipendenza economica per motivi loro imputabili. In linea generale, l'affidamento congiunto prevede che ciascun genitore si faccia carico delle spese ordinarie dei minori per il periodo durante il quale questi vivono presso di lui (abbigliamento, vitto o alloggio), mentre le spese rimanenti sono coperte da versamenti che ciascun genitore effettua su un conto comune, con cadenza mensile o in proporzione alla propria disponibilità economica. Ciononostante, tenuto conto delle differenze di mezzi finanziari tra i genitori, niente vieta che uno dei genitori versi una somma all'altro al fine di provvedere alle spese dei minori quando si trovano presso di lui.
Il Consiglio generale della magistratura (Consejo General del Poder Judicial) dispone di tabelle per determinare le obbligazioni alimentari da versare per i figli nei procedimenti familiari e mette a disposizione un'applicazione informatica online per agevolare i calcoli caso per caso, con funzione puramente orientativa.
3.4 l’obbligo alimentare nei confronti dell’altro coniuge?
Il coniuge per cui la separazione o il divorzio comporta uno squilibrio economico rispetto alla situazione dell'altro, tale da determinarne l'impoverimento rispetto alla situazione anteriore allo scioglimento del matrimonio, ha diritto a un'indennità, che può assumere la forma di un'indennità temporanea o a tempo indeterminato, o di un pagamento una tantum, come stabilito nell'accordo transattivo o nella sentenza.
Alcune province applicano disposizioni speciali al riguardo.
4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?
La separazione legale implica l'interruzione della vita in comune dei coniugi, vale a dire la cessazione dell'obbligo di convivenza nonostante il persistere del vincolo matrimoniale. Viene meno anche la possibilità di vincolare i beni dell'altro coniuge all'esercizio dell'autorità domestica.
5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?
Come per il divorzio, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 15/2005, per ottenere la separazione legale in Spagna non è necessario addurre motivi, poiché il proseguimento del vincolo matrimoniale è manifestazione della libera volontà dei coniugi.
L'unica condizione da rispettare, prima di chiedere la separazione, è attendere che sia trascorso il lasso minimo di tempo previsto dalla legge (salvo in determinati casi). Tali termini sono gli stessi previsti per i procedimenti di divorzio, come indicato al punto 1.
6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?
Gli effetti della separazione legale sono identici a quelli del divorzio: cessa la convivenza e il patrimonio dell'altro coniuge non può più essere vincolato all'esercizio dell'autorità domestica a decorrere dalla data della sentenza definitiva o del decreto di separazione oppure dopo che entrambi i coniugi abbiano espresso il loro consenso in un atto notarile. La differenza risiede nel fatto che essa allenta il vincolo matrimoniale senza scioglierlo.
Una riconciliazione è quindi possibile, in quanto il vincolo matrimoniale non è stato sciolto. Per produrre effetti giuridici, la riconciliazione deve essere notificata al giudice, in maniera distinta da entrambe le parti. Allo stesso tempo, se i coniugi hanno contratto matrimonio in un regime di comunione dei beni (come la sociedad de gananciales, per cui la metà dei guadagni di ciascun coniuge è considerata di proprietà dell'altro coniuge), tale regime viene sciolto e sostituito da un regime di separazione dei beni.
Analogamente la separazione legale (come anche la separazione di fatto) pone termine anche alla presunzione di paternità dei figli concepiti in costanza di matrimonio, secondo cui si ritengono "figli del congiunto" i figli nati fino a 300 giorni dopo la separazione.
7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?
L'annullamento del matrimonio (applicabile a tutti i matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso) implica una dichiarazione giudiziale secondo la quale il matrimonio contratto è affetto da vizi che lo privano della sua validità fin dall'inizio. Pertanto tale dichiarazione indica che il matrimonio non è mai esistito e non ha mai prodotto effetti giuridici. I coniugi recuperano il loro stato civile di persone singole.
L'annullamento comporta lo scioglimento e la liquidazione del regime patrimoniale dei coniugi nonché la cessazione dell'obbligo di convivenza e di assistenza reciproca.
Contrariamente a quanto accade nei casi di separazione legale e divorzio, l'inesistenza del matrimonio implica che non può essere concessa un'indennità compensativa, poiché tale prestazione presuppone l'esistenza di un matrimonio valido. A tale situazione si pone rimedio mediante la possibilità di concedere un indennizzo al coniuge che ha agito in buona fede, se l'altro coniuge ha contratto il matrimonio in malafede
Gli effetti giuridici sorti prima della sentenza di annullamento del matrimonio continuano ad applicarsi ai figli. Tali effetti sono quindi i medesimi della separazione legale e del divorzio.
Oltre alla richiesta di annullamento effettuata presso il tribunale civile, in Spagna devono essere riconosciuti anche gli effetti civili delle decisioni emesse dai tribunali ecclesiastici in merito alla nullità dei matrimoni canonici o le decisioni pontificie sui matrimoni conclusi e non consumati che necessitano di una procedura di convalida (simile a una procedura di exequatur) esaminata dal tribunale di primo grado (Juzgados de Primera Instancia) (nelle sedi in cui sono presenti, i giudici specializzati in diritto di famiglia). Tale riconoscimento si fonda sull'accordo del 3 gennaio 1979 tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede sulle questioni giuridiche.
8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?
I motivi di annullamento del matrimonio, in qualunque sua forma, sono indicati di seguito.
- Matrimonio contratto in assenza di consenso.
- La celebrazione del matrimonio nonostante l'esistenza di un impedimento.
- Matrimonio contratto senza l'intervento di un giudice di pace, sindaco o consigliere, cancelliere, notaio o funzionario dinanzi al quale deve essere contratto, o in assenza di testimoni.
- Matrimonio contratto commettendo un errore circa l'identità dell'altro coniuge o le sue qualità personali che sono state determinanti per la prestazione del consenso al matrimonio.
- Matrimonio contratto sotto coercizione morale o fisica.
9 Quali sono gli effetti giuridici dell’annullamento del matrimonio?
L'annullamento determina l'invalidità del matrimonio ex tunc. I coniugi recuperano il loro stato civile di persone singole.
Nondimeno, per quanto riguarda i figli e il coniuge o i coniugi che abbiano agito in buona fede, restano validi gli effetti sorti durante il matrimonio nullo dalla sua celebrazione fino alla dichiarazione di nullità.
Quando viene liquidato il regime patrimoniale del matrimonio annullato, il coniuge che ha agito in malafede non ha diritto a ricevere una parte degli averi del coniuge in buona fede.
Inoltre, se vi è stata convivenza, il coniuge in buona fede può ottenere un indennizzo che compensi lo squilibrio economico eventualmente prodotto dalla dichiarazione di nullità.
10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l’autorità giudiziaria?
In Spagna, la mediazione familiare è regolata a livello nazionale dalla legge sulla mediazione in materia civile e commerciale: legge 6 luglio 2012, n. 5, che ha recepito nell'ordinamento spagnolo la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.
I principi generali che disciplinano la mediazione sono: il carattere facoltativo e la libera scelta, l'imparzialità, la neutralità e la riservatezza. A fianco di tali principi esistono regole e orientamenti intesi a guidare le azioni delle parti nelle procedure di mediazione, come la buona fede, il rispetto reciproco e il dovere di cooperazione e sostegno nei confronti del mediatore.
La suddetta legge n. 5/2012 disciplina le procedure di "mediazione nelle controversie transfrontaliere", ossia nei casi in cui almeno una delle parti abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato diverso da quello in cui abitano le altre parti interessate, qualora siano d'accordo sul ricorso alla mediazione o laddove la mediazione sia obbligatoria ai sensi della legge applicabile. Tale mezzo viene altresì utilizzato per i conflitti previsti o risolti attraverso un accordo di mediazione, a prescindere dal luogo in cui è stato stipulato l'accordo, ove, a seguito di un cambio di residenza di una delle parti, si intenda dare esecuzione all'accordo o ad alcuna delle sue conseguenze nel territorio di un altro Stato.
La maggior parte delle comunità autonome ha approvato leggi sulla mediazione familiare. Ad esempio: Andalusia, legge 27 febbraio 2009 n. 1, sulla mediazione familiare in Andalusia; Aragona, legge 24 marzo 2011 n. 9, sulla mediazione familiare in Aragona; Asturie, legge 23 marzo 2007 n. 3, sulla mediazione familiare; Isole Canarie, legge 8 aprile 2003 n. 15 sulla mediazione familiare; Cantabria, legge 28 marzo 2011 n. 1, sulla mediazione nella Comunità autonoma di Cantabria; Castiglia-La mancia, legge 24 maggio 2005 n. 4, sui servizi sociali specializzati in mediazione familiare; Castiglia Leon, legge 6 aprile 2006 n. 1, sulla mediazione familiare in Castiglia Leon; Catalogna (la mediazione ha assunto particolare importanza in questa comunità autonoma, che ha sviluppato la propria competenza legislativa in tale area, prevedendo, all'articolo 233, sesto comma, del codice civile della Catalogna che l'autorità giudiziaria può invitare i coniugi a partecipare a un incontro di informazione sulla mediazione, ove ritenga, alla luce delle circostanze del caso di specie, che sia ancora possibile trovare un accordo); Valenza, legge 26 novembre 2001 n. 7, che disciplina la mediazione familiare nella Comunità Valenziana; Galizia, legge 31 maggio 2001 n. 4, sulla mediazione familiare; Isole Baleari, legge 9 dicembre 2010 n. 14, sulla mediazione familiare nelle Isole Baleari; Madrid, legge 21 febbraio 2007 n. 1, sulla mediazione familiare a Madrid; infine, Paesi Baschi, legge 8 febbraio 2008 n. 1 sulla mediazione familiare, attraverso i rispettivi parlamenti autonomi.
A livello nazionale, l'articolo 770, settimo comma, del codice di procedura civile prevede che, in materia di separazione e divorzio, le parti possono, di comune accordo, chiedere la sospensione del procedimento ai fini della mediazione.
I procedimenti che riguardano i matrimoni transfrontalieri sono soggetti all'applicazione dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, che recita: "Quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, l'autorità giurisdizionale provvede, direttamente o, se del caso, con l'assistenza delle autorità centrali, a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro l'interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento".
La mediazione è possibile nei casi di sottrazione internazionale di minore, sebbene in tal caso la durata del procedimento deve essere la più breve possibile, svolgendosi nel minor numero possibile di udienze, affinché in nessun caso la sospensione del procedimento per mediazione possa superare il termine previsto dalla legge per decidere in merito alla sottrazione. In caso di raggiungimento di un accordo (che può estendersi ad altre materie), questo deve essere approvato dal giudice tenendo conto della normativa vigente e dell'interesse del minore. Tuttavia, poiché la competenza per sottrazione di minore è distinta dai procedimenti in materia di diritto di famiglia (per la sottrazione sono competenti solo gli organi giurisdizionali del capoluogo di provincia, mentre per le questioni di famiglia sono competenti tutti gli organi giurisdizionali, indipendentemente dalla ripartizione giudiziaria), è possibile che, se l'accordo si estende ad altre materie, l'approvazione possa spettare a diversi giudici (quello per la sottrazione al giudice del capoluogo di provincia e quello di famiglia per le altre questioni, secondo la competenza).
Nei procedimenti civili che rientrano nelle competenze dei giudici che trattano dei casi di violenza contro le donne (Juzgado de Violencia sobre la Mujer) la mediazione è vietata.
11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?
a) Dove presentare la domanda
Una volta stabilita la competenza internazionale dei giudici spagnoli a trattare il caso (prevista dal regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019) e, se del caso, la competenza a conoscere delle misure complementari alla sentenza sul vincolo, la domanda di divorzio, separazione legale o annullamento deve essere presentata al tribunale di primo grado (Juzgado de Primera Istancia) (tranne laddove si decida di ricorrere a un notaio, in caso di separazione o divorzio consensuale senza figli minori). In alcuni distretti giudiziari operano tribunali di primo grado specializzati in diritto di famiglia. Si tratta in particolare del tribunale di primo grado:
- della località in cui si trova il domicilio coniugale;
- se i coniugi risiedono in circoscrizioni giudiziarie diverse, la domanda può essere presentata, a discrezione dell'attore, all'organo giurisdizionale:
- della località dell'ultimo domicilio coniugale;
- della località di residenza del convenuto; oppure
- se il convenuto non ha domicilio né residenza fissi, può essere chiamato a comparire dinanzi all'organo giurisdizionale della località in cui si trova o a quello dell'ultima località di residenza, a discrezione dell'attore;
- se il convenuto non ha domicilio né residenza fissi, può essere chiamato a comparire dinanzi all'organo giurisdizionale della località in cui si trova o a quello dell'ultima località di residenza, a discrezione dell'attore;
- se la competenza non può essere definita neppure in tal modo, essa spetta al tribunale di primo grado della località in cui è domiciliato l'attore;
- se la domanda di divorzio o di separazione legale è presentata congiuntamente, i coniugi possono presentarla al giudice:
- della località dell'ultimo domicilio comune o
- della località in cui è domiciliato uno degli attori;
- l'adozione di misure provvisorie preliminari può essere chiesta al giudice di primo grado della località in cui è domiciliato l'attore.
In Spagna, la legge organica 28 dicembre 2004, n. 1 sulle misure di protezione globali contro la violenza di genere ha istituito gli organi giurisdizionali competenti in materia di violenza contro le donne con giurisdizione civile per i procedimenti di separazione legale, divorzio e annullamento nei casi in cui una delle parti del procedimento civile sia una donna vittima di violenza di genere, ai sensi dell'articolo 87 ter, primo comma, lettera a), della legge sul potere giudiziario, e una delle parti del procedimento civile sia indagata in qualità di autore, istigatore o complice necessario in un atto di violenza di genere. In tal caso, la domanda deve essere presentata al giudice penale competente in materia di violenza contro le donne.
Per ulteriori informazioni sulle istituzioni giudiziarie spagnole e per individuare un organo giurisdizionale, è possibile utilizzare il motore di ricerca disponibile sul sito web del Consiglio generale della magistratura.
Laddove si decida di ricorrere a un notaio, l'atto notarile corrispondente deve essere redatto dal notaio dell'ultimo domicilio comune o da quello della residenza o del domicilio abituale di uno degli attori.
La guida pratica all'applicazione del regolamento Bruxelles II ter è disponibile a questa pagina: Pubblicazioni della RGE.
b) Formalità e documenti
Quando si ricorre al giudice, la domanda di annullamento del matrimonio, separazione legale o divorzio deve essere presentata per iscritto, con la firma dell'avvocato (letrado) che assiste l'attore e del procuratore (procurador) che lo rappresenta. I coniugi possono avvalersi dei servizi di tali professionisti in comune se presentano congiuntamente la domanda di separazione legale o divorzio consensuale.
Alla domanda di separazione legale, annullamento del matrimonio o divorzio occorre allegare obbligatoriamente:
- il certificato di matrimonio ed eventualmente il certificato di nascita dei figli; tali certificati non possono essere sostituiti dalla semplice presentazione del libretto di famiglia (libro de familia);
- i documenti sui quali l'attore fonda il suo diritto;
- se le parti chiedono misure di carattere patrimoniale, i documenti che consentono di valutare la situazione economica dei coniugi ed eventualmente quella dei figli, per esempio dichiarazioni dei redditi, buste paga, certificazioni bancarie, titoli di proprietà o certificati catastali;
- un piano genitoriale sulle misure relative ai figli minori non emancipati o ai figli maggiorenni, qualora i giudici abbiano disposto misure di sostegno parentale;
- una proposta di accordo transattivo, se la separazione o il divorzio è richiesto dai coniugi congiuntamente.
Nel caso in cui si scelga l'atto notarile (separazione legale o divorzio consensuale senza figli minori non emancipati), per legge i coniugi devono farsi assistere da un avvocato al momento della stipula dell'atto notarile e devono presentare, oltre agli attestati del registro anagrafico, l'accordo transattivo.
12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?
La Spagna riconosce il diritto al patrocinio a spese dello Stato ai cittadini spagnoli, ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e agli stranieri che si trovino nel suo territorio, qualora provino di non disporre di mezzi sufficienti per avviare un'azione.
Si ritiene che abbiano diritto al gratuito patrocinio le persone fisiche le cui risorse ed entrate economiche per nucleo familiare, calcolate annualmente tenuto conto di ogni fattore, non siano superiori alle seguenti soglie:
- due volte l'indicatore pubblico di reddito a effetto multiplo (IPREM) vigente al momento della presentazione della domanda nel caso in cui si tratti di persone non integrate in nessun nucleo familiare;
- due volte e mezzo l'indicatore pubblico di reddito a effetto multiplo vigente al momento della presentazione della domanda nel caso in cui si tratti di persone integrate in una delle modalità di nucleo familiare con meno di quattro membri;
- tre volte il detto indicatore per i nuclei familiari con quattro o più persone.
Calcolo dell'IPREM
Calcolo dell'IPREM: per informazioni relative all'ammontare dell'IPREM e al suo andamento, consultare il sito: http://www.iprem.com.es.
La domanda deve essere presentata all'Ordine degli avvocati (Colegio de los Abogados) della località in cui si trova l'organo giudiziario competente per il procedimento principale o al giudice della località in cui è domiciliato l'attore. In questo caso, l'organo giudiziario trasmette la domanda all'ordine degli avvocati territorialmente competente.
Gli Ordini degli avvocati sono le autorità competenti per ricevere le domande nel caso di controversie transfrontaliere. In tali controversie, l'autorità che deve trasmettere la domanda è l'Ordine degli avvocati della località in cui risiede abitualmente o è domiciliato l'attore.
Un cittadino europeo il cui Stato è parte contraente dell'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria può presentare la domanda all'autorità centrale alla quale il suo Stato ha affidato l'applicazione dell'Accordo.
La domanda va presentata prima di iniziare il procedimento o, se la parte che chiede il patrocinio a spese dello Stato è il convenuto, prima di intervenire nella causa. Nondimeno, tanto l'attore quanto il convenuto possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato in un momento successivo, purché possano provare che vi è stato un cambiamento nella loro situazione economica.
Quando non vi sono beni comuni sufficienti e un coniuge non può ottenere il patrocinio a spese dello Stato a causa della posizione economica dell'altro, il primo può obbligare il secondo a pagare le spese giudiziarie in tutto o in parte, secondo una procedura nota come "litis expensas" (le spese processuali regolate da accordi particolari applicabili ai procedimenti di divorzio).
13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?
È possibile presentare ricorso nei confronti delle decisioni pronunciate dai giudici spagnoli nei procedimenti di separazione legale, divorzio e annullamento del matrimonio. Il ricorso deve essere presentato entro 20 giorni al tribunale di primo grado che ha pronunciato la decisione impugnata, presso il quale viene formalizzato il ricorso. Competente a decidere è il corrispondente tribunale provinciale (Audiencia Provincial). In determinati casi è possibile presentare un ricorso per cassazione o, se del caso, un ricorso straordinario per violazione di norme procedurali dinanzi alla sezione civile della Corte suprema.
I ricorsi contro la sentenza in conformità della legge non sospenderanno l'efficacia delle misure approvate nella sentenza. Se il ricorso riguarda solo decisioni riguardanti misure, il cancelliere deve dichiarare definitiva la decisione di annullamento, separazione o divorzio e la sua iscrizione nel registro anagrafico sarà approvata.
Nei procedimenti di separazione legale e di divorzio consensuale, la sentenza che approva nella sua totalità la proposta di accordo transattivo non può essere oggetto di ricorso, se non da parte del pubblico ministero, il quale può eventualmente presentare ricorso nell'interesse dei figli minori o incapaci. Se non è stata approvata alcuna misura, è possibile presentare ricorso.
Per quanto riguarda le misure provvisorie e preliminari che possono essere adottate dal giudice prima o nel corso del procedimento di separazione legale, annullamento o divorzio, il provvedimento che adotta tali misure non è impugnabile, data la sua validità temporanea, in quanto sarà sostituito dalla sentenza pronunciata nel procedimento di separazione legale, annullamento o divorzio.
14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?
In tale materia si applica il
regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), noto come regolamento Bruxelles II ter, che è in vigore in tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
Il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio (regolamento Bruxelles II ter) sostituisce il regolamento (CE) n. 2201/2003 (regolamento Bruxelles II bis) a partire dal 1º agosto 2022. A seconda dell'ambito di applicazione temporale, occorre applicare l'uno o l'altro strumento.
Se s'intende soltanto aggiornare i dati del registro anagrafico di uno Stato membro (e del Regno Unito fino al 31.12.2020) in base alle decisioni giudiziarie in materia di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio pronunciate in un altro Stato membro e se, secondo la legge di questo Stato, non sono più ammessi ricorsi, è sufficiente presentare al registro anagrafico una domanda in tal senso, conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, corredata da:
- una copia della decisione contenente gli elementi necessari per determinarne l'autenticità a norma della legge del paese che l'ha emanata;
- un certificato conforme al modello ufficiale standardizzato, rilasciato dall'organo giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stata pronunciata la decisione;
- se la decisione è stata pronunciata in contumacia, documenti attestanti che la domanda è stata regolarmente notificata al convenuto.
Per ottenere il riconoscimento in Spagna di una sentenza di divorzio, di annullamento del matrimonio o di separazione legale pronunciata in un altro Stato membro, ad eccezione della Danimarca, occorre presentare una domanda di riconoscimento, non essendo necessario che la decisione da riconoscere sia definitiva nello Stato in cui è stata pronunciata (è sufficiente che sia esecutiva nello Stato di origine). La domanda deve essere presentata al giudice di primo grado della località in cui risiede la persona contro la quale si chiede il riconoscimento ovvero la dichiarazione di non riconoscimento. Se il convenuto non risiede in Spagna, è possibile presentare la domanda nella località in cui si trova in Spagna o in quella della sua ultima residenza in Spagna o, in mancanza di tali elementi, nella località in cui è domiciliato l'attore.
La domanda deve essere presentata per iscritto tramite un avvocato e un procuratore e deve essere corredata dei medesimi documenti del caso precedente.
Il riconoscimento di una decisione può essere incidentale.
Il riconoscimento in Spagna delle sentenze pronunciate in Danimarca è disciplinato dalla legge 30 luglio 2015, n. 29 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile. La procedura inizia presentando domanda direttamente al tribunale di primo grado competente.
Se l'unico scopo è l'iscrizione nel registro anagrafico, non è necessario ottenere l'approvazione giudiziaria preventiva o l'exequatur, in quanto è applicabile la legge 21 luglio 2011, n. 20 relativa al registro anagrafico.
15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?
Il procedimento per opporsi al riconoscimento di una decisione è analogo a quello da seguire per chiedere il riconoscimento. Se la decisione è stata riconosciuta a norma del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, si può presentare impugnazione soltanto dopo la notifica della decisione che concede il riconoscimento. L'impugnazione deve essere presentata al tribunale provinciale competente entro i termini previsti dalla legge.
Se si tratta di una decisione pronunciata in Danimarca, l'impugnazione deve essere presentata quando sia iniziato dinanzi al tribunale di primo grado il procedimento in cui la parte avversa chiede il riconoscimento. In tutti i casi, per formalizzare l'impugnazione si deve ricorrere a un avvocato e a un procuratore.
16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?
Dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1259/2010 del 21 giugno 2012, e in conformità degli articoli 5 e 8 del regolamento medesimo, i coniugi possono scegliere la legge applicabile alla separazione o al divorzio personale tra quelle indicate dal regolamento. In mancanza di una scelta ad opera delle parti, il divorzio e la separazione legale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
- della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- dell'ultima residenza abituale dei coniugi, purché il periodo di residenza non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale e purché uno dei coniugi vi risieda ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- di cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La legge applicabile all'annullamento del matrimonio e ai suoi effetti sarà determinata conformemente alla legge applicabile alla conclusione del matrimonio, conformemente al codice civile.
Per quanto riguarda i regimi patrimoniali tra coniugi, la legge applicabile sarà determinata dal regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi o, in caso contrario, dall'articolo 9, secondo comma, del codice civile spagnolo.
Le questioni relative alla responsabilità genitoriale nei confronti di minori sono regolamentate a norma della convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 dalla legge del foro.
In materia di misure provvisorie, deve applicarsi la stessa legge che, in ciascun tipo di evenienza, disciplina la separazione legale, l'annullamento del matrimonio o il divorzio, tranne per le misure urgenti che possono essere adottate in funzione delle persone o dei beni che si trovano in Spagna, anche in assenza di competenza a trattare la causa.
La legge applicabile alle obbligazioni alimentari sarà determinata conformemente al protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi sarà determinata conformemente al regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016.
Per quanto riguarda l'accertamento del diritto straniero in Spagna, ove occorra, è necessario verificarne il contenuto e la validità. L'autorità giudiziaria spagnola può utilizzare tutti i mezzi di verifica che ritiene necessari
Infine, occorre notare che i procedimenti che si svolgono in Spagna sono sempre disciplinati dalla legge procedurale spagnola, indipendentemente dalla legge che si applica al divorzio, alla separazione legale o all'annullamento del matrimonio. Tali procedure sono disciplinate dal titolo I del libro IV della legge 7 gennaio 2000, n. 1 sulla procedura civile.
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