- 1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?
- 2 Quali sono le cause del divorzio?
- 3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:
- 4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?
- 5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?
- 6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?
- 7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?
- 8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?
- 9 Quali sono gli effetti giuridici dell’annullamento del matrimonio?
- 10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l’autorità giudiziaria?
- 11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?
- 12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?
- 13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?
- 14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?
- 15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?
- 16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?
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1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?
La legge disciplina i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio (v. par. n. 2). Il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di divorzio.
Tale verifica è necessaria anche nella ipotesi di domanda congiunta di divorzio; il consenso dei coniugi non costituisce infatti causa efficiente del divorzio (e quindi non si ha un divorzio propriamente congiunto), ma ai fini della pronuncia favorevole è pur sempre necessaria la verifica giudiziale dei fatti posti a fondamento della domanda.
La pronuncia giudiziale sarà di scioglimento del matrimonio, se contratto a norma del codice civile, ovvero di cessazione degli effetti civili se si tratta di matrimonio contratto secondo il rito religioso e regolarmente trascritto nei registri di stato civile. È necessaria la partecipazione del pubblico ministero.
Fonti: legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 1 agosto 1978, n. 436, dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
2 Quali sono le cause del divorzio?
Uno dei coniugi può chiedere il divorzio:
1) quando l’altro coniuge, dopo la celebrazione del matrimonio, è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per fatti - anche anteriori al matrimonio – di particolare gravità, e cioè:
alla pena dell’ergastolo ovvero ad una pena superiore a 15 anni, anche con più sentenze, per delitti non colposi, con esclusione dei reati politici e di quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
a qualsiasi pena detentiva per i delitti di incesto (art. 564 cp) e per i delitti in materia di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis (violenza sessuale), 609 quater, 609 quinquies, 609 octies (introdotti con legge 15 febbraio 1996, n. 66);
a qualsiasi pena detentiva per l’omicidio volontario di un figlio o per il tentativo di omicidio del coniuge o di un figlio;
a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di lesioni personali gravissime, di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, di circonvenzione di incapace, in danno del coniuge o di un figlio, salve le ipotesi di condanna del coniuge richiedente per concorso ovvero di accertata ripresa della convivenza coniugale;
2) nei casi in cui:
l’altro coniuge è stato assolto dai reati di incesto e di violenza sessuale cui alle lett. b) e c) del punto n. 1, quando il giudice accerti la inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
è stata pronunciata separazione giudiziale o consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente
- per almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale
- per sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale
- ovvero per sei mesi dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile;
il procedimento penale promosso per i delitti di cui alle lett. b) e c) del punto n. 1 si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, ma il giudice del divorzio accerta che ricorrono le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di non punibilità del fatto per mancanza di pubblico scandalo;
l’altro coniuge cittadino straniero ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
il matrimonio non è stato consumato;
è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, potendo in tal caso la domanda di divorzio essere presentata sia dal coniuge che ha mutato sesso, sia dall’altro.
In sintesi, oltre alle ipotesi cd. penalistiche (nelle quali, oltre alla condanna per fatti di particolare gravità, vanno comprese anche le ipotesi di assoluzione per vizio di mente, di estinzione del reato, di mancanza della condizione obiettiva di punibilità nella fattispecie di incesto), costituiscono causa di divorzio: la separazione personale; l’annullamento, lo scioglimento o il nuovo matrimonio all’estero dell’altro coniuge; la non consumazione del matrimonio; il mutamento di sesso.
3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:
3.1 i rapporti personali tra coniugi (ad esempio, il cognome)?
La pronuncia di divorzio comporta:
in primo luogo l’estinzione del vincolo coniugale, con conseguente restituzione ai coniugi dello stato civile di nubile o celibe che consente loro di contrarre nuovo matrimonio.
Per la donna, la perdita del cognome che aveva aggiunto al proprio; ma il tribunale può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito in aggiunta al suo, quando sussista un interesse della ricorrente ovvero dei figli meritevole di tutela.
Non fa venire meno il vincolo di affinità ed in particolare non fa cessare l’impedimento dell’affinità in linea retta (art. 87 n. 4 cc).
Non fa perdere la cittadinanza al coniuge straniero che l’abbia acquisita a seguito di matrimonio.
3.2 la divisione dei beni dei coniugi?
Il divorzio determina lo scioglimento della comunione legale (la quale riguarda tutti gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, salvo che si tratti dei beni personali indicati nell’art. 179 cc), nonché lo scioglimento del fondo patrimoniale; ma qualora vi siano figli minori il fondo permane fino alla maggiore età dell’ultimo dei figli minori. Non produce effetti sulla comunione ordinaria (per esempio in caso di beni acquistati prima del matrimonio pro-quota, o anche durante il matrimonio ma in regime di separazione dei beni) che può essere sciolta ad istanza di uno dei coniugi.
Al genitore convivente con il figlio minore potrebbe essere riconosciuto il diritto a continuare ad abitare nella ex casa coniugale ove sussista l’interesse del minore a permanere in tale abitazione.
3.3 i figli minorenni dei coniugi?
Il tribunale che pronuncia il divorzio dispone anche l’affidamento condiviso dei figli minorenni, tranne nei casi eccezionali di affidamento esclusivo ad uno dei due genitori; stabilisce inoltre i tempi di permanenza dei figli minorenni presso il genitore non collocatario (presso il quale non è collocato il minore); dispone per l’amministrazione dei beni dei figli; adotta provvedimenti per la determinazione di un assegno periodico mensile in favore dei figli da versarsi a mani del genitore convivente.
3.4 l’obbligo alimentare nei confronti dell’altro coniuge?
Con la pronuncia di divorzio il tribunale, ad istanza di parte, dispone l’attribuzione di un assegno periodico divorzile in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati di sussistenza ovvero non possa procurarseli per ragioni obiettive. L’obbligo di corrispondere l’assegno cessa nel caso di passaggio a nuove nozze del coniuge beneficiario. L’assegno di divorzio, su accordo delle parti, può anche essere corrisposto in unica soluzione, anche mediante trasferimento in favore del coniuge beneficiario del diritto di proprietà su un immobile. (Per ulteriori informazioni vedere: Crediti alimentari – Italia)
Il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno per il mantenimento del coniuge (in caso di separazione) o dell’assegno divorzile e/o dei figli commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cp).
Ulteriori effetti. Il coniuge divorziato e non passato a nuove nozze, che sia titolare di un assegno di divorzio, ha, altresì, diritto ad una percentuale della indennità di fine rapporto di lavoro percepita dall’altro coniuge; in caso di morte dell’ex coniuge, ha diritto alla pensione di reversibilità ovvero a concorrere alla ripartizione della pensione con il coniuge superstite, nonché ad un assegno successorio a carico dell’eredità, qualora versi in stato di bisogno. La legge prevede altresì la possibilità per il coniuge beneficiario di iscrivere ipoteca ovvero di ottenere il sequestro dei beni del coniuge obbligato.
4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?
La separazione personale dei coniugi implica la cessazione dell’obbligo di convivenza derivante dal matrimonio. La separazione di fatto è priva di effetti (fatte salve le situazioni anteriori alla legge di riforma 22 maggio 1975, n. 151).
Per effetto della separazione non viene meno il rapporto coniugale, ma si ha solo un’attenuazione del vincolo.
La separazione legale può avere natura giudiziale o consensuale.
Fonti: la disciplina di carattere sostanziale è contenuta nel codice civile (art. 150 ss cc; in materia successoria artt. 548 e 585 cc).
5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?
La separazione giudiziale presuppone l’accertamento della sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
Su richiesta di uno dei due coniugi, anche in opposizione alla volontà dell’altro, il giudice - ove ne ricorrano i presupposti - dichiara la separazione;
in casi eccezionali è prevista anche una pronuncia di addebito che rileva ai fini dell’attribuzione dell’assegno di mantenimento, dell’assegno divorzile e ai fini successori. È necessaria la partecipazione del pubblico ministero.
La separazione consensuale trova la sua fonte nell’accordo dei coniugi, ma acquista efficacia solo con il provvedimento di omologazione da parte del tribunale, cui spetta la funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi ai superiori interessi della famiglia. In particolare, se l’accordo relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi ultimi, il giudice riconvoca le parti indicando le modifiche da adottare e, in caso di soluzione inidonea, può rifiutare l’omologazione.
6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?
Rapporti personali: con la separazione (giudiziale o consensuale) viene meno l’obbligo di assistenza in tutte le forme che presuppongono la convivenza; cessa la presunzione di paternità; la donna non perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio, ma il giudice – su istanza di quest’ultimo – può vietarne l’uso ove esso sia gravemente pregiudizievole, così come può autorizzare la moglie a non farne uso qualora ne possa derivare un pregiudizio.
Proprietà beni comuni: la comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.
Responsabilità genitoriale: il giudice che pronuncia la separazione provvede sull’affidamento dei figli minorenni e stabilisce la misura dell’assegno a carico del coniuge non collocatario (presso il quale il minore non è collocato) – o non affidatario nei casi eccezionali di affidamento esclusivo – per il mantenimento dei figli. Il coniuge presso il quale il minore è collocato è preferito nell’assegnazione del diritto di abitazione nella casa coniugale (Per ulteriori informazioni vedere “Responsabilità parentale” – Italia).
Assegno di mantenimento: il giudice, se richiesto, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia stata addebitata la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. In caso di addebito, resta salvo il diritto del coniuge che si trovi in stato di bisogno a ricevere gli alimenti, cioè a ricevere periodicamente una somma nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento (Per ulteriori informazioni v. “Crediti alimentari “– Italia)
La giurisprudenza ha ritenuto applicabile all’assegno di separazione il criterio di adeguamento automatico previsto espressamente per l’assegno di divorzio.
È possibile la successiva modifica dei provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e alla misura dell’assegno (per il coniuge e per i figli). La violazione dell’obbligo di versamento dell’assegno costituisce reato (art. 570 cp).
Separazione senza e con addebito: Il coniuge separato cui non sia stata addebitata la separazione mantiene gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui sia stata addebitata la separazione ha diritto solo ad un assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto (artt. 548 e 585 cc).
Ulteriori effetti: la sentenza di separazione costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ordinare il sequestro dei beni dell’obbligato e ordinare a terzi, tenuti a corrispondere somme periodiche all’obbligato, di versarne una parte agli aventi diritto.
7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?
Il codice civile raccoglie sotto la categoria della “nullità” (artt. 117 ss cc) ipotesi tra loro diverse, riconducibili alla nullità ovvero all’annullabilità del matrimonio. È preferibile utilizzare la categoria della invalidità e fare riferimento in concreto alle singole figure di invalidità e al relativo regime giuridico.
Il matrimonio è invalido quando è inficiato dai vizi espressamente indicati dal legislatore e che devono essere fatti valere con apposita impugnativa.
L’azione di annullamento del matrimonio non si trasmette agli eredi, salvo che il giudizio sia già pendente. necessaria la partecipazione del pubblico ministero.
Fonti: la disciplina di carattere sostanziale è contenuta nel codice civile (artt. 117 – 129 bis cc).
8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?
Le cause di invalidità del matrimonio sono le seguenti (artt. 117 ss cc):
1. vincolo di precedente matrimonio di uno dei coniugi (mancanza della libertà di stato); l’invalidità è assoluta e imprescrittibile; la legittimazione spetta ai coniugi, agli ascendenti prossimi, al pubblico ministero e a chiunque vi abbia interesse;
2. impedimentum criminis; tale causa sussiste quando il matrimonio viene contratto da persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato in danno del coniuge dell’altra; l’invalidità è assoluta e insanabile e può essere fatta valere dai coniugi, dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse;
3. interdizione per infermità di mente di uno dei coniugi; la pronuncia di interdizione può intervenire anche successivamente al matrimonio, purché accerti l’esistenza della incapacità al momento del matrimonio; la impugnazione può essere proposta dal tutore, dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse;
4. incapacità di intendere e di volere (cd. incapacità naturale) di uno dei coniugi; l’impugnazione può essere proposta dal coniuge che – benché non interdetto – provi di avere contratto il vincolo matrimoniale trovandosi in condizioni di incapacità di intendere e di volere; l’azione non può essere proposta se - dopo il recupero delle facoltà mentali – vi sia stata coabitazione per un anno;
5. difetto di età; la legittimazione spetta ai coniugi, al pubblico Ministero e ai genitori; il già minorenne non può agire dopo oltre un anno dalla maggiore età;
6. vincolo di parentela, affinità, adozione, e affiliazione; l’invalidità può essere fatta valere dai coniugi, dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse, salvo che sia trascorso un anno dalla celebrazione e si tratti di una ipotesi in cui sarebbe stata possibile l’autorizzazione
7. violenza, timore ed errore (consenso estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo; errore sulla identità della persona o errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge ex art. 122 cc); la legittimazione spetta al coniuge il cui consenso sia affetto da uno dei vizi sopra indicati, salvo che via stata coabitazione per un anno dal momento di cessazione della causa di violenza o di timore ovvero dalla data di scoperta dell’errore;
8. simulazione; il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi i quali abbiano contratto matrimonio con l’accordo di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivano; l’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero quando i contraenti, anche per breve tempo, abbiano convissuto more uxorio successivamente alla celebrazione del matrimonio
9 Quali sono gli effetti giuridici dell’annullamento del matrimonio?
Se i coniugi erano in buona fede (e cioè ignoravano il vizio al momento della celebrazione), il matrimonio si considera valido fino alla pronuncia di annullamento, la quale opera con effetti ex nunc (cd. matrimonio putativo). Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli, anche nel caso di mala fede di entrambi i coniugi.
Il giudice può altresì disporre a carico di uno dei coniugi l’obbligo di corrispondere per un periodo non superiore a tre anni somme periodiche di denaro a favore dell’altro coniuge che non abbia redditi propri adeguati e non sia passato a nuove nozze.
Se uno solo dei coniugi era in buona fede, gli effetti del matrimonio putativo si verificano in suo favore e in favore dei figli. Il coniuge in mala fede è tenuto a corrispondere una congrua indennità corrispondete al mantenimento per tre anni, oltre alla prestazione degli alimenti se non vi siano altri obbligati.
10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l’autorità giudiziaria?
Il Governo italiano con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, ha previsto due nuove procedure alternative alla via giurisdizionale:
1) le parti possono stilare una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (previa autorizzazione o nulla osta del pubblico ministero) ovvero la possibilità di risolvere in via amichevole e stragiudiziale la controversia con l’assistenza degli avvocati. Possibilità estesa, anche in presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, alle separazioni consensuali tra coniugi, alla cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In tal modo, si vuole prevenire la instaurazione di un processo (artt.2 e 6);
2) laddove non vi siano figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è stata introdotta la possibilità per i coniugi di concludere dinanzi all’ufficiale di stato civile un accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (art 12).
11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?
L’intera materia è stata riformata dall'art. 3, comma 33, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha inserito nel codice di procedura civile il Titolo IV-bis (norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie).
Per effetto di tali modifiche è stata introdotta nel capo III del Codice civile una nuova Sezione II che ha ad oggetto i procedimenti di separazione, di scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamento dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni.
Ai sensi dell’art.473 bis.1 c.p.c. salvo che la legge disponga diversamente, la domanda va proposta al Tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie, che giudica in composizione collegiale; tuttavia, la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio. Il tribunale territorialmente competente è quello del luogo in cui il minore ha la residenza abituale se nel procedimento devono essere assunti provvedimenti relativi ad un minore; in tutti gli altri casi valgono le regole generali sulla competenza per territorio e dunque il criterio è quello della residenza del convenuto (art. 473-bis.11 c.p.c). In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.
La domanda si propone con ricorso che deve contenere:
a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
Quanto alle produzioni documentali, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è sempre allegata la documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo comma e segnatamente: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Giusta la previsione del novellato art. 473-bis.49 c.p.c., negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
l ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.
L’art. 473-bis.51 disciplina il procedimento su domanda congiunta delle parti.
La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte. Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene anche le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art. 473-bis.13, terzo comma. A seguito del deposito, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all’art. 473-bis.12, terzo comma. Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda. In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?
È previsto il patrocinio a spese dello Stato e quindi è possibile farsi assistere da un avvocato senza dover affrontare le spese di difesa e le altre spese processuali. Del patrocinio a spese dello Stato può usufruire anche il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia. Per le condizioni di ammissione a tale beneficio si rinvia alla legge 30 luglio 1990, n. 217 e alla scheda sul patrocino a spese dello Stato. Poiché la domanda va presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati possono essere consultati i relativi siti web (per il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma) nonché il sito del Ministero della giustizia.
Fonti: legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134.
13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?
Le sentenze di separazione giudiziale, di divorzio o di annullamento del matrimonio sono suscettibili di impugnazione mediante il mezzo dell’appello. L’appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall’art. 342 c.p.c.
14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?
Le decisioni emesse in uno Stato membro prima del 1 agosto 2022 circolano negli altri Stati membri grazie alle norme uniformi sul riconoscimento previste nel regolamento (CE) n. 2201/2003 (cd. “Bruxelles II bis”). Le decisioni emesse dopo il 1 agosto 2022 sono riconosciute negli Stati membri dell’UE ai sensi del successivo regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (cd. “Bruxelles II ter”).
Ai sensi di entrambi i regolamenti, il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale è automatico. Le decisioni di divorzio, separazione e annullamento contro le quali non sia più possibile proporre impugnazione nello Stato membro d’origine circolano, munite del rispettivo certificato, senza che sia necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile dello Stato membro richiesto . Circolano all’interno dell’UE, in base al regolamento Bruxelles II bis prima e oggi, espressamente, alla luce del regolamento Bruxelles II ter, anche gli accordi extragiudiziali in materia matrimoniale (come gli accordi di negoziazione assistita conclusi all’esito della procedura prevista nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162).
Ogni parte interessata può anche far dichiarare che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta; i motivi di diniego del riconoscimento sono espressamente previsti dal regolamento applicabile in maniera esaustiva. L’istanza (nella forma del ricorso) si propone alla corte di appello territorialmente competente (con riferimento al luogo di attuazione della decisione, in applicazione delle norme interne). Il giudice decide senza indugio (anche senza contraddittorio) e la decisione viene comunicata al richiedente. Giusta la previsione dell’art. 30 bis del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 così come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, il procedimento si svolge in camera di consiglio ed in assenza di contraddittorio.
15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?
Contro il decreto pronunciato in camera di consiglio può essere promosso ricorso nelle forme del rito semplificato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto.
Contro la sentenza che decide sull’opposizione è ammesso ricorso per cassazione (V. allegati al Regolamento).
16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?
L’Italia partecipa al regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (cd. “Roma III”). La legge applicabile alle procedure di divorzio e separazione personale relative a situazioni caratterizzate da elementi di estraneità è quella scelta dalle parti in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del regolamento e, in mancanza di scelta, quella designata dai criteri di collegamento previsti dall’art. 8. Vengono in gioco i limiti uniformi all’applicazione della legge straniera stabiliti dallo stesso regolamento.
Anche l’art. 31 della legge 31 maggio 1995, n. 218 recante riforma del diritto internazionale privato italiano, così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 ed applicabile ogniqualvolta non si applichi il diritto internazionale privato uniforme europeo, rinvia interamente alla disciplina contenuta nel regolamento n. 1259/2010, specificando che le parti possono designare di comune accordo e mediante scrittura privata la legge applicabile, ai sensi del suo art. 5, e che la designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.
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